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Camera dei Deputati - 30 CONSIGLIERI PARLAMENTARI 2019
5110 messaggi
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Da: Ma.. 23/07/2019 12:01:21
Che scrivete?

Da: IL TRATTAMENTO STIPENDIALE23/07/2019 12:08:22
Il tema "stipendio" è fondamentale per chi, come taluni, sono già dirigenti della P.A. e devono valutare un cambio carriera.
Chi è già dirigente SNA, ad esempio, dovrà farsi due conti per lo stipendio?

Da: Brava23/07/2019 12:41:19
un dirigente SNA non fa un concorso di questo tipo.
La carriera dirigenziale è ben più remunerosa.

Da: IL TRATTAMENTO STIPENDIALE23/07/2019 13:05:22
Scusate.
sia chiaro. Lo stipendio del consigliere parlamentare è più alto di tantissime carriere. Il dirigente SNA prende molto di meno quando il consigliere parlamentare dopo soli 10 anni prende 140mila euro circa. per non parlare di dopo 20 anni.
Uno stipendio molto più alto di un dirigente SNA, di un dirigente prefettizio, di altri dirigenti.

Da: Prof. A.  2  1  - 23/07/2019 13:09:58
La carriera da dirigente SNA non è "molto più remunerosa" (sic!) di quella dei Consiglieri parlamentari. Per i dirigenti pubblici vige il tetto dei 240.000 euro lordi all'anno, che non si applica alle Camere. A fine carriera i Consiglieri parlamentari percepiscono cifre da capogiro. Per non parlare del Segretari generali delle Camere, ossia l'organo di vertice delle Amministrazioni parlamentari.

A presto,

Il prof.

Da: IMPIEGATA P.A. 1  - 23/07/2019 13:40:29
Gent.le Prof.

lei ritiene che un eventuale voto di laurea elevato  posto come requisito di accesso possa costituire motivazione per ricorsi fondati oppure ormai questo problema è superato da giurisprudenza pregressa?
Mi chiedo ciò perché potrebbe essere un motivo di allungamento di tutta la procedura concorsuale come accadde nell'ultimo concorso similare al Senato.

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Da: Cogito. 1  - 23/07/2019 15:02:26
Bello il puntato "Gent.le"

praticamente hai sostituito la "i" con il "."

e questi sarebbero quelli che lavorano nella PA e quindi hanno l'esperienza..... ma fateci il piacere

Da: Prof. A.  1  - 23/07/2019 15:04:00
Gentile Impiegata,

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in linea di principio non può essere introdotto un voto minimo di laurea, trattandosi di un requisito ulteriore rispetto a quelli ordinariamente previsti. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto la legittimità della previsione di una votazione minima di laurea per partecipare a un concorso in relazione a figure professionali peculiari e di prestigio, per selezionare le quali potrebbe essere ragionevole prevedere una votazione minima per la partecipazione alla procedura. Tale è il caso del concorso per la professionalita di esperto presso la Banca d'Italia: il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo lo sbarramento del 105/110 proprio in virtù dell'elevata professionalità e responsabilità richiesta a tale figura, che renderebbe tale requisito aggiuntivo non arbitrario. Naturalmente, anche per i concorsi per Consigliere parlamentare sarebbe valido, in astratto, un analogo ragionamento (ma si vocifera che il voto di laurea verrà previsto solo per il concorso del Senato).

A presto,

Il prof.

Da: 45anniEqualcheMese23/07/2019 15:22:20
Gentile Prof.
Per il concorso alla camera dei deputati conferma quindi limite di 45 anni (<) per  tutte le figure?Banca d'Italia aveva rimosso il limite di età lasciando quello del voto...può darci delucidazioni? Per gli informatici?
grazie

Da: impiegata p.a. 1  - 23/07/2019 15:26:16
Grazie Prof. nel caso lei abbia un interesse diretto e personale in questo concorso mi auguro che possa raggiungere il miglior risultato possibile.

Da: Fonelli 23/07/2019 15:56:13
Concordo cn impiegata pa. Il prof è fra le persone più garbate che mai abbiano transitato su miminterno. Ps che si sa su seconda lingua facoltativa? Si dovrà indicare x forza nwl bando o anche direttamente alla prova orale?

