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Concorso MAGISTRATURA
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Da: Accipiens13/10/2020 10:17:35
Ci riprovo.
Tornando alla questione proposta dal buon jetblast, relativa ad una recentissima sent delle SSUU sull abuso di autorità, discutevamo(cioè discutevano i giudici, in realtà) della possibilità di intendere il concetto di "autorità" estensivamente ricomprendendovi anche una accezione privatistica, non solo pubblicistica . Senza star qui a riannodare i fili della questione volevo analizzare uno dei diversi, non troppi, articoli che parlano di autorità e che mi sembra interessante.
Il 571cp, sull abuso dei mezzi di correzione o disciplina recita (per quel che qui interessa) :.. "in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia..".
Il concetto di AUTORITÀ è qui scisso, tramite una "o" disgiuntiva, da quello di "affidamento "per ragioni di educazione, cura, istruzione(autorità pvt)..
Il 571 mi dice che l autorita è cosa diversa dall educatore, istruttore (rientrante nel concetto di autorità pvt secondo le ultime SSUU. )
Quindi, l' insegnante che per ragioni di istruzione abusa dei mezzi di correzione non è una" autorità"  sec il 571,altrimenti non si spiegherebbe la disgiuntiva" O".
Ora, in un 'ottica sistematica, prevedere una fattispecie che distingue l autorità pubblicistica da quella privatistica in maniera espressa, vuol dire che se il legislatore avesse voluto allargare il concetto di Autorità l avrebbe tipizzato anche nella violenza sessuale di gruppo, reato oggetto della sentenza delle SSUU di cui sopra. ( UBI LEX VOLUIT  DIXIT, UBI NOLUIT TACUIT.)
Qui si parla di "abuso di autorità". STOP.
Perché in quest ultima ipotesi va intesa, a parere dei Giudici delle SSUU, estensivamente anche qlla privatistica mentre il 571cp espressamente distingue le due accezioni? (UBI LEX NON DISTINGUIT NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS) .

Da: Lux13/10/2020 11:48:18

- Messaggio eliminato -

Da: lateladipenelope 13/10/2020 13:13:35
Secondo me la disguntiva "o" del 571 vuole comprendere o allargare la fattispecie a tutte quelle situazioni in cui non vi è una relazione di autorità in senso pubblicistico (come c'è per es. tra l'insegnante di scuola e l'alunno) ma anche quando una relazione di autorità c'è nei fatti, come potrebbe essere per es.tra il precettore privato e il discente o fra un catechista e il ragazzino che deve fare la prima comunione..lo spiega bene il Consigliere Corradino nella sua lezione sulla sentenza che si può seguire su you tube

Da: lateladipenelope 13/10/2020 13:18:47
Rileggendo meglio il tuo intervento, io penso che il 571 "dica" il contrario di quanto da te sostenuto..non voglia distinguere le due situazioni per "escludere", bensì per "comprendere"

Da: Accipiens13/10/2020 13:38:15
Si, ho capito.
Ma se una categoria ha bisogno di specificare  un altro elemento per comprenderlo, vuol dire che quella categoria, in sé, non contiene quell elemento.

Da: Accipiens13/10/2020 13:38:58
Mi invii gentilmente il link della lezione di corradino su youtube

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Da: Accipiens13/10/2020 13:41:37
Se nel concetto di AUTORITÀ fosse già compresa l autorità privatistica, non ci sarebbe bisogno di indicarla in un autonomo sintagma.

Da: lateladipenelope 13/10/2020 14:12:46
Appunto..siccome il legislatore non intendeva limitare la fattispecie alle sole ipotesi di rapporto di autorità tradizionalmente inteso, cioè in termini pubblicistici, ha espressamente allargato l'ambito  con ".. o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia".
Se digiti su internet "Il punto sulla più recente giurisprudenza" e poi M. Corradino, dovresti trovare il video di cui ho riferito.

Da: Accipiens13/10/2020 14:41:25
A mio parere, la disgiuntiva "o" descrive un 'altra modalità della fattispecie di reato, non un' altra modalità di estrinsecazione del concetto di Autorità.

PS. Grazie per la dritta e per l'interessante dibattito <3

Da: lateladipenelope 13/10/2020 14:50:45
Sei riuscito ad ascoltare la lezione?

Da: Accipiens13/10/2020 15:15:25
Ho iniziato ad ascoltarla.
Pomeriggio la completo. È 1 ora e 8 minuti,non impegnativa.
Con che cadenza  pubblica il punto sulla giurisprudenza?

Da: lateladipenelope 13/10/2020 16:01:23
Francamente non lo so..anch'io lo ascolto la sera in differita quando ne ho la possibilità..

Da: Accipiens13/10/2020 16:25:46
E poi la notte lo dimentichi, così da non arrivare mai a conclusione e non sposare uno dei Proci;)

Da: Madarauchika13/10/2020 16:27:44
Ragazzi ma voi quanti anni avete? Siete giovanissimi, avete un entusiasmo che ammiro.

