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Concorso ASPAL Regione Sardegna per 89 funzionari amministrativi caf. D1
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Da: Xmng e per chi sa | 12/02/2020 15:32:37 |
Ma questi stabilizzati prendono 3 dei 150 posti in pianta organica?Ma si può stabilizzare in D senza concorso?Chiedo perché non lo so. | |
Da: Mmg | 12/02/2020 15:57:29 |
Non ne ho idea. Ho subito pensato anche io che questi tre posti potrebbero essere sottratti da quei 60 in più, anche perché la sentenza del Tar è precendente alla stessa determinazione in cui si prevede il potenziamento, quindi la stabilizzazione era già da ottemperare. In ogni caso nulla è stato ancora pubblicato in merito ad eventuali ampliamenti di personale , per cui io resto ancora in dubbio sull'effettivo ampliamento di personale, nonostante la presenza di fondi ministeriali | |
Da: Pellet29 | 2 - 12/02/2020 16:29:16 |
Scusate ma cosa intendete con riserve? Riserva per i diversamente abili? | |
Da: Xmng e per chi sa | 12/02/2020 18:30:54 |
Ma la determinazione in sé non è sufficiente per l'ampliamento della pianta organica? | |
Da: Mmg | 12/02/2020 18:54:12 |
Nel mio comune modificano il piano del fabbisogno continuamente, così calmi non si può mai stare | |
Da: Xmng e per chi sa | 12/02/2020 19:03:13 |
Non mi preoccupo per questo.Per chi è in graduatoria l'ampliamento della pianta organica è una manna dal cielo. | |
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Da: X Pellet29 | 12/02/2020 22:45:44 |
Si disabili e forze armate | |
Da: ?? | 12/02/2020 23:12:34 |
I quattro posti a riserva si riferiscono a Vittime del terrorismo, criminalità organizzata e vittime del dovere e vittime equiparate e/o a loro superstiti. Che devono a norma di legge ricoprire la quota dell'1% dell'organico dell'amministrazione. Il riferimento é l'art. 18 comma 2 L. N. 68 del 1999 che si ricollega a numerose altre norme.. La questione é stata già esplicata da Aspal negli atti della procedura con avvisi e Faq. | |
Da: X ?? | 13/02/2020 07:42:59 |
i posti messi a concorso si applica la riserva prevista all'art.18 comma 2 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. per n. 4 unità , a favore dei candidati regolarmente iscritti alle liste di cui all'art. 8 della medesima legge presso il Centro per l'impiego territorialmente competente. In più c'è la riserva forze armate al 30%, valida in ogni concorso anche se non espressamente citata nel bando. Quindi in conclusione ci sono circa 30 posti a riserva. | |
Da: ?? | 13/02/2020 08:37:36 |
Io parlo dei 4 posti a riserva numericamente inserite nel bando di concorso. Degli 89 posti a disposizione 4 sono riservati alle categorie che ho sopra elencato. | |
Da: ?? | 13/02/2020 08:49:36 |
Poi é possibile, ma non certo che ai sensi dell'art. 19 del bando applichino quell'ulteriore riserva sui restanti 85 posti. Ma i 4 posti di cui all'art 2 del bando si riferiscono solo ed esclusivamente alle categorie che ho. precedentemente citato. | |
Da: x?? | 13/02/2020 10:27:28 |
Ti sbagli, è certissimo che ci sia una riserva del 30% forze armate, si applica anche se non espressamente prevista dal bando. | |
Da: ?? | 13/02/2020 10:32:47 |
Non ho detto che non si applicherà .. Ti ho detto che non centra con art. 2 sui 4 posti. Me lo hanno confermato più volte anche telefonicamente. | |
Da: x?? | 13/02/2020 10:41:08 |
Ma infatti con la riserva 68/99 non centra nulla. Ma: Le amministrazioni tenute all'applicazione della riserva sono quelle individuate al comma 1 del cit.art.1014 COM ovverosia tutte le PP.AA. individuate dall'art.1 co.2 d.lgs.165/2001. A queste si sono aggiunte, con l'entrata in vigore del d.lgs. 8/2014, le aziende ed istituzioni di cui al d.lgs. 267/2000. Tenuti all'applicazione della riserva sono quindi tutti gli enti strumentali degli enti locali e le istituzioni di cui al titolo V (artt.114 e seguenti) del d.lgs. 267/2000. | |
Da: ?? | 13/02/2020 11:01:15 |
L' unica riserva esplicitata nel bando con individuazione di 4 posti é quella inserita nell'art. 2. Che richiama 18 comma 2 della legge 68 del 1999.. Questa é una circolare esplicativa della funzione pubblica su questo tipo di riserva: L'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 prevede che, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è, dunque, pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Come meglio spiegato in seguito, resta fermo che, anche rispetto alla quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Sul punto, come già detto, le vittime del dovere, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, così come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007 e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'articolo 18, comma 2, e con preferenza a parità di titoli. Da quanto detto deriva che, nel considerare i soggetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, ai fini della copertura della quota d'obbligo si procede prioritariamente con l'assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei soggetti a queste equiparate. Poiché non sussiste un criterio di priorità tra le suddette categorie, occorre che le amministrazioni lo prevedano in maniera oggettiva ed imparziale, adottando a tal fine appositi bandi per la copertura dei posti disponibili. Inoltre, sulla quota d'obbligo dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 sono importanti le indicazioni della legge 25/2011 che, interpretando l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, chiarisce che il superamento della quota deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili. Dunque, in base all'equiparazione, gli orfani di caduti sul lavoro, così