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Nuovi concorsi REGIONE CAMPANIA 2018-2020
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Da: TheMagician95 
Reputazione utente: +72
 2  - 23/06/2020 22:49:03
Ips una scelta sedi tra dieci giorni significa " tirocini"dal 27 Luglio in poi.
Diciamo che il 13 ormai sta per saltare. Questa è l'unica certezza.
Andare ad Agosto mi sembra eccessivo.
Sarebbe una figuraccia anche per la Regione, credo che De Luca non lo permetterà.
Inizio 20-27 Luglio per me.
P.S. Dobbiamo anche  vedere domani il provvedimento del TAR, anche se al 99% non ci saranno altre prove da calendarizzare.

Da: Maia21  2  - 23/06/2020 22:53:19
E pensare che le sedi sono una delle poche certezze dovendo essere pronte insieme al bando da circa un anno insieme al numero posti🤬

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
23/06/2020 22:53:32
TheMag, se fosse stato per De Luca i tirocini sarebbero partiti a Febbraio, come andava dicendo ogni settimana se ti ricordi. L'ingranaggio lento che rallenta tutto il meccanismo rimane sempre il Formez, torniamo sempre allo stesso discorso

Da: TheMagician95 
Reputazione utente: +72
 1  1  - 23/06/2020 23:02:46
Vero, però un conto è dirlo sulla tua poltrona in un' intervista a caso
Un conto in un incontro ufficiale.

Da: Mastand 
Reputazione utente: +53
 5  2  - 23/06/2020 23:06:30
L'inizio dei "tirocini" per fine luglio sarebbe a dir poco ridicolo

Da: Ipswich 
Reputazione utente: +59
 1  3  - 23/06/2020 23:10:48
TheMag, dalla sua poltrona fa dichiarazioni e interviste ufficiali, è l'identica cosa dell'incontro fatto con noi

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Da: Felicitazioni  2  - 24/06/2020 09:00:32
Salve Forum,
sbaglio o questo consesso sta calando proprio in dirittura d'arrivo?

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 4  3  - 24/06/2020 09:01:53
Buongiorno a tutti.
Considerata la estrema lentezza che ha caratterizzato lo svolgimento del concorso sin dall'inizio, auspico che 'sto cavolo di tirocinio (o TOTJ, che schifo di acronimo :D) inizi con largo anticipo almeno rispetto a quel famoso 6 Ottobre, in maniera tale che il Tar possa prendere in considerazione, nel bilanciamento degli interessi, lo stato avanzato della "fase di formazione e rafforzamento", scongiurando il rischio di un nuovo e più grave blocco della procedura. So che molti di voi mi riteranno eccessivamente pessimista, ma la lentezza del concorso mi spinge ad auspicare  almeno quanto detto. Se ci pensiamo bene, con un po' di impegno ed efficienza, lo stato attuale del concorso avrebbe potuto essere retrodatato a Novembre/Dicembre (al netto del periodo imposto dal virus).
La mia opinione sulle date preventivate, sulle affermazioni fatte a voce e sulle promesse sia lato Formez che lato Regione la conoscete già e, purtroppo, devo dire che, di volta in volta, questi signori non hanno fatto nulla per smentire le previsioni pessimistiche, anzi...
Speriamo bene!

Da: Felicitazioni 24/06/2020 09:12:05
fulful, auspichi bene! ahahah

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
 2  1  - 24/06/2020 09:38:29
Pubblicato il 23/06/2020
N. 01200/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01552/2020 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, con adozione di ogni più idonea misura cautelare:

• delle Graduatorie contenenti gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta (vincitori nella fase preselettiva) del concorso pubblico rivolto alla assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D, profili CFD-AMD-TCD-ITD-CID-CUD-SAD-VGD, pubblicate, sul sito Formez PA, inizialmente in data 11.11.2019 (allegato 1), successivamente ripubblicate in data 17.12.2019 (allegato 2) e in data 23.01.2020 (allegato 3) a seguito delle verifiche effettuate in merito alle operazioni di correzione (allegato 4);