Da: La Verità 1  - 13/10/2020 16:56:55
Secondo me bisogna distinguere a seconda che la fattispecie o la circostanza aggravante richieda un abuso di potere o un abuso di qualità pubblicistiche o un abuso di autorità. Ad esempio, ai fini dell'art. 61 n. 9 c.p. è necessario l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto. In questo caso è dunque richiesto l'abuso di potere nel suo significato pubblicistico.
Laddove invece il Codice prevede in via disgiuntiva l'abuso di qualità come requisito alternativo all'abuso di potere anche il privato che esercita un poteri privatistici commette il reato (datore di lavoro, insegnante privato e quant'altro).
Sulla differenza tra abuso di poteri e di qualità Antolisei regna...

Da: Acquatonica13/10/2020 17:08:46
Ciao Accipiens,
grazie per lo spunto che hai proposto: mi ha spinto a leggere le SS.UU. per intero! :-p
Il tuo ragionamento, dal punto di vista letterale, non fa una piega.
Tuttavia, come sappiamo, le vie del diritto sono infinite, e il fatto stesso che si siano pronunciate le ss.uu. testimonia che la questione è tutt'altro che lineare.

Da quel che ho intuito, le motivazioni dell'indirizzo restrittivo sono:
- la continuità con la disciplina previgente (che però faceva espressamente riferimento alla qualità di "pubblico ufficiale");
- la sovrapposizione con la fattispecie prevista dal 609 quater (con conseguente interpretatio abrogans di quest'ultima).

Le sezioni unite ritengono però di aderire alla tesi contraria, sulla scorta di diverse considerazioni:

1) la disciplina attuale è del tutto slegata da quella previgente.
Anzi, il tenore testuale è significativamente mutato, trasformando la fattispecie da reato proprio, in cui soggetti attivi erano i soli pubblici ufficiali, a reato comune.
Modifica, questa, funzionale al rafforzarmento della tutela assicurata alle vittime di reati a carattere sessuale che aveva ispirato la riforma del lontano 1996.
Il legislatore, infatti, era intervenuto sul bene giuridico tutelato da queste tipologie di reato, prima relegate dal codice Rocco alla tutela della moralità e del buon costume, collocandole invece tra i reati contro la persona.
Se la ratio è questa, una lettura ampia del concetto di autorità è del tutto coerente con le finalità di "massima protezione" proprie dell'intevento legislativo.

2) Perfettamente compatibile con questa lettura è il rilievo che, allorquando il legislatore abbia voluto limitare il concetto di autorità ad una lettura esclusivamente pubblicistica lo abbia fatto espressamente, parlando appunto di pubblici ufficiali.

3) Altre disposizioni nel codice penale fanno riferimento al concetto di abuso di autorità, e la lettura loro data è sempre non restrittiva.
A titolo esemplificativo è menzionata l'aggravante prevista dall'art. 61 n.11, pacificamente intesa dalla giurisprudenza in modo ampio, senza distinzione tra autorità pubblica e privata e ricomprendendovi persino situazioni di abuso di autorità di fatto.
Tra le norme citate dalle ss.uu. c'è anche il 571 c.p., seppure solo incidentalmente.
Se però si fa una piccola ricerca giurisprudenziale in effetti risulta che anche per questa fattispecie il concetto di abuso di autorità è inteso in termini larghi, anche qui senza distinzioni tra autorità pubblica e privata e con riferimento anche a situazioni di autorità "de facto".

Insomma, se pure dal punto di vista letterale la dizione "abuso di autorità o..." a rigor di logica dovrebbe significare che ciò che segue la congiunzione disgiuntiva sia un concetto differente da ciò che la precede, pare però che invece si sia di fronte ad uno dei tanti concetti giuridici che esprimono un "genus", in cui le eventuali elencazioni successive sono esemplificative (e magari classificabili come species di quel genus) e non tassative.
Genus, questo, all'interno del quale rientrano quindi molteplici situazioni fattuali, accomunate tra loro non tanto da elementi formali, quanto dalla loro attitudine a generare in certo tipo di effetti (in questo caso, determinante è la creazione di una situazione di "supremazia"), il tutto valutato seguendo la stella polare della tutela "massima" per la vittima.

Proprio quest'ultima considerazione, peraltro, è utilizzata dalle ss.uu. per anticipare l'obiezione più ovvia a questo tipo di lettura, ovvero la violazione del principio di legalità, nella forma della tassatività: ritengono infatti le ss.uu. che sia lo spirito stesso della riforma del 1996 a suggerire tale orientamento, pena un suo notevole depotenziamento. Insomma, sarebbe un'interpretazione del tutto prevedibile, quindi nessuno potrebbe dolersene...

