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13 dicembre 2016: Parere CIVILE
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Da: continua | 13/12/2016 17:50:11 |
a che ora consegnano a Napoli? | |
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Da: Yyy | 13/12/2016 17:54:28 |
"In tema di resp. contrattuale medico sanitaria, il nesso causale fra il comportamento del medico sanitario e l'evento dannoso va ritenuto esistente in caso in cui il medico sia in corso nell'inadempimento degli obblighi a suo carico e il danno verificatosi costituisce conseguenza probabile, pur se non certa, di quegli adempimenti" ( Cass civ 3 sez. 13.4.2015 n. 7354).Pertanto si possono chiedere i danni alla struttura ospedaliera perche responsabili dell'errore diagnostico. La mancata individuazione tempestiva della frattura ha impedito che venissero adottate le cure immediate e idonee e ha comportato il permanente di una invalidità in capo al piccolo Tizio. | |
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Da: soluzione prima traccia | 13/12/2016 18:01:16 |
SI PARLI DEGLI ARTT 2050 0 2052 C.C. MASSIMA DI DISTINZIONE APPLICABILITA' AL CASO DI SPECIE SI APPLICA 2050 CC GENITORI POSSONO CHIEDERE RISARCIMENTO CLAUSOA CHE ESCLUDE RESP E' NULLA SI PUO CHIEDERE RISARC A MEDICI O OSPEDALE PER INADEMP CONTRTTUALE | |
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Da: basta chiacchiere | 13/12/2016 18:10:00 |
quest'anno nessuno, nemmeno i soliti siti, ha condiviso i pareri risolti per esteso. Interessante. | |
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Da: COn11 | 13/12/2016 18:12:07 |
qualcuno sa quando hanno iniziato a roma?? | |
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Da: Avv | 13/12/2016 18:12:51 |
Qualcuno continua a sostenere che le tracce erano difficili? Dai su,non mettete panico anche per la prova di domani prevedo tracce molto semplici considerando che è l'ultimo anno con i codici commentati. Mi spiace domattna sarò in udienza tutto il giorno e non potrò seguire ma son sicuro che le cose andran bene,in bocca al lupo futuri colleghi. | |
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Da: buddace80 | 13/12/2016 18:12:57 |
consegna prevista messina ore 18:40... a domani! | |
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Da: RC HELP | 13/12/2016 18:15:00 |
la sentenza della traccia 1 in merito alla responsabilità medica ? come concluderlo ? RC chiude alle 19.00 | |
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Da: annalisavet | 13/12/2016 18:27:50 |
sei riuscito a comunicare? io per niente, pensavo fosse tutto schermato | |
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Da: soluzione prima traccia | 13/12/2016 18:29:52 |
ma facili per chi sta a casa forse non erano faccili e soprattutto toccano piu argomtnti sono uscite tracce piu facili a magistratura | |
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Da: RC HELP | 13/12/2016 18:30:21 |
Si. RC chiede HELP | |
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Da: pilot | 13/12/2016 18:35:37 |
a che ora consegnano a rimini? | |
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Da: AlessiaFA | 13/12/2016 18:37:18 |
Se può interessare, a Milano credo sia finita. | |
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Da: Giugio86 | 13/12/2016 18:44:26 |
A che ora si consegna a Lecce? | |
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Da: Un montolivo | 13/12/2016 18:47:44 |
Scusate ma alla responsabilità della scuola di equitazione si applica la responsabilità contrattuale, solo in via subordinata gli art. 2050 o 2052cc | |
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Da: Luddo23 | 13/12/2016 18:48:37 |
qualcuno ha idea dell'orario di consegna a Roma?? | |
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Da: In bocca a lupo | 13/12/2016 18:54:27 |
Nella fattispecie che ci occupa sembra delinearsi senza alcun dubbio la colpa del gestore del maneggio, per non aver sostituito il cavallo, il quale sin dall'inizio dell'esercitazione aveva mostrato evidenti segni di nervosismo, rendendo quindi prevedibile ciò che effettivamente è accaduto. In primo luogo, la traccia chiede di esaminare la questione della responsabilità extracontrattuale connessa con l'attività equestre nell'ipotesi in cui il danneggiato sia un principiante. In particolare, la gestione di impianti sportivi con l'impiego di animali (in questo caso un maneggio) implica il coinvolgimento di due forme di responsabilità oggettiva: 1) la responsabilità per esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.); 2) la responsabilità per danni prodotti da animali (art. 2052 c.c.). L'art. 2050 c.c. prevede una responsabilità oggettiva aggravata in quanto è richiesta una rigorosa prova liberatoria: il gestore del maneggio, proprietario o utilizzatore, deve dimostrare di "avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Ai sensi dell'art. 2052 c.c., invece, "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Nel caso di specie, bisogna interrogarsi in ordine al regime di responsabilità invocabile da parte dei Sig.ri Beta, genitori di Tizio, e cioè se quello generale previsto dall'art. 2050 c.c. ovvero