Da: siamo 1  - 23/07/2019 16:21:53
ripeto ma che scrivete?

Da: lino223/07/2019 16:49:40
E' uscito!!

Da: caggate23/07/2019 17:09:24
quante cagate al sud tutti e 110 lode e poi non passano la preselettiva della banca d'Italia ahahhahahahah prestigio poi ahahhahahahahah siamo nel 2019 la banca d'Italia vale come il 2 di coppe

Da: caggate23/07/2019 17:40:09
Solo se uno è provinciale e non conosce l'inglese;)

Da: Prof. A. 23/07/2019 17:57:25
Gentile 45anniEqualcheMese,

Dalle indiscrezioni che sono state riportate il limite di età sarebbe stato fissato a 45 anni (immagino compiuti). Ma non ho ulteriori informazioni, per saperne di più dobbiamo attendere il bando.

Ringrazio Fonelli per le parole gentili. La seconda prova di lingua (che era prevista all'ultimo concorso al Senato, ma non alla Camera) è facoltativa, e non obbligatoria; ed è indicata, di norma, al momento della presentazione della domanda.

Cara impiegata p.a.,

Parteciperò a entrambi i concorsi per Consigliere parlamentare, per i quali mi preparo da tempo. Ti ringrazio molto per l'augurio che mi hai rivolto.

Un abbraccio,

Il prof.

Da: 45anniEqualcheMese23/07/2019 18:22:18
Grazie Prof!
In bocca al lupo...curioso che siamo alla pagina num. 45 :-)

Da: Piper2 23/07/2019 19:12:09
la prova di inglese sarebbe facoltativa? questa mi è nuova...

Da: Prof. A. 23/07/2019 19:24:59
Gentile Piper2,

Il concorso per Consigliere parlamentare del 2009 al Senato prevedeva una prima lingua straniera obbligatoria (a scelta tra inglese e francese, sia per la prova scritta e orale) e una o più prove facoltative di lingua straniera (a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, in ogni caso diversa da quella obbligatoria).

Cordialmente,

Il prof.

Da: Ma.. 23/07/2019 19:41:39
Siete seri o state cazzeggiando? Spero la seconda

Da: Silvia88MI23/07/2019 19:42:49
Buongiorno a Tutti,
La laurea triennale non va bene? O non è titolo di accesso per consigliere ma per altre posizioni alla Camera e al Senato può essere titolo di accesso?
Ho la sola triennale non perché non abbia voluto proseguire ma perché ho 1 Master universitario e esperienza all'estero.
Grazie a tutti

Da: Qui 23/07/2019 19:53:55
Ci vuole il prof.

Da: Prof. A.23/07/2019 19:55:20
Cara Silvia88MI,

La laurea triennale consente la partecipazione ai bandi di concorso per la carriera degli Stenografi parlamentari (al Senato) e dei Documentaristi/Ragionieri/Tecnici (alla Camera). Naturalmente, con la laurea triennale è altresì possibile partecipare ai concorsi per tutte le carriere parlamentari inferiori. Nessuna rilevanza viene invece attribuita ad eventuali master.

Un caro saluto,

Il prof.

Da: Io ho il 104 23/07/2019 20:20:35
Caro prof A.,
Speriamo sia come dica lei, e che il voto di laurea non sia previsto come requisito per la camera. Sono stata recentemente bocciata all'orale di una altro prestigioso concorso.. poter partecipare a questa nuova selezione, mettermi in gioco nuovamente, mi darebbe grande forza. Se me sbarrassero la strada prima ancora di poterci provare sarebbe una sconfitta in partenza...

Da: Io ho il 104 23/07/2019 20:21:58
*come dice, non come dica! :)

Da: Io ho il 104 23/07/2019 20:25:32
* un altro
* mi sbarrassero

Chiedo venia, ma il cellulare scrive per conto suo.

Da: Prof. A. 23/07/2019 21:04:02
Care e cari,

Condivido con voi alcune delibere approvate dall'Ufficio di Presidenza della Camera in data 5 giugno u.s.

Cordialmente,

Vostro Prof.


