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Concorso dirigenti scolastici - Aspettando il bando e i quiz
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Da: Roby Roby11/01/2011 21:44:09

12 punti? a nessun master che io sappia viene attribuito un punteggio così elevato!
peraltro non credo possano proporre una valutazione ad hoc per questo master in particolare perchè affiliato al Ministero...quello sulla dirigenza scolastica vale 3,5, tale "esorbitante" punteggio da dove deriva?
rimango un tantino perplessa....bah!

Da: Roby Roby11/01/2011 21:45:59

comunque la cosa che mi sconforta di più non sono i master in procinto di iniziare, ma il rinvio in data da destinarsi di un bando dato da più fonti per certo per l'anno che si è appena concluso!
il resto è aria fritta!!!

Da: fata morgana11/01/2011 21:46:58
I MASTER DI II LIVELLO PER DS HANNO TUTTI LO STESSO PUNTEGGIO 3,5 PUNTI E COMPLESSIVAMENTE NON POSSONO SUPERARE I 10 PUNTI

Da: rita3811/01/2011 21:53:09
Anche per me tutto ciò che si dice o si sussurra dal 31 dicembre 2010 in poi è aria fritta.
Ho riportato solo le parole che mi sono state dette dalla fonte citata, la quale certamente non è depositaria della verità assoluta. Sui proposti 12 punti non ho alcuna informazione aggiuntiva, come del resto non ho certezze sulle notizie della pubblicazione del bando.
Con le mie orecchie, però, a dicembre ho sentito il Direttore Scolastico Regionale affermare che il concorso per DS sarebbe stato bandito non prima di giugno o ottobre del 2011.
Sarà anche questa aria fritta....

Da: rossa 11/01/2011 21:54:54
ma siete informatissimi sul punteggio..non viene attribuito una volta superata la ptova selettiva?

Da: rossa 11/01/2011 22:03:43
credo di aver detto una banalità..ma sono nuova del luogo..scusatemi,se avete qualche notizia informatemi .Grazie

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Da: asterix00 11/01/2011 22:10:59
anch'io sono al corrente della stessa banalità

Da: Roby Roby11/01/2011 22:17:51

sì rossa, tutti i punteggi relativi a titoli , quindi master e affini verranno valutati dopo le prove non solo quella selettiva,ma anche gli scritti e gli orali per completare i punteggi individuali e stilare la graduatoria finale.
Questa è l'unica innovazione positiva apportata dalla nuova normativa che evita di stilare classifiche basate sui titoli prima ancora dello svolgimento delle prove, ma li fa valere come aggiunta a quanto conseguito in prove specifiche!

Da: Iole11/01/2011 22:49:05
È uscito anche il libro della Simone.... Qualcuno lo conosce?

Da: dany11/01/2011 22:56:09
ancora sul toto concorso a me NON APPASSIONA!!!!
MEGLIO IMPIEGARE IL TEMPO A DISCUTERE DI ASPETTI FORMATIVI TANTO NON POSSIAMO CERTO INDIRLO NOI!!!

Da: dany11/01/2011 23:01:45
qualche altro commento su:

differenza tra obbligo di istruzione, obbligo scolastico.

Da: Romagna11/01/2011 23:13:07
x Annamaria

Ti chiedo, per favore,  il riferimento normativo  che comprende l'istruzione parentale per tutto l'obbligo scolastico, cioè fino a 16 anni.
Non riesco a trovarlo.

Da: annamaria 11/01/2011 23:40:44
Circ n. 101 del 30/12/2010
4. Obbligo di istruzione
Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16
anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo
ciclo.
I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto
legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di
istruzione secondaria di secondo grado di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età.
In tale contesto, il momento dell'iscrizione assume un significato particolare in termini di
assolvimento dell'obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto l'aspetto della responsabilità
condivisa tra soggetti diversi a) e delle modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti
disposizioni b).
a) Responsabilità condivisa
L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base
necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei
seguenti soggetti:
ï‚· i genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo
scuola;
 le istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a
garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare
rilievo le attività didattiche finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di
lavoro, anche in alternanza;
 l'Amministrazione cui è affidato il compito di stabilire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
 le Regioni e gli Enti locali cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione
del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni
necessari allo svolgimento dell'attività didattica;
b) Modalità di assolvimento
L'obbligo di iscrizione e di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione
familiare. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto
a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.
Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo
devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione - da
rinnovare anno per anno - di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi. Il
dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad
esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni
caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre
tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di
istruzione.
Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso
del primo ciclo, per effetto della norma che ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione,
6
devono iscriversi alla classe prima di un istituto secondario di secondo grado. L'obbligo di
istruzione, in base all'art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226.
Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il dirittodovere
di cui al decreto legislativo n. 76/2005.

