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Corso concorso 534 posti - COMUNE DI NAPOLI
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Da: SPEME | 14/08/2012 11:04:11 |
I 350 dell'Asia non sono chiacchiere, purtroppo, ma fatti. Intanto piangevano con noi, dicendo che non avevano soldi e che c'erano vincoli troppo restrittivi, assumevano personale SENZA CONCORSO, solo in virtù di vecchi accordi clientelari. E voi ancora vi appigliate alla legge e alla giustizia? Vivete a Napoli, non a Ginevra (e pure lì ho il dubbio che non si svolga sempre tutto con assoluta regolarità ). Da quei 350 (e dai loro entourage) erano venuti voti, che andavano scambiati con posti di lavoro, nessuna novità . Nemmeno le maestre sono chiacchiere. Immaginate a cominciare l'anno scolastico senza: il Comune si sarebbe trovato assediato da tanti genitori preoccupati per il futuro dei loro figlioli (oltre che dalle maestrine disoccupate, che avrebbero piantato un casino senza fine)! Ergo? Aggiriamo la legge e facciamo un provvedimento ad hoc. Chi ha studiato Legge sa che le leggi possono essere tranquillamente aggirate. La Costituzione, ad esempio, può rappresentare un ottimo escamotage per aggirare vincoli assunzionali troppo restrittivi (no maestre = violazione del diritto all'istruzione), ma certo non è la manna caduta dal cielo agli Ebrei. | |
Da: Kelko | 14/08/2012 11:32:43 |
ragazzi SPEME vi stuta a tutti :-) grazie per i tuoi interventi SPEME mi ritrovo in tutto ciò che hai scritto | |
Da: bah | 14/08/2012 12:22:42 |
quelli dell'asia rientravano in un altro discorso credo, e se metti in ballo la costituzione allora si assumerebbero vigili e maestre a gogo negli 8000 comuni italiani | |
Da: ps | 14/08/2012 12:23:56 |
le maestre non sono certo state assunte a Tempo Ind. | |
Da: ps bis | 14/08/2012 12:30:31 |
"Asìa assume 350 lavoratori. Sono i dipendenti delal società Lavajet di savona e di Docks Lanterna di Genova. I contratti di subappalto con le due aziende liguri scadute il 31 dicembre" Le assunzioni in Asia sono potute avvenire perchè per le partecipate non esistono gli stretti vincoli che ha il Comune per assumere. Altrimenti manco quelli in Asia sarebbero entrati! CAPRE! | |
Da: Kelko x ps bis | 14/08/2012 12:44:57 |
si però alla fine pesano sul bilancio incidendo sulle spese del personale... comunque capre o non capre qualcosa dovranno fare anche in altri settori al fine di salvaguardare i servizi e che vi piaccia o no la polizia locale è, al pari delle maestre, un servizio indispensabile vediamo cos'altro ci riserverà il tempo...ormai peggio di così non si può..quindi tutto quello che verrà sarà in più | |
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Da: ps bis | 14/08/2012 12:48:52 |
era solo per non creare eccessivo ottimismo tutto qui ps senza ipocrisia ma la polizia locale di napoli non è tra quelle che spicca x efficienza in italia forse x carenza di persone, ma non solo per quello da quanto mi è stato detto da chi ci sta dentro... | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:02:13 |
Lo sforamento del patto di stabilità vieta contratti di ogni tipo, a tempo determinato e indeterminato. E infatti, PER LE SOLE MAESTRE si è potuta ottenere una deroga, stante l'incostituzionalità della norma (ripeto: violazione del diritto all'istruzione). Veniamo ad ASIA: . Argomenti Mobile Newsletter Versione Digitale Servizi Banche Dati Casa24 Motori24 Plus24 Moda24 Luxury24 Viaggi24 Salute24 Job24 Diritto24 Altri . News Il Sole 24 OreLondra 2012 Accedi Milano 31° Cambia . Multimedia Blog Community Shopping24 Notizie Impresa&Territori Norme e TributiFisco Diritto Lavoro Edilizia e Ambiente Enti locali e PA L'esperto risponde Documenti Scadenze Finanza Commenti&Inchieste Tecnologie Cultura-Domenica . .. Norme e Tributi > Enti locali e PA Patto di stabilità : vale il limite del 50% Il rispetto del patto di stabilità da parte delle società affidatarie in house presenta molte problematiche