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Concorso dirigenti scolastici - Aspettando il bando e i quiz
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Da: danie06/02/2011 11:57:31
x romagna et all.

vi è l'intesa sottoscritta in conferenza Stato regioni lo scorso 16 dicembre :
LINEE GUIDA RACCORDO IPS E IeF
PROT. A00DGPS/3773

Da: Carlo65 06/02/2011 13:25:27
PER ROMAGNA

L'apprendistato è un periodo anche di formazione, non solo di lavoro. C'è infatti anche un tutor interno al luogo di lavoro che comunica con un istituto professionale di riferimento.
Per questo, credo, che l'ultimo anno di scuola dell'obbligo, da 15 a 16 anni, lo si possa fare anche nei percorsi di apprendistato, che portano anch'essi, entro i 18 anni, ad acquisire una qualifica professionale.
In ogni caso, da quello che ho capito, si può cominciare a 15 anni.
Ma se al concorso dessero domande del genere, cioè su questioni ancora così controverse, vorrebbe dire essere giudicati da una manica di figli di una Rubi,  di una D'Addario e di una Macrì !!

Da: Romagna06/02/2011 14:49:49
X Sara68, Carlo65, danie

I nodi di queste normative che si sovrappongono e si contraddicono non possiamo scioglierli noi, più si approfondisce l'argomento e più diventa ingarbugliato. Aspettiamo che nelle alte sfere sbroglino la matassa.
I test dovranno essere chiari, oggettivi e ad interpretazione unica se non vogliono ricorsi infiniti.

Da: danie06/02/2011 15:31:34
ciao romagna....
sono perfettamente daccordo con te....se no finisce come il concorso DT

Da: danie06/02/2011 15:31:45
ciao romagna....
sono perfettamente daccordo con te....se no finisce come il concorso DT

Da: sara 6806/02/2011 15:41:59
Grazie a Romagna, danie, carlo e a tutti coloro che hanno contribuito correttamente all'approfondimento della tematica. Buona domenica.

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Da: danie06/02/2011 18:12:36
lo spirito del forum  è questo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: ???06/02/2011 18:41:48
D'ACCORDO!!!!
NON SUPERERETE MAI IL CONCORSO COSì...VI BLOCCHERETE AGLI SCRITTI, QUINDI VI SUGGERISCO DI LASCIAR PERDERE LE LEGGI E STUDIARE...GRAMMATICA, ORTOGRAFIA, SINTASSI, ECC.

Da: MARIA206/02/2011 19:21:47
SI SCRIVE:D'ACCORDO!
CERTI ERRORI SONO INAMMISSIBILI!

Da: anna70 06/02/2011 19:24:48
MA CHE FINE AVETE FATTO TUTTI????

Da: X ANNA 7006/02/2011 19:42:19
E tu stai ancora a  baloccarti in un forum di sfigati ?

Da: @@@06/02/2011 20:12:03
----

Da: kinder brioss06/02/2011 20:12:59
perché non esci allo scoperto pappalessa, invece di nasconderti e lanciare anatemi su chi sta seriamente studiando.
la tua frustrazione, per favore, cerca di controllarla nel tuo privato...
ti auguro ogni bene...

Da: x kinder brioss06/02/2011 20:42:00
Sei una merendina scaduta !

Da: danie06/02/2011 22:24:40
se è papalessa...sarei contento....su diverse cose ho condiviso

Da: danie06/02/2011 22:34:10
Il provvedimento interviene anche per sanare la questione dei presidi del Trentino che stanno vivendo una situazione analoga a quella che hanno vissuto i presidi siciliani interessati dalla sentenza del CGA risolta ora con il provvedimento legislativo promosso appunto dall'on Siragusa.
Ecco il testo del ddl 3941:

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI     N. 3941


Fase Iter: Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SIRAGUSA, BARBIERI, GOISIS, CAPITANIO SANTOLINI
Norme per assicurare la funzionalità del sistema scolastico e per la ridefinizione di procedure concorsuali per dirigenti scolastici
Presentata il 2 dicembre 2010

