NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
SE SEI CAPRONE-SERIO DA LEGGERE
111 messaggi, letto 3172 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4 - Successiva >>
Da: Capra.. | 18/06/2016 22:19:40 |
Girl ma fai la capra? Nel forum proroghe impiegato comunale assererriva che era incostituzionale prorogare le graduatorie ai vincitori. Per loro non si prorogano devono essere vassunti. Lo scorrimento vale per gli idonei non vincitori. Leggi le sentenze non fare au capra au capra dai.. | |
Rispondi |
Da: Capra.. | 18/06/2016 22:25:43 |
Sentenze amministrative? Cds 446/2012 si rifa' alla cassazione. Le sentenze amministrative erano riferite a prima del passaggio al go della giurisdizione del pi. Ora dalla pubblicazione della sentenza decice il go. Leggi le 2 sentenze sono semplici. | |
Rispondi |
Da: Capra.. | 18/06/2016 22:29:09 |
Della graduatoria | |
Rispondi |
Da: Cds 5769/2014 | 18/06/2016 22:52:02 |
Capra forse anche questa? | |
Rispondi |
Da: Come | 18/06/2016 23:06:27 |
.al solito fuori tema. Il topic ha come argomento perché caprone e capre varie non superano i concorsi. Giurisdizione proroghe ...non c'entrano | |
Rispondi |
Da: impiegato_comunale | 18/06/2016 23:10:48 |
Il discorso che fate è molto complesso, tant'è che in alcuni casi si arriva davanti al giudice. In generale la graduatoria vale per 3 anni, e non vi è obbligo da parte della PA ad assumere i vincitori. Ciò però genera sicuramente contenzioso.. saranno i giudici a decidere caso per caso. E io non sono un giudice, ma neanche voi. | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Capra | 18/06/2016 23:17:12 |
Non girare le carte tu hai detto che le graduatorie per i vincitori scadono e che era incostituzionale il contrario se vuoi ti posto le perle giuridiche. Sulla giurisdizione non bisogna essere principi del foro fino al 1998 giudice amministrativo. Dal 1998 fino all'approvazione della graduatoria ga poi go.? Su qualunque simoncino trovi tutto credici io sono dovuto andare davanti al go | |
Rispondi |
Da: Capra | 18/06/2016 23:23:52 |
http://www.ilfoglietto.it/notizie/lavoro/1718-le-graduatorie-dei-vincitori-non-soggette-a-scadenza.html | |
Rispondi |
Da: Capra | 18/06/2016 23:29:57 |
mhttp://www.angeleriebossi.it/index.php/news/337-concorso-pubblico-il-vincitore-ha-un-diritto-soggettivo-allassunzione.pdf | |
Rispondi |
Da: impiegato_comunale | 18/06/2016 23:33:21 |
caro Capra, il fatto stesso che tu posti una sentenza, fra l'altro di CdS in riforma del TAR, dovrebbe farti capire che la cosa non è semplice come vuoi far credere che sia. Tu non sei un giudice, nemmeno io. Il Cds dice una cosa, il TAR un'altra, il G.O. potrebbe dirne un'altra ancora. In questi casi-limite nessuno ha la verità in tasca come vedi, non avere la presunzione di avercerla tu. | |
Rispondi |
Da: capronee | 19/06/2016 00:08:15 |
qualcuno mi risponde?sono l'autore di questa discussione. La volete sapere un'altra? a questo concorso parlai con un ragazzo e mentre parlavamo interveni' una ragazza anche essa candidata che disse vicino al tizio '' tu hai la faccia da avvocato'' ...morale della favola anche il tizio è entrato senza particolari problemi e soprattutto senza particolare preparazione e io a stare a fare il fesso a studiare notte/giorno.Le raccomandazioni ormai tranne pochi casi non esistono piu' nei concorsi pubblici ma conta L'APPARENZA, neanche l'intelligenza ma L'APPARENZA. CHE DIRE UN LIVELLO PIU' BASSO DI QUESTO NON SI PUò PROPRIO IMMAGINARE,CIOè STIAMO PROPRIO TERRA-TERRA. | |
Rispondi |
Da: capronee | 19/06/2016 00:15:09 |
pardon disse al tizio e non disse vicino ...da dove mi è uscito :) | |
Rispondi |
Da: state tranquilli | 19/06/2016 07:25:29 |
impiegato comunale mai dirà dove ha vinto i suoi concorsi per due motivi: 1) forse non li ha vinti 2) se li ha vinti, li ha vinti solo per raccomandazione e/o cooptazione. Non si sono mai visti solo concorsi a crocette in tutte le prove. Se è vero quello che ha scritto in altri forum la zona del nostro Paese che ha il dono di aver tra i suoi dipendenti è la Puglia, dove è ben noto, non esistono (e io ci credo) raccomandazioni. Che poi il livello di selezione sia così basso, non direi. Se è così basso chi ha una cultura e preparazione sopra la media come dice perchè non lo ha ancora vinto. Circa la durata delle graduatorie: non andiamo a tirare fuori anche qui il fatto che la mancata scadenza delle graduatorie sia incostituzionale perchè la costituzione di queste cose non parla e nulla c'entra. Poi la giurisdizione... ecco qui si vede che impiegato non ha vinto nessun concorso se non da bidello (forse). Fino a quando non si instaura il rapporto di lavoro ogni diatriba appartiene al giudice amministrativo perchè la Pubblica Amministrazione in quella fase del procedimento opera con i suoi poteri e le sue facoltà (quindi può revocare il concorso, può non assumere, può fare scadere la graduatoria e questo anche per i vincitori che continuano a trovarsi fino all'assunzione in posizione di interesse legittimo), solo con la assunzione le cose cambiano e la PA scende di scalino e si pone alla pari del privato perchè si instaura un rapporto di diritto privato tra le parti. Ragazzi dai non è difficile, ma mi rendo conto che gli avvocati che non sono patrocinatori davanti al TAR non riescono a capire questa semplice distinzione e fanno buttare via soldi a chi non ha nemmeno voglia di leggersi tre pagine di diritto amministrativo. POi ci sono carriere che rimanendo sempre pubbliche (prefetti, magistrati, ecc) trovano sempre nel giudice amministrativo il proprio giudice naturale. | |
