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CONCORSO MAGISTRATURA 2019
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Da: Starellio19/05/2020 12:35:34

- Messaggio eliminato -

Da: Ragazziii19/05/2020 12:39:54
però se non vado errato con la riforma del governo renzi si sono inseriti obblighi e criteri ancora più stringenti sulla brevità delle procedure concorsuali, perché di fatto si è voluto solidificare l'uguaglianza concorso lungo = danno erariale, in violazione del principio di economicità. E so che anche la corte dei conti lo ha affermato più volte questo principio. non mi si venga a parlare dell'eccezionalità dell'evento, lo è stato ma ora la situazione è diversa.

Da: Codice 87  -banned!-19/05/2020 12:47:10
A me ha dato proprio quell'imprensione.

Ho scritto se è possibile sapere se sono riprese le correzioni o quando riprendono.

Da: Ottimo parenziano 2  - 19/05/2020 12:49:15
C'è un punto dell'analisi non trattato: le correzioni non possono riprendere dal vivo. Ok, è perché? Questioni logistico-amministrative, leggiamo, cioè tutto e niente. Fin quando non ci spiegano che tipo di impossibilità riscontrano, dobbiamo pensare siano le stesse che hanno affrontato (e superato) gli altri settori (distanziamento, mascherine ecc.)
E comunque segnalo che è passato un mese da quell'impedimento: non aver trovato alcuna soluzione è indice di incapacità, punto.

Quanto al nuovo scandalo della magistratura, credo l'utente si riferisca all'indagine sulla procura di Taranto.

Sull'articolo di quel fantomatico corso: chi ha consegnato non può essere cliente apprezzato da questi finti preparatori. Ha spirito critico, distingue un corso vero da uno improvvisato, ha un metodo, a prescindere dagli esiti.
Molto meglio rivolgersi a chi non ha consegnato, a chi magari ha smarrito la strada, chi non sa da dove ripartire, ed è disposto ad affidarsi a un corso anonimo tenuto da non si sa chi, a che titolo, né a quale prezzo.
Una news per voi: nessuno è disperato fino a questo punto. Cambiate mestiere, fate televendite di cartomanzia.
Almeno lì qualcuno vi segue.

Da: Eli19/05/2020 13:04:42
Anche a me così ha risposto. Io non so se si rendono conto che sono ridicoli, ma forse ancora più ridicoli siamo noi, dietro ad un concorso nonché' apparato pubblico italiano.
Alla risposta segua il sito, le avrei voluto dire quello lo faccio di mio, da te mi aspetto notizie tecniche e di organizzazione (anche a dire riprendono tra un mese).

Da: Stefano Dedalo 19/05/2020 13:05:08
Ciao ragazzi. So che è un po' anomalo per questo forum, ma magari creo un "precedente" 😂.  Vorrei chiedervi un parere spassionato in merito a un tema che ho scritto sulla "responsabilità  da contatto sociale della P.A."  Ve lo chiedo perché non ho altro modo per rendermi conto di come io stia procedendo nel mio percorso. L'opinione che vi chiedo nasce dal fatto che Il tema si va ad inserire in una carrellata di insufficienze che sto collezionando nel suddetto corso, anche relativamente ad argomenti che mi sembra di padroneggiare; a questo punto, mi viene seriamente da dubitare della mia possibilità di passare il concorso.

Se avete tempo e voglia raccolgo volentieri le vostre reali opinioni.

La responsabilità da contatto sociale della pubblica amministrazione.

