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Concorso Dirigenti Scolastici 2018 Prova orale
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Da: @News freschissime 12/04/2019 06:10:37
Quello che scrivi è corretto ma non  corrisponde a nomina o a funzione del collaboratore del dirigente scolastico.
È grave quello che affermi, qualcuno in base alle tue indicazioni potrebbe dichiarare il falso, causando danno a se stesso e agli altri.
Non danno punteggio nemmeno le funzioni da coordinatore di plesso, figurati il.coordinatore di classe.
Secondo le.tue ipotesi darebbe più punti aver coordinato una classe  piuttosto che aver svolto una funzione strumentale?????
Al tuo sindacato hanno pensato che visto il numero di coordinatori di classe si supererebbe in molte scuole il 10% dei collaboratori del ds????
Rispondi

Da: News freschissime! 12/04/2019 06:14:06


Il coordinatore di classe

 Interessante punto di vista di ANP che rimanda espressamente all'art 25 comma 5 del Dlgs 165/2001 (Delega del DS)

Quesito del 31/10/2014

Un docente nominato dal Dirigente scolastico coordinatore/segretario del Consiglio di Classe rifiuta l'incarico sostenendo che tale incarico è da considerarsi aggiuntivo e quindi non obbligatorio.

Siamo alla pazzia.

Cosa ne pensi? E' possibile obbligarlo con ordine di servizio?

Ringrazio.

 

Risposta

La figura del coordinatore di classe non è stata istituita da alcuna disposizione normativa (di fonte primaria o secondaria) né da un previsione contrattuale (come invece è avvenuto con i contratti ad es. il CCNL/2007, all'art. 33, per le funzioni strumentali).

Fermo restando che, di conseguenza, l'istituzione di tale figura non costituisce un obbligo per le scuole, tuttavia nella prassi di molte istituzioni scolastiche il docente con funzioni di coordinamento di classe, con ambiti di intervento e iniziativa più o meno ampia, esiste.

Ciò è stato possibile utilizzando due possibilità e procedure diverse.

La prima è rappresentata dal conferimento da parte del dirigente - in riferimento all'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, comma 5, come ripreso dal CCNL vigente all'art. 34 - di una specifica delega per lo svolgimento dei compiti di coordinamento didattico o organizzativo-didattico del consiglio di classe.

La seconda consiste nell'istituzione della figura del coordinatore di classe, con declaratoria dei relativi compiti e funzioni, nel POF della scuola, che - giusta la previsione dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 275/1999 - esplicita, oltre che la progettazione curricolare ed extracurricolare, anche quella "organizzativa" cui è da ascriversi l'istituzione della figura del coordinatore di classe.

La scelta fra l'una e l'altra strada incide sulle modalità di conferimento dell'incarico o nomina: se infatti il dirigente procederà ex articolo 25 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 conferirà la delega di coordinatore di classe sulla base di un rapporto fiduciario, "intuitu personae"; se invece la figura del coordinatore è prevista nel POF, la nomina dovrà essere effettuata dal dirigente in conformità alle "modalità di utilizzazione del personale docente, in rapporto al piano dell'offerta formativa" di cui il dirigente stesso avrà dato informazione alla parte sindacale (CCNL vigente, art. 6 comma 2 lett. h, con l'avvertenza che dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 la materia è stata derubricata dall'area della contrattazione a quella dell'informazione).

In considerazione dell'ampia diffusione (si potrebbe dire generalizzazione di fatto) che, in ragione dell'esigenza di una migliore funzionalità didattica e attraverso le vie riportate sopra, ha assunto la figura del coordinatore di classe, il ministero nelle sue indicazioni di tipo organizzativo (circolari) vi fa talune volte riferimento.

E' il caso, ad esempio, della circolare n. 8 del 6 marzo 2013, applicativa della Direttiva del Ministro 27/12/2012, ove si legge della partecipazione al GLI dei docenti con compiti di coordinamento delle classi.

Pertanto una volta conferito l'incarico di coordinatore di classe a un docente secondo l'una o l'altra modalità di cui si è detto, questi non può sottravisi.

