NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Camera dei Deputati - 30 CONSIGLIERI PARLAMENTARI 2019
5110 messaggi
Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi
Torna al forum |
ATTENZIONE!
Clicca qui per esercitarti GRATIS con la BANCA DATI UFFICIALE del concorso per 30 consiglieri parlamentari, scaricare l'App Android o il Software per Windows o per iscriverti al GRUPPO FACEBOOK dedicato!
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ..., 166, 167, 168, 169, 170, 171 - Successiva >>
Da: Ma.. | 23/07/2019 12:01:21 |
Che scrivete? | |
Da: IL TRATTAMENTO STIPENDIALE | 23/07/2019 12:08:22 |
Il tema "stipendio" è fondamentale per chi, come taluni, sono già dirigenti della P.A. e devono valutare un cambio carriera. Chi è già dirigente SNA, ad esempio, dovrà farsi due conti per lo stipendio? | |
Da: Brava | 23/07/2019 12:41:19 |
un dirigente SNA non fa un concorso di questo tipo. La carriera dirigenziale è ben più remunerosa. | |
Da: IL TRATTAMENTO STIPENDIALE | 23/07/2019 13:05:22 |
Scusate. sia chiaro. Lo stipendio del consigliere parlamentare è più alto di tantissime carriere. Il dirigente SNA prende molto di meno quando il consigliere parlamentare dopo soli 10 anni prende 140mila euro circa. per non parlare di dopo 20 anni. Uno stipendio molto più alto di un dirigente SNA, di un dirigente prefettizio, di altri dirigenti. | |
Da: Prof. A. | 2 1 - 23/07/2019 13:09:58 |
La carriera da dirigente SNA non è "molto più remunerosa" (sic!) di quella dei Consiglieri parlamentari. Per i dirigenti pubblici vige il tetto dei 240.000 euro lordi all'anno, che non si applica alle Camere. A fine carriera i Consiglieri parlamentari percepiscono cifre da capogiro. Per non parlare del Segretari generali delle Camere, ossia l'organo di vertice delle Amministrazioni parlamentari. A presto, Il prof. | |
Da: IMPIEGATA P.A. | 1 - 23/07/2019 13:40:29 |
Gent.le Prof. lei ritiene che un eventuale voto di laurea elevato posto come requisito di accesso possa costituire motivazione per ricorsi fondati oppure ormai questo problema è superato da giurisprudenza pregressa? Mi chiedo ciò perché potrebbe essere un motivo di allungamento di tutta la procedura concorsuale come accadde nell'ultimo concorso similare al Senato. | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Cogito. | 1 - 23/07/2019 15:02:26 |
Bello il puntato "Gent.le" praticamente hai sostituito la "i" con il "." e questi sarebbero quelli che lavorano nella PA e quindi hanno l'esperienza..... ma fateci il piacere | |
Da: Prof. A. | 1 - 23/07/2019 15:04:00 |
Gentile Impiegata, Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in linea di principio non può essere introdotto un voto minimo di laurea, trattandosi di un requisito ulteriore rispetto a quelli ordinariamente previsti. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto la legittimità della previsione di una votazione minima di laurea per partecipare a un concorso in relazione a figure professionali peculiari e di prestigio, per selezionare le quali potrebbe essere ragionevole prevedere una votazione minima per la partecipazione alla procedura. Tale è il caso del concorso per la professionalita di esperto presso la Banca d'Italia: il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo lo sbarramento del 105/110 proprio in virtù dell'elevata professionalità e responsabilità richiesta a tale figura, che renderebbe tale requisito aggiuntivo non arbitrario. Naturalmente, anche per i concorsi per Consigliere parlamentare sarebbe valido, in astratto, un analogo ragionamento (ma si vocifera che il voto di laurea verrà previsto solo per il concorso del Senato). A presto, Il prof. | |
Da: 45anniEqualcheMese | 23/07/2019 15:22:20 |
Gentile Prof. Per il concorso alla camera dei deputati conferma quindi limite di 45 anni (<) per tutte le figure?Banca d'Italia aveva rimosso il limite di età lasciando quello del voto...può darci delucidazioni? Per gli informatici? grazie | |
Da: impiegata p.a. | 1 - 23/07/2019 15:26:16 |
Grazie Prof. nel caso lei abbia un interesse diretto e personale in questo concorso mi auguro che possa raggiungere il miglior risultato possibile. | |
Da: Fonelli | 23/07/2019 15:56:13 |
Concordo cn impiegata pa. Il prof è fra le persone più garbate che mai abbiano transitato su miminterno. Ps che si sa su seconda lingua facoltativa? Si dovrà indicare x forza nwl bando o anche direttamente alla prova orale? | |
Da: siamo | 1 - 23/07/2019 16:21:53 |
ripeto ma che scrivete? | |
Da: lino2 | 23/07/2019 16:49:40 |
E' uscito!! | |
Da: caggate | 23/07/2019 17:09:24 |