come le vittime del dovere e i testimoni di giustizia, possono essere assunti anche superando la quota dell'1%, fermo restando che, oltre le prescritte percentuali di riserva, l'assunzione è sottoposta al regime assunzionale di riferimento. Per gli orfani e i coniugi superstiti di caduti per servizio nonché per gli orfani per crimini domestici, che come rilevato non rientrano nelle categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, non è invece consentito il superamento della quota dell'articolo 18, comma 2, della l. 68/1999 se non nella forma del reclutamento ordinario. Ciò detto, relativamente alle modalità di computo della quota di riserva e ai criteri di calcolo della stessa in caso di comando o mobilità del personale di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 si rinvia alle precisazioni formulate in materia di disabili nel paragrafo 4.2 della sezione prima della presente direttiva. Ugualmente, sotto il profilo della trasparenza, si rimanda alle indicazioni fornite per i disabili nel paragrafo 4.2 della presente direttiva, cosicché, nei termini sopra precisati, anche rispetto a tale categoria di riservatari le amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa. 5.3 SANZIONI Il dPR 333/2000, all'articolo 8, comma 4, prevede che la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 68/1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge. 5.4 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE In base al richiamato articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge e, dunque, mediante richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11, anche per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell'obbligo. In tal senso interviene l'articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". Per il dettaglio si rimanda alle precisazioni dei paragrafi precedenti, relative alle modalità di reclutamento delle categorie protette di cui all'articolo 1 della medesima legge 68/1999. È altresì possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi pubblici. Difatti, relativamente alle modalità di collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alla categoria dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, l'articolo 5, comma 3, del dPR 487/1994, nel fissare l'ordine di preferenza dei riservatari nei concorsi, richiama al punto 1) la "riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni". Il riferimento alle categorie riservatarie disciplinate dalla legge sul collocamento obbligatorio consente di ritenere che anche i soggetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 possano essere reclutati mediante lo strumento della riserva di posti nei concorsi pubblici banditi per la copertura delle qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. Il meccanismo di reclutamento mediante riserva è quello descritto per i soggetti con disabilità , anche in riferimento alle previsioni dell'articolo 16 della legge 68/1999 sulla possibilità per le amministrazioni di assumere soggetti appartenenti alla categoria riservataria che risultino idonei nella procedura concorsuale, alle condizioni e con i limiti indicati dalla disposizione. Dalla lettura sistematica delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, come già detto, si evince che gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per fatto di lavoro rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 244/2007. Ciò comporta che i predetti soggetti possono essere assunti mediante chiamata nominativa secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, come illustrate nella sezione seconda della presente direttiva, con la precisazione, formulata dal comma 123 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che il reclutamento degli orfani e del coniuge superstite è alternativa. Quanto detto è da riferire anche alla categoria dei testimoni di giustizia, ferme restando le specifiche modalità di assunzione. Non si tralascia di evidenziare che in base alle considerazioni precedentemente svolte relativamente ai disabili, cui si rimanda, anche il collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 riguarda esclusivamente le qualifiche non dirigenziali 34. Sezione seconda: Legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 6 Le categorie protette dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 6.1 SOGGETTI BENEFICIARI Si tratta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed, in particolare dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 35, cui fa rinvio l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge 407/1998, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo 36. Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, del dPR 333/2000 possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio i soggetti di cui alla legge 407/1998 anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. -------------------------------------------------------------- 34 Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L. n. 68 del 1999, gli orfani dei caduti per causa di lavoro hanno diritto al collocamento obbligatorio (id est: assunzione) fino al raggiungimento della quota d'obbligo dell'1% dei posti da coprire, ma con esclusione di quelli destinati a dirigenti. 35 In particolare i soggetti di cui all'art. 1 della legge 302/1990 sono i seguenti: • chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; • chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, purché si realizzino le seguenti condizioni: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava; • chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai precedenti due punti, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime. • chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità , ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. 