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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: comix | 15/10/2010 22:56:07 |
Ciao Imm,finalmente VI ritrovo,è bello riavervi quì, anche se i tempi non sono dei migliori.Spero è già a nanna sarà stanca e fsfiduciata...come tutti noi | |
Da: GAETANO MI | 15/10/2010 22:56:12 |
CHI MI SA DIRE A COSA CORRISPONDONO LE AREE ARR0,ARR1,ARR2,ARR3 | |
Da: Mira | 15/10/2010 22:58:18 |
Non ho capito perchè noi del concorso siamo dipinti come i cattivi, senz'anima e usurpatori di qualcosa che non appartiene, gli altri son tutti poverini. Poveri noi come ci è finita.... ma se avevano queste intenzioni perchè hanno cominciato? | |
Da: cs na indiscrezioni | 15/10/2010 23:11:54 |
x marco e spero grazie, ma sò per certo che molti D.S e DSGA avrebbero voluto adottare maggiore severità all'esame orale bocciare molto di più rispetto a quanto non hanno fatto ben 50 colleghi sono stati bocciati. ECCO LE MIE DOMANDE ALL'SAME ORALE: BREVE ACCENNO SULLA TESINA, DISCORDANZA TRA BILANCIO DI ESERCIZIO E ANNO SOLARE, AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE, DIFFERENZA TRA SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA (SCHEDA b) E LA SCHEDA POF 2 , LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI , SCHEDA POF 1, PERCHè SI CHIAMA DECRETO INTERMINISTERIALE 44/2001 E CILIEGINA SULLA TORTA DOMANDA SUI PON ... | |
Da: GAETANO MI | 15/10/2010 23:40:14 |
X GIONNI LUNEDI PUBBLICANO LA LISTA DELLE SCUOLE, PROBABILMENTE LA LISTA CHE HO VISTO SI RIFERISCE ALLE SCUOLE DELLA MIA ZONA, EFFETTIVAMENTE MANCANO MOLTI POSTI | |
Da: rosalba | 15/10/2010 23:42:33 |
sono pienamente d'accordo conte, da vincitori di concorso a pezze da piedi!!!! | |
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Da: Ambra | 16/10/2010 00:11:45 |
x GAETANO MI Meccanica di precisione | |
Da: Una domanda | 16/10/2010 05:41:49 |
Secondo voi, da quel che leggo, oltre alla graduatoria verrà pubblicata la lista delle scuole dove ci sono posti liberi da AA, AT e DSGA. Ma nelle scuole dove TUTTI i posti sono stati assegnati fino al 31/8 cosa si prospetta. Prevarranno i singoli contratti o le circolari del MIUR. | |
Da: pinkrose | 16/10/2010 06:09:51 |
buon giorno | |
Da: m.romeo | 16/10/2010 07:49:53 |
Ministero dellâistruzione dellâuniversità e della ricerca Dipartimento per lâistruzione Direzione Generale per il personale scolastico â" Uff. V - Prot. n. 9250 Roma, 15 ottobre 2010 Destinatari Oggetto: mobilità professionale personale ATA (ex art 1, comma 2 sequenza contrattuale 25 luglio 2008) â" assegnazione sede provvisoria â" supplenze correlate â" indicazioni operative - Si fa seguito alla nota 8962 del 5 u.s. relativa alla pubblicazione delle graduatorie per la mobilità professionale di cui in oggetto, al fine di fornire indicazioni finalizzate allâassegnazione della sede provvisoria nonché alla gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato connessi alla mobilità in argomento. Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare ed integrare gli elementi di maggior rilievo della nota del 5 ottobre: a) il personale che ottiene la mobilità è assegnato su sede provvisoria per il 2010/2011. La sede definitiva viene attribuita dal 2011/2012, mediante le operazioni di mobilità. Gli effetti giuridici della nomina decorrono dal 1° settembre 2010. Quelli economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio; b) la stipula del contratto a tempo indeterminato, per il conferimento della mobilità professionale, è esclusa in assenza del corrispondente posto disponibile nellâorganico di diritto provinciale; c) lâassegnazione della sede provvisoria non deve comportare la riproposizione o, comunque, la messa in discussione delle sedi già assegnate con la mobilità avente effetto limitato allâanno scolastico ovvero per contratti a tempo determinato già stipulati indipendentemente dalla mobilità in argomento; d) in assenza di personale beneficiario, le disponibilità non assegnabili sono ridistribuite dal Direttore generale dellâUfficio scolastico regionale. I criteri da adottare costituiscono oggetto di informativa, a livello regionale, alle organizzazioni sindacali firmatarie del ccni 3 dicembre 2009. La disponibilità non attribuibile confluisce nellâaltro profilo professionale della medesima area. Qualora tale impossibilità perduri, la nomina viene effettuata in altra provincia della medesima regione, a favore del profilo professionale