quante cagate al sud tutti e 110 lode e poi non passano la preselettiva della banca d'Italia ahahhahahahah prestigio poi ahahhahahahahah siamo nel 2019 la banca d'Italia vale come il 2 di coppe | |
Da: caggate | 23/07/2019 17:40:09 |
Solo se uno è provinciale e non conosce l'inglese;) | |
Da: Prof. A. | 23/07/2019 17:57:25 |
Gentile 45anniEqualcheMese, Dalle indiscrezioni che sono state riportate il limite di età sarebbe stato fissato a 45 anni (immagino compiuti). Ma non ho ulteriori informazioni, per saperne di più dobbiamo attendere il bando. Ringrazio Fonelli per le parole gentili. La seconda prova di lingua (che era prevista all'ultimo concorso al Senato, ma non alla Camera) è facoltativa, e non obbligatoria; ed è indicata, di norma, al momento della presentazione della domanda. Cara impiegata p.a., Parteciperò a entrambi i concorsi per Consigliere parlamentare, per i quali mi preparo da tempo. Ti ringrazio molto per l'augurio che mi hai rivolto. Un abbraccio, Il prof. | |
Da: 45anniEqualcheMese | 23/07/2019 18:22:18 |
Grazie Prof! In bocca al lupo...curioso che siamo alla pagina num. 45 :-) | |
Da: Piper2 | 23/07/2019 19:12:09 |
la prova di inglese sarebbe facoltativa? questa mi è nuova... | |
Da: Prof. A. | 23/07/2019 19:24:59 |
Gentile Piper2, Il concorso per Consigliere parlamentare del 2009 al Senato prevedeva una prima lingua straniera obbligatoria (a scelta tra inglese e francese, sia per la prova scritta e orale) e una o più prove facoltative di lingua straniera (a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, in ogni caso diversa da quella obbligatoria). Cordialmente, Il prof. | |
Da: Ma.. | 23/07/2019 19:41:39 |
Siete seri o state cazzeggiando? Spero la seconda | |
Da: Silvia88MI | 23/07/2019 19:42:49 |
Buongiorno a Tutti, La laurea triennale non va bene? O non è titolo di accesso per consigliere ma per altre posizioni alla Camera e al Senato può essere titolo di accesso? Ho la sola triennale non perché non abbia voluto proseguire ma perché ho 1 Master universitario e esperienza all'estero. Grazie a tutti | |
Da: Qui | 23/07/2019 19:53:55 |
Ci vuole il prof. | |
Da: Prof. A. | 23/07/2019 19:55:20 |
Cara Silvia88MI, La laurea triennale consente la partecipazione ai bandi di concorso per la carriera degli Stenografi parlamentari (al Senato) e dei Documentaristi/Ragionieri/Tecnici (alla Camera). Naturalmente, con la laurea triennale è altresì possibile partecipare ai concorsi per tutte le carriere parlamentari inferiori. Nessuna rilevanza viene invece attribuita ad eventuali master. Un caro saluto, Il prof. | |
Da: Io ho il 104 | 23/07/2019 20:20:35 |
Caro prof A., Speriamo sia come dica lei, e che il voto di laurea non sia previsto come requisito per la camera. Sono stata recentemente bocciata all'orale di una altro prestigioso concorso.. poter partecipare a questa nuova selezione, mettermi in gioco nuovamente, mi darebbe grande forza. Se me sbarrassero la strada prima ancora di poterci provare sarebbe una sconfitta in partenza... | |
Da: Io ho il 104 | 23/07/2019 20:21:58 |
*come dice, non come dica! :) | |
Da: Io ho il 104 | 23/07/2019 20:25:32 |
* un altro * mi sbarrassero Chiedo venia, ma il cellulare scrive per conto suo. | |
Da: Prof. A. | 23/07/2019 21:04:02 |
Care e cari, Condivido con voi alcune delibere approvate dall'Ufficio di Presidenza della Camera in data 5 giugno u.s. Cordialmente, Vostro Prof. Approvazione degli indirizzi per la contrattazione L'Ufficio di Presidenza: vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, concernente la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico del personale di futura assunzione e l'approvazione di indirizzi per la contrattazione ai fini della definizione dello stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati che saranno assunti in esito alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, con sospensione a tal fine dell'applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali previste dallo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento e dal Protocollo comune delle relazioni sindacali; considerato che con la predetta deliberazione si è dato mandato al Comitato per gli affari del personale di avviare tempestivamente il confronto con le organizzazioni sindacali della Camera dei deputati per la definizione delle disposizioni di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati di futura assunzione, da svolgersi sulla base degli esiti del confronto sindacale svoltosi nella XVII legislatura e secondo la disciplina contenuta nel Protocollo delle relazioni sindacali della Camera dei deputati, pubblicato in allegato al Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni; considerate