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AGENZIA DELLE ENTRATE - 510 funzionari amministrativi-tributari
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Da: Solemare18  1  - 17/07/2019 18:36:15
Ciao Gefat, X dovrebbe essere 70 perché è dato da (29*2)+12. Così come 169 è dato da (70*2)+29. E' sempre il doppio dell'ultimo numero + quello che lo precede.

Da: DolceDeianira  17/07/2019 18:37:03
Il 3° numero della successione è 1229 sicuro?

Da: gascoigne  -banned!- 1  - 17/07/2019 18:58:51
2*2+1,5*2+2,12*2+5. etc... giusto??

Da: Solemare18  1  - 17/07/2019 19:59:47
Giusto! ☺

Da: Lin8  17/07/2019 20:28:04
Grazie per aver condiviso la prova

Da: gascoigne  -banned!-17/07/2019 21:25:44
@reignslade sei riuscito poi a capire la domanda?

Dalla base imponibile Ires è deducibile:
A) Il 100% dell'Irap versata riferita alle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato, al netto delle deduzioni spettanti
B) il 50% dell'Irap versata riferita alle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato, al netto delle deduzioni spettanti
C) Il 100% dell'Irap versata

La soluzione è A

Io non la ho sbagliata rifacendo la prova, ho messo A perchè ex 95 i costi del personale sono deducibili ai fini irpef ma non irap e quindi ci sarebbe una doppia imposizione, ma può darsi abbia indovinato per caso. qualcuno sa qualcosa in più?

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Da: ale832 17/07/2019 22:32:05
@reignslade

al 2018 era così

L'Irap può essere dedotta dell 'Ires in due modalità:

10% dell'imposta versata nell'anno se alla formazione della base imponibile Irap erano presenti interessi passivi in misura superiore di quelli attivi (di cui all'art. 6 del D.L. 185/2008)
100% dell'imposta versata relativamente al costo del personale. Si calcola in questo caso l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione ai fini Irap. Questa deduzione tiene conto anche dei compensi erogati agli amministratori e le deduzioni di lavoro dipedente (di cui all'art. 2 del D.L. 201/2011)

Da: gascoigne  -banned!-17/07/2019 22:48:54
https://www.ecnews.it/irap-credito-dimposta-del-10-soggetti-senza-dipendenti/

provate a leggere questo ho provato a fare una ricerca

Da: gascoigne  -banned!-17/07/2019 23:12:43
dovrebbe essere stato abrogato il 10% in assenza del personale a quanto ho capito. quella domanda ad oggi sarebbe corretta credo. se qualcuna sa che dica la sua

Da: made89 17/07/2019 23:12:44
ragazzi per chi sa il metodo di calcolo della seconda prova della valla d'aosta  con 50 esatte e 30 omesse  che risultato avrei ottenuto ?

Da: gascoigne  -banned!-17/07/2019 23:30:39
La Legge di bilancio per il 2019 ha cancellato la deduzione forfetaria maggiorata, ai fini IRAP, prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nelle Regioni svantaggiate e il credito del 10% dell'imposta lorda spettante a chi, invece, dipendenti non ne ha. Non è stata prevista una decorrenza specifica e, pertanto, le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2019. L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 39/2019, ha invece confermato il diritto al predetto credito nell'ipotesi d'esercizio di due attività, ma senza dipendenti impiegati nell'ambito dell'unica assoggettabile a IRAP.

1. Premessa
La Legge di bilancio per il 20191 è intervenuta sull'IRAP, abrogando due disposizioni che prevedevano altrettante agevolazioni; in particolare:

- il comma 1085, lett. a), abroga la deduzione, di importo fino a 15.000 euro, su base annua, riconosciuta in favore dei soggetti passivi che impiegano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle c.d. Regioni svantaggiate2, prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), numero 3, del D.Lgs. n. 446/1997;

- il comma 1085, lett. b), ai fini del coordinamento normativo, elimina il riferimento alla deduzione dal comma 4-bis.2 dell'art. 11 citato;

- il comma 1086 abroga il credito d'imposta IRAP per i soggetti che non hanno dipendenti, pari al 10% dell'imposta lorda e utilizzabile esclusivamente in compensazione, di cui all'art. 1, comma 21 della Legge di bilancio 2015.