• delle ulteriori Graduatorie contenenti gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta (vincitori nella fase preselettiva) del concorso pubblico rivolto alla assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n.1225 unità di personale da inquadrare nella categoria C, profili CFC-AMC-TCC-ITC-CIC-CUC-SAC-VGC, pubblicate sul sito Formez PA in data 02.12.2019 (allegato 5);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Maria Abbruzzese, tenuta da remoto con applicativo Microsoft teams, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 18/2020, conv, in L. 27/2020;


Visti i decreti cautelari nn. 1069 e 1122 del 2020, con i quali i ricorrenti erano ammessi con riserva alla partecipazione alle prove scritte del concorso de quo;

Considerato che, ai fini della detta ammissione con riserva, nei decreti indicati era valorizzata la circostanza della possibile vanificazione della tutela azionata nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare;

Considerato che le prove scritte che i ricorrenti chiedevano di poter sostenere con riserva sono state effettivamente sostenute nelle date calendarizzate per i rispettivi profili;

Ritenuto, alla stregua della sommaria delibazione propria della presente fase, che, impregiudicato l'esame di merito delle complesse questioni versate in giudizio e alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in contesa, le esigenze di tutela dei ricorrenti e l'interesse pubblico alla prosecuzione del concorso, giunto ad una fase ampiamente avanzata, possano essere contemperati confermando la partecipazione dei ricorrenti alla fase selettiva de qua, già disposta con i richiamati Decreti presidenziali e limitatamente a tali effetti, con riserva rispetto alla definizione nel merito della controversia;

Ritenuto di fissare l'udienza di merito, come in dispositivo;

Ritenuto di compensare le spese di fase, tenuto conto della natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), accoglie l'istanza cautelare, confermando l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte del concorso.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020,

Compensa le spese di fase,

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

       
       
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Maria Abbruzzese       
       
       
       
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Dalla sentenza sembra che sia tt ok...?

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
 2  1  - 24/06/2020 09:40:40
Pubblicato il 24/06/2020
N. 01206/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00397/2020 REG.RIC.          



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da


-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Violano in Napoli, via Mancini, 19;


contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, Pcm, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria C», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 2.12.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva», nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente;

- del bando del «corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1.225 unità di personale a tempo indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui: - all'art. 6: i) dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva; ii) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; iii) nella parte in cui ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova»; - all'art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissioni d'esame esclusivamente per la fase selettiva;

- del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere in sovrannumero la prova scritta, per il relativo profilo, del «corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1.225 unità di personale a tempo indeterminato».

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del «corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1.225 unità di personale a tempo indeterminato»,

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1.225 unità di personale a tempo indeterminato», nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27\5\2020:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito prove scritte per il concorso categoria C», adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 18 febbraio 2020, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del diario e del calendario della prova scritta, adottati dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui non includono gli odierni ricorrenti;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI

E PRECISAMENTE:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria C», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 2.12.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva», nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente;

- del bando del «corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1.225 unità di personale a tempo indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui:

- all'art. 6: i) dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva; ii) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; iii) nella parte in cui ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova».

- all'art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissioni d'esame esclusivamente per la fase selettiva;

- del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente di essere ammessa a sostenere la prova scritta, mediante predisposizione di apposita sessione straordinaria, del «corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1.225 unità di personale a tempo indeterminato»,

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione ad un'apposita sessione straordinaria delle prove scritte del «corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1.225 unità di personale a tempo indeterminato», nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Formez Pa, della Commissione Interministeriale Ripam e della P.C.M;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenuta da remoto ai sensi del D.L. 18/2020 e succ. mod., il dott. Fabio Maffei e riservata la causa in decisione sulla base degli atti;


Rilevato che con i proposti motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato l'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito prove scritte per il concorso categoria C», adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 18 febbraio 2020, nella parte in cui non li includeva stante il mancato superamento della prova scritta cui erano stati ammessi con riserva in virtù dell'ordinanza collegiale n. 304/2020;