Da: dany11/01/2011 23:51:42
abbiamo iniziato e chiuso.

Da: Romagna12/01/2011 00:24:55
x annamaria

Riprendiamo domani.
La circolare 101 non è chiarissima sul fatto che l'istruzione parentale possa continuare fino ai primi 2 anni della scuola secondaria di 2° grado. Mi sembra di capire che la parentale si concluda con il 1° ciclo, poi è necessaria l'iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado.
Leggi attentamente al punto b Modalità di assolvimento.
Buona notte.

Da: dany12/01/2011 00:43:26
forse no...

Da: Connie12/01/2011 07:13:33
Relativamente alla regione Toscana ho trovato:

Procedure di controllo dell'assolvimento degli obblighi (scolastico, di istruzione e formativo).
La legge 53/03 e il successivo dlgs 76/05, hanno introdotto il cosiddetto diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni, che comprende l'obbligo scolastico, dai 6 ai 14 anni, sancito costituzionalmente, il recente obbligo di istruzione dai 14 ai 16 anni, introdotto dalla legge finanziaria del dicembre 2006, l'obbligo formativo che ora si innesca a 16 anni e termina con il raggiungimento di una qualifica professionale o col diploma, o con il compimento di 18 anni. In Toscana l'obbligo di istruzione è obbligo scolastico dato che la Regione non si è avvalsa della possibilità di utilizzare agenzie diverse dalle scuole per fornire tale servizio.
La legge 53/03 indica che le sanzioni per il mancato assolvimento sono le stesse dell'evasione dall'obbligo scolastico. Il dlgs 76/05 definisce con chiarezza che i soggetti deputati al controllo dell'assolvimento degli obblighi sono:
• il Tutore del minore;
• il Sindaco del comune di residenza;
• il Dirigente scolastico (se il minore è a scuola);
• il Responsabile del Centro per l'Impiego cui fa capo l'alunno;
• il Responsabile dell'Agenzia formativa (se il minore sta frequentando un corso di formazione);
• il Responsabile e il Tutor aziendali (se il minore è in apprendistato e non ha ancora una qualifica professionale).
Ci sembra utile esemplificare

Da: Connie12/01/2011 07:20:24
Relativamente alla regione Toscana ho trovato:

Procedure di controllo dell'assolvimento degli obblighi (scolastico, di istruzione e formativo).
La legge 53/03 e il successivo dlgs 76/05, hanno introdotto il cosiddetto diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni, che comprende l'obbligo scolastico, dai 6 ai 14 anni, sancito costituzionalmente, il recente obbligo di istruzione dai 14 ai 16 anni, introdotto dalla legge finanziaria del dicembre 2006, l'obbligo formativo che ora si innesca a 16 anni e termina con il raggiungimento di una qualifica professionale o col diploma, o con il compimento di 18 anni. In Toscana l'obbligo di istruzione è obbligo scolastico dato che la Regione non si è avvalsa della possibilità di utilizzare agenzie diverse dalle scuole per fornire tale servizio.
La legge 53/03 indica che le sanzioni per il mancato assolvimento sono le stesse dell'evasione dall'obbligo scolastico. Il dlgs 76/05 definisce con chiarezza che i soggetti deputati al controllo dell'assolvimento degli obblighi sono:
• il Tutore del minore;
• il Sindaco del comune di residenza;
• il Dirigente scolastico (se il minore è a scuola);
• il Responsabile del Centro per l'Impiego cui fa capo l'alunno;
• il Responsabile dell'Agenzia formativa (se il minore sta frequentando un corso di formazione);
• il Responsabile e il Tutor aziendali (se il minore è in apprendistato e non ha ancora una qualifica professionale).
Ci sembra utile esemplificare

Da: Connie12/01/2011 07:24:04
Non ho riportato tutto, comunque è possibile reperire il testo in Internet.

