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2662 vice ispettori
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Da: Vice Ag | 30/03/2021 12:44:46 |
il 136 ha decorrenza 01.012004 il 7563 è suddiviso in 9 cicli non so se tengono il 1° 01.01.2005 i titoli (quindi il riconoscimento del merito e non quando si è verificato l'evento) devono essere maturati entro la scadenza del termine della presentazione dell'istanza. per il 136 era, se non erro, il 01.03.2012 | |
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Da: Vice Ag | 30/03/2021 12:46:19 |
@Alex26 un 2010 con laurea e due master, potrebbe quasi superare anche un 2001 se gli altri titoli sono uguali....per avere certezza bisognerà comunque attendere i criteri di valutaizone titoli | |
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Da: Vice Ag | 1 - 30/03/2021 12:47:50 |
Non so come funzionerà la ricostruzione. Tieni presente che coloro i quali sono stati promossi per meriti avrebbero avuto il diritto di partecipare con riserva al primo concorso utile per poi verificare i titoli e se questi idonei per essere dichiarati vincitori ottenere la retrodatazione, laddove non sufficienti i titoli avrebbero mantenuto la decorrenza della promozione per meriti straordinari. Questa opzione non è stata concessa e la Corte è andata oltre con la sentenza dichiarando l'illegittimità della norma, pertanto non credo che andranno a verificare i titoli ma riconosceranno (è un mio pensiero) a tutti gli interessati, circa un migliaio, la retrodatazione relativa alla decorrenza ricnosciuta al pirmo concorso utile. Per le promozioni del 2010 sicuramente l'annualità 2003 con decorrenza 01.01.2004. Per quelle del 2011 ci sarà distinzione tra prima dopo febbraio ovvero il termine del concorso 136 posti per VS. Quelle successve saranno inquadrate con i termini del primo concorsone 1° ciclo annualità 2004 decorrenza 2005. Qui bisognerà vedere se andranno a verificare il ciclo di appartenenza o tutti inquadrati nel primo...non saprei. A mio avviso non verranno presi in considerazione i concorsi per titoli ed esami poichè c'è incertezza di vincita. Naturalmente la retrodatazione ingloba l'anzianità nella qualifica e nel ruolo | |
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Da: Vice Ag | 30/03/2021 12:49:16 |
Riguardo al bando 2662 si può ricorrere nel termine di 60 giorni dalla graduatoria definitiva pertanto c'è tempo e prima di tale termine si può intervenire con il riesame. Il fatto di procedere al calcolo della nuova anzianità avverà in autotutela d'ufficio, in virtù di una sentenza, pertanto che siano scaduti i termini di presentazione dell'istanta e quindi del possesso dei titoli è ininfluente. | |
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Da: Vice Ag | 30/03/2021 12:49:49 |
ho scoperto che la parola "sessanta" è spam | |
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Da: Rc71 | 30/03/2021 12:57:52 |
@ Vice AG: Sei sicuro che venga presa im considerazione la data di riconoscimento e non quella degli avvenimenti? Il TAR parla di data degli avvenimenti dai quali è scaturita la promozione, non di data della promozione. | |
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Da: Vice Ag | 30/03/2021 13:02:02 |
Non ho letto tutta la sentenza se dice in questo modo sarà così.......io ho inserito la regola generale prevista nei nostri concorsi. per quelli del 2009 confermo che a luglio è stato bandito il concorso relativo al 23° | |
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Da: Rc71 | 30/03/2021 13:29:26 |
@Vice AG: per i promossi per meriti che si confronteranno con il bando dei 7563 posti, leggevo ieri sul sito di un sindacato un esempio di promozione per meriti "ante" bando o a a "cavallo" del bando. Se ante bando, l'anzianitá verrà concessa alla data di vacanza più favorevole (1° gennaio 2005), se a cavallo, si dovrà valutare tra quali cicli si andrà a interporre e verrà retrodatata con l'annualitá relativa al ciclo immediatamente successivo. Il concorso da 136 posti dovrebbe interessare tutto il 2011 ed il 2012 fino a febbraio, non solo il 2011 (stai iniziando a mixare i numeri, come me con sto benedetto 2004 e 2005? :-) ). | |
