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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: giaiva18/09/2010 21:53:17
x Juvarra
le circolari uscite sul sito usp x DSGA e AT sono solo di Torino come titolarità mentre per AA ci sono anche altre province
"elenco del personale ATA che ha superato la prova finale profilo AA" 71 con nominativi e punteggio della prova
"elenco del personale ATA che ha superato la prova finale profilo AT" 28 con nominativi e punteggio della prova
"elenco del personale ATA che ha superato la prova finale profilo DSGA" 14 con nominativi e punteggio della prova

Da: GIONNI MILANO18/09/2010 22:32:58
GIONNI MILANO

Da: Dinesh18/09/2010 22:47:52
da  http://www.tuttoata.it
Sabato 18 Settembre 2010 20:29

legittimo l'esclusione dei precari dal concorso interno riservato

Il Tar del Lazio, con sentenza nr. 23772/2010 ha dichiarato la legittimità del concorso pubblico  interno "Ministero per i Beni e le Attività Culturali" a cui possono accedere solo i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2008, proposto da ......................
, rappresentato e difeso dall'avv.  ..............................   , con domicilio eletto presso ..............................  ;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, costituito in giudizio presso il TAR Campania a mezzo della Avvocatura distrettuale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di concorso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il âpassaggio tra le aree ex art. 15 CCNL 1998/2001â, con il quale è stata indetta una procedura di selezione del personale ministeriale appartenente allâarea B per il passaggio alla posizione economica C1 per il profilo professionale di Restauratore e Conservatore, nella parte in cui ha previsto tra i requisiti di ammissione âlâessere dipendenti a tempo indeterminato del Ministeroâ;

- ove occorra, della circolare n. 183 del 24 luglio 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella parte in cui ha previsto la notifica del bando di cui al punto sub a) esclusivamente al personale âa tempo indeterminatoâ, in tal modo confermando la contestata limitazione;

- ove e per quanto occorra, della circolare n. 248 del 16 ottobre 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, avente ad oggetto âprovvedimenti integrativi ai bandi per il passaggio dallâarea B alla posizione economica C1; attuazione accordo Amministrazione/OO.SS. del 10 ottobre 2007â;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché

- per il risarcimento, ai sensi degli artt. 35 D.Lgs. n. 80/98 e 7 L. n. 1034/1971, così come modificati dallâart. 7 L. n. 205/2000.

nonché, con motivi aggiunti

- del provvedimento, di estremi sconosciuti, con il quale il Ministero per i Beni Culturali ha escluso la ricorrente dalla procedura di selezione indetta con il bando impugnato con ricorso introduttivo;

- della nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno ed Avellino, prot. n. 1152 del 3 ottobre 2008, in uno al relativo elenco allegato nella parte in cui non ha inserito la ricorrente tra i candidati ammessi al corso di formazione;

- ove e per quanto occorra, dellâaccordo sottoscritto tra lâAmministrazione e le OO.SS. in data 17 settembre 2008, recante lâindicazione delle modalità e criteri di attuazione dei percorsi formativi per il passaggio dallâarea âBâ alla posizione economica âC1â;

- ove e per quanto occorra, della circolare n. 223 del 29 settembre 2008, recante la indicazione delle modalità di espletamento dei predetti corsi formativi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Avvocatura dello Stato presso il TAR Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il dott. ..................................;



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il dott. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

Con ricorso notificato in data 14 novembre 2007 e depositato il 26 novembre 2007, lâodierna ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

La ricorrente è stata assunta nel 1999 con contratto a tempo determinato presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di ....................., ....................... e .................. â" Ufficio Scavi di ....................

Dal 1999 ad oggi, tale contratto è stato rinnovato di anno in anno e, ad oggi, la ricorrente vanta una anzianità di ben 6 anni, in posizione economica B3.

Atteso il reiterato ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni al suddetto strumento contrattuale, a seguito di un lungo dibattito parlamentare, con la legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n. 296, allâart. 1, comma 558, è stata prevista la cd. âstabilizzazioneâ.

In tale ottica, il Ministero intimato, con nota dellâ11 luglio 2007, ha provveduto a comunicare che âin applicazione dellâart. 1, comma 519 della L. 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) richiamata nella dichiarazione congiunta sottoscritta dalla Amministrazione e le OO.SS. in data 21 giugno 2007, il contratto in oggetto ha validità fino alla conclusione delle procedure di immissione in ruolo della S.V.â.

