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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: cs formato22/06/2011 11:05:49
voceata
approvato ieri alla Camera.  Confermato ciò che sapevamo, l'attesa ora è solo per i numeri reali delle immissioni in ruolo 2011/2012! I giochi sono fatti e a meno che per motivi "oscuri" (facilmente intuibili visto il clima politico), ma a costo zero,  non ci fosse un miracolo, non crediamo si discosteranno di molto da quelli degli scorsi anni. Ovvio per gli ATA sono da togliere i colleghi di Ruolo che l'anno scorso sono risultati idonei alla mobilità professionale ma non rientrati nelle immissioni, e i probabili accantonamenti per la futura mobilità professionale che le OO.SS tengono pronta per far partire a razzo!!

Da: virma22/06/2011 12:38:52
Un chiarimento per il personale ata i conti non tornano.Quest'anno ci saranno immissioni in ruolo da graduatoria permanente piu i ruoli per la mobilita in quanto ci sara la proroga della graduatoria.
Ma solo per quest'anno.Di quale accantonamento si parla?

Da: tonto22/06/2011 12:56:00
Ci saranno solo i ruoli da grad perm,leggete bene il decreto approvato ,non ci saranno ruoli per i lavavetri.......

Da: cam22/06/2011 13:00:33
si vocifera che le immissioni ata saranno 7500....

Da: tonto22/06/2011 13:05:47
ECCO A VOI:
Decreto legge sviluppo: testo dell'articolo 9 approvato oggi
dalla Camera dei Deputati:
DECRETO LEGGE 70/2011 EMENDAMENTI GOVERNO
APPROVATI CON FIDUCIA
COMMI 1 - 16: OMISSIS COMMI 1 - 16: OMISSIS
17. Per garantire continuità nella
erogazione del servizio scolastico e educativo e
conferire il maggiore possibile grado di certezza
nella pianificazione degli organici della scuola,
nel rispetto degli obiettivi programmati di
finanza pubblica, in esito ad una specifica
sessione negoziale concernente interventi in
materia contrattuale per il personale della
Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di
invarianza finanziaria, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, nel rispetto
degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica, è definito un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato, di personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-
2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in
ciascun anno, delle relative cessazioni del
predetto personale e degli effetti del processo di
riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6
agosto 2008, n. 133; il piano può prevedere la
retrodatazione giuridica dall'anno scolastico
2010-2011 di quota parte delle assunzioni di
personale docente e ATA sulla base dei posti
vacanti e disponibili relativi al medesimo anno
scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto
degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica. Il piano è annualmente verificato dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con il Ministero per la pubblica
amministrazione ed innovazione ai fini di
eventuali rimodulazioni che si dovessero
rendere necessarie, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
processo di riforma previsto dall'articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica
Al personale docente a tempo determinato,
assegnato a pluriclassi, che presta
effettivamente servizio in modo continuativo
è riconosciuto il diritto ad una speciale
valutazione del servizio prestato nelle sedi
considerate come situate in zona disagiata,
secondo criteri che saranno definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente: «4-bis. Stante quanto
stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3
maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi
dall'applicazione del presente decreto i contratti
a tempo determinato stipulati per il
conferimento delle supplenze del personale
docente ed ATA, considerata la necessità di
garantire la costante erogazione del servizio
scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
anche determinato. In ogni caso non si applica
l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.».
di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, all'articolo 4, comma
14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
19. Il termine di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di
ciascun anno.
19. all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio
2001 n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 233, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole "31 luglio",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "31 agosto";
b) il comma 3 è abrogato.
20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, è così modificato «a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012
l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad
esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605,
lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
effettuato con cadenza triennale e con
possibilità di trasferimento in un'unica
provincia».
è sostituto dal seguente: a decorrere
dall'anno scolastico 2011/2012, senza
possibilità di ulteriori nuovi inserimenti,
l'aggiornamento delle graduatorie, divenute
ad esaurimento in forza dall'articolo 1,
comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è effettuato con cadenza
triennale e con possibilità di trasferimento in
un'unica provincia secondo il proprio
punteggio, nel rispetto della fascia di
appartenenza. L'aggiornamento delle
graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 13
giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle
supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato
con cadenza triennale.
21. L'articolo 399, comma 3, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come
modificato dal primo periodo dell'articolo 1,
comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è
sostituito dal seguente «i docenti destinatari di
nomina a tempo indeterminato decorrente
dall'anno scolastico 2011/2012 possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione
provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia
dopo cinque anni di effettivo servizio nella
21. Il primo periodo del comma 3
dell'articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come modificato dal primo periodo
dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio
1999, n. 124, è sostituito dal seguente: «i
docenti destinatari di nomina a tempo
indeterminato decorrente dall'anno scolastico
2011/2012 possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in
provincia di titolarità.». altra provincia dopo cinque anni di effettivo
servizio nella provincia di titolarità.».
21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo
1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009,
n. 167, restano valide anche con riferimento
all'anno scolastico 2011/2012, relativamente
al personale della scuola che, nel suddetto
anno, non possa stipulare, per carenza di
posti, contratto di supplenza della stessa
tipologia di quello dell'anno precedente o,
comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel
triennio precedente.