le risultanze della trattativa svolta ed in particolare che, nella riunione del 15 maggio 2019, il Comitato per gli affari del personale si è impegnato a sottoporre all'Ufficio di Presidenza una proposta di definizione di indirizzi per una successiva contrattazione riguardante alcuni temi oggetto degli emendamenti presentati che esulavano dal confronto contrattuale in corso, nonché a chiedere allo stesso Ufficio di Presidenza, qualora fossero maturati i presupposti per la valida conclusione di un accordo in tema di definizione delle disposizioni di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati che saranno assunti in esito alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, di adottare i predetti indirizzi prima di procedere all'approvazione dell'accordo medesimo; considerato che nella riunione del 16 maggio 2019 il Comitato per gli affari del personale ha sottoposto alle organizzazioni sindacali un'ulteriore versione degli impegni riferiti ai predetti indirizzi, che il Comitato stesso avrebbe proposto all'Ufficio di Presidenza sempre a condizione che fosse stato validamente concluso l'accordo sopra indicato; considerato che il predetto accordo è stato sottoscritto da un numero di organizzazioni sindacali rappresentative di oltre il 90 per cento dei dipendenti iscritti alle organizzazioni ammesse alla trattativa, determinandosi così la condizione per l'adozione, antecedentemente all'approvazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, dell'accordo medesimo, dei predetti indirizzi per la contrattazione, nel testo illustrato alle Organizzazioni sindacali nella riunione del 16 maggio 2019; considerato che il termine per la conclusione della nuova fase di contrattazione, da svolgersi - avendo natura di coda contrattuale - secondo le medesime procedure di confronto adottate per la trattativa sullo stato giuridico dei dipendenti di futura assunzione, è stato previsto per il 31 dicembre 2019, ferma restando la possibilità di concludere in termini più rapidi l'iter contrattuale per quelle materie sulle quali si raggiunga anticipatamente un'intesa; ravvisata l'opportunità di dare priorità, nello svolgimento della nuova fase di contrattazione, ai temi del recepimento nell'ordinamento interno delle modifiche introdotte nell'ordinamento generale in tema di congedi parentali e di riscatto degli anni di laurea per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un accordo su queste materie nel più breve termine possibile; udita la relazione della Presidente del Comitato per gli affari del personale; visto il Protocollo delle relazioni sindacali della Camera dei deputati, pubblicato in allegato al Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni; visti gli articoli 4 e 75 del Regolamento dei Servizi e del personale; delibera: di approvare gli indirizzi, di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del personale, in tema di contrattazione, contenuti negli "impegni del Comitato per gli affari del personale per una successiva fase di contrattazione da sottoporre all'Ufficio di Presidenza", in premessa citati, riportati nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante. Il termine per la conclusione della trattativa sindacale, che sarà disciplinata dal Protocollo delle relazioni sindacali della Camera dei deputati, pubblicato in allegato al Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato per il 31 dicembre 2019, ferma restando la possibilità di concludere in termini più rapidi l'iter contrattuale per le materie sulle quali si raggiunga anticipatamente un'intesa. Nello svolgimento della trattativa avranno priorità la materia del recepimento nell'ordinamento interno delle modifiche normative introdotte nell'ordinamento generale in tema di congedi parentali e quella del recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in tema di riscatto degli anni di laurea per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad un accordo su tali materie nel più breve termine possibile Allegato Impegni del Comitato per gli affari del personale per una successiva fase di contrattazione Il Comitato per gli affari del personale sottopone all'Ufficio di Presidenza una proposta per la definizione di indirizzi per la contrattazione nelle materie di seguito indicate: - Recepimento nell'ordinamento interno delle modifiche normative introdotte nell'ordinamento generale in tema di congedi parentali; - Recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in tema di riscatto degli anni di laurea per i dipendenti cui si applica il sistema contributivo; - Aggiornamento delle denominazioni e delle declaratorie