La ricorrente, pertanto, in possesso di tutti i previsti richiesti per la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, era in attesa del provvedimento ministeriale preordinato alla immissione in ruolo, con la conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Senonchè il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel pubblicare il bando per la procedura selettiva del personale appartenente allâarea B per il passaggio alla posizione economica C1, ha indicato tra i requisiti per lâammissione alla procedura concorsuale, allâart. 2, comma 1, lett. a), âlâessere dipendente a tempo indeterminato del Ministero, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso le Amministrazioni, nellâarea Bâ.

In tal modo, dunque, inibendo alla ricorrente lâambita trasformazione del rapporto di lavoro con la conseguente modifica della posizione economica.

La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dalla norma per il passaggio dallâarea B alla posizione economica C1, ha prodotto regolare domanda di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale.

Nel contempo, tuttavia, impugna il bando nella parte in cui limita il suo diritto di partecipazione.

Deduce la ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

- violazione di legge (artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.; art. 1 L. n. 241/1990 in relazione allâart. 2 del bando del 24 luglio 2007 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali); eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria; disparità di trattamento; erroneità; sviamento);

- violazione di legge (artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.; art. 1 L. n. 241/1990 in relazione allâart. 2 del bando del 24 luglio 2007 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali); eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria; disparità di trattamento; erroneità; sviamento);

- violazione di legge (artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.; art. 1 L. n. 241/1990 in relazione allâart. 2 del bando del 24 luglio 2007 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali); eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria; disparità di trattamento; erroneità; sviamento).

Si costituiva in giudizio lâAvvocatura dello Stato per lâAmministrazione resistente deducendo lâincompetenza del TAR adito e chiedendo il trasferimento del ricorso al TAR Lazio.

A seguito della adesione della ricorrente, il TAR per la Campania â" ................., disponeva la trasmissione del ricorso al TAR Lazio.

Con ordinanza n. 5084/2008, il Tribunale respingeva lâistanza cautelare avanzata dal difensore della ricorrente.

Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati la ricorrente impugnava gli ulteriori atti indicati in epigrafe.

Con ordinanza n. 1531/2009, il il Tribunale respingeva lâistanza cautelare avanzata dal difensore della ricorrente in relazione ai motivi aggiunti.

Allâudienza pubblica del 27 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente lamenta la illegittimità del bando di concorso - e delle circolari attuative â" con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indetto una procedura di selezione del personale ministeriale per il passaggio dallâarea B alla posizione economica C1 per il profilo professionale di Restauratore e Conservatore, nella parte in cui ha previsto tra i requisiti di ammissione âlâessere dipendenti a tempo indeterminato del Ministeroâ.

La ricorrente, infatti, risulta âstabilizzataâ soltanto a far data dal 18 gennaio 2008 a seguito della stipula del relativo contratto in applicazione del disposto di cui allâart. 1, comma 519 L. n. 296/2006.

In particolare, con circolare n. 243 dellâ11 ottobre 2007, il Direttore del Servizio II del Ministero resistente, in applicazione dei commi 519 e 521 della L. n. 296/2006, ha disposto lâaccertamento dei requisiti da parte dei dipendenti destinatari delle procedure di stabilizzazione, con termine al 30 novembre per la presentazione della relativa documentazione. Con successiva circolare n. 295 del 20 dicembre 2007, allâesito della presentazione dei documenti richiesti, lâAmministrazione ha provveduto ad impartire ai Direttori degli Uffici ed Istituti Centrali e periferici interessati le disposizioni volte alla procedura di nomina per la qualifica di âAssistenza alla Vigilanza, Sicurezza, Accoglienza, Comunicazioni e Servizi al Pubblico (ex Assistenti Tecnici Museali)â ed alla conseguente stipula del contratto che è avvenuta â" con riferimento alla posizione della ricorrente â" in data 3 gennaio 2008.

Deduce la ricorrente - nei primi tre motivi di ricorso principale - la illegittimità del decreto di esclusione in considerazione del fatto che la limitazione della partecipazione al concorso per il passaggio dallâarea B allâare C1 ai soli lavoratori a tempo indeterminato determinerebbe una ingiustificata discriminazione non fondata su ragioni logiche ovvero giuridiche.

Gli assunti sono infondati.