36 V. art. 3 legge 206/2004. -------------------------------------------------------------- 6.2 QUOTA D'OBBLIGO In base all'ultimo periodo dell'articolo l, comma 2, della legge 407/1998, aggiunto dall'articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 nei termini illustrati di seguito che chiariscono che non è vincolante il limite della predetta quota. Prima che intervenisse il decreto legge 102/2010, secondo quanto precisato dal dPR 333/2000 e dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2003, nella quota di riserva dell'1 per cento dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, rientravano anche le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con l'esclusione dei predetti soggetti dalla quota di riserva dell'1 per cento della legge 68/1999, per le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata veniva a mancare una quota di riserva. Né questa poteva essere quella dell'articolo 3 della legge 68/1999 dedicata ai soli soggetti disabili. Infatti, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili", nell'unico articolo, prevede che "Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.". Come meglio precisato in seguito, quanto previsto non esclude che, in ogni caso, i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o equiparati, in possesso dei requisiti di invalidità dell'articolo 1 della legge 68/1999, rientrino tra i destinatari delle quote di collocamento obbligatorio dell'articolo 3 della stessa legge. Ciò precisato, l'articolato della richiamata legge 25/2011, relativamente alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede la possibilità di superare la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 nel rispetto, per le pubbliche amministrazioni, dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Il superamento della quota, previsto dalla disposizione, presuppone che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possano rientrare nella medesima riserva, salvo la possibilità di superarla. Come meglio evidenziato in seguito, nell'ambito della riserva i predetti soggetti hanno diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli. Ciò detto, in base alla normativa vigente le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possono avvenire, nell'ambito della quota dell'1 per cento dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ed anche con il superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 come di seguito indicati. Non sarebbe possibile un'interpretazione diversa atteso che l'articolo 1, comma, 2 della legge 407/1998 stabilisce, per dette categorie, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e la preferenza a parità di titoli. 6.3 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Le modalità assunzionali dei soggetti interessati sono determinate dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998. Come già detto, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 68/1999 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per le assunzioni di una serie di soggetti, tra cui le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si proceda per chiamata diretta nominativa. Altresì, l'articolo 1, comma 2, della predetta legge 407/1998, dispone che i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. La disposizione prevede inoltre che per i suddetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Come detto, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nel principio l'articolo 1, comma 2, della suddetta legge 407/1998 dispone che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro congiunti, nei limiti indicati nella norma, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Le norme sul collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative richiamate dalla disposizione sono quelle della legge 68/1999 per cui, sulla base di quanto evidenziato nel precedente paragrafo, la priorità nel reclutamento dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, si determina in riferimento alla quota d'obbligo dell'articolo 18 della predetta legge. Con riferimento ai soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità , considerato che la legge 68/1999 fissa specifici presupposti di invalidità per l'inserimento nella categoria protetta dell'articolo 1 e per il conseguente beneficio del collocamento obbligatorio secondo le quote dell'articolo 3, occorre chiarire che le condizioni in termini di invalidità che devono sussistere rispetto ai predetti soggetti per poter accedere alle quote d'obbligo dell'articolo 3 della legge 68/1999, sono quelle definite dal predetto articolo 1. Quanto detto anche in considerazione dell'esigenza, evidenziata dalla legge 25/2011, di garantire l'esclusività della quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999 a favore degli appartenenti alla categoria protetta dei disabili. I soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o a quelle equiparate, pertanto, possono accedere alla quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999 solo ove in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della stessa legge e, dunque, solo ove classificabili come disabili ai sensi della disciplina di riferimento. Detti soggetti dovranno scegliere se avvalersi dello status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata o di categoria equiparata - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge 407/1998 per la copertura della quota d'obbligo dell'articolo 18 della legge 68/1999 - ovvero dello status di persona con disabilità - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge 68/1999 per la copertura della quota d'obbligo dell'articolo 3 della stessa legge. Ove non in possesso del grado di invalidità necessario per poter accedere alla quota di riserva dell'articolo 3, gli appartenenti alla categoria della legge 407/1998 o alle categorie equiparate possono essere assunti dall'amministrazione a copertura della quota di riserva dell'articolo 18 della legge 68/1999 che non richiede specifiche percentuali di invalidità ed è dedicata a soggetti che non siano in possesso delle percentuali di invalidità dell'articolo 1 della legge 68/1999. Considerate le diverse tipologie di soggetti concorrenti che possono sussistere nell'ambito della medesima categoria protetta e tenuto conto dell'esigenza di graduare il livello di tutela nell'applicazione della disciplina normativa, la quota di riserva dell'articolo 18 della legge 68/1999 potrebbe essere utilizzata in via prioritaria per l'assunzione dei soggetti appartenenti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o delle categorie equiparate, che siano anche in possesso dello stato di persona con disabilità . Il criterio prioritario di assunzione garantirebbe la maggior tutela dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che siano anche persone con disabilità rispetto a quelli della stessa categoria che non siano persone con disabilità . Ciò tanto più se si considera che, in base all'interpretazione autentica della legge 25/2011, solo la quota dell'articolo 18 della legge 68/1999 può essere superata a differenza di quella dell'articolo 3 che, se esaurita, non consentirebbe il collocamento delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità . Ciò detto, relativamente alla procedura da seguire al fine di garantire la priorità di collocamento obbligatorio dei predetti soggetti, la trasparenza e l'imparzialità di reclutamento degli stessi, le amministrazioni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire con l'assunzione dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai fini della copertura della quota d'obbligo dell'articolo 18 della legge 68/1999, fissando preventivamente i criteri di scelta. Ferma restando la possibilità per le predette assunzioni di superare il limite dell'1 per cento della quota d'obbligo dell'articolo 18 della legge 68/1999, laddove non pervengano richieste di assunzione da parte della categoria, le amministrazioni procedono al reclutamento del personale appartenente alla categoria dell'articolo 18 della legge 68/1999, secondo le modalità previste dalla legge e specificate nei paragrafi dedicati della presente direttiva. Ciò detto, tenuto conto dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, la legge 407/1998 fissa modalità assunzionali che, relativamente alle qualifiche alte, differiscono a seconda della tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche il regime si diversifica a seconda che si tratti di Ministeri o di altre Amministrazioni. Prima di entrare nel dettaglio delle modalità assunzionali, occorre ricordare che il citato articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", nel modificare l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che "Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407". 6.3.1 MINISTERI: In particolare, presso i Ministeri i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate, così come indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 e anche se svolgono già un'attività lavorativa, possono essere assunti con chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione professionale, fino ai profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o alla posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto. Pertanto nei Ministeri anche le qualifiche alte, a cui in base alle regole ordinarie dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 si accede mediante concorso, possono essere ricoperte con chiamata nominativa dei predetti soggetti, nei limiti previsti dalla legge 407/1998. La disposizione precisa comunque che, ferme restando le percentuali di assunzioni fissate dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni dei predetti soggetti, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Dunque, in base al quadro di riferimento, si evidenzia la possibilità per i Ministeri di coprire con chiamata nominativa dei predetti soggetti le qualifiche basse nei limiti delle vacanze della dotazione organica e le qualifiche alte (profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o posizione economica iniziale dei profili di Area III) nel limite massimo del 10 per cento dei posti vacanti in organico. Come base di computo del limite del 10 per cento sono considerate le vacanze nella dotazione organica relativa alla qualifica da ricoprire. Come detto, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili", nell'unico articolo, prevede che il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per cui alle assunzioni delle categorie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate non si applica la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, si interpreta nel senso che il superamento della predetta quota di riserva deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili. L'articolato, nel precisare che si possa superare la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 e che resta ferma la quota dei disabili, non individua il limite massimo per le assunzioni in argomento che possono avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento (disponibilità di posti in pianta organica e vincoli assunzionali). La disposizione, in ogni caso, va letta in combinato disposto con l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 