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Nuovi concorsi REGIONE CAMPANIA 2018-2020
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Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
 1  1  - 25/02/2020 19:06:29
D.ELLE GRADUATORIE CONTENENTI GLI ELENCHI ALFABETICI, PROVVISORI, DEGLI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA (VINCITORI NELLA FASE PRESELETTIVA) DEL CONCORSO PUBBLICO RIVOLTO ALLA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, PRESSO LA REGIONE CAMPANIA E GLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE, DI N. XXXXX UNITÀ DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA C.D.;


ammetto la mia ignoranza ma in italiano che significa?

Da: Statrosa1979  25/02/2020 19:07:15
Bisonte, anche qui dice ordinanza cautelare, accoglie e fissa udienza pubblica

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
25/02/2020 19:09:41
Su facebook che si dice? i felini stanno arragliando??? così capiamo...

Da: Bisonte90  25/02/2020 19:09:58
Eh... apparentemente sembra sia sospeso visto che ha accolto, ma bisogna leggere il provvedimento. Intanto formez e regione Campania tacciono... boh.

Da: kings55  
Reputazione utente: +58
25/02/2020 19:11:32
Speed nessuno dice nulla per il momento

Da: Dante03  
Reputazione utente: +43
 1  - 25/02/2020 19:12:26
Ordinanza 304/2020 del 25.02.2020 non ancora disponibile
Andate su provvedimenti e cercate lì

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Da: pat28ry 25/02/2020 19:13:13
il provvedimento non è ancora stato caricato sul sito per ora.

Da: sabertooth 
Reputazione utente: +83
25/02/2020 19:14:49
grazie Dante
scusa dove hai preso il numero del provvedimento ?

Da: kings55  
Reputazione utente: +58
25/02/2020 19:15:24
Raga quindi non è detto sia stato accolto il ricorso?

Da: Ipswich  
Reputazione utente: +59
 2  - 25/02/2020 19:16:11
Vabbè, aspetto conferme e smetto di chiedere, dato che per l'ennesima volta non sto capendo un cazzo di cosa succede

Da: Stellacb85  25/02/2020 19:17:19
Senza il testo non capiamo una fava

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
25/02/2020 19:17:24
saber il n.ro del provvedimento è scritto sotto la voce, indovina un po'..."numero provvedimento" :D

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
 5  1  - 25/02/2020 19:17:37
se, come temo, si tratta di sospensione, si ripeterà la trafila della volta scorsa: ricorso regione-formez al cds che dovrebbe accoglierlo, altri 15 giorni (minimo) per le nuove date. tenendo presente che un caso di coronavirus in regione è quasi inevitabile (sempre e comunque da origini lombardo-venete, sta accadendo ovunque, anche all'estero), penso che finisca tutto qui per un bel po'. questo sempre grazie al felino che però non voleva bloccare.
aspettiamo di leggere il provvedimento, spero di essere smentito ma non vedo come, perdonate la depressione ma l'alternativa è il turpiloquio

Da: pat28ry 25/02/2020 19:18:28
si legge che è stato accolto e che l'udienza di merito sarà per il 6.10, ma non essendoci il provvedimento non sappiamo ancora se hanno sospeso o solo accolto l'ammissione dei ricorrenti.

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
25/02/2020 19:19:07
inserendo quel numero, dà un'ordinanza collegiale pubblicata a gennaio per altro procedimento, quindi quella cautelare che ci interessa ancora non è stata caricata

Da: lapalace   1  - 25/02/2020 19:19:45
Tutto molto bello a poco più di 12 ore dalla prova. Sta succedendo di tutto, o forse niente, ma l'umore e la motivazione ne risentono inevitabilmente.

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
25/02/2020 19:19:53
ordinanza 304/2020 porta tutta un altra cosa, ma evidentemente non so dove cercare

Da: Statrosa1979  25/02/2020 19:20:09
Certo che non ci si annoia. Non si vede nelle la fine, in verità.

Da: MarScar  1  - 25/02/2020 19:20:17
Ragazzi anche se si trattasse di sospensione, visti i tempi di notifica al Formez, le prove di AMC dovrebbero svolgersi ugualmente giusto?

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
25/02/2020 19:21:05
Speed, come detto, quella è una collegiale di altro procedimento; la cautelare che ci riguarda ancora non viene caricata sul sito. Hai cercato bene ma ancora non la caricano.

