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Polizia Penitenziaria, 540 Allievi agenti 2017 riservato VFP
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Da: sbarramento 1 | 30/08/2017 20:14:22 |
hai ragione ma sono abbastanza scottato, mi ripeto ho superato tutte e tre le prove ai quiz (idoneo alla fase successiva) il 300+100, la ripetizione dello stesso e il 540, andrò alle visite del 300, spero presto nella notifica e di uscire vincitore da questo incubo. | |
Da: Ultimo901 | 30/08/2017 20:14:59 |
X sbarramento 1 La colpa non e solo del dap, ma anche soprattutto di militari in congedo, che potevano benissimo,se il loro scopo è la correttezza concorsuale, segnalare il file e chi l'ha fornito alle autorità competenti limitandosi a riferire il fatto,pubblicando solo qualche stralcio. | |
Da: Ultimo901 | 30/08/2017 20:16:48 |
X sbarramento 1 Come fai a sapere se avevi superato la prima prova del 300+100? Puoi immaginare il risultato..ma non puoi sapere se eri utilmente collocato in graduatoria, almeno che.... | |
Da: X sbarramento | 30/08/2017 20:54:56 |
Che posizione sei nel 300 ? | |
Da: sbarramento 1 | 30/08/2017 20:59:49 |
Inizio ad avere dei seri dubbi sul fatto che hai superato la prova, sei l'unico ad essere incazzato. Se qualcuno ha sbagliato pagherà personalmente. tu sei sereno perchè sono sicuro che sei al primo concorso sei sicuramente un pivellino e non hai esperienza su queste dinamiche, per cui ti consiglio solo di leggere i vari post e di fare esperienza e poi tra qualche anno potrai dire la tua. | |
Da: Racket | 30/08/2017 21:01:03 |
Sapete l'incremento per quanto riguarda i congedati?Fino a che posizione e chiamano? | |
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Da: sbarramento 1 | 30/08/2017 21:02:42 |
Ultimo901 ho chiesto la mia scheda con elativo punteggio. | |
Da: sbarramento 1 | 30/08/2017 21:05:24 |
nel concorso 300+100 sono posizionato tra il 200 e il 300, spero di essere idoneo e di entrare in graduatoria finale come vincitore. | |
Da: Ultimo901 | 30/08/2017 21:10:54 |
X sbarramento, Si ma non la graduatoria... | |
Da: Racket | 30/08/2017 21:11:41 |
Parlo dei 540! | |
Da: sbarramento 1 | 30/08/2017 21:19:13 |
x la graduatoria centralino sindacato ci delineò i vari punteggi, all'epoca scrisse e riportò varie volte che erano 381 dieci e con tre errori eri dentro per le visite dei 900 ( sbarramento 3 errori). Così è facile fare il conto due più due fa quattro, o no... | |
Da: Sandokan92 | 30/08/2017 21:29:41 |
X sbarramento Comunque non ti arrabbiare con centralino o pinko pallino. Il reato, se c'è l'hanno commesso quelli di militari in congedo, ripeto potevano oscurare o omettere alcuni particolari, per il resto anche in altre amministrazioni, girano file contenenti nomi e graduatorie nelle reti interne | |
Da: ekkolo ! | 30/08/2017 21:38:11 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale contro OMISSIS Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12; per l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento di complessivi allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria riservati ai volontari in ferma prefissata di cui al bando pubblicato il OMISSIS Visto il ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica FATTO e DIRITTO 1 Con il gravame in trattazione OMISSIS ha premesso in punto di fatto di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi n. OMISSIS allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria, riservato, ai sensi dell'art. 16 della l. 