Approvazione degli indirizzi per la contrattazione

L'Ufficio di Presidenza:
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
concernente la sospensione dell'efficacia delle
disposizioni previste dall'accordo istitutivo del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento
in materia di svolgimento congiunto delle
procedure di reclutamento del personale e
di iscrizione nella terza sezione del Ruolo
unico del personale di futura assunzione e
l'approvazione di indirizzi per la contrattazione
ai fini della definizione dello stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati che
saranno assunti in esito alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020,
con sospensione a tal fine dell'applicazione
delle disposizioni in materia di contrattazione
con le organizzazioni sindacali previste dallo
Statuto unico dei dipendenti del Parlamento e
dal Protocollo comune delle relazioni sindacali;
considerato che con la predetta deliberazione
si è dato mandato al Comitato per gli affari
del personale di avviare tempestivamente il
confronto con le organizzazioni sindacali della
Camera dei deputati per la definizione delle
disposizioni di stato giuridico dei dipendenti
della Camera dei deputati di futura assunzione,
da svolgersi sulla base degli esiti del confronto
sindacale svoltosi nella XVII legislatura e
secondo la disciplina contenuta nel Protocollo
delle relazioni sindacali della Camera dei
deputati, pubblicato in allegato al Bollettino
degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio
1988, e successive modificazioni e integrazioni;
considerate le risultanze della trattativa
svolta ed in particolare che, nella riunione del
15 maggio 2019, il Comitato per gli affari
del personale si è impegnato a sottoporre
all'Ufficio di Presidenza una proposta di
definizione di indirizzi per una successiva
contrattazione riguardante alcuni temi oggetto
degli emendamenti presentati che esulavano
dal confronto contrattuale in corso, nonché
a chiedere allo stesso Ufficio di Presidenza,
qualora fossero maturati i presupposti per la
valida conclusione di un accordo in tema di
definizione delle disposizioni di stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati che
saranno assunti in esito alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 dicembre
2020, di adottare i predetti indirizzi prima
di procedere all'approvazione dell'accordo
medesimo;
considerato che nella riunione del 16 maggio
2019 il Comitato per gli affari del personale
ha sottoposto alle organizzazioni sindacali
un'ulteriore versione degli impegni riferiti ai
predetti indirizzi, che il Comitato stesso avrebbe
proposto all'Ufficio di Presidenza sempre
a condizione che fosse stato validamente
concluso l'accordo sopra indicato;
considerato che il predetto accordo è stato
sottoscritto da un numero di organizzazioni
sindacali rappresentative di oltre il 90 per
cento dei dipendenti iscritti alle organizzazioni
ammesse alla trattativa, determinandosi così la
condizione per l'adozione, antecedentemente
all'approvazione, da parte dell'Ufficio di
Presidenza, dell'accordo medesimo, dei
predetti indirizzi per la contrattazione, nel testo
illustrato alle Organizzazioni sindacali nella
riunione del 16 maggio 2019;
considerato che il termine per la conclusione
della nuova fase di contrattazione, da svolgersi -
avendo natura di coda contrattuale - secondo le
medesime procedure di confronto adottate per
la trattativa sullo stato giuridico dei dipendenti
di futura assunzione, è stato previsto per il 31
dicembre 2019, ferma restando la possibilità
di concludere in termini più rapidi l'iter
contrattuale per quelle materie sulle quali si
raggiunga anticipatamente un'intesa;
ravvisata l'opportunità di dare priorità,
nello svolgimento della nuova fase di
contrattazione, ai temi del recepimento
nell'ordinamento interno delle modifiche
introdotte nell'ordinamento generale in tema
di congedi parentali e di riscatto degli anni di
laurea per i dipendenti cui si applica il sistema
contributivo, al fine di verificare la possibilità
di pervenire ad un accordo su queste materie nel
più breve termine possibile;
udita la relazione della Presidente del
Comitato per gli affari del personale;
visto il Protocollo delle relazioni sindacali
della Camera dei deputati, pubblicato in
allegato al Bollettino degli organi collegiali
n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive
modificazioni e integrazioni;
visti gli articoli 4 e 75 del Regolamento dei
Servizi e del personale;
delibera:
di approvare gli indirizzi, di cui all'articolo
4, comma 2, del Regolamento dei Servizi
e del personale, in tema di contrattazione,
contenuti negli "impegni del Comitato per gli
affari del personale per una successiva fase
di contrattazione da sottoporre all'Ufficio di
Presidenza", in premessa citati, riportati nel
documento allegato alla presente deliberazione,
di cui costituisce parte integrante.
Il termine per la conclusione della trattativa
sindacale, che sarà disciplinata dal Protocollo
delle relazioni sindacali della Camera dei
deputati, pubblicato in allegato al Bollettino
degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio
1988, e successive modificazioni e integrazioni,
è fissato per il 31 dicembre 2019, ferma
restando la possibilità di concludere in termini
più rapidi l'iter contrattuale per le materie sulle
quali si raggiunga anticipatamente un'intesa.
Nello svolgimento della trattativa avranno
priorità la materia del recepimento
nell'ordinamento interno delle modifiche
normative introdotte nell'ordinamento generale
in tema di congedi parentali e quella
del recepimento delle disposizioni recate
dall'articolo 20, comma 6, del decreto-legge
n. 4 del 2019, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in
tema di riscatto degli anni di laurea per i
dipendenti cui si applica il sistema contributivo,
al fine di verificare la possibilità di pervenire ad
un accordo su tali materie nel più breve termine
possibile