Rileva il Collegio come lâart. 2 del bando relativo al passaggio di area funzionale di cui allâodierno ricorso espressamente dispone che âpossono produrre domanda di partecipazione alla selezione i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione: a) essere dipendenti a tempo indeterminato del Ministero, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre Amministrazioni, nellâarea B; b) essere in possesso del diploma di laurea afferente alla professionalità di cui al presente bando e del relativo anno integrativo. I requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti alla data del 30 settembre 2007 e devono sussistere anche alla data dellâinquadramento nella posizione economica conseguita a seguito della procedura di selezione. I candidati privi di uno dei requisiti di cui al presente articolo sono esclusi dalla selezione con provvedimento motivato. Tale esclusione, ai sensi dellâart. 3 del D.P.R. 487/1994 citato nelle premesse, può avvenire in qualunque momentoâ.

Lâespressa indicazione del bando esclude, quindi, la partecipazione alla procedura di quei soggetti â" quali la odierna ricorrente â" che al tempo della scadenza per la presentazione della domanda non fossero dipendenti a tempo indeterminato.

Né può ritenersi fondata la interpretazione tesa ad individuare nella volizione della Amministrazione una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni di eguale natura.

Non vâè dubbio, infatti, che la posizione del lavoratore a tempo determinato non può essere equiparata a quella del lavoratore a tempo indeterminato in considerazione della diversa natura del rapporto e della differente posizione assunta dagli stessi nellâambito della organizzazione funzionale del rapporto di servizio alle dipendenze della P.A.

La natura delle procedure selettive di stabilizzazione, del resto, è equipollente ad una vera e propria assunzione - senza espletamento di concorso pubblico - e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l'Amministrazione Pubblica datoriale (sul punto, seppure ai fini della risoluzione di una questione di giurisdizione, si veda T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 02 dicembre 2009 , n. 8253).

Alcuna discriminazione, dunque, ha posto in essere lâAmministrazione nel limitare la partecipazione al concorso in oggetto al solo personale assunto a tempo indeterminato.

Né può sostenersi che il requisito in esame doveva ritenersi sussistente qualora posseduto al momento della presentazione della domanda ovvero al momento dellâavvio della procedura. Appare, infatti, evidente come tale interpretazione stravolga completamente lâassetto delineato dal bando importando, peraltro, effetti distorsivi anche sotto il profilo della spesa pubblica in contrasto con i principi di contenimento e razionalizzazione della spesa per il costo del lavoro pubblico.

Ancora, non può nemmeno imputarsi alla Amministrazione un ritardo nella attuazione dei provvedimenti di stabilizzazione. Sotto tale profilo, infatti, è sufficiente osservare come la norma di cui allâart. 1, comma 519 L. n. 296/2006 non faccia riferimento ad alcun limite temporale di applicazione disponendo, nella sua prima parte, soltanto che âPer l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettiveâ; né, del resto, la stabilizzazione del precariato costituisce un principio fondamentale dellâordinamento giuridico in grado di derogare âex seâ alle disposizioni normative in tema di procedure selettive.

Dâaltra parte occorre anche osservare come i âtempiâ della procedura di stabilizzazione risultano necessariamente parametrati alla complessità della riorganizzazione delle risorse umane che ha implicato una previa rideterminazione delle piante organiche distinte per posizioni economiche ed una successiva individuazione dei criteri e delle modalità per la presentazione della documentazione necessaria al completamento della procedura di stabilizzazione.

Allo stesso modo infondati appaiono i motivi aggiunti.

Con il primo motivo, in particolare, la ricorrente deduce la illegittimità dei provvedimenti impugnati per la assenza di alcun provvedimento di esclusione.

Lâassunto è infondato.

Rileva il Collegio come lâassenza del formale provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva di cui allâodierno ricorso non rileva ai fini della dedotta legittimità dei provvedimenti impugnati anche in considerazione della intervenuta nota n. 11552 del 3 ottobre 2008 con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali ha disposto la convocazione dei soli ammessi al concorso con conseguente esclusione implicita di tutti i soggetti partecipanti non indicati nel provvedimento di ammissione.

Quanto, poi, alla seconda censura contenuta nei motivi aggiunti è sufficiente osservare come lâintervenuta trasformazione del rapporto di lavoro della ricorrente a tempo indeterminato (in data 18 gennaio 2008) non può incidere sulla fondatezza del ricorso in considerazione della assenza, al momento della scadenza del concorso, del necessario requisito posto dallo stesso bando (esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Lâinfondatezza nel merito del ricorso importa il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

......................Presidente

.................... , Consigliere

....................., Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
   
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Da: Gerry Lecce18/09/2010 23:01:12
Stiamo sempre a pubblicare le stesse inutili cose.