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale indetto con il P.D.G.OMISSIS pubblicato in G.U. - IV serie speciale, OMISSIS di essere risultato idoneo all'esito della prova scritta di cui all'art. 10 del bando, e indi di essere stato ammesso agli accertamenti psico-fisici. Nel predetto contesto, lamenta il ricorrente che con decreto OMISSIS il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, lo ha escluso dal concorso, perché non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del bando, avendo superato il 28° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Avverso la predetta determinazione il ricorrente ha formulato le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, punto 2, lett. d), del D.P.R. 487/94, come introdotto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 693/96, dell'art. 2049 del d.lgs. 66/2010, degli artt. 2 e 3 del bando, dell'art. 2038, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, violazione dell'art. 3, comma 6, della l. 127/97, eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità , contraddittorietà e irragionevolezza manifesta. Con le predette censure si sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare, anche in assenza nel bando di una conforme previsione, e stante i tre anni di lodevole servizio militare prestato, dell'elevazione del limite di età di cui all'art. 2, comma 1, punto 2, lett. d), del D.P.R. 487/94. In ogni caso, poi, prosegue il ricorrente, l'art. 3, comma 6, della l. 127/97 avrebbe comunque fatto venir meno il limite di età , previsto dall'art. 5 del d.lgs. 443/92, posto a base dell'esclusione. E, in ogni caso, per il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe già compiuto ogni valutazione in rodine alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di partecipazione all'atto della sua ammissione a sostenere le prove scritte. Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico dell'atto gravato, parte ricorrente ne ha domandato l'annullamento. Costituitasi in resistenza, l'Amministrazione penitenziaria ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza di tutte le relative censure. Con ordinanza 26 settembre 2013, n. 3816, la domanda di sospensione interinale dell'esecuzione dell'atto gravato, incidentalmente formulata in ricorso, è stata accolta, disponendosi per l'effetto l'ammissione del ricorrente alla partecipazione alle prove del concorso in esame. In vista della trattazione del merito del gravame, parte resistente, fatto constare che, per effetto della ridetta misura cautelare, il ricorrente è stato arruolato con riserva e presta attualmente servizio nell'Amministrazione penitenziaria, ha ribadito le difese già precedentemente formulate, insistendo per la reiezione del ricorso La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza OMISSIS 2. Il ricorso è fondato. 3. In punto di fatto, si rileva che, come già sopra detto, dalla relazione dell'Amministrazione depositata dalla difesa erariale il 7 marzo 2017 si evince che il ricorrente, all'esito del provvedimento cautelare a lui favorevole di cui in fatto, ha superato tutte le prove di esame, con conseguente arruolamento con riserva nel ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, ove presta attualmente servizio. In diritto, deve trovare favorevole considerazione la censura con la quale il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio militare per sette anni (in particolare, di seguito, quale VFP1-volontario in ferma prefissata annuale, vincitore del concorso per VFP1, ammesso alla rafferma di un anno, ammesso alla ferma prefissata quadriennale quale vincitore del relativo concorso, prolungata per un biennio e ancora in corso alla data di presentazione del gravame) e ha lamentato la mancata applicazione dell'innalzamento d'età previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 2), lettera d), del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nella misura "di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958". Invero, come ha già chiarito da questo Tribunale in varie pronunzie oggi da condividere (Tar Lazio, Roma, I-quater, 11 giugno 2012, n. 5343, richiamata nell'ordinanza cautelare favorevole al ricorrente; 7 febbraio 2013, n. 1343; III-bis, 6 marzo 2014, n.2838; I-bis, 12 giugno 2014, n. 6297; III-bis, 30 giugno 2015, n. 8770), con riguardo al limite di età il ricorrente beneficia dell'innalzamento garantito dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 693 del 1996 (che ha sostituito la lettera d) del numero 2), art. 2, del D.P.R. n. 487 