con lâaliquota percentuale di maggiore disponibilità. Per lâarea âDâ la compensazione avviene esclusivamente a livello interprovinciale della medesima regione. Le disponibilità non attribuite per le cause suindicate, possono costituire oggetto di specifica compensazione tra profili professionali interessati, da disporre nella successiva procedura di mobilità professionale. e) Il posto lasciato vacante e disponibile dal beneficiario della mobilità viene ricoperto secondo le modalità previste dal CCNI 15 luglio 2010, in presenza di personale in soprannumero ovvero ai sensi del vigente Regolamento, al fine della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato. sedi disponibili â" gestione supplenze A seguito della sospensiva 6593 disposta dal T.A.R. Lazio il 9 luglio c.a., è stata diramata, tra le altre, la nota 7701 del 25 agosto, concernente le modalità da adottare per lâaccantonamento dei posti necessari per lâassegnazione della sede provvisoria nonchè per procedere, su tali posti, alla nomina dei supplenti ââfino allâinvio dellâavente dirittoââ (articolo 40, comma 9, legge 449/97). In proposito, questa Direzione generale ha avuto modo di riscontrare lâadozione di soluzioni differenziate, rispetto alle indicazioni formulate. Ciò è dipeso, evidentemente, non solo dalla indeterminatezza conseguente al gravame suindicato, ma anche dalla non prevedibile conclusione della condizione sospensiva. Lo stato di precarietà ha causato differenti modalità di accantonamento dei posti e, quindi, criteri non univoci per la nomina dei supplenti. Si manifesta, pertanto, con maggiore rilevanza, lâesigenza di ricondurre la materia ad uniformità di trattamento, al fine di salvaguardare prioritariamente le condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche nonché gli interessi legittimi del personale. Per tali ragioni è opportuno concordare, a livello regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, le sequenze operative e le modalità di assegnazione del personale alle sedi. In ogni caso vanno messe in atto le soluzioni per garantire, ove possibile, la continuità del servizio. Le SS.LL., sono pregate, pertanto, di adottare ogni possibile provvedimento che risulti finalizzato alla maggior tutela sia del personale di ruolo utilizzato su posti di dsga, ai sensi dellâarticolo 11bis, commi 1, 2 e 3, sia di quello che ha stipulato un contratto a tempo determinato nel profilo superiore, per effetto dellâarticolo 59 ccnl/2007. Analoghe iniziative possono essere valutate al fine di salvaguardare, ove possibile e in via del tutto eccezionale, la prosecuzione della prestazione lavorativa con precedenza assoluta, ancorché in altra sede disponibile, del personale che, nominato sul fondato convincimento di prestar servizio sino al 30 giugno, vedrebbe anzitempo concluso il proprio rapporto di lavoro. In dette garanzie non deve, ovviamente, essere incluso il supplente nominato ai sensi dellâarticolo 40, comma 9, della legge 449/97 poiché ha avuto conoscenza sin dalla stipula del contratto, della labilità del rapporto di lavoro instaurato. Pur tuttavia, nellâipotesi in cui le nomine ââfino allâavente dirittoââ siano state disposte in misura maggiore rispetto alle reali necessità, le SS.LL. valuteranno la possibilità di procedere alla conferma dei contratti connessi alle supplenze eccedenti, secondo precedenza derivante dallâordine di inclusione nella graduatoria di riferimento. Come innanzi indicato, i criteri per definire tali modalità sono assunti, a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI 3 dicembre 2009. Per lâuniformità di comportamento, innanzi evidenziata, si riportano le situazioni di maggiore rilevanza: personale che nel 2010/2011 sta già svolgendo le funzioni nel profilo superiore Come già fatto presente nella nota del 5 ottobre u.s., al personale che, in atto, sta svolgendo con rapporto di durata annuale, le funzioni della qualifica superiore, per effetto dellâarticolo 59 ccnl ovvero dei commi 1, 2 e 3 dellâarticolo 11bis del ccni 15 luglio 2010, è assegnata, come sede provvisoria, la medesima sede di attuale servizio. Lo stesso personale è, invece, tenuto a raggiungere la sede provvisoria qualora la provincia di attuale servizio non coincida con quella richiesta per la mobilità professionale. A sua volta, il supplente del beneficiario della mobilità permane nella sede e nel rapporto di lavoro già instaurato, a meno che il temine finale del contratto