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Agenzia delle Entrate-Prova tecnico professionale 510 2019
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Da: lore1978 06/11/2019 09:22:30
Buongiorno a tutti.
Avrei una domanda: secondo voi, i contratti della PA (diritto amministrativo) sono da fare.

Grazie a chi vorrà rispondermi.

Buono studio a tutti
Rispondi

Da: SIMOGE 06/11/2019 11:47:13
Ragazzi scusate, stavo riguardando domicilio fiscale ex art.58 / 59 dpr 600/73 (mi pare che come argomento piaccia molto) e nn mi è chiara una cosa.
L art.58 dice che le cause di variazione del domicilio hanno effetto dal sessantesimo successivo a quello in cui si sono verificate.
L art 59 dice che, qualora ricorrano particolari circostanze, il soggetto passivo può chiedere il cambio di domicilio che in pratica viene accordato con provvedimento notificato all'interessato (l ho fatta breve) e questo ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello della notifica.

cosa vuol dire?
che se cambio domicilio perché ad esempio mi sono trasferito la variazione ha effetto dopo 60 gg, se invece sono io a chiederlo in forza di particolari circostanze (chissà quali??), faccio richiesta, viene emesso provvedimento ed ha effetto nel periodo d imposta successivo.
Ho capito bene?

Grazie a chi mi può aiutare.

@lulu90
quando arrivi a contabilità, mi fai un fischio?. Se Nn sbaglio è la tua materia.Tant' è la domanda 67 della Vda nn mi torna. Grazie mille :)
Rispondi

Da: SIMOGE 06/11/2019 12:01:55
Altra cosa:
se ho spostato la residenza in paese black list, scatta la.presunzione di residenza fittizia quindi mi considerano domiciliato nell'ultimo Comine di residenza e mi tassano tutti i reditti come se fossi in Italia (salvo inversione onere della prova) /
se invece sono in  paese White list la.presunzione nn scatta e nn vengo tassati /
se sono residente in Italia mi tassano i redditi ovunque prodotti anche all'estero (a meno di convenzioni per evitare la doppia imposizione).

Ho capito bene?
Rispondi

Da: SIMOGE 06/11/2019 12:43:08
Ultima domanda (vi giuro) su Sostituto d imposta che è altro argomento battutissimo:
Il Simone dice chiaramente che il responsabile d imposta è responsabile solidalmente con il debitore (es.notaio al rogito), ma il sostituto se ho ben capito si sostituisce completamente, quindi ad es.se il mio datore di lavoro nn versa i contributi, io nn ne rispondo, risponde solo lui?
Grazie grazie.
spero che questo possa venire utile anche ad altri.
Rispondi

Da: Ultimo901  
Reputazione utente: +51
06/11/2019 12:48:52
Simoge
Si corretto tutto ciò sul domicilio black list e whit list
67 direi A in base al principio di competenza si considerano di competenza i ricavi in cui il processo produttivo è stato completato con passaggio sostanziale
Rispondi

Da: SIMOGE 06/11/2019 13:01:26
@Ultimo
Grazie mille per la risposta.
Lo so che è A ma tant è secondo me la domanda è proprio mal formulata.
Perché parlano di crediti quando principio di competenza fa riferimento a poste economiche?
È l oic 15 che tratta di crediti e dà quella definizione come applicazione del principio di competenza (ed è proprio citato nell'Oic 11)e in quel caso la risposta sarebbe la C.
Poi la risposta A nn l ho trovata nell' Oic 11 ma devo riguardarlo un po' bene perché in effetti il Simone lo specifica, ma nn parla affatto di crediti quanto di costi e ricavi.
Rispondi

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Da: Ma.nu.po 1  - 06/11/2019 13:02:59
@SIMOGE

parto dall'ultima domanda: solidarietà tra sostituto e sostituito SOLO se il sostituto non opera ritenute e non versa. Invece, se il sostituto ha operato le ritenute ma non ha versato, è l'unico responsabile.

Per il domicilio fiscale: come dici tu, se cambi residenza (poichè il domicilio di solito coincide con questa), la variazione avrà effetto dopo 60 giorni, senza necessità di comunicare nulla all'Amm. finanziaria.
Invece l'art. 59, per come ho capito io, disciplina l'ipotesi di do,micilio attribuito dall'Amm. Finanziaria in deroga al criterio della residenza. E nel secondo comma invece prevede che il soggetto passivo può chiedere di modificare questo domicilio con un altro. E perchè questa modifica sia efficace, occorre attendere il periodo d'imposta successivo.