del 1994,) nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio militare volontario, per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, riprodotto con analoga formulazione anche dall'art. 2049 del d.lgs. n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare. Tale ultima disposizione, relativa alle agevolazioni strumentali al passaggio dalla vita militare a quella civile, esprime infatti in termini generali una regola che apparirebbe in sede interpretativa irragionevole non applicare ai concorsi per il reclutamento nelle Forze di polizia, se si considera che il Corpo di Polizia penitenziaria non ha carattere militare, ma civile, sicché, accedendovi, il militare realizza un simile passaggio. E' stato pertanto rilevato come l'art. 2049 del Codice attribuisca forza di legge, entro tali limiti, all'art. 2, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 487 del 1994, che la giurisprudenza amministrativa ha già affermato doversi applicare al reclutamento degli agenti di Polizia penitenziaria (Tar Lazio, I, 13 febbraio 2012, n. 1412), e che tale previsione è idonea a integrare direttamente il bando, non incontrando, pertanto, il limite recato dalla fonte di rango inferiore costituita dall'art. 3 del D.M. n. 50 del 2000, anche qui invocato dall'Amministrazione resistente. E ciò anche qualora non si ritenesse applicabile nella fattispecie l'art. 2049 del d. lgs. 66/2010 (come, invece, ritenuto nei precedenti giurisprudenziali richiamati di questo Tribunale n. 6297/2014, n. 2838/2014, n. 8770/2015), sulla base della tesi dell'Amministrazione che rileva che la predetta ultima disposizione si inserisce nel Titolo II del Libro ottavo del citato d.lgs. 66/2010, recante la "Disciplina della leva in caso di guerra o di grave crisi internazionale", con conseguente innalzamento del relativo limite di età previsto dall'art. 2049 solo a fronte di tali presupposti. La tesi, infatti, non convince, tenuto conto del fatto che il predetto Titolo II del Codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. 66/2010 disciplina sia l'ipotesi della "grave crisi internazionale" che la "disciplina della leva", tanto che a quest'ultima è specificatamente dedicato l'intero Capo VI (Ferma di leva), comprendente la Sezione VIII, intitolata ai "Diritti inerenti al lavoro civile", la quale reca una serie di disposizioni tese tutte a regolamentare l'attribuzione di particolari benefici a chi, come il ricorrente, abbia svolto il servizio di leva nelle Forze Armate (conformemente all'ambito applicativo definito nell'articolo 1 del richiamato decreto); tra questi rientrano la sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e il diritto alla conservazione del posto (art.2048), la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici (art.2050), la valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici (art.2051), il riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego (art.2052) e, appunto, il richiamato beneficio dell'elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici (art.2049). 4. Deve, pertanto, concludersi che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente l'innalzamento del requisito concorsuale dell'età , ammettendolo alla competizione per cui è causa. Ne deriva, per converso, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento che ha escluso il ricorrente dalla partecipazione al concorso, che deve, per l'effetto, essere annullato. La complessità e la relativa novità della questione giuridica esaminata depongono per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite. P.Q.M. OMISSIS definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'OMISSISl'intervento dei magistrati: OMISSIS Questa è una sentenza! | |
Da: peppe881 | 30/08/2017 22:10:07 |
× eccolo una domanda quest ultimo messaggio xhe hai mandato in sintesi cosa dice ? | |
Da: Anthony morato | 30/08/2017 22:22:50 |
State pieni di complessi drogatevi che è meglio | |
Da: sbarramento 1 | 30/08/2017 22:24:47 |