Rilevato che i ricorrenti non hanno sollevato specifiche censure avverso il provvedimento de quo, limitandosi a riproporre avverso la predetta determina i medesimi mezzi di gravame mossi avverso le modalità di svolgimento della precedente fase preselettiva del procedimento concorsuale, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di presupposizione - consequenzialità tra le medesime;

Considerato che, nella specie, l'atto successivo non si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, in quanto fondato su nuove e ulteriori valutazioni di interessi, cosicché, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio di esclusione di un concorrente, non ne costituisce tuttavia "conseguenza inevitabile", posto che le nuove ed ulteriori valutazioni di interessi riguardano non solo il destinatario dell'atto presupposto, che neppure le ha, per quanto sopra detto, esplicitamente contestate, ma anche soggetti diversi che hanno partecipato alle successive fasi del concorso;

Considerato che, nella specie, non appare ricorrere il fumus dell'asserita invalidità derivata poiché la fase preselettiva, caratterizzata dalla totale assenza di discrezionalità e priva di ogni valutazione comparativa tra i candidati, è condizione per l'ammissione all'effettiva fase concorsuale - comparativa, cosicché il suo esito non influisce sulla formazione del giudizio relativo al candidato, con la conseguenza che le censure sollevate avverso la prima fase non estendono la loro efficacia caducante anche alla valutazione operata sull'esito della prova scritta;

Ritenuto, infine, che, a fronte del nuovo esito negativo, non specificamente contestato, sembra comunque senz'altro recessivo l'interesse dei ricorrenti a partecipare, sia pure con riserva, ad ulteriori fasi concorsuali ovvero a sospendere la procedura nel suo attuale avanzato stato;

Ritenuto che, in ragione della natura degli interessi in contesa, le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, riunita mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84 comma 6 D.l. 18/2020, del giorno 23 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Fabio Maffei        Maria Abbruzzese
       
       
       
IL SEGRETARIO

Il felino pubblicherà la sentenza in cui viene respinta la sua richiesta?

Da: Porter 
Reputazione utente: +67
 3  1  - 24/06/2020 09:56:21
Cioè speed, questa seconda sentenza che hai pubblicato riguarda ricorsi sulle prove scritte fatti dagli stessi ricorrenti delle preselettive ammessi con cautelare a febbraio, che non hanno superato manco la prova scritta ed hanno rifatto ricorso? C è da rispettare la perseveranza

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 10  3  - 24/06/2020 10:09:57
Esatto Porter, mi hai preceduto; stavo per fare la stessa osservazione. In sostanza, questi non avevano superato la preselezione, ammessi con riserva su ricorso agli scritti di Febbraio/Marzo, bocciati anche lì e nuovo ricorso per essere inclusi negli elenchi degli idonei.
Ma ci rendiamo conto di che gente è questa?

Da: top player  3  1  - 24/06/2020 10:23:07
CHIST SO PAZZ! vogliono essere assunti essendo bocciati a tutte le prove!!! beh se ci riuscisserò sarebbero da premio!

Da: ocrammm 
Reputazione utente: +79
 6  3  - 24/06/2020 10:23:17
io ricordo benissimo che prima della preselettiva THE GOVERNATOR assicurava che da ottobre si andava al lavoro.. e secondo me alla fine è stato di parola

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
 1  2  - 24/06/2020 10:28:39
ocrammm, speriamo ottobre 2020 visto che l'anno non è mai stato specificato

Da: don ersilio  4  1  - 24/06/2020 10:38:53
intelligenza zero ma perseveranza a mappate

Da: M. Ughetto  1  - 24/06/2020 11:04:09
Ci siamo.

Da: don ersilio 24/06/2020 11:26:53
A fine incontro ITD, ad una domanda diretta per l'inizio TIROCINIO da parte di una persona che aveva necessità di chiedere l'aspettativa privata, la commissione ha risposto in coro che come già detto in altre sedi l'inizio era fissato per il 13 luglio.
Per la cronaca l'aspettativa in aziende private è da chiedere 60gg prima...

Da: M. Ughetto  1  - 24/06/2020 11:32:38
La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. Noi ci siamo.

