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AGENZIA DELLE ENTRATE - 510 funzionari amministrativi-tributari
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Da: ROL 1  - 18/07/2019 10:32:47
Mi hai convinto sul ravvedimento. Grazie.

Da: ROL 1  - 18/07/2019 10:35:18
ma solo un poco poco ahahahahaah

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 10:42:44
ahahahah eh lo so speriamo di non beccarne, quella dell Irap in effetti era veramente brutta. questa del ravvedimento  diciamo che a intuito se hai studiato non la sbagli , però il tuo ragionamento non è che sia infondato

Da: gascoigne  -banned!- 2  - 18/07/2019 10:43:41
anzi innanzitutto proviamo ad arrivarci ROl, ahhahahaha buon proseguimento e studio

Da: mariupol  1  - 18/07/2019 11:12:40
Chiedo anch'io ad arena99 se può scriverci cortesemente l'algoritmo della seconda prova

Da: ale832 18/07/2019 11:46:37
Per le controversie di valore non superiore a 20000 (oggi 50mila) euro relative ad atti dell'AE la presentazione del reclamo prima della proposizione del ricorso:

A) è condizione di ammissibilità
B) È facoltativa
C) È condizione di procedibilità
La risposta corretta è ancora la C.

A seguito dell'intervento della L.147/2013 non è più condizione di ammissibilità, ma condizione di procedibilità.

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Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 11:55:34
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-01-13&atto.codiceRedazionale=093G0007&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D17bis%26numeroProvvedimento%3D546%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1992%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 12:01:27
Nella sua formulazione originale, l'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992 indicava la presentazione del reclamo quale condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità del ricorso, peraltro, era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.



Dopo l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della citata disposizione, il legislatore è intervenuto con la L. 147/2013, la quale richiede la presentazione del reclamo quale condizione di procedibilità del ricorso. In sostanza, qualora il contribuente si costituisca in giudizio subito dopo la notifica del ricorso/reclamo senza attendere la risposta dell'Ufficio o, comunque, 90 giorni dalla notifica del ricorso, l'Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, potrà eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvierà la trattazione per consentire la mediazione


Dal 1.1.2016 il nuovo art. 17-bis , c. 1, prevede che per le
controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso
produce anche gli effetti di un reclamo.
In sostanza, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto
automaticamente con la presentazione del ricorso (così Circ.
38/E del 29.12.2015)
Non occorre più predisporre l'istanza ad hoc in calce al ricorso

Da: reignslade  1  - 18/07/2019 12:07:04
@ale832

Mi sa che ti sbagli
Ora è sufficiente proporre il ricorso perchè si apra automaticamente una fase che dura 90 gg e che può concludersi con l'accoglimento del reclamo o con la mediazione

Questo a partire dal 1 gennaio 2018 per effetto delle innovazioni introdotte con la Manovra correttiva 2017 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 10, c.2, che ha apportato modifiche all´art. 17-bis del D.Lgs. n.546/1992 , come sostituito dall´art. 9, comma 1, lett. l), del D.lgs. n. 156/2015, che disciplina l´istituto del reclamo e della mediazione.

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 12:08:18
Art. 43 DPR n. 600/1973 TERMINE PER L ACCERTAMENTO

FINO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2015
entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,5° anno successivo in caso di omessa dichiarazione

DALL'ANNO D'IMPOSTA 2016 entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 7° anno successivo in caso
di omessa dichiarazione

Eliminato il raddoppio dei termini in caso di violazioni penalmente rilevanti

Da: gascoigne  -banned!- 1  - 18/07/2019 12:12:15
ragazzi, al di la di come andrà, ma chi ce lo fa e ce o ha fatto fare di metterci a  studiare questa cazzo di materia ahahahah

Da: gascoigne  -banned!- 1  - 18/07/2019 12:17:06
un altra cosa che sempre mi fa tramare sono le differenze interpello e primo grado in questa parte dell odissea

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 12:17:51
appello scusate ormai il rincoglionimento è al punto di non ritorno

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 12:18:20
tremare

Da: ale832 18/07/2019 13:01:16
@ gaiscogne

Scusa ma se tu stesso quoti che

"è sufficiente proporre il ricorso perchè si apra automaticamente una fase che dura 90 gg e che può concludersi con l'accoglimento del reclamo o con la mediazione"

vuol dire che il reclamo in sé non è più una condizione di ammissibilità  per la proposizione del ricorso.

La cosa mi pare confusa.

Da: resterblean 2  - 18/07/2019 13:13:53
Credo che con la nuova normativa non ha senso più parlare di condizione di ammissibilità o procedibilità per il reclamo
Infatti ogni volta che uno propone ricorso (per le cause fino a 50000 euro) la fase della mediazione si avvia automaticamente. Quindi l'istanza di reclamo non esiste più

Da: ale832 18/07/2019 13:14:34
Dire che il reclamo è condizione di ammissibilità è come dire il reclamo è obbligatorio perché deve anticipare il contenuto del ricorso. Proprio perché oggi non è più così, anche la condizione di ammissibilità automaticamente viene meno. Proprio perché il ricorso produce gli effetti di un reclamo.