la disciplina specifica di cui all'art. 2052 c.c. La giurisprudenza, in più occasioni, ha affermato "che il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti". Di conseguenza, dovrà ritenersi certamente responsabile il gestore del maneggio, in quanto esercente un'attività pericolosa, per i danni riportati al piccolo Tizio a seguito della caduta da un cavallo imbizzarrito durante una lezione di equitazione. Infatti, il piccolo Tizio è senza dubbio un allievo principiante (si trattava appena della seconda lezione di equitazione), è stato gettato a terra da un cavallo che già all'inizio dell'esercitazione aveva mostrato segni di evidente nervosismo tanto da far intervenire l'istruttore per calmarlo e senza che, per questo, si provvedesse alla sua immediata sostituzione. D'altronde assegnare ad un allievo non esperto un animale nervoso è sicuramente condotta inidonea alla prevenzione del rischio. Quanto all'obiezione mossa dal proprietario del maneggio circa la clausola sottoscritta dai Sig.ri Beta con cui lo si esonerava da ogni responsabilità connessa all'attività di equitazione svolta all'interno del Circolo, la Suprema Corte ha ribadito che "la dichiarazione unilaterale dell'allievo di una scuola di equitazione, con la quale il gestore sia esonerato da ogni responsabilità per i danni patiti dagli allievi, è improduttiva di effetti nei casi di responsabilità per colpa grave, ex art. 1229 c.c. Tale colpa grave è ravvisabile nella condotta degli istruttori i quali, pur avendo notato che uno degli animali impiegati per l'esercitazione dava segni di nervosismo, non lo abbiano sostituito". Inoltre, ai sensi dell'art. 1229, 2° comma, c.c., le clausole di esonero o di limitazione non sollevano da responsabilità neppure in caso di colpa lieve, se il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, specie se riguardanti l'integrità fisica, la sicurezza, la salute e i diritti della personalità . Quindi, si può affermare che i Sig.ri Beta, genitori del minorenne Tizio, potranno invocare l'art. 2050 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nei confronti del proprietario del maneggio presso cui il loro figlio stava prendendo lezioni di equitazione. Ed invero: 1) il bambino è principiante ed ancora inesperto; 2) non vi sono elementi per ipotizzare la presenza del caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del gestore del maneggio. In secondo luogo, occorre analizzare la questione dell'errata e non tempestiva diagnosi della frattura da parte dei medici del pronto soccorso, sia sotto il profilo del risarcimento del danno sia per quanto concerne l'effettivo accertamento del danno subito dalla persona proprio a causa di quell'errore. Emerge dalla traccia che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all'intervento chirurgico. | |
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Da: lasthope | 13/12/2016 19:06:01 |
Ma con l iscrizione di Tizio al maneggio, non si da vita ad un contratto e quindi responsabilità contrattuale, cumulabile con quella extracontrattuale ex art. 2050cc? | |
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Da: Asinelloose | 13/12/2016 19:08:47 |
Non ho capito, ma è il cavallo che si è fratturato? | |
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Da: MR.Help | 13/12/2016 19:09:58 |
Buonasera amici! Dunque torno a farvi visita perché volevo significare la mia vicinanza in questi giorni difficili. I pareri mi sono sembrati entrambi estremamente complessi, con più questioni intrecciate. In bocca al lupo per domani! | |
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Da: Avv | 13/12/2016 19:14:26 |
Ma dove li vedete complessi? Solo perchè ci sono questioni intrecciate? Farete vivere mesi e mesi di ansia ai candidati in questo modo in attesa dell'uscita dei risultati. Tutti gli anni ci sono state questioni sottese alla traccia....svegliaaaaaaaa. Gli argomenti sono argomenti stratrattati,soprattutto facilmente individuabili gli articoli. Complessi come ogni anno nulla di più,erano complesse le servitù,l'anatocismo,il fondo patrimoniale o il leasing finanziario ma non certo la responsabilità civile,professionale o le donazioni. | |
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Da: kopulos | 13/12/2016 19:28:06 |
TRACCIA 2, SVOLGIMENTO Il caso sottoposto all'attenzione dello scrivente impone di illustrare l'istituto della donazione, disciplinato dall'art. 769 e ss. c.c., con particolare riferimento alla fattispecie della donazione di cosa altrui e della donazione di modico valore. La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa, di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione. Dunque, gli elementi costitutivi della donazione sono l'arricchimento di un soggetto terzo con relativo depauperamento del donante, e lo spirito di liberalità , ossia la consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale, in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. In particolare l'art 771 c.c. afferma che la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante, stabilendo la nullità della donazione avente ad oggetto beni futuri. Nel caso di specie Caio ha ricevuto in donazione