 


Rispondi

Da: Hell18 12/04/2019 06:15:32
Condivido quanto scritto sopra da @News freschissime.
Sulla base.di quanto affermato a graduatoria approvata bisognerà chiedere verifiche e controlli. 6×1,75 punti in più determinerebbero errori enormi in graduatoria.
Sarebbe bene chiedere al Miur di specificare quali funzioni non possono essere dichiarate anche se è già molto chiaro.
Mi piacerebbe sapere quale sindacato fomenta tali sciocchezze.
Rispondi

Da: News freschissime! 12/04/2019 06:19:42
Non è affatto grave ciò che affermo.
ANP non è poi tanto lontano dalla interpretazione fornita.
Se la tabella A alla voce B.2 fa espresso rimando ai dispositivi di delega di cui alla citata fonte normativa, perché escludere una nomina a coordinatori di cc che vi fa espresso riferimento?
Rispondi

Da: News freschissime! 12/04/2019 06:22:09
Il dibattito è aperto...
Sono gradite osservazioni costruttive, ieri in sindacato si discuteva proprio di questo.
Rispondi

Da: @News freschissime 12/04/2019 06:22:27
Continui a copiare e incollare considerazioni correte che però non sono a supporto della tesi.secondo cui un coordinatore di cdc sarebbe un vicario. Rivedi la tua posizione per cortesia, sai bene che una cosa del genere causerebbe problemi enormi alla graduatoria. Per questo titolo.non si allega nulla si autocertifica, verranno assegnati i punti e in seguito, i controlli bloccheranno tutto. Se si allegasse la nomina uno potrebbe dire : io scrivo poi in caso valuteranno loro. Non è così qui si dichiara il falso.
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Da: Serena2018 12/04/2019 06:27:59
Assolutamente il coordinamento del consiglio di classe non è dichiarabile: ogni ds avrebbe più del 10% di collaboratori, i docenti Infanzia e Primaria subirebbero disparità perché non potrebbero dichiarare tale titolo in quanto per loro la figura non è prevista, i vicari che hanno retto scuole per anni subirebbero disparità perché la mole di lavoro non è equiparabile, le funzioni strumentali subirebbero disparità perché avrebbero meno punti per un lavoro più gravoso.
Comi cio a preoccuparmi per queste affermazioni.
Rispondi

Da: News freschissime! 12/04/2019 06:30:30
Il problema è se è possibile far rientrare la nomina a coordinatore nella fattispecie di "collaboratore del DS" in virtù di atto di delega. Se la nomina ne fa un espresso rimando, citando correttamente il dispositivo normativo, delegando una serie di funzioni al docente, pur sempre di attività di collaborazione si tratta.
Rispondi

Da: News freschissime! 12/04/2019 06:36:17
Oggi approfondirò la questione con il segretario provinciale.
Personalmente ritengo che il MIUR avrebbe dovuto essere più selettivo nell'indicare le varie fattispecie...

Vi aggiornerò
Rispondi

Da: pronostico 12/04/2019 06:36:59
ma bisognerebbe capirlo prima di inviare il modulo...
Rispondi

Da: Hell18 12/04/2019 06:38:31
Bene, grazie News approfondisci e chiarisci, altrimenti si rischiano grosse conseguenze.
Rispondi

Da: @pronostico 12/04/2019 06:39:59
È già chiaro che non si può indicare tale titolo, il problema è che se qulcuno la farà non saremmo in situazione di equità
Rispondi

Da: Lucrezio Siculo12/04/2019 06:45:17
X tutti

A meno che il ministero non lo dica espressamente, cosa che non accadrà,  l'incarico di coordinatore di classe non è assolutamente da considerarsi valido. Se ascoltate me, non vi coprite di ridicolo di fronte alla commissione. Immaginate un po' se vi dovessero chiedere: "Abbiamo notato che lei risulta da anni collaboratore del DS, esattamente di che cosa si occupa?". "Beh, ogni anno coordino una classe con delega di funzioni dirigenziali". L'interrogazione sarebbe già a buon punto, direi quasi finita....fidatevi di me!
Rispondi

Da: Riflessivo12/04/2019 06:50:28
Questo concorso mi fa pensare ad una competizione sportiva priva di controlli antidoping.
Inutile concorrere per chi è onesto e crede solo nelle proprie forze. L'occultamento della valutazione (per tempi così lunghi e poco ragionevoli) è indice di una significativa mancanza di rispetto per TUTTI i partecipanti.
Che lo ammettiate o no, è verità.
Rispondi

Da: Pc9 12/04/2019 06:51:07
L'incarico di coordinatore di PUÃ' rifiutare. SOLO la funz di segretario verbalizzante NO.
Rispondi