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 13:15:06
allora prima era condizione di ammissibilità poi procedibilità, nel senso che se non lo mettevi nell avviso non andava avanti e mi pare si avesse un tempo per proporlo e adesso invece scatta in automatico qualora la controversia sensa le sanzioni valga meno di 50000 e comunque sia determinabile il valore della lite. quindi nel ricorso non devi fare richesta di reclamo in sostanza vuole dire questo. prima, nel periodo tra 13 e 16 dovevi farla, prima ancora mi pare dovessi proprio prima fare il reclamo e poi il ricorso

Da: ale832 18/07/2019 13:18:32
@ gascoigne

quindi ho ragione io.  Non si parla più di ammissibilità.

La domanda ti chiede invece se supera una soglia x (oggi 50 mila). E' comunque ammissibile, perché nessuno ti blocca fisicamente dal presentarlo. Ma non è procedibile. Infatti AE ne dichiara improcedibilità.

Da: ale832 18/07/2019 13:25:08
Con questo tipo di domande non c'è bisogno di tirar fuori tutta la normativa in circolazione (spesso anche totalmente ridondante).
Basta andare per logica.

L'ammissibilità del reclamo non più in gioco.
La facoltatività è superflua perché viene meno la condizione obbligatoria dell'ammissibilità.

La risposta possibile è la c. Perché sopra i 50 mila euro, non si procede.

Da: reignslade 18/07/2019 13:30:40
Ale832

Si duscuteva se quella domanda del 2015 potesse essere formulata oggi in quel modo e la risposta è NO perchè la normativa è cambiata. Non si può più parlare di proposizione di reclamo ma di proposizione di ricorso

Da: ale832 18/07/2019 13:34:24
@ reignslade

Secondo me la domanda potrebbe essere ancora formulata così.
Ma su questo non discuto, perché è questione di punta di vista.
Oggi non si parla più di ammissibilità, ma si dibatte ancora sulla procedibilità. Ma quella è un'altra cosa.
Ad ogni modo, nemmeno la risposta cambierebbe ad oggi. Ma solo perché ci sta un ragionamento sotteso. La risposta a questa domanda, sarà sempre la C.

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 13:41:13
si hai ragione

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 13:44:34
prima del 2013 era condizione di ammissibilità, se presentavi il ricorso era nullo, infondato.  procedibilità vuol dire che non va avanti. oggi non devi fare niente, il ricorso vale come reclamo e c'è stata anche circolare ade. oggi quella domanda secondo me non ha senso

Da: ale832 18/07/2019 13:47:34
Io spero solo che non specifichino cose tipo "fino al dicembre 2015.." perché lì mi perdo proprio

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 13:49:35
oggi puoi fare il ricorso e dire direttamente l agenzia mi ha detto che ho scaricato l iva ma non ho comprato nulla, io invece faccio ricorso perchè ho comprato 10 quintali di farina e queste sono le fatture, che ho presentato e non so perche ufficio dice di no. non devo fare reclamo, cioè  è oggi una facoltà, non un obbligo, perchè in base alla normativa attuale nei casi di specie scatta in automatica una fase di mediazione tra ufficio e contribuente.

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 13:52:28
per questo bisogna studiare le norme vigenti, perchè se prendi materiali antiquati fai un minestrone è la caratteristica della materia

Da: ale832 18/07/2019 13:56:13
infatti, poi in tributario è impossibile non farlo, perché a seconda dei periodi d'imposta considerati, potresti dover considerare la normativa passata piuttosto che quella vigente. Una materia così in divenire rischia di creare sempre tanta incertezza.

Da: gascoigne  -banned!- 1  - 18/07/2019 14:02:33
ti faccio un esempio nei limiti di quello che ne so io:

metti che ti contestino un mancato versamento per meno di 50000 euro, se tu sai di avere torto marcio potresti cercare di far abboccare il funzionario dicendo te ne do 30000 sperando di risparmiare qualcosa. oggi il reclamo è questo. ieri nell introdurre il ricorso dovevi obbligatoriamente fare i reclamo. la differenza sostanziale è questa. se vuoi avere ragione, perchè magari la hai, fai direttamente il ricorso e ci sarà comunque la mediazione

Da: reignslade 18/07/2019 14:03:06
Ma infatti la normativa tributaria fa spavento da quanto è complessa e in evoluzione. La semplificazione è una chimera
Prendete l'Iva. Avete idea di quanto sconvolgente sia la relativa normativa. Ci sarebbe da diventare pazzi
Il diritto tributario per me è di gran lunga il più ostico e complesso fra i diritti

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