dall'amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno di proprietà , non già del donante Sempronio, ma di Mevio Si pone, dunque, il problema della validità oppure meno di tale negozio di donazione e se, nel caso di specie, possa essere invocato da Caio quantomeno l'usucapione decennale ex art. 1159 c.c., visto che la donazione, immediatamente trascritta è avvenuta nel 2005 mentre la rivendicazione di Tizio, erede di Mevio, si verifica nel 2016. La giurisprudenza ha oscillato tra due diversi orientamenti, tendenti ora alla definizione di nullità , ora di inefficacia del negozio giuridico di donazione di cosa altrui; in ogni caso tale contrasto non coinvolge il profilo della efficacia dell'atto a costituire titolo idoneo per l'usucapione abbreviata. Di notevole importanza, a tal proposito, è la pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n. 10356 del 2009, confermata nel 2013 sentenza n. 12782, in base alla quale "la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla stregua della disciplina complessiva della donazione e, in particolare dell'art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale dazione tuttavia è idonea ai fini dell'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c., poiché il requisito richiesto da questa norma, dell'esistenza di un titolo che legittimi l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossi a tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare". Pertanto, in virtù di tale principio di diritto, la donazione fatta da Sempronio a favore di Caio, sebbene nulla in quanto avente ad oggetto un bene altrui, costituisce titolo idoneo per l'usucapione abbreviata, consolidatasi, nella specie, con il decorso del termine decennale dalla data della trascrizione dell'atto da parte di Caio che ha acquistato in buona fede. Per completezza di esposizione, va ricordato che di recente, e precisamente nel 2016, il Supremo Collegio a SS.UU ha ribadito la tesi della nullità del negozio di donazione di cosa altrui, non già , però, per applicazione in via analogica della nullità prevista dall'art. 771 cc per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione. Resta ora da affrontare la problematica relativa alle donazioni di modico valore, visto che Caio deve difendersi anche dalla richiesta di nullità della donazione della somma di denaro ricevuta da Mevio, per mancato rispetto della forma prescritta dalla legge. Al riguardo l'art. 783 c.c. stabilisce che la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purchè vi sia stata la tradizione. Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, onde il giudizio in proposito è rimesso, per giurisprudenza costante, all'apprezzamento del giudice di merito. Nel caso di specie, sarà necessaria, quindi, una valutazione complessiva del patrimonio di Mevio ai fini di accertare la modicità oppure meno della donazione fatta all'amico Caio. | |
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Da: MR.Help | 13/12/2016 19:29:35 |
Lungi da me "far vivere ai colleghi mesi di ansia". Complessità non é sinonimo di maggiori percentuali di bocciatura. Per quanto mi consta da 1 disamina delle tracce mi sembra di aver colto profili di ampia complessità e spunti che meritavano approfondimento e capacità di connettere vari istituti. Se poi non é così e le questioni sono di piana soluzione ... Tanto meglio! | |
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Da: Ravenerik | 13/12/2016 19:48:35 |
Per quanto riguarda la traccia 2: donazioni indirette, vista la sottolineatura che "l'appartamento è stato acquistato con i soldi di Mevio"? E un piccolo accenno, con tutte le premesse del caso (se ha accettato a suo tempo con beneficio di inventario ex art. 555, se c'è lesione di legittima) in relazione alla azione di riduzione? | |
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Da: Nickmary91 | 13/12/2016 19:56:17 |
Ho fatto tutto perfetto.....alla fine ho chiesto risarcimento secondo l,art 2043 e 2059.....il,bello è che tutto quello prima era scritto perfettamente x il 2050....anche questo anno bocciato | |
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Da: x kopulos | 13/12/2016 20:21:22 |
la donazione di modico valore non c'entra proprio niente. si tratta di donazione indiretta dell'immobile (Cassazione costante - tanto che sia avvenuta con elargizione di denaro strumentale all'acquisto tanto che Mevio abbia pagato direttamente il venditore ex 1180) per la quale non serve il rispetto delle norme relative alla forma delle donazioni (782) ma solo quelle relative alla sostanza, vedasi art. 809 c.c. | |
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Da: Soluzione | 13/12/2016 20:27:22 |
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Da: Prostaferesi | 13/12/2016 20:28:08 |
Qualcuno sa quando si consegna a roma | |
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Da: B rc | 13/12/2016 20:44:07 |
Al collega di Reggio Calabria..mi spieghi come hai fatto a connetterti durante l'esame visto che era schermato? | |
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Da: stqqA | 13/12/2016 20:45:38 |
ragazzi ma a Roma non hanno ancora consegnato ?? | |
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