Come si legge nel dossier 3 che ha accompagnato la Legge di bilancio, quota parte dei risparmi di spesa stimati è destinata (comma 1087) a incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, per 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019 e 2020. Nella relazione tecnica viene poi osservato che alla prima modifica (riduzioni delle deduzioni nelle aree svantaggiate) non si ascrivono effetti, trattandosi di un intervento di coordinamento, mentre l'abrogazione del credito d'imposta comporta una minore spesa pari a 163 milioni di euro dal 2019 (capitolo 3869 del MEF).

2. Modifiche alle deduzioni IRAP per il personale dipendente
Il comma 1085 della Legge di bilancio per il 2019 modifica l'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. In particolare, con l'intervento viene modificata la misura delle deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale, spettanti a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato.

Ma andiamo con ordine. L'art. 11 del Decreto IRAP prevede la possibilità, tra le altre, di operare una deduzione forfetaria in aggiunta a quella dei contributi previdenziali e assistenziali. Questo vale però per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. La deduzione (analitica) dei contributi è prevista (nel citato art. 11) dal comma 1, lett. a), n. 1); quella forfetaria è invece differenziata a seconda della zona d'impiego del lavoratore:

- nel comma 1, lett. a), n. 2) del predetto art. 11, la deduzione4 è stabilita per un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

- nel comma 1, lett. a), n. 3) del predetto art. 11, la deduzione5 sale fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

La deduzione "maggiorata" è, per espressa previsione normativa, alternativa a quella "base" di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al Reg. CE 69/2001.

La Legge di bilancio, abrogando il numero 3) della lett. a) del comma 1, elimina pertanto solo la deduzione "maggiorata" prevista per le imprese operanti nelle Regioni "svantaggiate". Resta in vigore, invece, quella "base" indipendentemente dal luogo in cui è impiegato il lavoratore a tempo indeterminato.

La modifica normativa non comporterà però, a parità di condizioni, un aggravio in termini di maggiore imposta per le imprese che impiegano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni "svantaggiate". Infatti, la quota di costo non coperta dalla deduzione forfetaria "maggiorata" sarà compensata da un incremento della deduzione "residuale" di cui al comma 4-octies 6 del medesimo art. 11 del Decreto IRAP.

3. Abrogazione del credito d'imposta in assenza di personale
La Legge di bilancio per il 2019 elimina anche la possibilità di fruire del credito d'imposta (IRAP) istituito con la Legge di stabilità per il 2015. Con il comma 1086, infatti, viene abrogato il comma 21 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014.

Tale ultima disposizione si applica7 per "i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9" del Decreto IRAP e cioè:

- le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5);

- le imprese individuali e le società di persone (art. 5-bis);

- le banche e gli altri enti e società finanziari (art. 6);

- le imprese di assicurazione (art. 7);

- gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata (art. 8);

- i produttori agricoli titolari di reddito agrario e assimilati (art. 9).

L'agevolazione consiste nella concessione di un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell'imposta lorda (IRAP). Per poterne fruire, però, i soggetti sopra elencati non si devono avvalere di lavoratori dipendenti. Secondo l'Agenzia delle entrate8, il beneficio è riconosciuto solo in favore dei soggetti che non si avvalgano, in alcun modo, di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (tempo determinato/indeterminato) e, qualora il contribuente abbia avuto nel corso dell'anno - anche per un periodo di tempo limitato - lavoratori alle proprie dipendenze, non deve essere operato alcun ragguaglio.