Da: Coccinella 212/01/2011 14:18:47
Vorrei chiedervi un'informazione: E' VERO che la Gelmini ieri sera a Ballarò ha detto chiaramente che il concorso per dirigenti scolastici non si può fare per mancanza di fondi???

Ve lo chiedo perchè io non ho seguito il programma ma mi ha telefonato una collega che afferma di aver sentito quanto vi ho riportato sopra...

Se qualcuno ha visto la trasmissione può darmi una conferma o una smentita della notizia???
Veramente è stata così esplicita e precisa???

Dai resoconti stampa ho capito che ha parlato di poche risorse e della capacità del suo ministero di ricercare la qualità più che la quantità degli investimenti... ma ha proprio nominato il concorso per DS???
Grazie a chi mi toglierà questa curiosità.
saluti a tutti.

Da: free forum12/01/2011 14:37:31
x Coccinella 2
No, i dirig non li ha proprio nominati, ha solo elogiato le sue grandi riforme di questa legislatura : la riforma della sc. sec. e la riforma universitaria.
Ha precisato che il miglioramento della scuola si ottiene tagliando i fondi e usandoli meglio.
Ciao.

Da: Francesca12/01/2011 15:04:00
da Repubblica.it

L'INDAGINE
La scuola stressa gli insegnanti
A terra i livelli di autostima della categoria

Si dichiara logorato dal lavoro il 73% degli intervistati. E solo l'1% ritiene il ruolo dei docenti di fondamentale importanza per l'educazione dei giovani

ROMA - Stressati e sfiduciati: emergono così i docenti italiani da una ricerca sul disagio mentale, realizzata attraverso la somministrazione di questionari a 5.264 insegnanti e coordinata da Vittorio Lodolo d'Oria, medico ematologo, responsabile dello sportello informatico per gli insegnanti in crisi. Si sono dichiarati stressati a causa del lavoro logorante il 73% dei docenti, che non tengono in grande considerazione il proprio ruolo. Nella graduatoria redatta dagli intervistati su cosa influisce sull'educazione dei giovani, infatti, la scuola arriva all'ultimo posto, indicata come essenziale solo dall'1% del campione.

A causare maggiore stress sul lavoro agli insegnanti sono nell'ordine: gli studenti (26%); i loro genitori (20%); i colleghi (20%); il dirigente scolastico (2%). La restante parte (32%) ritiene usurante la somma di tutte le relazioni. Si è definito "decisamente stressato" il 50%, e "moderatamente" il 23%; il 27% del campione si ritiene "sereno", mentre il 59% riferisce di sentirsi "in apprensione" e il 13% "in grave stato ansioso". Solo una minima parte (1%) si definisce "indifferente".

Secondo l'autore dello studio si fa sempre più probabile l'ipotesi che dietro all'alta incidenza di malattie depressive e neoplastiche tra i docenti (nell'80% dei casi si tratta di tumore mammario a fronte dell'alta presenza femminile nel corpo docente che in Italia ha un'età media di circa 50 anni) vi sia proprio il disagio di stare per decenni dietro
la 'cattedra', nel 99% dei casi senza alcuna prospettiva di carriera.

Vale la pena sottolineare che quella dei docenti è una "popolazione per i quattro quinti femminile", ricorda Lodolo D'Oria, e pertanto svolge il "doppio lavoro", a casa e a scuola: "E' dunque la vita di relazione, col suo contesto familiare, a fungere da ammortizzatore per lo stress. Tuttavia la famiglia, quale punto di riferimento per la società e per lo stesso insegnante, diviene sempre più debole: se ne formano di meno, con pochi figli e sempre più instabili. Anche questa circostanza concorre verosimilmente a indurre un atteggiamento fortemente improntato all'ansia in oltre metà dei docenti a inizio anno scolastico".

Nel rapporto finale dell'indagine, svolta in 13 regioni negli ultimi due anni, viene indicato che "tra i fattori che influenzano maggiormente l'educazione dei ragazzi loro affidati, gli insegnanti stilano una graduatoria che relega la scuola all'ultimo posto come importanza. Sono accreditate in ordine decrescente: la famiglia (84%); le tecnologie (12%); le amicizie (3%); la scuola (1%)".