La mia deduzione è che nel primo caso si tratta di privati, invece nel secondo caso di titolari di partita IVA e simili

(si sono fregati il nick, ma sono sempre Ma.nu)
Rispondi

Da: ginno9006/11/2019 13:11:21
Scusate, ho un dubbio sulla Pex applicata alle plusvalenze da cessione di partecipazione :/...cioè sappiamo che il regime di esenzione è al 95% in caso i soggetti percettori della plusvalenza siano soggetti IRES, e questo si applica, se sussitono i requisiti, sia in caso di cessioni di partecipazione in società di capitali, sia in caso di cessioni di quote di società di persone...ora mi chiedo, se la ratio è evitare la doppia imposizione, tutto mi è chiaro quando si parla di partecipate che siano anch'esse soggetti ires...nel senso: se io srl cedo una partecipazione che ho in un'altra srl, la plusvalenza che deriva da questa cessione non la tasso per il 95%, perchè la considero già tassata in capo alla partecipata, come se fossero utili non distribuiti che ne hanno incrementato il valore...nel caso però io abbia questa partecipazione in una società di persone, e la cedo, a che serve la pex se il reddito delle società di persone è già tassato per trasparenza in capo ai soci, tra cui me srl che detengo la partecipazione??...non so se sono stato chiaro :D
Rispondi

Da: SIMOGE 06/11/2019 13:25:03
@Ma.nu
Grazie infinite.
Si vede che io nn ho fatto giurisprudenza...:/
Grazie infinite anche per Sostituto d imposta. Nn c ero assolutamente arrivata.
Posso chiederti ancora una cosina? ;)
Il responsabile d imposta ha il diritto di esercitare la rivalsa, mentre il sostituto ha l obbligo. In pratica, vuol d
dire che ad es. il datore di lavoro deve per legge effettuare le ritenute (se nn lo fa risponde con me in solido - questo me lo hai spiegato tu); il notaio deve per legge versare l.imposta di registro (spero di nn dire una cavolata) e ha il.diritto di rivalsa cioè di farmela pagare, se nn lo fa, cavoli  suoi, perché è un diritto che può esercitare o meno ma io sono a posto e il Fisco pure.
Giusto?
Grazie e per oggi nn rompo più!
Rispondi

Da: SIMOGE 06/11/2019 14:02:02
@Ma.nu
se nn hai ancora fatto statistica e nn hai dimestichezza con la materia (suppongo tu abbia laurea in giurisprudenza) su Youtube ci sono videolezioni di statistica descrittiva  di un certo tipo che si chiama Roberto di Molfetta (credo, nn si capisce benissimo).
Cmq basta che digiti "Statistica descrittiva ripetizioni" ed escono. Nn so perché nn riesco a postare il link.
in un paio di gg hai fatto tutto quello che occorre.
spiega benissimo ed in modo semplice.
Io ho fatto un ripasso. Troppo palloso il Simone.
Ciao e grazie ancora :)
Rispondi

Da: lulu 90   1  - 06/11/2019 14:42:11
@SIMOGE
L'OIC 11 fa richiamo, come giustamente dicevi, all'OIC 15 che tratta della rilevazione dei crediti...diciamo che c'è un collegamento tra i due principi. Per i crediti in questione, affinché si verifichi la rilevazione iniziale in bilancio, secondo questi principi, occorrono entrambe le condizioni: 1 il processo produttivo dei beni è stato completato e 2 si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

Di conseguenza, dovendo sussistere entrambe le condizioni, la B non può essere perché cita solo la prima, la C neanche perché cita solo la seconda. La risposta corretta è necessariamente la A, anche se non viene esposta in maniera completa (poiché non menziona il parametro dei rischi e benefici).

È infatti una domanda un po' bastarda, perché l'incompletezza di tutte le risposte poteva indurre in errore, però leggendo bene la domanda "Quali delle seguenti condizioni devono verificarsi affinché i crediti...siano rilevati..." non si può rispondere B o C perché la rilevazione è ammessa solo con il verificarsi di entrambe le condizioni, mentre in queste ne viene citata solo una. La A le cita entrambe, a prescindere dall'incompletezza della seconda condizione.
Decisamente una domanda a trabocchetto.
Non so come ho scritto, spero di essere stata chiara. ;)
Rispondi

Da: Ma.nu.po06/11/2019 14:44:01
@SIMOGE
sì, è come hai detto tu. Il responsabile ha diritto di rivalsa, quindi potrebbe anche versare l'imposta e lasciare le cose così. Invece il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'acconto, è obbligato alla rivalsa, che esercita già in sede di ritenuta alla fonte.
Per la solidarietà del sostituto d'imposta l'art. di riferimento è il 35 dpr 602/73

Grazie per la dritta di statistica!! Un aiuto ci vuole proprio!
Rispondi

Da: SIMOGE 06/11/2019 15:01:52
@lulu90
Ora ho capito perfettamente.
Grazie infinite, sei stata chiarissima :)
Domanda di una bastardaggine fuori dal mondo.