Da: sabertooth 
Reputazione utente: +83
 2  1  - 25/02/2020 19:22:30
posso dire una cosa?
ci hanno rotto il cazzo

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
25/02/2020 19:24:14
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 288 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cundari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, Via A. Diaz, n. 11;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento

ED EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PROVVISORI EX ART. 56 C.P.A

a) Dell'esito della prova preselettiva del corso-concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1.225 unità di personale a tempo indeterminato di cui n. 187 unità presso la Regione Campania, n 18 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 1.020 unità presso gli Enti locali della Regione Campania, per i profilo Codice AMC/CAM, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo 52,70;

b) Dell'elenco degli ammessi alla prova scritta per il profilo AMC/CAM, nella parte in cui non è stato incluso il nominativo della ricorrente;

c) Di tutti gli atti a tali provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la griglia delle risposte esatte predisposta dai convenuti, nella parte in cui, in relazione alla domanda n. 22, indica erroneamente quale risposta esatta quella riportata nella lettera A), in luogo di quella effettivamente corretta coincidente con quella indicata dalla lettera B)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa e di Regione Campania e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuta la sussistenza del periculum in mora, quale rappresentato da parte ricorrente e del fumus boni iuris, avuto riguardo quanto meno all'equivocità della risposta ritenuta come esatta dal Formez - Ripam per il quesito n. 22, avendo gli stessi fatto riferimento al rapporto di parentela in relazione al rapporto fra cognati, che invece è di affinità e alla circostanza che dando per esatta la risposta data dalla ricorrente la stessa supererebbe la prova di resistenza;

Ritenuto che, nel contemperamento fra l'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura e l'interesse di parte ricorrente, il danno grave e irreparabile possa essere salvaguardato ammettendo la ricorrente con riserva alle prove scritte;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

Ritenuto di dover fissare per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), accoglie l'istanza di sospensiva ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente,

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Diana Caminiti        Santino Scudeller
       
       
       
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Da: Fifi_80  25/02/2020 19:24:36
Nun cia facc chiuuuuu

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
25/02/2020 19:24:48
non ho capito cosa significa

Da: fulful97 
Reputazione utente: +76
25/02/2020 19:25:08
saber, l'hai detta...perchè chiedi? Cmq, non solo quello hanno rotto

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
25/02/2020 19:25:35
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2020, proposto da:


-OMISSIS-o, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale eletto presso l'email dell'avv.to Ciro Santonicola in Giustizia, Pec Registri;


contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso il domicilio digitale dell'avv.to Tiziana Monti in Giustizia, Pec Registri;
Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, Pcm, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con adozione di ogni più idonea misura cautelare:

• Delle Graduatorie contenenti gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta (vincitori nella fase preselettiva) del concorso pubblico rivolto alla assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D;

• Delle Graduatorie contenenti gli elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta (vincitori nella fase preselettiva) del concorso pubblico rivolto alla assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 1225 unità di personale da inquadrare nella categoria C;

• Dei verbali delle Commissioni esaminatrici relativi alle suddette prove preselettive e relativi esiti;

• Della documentazione concernente lo svolgimento della fase concorsuale preselettiva, in particolare: la scheda anagrafica contenente identificativo e password del candidato, la scheda risposte ai quiz a risposta multipla ed il foglio contenente le correzioni e/o valutazioni, identificato con BarCode e riportante il punteggio totale;

• Per quanto di ragione e quale atto preordinato, seppur non immediatamente lesivo, del Bando di Concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-sezione "concorsi ed esami" n. 54 del 09/07/2019;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam e di Pcm;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che le complesse questioni versate in giudizio debbano essere approfondite in sede di cognizione piena, e che, alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in contesa, le esigenze di tutela dei ricorrenti e l'interesse pubblico alla prosecuzione del concorso, giunto ad una fase ampiamente avanzata, possano essere contemperati ammettendo la partecipazione dei ricorrenti alla selezione, con riserva rispetto alla definizione nel merito della controversia;

Ritenuto di dover fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020;

Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) ammette con riserva i ricorrenti a partecipare alle indette prove scritte;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020;

c) Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Fabio Maffei        Santino Scudeller
       
       
       
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Da: Nikita2019  
Reputazione utente: +43
25/02/2020 19:25:50
Leggendo il decreto di fissazione camera di consiglio relativa al 372, si ricava che parte ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie delle preselezioni, verbali ed atti relativi alla stessa fase della procedura concorsuale.
Quindi, avranno accolto la sospensione e rinviato per il merito al 6/10 come per la d, due settimane fa

Da: FONZOLONE   1  - 25/02/2020 19:25:51
Ipswich mi hai strappato una risata ahahahah

Da: Speed123 
Reputazione utente: +66
25/02/2020 19:26:05
se ammette credo non sospenda... mah

Da: salfer  
Reputazione utente: +106
25/02/2020 19:26:42
la ricorrente (una sola)

"per l'annullamento"


"Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), accoglie l'istanza di sospensiva ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte."

non mi sembra annullare, ma sospensiva in cosa si concretizza?

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