Da: Stardust18/09/2010 23:13:37
Ben detto Gerry Lecce

Tra l'altro in nessuna parte del 979 o del CCNI viene esplicitamente detto "a) essere dipendenti a tempo indeterminato del Ministero" come nel bando del Ministero BBCC, salvo per la dicitura per i collocati fuori ruolo.
Si parla sempre e solo di "effettivo servizio".

Da: Butterfly18/09/2010 23:26:18
x Marcy
Le mie sono solo supposizioni, non ho la certezza che andrà veramente così... però a Firenze tutti coloro che hanno partecipato al concorso hanno anche già avuto la supplenza annuale dalla 1^ fascia, quindi probabilmente manterrebbero il loro posto, solo che sarebbe a TI anziché a TD

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Da: stella rossa18/09/2010 23:42:09
per Marco
sono sicura di conoscerti,un certo Marco in Sardegna parla come te, un po' mistico, un po' incazzato
sei sicuro di essere siciliano?

Da: MAO TZE TUNG19/09/2010 00:36:24
Solitamente mi siedo sulla riva ed aspetto i cadaveri dei nemici.

Da: Patrizia219/09/2010 08:40:25
Ciao Mao, ricordavo di averti visto lungo il fiume, mi sarò sbagliata. Lunga vita.

Qui nessun nemico solo colleghi di lavoro magari con aspettative diverse dalle mie.

Da: -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-019/09/2010 09:18:09
in diretta su sky in mondovisione:
precari- mobilità professionale  ore 11:30, del 29 settembre 2010, arbitra il tar lazio.
I precari, hanno due attaccanti pericolosi ALESSANDRO e TORQUENADA, la squadra della mobilità professionale punta su COLLABORATORE SCOLASTICO e GIUSEPPE. Conteso è MARCO che non si sa dove giocherà. Il MIUR che doveva essere l'allenatore della mobilità professionale si è dimesso, mentre i precari sono allenati da scuola ATA, ma sicure voci di corridoio parlano di un ritorno di MIUR. Bisogna fare una formazione di fuoco.

Da: bari 1019/09/2010 09:23:17
Da: io    12/09/2010 11.44.07
Io non sono interessata a denunciare, ma qualora qualcuno lo volesse fare e facile, è sotto gli occhi di tutti , basta guardare l'elenco dei nominativi dei tutor dei corsi di formazione e controllarli con nominativi dei componenti delle commissioni........ vero Rossella?



non vi sembre strano che qualcuno non è più presente in questo forum? forse "io" ha colpito nel segno.

Da: Coll.scol19/09/2010 09:38:54
a bari 10 ma sei proprio di bari, ne avete invetata un'altra

Da: kt19/09/2010 09:40:59
Per Marco
La graduatoria a cui mi riferisco è quella della mobilità verticale, passaggio da cs a aa.
Attendo......

Da: GIONNI MILANO19/09/2010 09:47:43
CAMBIANO NOMI MA SONO SEMPRE LE STESSE PERSONE.

X DINESK:
NON HO CAPITO BENE IN PAROLE POVERE COSA DICE QUESTA SENTENZA SE ME LA PUOI SPIEGARE IN 2 PAROLE.
GRAZIE.

Da: GIONNI MILANO19/09/2010 09:51:51
A MILANO I TUTOR NON FACEVANO PARTE DELLE COMMISSIONI.

E POI SE COSI' FOSSE COSA PENSI CHE IN 4 INCONTRI ERAVAMO FRATELLI E SORELLE, CHI LI HA MAI VISTI.
BARI 10 TU CARA MIA PARLI PARLI, HAI SUPERATO I TEST?

Da: GIONNI MILANO19/09/2010 09:54:05
BARI 10 FORMULA LA DOMANDA E POI SI DA LA RISPOSTA.

Da: GIONNI MILANO19/09/2010 10:02:21
A MILANO I TUTOR NON FACEVANO PARTE DELLE COMMISSIONI
CORREGGO,:
FACEVANO PARTE DELLE COMMISSIONI MA NON ERA NELLA TUA STESSA STANZA.
C'ERANO TANTE COMMISSIONI.