E niente, anche per questa prova, siete troppo bravi.
Aiuto! :(
Rispondi

Da: SIMOGE 06/11/2019 15:21:40
@Ma.nu
Grazie a te!
Rispondi

Da: lulu 90  06/11/2019 16:07:01
@SIMOGE
Grazie anche a te...sollevare dubbi e riflettere insieme su una questione sollevata è sempre utile e costruttivo. Alla fine è anche questo lo scopo del forum ;) ad esempio a volte può succedere che su un argomento dai per scontati certi aspetti e non ti ci soffermi più di tanto, oppure non ti poni proprio un dato problema...poi un tuo collega ti fa notare un particolare che invece ti era sfuggito ed è lì che saresti rimasto fregato...per dire la questione da te posta sul domicilio mi era ad esempio sfuggita. Quindi, grazie a te e grazie a @Ma.nu per il chiarimento. :)

Rispondi

Da: ginno9006/11/2019 17:24:36
ci riprovo :)...magari qualche interno nè sa di più... La disciplina pex sulle plusvalenze, come per i dividendi, nasce come mezzo per evitare la doppia imposizione...in sostanza il legislatore assimila alle plusvalenze da cessione di partecipazioni la disciplina dei dividendi, in quanto, dice, questa plusvalenza che tu ottieni dalla cessione della partecipazione è in realtà espressione di utili non distribuiti dalla partecipata, quindi già tassati in capo a quest'ultima, perciò io non ti tasso due volte quando tu, partecipante, cedi la partecipazione e realizzi la plusvalenza...ora però, non riesco a comprendere questo principio quando si parla di partecipazioni di soggetti ires in società di persone...cioè, se io sono una srl, ed ho una partecipazione in una snc, e poi a un certo punto la cedo, la plusvalenza che ottengo da questa cessione è esente dal reddito per il 95%....perchè, mi si dirà, tal plusvalenza rappresenta utili non distribuiti ma già tassati in capo alla partecipata...il punto è: utili già tassati quando? se una società di persone è trasparente per definizione e i suoi utili sono già imputati direttamente pro quota ai soci??? (tra cui la srl di cui prima)...cioè quello che non capisco è come si configura la doppia imposizione, e quindi la necessità della pex, quando la partecipazione ceduta è quella in una società di persone...
Rispondi

Da: lulu 90   1  - 06/11/2019 18:34:07
@ginno90
Il caso è la partecipazione di una società di capitali in una società di persone. La società di capitali (partecipante) cede la partecipazione e realizza una plusvalenza. La plusvalenza è tassata in capo alla società di capitali, per via dei maggiori utili, non in capo alla partecipata società di persone. Il problema è che i soci della società di capitali sarebbero tassati nuovamente al momento della distruzione dei dividendi, ecco perché in capo alla società è stata prevista l'esenzione del 95%. In passato, prima dell'introduzione del regime, il problema della doppia imposizione si creava, inoltre, quando uno dei soci era una società estera...in Italia era previsto un credito d'imposta, pari a quanto pagato dalla società sulla plusvalenza realizzata, che i soci potevano scomputare dal reddito. Quindi, se il socio era residente in Italia non si poneva il problema della doppia imposizione per effetto del credito d'imposta, ma se era estero sì, perché ad esempio lo Stato estero non consentiva lo scomputo di tale credito d'imposta. Ecco perché è stato introdotto il regime.
Rispondi

Da: 84nico  
Reputazione utente: +124
06/11/2019 23:44:05
@ginno90
La plusvalenza viene tassata in capo alla società di capitali che cede la partecipazione. Non confondere plusvalenze e dividendi.
Rispondi

Da: ginno90 07/11/2019 04:42:25
@84nico e lulu90 grazie mille delle risposte, anche se non mi ero spiegato benissimo... Cioé che la plusvalenza non  sia  tassata in capo alla partecipata ma alla partecipante mi era chiaro, lulu90 ha forse  in parte colto il mio dubbio peró, rispetto alla ratio della doppia imposizione, nel primo periodo del suo intervento...cioé tu dici, la plusvalenza realizzata dalla srl sarebbe tassata due volte, senza regime pex: una volta come incremento di reddito d'impresa soggetto a ires della srl, e una volta quando questo stesso reddito verrâ distribuito  come dividendo, ai soci della srl stessa...con l'esenzione al 95% é invece appunto quasi integralmente esente e concorre a formare il reddito imponibile ai fini ires della srl solo per il solo 5%... Ma come dividendo sará invece tassata giusto?
Rispondi

Da: mulini a vento  
Reputazione utente: +86
07/11/2019 06:45:38
No ma.nu.po.
Il cambio di domicilio fiscale può riferirsi a tutti non solo a soggetti iva o società.
Comunque penso si possano contare sulle dita di una mano, io non ne ho mai visti nella mia lunga carriera.
Rispondi

