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orale esame avv. 2008
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Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 16:54:06 |
se non ricordo male, quando abbiamo fatto la domanda abbiamo riportato anche il voto di laurea. ovviamente la cosa è ininfluente. a me un pò invece preoccupa il voto degli scritti. 28 32 30. insomma se hanno in mente di non fare passare il 100% bocceranno si chi farà un orale pessimo. cmq regole generali non se ne possono fare. cambiano le commissioni ogni anno | |
Da: avv. | 24/08/2009 17:27:14 |
caro che ridere, un po' di leggerezza non guasta, non bisognerebbe prendersi troppo sul serio, soprattutto in previsione di un esame piuttosto stressante. mi faceva ridere l'idea di una commissione onnisciente, che si va a studiare il curriculum formativo di ciascun candidato... non mi sembra proprio una presa di giro di chi aveva posto la domanda. risposta seria. il voto di laurea si indica nella domanda soltanto perché si autocertifica il possesso del diploma di laurea. se non vuoi dichiarare il tuo voto di laurea sei libero di allegare il "diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso" (art. 4, lett. a del decr. min. 22 luglio 2008), che, come ben saprai, non riporta il voto di laurea (tranne per chi abbia riportato il massimo dei voti) | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 17:37:34 |
mico ho sostenuto che sono tenuti a decidere tenendone conto. dico solo che non è così inverosimile che se lo trovino davanti. non so, potrebbe essere - e probabilmente non è, ma io non ho mai assistito a un orale - che ogni giorno abbiano sul tavolo dei fascicoli dei candidati contenenti gli scritti ed il foglio dell'autocertificazione. in ogni caso mi sembra inverosimile che abbia una qualche influenza nella valutazione. ripeto, considerato che ogni commissario ha la sua testa il voto degli scritti temo - temo perchè i miei sono al limite - possa portare a condurre una interrogazione più dura. per fortuna chi ci è passato mi ha rassicurato. ma come dicevo, le commissioni cambiano ogni anno. quindi stringo e studio | |
Da: Gia | 24/08/2009 17:44:07 |
X finnico mandrioli ok, allora domanda secca. fino a quando e da chi può essere eccepita (e rilevata) la incompetenza per materia? premetto di aver fatto la prima lettura di procedura civile un mese fà, però ad occhio la risposta alla tua domanda dovrebbe essere: entro l'udienza 183 c.p.c., non 20gg prima... Giusto? Ovviamente del tutto non sono affatto sicuro...da mercoledì riprendo procedura civile e magari avrò la risposta. ciao. | |
Da: Gia | 24/08/2009 17:48:46 |
Per me: mi correggo da solo, la risposta è sbagliata... in seguito alla riforma 69/2009 l'incompetenza per materia a norma dell'art. 38 c.p.c. modificato deve essere eccepita in comparsa di risposta. | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 18:00:40 |
testimonianza di una che l'ha passato uno o due anni fa su un forum. l hanno spulciata sulle elezioni del cnf. lei in difficoltà perchè sul danovi ci sono solo poche righe. che sia meglio dare lettura veloce delle norme della legge forense? | |
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Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 18:02:23 |
in tributario invece uno insisteva sulle sopravvenienze attive, per quelli cui può interessare | |
Da: avv. | 24/08/2009 20:33:16 |
l'ho detto in un post precedente: l'art. 45, comma 2 della legge n. 69/2009 ha modificato l'art. 38 nel senso che: - la parte deve eccepire l'incompetenza per materia nella comparsa tempestiva (20 gg. prima dell'udienza) [art. 38, comma 1, c.p.c.] - il giudice la eccepisce d'ufficio non oltre l'udienza del 183 c.p.c [art. 38, comma 3, c.p.c.] la cosa mi lascia perplesso in quanto in genere laddove il codice dà i termini alla parte per eccepire qualche cosa, ciò significa che si tratta di un'eccezione in senso stretto, ovvero non eccepibile d'ufficio dal giudice... | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 20:35:58 |
stesso discorso per la incompetenza funzionale? se il giudice non la rileva entro la prima udienza rimane incardinata presso di lui? e poi, sia per materia che funzionale stesso discorso vale anche per il gdp? | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 20:37:35 |
riguardo al primo, si anche la funzionale (art.28) | |
Da: avv. | 24/08/2009 20:45:57 |