Allegato
Impegni del Comitato per gli affari del personale per una
successiva fase di contrattazione

Il Comitato per gli affari del personale
sottopone all'Ufficio di Presidenza una
proposta per la definizione di indirizzi per la
contrattazione nelle materie di seguito indicate:
- Recepimento nell'ordinamento interno
delle modifiche normative introdotte
nell'ordinamento generale in tema di congedi
parentali;
- Recepimento delle disposizioni recate
dall'articolo 20, comma 6, del decreto-legge
n. 4 del 2019, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in
tema di riscatto degli anni di laurea per i
dipendenti cui si applica il sistema contributivo;
- Aggiornamento delle denominazioni e
delle declaratorie concernenti i diversi profili
professionali, delle percorrenze delle carriere e
del sistema degli incarichi;
- Questioni relative alla fruizione delle ferie
non godute;
- Confronto sugli esiti del primo periodo di
sperimentazione del sistema di valutazione.
Il termine per la conclusione della
contrattazione, da svolgersi con le medesime
procedure di confronto contrattuale della
trattativa in corso, è previsto per la data del
31 dicembre 2019; resta ferma la possibilità di
anticipare la conclusione dell'iter contrattuale
per quelle materie sulle quali dovessero
maturare tempestivamente i presupposti per un
accordo sindacale.