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Da: Rc71 | 30/03/2021 13:38:50 |
@Ante ag: sento sempre più pareri concordi con quanto hai scritto poco fa, relativamente al riesame del bando per 2662 v. Isp. in autotutela. In merito ai concorsi per titoli ed esami o per soli titoli, non dovrebbe esserci distinzione, perché la Corte ha dichiarato di per sè illegittimo il principio di retrodatazione giuridica dei concorsi in generale, laddove non vi sia medesimo beneficio ANCHE per i promossi per meriti, non facendo quindi alcuna distinzione a concorsi per soli titoli o per titoli ed esami. Hanno anche aggiunto, sempre in virtù di questa illegittimità , che è irrilevante che il Ministero abbia offerto l'opportunità di partecipare ai concorsi anche ai già Sovrintendenti promossi per meriti, perché questa, sempre a parere della Corte, é un'ammissione di colpa da parte del Ministero e non un'opportunità per i promossi per meriti. | |
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Da: Rc71 | 30/03/2021 13:44:11 |
Ho scritto pure "@ Ante Ag" al posto di "@ Vice Ag", son proprio briaho!! :-) | |
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Da: Rc71 | 30/03/2021 14:10:32 |
@Vice Ag: mi sa che hai ragione tu: la Corte Costituzionale scrive, in più punti, in merito ai promossi per meriti straordinari "...coloro che la nomina GIÀ POSSEDEVANO...". | |
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Da: Vice Ag | 30/03/2021 14:26:28 |
108 vs annualità 2001 decorrenza qualifica 01.01.2002 (bando 2008) 116 vs annualità 2002 decorrenza qualifica 01.01.2003 (bando 2009) 136 vs annualità 2003 decorrenza qualifica 01.01.2004 (bando 2012) 7563 vs annualità 2004-20012 decorrenze dal 01.01.2005 (bando 201312) 3286 vs annualità 2013-2017 decorrenze dal 01.01.14 (bando 2017) fare attenzione a decorrenza e annualità ;-) | |
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Da: Rc71 | 30/03/2021 15:10:22 |
Io non ci capisco più niente. Il sindacato mi ha appena risposto che vale la data in cui si sono verificati i fatti, come avevano già indicato nel loro fac-simile di istanza presentato a novembre: "P.T.M. avanza la presente istanza di riesame affinché codesto Servizio, in autotutela, riconduca la decorrenza giuridica della nomina di chi scrive alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla medesima attribuita ai sensi dell'art. 24 quater del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335 al personale che ha superato il primo corso utile di formazione per vice sovrintendenti della Polizia di Stato, terminato successivamente alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale." | |
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Da: @vice age | 30/03/2021 15:29:57 |
Luglio 2009 viene bandito il 23 corso decorrenza 1.1.2003. Il promosso per meriti fino a luglio 2009 prende tale decorrenza, il promosso a settembre 2009 decorrenza 25 corso? 1.1.2004? Ho capito bene? Cmq un casino totale:)) solo da noi capitano ste cose. | |
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Da: Carmine1967 | 30/03/2021 17:00:37 |
Scusate, spiegatemi bene, io promosso per meriti straordinari a vice sovr. Con decorrenza grado 02.02.2013, per effetto della retrodatazione il mio grado dovrebbe avere decorrenza giuridica 01.01.2005 ??? Grazie. | |
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Da: Carmine1967 | 30/03/2021 17:04:47 |
Ho ben capito? | |
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Da: Rc71 | 30/03/2021 17:32:45 |