Da: ppp22/06/2011 13:40:31
per tonto
mo' hai proprio rotto i cosiddetti, vedi se devi andare a cagare da qualche parte

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Da: db22/06/2011 13:42:09
imbecille

Da: db22/06/2011 13:44:14
x tonto
vai a lavarti i denti imbecille

Da: primo-dei-non-eletti22/06/2011 14:04:37
leggi tontolone



"DECRETO SVILUPPO"

489^ SEDUTA PUBBLICA

Martedì 21 giugno 2011 - Ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357-A) (vedi fascicoli di seduta stampati)
Relatori: Marinello, per la V Commissione; Fugatti, per la VI Commissione.

ASSUNZIONI

9. 71. Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133; aggiungere le seguenti:

Il piano, pertanto, prevede l'assunzione di personale docente:

di cui 30 mila dall'anno scolastico 2011-2012,

28 mila dall'anno scolastico 2012-2013

e 25 mila dall'anno scolastico 2013-2014.

Il detto piano prevede l'assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di

35,000 dall'anno scolastico 2011-2012,

7,500 unità dall'anno scolastico 2012-2013 e

7,500 unità dall'anno scolastico 2013-2014.


PROROGA GRADUATORIA PROGRESSIONE CARRIERA

9. 62. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.


  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
   21.1. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della scuola statale, costituite ai sensi del decreto dirigenziale del 28 gennaio 2010, n. 979, è prorogato all'anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall'articolo 2 del suddetto decreto dirigenziale n. 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012.

Da: criscito 22/06/2011 14:45:02
X primo dei nn eletti
Mi manderesti il link perfavore...?

Da: Tosca22/06/2011 15:05:35
A.C. 4357-A


--------------------------------------------------------------------------------

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Relatori: MARINELLO (per la V Commissione); FUGATTI (per la VI Commissione).

N. 2.

Seduta del 20 giugno 2011

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

Da: criscito 22/06/2011 15:22:05
Tosca, traduci, please...

Da: Tosca22/06/2011 15:43:55


ART. 9.
(Scuola e merito)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da parte dell'ANVUR.
9. 48. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

  Sopprimere il comma 2.
9. 39. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

  Sopprimere i commi da 3 a 16.
9. 49. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

  Sostituire i commi da 3 a 16 con il seguente:
  3. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.
9. 50. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