Approvazione del cronoprogramma delle procedure concorsuali

L'Ufficio di Presidenza:
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
concernente la sospensione dell'efficacia delle
disposizioni previste dall'accordo istitutivo del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento
in materia di svolgimento congiunto delle
procedure di reclutamento del personale e
di iscrizione nella terza sezione del Ruolo
unico del personale di futura assunzione e
l'approvazione di indirizzi per la contrattazione
ai fini della definizione dello stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati che
saranno assunti in esito alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020,
con sospensione a tal fine dell'applicazione
delle disposizioni in materia di contrattazione
con le organizzazioni sindacali previste dallo
Statuto unico dei dipendenti del Parlamento e
dal Protocollo comune delle relazioni sindacali;
considerato che con la predetta deliberazione
si è dato mandato al Comitato per gli affari
del personale di avviare tempestivamente il
confronto con le organizzazioni sindacali della
Camera dei deputati per la definizione delle
disposizioni di stato giuridico dei dipendenti
della Camera dei deputati di futura assunzione,
da svolgersi sulla base degli esiti del confronto
sindacale svoltosi nella XVII legislatura e
secondo la disciplina contenuta nel Protocollo
delle relazioni sindacali della Camera dei
deputati, pubblicato in allegato al Bollettino
degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio
1988, e successive modificazioni e integrazioni;
considerate le risultanze della trattativa
svolta ed in particolare che, nella riunione del
15 maggio 2019, il Comitato per gli affari del
personale si è impegnato a proporre all'Ufficio
di Presidenza l'adozione di un cronoprogramma
che definisca le priorità e i tempi per l'avvio,
entro il 31 dicembre 2020, delle procedure
concorsuali riferite alle diverse categorie di
personale, da svolgersi - come previsto dalla
citata deliberazione n. 32 del 2019 - ai sensi
del Regolamento dei concorsi della Camera
previgente al Ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento;
considerato che il suindicato
cronoprogramma andrebbe a realizzare le
finalità sottese al piano del reclutamento
triennale previsto dall'articolo 2 del citato
Regolamento dei concorsi;
considerato che nella riunione del 16 maggio
2019 il Comitato per gli affari del personale
ha manifestato la disponibilità ad anticipare di
un mese le date di approvazione dei bandi di
concorso successive a quella del prossimo 15
luglio previste dal citato cronoprogramma, a
condizione che fossero maturati i presupposti
per la valida conclusione di un accordo in
tema di definizione delle disposizioni di stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei
deputati di futura assunzione;
considerato che il predetto accordo è stato
sottoscritto da un numero di organizzazioni
sindacali rappresentative di oltre il 90 per
cento dei dipendenti iscritti alle organizzazioni
ammesse alla trattativa, determinandosi così la
condizione per l'adozione, antecedentemente
all'approvazione, da parte dell'Ufficio di
Presidenza, dell'accordo medesimo, del citato
cronoprogramma, nel testo illustrato alle
organizzazioni sindacali nella riunione del 16
maggio 2019;
udita la relazione della Presidente del
Comitato per gli affari del personale;
visto il Regolamento dei concorsi
della Camera dei deputati, approvato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161
del 14 luglio 1999, e successive modificazioni;
visti gli articoli 4, 51, 52 e 75 del
Regolamento dei Servizi e del personale;
delibera:
di approvare il cronoprogramma delle
procedure concorsuali nel testo illustrato alle
organizzazioni sindacali nella riunione del 16
maggio 2019, in premessa citato, riportato nel
documento allegato alla presente deliberazione,
di cui costituisce parte integrante.

Allegato
Cronoprogramma delle procedure concorsuali

- Entro il 15 luglio delibera di approvazione
e conseguente pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei bandi di concorso per consiglieri
parlamentari della professionalità generale e
della professionalità tecnica (informatici, edili e
impiantistici);
- Entro il 30 novembre 2019 delibera di
approvazione e conseguente pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per
assistenti parlamentari;
- Entro il 30 aprile 2020 delibera di
approvazione e conseguente pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per
segretari parlamentari e per tecnici della fascia
dei quadri intermedi;
- Entro il 31 ottobre 2020 delibera di
approvazione e conseguente pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per
documentaristi e collaboratori tecnici.

Approvazione dell'accordo recante disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti
ad esito delle procedure di reclutamentobavviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidente n. 32 dell'11 aprile
2019.

L'Ufficio di Presidenza
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
concernente la sospensione dell'efficacia delle
disposizioni previste dall'accordo istitutivo del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento
in materia di svolgimento congiunto delle
procedure di reclutamento del personale e
di iscrizione nella terza sezione del Ruolo
unico del personale di futura assunzione e
l'approvazione di indirizzi per la contrattazione
ai fini della definizione dello stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati che
saranno assunti in esito alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020,
con sospensione a tal fine dell'applicazione
delle disposizioni in materia di contrattazione
con le organizzazioni sindacali previste dallo
Statuto unico dei dipendenti del Parlamento e
dal Protocollo comune delle relazioni sindacali;
visto l'accordo recante disposizioni relative
allo stato giuridico dei dipendenti della
Camera dei deputati assunti ad esito delle
procedure di reclutamento avviate ai sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
n. 32 dell'11 aprile 2019, sottoscritto dai
rappresentanti di organizzazioni sindacali della
Camera dei deputati e dal Comitato per gli affari
del personale in data 24 maggio-4 giugno 2019;
udita la relazione della Presidente del
Comitato per gli affari del personale;
visto il Protocollo delle relazioni sindacali
della Camera dei deputati, pubblicato in
allegato al Bollettino degli organi collegiali
n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive
modificazioni e integrazioni;
visti gli articoli 4 e 75 del Regolamento dei
Servizi e del personale;
delibera:
di approvare l'accordo sottoscritto dai
rappresentanti di organizzazioni sindacali della
Camera dei deputati e dal Comitato per gli
affari del personale in data 24 maggio-4 giugno
2019, riportato in allegato e che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.