@ Carmine 1967: Se verrà tenuta in considerazione la data dei fatti dai quali è scaturita la promozione per meriti straordinari, e quindi l'attuale decorrenza giuridica dei promossi per meriti straordinari, allora é esattamente così: tu sei v. Sov. dal 2 febbraio 2013, il primo concorso utile, successivo alla tua data di decorrenza giuridica, la cui retrodatazione ti ha danneggiato è quello di dicembre 2013 (7563 posti), pertanto a te spetta la retrodatazione più favorevole di quel corso, perché, per principio di costituzionalità , nessuno di chi ha vinto quel concorso può superare, in anzianità nella qualifica, chi già aveva conseguito tale qualifica in data precedente. Qui sorge il dubbio: se terranno in considerazione la data in cui si sono svolti i fatti dai quali é scaturita la promozione per meriti straordinari o se terranno in considerazione la data di effettiva nomina a vice sov. Sembrerebbe valida la prima ipotesi, ma, prima di conferme ufficiali, non mi ci voglio "fare la bocca", dato che nel mio caso i fatti si sono verificati a gennaio 2012, mentre la nomina è arrivata ad aprile 2015. Nel primo caso ci rientrerei, con decorrenza giuridica al 01 gennaio 2004, nel secondo caso, non avrei alcun beneficio, pur essendo di fatto stato comunque scavalcato dal 25° corso e da quasi tutte le annualità del concorsone da 7563 posti. | |
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Da: Carmine1967 | 30/03/2021 17:36:16 |
Grazie | |
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Da: RC971 | 1 - 30/03/2021 17:54:46 |
Fogurati! Sto rileggendo la sentenza della Corte Costituzionale e, tra le altre cose, per quel poco che possa contare la mia opinione, mi sembra di capire che: - la Corte ha ritenuto incostituzionale proprio il fatto che l'accesso ad una qualifica abbia avuto maggiori benefici se effettuato tramite concorso e nessun beneficio se effettuato con promozione per meriti straordinari, senza entrare nel merito della data di nomina al grado, ma esprimendosi solo sul principio della disparità di trattamento; - determinare una data giuridica di decorrenza antecedente a quella coincidente con il corso di formazione, contrariamente a quanto normalmente previsto dal regolamento, esula da quella che é stata ritenuta una libera discrezionalità dell'Amministrazione quando per i promossi per meriti non è stata adottata la stessa discrezionalità , essendosi l'Amministrazione appellata al fatto che per questi ultimi la decorrenza giuridica doveva restare "ancorata" alla data dei fatti perché previsto dallo stesso regolamento; - é stato ritenuto irrilevante che l'Amministrazione abbia poi concesso, nel 2018, di partecipare ai concorsi per vice sov. anche a chi rientrava già nella predetta qualifica perché promosso per meriti straordinari, in quanto tale "concessione" é stata intesa più come una ammissione di colpa da parte dell'Amministrazione che non come una concessione, anche perché non provvedeva comunque a sanare le situazioni dei concorsi precedenti e perché è impensabile che venisse adottata come soluzione, dall'esito incerto, per sanare una situazione illegittima già a monte; - la Corte ritenga irrilevante che il concorso immediatamente successivo sia stato per soli titoli o per titoli ed esami, perché ancora una volta è il principio a monte ad essere illegittimo. | |
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Da: Vice Ag | 30/03/2021 18:49:12 |
A breve si terrà una riunione....... dovrebbero spiegare le modalità | |
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Da: Vs 2015 | 30/03/2021 18:49:48 |
Secondo la logica (Se fa parte del ns mondo) dovrebbe essere considerata la data dell'evento che ha fatto partire la richiesta di promozione x meriti...Non vedo altre e complesse spiegazioni. Perché dovrebbero inserire una data precedente? Se l'evento è ad esempio avvenuto il 10 febbraio 2010 e il riconoscimento del grado 10 febbraio 2012 la qualifica nel ruolo la fanno partire dal 10 febbraio 2010 con annessi e connessi | |
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Da: RC971 | 30/03/2021 19:28:37 |