Va poi rilevato che il credito d'imposta in oggetto potrebbe "sovrapporsi" con la deduzione del 10% prevista ai fini IRES/IRPEF9, forfetariamente riferita a interessi passivi e oneri assimilati. Il calcolo va effettuato sull'IRAP al lordo del credito e "ciò anche nel caso in cui il contribuente decidesse di utilizzare il credito maturato per compensare l'IRAP di periodo, trattandosi comunque di imposta dovuta e versata previa compensazione con il credito spettante".

Altra questione è quella afferente alla modalità di contabilizzazione del credito e la sua (eventuale) rilevanza ai fini delle imposte dirette. Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 6/E/2015, documento redatto in forma di domanda-risposta. Per quel che qui rileva, era stato chiesto se il credito del 10% previsto dalla Legge di stabilità per il 2015 concorre, in tutto o in parte, alla formazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo del soggetto che ne usufruisce e, in particolare, per le imprese, se il provento rilevato a conto economico in contropartita del credito di imposta costituisce sopravvenienza attiva interamente imponibile, o tassabile solo in parte a seguito della limitata deducibilità dell'IRAP a cui si riferisce.

Secondo le Entrate, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario, il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d'imposta costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 88 del T.U.I.R. Diversamente, il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli artt. 53 e 54 del T.U.I.R.

A parere di chi scrive, la risposta deve essere valutata con riferimento alla (specifica) formulazione del quesito, nel quale viene precisato che, in contropartita al credito, viene rilevato un provento (sopravvenienza attiva)10. Quello che, invece, pare più corretto è ridurre (direttamente) il costo, ossia l'imposta stanziata a conto economico11, e questo anche considerando che la finalità della norma è quella di ridurre il carico impositivo per le imprese che non possono usufruire delle deduzioni integrali del costo del lavoro12. Tale impostazione risponderebbe all'assunto contenuto nel paragrafo 100 dell'OIC 12, in base al quale l'importo da iscrivere nella voce 22 del conto economico "comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio o di esercizi precedenti", e che in tal modo consentirebbe di rispettare il criterio della classificazione dei costi "per natura". E, così ragionando, non vi sarebbe alcun provento da tassare. In aggiunta, risulterebbe preferibile rilevare il credito nel bilancio dell'esercizio in cui viene imputata a conto economico l'IRAP che costituisce la cui base del credito stesso.

Al riguardo è stato osservato13 che, se si inquadra il credito in esame con le modalità sopra evidenziate, il correlato componente reddituale consisterà "in un minor onere indeducibile (senza dunque alcuna autonoma tassazione del provento) oppure in una sopravvenienza attiva, a seconda che il 10% sia rilevato nello stesso esercizio di contabilizzazione dell'IRAP (come preferibile) o in quello di presentazione della dichiarazione. Anche in questo secondo caso, peraltro, non si dovrebbero produrre effetti fiscalmente rilevanti, poiché l'ipotizzata sopravvenienza attiva contabile14 [...] deriva dallo storno parziale di un onere indeducibile. Per le imprese che, in presenza di oneri finanziari, deducono l'IRAP pagata dall'imponibile delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 185/2008 la non tassabilità della sopravvenienza attiva si dovrebbe limitare invece al 90% del credito d'imposta".

L'impostazione sembra peraltro in linea con i conteggi sviluppati nella relazione tecnica alla Legge di stabilità 2015 dove, nello stimare la perdita di gettito, non è stato tenuto conto di alcun maggior imponibile scaturente dalla contabilizzazione del credito.

Invece, se si volesse qualificare la contropartita del credito come provento autonomo, alla stregua di un contributo15, le conclusioni dovrebbero essere differenti: il componente risulterebbe tassabile in forza del principio di derivazione, non essendo prevista una specifica disposizione che consenta di operare una variazione in diminuzione in dichiarazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile soltanto in compensazione nel Mod. F24, secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. A tal fine, con la risoluzione n. 105/E/2015, è stato istituito il codice tributo "3883".