concernenti i diversi profili professionali, delle percorrenze delle carriere e del sistema degli incarichi; - Questioni relative alla fruizione delle ferie non godute; - Confronto sugli esiti del primo periodo di sperimentazione del sistema di valutazione. Il termine per la conclusione della contrattazione, da svolgersi con le medesime procedure di confronto contrattuale della trattativa in corso, è previsto per la data del 31 dicembre 2019; resta ferma la possibilità di anticipare la conclusione dell'iter contrattuale per quelle materie sulle quali dovessero maturare tempestivamente i presupposti per un accordo sindacale. Approvazione del cronoprogramma delle procedure concorsuali L'Ufficio di Presidenza: vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, concernente la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico del personale di futura assunzione e l'approvazione di indirizzi per la contrattazione ai fini della definizione dello stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati che saranno assunti in esito alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, con sospensione a tal fine dell'applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali previste dallo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento e dal Protocollo comune delle relazioni sindacali; considerato che con la predetta deliberazione si è dato mandato al Comitato per gli affari del personale di avviare tempestivamente il confronto con le organizzazioni sindacali della Camera dei deputati per la definizione delle disposizioni di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati di futura assunzione, da svolgersi sulla base degli esiti del confronto sindacale svoltosi nella XVII legislatura e secondo la disciplina contenuta nel Protocollo delle relazioni sindacali della Camera dei deputati, pubblicato in allegato al Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni; considerate le risultanze della trattativa svolta ed in particolare che, nella riunione del 15 maggio 2019, il Comitato per gli affari del personale si è impegnato a proporre all'Ufficio di Presidenza l'adozione di un cronoprogramma che definisca le priorità e i tempi per l'avvio, entro il 31 dicembre 2020, delle procedure concorsuali riferite alle diverse categorie di personale, da svolgersi - come previsto dalla citata deliberazione n. 32 del 2019 - ai sensi del Regolamento dei concorsi della Camera previgente al Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; considerato che il suindicato cronoprogramma andrebbe a realizzare le finalità sottese al piano del reclutamento triennale previsto dall'articolo 2 del citato Regolamento dei concorsi; considerato che nella riunione del 16 maggio 2019 il Comitato per gli affari del personale ha manifestato la disponibilità ad anticipare di un mese le date di approvazione dei bandi di concorso successive a quella del prossimo 15 luglio previste dal citato cronoprogramma, a condizione che fossero maturati i presupposti per la valida conclusione di un accordo in tema di definizione delle disposizioni di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati di futura assunzione; considerato che il predetto accordo è stato sottoscritto da un numero di organizzazioni sindacali rappresentative di oltre il 90 per cento dei dipendenti iscritti alle organizzazioni ammesse alla trattativa, determinandosi così la condizione per l'adozione, antecedentemente all'approvazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, dell'accordo medesimo, del citato cronoprogramma, nel testo illustrato alle organizzazioni sindacali nella riunione del 16 maggio 2019; udita la relazione della Presidente del Comitato per gli affari del personale; visto il Regolamento dei concorsi della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, e successive modificazioni; visti gli articoli 4, 51, 52 e 75 del Regolamento dei Servizi e del personale; delibera: di approvare il cronoprogramma delle procedure concorsuali nel testo illustrato alle organizzazioni sindacali nella riunione del 16 maggio 2019, in premessa citato, riportato nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante. Allegato Cronoprogramma delle procedure concorsuali - Entro il 15 luglio delibera di approvazione e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso per consiglieri parlamentari della professionalità generale e della professionalità tecnica (informatici, edili e impiantistici); - Entro il 30 novembre 2019 delibera di approvazione e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per assistenti parlamentari; - Entro il 30 aprile 2020 delibera di