interpretative e applicative, che potranno essere risolte solo con un intervento normativo. La sottoposizione al regime vincolistico definito dal comma 557 dell'articolo 1 della legge 296/2006 e dalle disposizioni correlate (particolarmente l'articolo 76 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 122/2010) è prevista da varie disposizioni, che configurano un sistema regolativo a portata estesa. La combinazione delle previsioni contenute nell'articolo 18 della legge 133/2008, nell'articolo 3-bis (commi 5 e 6) e nell'articolo 4 (comma 17) della legge 148/2011 assoggettano al patto tutte le società in house, affidatarie di servizi pubblici locali con e senza rilevanza economica (comprese quelle affidatarie di servizi idrici e farmacie), ma anche di servizi strumentali. L'applicazione delle regole del patto, tuttavia, è rimessa a un decreto ministeriale attuativo, ritenuto necessario da alcune interpretazioni (Corte dei conti sezione regionale di controllo Lombardia con il parere n. 7 del 19 gennaio 2012) e valutato invece come solo complementare alla previsione di principio, stabilita dalle disposizioni legislative, da altre analisi interpretative (Corte dei conti Emilia Romagna, parere n. 17/2010, Corte dei conti Campania parere n. 98/2011). In attesa che il decreto risolva il contrasto interpretativo, alcune previsioni limitative discendenti dal patto di stabilità sembrano invece risultare immediatamente applicabili anche alle società partecipate. Per esse, infatti, è stato rilevato come valga il divieto ad assumere quando, nel calcolo del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale del sistema allargato (ente locale e società da esse partecipate), si abbia il superamento del limite del 50% (come evidenziato dalla Corte dei conti sezioni riunite Sicilia, con il parere n. 3 del 16 gennaio 2012). Da questo quadro emerge una linea di indirizzo operativo che gli enti locali possono sin da ora formalizzare nei confronti delle proprie società partecipate, invitandole a contenere, in via prudenziale, la spesa per il personale e per l'affidamento di incarichi professionali, anche in forza delle previsioni specifiche dettate per le società comprese nell'elenco Istat del conto consolidato, sancite nell'articolo 6, comma 11 e nell'articolo 9, comma 29 della legge 122/2010. Questo approccio comporta anche la limitazione della spesa per assunzioni con contratti flessibili al limite di valore del 50% della spesa sostenuta nel 2009. Altrettanto importante può risultare la formalizzazione, sempre da parte degli enti locali soci, di linee di indirizzo rivolte alle società partecipate per ridurre l'indebitamento in termini coerenti con le percentuali e le tempistiche previste per comuni e province dall'articolo 8, comma 3 della legge 183/2011. Gli enti locali, infatti, devono vigilare anche su questo aspetto, essendo consapevoli che rientra nel quadro del consolidamento del bilancio allargato e che, in caso di liquidazione delle società partecipate, devono far fronte ai debiti della propria società in house che non sono stati soddisfatti in seguito alla liquidazione a causa dell'incapienza del capitale sociale (come evidenziato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo Piemonte, parere n. 3 del 19 gennaio 2012). (Il Sole24ore, 16 aprile 2012) Il 16 gennaio la Corte dei Conti evidenzia l'impossibilità di assumere quando si sfori il patto di stabilità e cinque giorni dopo si assumono i lavoratori dell'Asìa, con un blitz di Sodano. Beh, credo che il conflitto interpretativo di cui sopra sia stato risolto al meglio dal Comune di Napoli :-D Prima di accusare qualcuno, informatevi, è semplice ;-) PS la Costituzione, ripeto, non è un salvataggio in extremis. Può rappresentare un escamotage per aggirare vincoli, tutto qui... | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:02:16 |