più che altro non capisco questo: mettiamo che il convenuto distratto non eccepisca l'incompetenza in comparsa, o ancora peggio la eccepisca ma depositi la comparsa 5 giorni prima dell'udienza, o all'udienza stessa. l'attore chiederà che sia dichiarato decaduto dall'eccezione. ma il giudice, se ritiene fondata l'eccezione, ovviamente la eccepirà d'ufficio. se invece la ritiene infondata non farà proprio niente, o al limite, dichiarerà l'eccezione inammissibile perché tardiva (ma comunque, se l'eccezione fosse stata tempestiva l'avrebbe respinta nel merito). ma allora, che senso ha aver messo la preclusione alla parte??? | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 21:06:55 |
il problema sorge se il convenuto eccepisce tardivamente. il mandrioli su questo punto non rileva niente di strano, mi pare. sarà una doppia barriera. riscopntra però una anomalia in un termine di decadenza così stringente per il giudice nel caso di patto in deroga (quale appunto si configurerebbe qualora il convenuto non eccepisse). piuttosto io mi perdo sulla questione del 187 c.3. ovvero sulla forma sentenza o ordinanza che dovra adottarsi per la pronuncia, letto alla luce del nuovo 279. un casino | |
Da: avv. | 24/08/2009 21:22:59 |
ma infatti non è che il meccanismo non funzioni. dico solo che è inutile mettere una preclusione se poi il giudice è libero di metterla in discussione. non capisco il tuo dubbio sul 187-279. | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 21:43:05 |
in quali casi la incompetenza può essere pronunciata in sentenza? (assieme alla pronuncia sul merito o disgiuntamente) | |
Da: avv. | 24/08/2009 21:50:39 |
quando pronuncia solo sull'incompetenza è ordinanza. è il nuovo primo comma del 279 c.p.c. non a caso il numero 1) del secondo comma è stato modificato: prima prevedeva la sentenza per le decisioni che chiudevano in rito il processo, sia in caso di carenza di giurisdizione che di incompetenza. adesso solo per carenza di giurisdizione (le parole "o di competenza" sono soppresse: art. 46, comma 9, lettera b della legge 69/2009). | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 21:53:54 |
mandrioli sostiene che (§39 pag.151 volI - nota 1) âin effetti mentre il nuovo 279/1 enuncia che il collegio pronuncia ordinanza quando decide SOLTANTO sulla competenza, il nuovo 2°comma nell'elencare i casi nei quali il collegio pronuncia sentenza prevede appunto pronuncia con sentenza >. continua la nota: vero è che dal n.1 del suddetto elenco la l.69 ha esplicitamente escluso il riferimento alla pronuncia sulla competenza, ma vero è anche che ciò non basta per escludere che la pronuncia sulla competenza possa avvenire anche con sentenza, perchè l'apparente conseguente lacuna (non ordinanza che è riservata alle pronunce solo sulla competenza e non sentenza) va superata col rilievo, che, da un lato nessuna norma impone al giudice che vuol pronunciare sulla competenza e sul merito di pronunciare due provvedimenti separati ma al contrario la pronuncia con un unico provvedimento su competenza e merito appartiene già al sistema (cfr art.43)â | |
Da: avv. | 24/08/2009 21:55:34 |
in poche parole: se il giudice si dichiara incompetente lo fa con ordinanza. idem se si dichiara competente e prosegue il giudizio fino al merito (in questo caso prima c'era la sentenza non definitiva di cui al 279, n. 4, c.p.c.) | |
Da: avv. | 24/08/2009 22:01:03 |
mi inchino al mandrioli, ma secondo me qua fa speculazioni inutili. la portata dell'innovazione mi pare chiara. poi, certo, della sua utilità si può discutere... | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 22:16:43 |
si in effetti tornando in dietro non so se prenderei il mandrioli. tante elucubrazioni e le cose essenziali le nasconde qua e là. (a parte questa che era solo una nota). vabbè. garzie comunque. non ci lasciare | |
Da: avv. | 24/08/2009 22:21:32 |
guarda che se ci sono le note...dovrebbe essere l'editio maior la minor è più che sufficiente. e comunque, scusate, è vero che sono contro i suberbignami, però il manuale della simone per procedura civile va più che bene. | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 22:32:07 |
no è la minor. non credo esista ancora la maior aggiornata. qualche nota c'è anche sulla minor. del simone avevo paura fosse troppo essenziale. visto che tutti lo consigliavano per la lunghezza...alla fine saranno un centinaio di pagine in meno rispetto al mandrioli minor | |
Da: avv. | 24/08/2009 22:44:37 |
l'esame, per quel che ne so io, non è su questioni teoriche. di procedura fanno domande che attengono all'orientamento all'interno del processo. quindi molto probabilmente nessuno ti chiederà i limiti, interni ed esterni, del giudicato sostanziale. mentre sicuramente chiedono il giudicato formale (termini, acquiescenza, etc.). interruzione, riassunzione, estinzione, ecco, queste sono domande rognose, ma le chiedono sempre viste da un'ottica pratica, ovvero si deve dimostrare che se capitano uno sa di che si tratta. tendono a non chiedere le connessioni, ma le chiamate in causa sì, per lo stesso motivo di cui sopra. per questo il manuale (non compendio) simone va bene. poi, certo, capita anche il prof. pazzo che fa domande su cose che nemmeno il presidente di commissione (che è sempre un avvocato) ha mai sentito nominare (situazione vista di persona)... ma in genere gli altri commissari in questi casi tendono a difendere il candidato! | |