Onorevoli Colleghi! â€" La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre norme per dare soluzione al contenzioso tuttora in atto relativamente ai concorsi per dirigente scolastico indetti con i decreti direttoriali 17 dicembre 2002 e 22 novembre 2004 e con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, n. 94 del 26 novembre 2004 e n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009, e allo scopo di garantire stabilità e certezza al sistema scolastico.
      In particolare, in undici regioni italiane, i tribunali amministrativi regionali non hanno deciso i ricorsi presentati dai ricorrenti che hanno ritenuto ingiustificata la propria esclusione dal corso di formazione e quindi dalla successiva immissione in graduatoria.
      In riferimento ai primi due concorsi si rende necessario eliminare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra i candidati per effetto di quanto disposto dal comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Tale disposizione, infatti, ha consentito l'inserimento in graduatoria solo ai candidati che avevano ottenuto in loro favore un provvedimento cautelare.
      Occorre pertanto consentire anche ai candidati che non hanno ottenuto la sospensiva, in quanto le successive prove di esame si erano già svolte al momento della trattazione della richiesta, e che hanno un ricorso giurisdizionale ancora pendente di ottenere l'inserimento nelle graduatorie regionali, seppure alle condizioni qui prescritte.
      Ai candidati che hanno superato le prove concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici indette dalla provincia autonoma di Trento, con la citata deliberazione n. 2454 del 16 ottobre 2009, invece, non vengono riconosciute le stesse opportunità per l'accesso alla dirigenza scolastica previste con l'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, pur riconosciute ai colleghi risultati idonei con l'espletamento dei precedenti concorsi banditi dalla stessa provincia (deliberazioni n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007), nonché agli iscritti nelle graduatorie dei concorsi nazionali indetti con i citati decreti 22 novembre 2004 e 3 ottobre 2006.
      Se, infatti, da un lato l'articolo 24-quinquies del decreto-legge n. 248 del 2007 ha trasformato le graduatorie dei concorsi indetti con i decreti 22 novembre 2004 e 3 ottobre 2006 in graduatorie ad esaurimento, consentendo la mobilità interregionale dei candidati utilmente inclusi nelle stesse, e se dall'altro lato si è voluta favorire la conclusione dell'iter formativo degli idonei delle procedure concorsuali trentine 2005 e 2007 con l'avvio di un apposito periodo di formazione a loro dedicato, appare assolutamente legittimo un intervento che sani una sperequazione così evidente concedendo tale opportunità anche ai candidati coinvolti nell'ultima procedura concorsuale trentina, indetta con deliberazione della suddetta provincia autonoma n. 2454 del 16 ottobre 2009, e risultanti dalle graduatorie.
      In ultimo con l'articolo 8 si autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire un corso-concorso riservato a coloro che abbiano maturato almeno un anno di incarico di presidenza entro l'anno scolastico 2010/2011.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
      1. Allo scopo di definire il contenzioso in atto, relativamente ai concorsi per dirigente scolastico indetti con i decreti direttoriali 17 dicembre 2002 e 22 novembre 2004 e con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, n. 94 del 26 novembre 2004 e n. 76 del 6 ottobre 2006, e di dare stabilità e certezza al sistema scolastico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che determina le modalità per la ridefinizione delle procedure concorsuali secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
      2. Per fini di cui al comma 1, la provincia autonoma di Trento può adottare le disposizioni necessarie per la ridefinizione delle procedure concorsuali relative al concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, parte IV, n. 41 del 26 ottobre 2009, secondo i princìpi della presente legge.
Art. 2.
      1. Sono ammessi alla ridefinizione della procedura concorsuale tutti i candidati dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno prodotto un ricorso giurisdizionale o amministrativo, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, per non aver superato la fase di selezione, nonché coloro che, pur avendo ottenuto una pronuncia giurisdizionale cautelare, non siano stati ammessi alle successive fasi della procedura, purché abbiano completato le prove scritte con la consegna del relativo elaborato.
      2. La ridefinizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati a suo tempo presentati dai candidati non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
      3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 3.
Art. 3.
      1. L'organizzazione e lo svolgimento del corso di formazione di cui all'articolo 2, comma 3, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall'ufficio scolastico regionale di pertinenza con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
      2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
      3. Le procedure di ridefinizione dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere completate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
      1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
Art. 5.
      1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 6.
      1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
      1. L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno superato le prove del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con deliberazione della giunta provinciale di Trento 16 ottobre 2009, n. 2454, che hanno inoltre regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e che non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.
      2. L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, altresì, a domanda, ai candidati che hanno partecipato alle prove dei concorsi di cui all'articolo 1 della presente legge, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie.
      3. La nomina dei candidati di cui al comma 2 è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.
Art. 8.
      1. Fermi restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un decreto per l'indizione di un corso-concorso riservato a coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2010/2011, almeno un anno di incarico per lo svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico.
      2. Coloro che risultano inidonei al corso-concorso di cui al comma 1 non possono assumere incarichi di dirigente a tempo determinato e sono ricollocati nel ruolo docente.
Art. 9.
      1. Le assunzioni ai sensi della presente legge, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 10.
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Da: x pappalessa06/02/2011 22:36:41
pappalessa = pusillanime
pappalessa = assenza di attributi
ti dovresti vergognare quando metti in atto le tue bassezze in un forum di gente perbene...

chiedo scusa agli altri partecipanti per i toni usati nei confronti di pappalessa, ma stavolta ha superato ogni limite più di quanto abbia già fatto in precedenza con le sue insensibili uscite, poverino...
buona serata a tutti!!!!

Da: sara 6806/02/2011 23:06:46
Buonasera
leggendo il D.M. del 25 ottobre 2007 ho appreso che gli ex cpt e i corsi serali delle scuole secondarie di 2°grado sarebbero stati accorpati nei nascenti CIPA. A tutt'oggi questo , mi sembra, non sia stato attuato dunque:
-in attesa dei regolamenti attuativi, le due realtà risultano separate e la seconda pienamente integrata nella struttura organizzativa della scuola che la ospita?
Grazie a chiunque volesse rispondere al mio quesito.