Lo sforamento del patto di stabilità vieta contratti di ogni tipo, a tempo determinato e indeterminato. E infatti, PER LE SOLE MAESTRE si è potuta ottenere una deroga, stante l'incostituzionalità della norma (ripeto: violazione del diritto all'istruzione). Veniamo ad ASIA: . Argomenti Mobile Newsletter Versione Digitale Servizi Banche Dati Casa24 Motori24 Plus24 Moda24 Luxury24 Viaggi24 Salute24 Job24 Diritto24 Altri . News Il Sole 24 OreLondra 2012 Accedi Milano 31° Cambia . Multimedia Blog Community Shopping24 Notizie Impresa&Territori Norme e TributiFisco Diritto Lavoro Edilizia e Ambiente Enti locali e PA L'esperto risponde Documenti Scadenze Finanza Commenti&Inchieste Tecnologie Cultura-Domenica . .. Norme e Tributi > Enti locali e PA Patto di stabilità : vale il limite del 50% Il rispetto del patto di stabilità da parte delle società affidatarie in house presenta molte problematiche interpretative e applicative, che potranno essere risolte solo con un intervento normativo. La sottoposizione al regime vincolistico definito dal comma 557 dell'articolo 1 della legge 296/2006 e dalle disposizioni correlate (particolarmente l'articolo 76 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 122/2010) è prevista da varie disposizioni, che configurano un sistema regolativo a portata estesa. La combinazione delle previsioni contenute nell'articolo 18 della legge 133/2008, nell'articolo 3-bis (commi 5 e 6) e nell'articolo 4 (comma 17) della legge 148/2011 assoggettano al patto tutte le società in house, affidatarie di servizi pubblici locali con e senza rilevanza economica (comprese quelle affidatarie di servizi idrici e farmacie), ma anche di servizi strumentali. L'applicazione delle regole del patto, tuttavia, è rimessa a un decreto ministeriale attuativo, ritenuto necessario da alcune interpretazioni (Corte dei conti sezione regionale di controllo Lombardia con il parere n. 7 del 19 gennaio 2012) e valutato invece come solo complementare alla previsione di principio, stabilita dalle disposizioni legislative, da altre analisi interpretative (Corte dei conti Emilia Romagna, parere n. 17/2010, Corte dei conti Campania parere n. 98/2011). In attesa che il decreto risolva il contrasto interpretativo, alcune previsioni limitative discendenti dal patto di stabilità sembrano invece risultare immediatamente applicabili anche alle società partecipate. Per esse, infatti, è stato rilevato come valga il divieto ad assumere quando, nel calcolo del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale del sistema allargato (ente locale e società da esse partecipate), si abbia il superamento del limite del 50% (come evidenziato dalla Corte dei conti sezioni riunite Sicilia, con il parere n. 3 del 16 gennaio 2012). Da questo quadro emerge una linea di indirizzo operativo che gli enti locali possono sin da ora formalizzare nei confronti delle proprie società partecipate, invitandole a contenere, in via prudenziale, la spesa per il personale e per l'affidamento di incarichi professionali, anche in forza delle previsioni specifiche dettate per le società comprese nell'elenco Istat del conto consolidato, sancite nell'articolo 6, comma 11 e nell'articolo 9, comma 29 della legge 122/2010. Questo approccio comporta anche la limitazione della spesa per assunzioni con contratti flessibili al limite di valore del 50% della spesa sostenuta nel 2009. Altrettanto importante può risultare la formalizzazione, sempre da parte degli enti locali soci, di linee di indirizzo rivolte alle società partecipate per ridurre l'indebitamento in termini coerenti con le percentuali e le tempistiche previste per comuni e province dall'articolo 8, comma 3 della legge 183/2011. Gli enti locali, infatti, devono vigilare anche su questo aspetto, essendo consapevoli che rientra nel quadro del consolidamento del bilancio allargato e che, in caso di liquidazione delle società partecipate, devono far fronte ai debiti della propria società in house che non sono stati soddisfatti in seguito alla liquidazione a causa dell'incapienza del capitale sociale (come evidenziato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo Piemonte, parere n. 3 del 19 gennaio 2012). (Il Sole24ore, 16 aprile 2012) Il 16 gennaio la Corte dei Conti evidenzia l'impossibilità di assumere quando si sfori il patto di stabilità e cinque giorni dopo si assumono i lavoratori dell'Asìa, con un blitz di Sodano. Beh, credo che il conflitto interpretativo di cui sopra sia stato risolto al meglio dal Comune di Napoli :-D Prima di accusare qualcuno, informatevi, è semplice ;-) PS la Costituzione, ripeto, non è un salvataggio in extremis. Può rappresentare un escamotage per aggirare vincoli, tutto qui... | |
Da: Kelko x ps bis | 14/08/2012 13:04:14 |
vabbè ho capito appartinei a qualche profilo domenticatto da dio ;-) senza ipocrisia? hahahah ma vavatten va!! | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:05:56 |
In attesa che il decreto risolva il contrasto interpretativo, alcune previsioni limitative discendenti dal patto di stabilità sembrano invece risultare immediatamente applicabili anche alle società partecipate. Per esse, infatti, è stato rilevato come valga il divieto ad assumere quando, nel calcolo del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale del sistema allargato (ente locale e società da esse partecipate), si abbia il superamento del limite del 50% (come evidenziato dalla Corte dei conti sezioni riunite Sicilia, con il parere n. 3 del 16 gennaio 2012). | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:06:00 |
In attesa che il decreto risolva il contrasto interpretativo, alcune previsioni limitative discendenti dal patto di stabilità sembrano invece risultare immediatamente applicabili anche alle società partecipate. Per esse, infatti, è stato rilevato come valga il divieto ad assumere quando, nel calcolo del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale del sistema allargato (ente locale e società da esse partecipate), si abbia il superamento del limite del 50% (come evidenziato dalla Corte dei conti sezioni riunite Sicilia, con il parere n. 3 del 16 gennaio 2012). | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:06:04 |
In attesa che il decreto risolva il contrasto interpretativo, alcune previsioni limitative discendenti dal patto di stabilità sembrano invece risultare immediatamente applicabili anche alle società partecipate. Per esse, infatti, è stato rilevato come valga il divieto ad assumere quando, nel calcolo del rapporto tra spesa corrente e spesa del personale del sistema allargato (ente locale e società da esse partecipate), si abbia il superamento del limite del 50% (come evidenziato dalla Corte dei conti sezioni riunite Sicilia, con il parere n. 3 del 16 gennaio 2012). | |
Da: Kelko | 14/08/2012 13:07:26 |
SPEME for president :-D | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:11:25 |
Ci siamo fatti prendere tutti in giro. I vincoli c'erano, ma solo per noi. Per altri si sfruttavano le "difficoltà interpretative". I soldi mancavao, ma solo per noi. Per altri c'erano. E noi a berci le solite fesserie, complici i sindacati. L'ignoranza è la fonte di ogni assoggettamento. | |
Da: Kelko x SPEME | 14/08/2012 13:17:58 |
bravo! è questo il punto..infatti quando andavamo a parlare con questo e quell'assessore ci dicevano sempre che era stata sforata la pecentuale delle spese per il personale...questo ovviamente soltanto per noi perchè poi alla fine sono entrati tutti e 350... non parliamo poi dei sindacati...LA PEGGIOR CATEGORIA CHE ESISTA | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:18:43 |