Allegato
ACCORDO tra il Comitato per gli affari del personale e organizzazioni sindacali della Camera dei deputati

Disposizioni relative allo stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati
assunti ad esito delle procedure di
reclutamento avviate ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32
dell'11 aprile 2019

Art. 1
(Fasce funzionali)
1. I dipendenti della Camera dei deputati
assunti ad esito delle procedure di
reclutamento avviate ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.
32 dell'11 aprile 2019, sono inquadrati nelle
seguenti fasce funzionali, corrispondenti
a quelle indicate dalla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza della Camera
dei deputati n. 226 del 21 dicembre
2012: fascia dei consiglieri parlamentari
(fascia dirigenziale), fascia dei quadri
intermedi (fascia dei quadri intermedi),
fascia dei segretari parlamentari (fascia delle
attività di assistenza amministrativa), fascia
delle attività di assistenza tecnico-operativa
(fascia delle attività di assistenza tecnico-
operativa).

Art. 2
(Fascia dei consiglieri parlamentari)
1. Il personale appartenente alla fascia dei
consiglieri parlamentari, con la qualifica di
Consigliere parlamentare, svolge le funzioni
attribuite ai Consiglieri parlamentari dal
Regolamento dei Servizi e del personale.

Art. 3
(Fascia dei quadri intermedi)
1. Il personale appartenente alla fascia
dei quadri intermedi, con la qualifica
di Interprete-traduttore, Documentarista,
Ragioniere e Tecnico, svolge le attività
attribuite dal Regolamento dei Servizi e del
personale, rispettivamente, agli Interpreti-
traduttori, ai Documentaristi, ai Ragionieri e
ai Tecnici.

Art. 4
(Fascia dei segretari parlamentari)
1. Il personale appartenente alla fascia dei
segretari parlamentari, con la qualifica di
Segretario parlamentare, svolge le attività
attribuite dal Regolamento dei Servizi e del
personale ai Segretari parlamentari.

Art. 5
(Fascia delle attività di
assistenza tecnico-operativa)
1. Il personale appartenente alla fascia delle
attività di assistenza tecnico-operativa, con
le qualifiche di Assistente parlamentare e
di Collaboratore tecnico, svolge le attività
attribuite dal Regolamento dei Servizi e del
personale agli Assistenti parlamentari, agli
Operatori tecnici, ai Collaboratori tecnici e
ai Coordinatori di reparto.

Art. 6
(Attribuzione degli incarichi)
1. Gli incarichi previsti dal Regolamento dei
Servizi e del personale sono attribuiti al
personale di cui all'articolo 1 secondo i
seguenti criteri:
a) per i dipendenti appartenenti alla fascia
dei consiglieri parlamentari, sulla base
dei requisiti previsti per i Consiglieri
parlamentari;
b) per i dipendenti appartenenti alla fascia
dei quadri intermedi, sulla base dei
requisiti previsti per i Documentaristi, i
Ragionieri e i Tecnici;
c) per i dipendenti appartenenti alla fascia
dei segretari parlamentari, sulla base
dei requisiti previsti per i Segretari
parlamentari;
d) per i dipendenti appartenenti alla
fascia delle attività di assistenza tecnico-
operativa, per gli Assistenti parlamentari
sulla base dei requisiti previsti per gli
Assistenti parlamentari di settore e per
i Collaboratori tecnici sulla base dei
requisiti previsti per i Coordinatori di
reparto.

Art. 7
(Progressione retributiva)
1. Al personale di cui all'articolo 1 si
applica la progressione retributiva di cui alle
relative tabelle allegate alla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati n. 226 del 21 dicembre 2012.