approvazione e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per segretari parlamentari e per tecnici della fascia dei quadri intermedi; - Entro il 31 ottobre 2020 delibera di approvazione e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per documentaristi e collaboratori tecnici. Approvazione dell'accordo recante disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamentobavviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidente n. 32 dell'11 aprile 2019. L'Ufficio di Presidenza vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, concernente la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico del personale di futura assunzione e l'approvazione di indirizzi per la contrattazione ai fini della definizione dello stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati che saranno assunti in esito alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, con sospensione a tal fine dell'applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali previste dallo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento e dal Protocollo comune delle relazioni sindacali; visto l'accordo recante disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, sottoscritto dai rappresentanti di organizzazioni sindacali della Camera dei deputati e dal Comitato per gli affari del personale in data 24 maggio-4 giugno 2019; udita la relazione della Presidente del Comitato per gli affari del personale; visto il Protocollo delle relazioni sindacali della Camera dei deputati, pubblicato in allegato al Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni; visti gli articoli 4 e 75 del Regolamento dei Servizi e del personale; delibera: di approvare l'accordo sottoscritto dai rappresentanti di organizzazioni sindacali della Camera dei deputati e dal Comitato per gli affari del personale in data 24 maggio-4 giugno 2019, riportato in allegato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Allegato ACCORDO tra il Comitato per gli affari del personale e organizzazioni sindacali della Camera dei deputati Disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 Art. 1 (Fasce funzionali) 1. I dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, sono inquadrati nelle seguenti fasce funzionali, corrispondenti a quelle indicate dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 226 del 21 dicembre 2012: fascia dei consiglieri parlamentari (fascia dirigenziale), fascia dei quadri intermedi (fascia dei quadri intermedi), fascia dei segretari parlamentari (fascia delle attività di assistenza amministrativa), fascia delle attività di assistenza tecnico-operativa (fascia delle attività di assistenza tecnico- operativa). Art. 2 (Fascia dei consiglieri parlamentari) 1. Il personale appartenente alla fascia dei consiglieri parlamentari, con la qualifica di Consigliere parlamentare, svolge le funzioni attribuite ai Consiglieri parlamentari dal Regolamento dei Servizi e del personale. Art. 3 (Fascia dei quadri intermedi) 1. Il personale appartenente alla fascia dei quadri intermedi, con la qualifica di Interprete-traduttore, Documentarista, Ragioniere e Tecnico, svolge le attività attribuite dal Regolamento dei Servizi e del personale, rispettivamente, agli Interpreti- traduttori, ai Documentaristi, ai Ragionieri e ai Tecnici. Art. 4 (Fascia dei segretari parlamentari) 1. Il personale appartenente alla fascia dei segretari parlamentari, con la qualifica di Segretario parlamentare, svolge le attività attribuite dal Regolamento dei Servizi e del personale ai Segretari parlamentari. Art. 5 (Fascia delle attività di assistenza tecnico-operativa) 1. Il personale appartenente alla fascia delle attività di assistenza tecnico-operativa, con le qualifiche di Assistente parlamentare e di Collaboratore tecnico, svolge le attività attribuite dal Regolamento dei Servizi e del personale agli Assistenti parlamentari, agli Operatori tecnici, ai Collaboratori tecnici e ai Coordinatori di reparto. Art. 6 (Attribuzione degli incarichi) 1. Gli incarichi previsti dal Regolamento dei Servizi e del personale sono attribuiti al personale di cui all'articolo 1 secondo i seguenti criteri: a) per i dipendenti appartenenti alla fascia dei consiglieri parlamentari, sulla base dei requisiti previsti per i Consiglieri parlamentari; b) per i dipendenti appartenenti alla fascia dei quadri intermedi, sulla base dei requisiti previsti per i Documentaristi, i Ragionieri e i Tecnici; c) per i dipendenti appartenenti alla fascia dei segretari parlamentari, sulla base dei requisiti previsti per i Segretari parlamentari; d) per i dipendenti appartenenti alla fascia delle attività