Sandokan92 che scrive: Comunque non ti arrabbiare con centralino o pinko pallino. conosci le dinamiche e sono d'accordo con te, va bene cerco di moderarmi, ma la rabbia è tanta, tu mi capisci perchè stai vivendo la stessa situazione. Va bene così, prendiamoci i lati positivi.... | |
Da: sbarramento 1 | 30/08/2017 22:27:24 |
x Anthony morato vai a dormire e riposati che è meglio. | |
Da: CENTRALINO SINDACATO Reputazione utente: +476 | 30/08/2017 22:42:32 |
X peppe881 Ribadisce il concetto che una persona ha vinto al tar il ricorso contro il ministero per aver partecipato al concorso fuori dai limiti di età previsti dal bando. | |
Da: Ultimo901 | 30/08/2017 22:42:35 |
Purtroppo questa graduatoria è stata pubblicata da chi crede che dietro i concorrenti senza i requisiti di eta, ci siano manovre oscure per favorire i soli amici degli amici. Io ho voluto pubblicare il decreto cautelativo, solo per dimostrare che il tar avrà riammesso con riserva qualche concorrente ricorsista, cosi come successo nel 300+100. Che poi dopo 5 anni il consiglio di stato respinge e ribalta la sentenza, va pure bene. Ma qualcuno continua a vedere il complotto della solita italietta, anche quando una amministrazione, che ha tanti problemi di mal gestione, cerca di garantire un concorso il piu possibile corretto. Le incazzature di sbarramento 1 ci stanno e come, verso quel gruppo che ogni giorno denigra e sbegfeggia la penitenziaria... | |
Da: MISTERXX | 30/08/2017 22:59:18 |
x ekkolo ! https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/registroProtocolloRic.jsp?_adf.ctrl-state=187yeaasws_14 Qui invece pare che il ricorso sia stato respinto!!! se non riesci a leggere bene vai sul sito del tar ricorsi anno 2015 con nr. 14120 vedi le date...Giudice mezzacapo lo accoglie con riserva e il Giudice mattei lo respinge....leggi | |
Da: ekkolo ! | 30/08/2017 23:05:43 |
XDa: peppe881 30/08/2017 22.10.07 Illegittimo per il tar e non è il primo caso il provvedimento che ha escluso il ricorrente dalla partecipazione al concorso. Ha accolto positivamente il ricorso dando ragione al ricorrente.Non è stato proposto appello dal DAP. e sicuramente il tizio è in servizio da qualche annetto Domanda x Centralino Sindacato In un precedente post hai scritto che per l'amministrazione non vale innalzamento età (credo ieri) ma visto le sentenze favorevoli ai ricorrenti citate,cosa ne pensa. Mi può spiegare il concetto del seguente passaggio: E' stato pertanto rilevato come l'art. 2049 del Codice attribuisca forza di legge, entro tali limiti, all'art. 2, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 487 del 1994, che la giurisprudenza amministrativa ha già affermato doversi applicare al reclutamento degli agenti di Polizia penitenziaria (Tar Lazio, I, 13 febbraio 2012, n. 1412), e che tale previsione è idonea a integrare direttamente il bando, ....... Cosa significa ''che tale previsione è idonea a integrare direttamente il bando''. Risponde o trova difficoltà ? | |
Da: CENTRALINO SINDACATO Reputazione utente: +476 | 30/08/2017 23:21:44 |
X ekkolo ! Nel caso di specie vuol dire che la legge del 94 prevede l'aumento dei periodi fatti in ferme volontarie per un massimo di 3 anni rispetto all'età massima prevista dal bando; il bando contro cui ha proposto ricorso, non lo prevede ma in forza di quella legge, anche se non c'è esplicitamente scritto, è come se lo fosse. Però per farsi riconoscere questo diritto bisogna fare ricorso. Mi sembra abbastanza chiaro. | |
Da: ekkolo ! | 30/08/2017 23:34:17 |
Ahahahah Centralino e tu lo sapevi come sindacato di questo diritto e quanti (tantissimi) non sapevano.Se la legge 94 prevede l'innalzamento età per i periodi prestati come ferma volontaria,perchè non inserirlo nel bando? Forse era più ''chiaro'' a ''TUTTI'' e non a ''POCHI''così un'ampia platea veniva a conoscenza di questo diritto ,che citi. Buona notte,bellissima risposta | |
Da: Bididibodidibu | 30/08/2017 23:38:38 |
Vi state fasciando la testa prima di romperla | |
Da: CENTRALINO SINDACATO Reputazione utente: +476 | 30/08/2017 23:42:11 |