La pubblica amministrazione ha, nei confronti dei privati, una parallela serie di obblighi caratterizzata, da un lato, dal dovere di esercitare un potere in modo legittimo e, dall'altro lato, da quello di rispettare gli standard comportamentali che caratterizzano qualsiasi rapporto intersoggettivo. Nel primo caso la pretesa del privato si atteggia in termini di interesse legittimo, mentre, nel secondo caso, di diritto soggettivo.
Ancora, gli obblighi comportamentali privatistici della P.A. possono risolversi in generici doveri di non ledere l'altrui sfera giuridica (2043 c.c.) ovvero in vere e proprie obbligazioni, la cui fonte sia riconducibile ad uno dei fatti o atti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, giusta il disposto dell'art. 1173 c.c. Tra queste fonti viene ricondotta la fattispecie del contatto giuridicamente o socialmente qualificato, la cui configurazione nell'ambito dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione è al centro del dibattito scientifico.
La figura del contatto sociale, più che dalla teoria delle obbligazioni, nasce nell'ambito della responsabilità civile. Essa muove dalla considerazione che la responsabilità aquiliana mal si atteggia a quelle ipotesi in cui la causazione di un danno non si sia risolta nell'unico contatto con il danneggiato, bensì sia il frutto di una previa relazione tra due soggetti, qualificata socialmente o giuridicamente.
Si è quindi rilevato che, in virtù della non nominatività delle fonti delle obbligazioni, principio ricavabile dall'art. 1173 c.c., ben possono configurarsi ipotesi in cui il contatto tra due soggetti si atteggi in maniera tanto intensa da generare rapporti obbligatori. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di obbligazioni (unilaterali o reciproche) aventi ad oggetto doveri di protezione, consistenti nella tutela della sfera giuridica della controparte.
Paradigma di tali fattispecie è stato per lungo tempo il rapporto medico/paziente, al quale si ricollegava il sorgere di obbligazioni in virtù dell'intensità del contatto, data a sua volta dal rango costituzionale del diritto alla salute, nonché dai doveri nascenti dall'appartenenza alla categoria professionale dei medici.
Ebbene, tali contatti idonei a dar luogo a rapporti obbligatori, sia pure caratterizzati dall'assenza di vere e proprie prestazioni, vennero ricondotti all'unitaria categoria del contatto sociale, con ciò dunque indicandosi quelle situazioni non nominate, atte a creare, in forza di un contatto tra soggetti, un rapporto giuridico: con applicazione della disciplina, tra l'altro, della responsabilità contrattuale.
Orbene, il perfezionamento della teorica del contatto sociale ha portato a domandarsi se tale figura fosse estendibile ai rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Ci si è chiesti, in particolare, se le norme sul procedimento amministrativo fossero idonee a giuridicizzare il contatto tra i privati e l'autorità pubblica, in modo da creare vere e proprie obbligazioni di protezione a carico dell'amministrazione procedente.
Una tale conclusione avrebbe tra l'altro avuto ripercussioni in punto di giurisdizione. Infatti, riconoscendo l'attitudine del contatto tra amministrazione e privato a dar luogo ad obbligazioni, si sarebbe correlativamente riconosciuto al privato, nell'ambito di un procedimento, accanto ad una posizione di interesse legittimo, altresì una situazione di diritto soggettivo avente ad oggetto la pretesa in ordine al rispetto dei predetti obblighi di protezione gravanti sulla P.A.
In tal modo ne sarebbe conseguita una divaricazione della giurisdizione a seconda che si fosse dedotta l'illegittimità ovvero l'inadempimento di quegli obblighi scaturenti dal contatto sociale.
Le conseguenze in punto di giurisdizione, invero, dovrebbero prodursi solo in materie non riconducibili alla giurisdizione esclusiva del g.a., da momento che, in tali ultimi casi, il giudice amministrativo può conoscere anche di diritti soggettivi, e quindi anche di violazioni concernenti obblighi privatistici che nascano da un contatto sociale tra privato e P.A.
Ebbene, andando ad analizzare la possibilità che le norme sul procedimento amministrativo possano essere idonee a giuridicizzare il contatto tra privato e pubblica amministrazione, in guisa da creare delle obbligazioni di protezione, la risposta sembra essere di segno positivo.
Tali norme, infatti, nascono dall'esigenza di delineare un rapporto tra autorità e amministrati che sia quanto più possibile improntato a criteri di buona fede e correttezza. In quanto soggetto deputato alla cura dell'interesse pubblico, infatti, la pubblica amministrazione si trova in una situazione qualificata in ordine alla protezione dei soggetti nei cui confronti deve esercitarsi la potestà pubblica. Ciò è in particolare evidente se si pone mente ai criteri, esplicitati dall'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, che conformano l'attività pubblica all'imparzialità, alla pubblicità e alla trasparenza.