di assistenza tecnico- operativa, per gli Assistenti parlamentari sulla base dei requisiti previsti per gli Assistenti parlamentari di settore e per i Collaboratori tecnici sulla base dei requisiti previsti per i Coordinatori di reparto. Art. 7 (Progressione retributiva) 1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la progressione retributiva di cui alle relative tabelle allegate alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 226 del 21 dicembre 2012. Art. 8 (Congedo ordinario) 1. I giorni di congedo ordinario spettanti al personale di cui all'articolo 1 sono così determinati: a) per i dipendenti appartenenti alla fascia dei consiglieri parlamentari, nel numero fissato per i Consiglieri parlamentari; b) per i dipendenti appartenenti alla fascia dei quadri intermedi, nel numero fissato per i Documentaristi, i Ragionieri e i Tecnici; c) per i dipendenti appartenenti alla fascia dei segretari parlamentari, nel numero fissato per i Segretari parlamentari; d) per i dipendenti appartenenti alla fascia delle attività di assistenza tecnico- operativa, nel numero fissato per i Collaboratori tecnici e i Coordinatori di reparto. Art. 9 (Riconoscimento dell'anzianità ai fini della determinazione della posizione di stipendio in caso di passaggio ad una fascia funzionale di cui all'articolo 1) 1. In caso di passaggio ad una fascia funzionale di cui all'articolo 1, all'esito di una procedura di reclutamento di cui al medesimo articolo 1, di un dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, l'anzianità di servizio precedentemente posseduta viene computata, ai soli fini della determinazione della posizione economica, nelle seguenti misure: a) per intero quando si tratti di dipendenti precedentemente inquadrati al secondo ovvero al terzo livello funzionale- retributivo che accedano alla fascia dei segretari parlamentari, e per tre quarti quando si tratti dei medesimi dipendenti che accedano alla fascia dei quadri intermedi; b) per tre quarti quando si tratti di dipendenti precedentemente inquadrati al quarto livello funzionale-retributivo che accedano alla fascia dei consiglieri parlamentari; c) per due terzi negli altri casi. 2. Qualora, sulla base delle disposizioni previste al precedente comma, il passaggio ad una fascia funzionale di cui all'articolo 1 determini il godimento di un trattamento economico inferiore a quello precedentemente percepito, il dipendente interessato mantiene il trattamento più favorevole, da riassorbire con la successiva progressione economica, a qualsiasi titolo maturata. 3. I periodi trascorsi in regime di rapporto di impiego a tempo parziale si computano integralmente. Art. 10 (Riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in caso di passaggi tra fasce funzionali) 1. Per i dipendenti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente deliberazione, nel caso di passaggio, all'esito di una procedura di reclutamento di cui all'articolo 1, da una fascia funzionale ad altra di livello superiore, l'anzianità di servizio posseduta nella fascia funzionale di provenienza viene computata, ai soli fini della determinazione della posizione economica, nelle seguenti misure: a) per tre quarti, quando si tratti di passaggio: dalla fascia delle attività di assistenza tecnico-operativa alla fascia dei segretari parlamentari; dalla fascia delle attività di assistenza tecnico-operativa ovvero dalla fascia dei segretari parlamentari alla fascia dei quadri intermedi; dalla fascia dei quadri intermedi a quella dei consiglieri parlamentari; b) per due terzi negli altri casi. 2. Se si hanno più passaggi di fascia funzionale per lo stesso dipendente, per ogni passaggio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, considerandosi, ai fini della base di calcolo, i servizi prestati in ciascuna fascia funzionale nella misura convenzionalmente riconosciuta al momento del passaggio immediatamente precedente. 3. I periodi trascorsi in regime di rapporto di impiego a tempo parziale si computano integralmente. Art. 11 (Norme finali) 1. Per quanto non disciplinato dai precedenti articoli, ai dipendenti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente deliberazione si applicano le disposizioni concernenti i dipendenti in servizio alla predetta data. | |
Da: Qui | 23/07/2019 22:01:01 |
Prof for president | |
Da: Bando... | 23/07/2019 22:31:54 |
Neanche oggi e uscito! Ormai luglio sta passando | |
Da: quandoesceilbando? | 23/07/2019 23:04:06 |
mi rivolgo al prof. quanto dovrebbe influire la seconda lingua? | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ..., 166, 167, 168, 169, 170, 171 - Successiva >>