Da: ??????? 12/04/2019 06:51:33
Allora tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico di referente dei progetti Pon, Fesr, Pof, responsabile viaggi d'istruzione, direttore di laboratorio ecc. ecc sono tutti equiparati ai vicari???
Rispondi

Da: Pc9 12/04/2019 06:52:34
Comunque anche oggi attesa.... inutile.
Se come hanno detto a News no mailquesta settimana...allora mettiamoci comodi e tranquilli
Rispondi

Da: Pc9 12/04/2019 06:53:30
Evidente che ciò di cui discutevano al Sindacato freschissimo erano baggianate
Rispondi

Da: News freschissime! 12/04/2019 06:55:58
Non siate frettolosi a dare giudizi...
Non siamo poi tanto stupidi o sprovveduti.
Rispondi

Da: ??????? 12/04/2019 07:00:30
Più che baggianate....FURBATE..
Rispondi

Da: Strega2 12/04/2019 07:04:12
News ha ragione, dato che si scrive art 25 c 5 dlgs 165/01 potrebbe rientrare anche il coordinatore di classe.
Sicuramente il MIUR intende altro, ma avrebbe dovuto specificare meglio
A questo punto devono fornire faq esplicative

Sulla questione dell'animatore digitale se sulla nomina c'è c 83 107/15
Rientra sicuramente
Rispondi

Da: Strega2 12/04/2019 07:13:49
Questo perché il coordinamento delle classi sarebbe del Ds che invece in questo modo delega, proprio come per il primo e secondo collaboratore

Chiediamo al MIur di chiarire, anche tramite USR


Rispondi

Da: paolapaola7979  12/04/2019 07:15:03
Scusatemi... Io faccio parte del Niv da quando è stato istituito.  Ma poiché nel decreto di nomina non si fa esplicito riferimento né all'art. 25 comma 5 del D. Lgs 175/2001 né al comma 83 della l. 107/2015 i miei anni di compilazione Rav e Pdm me li devo friggere in camicia... Adesso mi dite che è lecito inserire gli anni di coordinamento classe?
Rispondi

Da: paolapaola7979  12/04/2019 07:16:01
165
Rispondi

Da: @Strega2 12/04/2019 07:16:52
Se l'animatore digitale ha in nomina il c83 rientra, il coordinatore di classe NO in nessun caso. Condivido sono FURBATE, che non ci fanno onore. Che vergogna!
Rispondi

Da: ah 12/04/2019 07:17:27
No. Il coordinatore di classe che ho fatto anche io per più di sei anni non conta. Non ci provate. Concordo con Lucrezio Siculo. Che figura ci fate davanti alla commissione che vi esamina...

Già ieri vi avevo detto di leggere la scheda. Ve la rimetto


Guardate questa scheda. Il coordinatore di classe non è previsto per legge come obbligatorio, ma è lasciato all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

http://www.flcgil.it/files/pdf/20180911/scheda-flc-cgil-le-funzioni-nel-consiglio-di-classe-presidente-segretario-coordinatore-nella-scuola.pdf
Rispondi

Da: Strega2 12/04/2019 07:17:37
Per quello la questione va chiarita dal Miur, perché così come lascia spazio a dubbi interpretativi
Rispondi

Da: paolapaola7979  12/04/2019 07:17:44
Non mi piace per niente questa storia. E quando si tratta di titoli e dichiarazioni bisogna stare attenti
Rispondi

Da: Wawwwwww 12/04/2019 07:17:45
Il preside  mi ha delegato

Di accompagnare al bagno il disabile
Di andare a fare un cazziatone ad una classe...
Di andare a portare la sua relazione al PA ai revisori in usr e spiegargliela...

Che dite inserisco tutto?

Grazie news... Hai messo una pietra tombale definitiva sul valore dei sindacati...

Ad ogni modo ti spiego una cosa... Giannelli fa il suo lavoro che è quello di strappare/convincere/contrattare potere dei DS.
I sindacati cercano di dare tutto a tutti. Fossero anche le 🥜 noccioline.
Dillo al tuo segretario provinciale Che se continuate cosi La 10 euro ve la leviamo tutti
E poi
Spariranno i sindacati
Rispondi

Da: @Wawwwwww 12/04/2019 07:19:37
Bravo!
Rispondi

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