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orale esame avv. 2008
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Da: the rocky horror picture show25/08/2009 16:10:26
avv possibile sapere in quale cda hai sostenuto l'esame?
che pensi della influenza dei voti dello scritto?

Da: zyxel25/08/2009 16:12:33
avv sai configurare access point per emule?

Da: avv.25/08/2009 16:17:32
i voti dello scritto contano poco o nulla, anche perché la stragrande maggioranza prende 30-30-30 e simili.
tornando a prima, se il convenuto fa riconvenzionale, l'attore deve rispondere nella prima memoria del 183. dunque se è contumace perde questo termine, e non può essere rimesso in termini a meno che non provi di essere contumace incolpevole.
se il convenuto non ha riconvenzionali da porre e nonostante questo si costituisce e chiede di proseguire il processo, beh, allora la domanda dell'attore è pienamente valida. ma allora il convenuto è un po' scemo e quindi è giusto che l'attore non subisca preclusioni...
certo, il convenuto che sa di aver ragione potrebbe volere una sentenza di rigetto e chiedere le spese (ma non mi sembra un affare. spiegalo al cliente che il processo poteva chiudersi subito e tu avvocato invece lo vuoi proseguire per tuo esclusivo interesse, mentre al cliente non gliene viene niente...)

Da: avv.25/08/2009 16:18:17
no zyxel, mi dispiace.

Da: rhps25/08/2009 16:28:34
grazie avv-che Dio ti benedica

Da: rhps25/08/2009 17:10:59
avv, ti posso chiedere un consiglio riguardo lo scritto? ho scritto una mezza boiata nella fretta e dovrò giustificarla per quanto possibile in sede d'esame. mi aiuti?

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Da: avv.25/08/2009 17:17:46
la commissione non ha corretto lo scritto. ergo non gliene può frega' de meno.
a meno che chi ha corretto non abbia fatto dei fregacci enormi che non è possibile non notare...

Da: rhps25/08/2009 17:23:57
ma a me hanno detto che sarà chiesto di illustrare. certo in un minuto ma ...
a dire il vero gli errori sono due. uno nel parere di civile uno nell'atto.
ti sottopongo quello dell'atto civile?  niente. nella fretta degli ultimi centesimi nella copiatura ho aggiunto che la inabilitazione era stata disposta dal tribunale tutelare. non  so perchè ho scritto così, ma tant'è. in effetti mi viene subito in mente il giudice tutelare. quindi doppio errore. primo perchè al limite avrei dovuto scrivere giudice tutelarer (o tribunale in funzione di giudice tutelare, possibile?) . secondo perchè la inabilitazione è disposta dal tribunale collegiale. (che paradossalmente potrebbe anche chiamarsi tuterlare, no?) che mi ne dici?

Da: avv.25/08/2009 17:30:45
non peggiorare le cose.
il tribunale (collegiale) interdice ed inabilita.
il giudice tutelare, dopo che gli è stata comunicata la interdizione o l'inabilitazione, nomina il tutore o il curatore.
se te lo chiedono digli che nella fretta hai aggiunto tutelare ma non c'entrava una mazza.
ma scommetto che non te lo chiederanno. al limite, in apertura, tanto per gradire, ti faranno presente l'errore ridendosela (insomma ti daranno simpaticamente del cogl.one), ma ciò non pregiudicherà l'esame. ah, certo, io magari mi riguarderei interdizione ed inabilitazione (soprattutto il procedimento di cui al 712 e ss. c.p.c. Non lo chiedono mai, ma data l'occasione...)

Da: rhps25/08/2009 17:35:10
grazie. si ho aggiunto tutelare nella fretta perchè in fondo dato l'argomento nella testa mi girava questa associazione, niente di più.  è una buona uscita. cmq si trova in fondo al compito e non è segnato (!sic!). mi preparerà la cosa, anche perchè cmq servirà nel caso facciano una domanda in più su un argomento cmq richiamato dal tema..
per il resto non so che domande faranno, ma da noi si estrarranno le domande dalle buste, per cui è possibile che abbiano inserito in lista anche argomenti poco frequentati. penso..