Da: Speriamochemelacavo91 24/06/2020 11:33:12
I giorni di preavviso dipendono dal livello e dagli anni di anzianità lavorativa

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 5  5  - 24/06/2020 11:39:54
Buongiorno forum
Su reg ric 1552 tutto come previsto, confermato l'orientamento del TAR già espresso con la cautelare di circa un mese fa: non concesse altre suppletive per i 6 profili cat D non presenti nelle suppletive e confermata al presenza di 46 cat C e D nelle graduatorie (quei pochi che hanno superato le prove suppletive) almeno fino al 6 ottobre dove si discuterà la questione anonimato nel merito.

Incredibile il reg ric 397: effettivamente questi gentiluomini ribocciati alla suppletive, hanno avuto la faccia come il "posteriore" per altro consumato (cit) di fare ancora ricorso: quanto siano sfacciato certi personaggi ho avuto modo di verificarlo anche di persona am a tutto pensavo ci fosse un limite!

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 2  3  - 24/06/2020 11:48:07
😂😂Grande Ocrammm, ricordo perfettamente "ad ottobre andate a lavorare"!

Da: Capri24 24/06/2020 11:50:20
Scusate quale irregolarità hanno mostrato o quale motivazione hanno dato per presentare di nuovo ricorso post-prova scritta??

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 6  3  - 24/06/2020 11:59:52
Capri
"rapporto di presupposizione - consequenzialità tra le medesime" cioè incredibilmente non hanno contestato l'esito delle prove scritte dove pure hanno preso  con riserva e sono stati bocciati, ma il fatto che le prove scritte discendano da preselettive svolte senza rispettare la regola dell'anonimato ed altre cose che avevano contestato: follia allo stato puro!

Da: Hank Chinaski 
Reputazione utente: +43
 2  - 24/06/2020 12:00:03
Capri24, nessuna:
"i ricorrenti non hanno sollevato specifiche censure avverso il provvedimento de quo, limitandosi a riproporre avverso la predetta determina i medesimi mezzi di gravame mossi avverso le modalità di svolgimento della precedente fase preselettiva del procedimento concorsuale, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di presupposizione - consequenzialità tra le medesime"
"a fronte del nuovo esito negativo, non specificamente contestato"

Da: Luce2223  3  2  - 24/06/2020 12:01:59
Ragazzi secondo me questa avversione verso i ricorsisti è un po' inutile. Per quel che mi riguarda trovo scorretto il comportamento degli avvocati che  illudono su falsi presupposti questi poveri ragazzi che, giustamente, quando gli viene detto che hanno qualche speranza.... ci provano.
E adesso spolliciate a gogo, sicuro.

Da: Profumo1981  7  2  - 24/06/2020 12:02:29
Caro Paul, purtroppo per il ricorso 397 se il Tar non si decide a condannare alle spese questi individui non si risolverà mai il problema. IPOTIZZO il ricorrente pincopallino che escluso alla preselettiva con 13/30 (peccato per meno di dieci punti era stato escluso) fa ricorso investendo euro  150,00 guadagnati al gratta e vinci e lo ammettono alla prova scritta garantendogli anche l'anonimato (sic!). Poi purtroppo il giorno della prova scritta non riesce a raggiungere la sufficienza per soli 10 punti prendendo 11/30 e decide di chiedere a papà euro  150,00 dando la propria parola di restituirli un giorno e soprattutto garantendo che non dovrà dare altre somme perché il Tar non lo condanna alle spese. TUTTO CIO' E' ASSURDO. LA GIUSTIZIA NON PUO' SUBIRE UN SIMILE AFFRONTO E DOVRA' PURE FARSI SENTIRE ma se non condanna alle spese in modo anche esemplare non ci sarà mai il buon esempio

Da: PAUL81 
Reputazione utente: +67
 4  3  - 24/06/2020 12:08:45
Profumo, perfettamente d'accordo con te; io da ignorante nel reg ric 397 intravedo addirittura gli estremi di una lite temeraria (non so se si chiama esattamente così) cioè davvero non capisco come si possa fare un ricorso simile!

Da: Eif596  1  - 24/06/2020 12:10:55
buongiorno a tutti
concordo con Profumo1981

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