X ekkolo ! Ma si torna sempre al solito discorso : i sindacati non hanno voce per quanto riguarda le assunzioni quindi non c'è nulla che si possa fare su come l'amministrazione decide di fare i bandi. Inoltre bisogna sempre vedere se facendo ricorso ti viene riconosciuto tale diritto, visto che non tutti i tar sono d'accordo. Quindi si tratta di fare una scommessa da 1800 euro e sperare che vada bene. | |
Da: ekkolo ! | 31/08/2017 10:34:24 |
X Centralino ok forse era una scommessa da fare. Le auguro una buona giornata. | |
Da: Pinko Pallino Reputazione utente: +151 | 31/08/2017 10:48:37 |
Per sbarramento 1 30/08/2017 19.55.10 x pinko pallino Articolo 4 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla direzione dell'Ufficio VI - Concorsi. questo è il bando di concorso, i nostri dati non devono circolare per i vari uffici del DAP e visionati da tutto e poi pubblicati in rete, il responsabile delle anomalie è il dirigente della direzione generale del personale, lo capisci o no, non lo possono fare è grave che dall'ufficio concorsi è uscita la nostra graduatoria, quindi abbiamo ragione sia moralmente che penalmente. Te lo ripeto questa cosa è gravissima con risvolti penali e disciplinari, non è bello che fanno sempre queste pagliacciate e nessuno paga e siamo sempre noi a pagarne le conseguenze e oltretutto neanche capiti o appoggiati anzi addirittura derisi come se non riuscissimo a capire la normalità . Non negate l'evidenza, con un piccolo esame di umiltà basta dire:avete ragione è uno schifo. Ancora con la convinzione che c'è un reato ??? E finiscila... secondo me e altri Uffuciali di P.G. non c'è... tu che sei più bravo e preparato vai alla Procura della Repubblica e, assumendotene la responsabilità , proponi formale denuncia... il Pubblico Ministero e il G.I.P. prenderanno le loro decisioni... e che i tuoi dati non debbano girare per gli uffici del DAP lo vedi scritto solo tu... come solo tu vedi dei complotti ovunque... Da: sbarramento 1 30/08/2017 20.02.35 x tutti scusate ma sono incazzato nero. Provate ad immaginare che per uno schifo del genere bloccano il concorso e a pagarne le conseguenze sono sempre gli stessi che oltretutto non abbiamo colpe sulle varie anomalie concorsuali e questi non difendono noi ma queste persone incompetenti che gestiscono uffici importanti nella P.A. Ma non è giuridicamente possibile una cosa simile... ma perchè non provi a studiare un po' di diritto, invece di fare il Don Chisciotte della Mancia... | |
Da: judays | 31/08/2017 10:52:28 |
che cazzo di confusione però....ma possibile che l amministrazione lasci le cose cosi allo sbaraglio???Non poteva semplicemente adeguarsi a tutte le altre ff.oo?? Ti fanno fare scritti e visite mediche e non si è ancora sicuri che per tutti icandidati il concorso sia fatto in regola....bè mi pare un po una barzelletta questa.....questi ricorsi si potevano evitare benissimo!!!! | |
Da: Pinko Pallino Reputazione utente: +151 | 31/08/2017 10:56:57 |
Per judays 31/08/2017 10.52.28 che cazzo di confusione però....ma possibile che l amministrazione lasci le cose cosi allo sbaraglio???Non poteva semplicemente adeguarsi a tutte le altre ff.oo?? Ti fanno fare scritti e visite mediche e non si è ancora sicuri che per tutti icandidati il concorso sia fatto in regola....bè mi pare un po una barzelletta questa.....questi ricorsi si potevano evitare benissimo!!!! È certamente stata una decisione per avere personale più giovane... il bando indica i requisiti... e limitava l'età ... legittimo farlo. Ma qualcuno non è stato d'accordo e fatto ricorso... e ha vinto (probabilmente perchè hanno tenuto conto della gerarchia delle leggi, nel caso di specie)... altri, con la stessa motivazione, perderanno... non è tutta colpa deĺl'Amministrazione. Funziona così il sistema della Giustizia italiana ed è impossibile prevedere tutto. | |
Da: judays | 31/08/2017 11:21:20 |
pinko dici che l amministrazione si sarà parata il culo per eventuali ricorsisti secondo te? | |
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