di lavoro non sia stato subordinato al conferimento della nomina in favore dellâavente diritto (art. 40, c. 9, L. 449/97). In tale ultimo caso si procede alla stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, secondo le modalità espressamente previste dal Regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze. personale che, in prima nomina, viene inviato nella nuova sede di servizio Il personale beneficiario della mobilità lascia la sede di titolarità del profilo inferiore ed assume effettivo servizio, nella qualifica superiore, presso lâistituzione scolastica assegnata come sede provvisoria della nuova qualifica. Per la mobilità dallâarea B allâarea D devono essere rese disponibili per la scelta dei beneficiari, prioritariamente, le sedi prive di personale a qualsiasi titolo in servizio nel profilo di dsga. Per la eventuale colmatura del contingente necessario, si fa indistintamente ricorso, ma sempre entro il citato limite numerico, a tutte le sedi assegnate per effetto dellâarticolo 11bis, commi 1, 2 e 3. Da tale ultima disponibilità sono ovviamente da escludere quelle occupate dal personale che risulti già assegnato per effetto del richiamato articolo 11bis e che risulti, contestualmente, beneficiario della mobilità professionale. Per lâassistente amministrativo di ruolo, che deve lasciare il posto di dsga per lâarrivo del transitato per mobilità, appare necessaria lâadozione dei provvedimenti che possano consentire la prosecuzione del servizio in qualità di DSGA con precedenza assoluta in altra sede ancorché disponibile successivamente alle assegnazioni di sede in argomento. Nellâipotesi, invece, di rientro dellâassistente amministrativo nella propria sede di titolarità, per il supplente nominato in sua vece viene ricercata ogni possibile forma di precedenza, affinché sia ricostituito il rapporto di lavoro, seppur in altra sede. Per la mobilità dallâarea âAâ allâarea âBâ, il collaboratore scolastico nominato su posti di assistente tecnico e di assistente amministrativo viene sostituito nella scuola di precedente titolarità secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per il supplente che subisce le conseguenze dellâarrivo del beneficiario della mobilità, valgono le considerazioni innanzi formulate a seguito del contratto stipulato, o meno, ai sensi dellâarticolo 40, comma 9, della legge 449/97. Al personale beneficiario della legge 104/92 è riconosciuta la priorità nella scelta della sede a condizione che si trovi utilmente collocato nella graduatoria definitiva. Per il passaggio nel profilo professionale di assistente tecnico, la priorità è accordata solo se lo consente la disponibilità dei posti nellâarea di riferimento. Per le fattispecie non enunciate espressamente, si fa rinvio a quanto indicato nella precedente nota del 5 u.s.- Ad ogni buon fine, si evidenzia, ancora, la necessità che le SS.LL., in considerazione della peculiarità della situazione ingeneratasi e della esigenza di salvaguardare, talvolta, opposte esigenze, pongano in essere ogni ulteriore iniziativa ritenuta proficua per la definizione del contesto rappresentato. Nel rinnovare, infine, il cortese invito affinché sia resa possibile la pubblicazione delle graduatorie definitive in tempo utile per consentire la stipula dei contratti entro e non oltre il corrente mese di ottobre, si sottolinea, ancora, lâesigenza che tali nomine siano precedute dallâaccertamento della corrispondenza tra i requisiti dichiarati dallâinteressato allâatto della presentazione della domanda e quelli realmente posseduti. Come già evidenziato in altra sede, le dichiarazioni dolose per conseguire lâistituto della mobilità in argomento comportano, infatti, il licenziamento disciplinare di cui allâarticolo 55quater del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. Si ringrazia. IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta Destinatari: Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali Loro Sedi Indietro | |
Da: m.romeo | 16/10/2010 07:52:27 |
b) la stipula del contratto a tempo indeterminato, per il conferimento della mobilità professionale, è esclusa in assenza del corrispondente posto disponibile nellâï¿ï¿organico di diritto provinciale; | |
Da: m.romeo | 16/10/2010 08:09:01 |