che, come detto, fissa per i Ministeri il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico per la copertura con la modalità della chiamata nominativa delle qualifiche alte sopra definite. Pertanto, i Ministeri possono procedere alle assunzioni dei predetti soggetti mediante chiamata diretta nel rispetto dei limiti assunzionali consentiti dalla normativa vigente per l'anno di riferimento fermo restando, comunque, il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico della qualifica di riferimento. Come già anticipato, le assunzioni delle qualifiche alte sopra indicate sono effettuate dai Ministeri previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sul punto si richiama la necessità di determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle suddette prove di idoneità che non comportano valutazioni comparative e che sono finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate alla tipologia di lavoro da svolgere e al livello di titolo di studio richiesto. Nel principio l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 dispone che i soggetti che ne sono destinatari godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Il diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria è da considerare nell'ambito della riserva di posti prevista, ai fini della copertura della quota d'obbligo, nelle procedure concorsuali bandite dall'amministrazione; il diritto di preferenza a parità di titoli assume rilievo nell'ambito della quota di riserva e al di fuori della stessa e, dunque, è da considerare ai fini della posizione dei riservatari nei posti dedicati e nella graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei non riservatari. La quota che, ai fini della legge 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge, atteso che, in base alle indicazioni della predetta legge 25/2011, l'aliquota dell'articolo 3 della legge 68/1999 è da riservare esclusivamente ai disabili. Resta fermo quanto già precisato relativamente alla possibilità per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 68/1999 di accedere alla riserva dell'articolo 3 della stessa legge, con priorità rispetto agli altri riservatari. 6.3.2 ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Per le altre Amministrazioni, il reclutamento delle qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avviene nelle stesse modalità previste per i Ministeri: il richiamato articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come detto, consente la chiamata diretta nominativa di una serie di soggetti, tra cui quelli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il reclutamento dei riservatari di categoria avviene nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica della categoria da ricoprire. Per le Amministrazioni diverse dai Ministeri, l'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 non prevede la possibilità di coprire anche le qualifiche alte con la modalità della chiamata nominativa. Pertanto, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, le predette Amministrazioni, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al richiamato articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001, procedono con concorso, fermo restando che, come già detto, i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. Come per i Ministeri la quota che, ai fini della legge 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge. Resta fermo quanto evidenziato in ordine alle graduatorie concorsuali nel paragrafo 4.5.1. Anche relativamente alle assunzioni effettuate con tale modalità assunzionale vale il limite delle vacanze di posti nella dotazione organica delle qualifiche da ricoprire. Sezione terza: Le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 7 LE VITTIME DEL DOVERE Per la categoria delle vittime del dovere è utile il riferimento all'articolo 1, comma da 562 a 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Il comma 563 dell'articolo 1, in particolare, individua i soggetti da far rientrare nella categoria prevedendo che per vittime del dovere debbano intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità ; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità ; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità . I soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge 466/1980 sono i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della medesima legge, ovvero di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego. Altresì, il comma 564 dell'articolo 1 della predetta legge 266/2005 equipara ai soggetti di cui al comma 563, come sopra richiamati, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Il comma 562 dell'articolo 1 della più volte richiamata legge 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite, con apposita autorizzazione di spesa a decorrere dal 2006. L'estensione dei benefici determina, in riferimento al contesto, l'applicazione al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, delle vittime del dovere delle norme sul collocamento obbligatorio già descritte nella seconda sezione. Altresì, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 466/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. Tra i benefici già previsti rientra inoltre quello dell'articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale, che tra l'altro estende le disposizioni sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal predetto articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 "al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi". 