Da: mulini a vento  
Reputazione utente: +86
07/11/2019 06:51:16
No ma.nu.po.
L'art 58 si riferisce a tutti non solo privati ma anche società.
Rispondi

Da: Ma.nu.po07/11/2019 09:24:06
@mulini a vento
ah ecco, allora avevo male interpretato. Grazie per la correzione.
Rispondi

Da: Cesare78  07/11/2019 10:54:03
salve a tutti, qualcuno di voi sta usando il manualone neldirxxxo e cosa ne pensa, non mi pare un granchè...
Rispondi

Da: schiavodistudio 07/11/2019 11:49:23
ciao ragazzi/e
per chi le ha già iniziate
secondo voi per le materie "minori":

dir penale
org aziend
scienza fin
statistica

quali sono gli argomenti da fare meglio e quali si possono anche saltare?
Rispondi

Da: hope33  07/11/2019 13:09:14
Ragazzi, scusate, sto utilizzando vari testi per esercitarmi con i quiz, come accedo a quelli messi a disposizione da mininterno? Grazie
Rispondi

Da: 84nico  
Reputazione utente: +124
 1  - 07/11/2019 13:23:10
Diritto penale sicuramente i reati contro la pubblica amministrazione
Rispondi

Da: lulu 90  07/11/2019 14:10:33
@ginno90
Quello che dicevi tu "il legislatore assimila alle plusvalenze da cessione di partecipazioni la disciplina dei dividendi" in realtà sta a significare che con l'introduzione del regime Pex si è assimilato il trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni al trattamento fiscale dei dividendi distribuiti ai soci. Mi spiego, i dividendi distribuiti erano già imponibili per il 5% (per i soci società di capitali) ma con la tassazione al 100% delle plusvalenze realizzate in capo alla società si sarebbe determinata la doppia imposizione in capo al socio (anche se poi con il meccanismo del credito d'imposta non accadeva per i soci residenti in Italia), con l'introduzione del regime Pex si equipara la tassazione della plusvalenza a quella dei dividendi, considerata l'esenzione del 95%. Di fatto, il problema della doppia imposizione si creava soltanto per i soci residenti all'estero perché in Italia c'era appunto il meccanismo del credito d'imposta di cui potevano usufruire solo i soci con residenza in Italia. Il regime Pex infatti è stato principalmente introdotto in un'ottica di armonizzazione del sistema fiscale italiano con quello degli altri paesi europei, poiché tale regime era già diffuso in diversi paesi, così anche da eliminare questa "discriminazione" che si veniva a determinare tra soggetti italiani e soggetti esteri, grazie all'esenzione a monte in capo alla società.
Rispondi

Da: ginno9007/11/2019 15:52:46
@lulu90 ok sei stata chiarissima...quindi in definitiva, giusto per capire nella pratica:
Avrò che, dal punto di vista della società (partecipante), quando vado a calcolare il reddito imponibile ai fini IRES, quella plusvalenza che ho realizzato, cedendo la partecipazione, concorrerà solo per il 5% a questo reddito su cui calcolare appunto l'ires, in virtù, come detto, di una variazione in diminuzione del 95%  prevista dalla disciplina pex...

Quando, in un secondo momento poi, vado a distribuire i dividendi ai soci, nel reddito che distribuisco, è invece contenuto anche il valore di quella plusvalenza ( che era stato esentato al 95% in capo al reddito della società calcolato ai fini IRES) e che verrà quindi ripresa a tassazione, e per l'unica volta, in capo ai soci, con percentuali diverse in base alla natura del socio percettore...

Una volta( pre-riforma 2003) invece, accadeva che si tassava la plusvalenza sostanzialmente due volte...quando si calcolava l'IRES sulla società, senza operare variazioni in diminuzione dell'imponibile...e poi di nuovo quando quei redditi venivano redistribuiti ai soci...però, come hai scritto anche tu, per ovviare si conferiva (ai soci residenti) un credito d'imposta, pari all'imposta già pagata su quella plusvalenza dalla società, risolvendo in questo modo ( anche se limitatamente ai residenti) il problema della doppia imposizione.....
è tutto giusto? :) grazie per il confronto    
Rispondi

Da: lulu 90  07/11/2019 16:06:11
Sì, esattamente così... hai detto tutto perfettamente.
Di nulla, figurati :) fa piacere se sono riuscita ad esserti utile...
Rispondi

Da: ITAKY 07/11/2019 16:36:22
Ciao a tutti.
Stavo dando un'occhiata al questionario del 2015. Il numero è 2002547 mentre sul file delle risposte c'è scritto n. 2000646. Tra i mille casini non ricordo esattamente da quale sito ho scaricato i file.
Chiedo a chi ha gli stessi file di aiutarmi a capire....
La risposta alla domanda n. 35 (quella sulla simulazione o errore) mi ha fatto venire qualche dubbio....
Grazie 1000
Rispondi

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