  Sostituire i commi da 3 a 16 con i seguenti:
  3. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2001 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la modalità con cui altri enti pubblici e privati possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono annualmente ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 3 agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDSU), per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema universitario. Lo stesso decreto stabilisce altresì i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del fondo stesso. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario assegnatari delle somme del Fondo per il merito disciplinano, tra le altre materie: a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa; b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione; c) i criteri e le modalità di utilizzo e la ripartizione delle risorse ricevute tra le destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo; e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo. Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro dieci giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti recepiscono e si conformano alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Agli enti per il diritto allo studio viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  7. Fermo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo può inoltre essere integrato da apporti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. È prevista la possibilità di avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi.
  8. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli enti per il diritto allo studio sono autorizzati a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  9. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non ottemperi ai versamenti previsti, gli enti procedono al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  10. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni non si applicano alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  11. Al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita la vigilanza su tutte le operazioni affidate agli enti per il diritto allo studio universitario per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  12. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
   b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
9. 2. Borghesi, Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Barbato, Messina.

  Sopprimere i commi da 3 a 14.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro per l'anno 2012 a favore del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
   sopprimere il comma 16
9. 40. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

  Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: ed m) con le seguenti: , m) ed o).
*9. 41. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

  Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: ed m) con le seguenti: , m) ed o).
*9. 51. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di consentire il consueto avvio dei corsi di dottorato di ricerca nel prossimo anno accademico, all'articolo 19, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole «numero 1) della lettera b) del» sono soppresse.
9. 53. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Per garantire continuità nella erogazione del servizio universitario e consentire lo svolgimento a scopo formativo di attività di ricerca agli studenti dei corsi di laurea triennali, all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   «f-bis. titolari di borse di studio e contratti stipulati a qualsiasi titolo dalle strutture dell'ateneo in data antecedente al 29 gennaio 2011;
   f-ter. gli studenti di corsi di laurea triennale i cui percorsi formativi prevedano la partecipazione ad attività di ricerca;».
9. 52. Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, De Pasquale, Lolli.

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è prevista la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico precedente rispetto a quello dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato.
  17-bis. Alle dotazioni organiche del personale docente, determinate secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono da aggiungere, per ciascun ruolo, i docenti di sostegno degli alunni portatori di handicap secondo il numero che ha costituito il relativo organico di fatto nell'anno scolastico 2010-2011. La dotazione organica del personale ATA è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Tali dotazioni organiche sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap. Le suddette dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche. Le dotazioni aggiuntive nazionali sono ripartite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  17-ter. L'utilizzazione del personale docente e ATA delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali; nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, l'utilizzazione del personale delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
   a) copertura dei posti di insegnamento e di posti amministrativi, tecnici ed ausiliari, disponibili ma non vacanti e di quelli che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
   b) copertura dei posti comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
   c) il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero della dispersione scolastica e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative.
  17-quater. Ai fini di cui al comma 17-ter, l'Ufficio scolastico regionale (USR) definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola secondaria di I o II grado, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti o di ATA della dotazione aggiuntiva. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso istituti comprensivi, circoli didattici o scuole o istituti dello stesso distretto o del distretto viciniore. Il personale docente o ATA della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
9. 67. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: continuità nella erogazione con le seguenti: continuità didattica e dell'erogazione.
9. 69. Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole: , che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria,
9. 3. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole da: triennale fino a: n.133 con le seguenti: quinquennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2015, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; per il primo anno di applicazione di tale piano si prevede l'assunzione del personale docente ed ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi i posti stabilizzati delle dotazioni organiche di sostegno.
9. 72. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.
*9. 23. Vannucci.

  Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.
*9. 302. Iannaccone.

  Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole da: e degli effetti del processo di riforma fino a: legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. 4. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole da: e degli effetti del processo di riforma fino a: legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: Per le medesime finalità le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 cessano di avere efficacia a partire dall'anno scolastico 2009/2010.

  Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente: Al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2009, n.133, le parole: «a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «2.213 milioni di euro all'anno 2011 e 2.538 dell'anno 2012».
9. 71. Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133; aggiungere le seguenti: Il piano, pertanto, prevede l'assunzione di personale docente di cui 30 mila dall'anno scolastico 2011-2012, 28 mila dall'anno scolastico 2012-2013 e 25 mila dall'anno scolastico 2013-2014. Il detto piano prevede l'assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di 35,000 dall'anno scolastico 2011-2012, 7,500 unità dall'anno scolastico 2012-2013 e 7,500 unità dall'anno scolastico 2013-2014.
9. 73. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, Melandri, Levi, Coscia, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole da: il piano può prevedere la retrodatazione giuridica fino alla fine del periodo.
9. 5. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: sulla base dei posti vacanti e disponibili con le seguenti: sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili.
9. 68. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 17, primo periodo, sostituire, ove ricorrono, le parole: 2010-2011 con le seguenti: 2008-2009.
9. 6. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: medesimo anno scolastico 2010-2011 aggiungere le seguenti: , nonché l'attribuzione di un punteggio premiale, pari a 40 punti, in favore dei docenti che non richiedano il trasferimento nelle graduatorie, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c). della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di altre province.
9. 35. Mario Pepe (IR)

  Al comma 17, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario in merito al contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.
9. 47. Antonino Russo.

  Al comma 17, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel piano triennale di assunzione deve essere data priorità nelle chiamate ai docenti vincitori di concorso nella scuola secondaria di I e II grado, inseriti da molti anni nelle apposite graduatorie di vincitori di concorso in attesa di essere chiamati all'insegnamento.
9. 301. Mario Pepe (PD).

  Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze fino a: fun-zione pubblica con le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. 7. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando il regime autorizzatorio fino alla fine del periodo.
9. 74. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo status di invalidi.

  17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
9. 55. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

  17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente, e comunque entro data delle operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato, il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.
  17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
9. 56. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per le finalità previste dal comma 17, è fissato al 31 dicembre 2013 il termine di adeguamento dei contratti collettivi integrativi di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2009.
9. 70. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Sopprimere il comma 18.
*9. 8. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Sopprimere il comma 18.
*9. 58. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 18, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
9. 44. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

  Sopprimere il comma 19.
*9. 9. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Sopprimere il comma 19.
*9. 59. Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti.
9. 311. Zazzera, Di Giuseppe

  Al comma 20, primo periodo, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di aumentare le possibilità occupazionali del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento, istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché di agevolare l'esaurimento delle graduatorie medesime, è data al personale che ne abbia titolo la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su tutte le graduatorie dello stesso ambito disciplinare secondo il principio della cascata.
9. 10. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Al comma 20, primo periodo, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente, il personale ATA, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di appartenenza e con il punteggio spettante.
9. 14. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

  Al comma 20, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Anche al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo, sono fatti salvi i diritti quesiti da coloro che nel 2007 hanno operato, in attuazione dell'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 e del D.D.G. 16 marzo 2007, la scelta in via definitiva della provincia in cui insegnare. Le modalità con cui assicurare tale tutela sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sin dall'aggiornamento delle graduatorie dall'anno scolastico 2011/2012.
9. 330. Rubinato, Fogliardi, Esposito, Benamati, Viola, Federico Testa.

  Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.
9. 310. Zazzera, Di Giuseppe.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. È fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo scaglione la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette graduatorie.
9. 13. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2009/2011 e per il quadriennio 2011/2014»;
    2) dopo le parole: «corsi del IX ciclo» aggiungere le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi»;
    3) dopo le parole: «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» aggiungere le seguenti: «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005»;
    4) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
   b) al comma 2:
    1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
    2) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;
   c) al comma 3:
    1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
    2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 54. Cavallaro.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2009/2011 e per il quadriennio 2011/2014»;
    2) le parole: «corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono sostituite dalle seguenti: «corsi del IX ciclo e i successivi semestri aggiuntivi presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005»;
    3) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
   b) al comma 2:
    1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
    2) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
   c) al comma 3:
    1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
    2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 12. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
   1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2009/2011 e per il quadriennio 2011/2014»;
   2) dopo le parole: «scuole di specializzazione per l'insegnamento «secondario (SSIS)» sono aggiunte le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi»;
   3) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
   b) al comma 2:
    1) dopo le parole: «il primo corso biennale» sono aggiunte le seguenti: «e successivi»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria»;
   c) al comma 3:
   1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica« sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e successivi al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
   2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati« sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".
9. 57. Ghizzoni, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Cavallaro.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
   20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sano disposto le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni:
   a) al comma 1:
   1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
   2) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
   b) al comma 2:
   1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
   2) sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
   c) al comma 3:
   1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
   2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 65. Antonino Russo.