Da: la cosa n.4 | 24/08/2009 22:54:18 |
insallah avv. però sti prof pazzi stanno capitando un pò troppo speso per i miei gusti...mah. io ho per presidente una del 67 che ha passato l'esame per abilitazione al patrocinio presso le corti superiori. spero non sia una pazza esaltata. ( a proposito sapete su quali materie verte quell'esame?) a me serviva avere un pò la padronanza della materia. per questo ho preso il mandrioli. il fatto è che se mi fanno una domanda del genere, ecco il mandrioli anziche avermi dato una risposta univoca mi ha solo confuso le idee... la competenza è pronunciata con ordinanza? (tra l'altro argomento oggetto di ritocchi e modifiche da parte della 69) si la competenza adesso si pronuncia con ordinanza. non in ogni caso, però. | |
Da: the rocky horror picture show | 25/08/2009 15:15:34 |
capisco di stare chiedendo una boiata. ma, così giusto per non lasciare nulla di intentato. ma l'attore non incappa in preclusioni se si costituisce tardivamente? oppure le preclusioni per lui sarebbero ontologicamente impossibili visto che non eccepisce o rivolge riconvenzionali se stesso mentre a quelle del convenuto può sempre replicare? | |
Da: avv. | 25/08/2009 15:32:51 |
domandati: quando si costituisce l'attore? ti sarai risposto da solo a tutti i dubbi | |
Da: avv. | 25/08/2009 15:34:23 |
p.s. quella sopra è una domanda classica. | |
Da: the rocky horror picture show | 25/08/2009 15:41:12 |
chiedevo: nel caso si costituisca tardivamente. ciò che è possibile nel caso si costituisca tempestivamente il convenuto. quindi l'attore venendo alla tua domanda classica l'attore può al limite - comportamento del convenuto permettendo - costituirsi anche successivamente alla dichiarazione della sua contumacia. però il mio dubbio, che capisco possa avere poco senso, è se, come per il convenuto esistono le preclusioni riguardo eccezioni non rilevabili d'ufficio, e riconvenzionale e chiamata, anche per lui ne esistono oltre quelle dovute al semplice fatto che si sia tenuta la prima udienza. | |
Da: the rocky horror picture show | 25/08/2009 15:42:56 |
scusa avv. la domanda classica sarebbe <quando si costituisce l'attore? | |
Da: avv. | 25/08/2009 15:54:32 |
allora. art. 165 c.p.c.: l'attore si costituisce entro 10 giorni dalla notificazione della citazione, iscrivendo a ruolo la causa. se non la iscrive entro 10 giorni poi non può più farlo. se la vuole iscrivere dovrà prima notificare nuovamente la citazione per riassumere la causa (domanda tipo che fanno i commissari avvocati, su cui puntualmente i candidati scivolano orrendamente). dunque non c'è alcuna preclusione semplicemente perché l'attore non si può costituire tardivamente. il giudice ovviamente non potrà eccepire alcunché perché se la causa non viene iscritta a ruolo l'ufficio giudiziario non è nemmeno al corrente dell'esistenza della citazione. altra cosa è se il convenuto decide di iscrivere lui la causa a ruolo (ma... hai mai visto un convenuto che corre a pagare il contributo unificato al posto dell'attore???) però è vero, in teoria il convenuto potrebbe costituirsi 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione, iscrivendo a ruolo la causa. a quel punto il giudice viene a sapere dell'esistenza della causa e, normalmente differisce l'udienza. il convenuto si presenta a tale udienza e chiede che il giudizio prosegua (forse avrà qualche interesse in tal senso, ma se lo fa per proporre riconvenzionale sostanzialmente diviene lui l'attore). a questo punto c'è la contumacia dell'attore, con tutte le preclusioni del contumace (artt. 293-294 c.p.c.) | |
Da: the rocky horror picture show | 25/08/2009 16:09:20 |
grazie avv. la mia domanda contemplava proprio quel caso. visto che io al momento studio la teoria e se un commissario mi facesse quella domanda credo che lo scivolone lo farei se non facessi anche riferimento a quella ipotesi. corredando il tutto con le dovute spiegazioni e riferimenti all'id quod plerumque accidit ovviamente. quindi in pratica, vado tranquillo, preclusioni per l'attore in quel caso non se ne configurerebbero se non per il passaggio della prima udienza ed eventualmente per la condizione di contumacia dichiarata. | |
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