Da: qualcuno che lo fa a catanzaro25/08/2009 18:05:24
c'è il linea!?

Da: Gia25/08/2009 18:25:35
Sulla tardiva costituzione dell'attore vi è di più se non sbaglio: non è onere della stessa cancelleria rifiutare l'iscrizione a ruolo nel caso in cui l'attore presenti il fascicolo trascorsi i famosi 10 gg?? (la premessa che ho studiato il tutto parecchi giorni fa rimane)
Ovvero, in tal caso, è naturale che l'attore dovrà nuovamente notificare la citazione e fissare una nuova udienza per permettere al convenuto di costituirsi tempestivamente.
Non dimentichiamoci la ratio della norma: dare il tempo al convenuto di fare le copie deglia atti prodotti e preparare la difesa.
Sbaglio o ho detto qualche caz...ta?

Da: avv.25/08/2009 18:36:15
+ o -
se vedi il modello di nota di iscrizione a ruolo predisposto dal ministero della giustizia (circolare min. del2/8/2000) chiede di indicare la data di notifica proprio per fare la verifica dei 10 giorni (o 5 in caso di termini abbreviati).
ma nessun cancelliere guarda mai queste cose quando iscrive la causa a ruolo. peraltro, come per l'annosa vicenda del contributo unificato, il cancelliere non dovrebbe rifiutare sic et simpliciter il deposito degli atti, potendo solo il giudice dichiararlo inammissibile (ma capisco il timore in caso di contributo unificato, cioè che l'amministrazione finanziaria venga a richiedere la differenza proprio al cancelliere...).
In ogni caso non è il cancelliere che deve rifiutare, bensì è il giudice che deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo se l'iscrizione è stata tardiva, quando il convenuto non si sia costituito (cass. n. 1928/1990)

Da: rhps25/08/2009 18:44:23
anche io sapevo del dovere del cancelliere di rifiutare. piuttosto si pone un problema. la cancelleria rifiuta l'iscrizione tardiva. l'attore rimane nel limbo e si dice, il convenuto si costituirà lui? però niente gli vieta, credo, di rifare nuova citazione (per non sapere nè leggere nè scrivere, come diceva mio nonno). bene, sia che tale citazione venga fatta o meno, il convenuto poniamo, decide di costituirsi in base alla prima citazione. che succede? ci sono due procedimenti identici in piedi, no? posto che la notifica anche della seconda citazione di per sè instaura un secondo procedimento. è così?

avv mi fai fare qualche mese di pratica da te? sono buono e non puzzo ti assicuro

Da: blog di p.f.25/08/2009 18:47:24
cito paolo f. (che mi sembra sbagli perchè la cpa è 2% non 10%)

(..)Facciamo un esempio con una parcella emessa da un professionista (medico, avvocato, notaio, ecc..). Lo stato ti dice che la tua aliquota è del 50 per cento. Ma è falso. Perché quando io faccio una fattura da 1000 euro, il 50 per cento va in tasse, ma il 20 per cento è l’Iva, a cui si aggiunge l’IRAP (circa il 4 o il 5 per cento) e la Cassa (che per noi avvocati è il 10 per cento). Il che significa che di quelle 1000 euro ce ne rimangono in tasca 200 o 300 circa

Da: blog di p.f.25/08/2009 18:49:10
in effetti anche l'iva va oltre i mille euro e me la paga il cliente. sto paolo f. si è proprio bevuto il cervello

Da: avv.25/08/2009 19:18:35
circa una nuova citazione...
certo che nulla la vieta.
ma ricordati che NON sono due procedimenti identici.
sono due procedimenti diversi, instaurati con due citazioni diverse.
ad esempio gli effetti sostanziali e processuali della domanda si determineranno separatamente da ciascuna citazione.
ci sarà litispendenza, con tutte le conseguenze del caso.