7.1 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Come detto, il comma 562 dell'articolo 1 della legge 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite. Relativamente alle modalità assunzionali, si rinvia pertanto al paragrafo 6.3 della sezione seconda e al paragrafo 4.2 della sezione prima della direttiva. Tale rinvio è da considerare utile anche rispetto ai congiunti dei caduti sul lavoro, equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi del predetto articolo 3, comma 123, della legge 244/2007. In sintesi, le predette categorie possono essere assunte secondo il seguente regime: a) Ministeri: chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione professionale, nei profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o nella posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto; b) altre Amministrazioni: qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, con le modalità previste per i Ministeri; qualifiche alte, per cui è richiesto un requisito per l'accesso dall'esterno superiore alla scuola dell'obbligo, fermo restando che i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. 8 I CADUTI SUL LAVORO In riferimento alla categoria dei congiunti dei caduti sul lavoro la legge 244/2007, con le disposizioni del comma 123 dell'articolo 3, estende le norme sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla predetta legge 407/1998 agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Detti soggetti rientrano anche nella categoria di riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 come detto nei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 cui si rimanda per le considerazioni relative alla quota di riserva appositamente dedicata. Chiaramente, tuttavia, la tutela che scaturisce dall'equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è più favorevole. Per le modalità assunzionali si rinvia al paragrafo 7.1 9 I testimoni di giustizia Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia. L'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia", prevede l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. In base alla medesima previsione normativa, alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro contrattualizzati, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26. Pertanto, i testimoni di giustizia rientrano tra i riservatari dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si rinvia al decreto interministeriale in corso di definizione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6. | |
Da: ?? | 13/02/2020 11:04:14 |
La riserva a cui fai riferimento tu non é contenuta nel bando di concorso in maniera esplicita. Ci potrebbe rientrare solo in via interpretativa ai sensi dell'art 19 dello stesso. | |
Da: Sebadas | 13/02/2020 11:27:27 |
La riserva per le forze armate va calcolata non sui posti messi a concorso con questo bando ma sul numero complessivo dei posti di ruolo della specifica PA. Se non hanno citato questa riserva nel bando è perché, probabilmente, quei posti sono già stati coperti con altri concorsi, anche eventualmente con concorsi a loro riservati. Inoltre, sinceramente non penso che ci siano militari tra gli idonei di questo concorso. | |
Da: ?? | 13/02/2020 11:35:39 |
Io ne conosco uno. | |
Da: ?? | 13/02/2020 11:39:11 |
Anche i 18 comma 2 si calcolano sul totale dei dipendenti della p.a interessata nella quota dell'1%. Io ho diritto a questa riserva. | |
Da: x Sebadas | 13/02/2020 11:44:40 |
Mi sembra molto strano ma la tua versione sarebbe sicuramente preferibile. Attendiamo | |
Da: Vedo un po'' di luce..... | 1 - 13/02/2020 14:01:17 |
Riporto un post di un candidato dal gruppo FB Allora ragazzi!!! Nessuna novità sulle tempistiche di pubblicazione della graduatoria! Ma ho enormi novità ! Eccole!!! Dei 149 posti....parte saranno assegnati alla graduatoria da concorso interno per passaggio di categoria ( da c a d). I primi 121 saranno assunti entro 2020 nei cpi. Altri 121 saranno assunti nel 2021!!! Ecco la comunicazione sindacale interna!!! Che ne pensate?? | |
Da: Vedo un po di luce..... | 13/02/2020 14:11:21 |
Dimenticavo....Si tratta di informazioni contenute in un comunicato sindacale del 9 febbraio | |
Da: Continentale | 1 - 13/02/2020 14:36:05 |
Per "??" Quando distribuivano il dono della sintesi tu eri in fila per gli hot dog? Chiedo per un amico. | |
Da: Per Continentale | 2 - 13/02/2020 14:46:28 |
🤣🤣Avevo sistetizzato nei post precedenti.. Ma ho notata che non bastava 🤣.. Ho letto la nota Cgl.. Certo che spuntano fuori sempre nuovi sviluppi.. Nella nota c'é scritto che assumeranno gli 89 della graduatoria entro metà marzo..staranno per pubblicare. | |
Da: Per Continentale | 13/02/2020 14:51:13 |
🤣🤣Avevo sistetizzato nei post precedenti.. Ma ho notata che non bastava 🤣.. Ho letto la nota Cgl.. Certo che spuntano fuori sempre nuovi sviluppi.. Nella nota c'é scritto che assumeranno gli 89 della graduatoria entro metà marzo..staranno per pubblicare. | |
Da: @pericle | 1 - 13/02/2020 16:14:55 |
https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2020/02/13/aiuti-ue-agli-agricoltori-sardi-smaltito-un-terzo-delle-pratiche-2-986596.html | |
Da: Xmng e per chi sa | 13/02/2020 17:12:44 |
Per vedo un po' di luce. Quale concorso interno?😶 | |
Da: ?? | 13/02/2020 17:21:05 |
Avranno fatto qualche progressione verticale prima del dostro da c a d | |
Da: Vedo un po di luce..... | 13/02/2020 17:56:32 |
Non ne ho la più pallida idea...ho riportato quanto postato da un candidato su FB | |
Da: Per ...vedo un po'' di luce. | 13/02/2020 17:58:52 |
Potete verificare sulla pagina concorsi aspal... L'ultimo in elenco riguarda un concorso di progressione interna....con tanto di graduatoria con 40 idonei... | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, ..., 691, 692, 693, 694, 695, 696 - Successiva >>