Nel rinnovare, infine, il cortese invito affinché sia resa possibile la pubblicazione delle graduatorie definitive in tempo utile per consentire la stipula dei contratti entro e non oltre il corrente mese di ottobre, si sottolinea, ancora, lâï¿ï¿esigenza che tali nomine siano precedute dallâï¿ï¿accertamento della corrispondenza tra i requisiti dichiarati dallâï¿ï¿interessato allâï¿ï¿atto della presentazione della domanda e quelli realmente posseduti. Come già evidenziato in altra sede, le dichiarazioni dolose per conseguire lâï¿ï¿istituto della mobilità in argomento comportano, infatti, il licenziamento disciplinare di cui allâï¿ï¿articolo 55quater del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. Si ringrazia. | |
Da: m.romeo | 16/10/2010 08:12:09 |
buon riposo, a quanto pare dormite tutti, vabbè che il tempo accompagna. | |
Da: mary | 16/10/2010 08:31:09 |
buongiorno mi sai dire se il numero dei posti scritti nel contingente è diviso per due anni o riguarda solo qs anno grazie | |
Da: bari | 16/10/2010 08:44:13 |
Nel rinnovare, infine, il cortese invito affinché sia resa possibile la pubblicazione delle graduatorie definitive in tempo utile per consentire la stipula dei contratti entro e non oltre il corrente mese di ottobre, si sottolinea, ancora, lâesigenza che tali nomine siano precedute dallâaccertamento della corrispondenza tra i requisiti dichiarati dallâinteressato allâatto della presentazione della domanda e quelli realmente posseduti. Come già evidenziato in altra sede, le dichiarazioni dolose per conseguire lâistituto della mobilità in argomento comportano, infatti, il licenziamento disciplinare di cui allâarticolo 55quater del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. | |
Da: m.romeo | 16/10/2010 08:51:14 |
x mari per quanto ho capito io nella provincia di forlì è solo per quest'anno, spero di sbagliarmi e visto che c'è stato un gran casino dappertutto non so dirti altro | |
Da: pippo amm.vo | 16/10/2010 08:53:12 |
X MIRA E PER QUELLI INTERESSATI ALLE SOSTITUZIONI 11bis. Come hai già rilevato tu sulla disparità di trattamento del personale precario in merito alle istruzioni impartite dalla nota 9250, volevo aggiungere quanto segue: Vi sembra corretto che, su un posto già accontanato in funzione della nota di chiappetta del 25/8, è stato nominato un assistente aministrativo, di altra scuola, chiamato da una graduatoria vecchia di 2 anni (perchè l'USP della mia provincia non ha emesso, per l'a.s.2010/2011 la graduatoria provinciale degli assistenti amm.vi disponibili per sostituzioni 11bis), che molto probalbilmente resterà, in funzione della nota 9250, per tutto l'anno sul suddetto posto pur non avendo i requisiti previsti dal nuovo CCNI 15/7/2010. Tutto ciò si verificherà in quanto la circolare suddetta, intende lasciare sul posto di servizio attuale gli assistenti amm.vi che stanno svolgendo mansioni supeirori di DSGA e che il posto è libero per tutto l'anno (anche se si è liberato a fine settembre). Quindi l'assistente amm.vo non andrà a coprire il suo posto già accantonato sull'organico di diritto provinciale, e pertanto la nomina si trasfromerà da "nomina fino all'avente diritto" a "nomina su posto vacante". Però a tal proposito vorrei chiedervi se la lettera b) della suddetta circolare, potrebbe obbligare l'assistente amm.vo ad andare su quel posto, anche perchè in questa provincia è l'unico destinatario di mobilità prof.le ata DSGA, nonchè l'unico posto accantonato sull'organico di diritto. A te MIRA e a tutti quelli che si trovano nella mia stessa situazione, i dovuti approfondimenti e relativi pareri professionali. Naturalmente io ho acquisito la mobilità prof.le DSGA, ma non rientro nel contingente di quest'anno; ho diritto alla precedenza di cui al comma 4 (agli aspiranti inclusi nella grad. definitiva x la mobilità dgsa è riconosciuta la precedenza di cui al comma 3 - grad.provinciale ass.ti amm.vi) Dimenticavo. L'assistente amm.vo in servizio ad oggi sul posto suddetto, non ha acquisito mobilità. | |
Da: mario | 16/10/2010 08:55:26 |
attenzione, in alcuni C.S.A. sono stati affissi voti tipo 25,30 o 26,30 o 28,30 sono sbagliati....si voleva dire 25/30 26/30 o 28/30.... fateli corregger.... io penso che fino alla fine...di questo incubo....anche i contratti sbaglieranno.......saluti a tutti i vincitori... | |
Da: mary | 16/10/2010 09:04:58 |
grazie, creo che qs rebus sarà storico | |
Da: Carlo | 16/10/2010 09:09:24 |