Da: blog di p.f.25/08/2009 19:42:00
vero, è più giusto dire stessa causa o stesa azione. si hanno  stessi petitum, causa petendi e parti.
litispendenza solo però se la causa è proposta davanti a giudice diverso (nel senso diverso uff. giudiziario).
si ha comunque riunione delle cause se pendono davanti allo stesso giudice (o cmq davanti allo stesso uff. giudiziario).
riunione, ma cancellazione di una delle due dal ruolo, no? che senso ha riunire se solo una rimane in piedi?
e la prevenzione (cioè quale giudice è stato adito per primo) si guarda alla data di notifica o data iscrizione e numero di ruolo ?

Da: aperie x tottuserrau25/08/2009 20:14:14
tottu serrau dove sei finito? novità dal castello?

Da: Gia26/08/2009 12:07:48
Per Avv.
Se mi citi la giurisprudenza non credo tu stia sbagliando, però (pag.296 manuale Simone 2009) in merito alla costituzione dell'attore "l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge comporta per il cancelliere l'obbligo di non ricevere la costituzione: avverso tale rifiuto è possibile ricorrere al capo dell'ufficio giudiziario."

Resta il fatto che se il cancelliere non rifiuta il giudice o la controparte dovranno rilevare l'irregolarità entro la prima udienza, solo in tal caso il giudice disporrà la cancellazione dal ruolo (cass. 1163/1974).

Da: rhps26/08/2009 12:18:35
piuttosto  che la giurisprudenza credo citi la mera prassi

Da: avv.26/08/2009 12:35:33
non è una irregolarità, altrimenti non vi sarebbero conseguenze così gravi come la cancellazione della causa dal ruolo.
se il giudice di primo grado non pronuncia la cancellazione dal ruolo questa può essere disposta dal giudice di appello (cass. 4525/1992). questa e le altre massime sono tratte dal codice commentato.
l'irregolarità può semmai attenere al deposito dei documenti.
il cancelliere poteva rifiutare l'iscrizione a ruolo in caso di omesso o difforme pagamento del bollo, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge 59/1979.
ma tale articolo è stato abrogato dal dpr 115/2002 (t.u. spese giustizia), che adesso prevede che "Art. 15 (R) Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato
1. Il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.
Art. 16 (L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo."
ovvero: Art. 248 (R) Invito al pagamento
1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

Da: romi cz26/08/2009 12:42:40
Per "qualcuno che lo fa a catanzaro"   !!!!!!!!!!
hai le domande dell'esame?
io lo devo fare con la 2 commissione.

Da: rhps26/08/2009 15:57:08
sapete se chiedono il sistema elettorale in costituzionale?

Da: avv.26/08/2009 16:29:48
mai sentito.

Da: Gia26/08/2009 17:02:28
Per Avv.
non so che dirti, io mi attengo al manuale...
è il manuale stesso che dice senza andare a capo e riferendosi alla stessa costituzione dell'attore "le irregolarità della costituzione, rilevate dalla controparte o d'uffico dal giudice, possono essere fatte valere solo nella prima udienza (sottolineato in neretto)"
la cosa sembra confermata dalla giurisprudenza che il manuale cita in seguito: Cass.3367/1971 e quella che esclude che sia rilevabile in appello (cass. 1163/1974 e 333/1977)

A sto punto bho, non saprei a chi dar ragione...

Da: avv.26/08/2009 17:16:06
ah, mi arrendo anche io... boh!
diciamo che fortunatamente all'esame non chiedono le cose così in dettaglio  :-)

Da: il soledueore26/08/2009 17:27:10
all'esame in giacca e cravatta? o in maniche di camicia?

Da: avv.26/08/2009 17:32:37
ho visto di tutto.
ma diciamo che giacca e cravatta statisticamente predominante.

Da: qualcuno che lo fa a catanzaro26/08/2009 19:29:07
non non le ho..io con la prima....novità?

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