4. Decorrenza delle modifiche
Nella Legge di bilancio per il 2019 nulla viene disposto in ordine alla decorrenza delle modifiche in oggetto e, pertanto, queste sono in vigore dal 1° gennaio 2019. Ne dovrebbe conseguire che per il 201816 il credito d'imposta, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, è ancora fruibile, indipendentemente dal fatto che il suo materiale utilizzo avvenga dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che lo hanno abrogato.

Tant'è che il Mod. IRAP 2019 contempla la Sez. XVI (rigo IS90), ove indicare anche il credito scaturente dalla dichiarazione.

immagine
Nelle istruzioni al presente rigo è precisato che "l'art. 1, comma 1086, della Legge n. 145 del 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019, ha abrogato il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 21, della Legge n. 190 del 2014". Tale affermazione non deve però indurre in errore. Infatti, la precisazione è opportuna considerando che il Mod. IRAP 2019 potrà essere utilizzato anche da soggetti con periodo d'imposta a "cavallo d'anno", per i quali, quindi, la disposizione normativa che abroga il credito d'imposta risulterà operativa.

Pare invece fuorviante quanto riportato nel dossier 17 della Legge di bilancio per il 2019, ossia che "l'abrogazione del credito d'imposta comporta una minore spesa quantificata in 163 milioni di euro dal 2019. Quota parte di tali risparmi di spesa è destinata (comma 1087) ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, per 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019 e 2020". In particolare, il riferimento all'anno 2019 potrebbe indurre a pensare che l'abrogazione abbia effetto già sul 2018, visto che l'utilizzo è possibile dal 201918.

5. Recenti chiarimenti di prassi
Con la risposta n. 39 del 12 febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate si è espressa circa la spettanza del credito d'imposta IRAP del 10% in una situazione particolare. Nel caso proposto, l'istante dichiara di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., esercente l'attività19 di "coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo". Al contempo afferma di svolgere attività20 di "alloggio connesse alle aziende agricole", ovvero attività di agriturismo, per la quale si avvale del regime forfettario previsto dall'art. 5 della Legge n. 413/1991.

Viene a questo punto precisato che sono impiegati lavoratori dipendenti stagionali nell'ambito dell'attività agricola (coltivazione) per lavori sui terreni agricoli, quali ad esempio la raccolta di mele. Nell'ambito dell'esercizio dell'attività agrituristica non si è invece avvalso di alcun lavoratore dipendente.

L'istante fa poi presente che, dall'anno di imposta 2016, i produttori agricoli titolari di reddito agrario non sono più soggetti passivi IRAP, mentre l'imposta è applicabile sul valore della produzione netta dell'attività agrituristica. Chiede quindi se, per questa seconda attività, spetta il credito d'imposta (IRAP) del 10%.

Le Entrate confermano innanzitutto che dal 201621 tra i contribuenti che non sono soggetti passivi dell'imposta figurano anche "i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"22.

Al contrario, l'imposta continua ad applicarsi, con l'aliquota ordinaria, per:

- le attività connesse rientranti nell'art. 56- bis del T.U.I.R.;

- l'attività di agriturismo;

- l'attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari.

Per quanto riguarda l'attività di agriturismo, premesso che risulta produttiva di reddito d'impresa23 e considerando che l'imprenditore ha confermato di avvalersi del regime forfettario di determinazione del reddito, l'imposta deve essere determinata avendo a riguardo ai dati contabili. Infatti, secondo l'Agenzia delle entrate24, nel caso "in cui l'imprenditore agricolo svolga contemporaneamente attività agricola e attività di agriturismo, la determinazione del valore della produzione da escludere dall'imposizione va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

Pertanto, nel caso prospettato, ai fini IRAP:

- la quota parte del valore della produzione riferibile all'attività agricola va esclusa da imposizione in base ai dati contabili;

- la spettanza del credito d'imposta va valutata esclusivamente tenendo conto dell'eventuale assenza di personale dipendente impiegato nell'attività soggetta all'imposta.