Sono anch'io stupito da quanto leggo nella comunicazione del 15/10. Se capisco bene chi ha avuto l'incarico sulla base dell'articolo 11bis continua a prestare servizio fino alla fine dell'anno, per cui quel posto vacante non è al momento disponibile. Bene, in alcuni casi è giusto ma se il DSGA f.f. non aveva i requisiti per partecipare alla mobilità, lo è meno. Se si devono garantire i colleghi di ruolo e i colleghi precari, dove collocheranno coloro che rientrano nel primo contingente. Infine, pazienza i ritardi nella pubblicazione della graduatoria ma non quello sulle informazioni sulle disponibili. Niente niente che controllano anche i titoli di coloro che hanno avuto gli incarichi per vedere se avevano diritto? | |
Da: angelo | 16/10/2010 09:33:12 |
sto cercando tutto cio che può riguardare la surroga per coloro che non rientrano nel contingente, ai quali suggerirei di coalizzarsi, per far valere i propri diritti. ad agosto 2010 sono state emenate circolari che specificatamente precisano che per i posti resi liberi dai lavoratori a t.i. devono essere occupati con contratti a t.i. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio V - prot. n. 7504 Roma, 6 agosto 2010 AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI OGGETTO: Personale ATA - sequenza contrattuale 25 luglio 2008 seconda posizione economica - indicazioni operative a.s. 2010/11 Come è noto con l'Accordo Nazionale sottoscritto il 12 marzo 2009, attuativo dell'articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, è stata disciplinata l'attribuzione della seconda posizione economica di cui in oggetto. Con il medesimo Accordo è stato previsto che, in prima applicazione, la decorrenza economica debba essere fissata al 1° settembre 2009. Ciò premesso e tenuto conto che la seconda posizione è erogata esclusivamente al personale di ruolo, dell'area contrattuale "B", appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, si ritiene utile evidenziare che la citata sequenza contrattuale ha disciplinato, al comma 4 dell'articolo 2, la non cumulabilità del beneficio economico in argomento con quello della prima posizione economica, prevista dal comma 2 dell'articolo 3 della medesima sequenza contrattuale. Di conseguenza, per il personale che si trovi nella situazione del dover acquisire la seconda, essendo già titolare della prima posizione economica, risulta evidente che il beneficio della prima posizione debba essere corrisposto fino al 31 agosto 2009. Dal giorno successivo deve essere attribuita la seconda posizione economica. Qualora la conseguente comunicazione venga effettuata, dall'Ambito scolastico territoriale al MEF, in corso d'anno scolastico, gli importi arretrati relativi alla seconda posizione devono essere limitati, per i mesi decorrenti dal settembre 2009 e sino a quello di attribuzione a regime, al solo differenziale tra la prima e la seconda posizione economica. Negli anni successivi, allorquando per effetto dei pensionamenti e/o dei passaggi di profilo o di ruolo, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria della seconda posizione, per l'individuazione degli ulteriori beneficiari per surroga, resta inteso che il personale già titolare della prima posizione economica avrà titolo alla corresponsione della medesima sino al 31 agosto dell'anno scolastico antecedente a quello di attribuzione della seconda. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio V - Dal primo settembre successivo si dovrà procedere secondo le modalità innanzi illustrate, anche per quel che concerne l'erogazione degli importi arretrati, maturati sino alla data di effettiva corresponsione del nuovo assegno. Anche per le surroghe da effettuare a seguito di disponibilità insorte in corso d'anno scolastico e non ad inizio del medesimo, deve essere garantita la continuità temporale tra il beneficio economico in godimento e quello della seconda posizione economica. In tal caso, però, se la nuova nomina è stata effettuata e comunicata al MEF in rapida successione all'insorgenza della disponibilità non deve, evidentemente, essere corrisposto, a titolo di arretrato, alcun differenziale tra le due posizioni economiche. Per la disciplina delle nomine per surroga, si conferma, sino a contraria indicazione , l'applicabilità delle disposizioni vigenti anche per la seconda posizione. Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto individuato per scorrimento di graduatoria risulti trasferito in altra provincia e/o in altro profilo/ruolo, la posizione economica viene attribuita a favore dell'aspirante collocato in posizione immediatamente successiva della medesima graduatoria provinciale. Al contempo, qualora la disponibilità derivi da cessazione dal servizio di soggetto al quale la posizione economica era stata attribuita in altra provincia, la surroga viene effettuata a cura ed a beneficio della provincia di ultima titolarità. Si prega, infine, di dare la massima diffusione alla presente nota ed, altresì, di comunicare con cortese sollecitudine a questa Direzione Generale, Uff. V, i profili professionali e le consistenze delle posizioni economiche non attribuibili per esaurimento delle rispettive graduatorie nonché dei corrispondenti profili destinatari per compensazione. Al riguardo, si evidenzia che tale compensazione, limitata alla prima posizione economica, se da effettuare tra profili di diversa area professionale, può essere operata nel rapporto di due posizioni dell'area "A" per un dell'area "B" e viceversa, tenuto conto della rispettiva consistenza dei due benefici economici. Si ringrazia. IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta | |
Da: ......... | 16/10/2010 09:33:28 |
.......... | |
Da: Carlo | 16/10/2010 09:43:21 |
ad angelo. contingente per la seconda posizione o contingente per la mobilità. | |
Da: angelo | 16/10/2010 09:47:46 |
evidenzio le seguenti frasi per chi non ha voglia di leggere per intero la nota 7504 Per la disciplina delle nomine per surroga, si conferma, sino a contraria indicazione , l'applicabilità delle disposizioni vigenti anche per la seconda posizione. Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto individuato per scorrimento di graduatoria risulti trasferito in altra provincia e/o in altro profilo/ruolo, la posizione economica viene attribuita a favore dell'aspirante collocato in posizione immediatamente successiva della medesima graduatoria provinciale. Al contempo, qualora la disponibilità derivi da cessazione dal servizio di soggetto al quale la posizione economica era stata attribuita in altra provincia, la surroga viene effettuata a cura ed a beneficio della provincia di ultima titolarità. LA SURROGA E' PREVISTA E DEVE ESSERE APPLICATA. E' UN NOSTRO DIRITTTO, NON COME QUELLI CHE HANNO PRESENTATO UN RICORSO SU MOTIVI TOTTALMENTE INESISTENTE. PROPORREI A TUTTI COLORO CHE HANNO SUPERATO LA FORMAZIONE DI RICHIEDERE I DANNO LORALI E MATERIALI A COMINCARE DALLA SCELTA DELLA SEDE, BENEFICIO CHE CI E' STATO NEGATO1 PAGHI CHI HA SBAGLIATO! | |
Da: m.romeo | 16/10/2010 09:49:46 |
x tutti chi mi sa dire con precisione se è vero che i posti lasciati dagli A.A. passati a D.S.G.A. vengono messi a disposizione per il ruolo dei C.S. promossi col concorso ma rimasti fuori dal contingente?????? | |
Da: x angelo | 16/10/2010 10:01:47 |
la nota 7504 disciplina le nomine per surroga relative alla graduatoria della II posizione economica. Nella II posizione economica era previsto il contingente del 5%. Così come é stato sempre previsto per la I posizione economica. Per la mobilità professionale non si é MAI parlato della riserva del 5%. Si é solo ed esclusivamente parlato di CONTINGENTE, sia per gli ammessi alla formazione sia per il numero di assunzioni nel nuovo profilo. Se ho letto bene, se restano posti da coprire, vanno dati ai soprannumerari. | |
Da: x angelo | 16/10/2010 10:13:28 |
dalla scheda della Cisl-Lombardia "Sui posti lasciati disponibili dai beneficiari della mobilità professionale, qualora non siano necessari ad assicurare la tutela del rapporto di lavoro del personale supplente indirettamente coinvolto dalle operazioni, si procede nellâordine: - allâassegnazione di eventuali soprannumerari - allâassunzione di supplenti fino al termine delle attività didattiche" | |
Da: Pamela | 16/10/2010 10:18:32 |
Scusate io da poche settimane presto srevizio presso una scuola che nessuno ha accettato data la distanza. la mia è una supplenza,però, fino al 30 giugno, essendo io vincitrice di concorso e riemtrando nel contingente possono obbligarmi a rimanere lì? Vi faccio presente che ci sono posti molto più vicini al mio accantonati per la mobilità e posti che si dovrebbero liberare perchè chi ricopre tali posti, essendo vincitori in un'altra provincia, li renderà disponibili. Vi sarei grata se qualcuno più informato mi possa rispondere | |
Da: assia | 16/10/2010 10:36:48 |
i posti in surroga lasciati dagli aa diventati dsga verranno attinti dalle graduatorie permaneneti.... | |
Da: GAETANO MI | 16/10/2010 10:40:15 |
Buon giorno a tutti | |
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