@VS 2015: i dubbi derivano dal fatto che, in sentenza, è stato scritto più volte: "a chi già era in possesso della medesima qualifica" e anche dal fatto che solo a chi era già stato nominato vice sov. per meriti straordinari é stato impedito, fino al 2018, di partecipare ai concorsi da vice sov. con decorrenze più favorevoli rispetto a quella della promozione per meriti. Chi, come me, all'uscita dei concorsi successivi alla data dell'evento da cui è scaturita la promozione per meriti straordinari non era stato ancora promosso al grado di vice sov. poteva infatti partecipare ai predetti concorsi. La questione sembrerebbe però superata da quanto determinato dalla Corte Costituzionale, ma, finché il tutto non verrà "ratificato" in modo adeguato dal Ministero, il dubbio di come verrà applicata la sentenza rimane. | |
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Da: Vice Ag | 1 - 30/03/2021 20:31:55 |
@ VS 2015 Non fare affidamento solo sulla logica....... spesso per farla valere bisogna ricorrere 🤷â€â™‚ï¸ | |
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Da: Rc71 | 1 - 30/03/2021 20:39:38 |
@Vice Ag: purtroppo sono assolutamente d'accordo con te: nel mio caso, infatti, la mancanza di logica del Ministero mi costo 2.700 Euro di ricorso al TAR... | |
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Da: Vice Ag | 31/03/2021 10:43:59 |
..... anch'io 🤷â€â™‚ï¸ðŸ¤¦â€â™‚ï¸ | |
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Da: Vice Ag | 1 - 31/03/2021 11:05:29 |
@ Rc7l In merito a questa tua considerazione ti confermo che c'è una sentenza del Consiglio di Stato che dispone vengano riconosciuti i diritti dal momento in cui si matura la qualifica. L'unico problema è che ordinariamente ciò non viene applicato poiché il bando tiene espressamente conto dei titoli posseduti entro i termini della scadenza dello stesso. @Vice Ag: mi sa che hai ragione tu: la Corte Costituzionale scrivfe, in più punti, in merito ai promossi per meriti straordinari "...coloro che la nomina GIÀ POSSEDEVANO...". | |
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Da: Rc71 | 1 - 31/03/2021 11:55:15 |
@Vice Ag: grazie. Infatti da questi aspetti derivano i dubbi su come verrà applicata la retrodatazione. Spero, come sostengono i sindacati, che venga preso in considerazione il fatto che la Corte ha giudicato incostituzionale la disparità di trattamento i sé, a prescindere, in entrambi i casi, dalla data di nomina, e che quindi si applichi la retrodatazione a tutti i vice sov. "danneggiati" dalla retrodatazione della decorrenza giuridica dei corsi. A conforto di questa interpretazione, lo riscrivo per chi non avesse letto i precedenti interventi, c'è anche la valutazione fatta dalla stessa Corte che ha ritenuto inutile ed ammissivo di colpa, da parte dell'Amministrazione, l'aver aperto i concorsi, nel 2018, anche a chi era già in possesso della qualifica da vice sov. Ma, come già detto, la logica non sempre rientra nell'ambito decisionale/applicativo dell'Ammiistrazione, per cui si dovrà attendere nero su bianco prima di stappare la boccia. :-) | |
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Da: RC971 | 1 - 31/03/2021 14:23:11 |
Ho appena avuto risposta da quella che é la terza di tre differenti fonti, che si riterrebbero parimenti ferrate in materia, e le tre risposte sono TUTTE differenti tra loro! Ma la cosa più bella é che di risposte, in questo contesto, pensavo ce ne fossero solo due, "Si" o "No", invece ho scoperto che esiste anche "No, ma vedrai che é si"... Che bella l'Italia, piena di fantasia creativa ed interpretativa!!! 😂 Aspetto la riunione del 9, che è meglio! | |
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Da: beker | 31/03/2021 16:13:50 |
Mi sembra di capire che non si faccia riferimento ai concorsi ma ai "corsi" successivi alla data dell'evento che ha determinato la promozione... se così fosse c'è una bella differenza perché, vado a memoria, mi sembra di ricordare che l'ultima annualità diquello da 7563 si sia concluso nel 2016... quindi fino a quella data ci sarebbero vantaggi per i prossimi. Ma questo è solo un mio pensiero... | |
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Da: RC971 | 31/03/2021 16:22:23 |
@ Becker: No, parla di concorsi. Qui di seguito, la sentenza: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti. | |
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