Se hanno assunto i 350 dipendenti dell'Asìa vuol dire che non si sforava il patto di stabilità , no? Allora perché la nostra assunzione era così un problema? I soldi c'erano, no? Tutto questo per ribadire che è tutta una questione di volontà . La Legge? Ma perché voi credete ancora che esista una Legge veramente normativa e uguale per tutti? Piuttosto, bisognerebbe cercare di spingere perché la PM rappresenti un vero problema (come in effetti è! Anni fa nella mia zona c'erano vigili ad ogni angolo e la viabilità non costituiva un grosso problema. Oggi, invece, per via della mancanza di personale, non vedo più un vigile e il caos regna sovrano, in quanto tutti si sentono autorizzati a fare il proprio comodo: parcheggio in seconda fila, auto contromano, motorini che sfrecciano a tutta velocità , con 3/4 passeggeri a bordo senza casco...). | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:22:28 |
Sapete perché la magagna di Sodano non è riuscita? Il perché l'ha detto Realfonzo, togliendosi i sassolini dalle scarpe. Le 350 assunzioni dovevano essere spalmate nell'arco di tutto il 2012, così nessuno se ne sarebbe accorto. E invece Tommy ha voluto fare lo splendido, determinando il pasticcio che conoscete. | |
Da: Kelko x SPEME | 14/08/2012 13:27:48 |
e che ne parliamo a fare! purtroppo le maestre sono protette dai sindacati...noi possiamo spingere quanto vogliamo ma avremmo bisogno di una mobilitazione che venga soprattutto dagli addetti ai lavori come ad esempio comandante, dirigenti e sindacati che dormono soltanto per noi (però se qualcosa dovesse muoversi everè com se piglian a merit)...come dici anche tu..una volta emersa l'impossibilità di garantire il servizio allora si dovrà per forza trovare una soluzione | |
Da: Kelko | 14/08/2012 13:29:24 |
*a merit = i meriti | |
Da: X spese | 14/08/2012 13:44:21 |
cerca le leggi e non gli articoletti sui giornali | |
Da: X speme | 14/08/2012 13:44:33 |
cerca le leggi e non gli articoletti sui giornali | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:49:07 |
Gli "articoletti" di cui parli sono tratti da una delle testate italiane più autorevoli in materia di economia, e comunque fanno preciso riferimento a leggi, articoli e commi. Se leggi bene, la notizia relativa ai vincoli per le partecipate parte da un parere espresso dalla Corte dei Conti, non da tua madre ;-) | |
Da: ........................ | 14/08/2012 13:51:56 |
mi dispiace ma per voi è finita! | |
Da: SPEME | 14/08/2012 13:59:27 |
A suscitare dubbi sulla bontà dell'operazione è l'aspetto procedurale con cui si è proceduto alla scelta dei nuovi assunti. La legge prescrive che, in situazione ordinaria, per assumere dipendenti in Asìa non si può prescindere dall'indizione di concorsi pubblici. La mancanza di stato d'emergenza, renderebbe dunque non valide le assunzioni. L'avvocato della società , Giuseppe Ferraro, ha confermato che l'azienda non può agire come una normale società privata ma che, per assumere, deve mantenersi "nei limiti del patto di stabilità e attraverso procedure concorsuali imparziali". Dubbi sorgono anche sul fronte del presunto risparmio che dovrebbe garantire l'operazione. Se pagare 1.600 euro al mese 350 nuovi assunti può essere foriero di risparmi rispetto ai 40 milioni annui - la spesa si aggirerebbe sui 7 milioni senza calcolare spese accessorie - finora erogati da Asìa alle società esterne, resta da capire se e come l'azienda deciderà di investire risorse proprie. | |
Da: SPEME | 14/08/2012 14:17:27 |
Vista l'entità dell'ennesima infornata Asìa, dovremmo avere i cassonetti che odorano di lavanda e sandalo, invece che di lavandino e zoccola :-D | |
Da: X speme | 14/08/2012 15:27:48 |
la magistarura non fa la leggi e i suoi pareri non sono vincolanti. CAPRE! | |
Da: SPEME | 14/08/2012 15:38:01 |