Così, nella fattispecie prospettata nell'istanza di interpello - in cui l'imprenditore afferma di essersi avvalso di lavoratori dipendenti esclusivamente nell'esercizio dell'attività di "coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo" e non nell'ambito di quella agrituristica - è possibile fruire, in relazione all'esercizio della (sola) attività soggetta a IRAP, del credito d'imposta pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali.

Da: gascoigne  -banned!-17/07/2019 23:31:42
l articolo lo ho preso da il fisco

Da: gascoigne  -banned!-17/07/2019 23:56:51
dovrebbe essere ancora corretto quel quesito sono due cose diverse.

Da: Vera89 18/07/2019 08:42:35
Scusate, qualcuno sa dirmi dove posso reperire la seconda prova del concorso 2015. Grazie

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 08:56:53
Vera89 eccole


   https://gofile.io/?c=y4lH0Q

Da: ROL 1  - 18/07/2019 09:47:01
Buona giornata. Ma secondo voi la domanda sul ravvedimento operoso (la n. 9) è corretta posta in quel modo? Mi riferisco in particolare alla lettera c. Il distrattore riportato mi sembra obsoleto. (" la sanzione è ridotta anche se la violazione è stata già constata. Dando per scontato (ma scontato non è in verità) che la domanda si riferisca ad un tributo amministrato dall'A.e, perchè non dovrebbe esatta anche la risposta C? La legge di stabilità del .......  (non ricordo la data precisa) ha modificato la disciplina, stabilendo la possibilità di ridurre la sanzione ad.....(non mi ricordo....) anche se viene effettuato successivamente alla constatazione della violazione e quindi con un pvc in mano.
Altro discorso è l'avvenuta notifica dell'atto di imposizione(avvisi di accertamento , 36 bis e ter ecc....) quindi non dovrebbe scriversi " se la violazione è stata già consatata" visto che anche con un pvc si constata ....Cosa ne pensate?

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 09:55:24
con gl accessi non viene constatata la sanzione

Da: Vera89 18/07/2019 09:59:50
Grazie

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 10:03:55
ROL secondo me è corretto A perchè non è che deve essere constatata la violazione per utilizzarlo, mentre la c dice quello.

Da: reignslade 18/07/2019 10:08:14
Grazie gascoigne
Penso anch'io che quella previsione dell'Irap sia ancora in vigore anche se da ricerche online non è chiarissimo

L'unica previsione modificata, nel questionario del 2015, è quella relativa alla domanda sul reclamo-ricorso:

Per le controversie di valore non superiore a 20000 euro relative ad atti dell'AE la presentazione del reclamo prima della proposizione del ricorso:
A) è condizione di ammissibilità
B) È facoltativa
C) È condizione di procedibilità
Nel 2015 la risposta corretta era C

Oggi il tetto è stato elevato a 50000 euro e con la proposizione del ricorso si apre automaticamente una fase amministrativa
che si può concludere con l'accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e AE

Quella domanda oggi non potrebbe essere formulata in quel modo
Concordi @gascoigne?

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 10:09:40
boh secondo me come dici tu a è sicuramente e indubbiamente corretto mentre c è discutibile. quindi tra le due ho messo e metterei a