4) Infine, sostiene la corte, non è corretto sostenere che una lettura estensiva del concetto di abuso di autorità renda inoperante l'art. 609 quater (qui non mi addentro, perché non era oggetto del quesito).

Detto questo, il ragionamento delle ss.uu. può convincere o meno, ma in effetti è razionalmente sostenibile. Ciò non toglie che potesse esserlo anche la tesi opposta, come spessissimo accade nel mondo del diritto.



Da: lateladipenelope  1  - 13/10/2020 17:10:32
D'accordo con LAVERITA Infatti la sentenza vuole "colpire" anche situazioni come quelle del datore d lavoro privato che, pur non esercitando un'autorita in senso pubblicistico, esercita un'autorita'  di fatto, confermando che la Cassazione intende valorizzare il dato oggettivo della soggezione all'autorità e non più o non solo la qualità del soggetto agente che "riveste" un ruolo di autorità

Da: Cadetto13/10/2020 17:16:46
Gente meditate sul vergognoso dpcm e sull affidamento che il ministro fa delle spiate dei vicini, sul fatto che potranno entrare a casa per identificare chi avere dentro. Alle prossime saprete chi votare, dittatura mascherata da cura.

Da: X cadetto 1  1  - 13/10/2020 17:30:48
tu scommetto sarai uno di quei negazionisti del cavolo che ancora non credono a cosa stia realmente accadendo
il dpcm tra i tanti culi para anche il tuo ricordatelo

Da: Cassandra202013/10/2020 17:43:40
Cadetto sei ancora convinto che questa dittatura mascherata come la chiami tu che può anche spiare se in casa tua ci sono più di sei persone bandisca un concorso da 600/800 posti? Per giunta con un bando già pendente

Da: JetBlast13/10/2020 17:48:10
Toh!, visto che si vuol riportare il forum su un piano prettamente giuridico segnalo un articolo presente sul sito Giurisprudenza Penale: "Rilevanza penale del negazionismo del Covid 19".

Da: Accipiens 1  - 13/10/2020 18:15:34
Volevo ringraziare LA VERITÀ e, soprattutto, ACQUATONICA la cui disamina è tanto illuminante quanto, a tratti, commovente.
Pars destruens e pars costruens lineari, chiari e per nulla ridondanti.
Complimenti. Mi hai convinto!

Quanto alla mia cara Penelope volevo comunicarle che ho ascoltato la lezione di Corradino. Mi aspettavo uno spettro più ampio sulla giurisprudenza recente, ma devo dire che la disamina sul pactum fiduciae è coinvolgente.
Dalla natura giuridica alla assimilabilita' al mandato senza rappresentanza con buona pace del preliminare.Molto interessante!
A chiusura due questioni di tutela giurisdizionale in epoca covid, anch'esse degne di nota.

Da: Accipiens13/10/2020 18:22:48
Ho riletto l'analisi di Acquatonica#.
Ragazzi in guardia.
Se il livello dei concorsisti è questo..
La vedo dura!

Da: Acquatonica13/10/2020 18:52:59
Ma no Accipiens, ho solo ripercorso il ragionamento delle ss.uu., cercando di tirare le somme per rispondere al tuo interrogativo :)

Comunque concordo con La Verità sul fatto che occorra distinguere tra abuso di poteri e abuso di qualità (è una specificazione che infatti ribadiscono anche i giudici delle ss.uu.).
Ugualmente correttissimo è il ragionamento di LateladiPenelope sulla finalità di ricomprendere nella fattispecie situazioni privatistiche come quelle del datore di lavoro (anche in caso di situazioni irregolari e dunque di abuso di una autorità meramente di fatto).

Grazie a JetBlast per l'indicazione dell'articolo sulla rilevanza penale del negazionismo del covid, lo cercherò!!

Da: lateladipenelope 13/10/2020 19:07:12
Per Accipiens, grazie per il "cara"...hai visto che con toni sommessi e rispettosi delle altrui opinioni siamo riusciti ad avviare un dibattito niente male a dispetto di chi ti diceva che parlavi "nel deserto".. .
Condivido con te che la lezione sul "pactum fiduciae" di Corradino è molto ben fatta

Da: quantoquantoquanto13/10/2020 19:08:52
quanto siete ridicoli a fare i filosofi del diritto su questo forum quando poi per uscire a bervi uno spirtz dovete chiedere i soldini a mamma e papà

RIDICOLIIIIIIIII

Da: quantoquantoquanto13/10/2020 19:09:09
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Da: quantoquantoquanto13/10/2020 19:09:10
quanto siete ridicoli a fare i filosofi del diritto su questo forum quando poi per uscire a bervi uno spirtz dovete chiedere i soldini a mamma e papà

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Da: hanta8713/10/2020 19:09:41
concordo

Da: JetBlast13/10/2020 19:14:50
quantoquanto sei stato talmente serafico che a occhio e croce sei tu che lo fai... ;-)

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