  Dopo il comma 20-bis, aggiungere il seguente:
  20-ter. Al fine di garantire ai bambini con autismo la continuità didattica necessaria alla propria integrazione educativa è prevista la permanenza del relativo docente di sostegno per l'intero ciclo scolastico.
9. 300. Marchi, Barbieri.

  Sopprimere il comma 21.
9. 11. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Al comma 21, sopprimere le parole: , l'assegnazione provvisoria.
9. 15. Di Giuseppe, Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

  Al comma 21, aggiungere, in fine, il periodo: La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.
9. 60. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
   21.1. Al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese ai docenti precari, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza le Università, per l'anno 2011, ad organizzare specifici corsi di formazione abilitanti per la lingua inglese destinati a coloro che risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con le medesime procedure riservate di cui al decreto ministeriale n. 85 del 2005 ed al decreto ministeriale n. 21 del 2005.
9. 64. Siragusa, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
   21.1. All'articolo 2 comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «nel triennio 2008-2010» sono sostituite da: «nel quadriennio 2008-2011»; le parole: «nell'anno scolastico 2010/2011» sono sostituite da: «nell'anno scolastico 2011/2012»; le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite da: «pari al 100 per cento».
9. 62. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
   21.1. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della scuola statale, costituite ai sensi del decreto dirigenziale del 28 gennaio 2010, n. 979, è prorogato all'anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall'articolo 2 del suddetto decreto dirigenziale n. 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012.
9. 63. Ghizzoni, De Pasquale, Coscia, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
   21.1. I contratti a tempo determinato, in essere da più di 24 mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, inclusi gli organi costituzionali, gli enti di ricerca e la protezione civile ed escluse regioni, province, comuni e comunità montane, sono prorogati per 5 anni alle medesime condizioni. Annualmente le suddette amministrazioni procedono, compatibilmente con i limiti di bilancio e nell'ambito del turn over ammissibile, alla trasformazione di una quota di detti contratti in contratti a tempo indeterminato, secondo una graduatoria che tenga conto della situazione familiare del lavoratore, con particolare riguardo alla presenza di figli e coniuge a carico.
9. 90. Mario Pepe (IR).

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
   21.1. Al fine di rafforzamento delle proprie funzioni di vigilanza, la Consob è autorizzata, per il triennio 2011-2013, in deroga alla normativa vigente, ad assumere personale attingendo dalle graduatorie degli ultimi concorsi svolti dalla stessa nell'ultimo anno, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9. 36. Grassano, Marmo.

Da: Tosca22/06/2011 15:48:13
Fonte:
FGU-A.N.P.A.

In home page

Da: criscito 22/06/2011 15:50:50
X Tosca
Questo l'avevo letto, ma molti degli emendamenti che mi hai fatto leggere sono svaniti, compreso l'art 21 bis che ci riguardava da vicino, alla fiducia è passato un decreto molto più snello purtroppo... E' sufficiente andare a visionare in rete il testo integrale del decreto 70/2011...

Da: Tosca22/06/2011 15:55:56
in quale data? non è aggiornato alla seduta di ieri...