Da: Laura N.07/02/2011 00:05:43
Cari Colleghi,
credo che questo forum sia davvero importante, perciò cerchiamo di non farlo scadere di tono, per l'interesse di tutti...
Ho una domanda: i punti derivanti dalla frequenza di un Master II livello sulla Dirigenza Scolastica vengono attribuiti nel momento della valutazione titoli a fine concorso SOLO se si è finito di frequentare il Master PRIMA dell' uscita del bando, o è possibile avere l'accreditamento anche per un Master conseguito DURANTE l'espletamento del Concorso? Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno darmi la loro opinione!
PS Nella preselezione vi saranno anche quesiti di lingua straniera (ma non necessariamente l'inglese) e informatica?       

Da: fata morgana07/02/2011 07:33:46
x Laura N
Devi documentare al momento della domanda di partecipazione al concorso titoli già conseguiti . Non saranno presi in considerazione titoli successivamente acquisiti.

Buona giornata

Da: x Laura N.07/02/2011 10:23:07
sbrigati quindi ad iscriverti al master di fata morgana. Il bando per te non esce a febbraio 2010.

Da: x Laura N.07/02/2011 11:57:40
ops  "febbraio 2011", ma anno più, anno meno...

Da: annamaria 07/02/2011 12:43:06
x Romagna
Ti invio una nota del MIUR che chiarisce il dubbio relativo all'assolvimento dell'obbligo di istruzione mediante l'educazione parentale.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica


MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U                        Roma, 4 febbraio 2011



Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno
scolastico 2011/2012 - Precisazioni.

Ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, relativa alle iscrizioni per
l'anno scolastico 2011/2012, si forniscono le seguenti precisazioni.

Educazione parentale e obbligo d'istruzione
In relazione ad alcuni quesiti riguardanti la possibilità per gli studenti di assolvere all'obbligo d'istruzione mediante l'educazione parentale si rappresenta quanto segue.
La C.M. n. 101/2010 riferisce l'istituto dell'istruzione familiare al segmento formativo del primo ciclo, senza precisare se l'istruzione parentale possa valere per l'intera fascia dell'obbligo.
Al riguardo, la lettura coordinata della normativa, nonché un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19-1-2011, n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l'istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica.
Infatti, se l'art.111 del decreto legislativo n.297/1994 riferiva letteralmente la possibilità di tale tipologia educativa alla scuola elementare e media, il successivo art.112 considerava assolto l'obbligo scolastico con il conseguimento del diploma di licenza media ovvero, nel caso di mancato conseguimento, con il compimento del quindicesimo anno di età, a condizione che lo studente dimostrasse di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo,
Tali disposizioni devono essere interpretate anche alla luce della successiva legislazione che ha elevato l'obbligo da otto a dieci anni.
In  particolare,  l'articolo 1,  comma  622,   della  legge  27 - 12 -2006, n.  296  prevede  che >.
Il medesimo comma 622 della legge n.296/2006 prevede inoltre che >.
Infine l'art. 3, secondo e terzo comma, del D.M. 139/2007, recante il regolamento in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ovvero, dove ancora non istituiti, presso i centri territoriali permanenti.
Pertanto, da una interpretazione logico sistematica della normativa deriva che l'educazione parentale si riferisce a tutta la fascia dell'obbligo di istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.
…………..


Il Direttore Generale
F.to Carmela Palumbo

Da: DA anna07/02/2011 12:56:15
mi rivolgo ai vicari... sicuramente avrete sostituito il dirigente nei mesi estivi... vi è stata pagato quest 'anno ? grazie

Da: Quando uscirà il bando ?07/02/2011 14:30:24
Primavera 2012

Da: danie07/02/2011 14:50:08
x sara 68

hai capito bene...

Da: marghegio07/02/2011 14:50:22
Mi sono chiesta come voi  se l'apprendistato iniziasse a 15 o 16 anni!A me risulta (sentenza 334 del 15 11 2010 della Corte Costituzionale) che può iniziare solo dopo aver assolto l'obbligo scolastico, cioè compiuti i 16 anni!

Da: pappalessa 07/02/2011 15:32:11
salve a tutti

vorrei ringraziare chi nei due giorni scorsi ha avuto tempo per pensare a me.

se magari volete anche spiegare il motivo del vostro interesse, tanto meglio.

Da: nila6807/02/2011 15:44:19
Ma quanti sono i collaboratori che può scegliere il dirigente?
Dipende dal numero di alunni?
Credo infatti che ormai il d.s. possa scegliere anche più di due collaboratori. Ma fino a un massimo di....?

Da: Romagna07/02/2011 15:50:54
x annamaria

Grazie annamaria , la durata dell'educazione parentale era un dilemma che mi "perseguitava" da tempo, ora con il parere del Consiglio di Stato sono a posto.

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