Da: Una di Passaggio19/09/2010 10:57:56
Non era facile trovare in pieno agosto dei componenti la commissione d'esame per cui non mi scandalizza che tutor che hanno tenuto un paio di lezioni abbiano, in qualche realtà, fatto parte della commissione. L'importante è che gli esami si siano svolti in modo corretto. Chi ha dei dubbi faccia ricorso e presenti delle prove e non semini  e incertezze e basta.
Poi cosa andremo a vedere, se qualche candidato ha nel presente e nel passato lavorato con qualche commissario, se qualche commissario nel presente e nel passato ha tenuto corsi ai candidati. Se candidati e commissari portano i bimbi nella stessa scuola ecc.
La comunità scolastica è piccola tutto sommato, ripeto, l'importante e la serietà e la correttezza tenuta in sede d'esame.
Buona domenica.
P.S. non leggo più messaggi di vecchi colleghi del forum che saluto cordialmente: Strega, Sole, Bellamora, Siria,  Giovanni e tanti altri.

Da: salentina19/09/2010 11:03:17
X 10-9-8-7.....

Complimenti un po' di umorismo no guasta mai. Complimenti e buona domenica a tutti

Da: Enzo19/09/2010 11:08:41
x Bari 10

sei una delusione, dici sempre tante fissarie, scusa se' uso parole forti ma sei uno o una esaurita  a dire ste cazzate
forse sei buono o buona lavare cessi e vai pure a lavare cessi cercando di non parlare

Da: Enzo19/09/2010 11:10:22
ancora hanno ragione quelli della lega
riguardo la mentalita del sud  fai schifo ad infangare la già martoriata puglia ripeto fai schifo

Da: ore 1,0019/09/2010 11:41:40
non mi sorprende che i dubbi sulla regolarità provengano da una voce del sud ma cara bari10 l'Italia non è solo sud e non tutti viviamo giornalmente per fregare il prossimo
Inoltre, e concludo, invece di sparare a vanvera sul mucchio, se hai prove DENUNCIA alle autorità competenti perché le tue parole non riusciranno a consolarti per il tuo insuccesso

Da: Loris19/09/2010 11:54:32
x Stardust


vai a leggere le normative precedenti...il DM979 si rifà a quelle

Da: Rossella19/09/2010 11:59:54
x bari 10

a mio avviso dicono queste cose le persone che sono state escluse e che hanno tanta rabbia nei confronti di chi invece è passato, e tra l'altro stanno lì a gufare che il concorso venga sospeso dal TAR.
ho passato un'estate sopra i libri fino alle 2 del mattino quindi se avete prove denunciate altrimenti statevene zitti per favore

Da: devoto19/09/2010 12:21:49
oggi a Napoli festeggiamo il nostro santo patrono SAN GENNARO,invito tutti i cs in attesa della mobilita' a fare una bella preghiera,Lui non delude mai..............................naturalmente sto scherzando,seriamente vi dico state tranquilli prima di gennaio saremo immessi in ruolo nel nostro nuovo profilo.

Da: lianka19/09/2010 12:27:31
xTiziana
Ma coma fai essere così sicura, che tutti quelli che hanno superato gli esami e sono nella graduatoria, ma nn  passano di ruolo quest'anno, rimangono dentro fino a quando passano di ruolo? Se si sa qualcosa di certo, mi fai sapere, per piacere, sono in questa situazione e nn so se riesco lavorare come AA quest'anno, perchè sono in III° fascia e nn ci sono tanti posti rimasti scoperti x la III° fascia. Ho anche sentito dalla mia DSGA, che quelli che hanno fato la formazione e nn lavorano ancora, dovrebbero essere chiamati prima degli altri di III° fascia, na avete sentito qualcosa?

Da: nello cs na19/09/2010 12:28:42
Caro devoto,anch'io sono napoletano e rispetto San Gennaro,ma non voglio miracoli o altro....pretendo solo che mi sia riconosciuto il mio(nostro) diritto alla mobilita'.

Da: Antonio19/09/2010 12:44:11

- Messaggio eliminato -

Da: bari 1019/09/2010 12:49:12
Cara Rossella, non sono stato escluso, facevo solo una riflessione su quello che aveva detto "io" nel suo post e tu chissà perchè ti sei sentita parte in causa. Allora è vero quello che ha raccontato chi ha assistito ad alcune prove orali.
Cito testualmente:
- Era lapallissiano che qualcuno sapeva già cosa gli/le sarebbe stato chiesto e sciorinava subito la pappardella imparata a memoria.  

Da: Coll.scol19/09/2010 12:55:19
x bari 10
sei abile e scaltro complimenti, ma non attacca, hai problemi di sicurezza personale

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