A tal riguardo, si deve altresì menzionare una recente sentenza delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che tra i privati e la P.A. procedente si viene a creare un vero e proprio rapporto giuridico da contatto sociale, in forza del quale l'amministrazione è destinataria di obblighi di correttezza sui quali il privato vanta affidamenti riconducibili a posizioni di diritto soggettivo.
La violazione dei predetti obblighi dà luogo a responsabilità, e dunque all'obbligazione di risarcire i danni cagionati dalla lesione dell'interesse negativo: danni rappresentati, ad esempio, dalle spese inutilmente sostenute ovvero, ancora, dalle occasioni perdute sul mercato per aver fatto affidamento sulla buona fede della P.A.
Le ipotesi in cui può concretamente aversi la lesione degli obblighi di protezione, e, dunque, responsabilità da contatto sociale da parte della pubblica amministrazione, sono molteplici.
Partendo dalla vicenda che ha occupato la Suprema Corte nel caso in cui, da ultimo, è stata riconosciuta l'esistenza di un contatto sociale tra privato e amministrazione procedente, il comportamento scorretto era consistito in un ambiguo contegno dell'amministrazione nei confronti di un richiedente un permesso di costruire. Il privato, in particolare, lamentava di aver subito un danno in conseguenza delle aspettative suscitate dal comportamento della P.A. in ordine al rilascio del predetto titolo edilizio.
Ancora, un'ipotesi di lesione dell'affidamento nascente da contatto sociale, potrebbe aversi anche nei casi di legittimo ritiro di provvedimenti favorevoli al privato, laddove il complessivo comportamento dell'amministrazione fosse comunque contrario ai doveri di buona fede e correttezza, precipuamente nascenti dal contatto tra P.A. e privato.
Infine, e senza pretese di esaustività, data la varietà dei casi di contatto che possono aversi tra privati ed amministrazione, situazioni di responsabilità da contatto sociale potrebbero prospettarsi anche in caso di responsabilità precontrattuale pura della P.A. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui l'amministrazione ritiri legittimamente, e, dunque, senza ledere interessi legittimi, gli atti di gara prima di pervenire all'aggiudicazione del contratto, essendo immediatamente evidente in tali situazioni la lesione della libertà negoziale degli operatori economici.
Questione oltremodo problematica, nell'ambito di un'analisi concernente la responsabilità da contatto sociale della P.A., è quella riguardante il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Invero, il problema andrebbe risolto facendo riferimento alla natura della situazione giuridica dedotta. Dunque, in considerazione dell'essenza di vere e proprie obbligazioni degli obblighi comportamentali nascenti da contatto sociale, cui sono quindi correlate situazioni di diritto soggettivo, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario in base al criterio della causa petendi.
Tuttavia, si deve rilevare che in determinate materie il giudice amministrativo conosce altresì di diritti soggettivi. È il caso, ad esempio, delle controversie relative alle procedure ad evidenza pubblica. Nell'ambito di siffatte procedure, dunque, il pregiudizio occasionato da una violazione di obblighi nascenti da contatto sociale, pur trattandosi di danno da lesione di diritti soggettivi, dovrebbe essere a rigore conosciuto dal g.a.
Ebbene, tale ricostruzione sembra oggi essere smentita dalla recente pronuncia testé menzionata delle Sezioni Unite, le quali, pur in una materia di giurisdizione esclusiva (edilizia), hanno invece escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di responsabilità da contatto sociale occasionata in un procedimento amministrativo. La Suprema Corte, in particolare, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che, in caso di violazione di obblighi di buona fede e correttezza, non sia rinvenibile l'espressione, nemmeno in via mediata, di un potere amministrativo, a nulla rilevando che la predetta violazione sia occorsa nell'ambito di un procedimento amministrativo. È legittimo dunque attendersi, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, un cospicuo ampliamento della giurisdizione del giudice ordinario per i casi di responsabili da contatto sociale.
In conclusione, l'avvenuto riconoscimento della responsabilità da contatto sociale della P.A., da ultimo suggellato anche dalle Sezioni Unite, è destinato a produrre una profonda rimeditazione sia in ordine al rapporto tra privati e autorità, sia relativamente al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.