La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo. È un organo con funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali. Notevole importanza riveste la funzione giurisdizionale nel campo dell'amministrazione pubblica. La Corte dei Conti è infatti giudice speciale amministrativo previsto dall'art. 103 della Costituzione. In tale veste ha giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica e nelle altre materie previste dalla legge. La Corte dei Conti è chiamata a decidere in merito alle controversie in materia di contabilità pubblica ed in particolare alle azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dei pubblici dipendenti e dei pubblici amministratori, nonché degli amministratori e funzionari delle società sotto il controllo pubblico, e riguardo al contenzioso pensionistico. La Corte dei Conti effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione, ed un controllo di gestione a consuntivo sui bilanci dello stato, delle amministrazioni pubbliche e di quegli enti per i quali lo stato contribuisce alla gestione ordinaria. Le funzioni di controllo della Corte sono estese alle amministrazioni decentrate dello stato (Regioni, province e comuni), al fine di garantire i vincoli di stabilità interni all'Italia e quelli derivanti dall'appartenenza alla Comunità Europea. Anche per i controlli sulle amministrazioni locali, il controllo è sia preventivo, sulla legittimità degli atti, che consuntivo, sui risultati della gestione finanziaria. In questo caso le Sezioni decentrate della Corte riferiscono ai Consigli degli enti interessati. La Corte svolge le sue funzioni consultive predisponendo pareri e referenti, quando è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato dei controlli. La Corte dei Conti svolge il ruolo di magistratura contabile della pubblica amministrazione. In sede di controllo, con la forza di un titolo esecutivo può modificare, sospendere, annullare provvedimenti di altri organi dello Stato per una insufficiente copertura finanziaria o per l'impiego non ottimale delle risorse pubbliche. Notevole importanza riveste la funzione giurisdizionale nel campo dell'amministrazione pubblica. La Corte dei Conti è infatti giudice speciale amministrativo previsto dall'art. 103 della Costituzione. In tale veste ha giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica e nelle altre materie previste dalla legge. La Corte dei Conti è chiamata a decidere in merito alle controversie in materia di contabilità pubblica ed in particolare alle azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dei pubblici dipendenti e dei pubblici amministratori, nonché degli amministratori e funzionari delle società sotto il controllo pubblico, e riguardo al contenzioso pensionistico. La Corte dei Conti effettua un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione, ed un controllo di gestione a consuntivo sui bilanci dello stato, delle amministrazioni pubbliche e di quegli enti per i quali lo stato contribuisce alla gestione ordinaria. Le funzioni di controllo della Corte sono estese alle amministrazioni decentrate dello stato (Regioni, province e comuni), al fine di garantire i vincoli di stabilità interni all'Italia e quelli derivanti dall'appartenenza alla Comunità Europea. Anche per i controlli sulle amministrazioni locali, il controllo è sia preventivo, sulla legittimità degli atti, che consuntivo, sui risultati della gestione finanziaria. In questo caso le Sezioni decentrate della Corte riferiscono ai Consigli degli enti interessati. La Corte svolge le sue funzioni consultive predisponendo pareri e referenti, quando è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato dei controlli. La Corte dei Conti svolge il ruolo di magistratura contabile della pubblica amministrazione. In sede di controllo, con la forza di un titolo esecutivo può modificare, sospendere, annullare provvedimenti di altri organi dello Stato per una insufficiente copertura finanziaria o per l'impiego non ottimale delle risorse pubbliche. | |
Da: SPEME X CAPRE | 14/08/2012 15:44:44 |
Se hai critiche costruttive sono ben accette. Altrimenti datti al bricolage, al sudoku, al fen shui, vedi tu ;-) | |
Da: SPEME X CAPRE | 14/08/2012 15:46:51 |
*Feng Come se non bastasse, lo stesso avvocato della società , Giuseppe Ferraro, ha confermato che l'azienda non può agire come una normale società privata ma che, per assumere, deve mantenersi "nei limiti del patto di stabilità e attraverso procedure concorsuali imparziali". | |
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