Art. 8
(Congedo ordinario)
1. I giorni di congedo ordinario spettanti al
personale di cui all'articolo 1 sono così
determinati:
a) per i dipendenti appartenenti alla fascia
dei consiglieri parlamentari, nel numero
fissato per i Consiglieri parlamentari;
b) per i dipendenti appartenenti alla fascia
dei quadri intermedi, nel numero fissato
per i Documentaristi, i Ragionieri e i
Tecnici;
c) per i dipendenti appartenenti alla fascia dei
segretari parlamentari, nel numero fissato
per i Segretari parlamentari;
d) per i dipendenti appartenenti alla
fascia delle attività di assistenza tecnico-
operativa, nel numero fissato per i
Collaboratori tecnici e i Coordinatori di
reparto.

Art. 9
(Riconoscimento dell'anzianità ai fini
della determinazione della posizione di
stipendio in caso di passaggio ad una
fascia funzionale di cui all'articolo 1)
1. In caso di passaggio ad una fascia
funzionale di cui all'articolo 1, all'esito
di una procedura di reclutamento di cui
al medesimo articolo 1, di un dipendente
in servizio alla data di entrata in vigore
della presente deliberazione, l'anzianità di
servizio precedentemente posseduta viene
computata, ai soli fini della determinazione
della posizione economica, nelle seguenti
misure:
a) per intero quando si tratti di dipendenti
precedentemente inquadrati al secondo
ovvero al terzo livello funzionale-
retributivo che accedano alla fascia dei
segretari parlamentari, e per tre quarti
quando si tratti dei medesimi dipendenti
che accedano alla fascia dei quadri
intermedi;
b) per tre quarti quando si tratti di
dipendenti precedentemente inquadrati
al quarto livello funzionale-retributivo
che accedano alla fascia dei consiglieri
parlamentari;
c) per due terzi negli altri casi.
2. Qualora, sulla base delle disposizioni previste
al precedente comma, il passaggio ad
una fascia funzionale di cui all'articolo
1 determini il godimento di un
trattamento economico inferiore a quello
precedentemente percepito, il dipendente
interessato mantiene il trattamento più
favorevole, da riassorbire con la successiva
progressione economica, a qualsiasi titolo
maturata.
3. I periodi trascorsi in regime di rapporto
di impiego a tempo parziale si computano
integralmente.

Art. 10
(Riconoscimento dell'anzianità di
servizio maturata in caso di passaggi
tra fasce funzionali)
1. Per i dipendenti assunti dopo la data di entrata
in vigore della presente deliberazione, nel
caso di passaggio, all'esito di una procedura
di reclutamento di cui all'articolo 1, da
una fascia funzionale ad altra di livello
superiore, l'anzianità di servizio posseduta
nella fascia funzionale di provenienza viene
computata, ai soli fini della determinazione
della posizione economica, nelle seguenti
misure:
a) per tre quarti, quando si tratti di passaggio:
dalla fascia delle attività di assistenza
tecnico-operativa alla fascia dei segretari
parlamentari; dalla fascia delle attività
di assistenza tecnico-operativa ovvero
dalla fascia dei segretari parlamentari
alla fascia dei quadri intermedi; dalla
fascia dei quadri intermedi a quella dei
consiglieri parlamentari;
b) per due terzi negli altri casi.
2. Se si hanno più passaggi di fascia funzionale
per lo stesso dipendente, per ogni passaggio
si applicano le disposizioni di cui al comma
1, considerandosi, ai fini della base di
calcolo, i servizi prestati in ciascuna fascia
funzionale nella misura convenzionalmente
riconosciuta al momento del passaggio
immediatamente precedente.
3. I periodi trascorsi in regime di rapporto
di impiego a tempo parziale si computano
integralmente.

Art. 11
(Norme finali)
1. Per quanto non disciplinato dai precedenti
articoli, ai dipendenti assunti dopo la data di
entrata in vigore della presente deliberazione
si applicano le disposizioni concernenti i
dipendenti in servizio alla predetta data.

Da: Qui 23/07/2019 22:01:01
Prof for president

Da: Bando... 23/07/2019 22:31:54
Neanche oggi e uscito! Ormai luglio sta passando

Da: quandoesceilbando?23/07/2019 23:04:06
mi rivolgo al prof. quanto dovrebbe influire la seconda lingua?

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