Da: cs formato22/06/2011 15:56:48
la notizia che riporta tosca sembra molto attendibile.
Martedì 21 giugno 2011 - Ore 10,30

Da: 21BIS22/06/2011 16:03:11
X TOSCA

QUELLI CHE HANNO SUPERATO I TEST PER LA MOBILITA' X DSGA FARANNO LA FORMAZIONE DOPO LE IMMISSIONI IN RUOLE DEL PERSONALE IDONEO.
HO CAPITO BENE?
RISPONDI GRAZIE

Da: Tosca22/06/2011 16:18:25
Io so molto poco... ho semplicemente fatto un po' di ricerca in Internet e il sito FGU-ANPA dà questa notizia... se la seduta a cui fa riferimento è ancora in discussione, e al senato verrà integrata, non lo so... Vedremo nei prox giorni. E' solo questione di tempo. I sindacati CGIL CISL SNALS e UIL stanno trattando per la bozza di intesa, il MIUR si è impegnato ( fonte UIL ) a presentarla al più presto, la UIL parla di date già fissate, ma non si sa altro.
In bocca al lupo a tutti noi...

Da: DA CS E FUTURO AA22/06/2011 16:32:07
GRAZIE TOSCA......

Da: Tosca22/06/2011 16:36:35
:D

Da: forse DSGA22/06/2011 17:28:57
TOSCAAAAAAAAAAAAAAAA

Io ho superato i test per il passaggio da B a D.....mi spieghi per favore se potrò fare la formazione?

Da: 21BIS22/06/2011 17:35:07
grazie Tosca
scusami  date già fissate ma per che cosa?
ciao

Da: criscito 22/06/2011 17:36:01
quindi il decreto nn ha ancora chiuso agli emendamenti se ancora si sta limando su quache argomento quale la mobilità...mah speriamo bene...

Da: criscito 22/06/2011 17:41:27
x tosca
unico dubbio: quello che hai incollato qui si riferisce al testo ancora da approvare, infatti riporta data di ieri alle ore 10,30. Sapevo che al momento di passare la fiducia cioè entro le ore 12,00 aveva subito diverse decurtazioni e tra queste l'art. 21bis infatti se mi faccio un giro in rete e digito decreto sviluppo approvata fiducia ecc e vado a leggermi la stesura del testo, nn si ha traccia del nostro emendamento!!

Da: scopettone22/06/2011 20:19:34
MA INVECE DEI MESSAGGI SCRIVETE I ROMANZI RIASSUNTO PLEASE

Da: $$$22/06/2011 20:35:56
SONO STATA OGGI AL SINDACATO "SNALS" E MI HA DETTO CHE PER QUANTO RIGUARDA LA MOBILITA' PROFESSIONALE LE GRADUATORIE SONO BLINDATE, CIOE' ANDRANNO A SCORRIMENTO FINO AD ESAURIMENTO; LA COSA ANCORA INCERTA E' L'ASSUNZIONE PER QUEST'ANNO POICHE' PER I NUMEROSI TAGLI NON SANNO ANCORA SE INSERIRE ANCHE QUESTA GRADUATORIA. SOLO CON IL NUMERO DELLE IMMISSIONI IN RUOLO SI STABILISCE IL TUTTO ENTRO IL 10LUGLIO2011

Da: ..ata22/06/2011 20:59:17
per i passaggi da ae b cosa dicono?

Da: SENTINELLE22/06/2011 21:01:19
ATTENTI AI "LUPI" SINDACALISTI, CHE RIMANDANO CONTINUAMENTE. SIAMO GIA' A FINE GIUGNO. ANCORA POCHI GIORNI ED I GIOCHI SARANNO FATTI. SE NON SI OTTIENE NIENTE PROPONIAMO DIDETTE A VALANGA DA CGL, CISL, UIL, SNALS....

Da: Zagors22/06/2011 21:11:54
Anche a metà maggio un messaggio "SNALS" annunciava, su questo forum , che entro un ventina di giorni (quindi primi di giugno) doveva esser tutto definito per la Mob. Prof. Oggi, sempre lo SNALS, rimanda alla prima decina di Luglio. Attenzione a questi rimandi. Il mio sindacalista mi ha detto che per noi formati ma non rientrati è finita. Ripeto ATTENZIONE ai rimandi. I sindacati non sono mai stati convincenti sulla Mob. Prof.

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