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Da: Accipiens19/05/2020 13:13:18
Mi sembra ben fatto

Da: Proiezioni19/05/2020 13:20:32
Totalmente d'accordo con @Ottimo parenziano, sottoscrivo anche le virgole.

Da: Starellio19/05/2020 13:22:40

- Messaggio eliminato -

Da: Stefano Dedalo 19/05/2020 13:34:34
Grazie Accipiens, perché oramai la fiducia in me stesso sta andando a farsi benedire 😭

Da: Codice 87  -banned!-19/05/2020 13:59:04
La trovi alla fine del bando.
È per le comunicazioni con il Ministero.

Da: miral19/05/2020 14:06:16
Totalmente d'accordo con @Ottimo Parenziano
L'inerzia della commissione è a dir poco irritante.

Da: Mhm19/05/2020 14:14:00
volevo chiedere a carmelino la differenza di funzioni tra procuratore dello stato e avvocato dello stato

Da: Codice 87  -banned!-19/05/2020 14:26:12
Ma che colpa ne ha il presidente se non gli danno l'ok.
Magari sono tutti incazzati e non lo sappiamo.

Da: Accipiens19/05/2020 14:28:24
Dedalo
Se fai un tema del genere al concorso hai ottime chance.
Sapevi già l argomento del tema o è stato a sorpresa?

Da: Eli19/05/2020 14:42:31
Ho riscritto alla Celentano (alla risposta di ieri)

La ringrazio per la celere risposta.

Ovviamente il sito viene sempre monitorato (da me e penso da quasi tutti i candidati della medesima procedura pendente da oltre un anno ormai), per questa ragione ho scritto all'ufficio preposto per avere delle risposte tendenzialmente certe e tecniche.

C'è un decreto (decreto Rinascita) che seppur non ancora pubblicato, a pag. 555 fa riferimento al nostro concorso, tutelando in primis e giustamente la salute in quanto prevede le correzioni da remoto.

Il 18 maggio ha avuto inizio la seconda fase e sono ormai aperti tutti (dai bar ai centri commerciali).

Orbene, nessuno dei candidati penso che voglia o possa sindacare il merito sulla opportunità di proseguire o meno le correzione, ma al 19 maggio e considerata la situazione dell'epidemia, penso sia quanto meno doveroso un comunicato nel quale codesto ufficio ci dica quale saranno le strade per ultimare le correzioni di un concorso svolto quasi un anno fa.
Sul sito, c'è un primo comunicato nel quale si dice che sarebbero riprese dopo i 60 giorni a decorrere dal 17 marzo.

I 60 giorni sono trascorsi e la fase di apertura nel nostro Paese e' iniziata.

Non vuole essere una polemica, ma abbiamo anche noi una legittima aspettativa che si estrinseca sulla opportunità o meno di assumere un incarico di lavoro, e pertanto di una risposta celere ed efficiente da parte della pubblica amministrazione.

Ringrazio e pongo
Distinti saluti
E. G.

Da: Eli19/05/2020 14:44:03
Ecco la sua risposta (mi ha ris subito)

Non esiste solo il decreto, peraltro ancora non pubblicato e dunque non in vigore, ma tutte le ordinanze regionali di diverso contenuto. Di esse, come di una miriade di altre problematiche tecniche e di disposizioni disciplinanti il lavoro nelle pubbliche amministrazioni  occorre tener conto.  Il sito verrà aggiornato quando e come il Presidente della commissione lo riterrà opportuno.  Grazie. Ufficio concorsi magistrati

Da: Stefano Dedalo 19/05/2020 14:44:20
Grazie Accipiens. Sapevo l'argomento, perché avevo letto pochi giorni prima le Sezioni Unite 2020. Proprio per questo mi sono meravigliato di non aver preso 12. Il problema è poi che quando fai temi che normalmente potrebbero essere sufficienti, e invece ti viene data sistematicamente la non idoneità nei corsi, magari arrivi alla conclusione che il tuo studio ed il modo in cui scrivi i temi non vada bene, e allora inizi a fare guai: sia perché il morale va a terra e sia perché magari invece di migliorare peggiori. Sto pensando seriamente di affidarmi solo al mio studio personale...

Da: Ottimo parenziano19/05/2020 14:45:23
@Proiezioni
@miral

Grazie.

Da: Ottimo parenziano19/05/2020 14:49:50
@Eli

Grazie per la tua iniziativa. Purtroppo le risposte sono sempre in burocratese ma, soprattutto, generiche.
Ma dopo tre mesi dall'inizio dell'emergenza avremo diritto a sapere qual è questa MIRIADE di problemi tecnici e disposizioni di settore?