Da: ROL 1  - 18/07/2019 10:13:29
Direzione Centrale Accertamento
Roma, ...-.....-2016
Codice Fiscale ..............................
Id. Comunicazione .........................
Codice atto ...................................
SPETT.LE SOCIETA' / DITTA
VIA .......................................
C.A.P. ...... CITTA' .................
Gentile Contribuente,
l'obiettivo di questa lettera è quello di instaurare un proficuo dialogo e favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari nell'ambito di
un percorso di cambiamento dei rapporti tra il Fisco e i contribuenti avviato dalla legge di stabilità per il 2015.
A tal fine, Le comunichiamo che da un'analisi delle nostre banche dati è emerso che nei suoi confronti sono stati effettuati dei controlli
fiscali conclusi con la consegna di uno o più processi verbali di constatazione (PVC) in cui sono riportate violazioni per l'anno d'imposta
.........
Tali violazioni possono essere regolarizzate prima dell'emissione dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante il
ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad
1/5 del minimo. Una volta notificato l'avviso di accertamento non sarà, invece, più possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Le ricordiamo però che il ravvedimento e, quindi, la riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo, è precluso in caso di omissione della
presentazione della dichiarazione originaria.
Per effettuare correttamente il ravvedimento sono necessari due adempimenti:
1) la presentazione di una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322);
2) il versamento delle maggiori imposte, dei relativi interessi e delle sanzioni per infedele dichiarazione pari ad 1/5 del minimo edittale
riportando nel modello F24 il codice atto indicato in alto a sinistra.
Qualora Lei avesse già regolarizzato la propria posizione non tenga conto della presente lettera.
Per consentire alla Direzione Provinciale competente di valutare con celerità l'archiviazione del processo verbale di constatazione, La
invitiamo - una volta effettuato il ravvedimento - a trasmettere una copia del modello F24 e della ricevuta di trasmissione della dichiarazione
integrativa al seguente indirizzo di posta elettronica DP...........@AGENZIAENTRATE.IT, allegando anche una copia della presente
comunicazione.
Per maggiori informazioni ed eventuale assistenza in merito alla presente comunicazione può rivolgersi alla DIREZIONE PROVINCIALE DI
............, competente per l'anno d'imposta sopra indicato.
Qualora vi siano più anni di imposta interessati da violazioni, riceverà altrettante comunicazioni per semplificarle i relativi adempimenti, in
quanto in ogni lettera sarà indicato il codice atto, la casella di posta elettronica e la Direzione Provinciale competente.
Cordialmente

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 10:17:52
sì reignslade è corretto. L altra modifica dovrebbe essere il raddoppio dei termini per l accertamento. oggi sono 5 anni che diventano 7 senza raddoppio dei termini, mentre in quel tema c era il raddoppio. comunque non è un argomento semplicissimo quella domanda. in sostanza è come se massimo la deduzione è 100%, per il discorso dell art 95 applicabile ai sensi dell artt 56 tuir, poi bisogna fare una serie di calcoli, in primis è deducibile solo l Irap pagata nell esercizio perchè si tratta di una deduzione per cassa e poi si deve tenere conto delle agevolazioni irap, ad esempio si sarebbe dovuto tenere conto in sede di autoliquidazione dell agevolazione di Renzi. per questo è ingannevole. l agevolazione di Renzi  riguarda propriamente l Irap.

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 10:21:23
Rol quello che dici è giusto ma a è ancora più giusto, perchè c è possibile, non è certo. a è sempre possibile

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 10:23:04
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 10:27:14
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al centocinquanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.


5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. (20) (21)

Da: ROL18/07/2019 10:28:20
avrei risposto A . La sanzione è ridotta anche se la violazione è già stata constata è l'ipotesi della lettera b-quater., paro paro. Secondo me è più probabile che sia un quiz obsoleto (come lo è il n.17) .

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 10:28:57
insomma, per dirsi corretta la c dovrebbe essere stata PUO' e non DEVE, quindi la a e l unica corretta secondo me

Da: ROL18/07/2019 10:30:06
Articolo 54

Salva testo

Determinazione del reddito di lavoro autonomo. (NDR: ex art.50. In relazione al comma 3-bis vedasi l'art.1, comma 403, legge 27 dicembre 2006 n.296.)

In vigore dal 15/08/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 13/07/2017 n. 116 Articolo 26



1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

Da: gascoigne  -banned!-18/07/2019 10:32:19
ROL non penso non l abbiano fatto apposta, comunque il problema secondo me è che nella prassi tra contribuente e agenzia molte cose vengono date per scontate, ma non è così e spesso siamo convinti che regimi alternativi siano la norma, ma, idem, non è così. anche il caso dell Irap è uno di questi casi. difficilmente in un dichiarativo deduci 100% secondo me.

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