"Se la graduatoria risulta lusinghiera per la famiglia, che invero attraversa tempi difficili, è deprimente per la scuola, ove gli stessi docenti si considerano scavalcati, come impatto e forza educativa nei confronti dei giovani, relegandosi all'ultimo posto in graduatoria (1%). Interpretato come livello di autostima del corpo docente - conclude Lodolo D'Oria - , il dato percentuale osservato non può essere certamente definito incoraggiante".

Da: Elisa quella dell''inizio12/01/2011 15:13:06
Ieri sera la gelmini non ha minimamente parlato del concorso per i ds!!
.......la tua amica ti ha fatto terrorismo!!!

Da: Elisa quella dellinizio12/01/2011 15:17:08
La Legge 17 maggio 1999, n. 144 (pubblicata sulla G.U. n. 118 del 22 maggio 1999, s.o. n. 99/L) ha come titolo "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

E' una Legge che non si occupa solo di istruzione, anzi è prevalentemente una norma in materia di Diritto del lavoro e della previdenza.

E' in parte una Legge delega che dà compiti normativi primari al Governo.

E' composta da 72 articoli, suddivisi 4 Capi.

Nel Capo II "Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza" è ricompreso l'art. 68, intitolato "Obbligo di frequenza di attività formative", suddiviso in 5 commi.

E' quindi la Legge istitutiva dell'obbligo formativo, fortemente voluto dal Ministro Berlinguer per dare un seguito ideale allo spirito del disposto costituzionale (art. 34) e nel contempo da avvicinare l'Italia alla media della scolarità obbligatoria dei Paesi O.C.S.E.

La finalità dell'obbligo formativo fino alla maggiore età, anzi de "l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età" (c. 1) è

il potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani.

Le strade che si possono percorrere (c. 1) sono tre:

l'istruzione scolastica, in qualsiasi Istituto Secondario di secondo grado statale o non statale (purché abilitato al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato);

la formazione professionale (di competenza regionale);

il lavoro con il contratto di apprendistato.

I percorsi di istruzione e di formazione possono anche essere integrati tra loro.

I centri per l'impiego devono a tale scopo organizzare l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico.

Il Regolamento attuativo deve, tra l'altro:

stabilire i tempi e le modalità di attuazione dell'obbligo formativo;

regolare le relazioni tra l'obbligo di istruzione e quello di formazione;

stabilire i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione;

prevedere la ripartizione delle risorse tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo formativo.

Da: dany12/01/2011 19:19:04
da tuttoscuola
"Apprendistato. Ci si iscrive già a 15 anni?

La legge 183/2010 del collegato sul lavoro ha riportato a 15 anni l'età per accedere all'apprendistato come percorso formativo utile all'assolvimento del diritto-dovere.

" l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296112, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003".

Il citato articolo 48 del decreto legislativo 276/2003 prevede espressamente che Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

La legge finanziaria 2007 che, nell'innalzare di due anni l'obbligo di istruzione, aveva contemporaneamente vietato l'accesso al lavoro fino all'età di 16 anni, è stata pertanto modificata abbassando di un anno l'età di accesso.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 334 del novembre 2010, ha però vietato l'accesso all'apprendistato a 15 anni.

Chi ha ragione? La legge o la sentenza della Corte che sembra non avere nemmeno considerata la recentissima disposizione legislativa?

Da: lux12/01/2011 19:32:39
ma sono quesiti complicati...
e non so se effewttivamente utili x la prova preselettiva
x dany

Da: lux12/01/2011 19:36:28
forse un quesito del genere ce lo faranno agli orali...
forse

Da: lux12/01/2011 19:38:40
o forse questo è un  esempio di domanda semplicissima
è tutto incerto...

Da: Coccinella 212/01/2011 20:10:12
Grazie a free forum e a elisa..
mi avete chiarito anche della malafede delle cosiddette amiche..

per quanto ci riguarda aspettiamo ancora che la Gelmini risponda ai sindacati.. con un comunicato  e ufficialmente.
Dovrà pur dire qualcosa su questo concorso: o una bella sì o una bella no..
Non credo che restaurerà gli incarichi nè, come auspicano quelli di aetnanet, l'eleggibilità del ds.

Saluti a tutti

Da: rizza loredana12/01/2011 20:18:51
per vichi
mi invieresti materiale per le competenze socio psicopedagogiche?in cambio ti inviero' il test che farò il 20.01.11a conclusione del corso con la CGIL digrazie loredana brescia
rizzaloredana@virgilio.it

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