Patetico lo scarico di responsabilità su Orilia. Se non gli consentono di riprendere nonostante la sua richiesta, cosa dovrebbe comunicare? Il menù di stasera?

Da: Eli19/05/2020 14:54:17
Invece io penso che l'inerzia sia della commissione.

Dobbiamo essere onesti: parliamo di un presidente di una commissione, un magistrato, una persona rispettabile per età e personalità. Se non è lui che da l'input l'ufficio cosa può fare?

Forse sono i commissari di fuori regione che non vogliono viaggiare (ed è comprensibile), per questo dico adottate sta benedetta procedura da remoto, centomila volte meglio invece di perdere mesi senza far nulla (noi e loro).

Da: Eli19/05/2020 14:57:53
Mi fa ridere poi la frase sulle diverse norme di spostamenti nelle diverse regioni. E' consentito invece spostarsi per necessità lavorative e questo già dal 9 marzo.

Bello prendersi lo stipendio ogni mese senza fare nulla

Da: Io19/05/2020 15:03:52
@dedalo
Mi soffermerei, in ordine sparso, maggiormente sulla distinzione tra responsabilità extracontrattuale e da contatto sociale, ratio, e relative conseguenze in tema di onere della prova etc.;sull'orientamento opposto a quello delle Sezioni Unite del 2011 e del 2020 in tema di giurisdizione sul danno da legittimo affidamento del privato sul comportamento della pubblica amministrazione in caso di ritiro in autotutela o non adozione del provvedimento favorevole, nonché sul perché si ritiene di accogliere una tesi anziché un'altra; sulla possibile configurarazione di una responsabilità precontrattuale prima dell'aggiudicazione in caso di evidenza pubblica, ratio della decisione; sul fondamento degli obblighi di buona fede sia a livello di legge ordinaria sia a livello costituzionale e sul fondamento a livello europeo del legittimo affidamento.

Se posso permettermi e soltanto per darti il consiglio che hai espressamente richiesto, il tema, a mio modesto avviso, denota sicuramente uno studio ampio, ma è una mera rappresentazione nozionistica delle conoscenze apprese.
Devi fare emergere l'unica cosa che cercano in un magistrato: il ragionamento.
Non solo cosa ha detto la giurisprudenza, ma perché lo ha detto, perché la tesi è da accogliere e perché la tesi contraria risulta sbagliata e viceversa

Ragiona sui principi, sempre.

Se sai il principio, la soluzione la trovi sempre, anche se non conosci la giurisprudenza.
Se conosci soltanto il dictum e non sai il perché, ciò diventa una soluzione che domani mattina dimenticherai.

Probabilmente i principi li conosci pure, ma devi farlo capire a chi ti legge! :)
In bocca al lupo! :)

Da: Servitutis19/05/2020 15:10:56
"Le ordinanze regionali" che significa????cosa c'entrano???si corregge a Roma e ci si può spostare da una regione all altra per motivi di lavoro (dal 3 giugno liberamente, peraltro).

Da: Servitutis19/05/2020 15:15:28
Leggendo tra le righe della risposta: anche con la pubblicazione del dl in gu cambierà qualcosa a breve

Da: Stefano Dedalo 19/05/2020 15:15:45
Grazie mille per la critica costruttiva Io 🙂. Forse ho peccato nel non aver fatto emergere le fondamenta costituite dai principi.

Da: Starellio19/05/2020 15:27:23

- Messaggio eliminato -

Da: Proiezioni19/05/2020 15:30:36
@Eli,
grazie di cuore per le preziose informazioni. A questo punto stanno scaricando il barile su Orilia, il quale, peraltro, è stato l unico a dare segnali di vita. Stasera scriverò anch'io.

Da: Codice 87  -banned!-19/05/2020 15:31:30
Secondo me non si stanno scaricando la palla.
Se Orilia ha scritto, lo avrà fatto a nome di tutti i componenti.
Avranno le loro motivazioni.
Non penso se ne freghino, soprattutto proprio perché sono magistrati.

Da: Eli19/05/2020 15:32:38
Si, scrivete anche voi, perché è inaccettabile.

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