Rispondi |
Da: caro caprone | 19/06/2016 07:32:24 |
vuoi una risposta seria alle tue domande? bene: stai sbagliando la preparazione.... non conta l'anzianità di partecipazione. Nei concorsi, scusa se te lo dico, conta anche la tua preparazione precedente, quanto hai studiato e come hai studiato prima del concorso. Che poi la preparazione di altri sia inferiore alla tua ecco, non credo tu abbia nè il diritto nè la competenza di dirlo. Mi spiace ma se arrivi secondo la colpa è la tua e il merito è dell'altro e tuo padre fa, anche qui mi spiace dirlo, un errore fondamentale, quello che temo abbia fatto per tutta la sua vita nella tua educazione, ed è quello di tutelarti eccessivamente e di considerarti meglio degli altri semplicemente perchè sei suo figlio. | |
Rispondi |
Da: 👎 Girl Power | 19/06/2016 08:20:15 |
Volevo dire le ultime due cose e poi basta perché siamo andati abbondantemente oltre. 1) Il discorso che ho fatto sulla validità delle graduatorie con vincitori ed idonei rispetto a quelle di soli idonei lo lessi in altro forum dove si richiamavano sentenze amministrative. Ma anche senza richiamare sentenze se ci si pensa bene i vincitori di un pubblico concorso vantano un diritto vero e proprio all'assunzione e come tale un diritto non decade (casomai si prescrive). Gli idonei invece hanno un interesse legittimo a che una graduatoria scorra oltre i posti banditi ma come tale l'interesse legittimo è subordinato all'interesse pubblico della P.A. ad assumere ulteriori unità di personale oltre i posti banditi. Mentre per questi ultimi la P.A. alla scadenza del vincolo triennale o delle eventuali successive proroghe non ha più alcun tipo di obbligo ad assumere gli idonei, per i vincitori l'unica possibilità che una P.A. ha di non assumerli definitivamente è fare un provvedimento amministrativo di riduzione dei posti o annullamento del concorso. Ma per fare ciò c'è bisogno di una motivazione adeguata, tanto più adeguata quanto più tempo è trascorso dall'approvazione della graduatoria finale (un conto è revocare dopo 1 mese ed un conto è farlo dopo 3,anni), perché più tempo passa e più si consolida la legittima aspettativa dei vincitori ad essere assunti. E le uniche plausibili motivazioni che possono giustificare un annullamento o riduzione di posti banditi dopo molto tempo dalla conclusione del concorso sono gravi vizi ab origine della procedura selettiva bandita ovvero una situazione di grave dissesto finanziario dell'ente (tali da portarlo al commissariamento). 2) @caprone, per esperienza diretta confermo che purtroppo anche la preparazione precedente al concorso gioca un ruolo molto importante, soprattutto fa molto la differenza il metodo di studio, la capacità di schematizzare mentalmente informazioni sparse, la chiarezza espositiva scritta e, soprattutto, orale. E questi sono doni innati oltre che acquisiti con la frequenza di un buon liceo (che secondo me sono gli anni più importanti e decisivi nella formazione, molto più dell'università ). | |
Rispondi |
Da: lcapra | 19/06/2016 08:55:23 |
Impiegato e qua la pianto la sentenza era del cds perche' era una questione vecchia addirittura del 92 MA sia cds che cassazione dicono le stesse cose. Le gradutorie non scadono per i vincitori Altro che incostituzipnale. Cambia bignami. Tornando ad caprone ascolta i consigli prima postati provengono da una psicologa. | |
Rispondi |
Da: cario Girl Power | 19/06/2016 08:55:35 |
mi spiace dirtelo, ma non hai capito la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo. I vincitori hanno, al pari degli idonei, interesse legittimo ad essere assunti e questo significa che l'ente non può fare quel cavolo che vuole. Non ho approfondito se per loro i termini di durata della graduatoria valgono, qualcuno dice di sì, ma secondo me no, semplicemente perchè siamo ancora nell'ambito del diritto amministrativo, in quell'ambito, cioè, dove la PA conserva intatto il suo potere. Il fatto che tu dica che la PA possa revocarle con motivazione conferma che in nuce anche tu condividi questa posizione riguardo ai vincitori e quindi quello che ti ho detto. Ovvio che se io non ti assumo devo motivare la scelta, ma siamo sempre nell'ambito dell'interesse legittimo, ma non c'entra nulla il tempo. | |
Rispondi |
Da: per icapra | 19/06/2016 08:59:00 |
ho molti dubbi circa la capacità dell'italiano medio di leggere le sentenze. Ho letto quelle che dici, ma non dicono quello che tu affermi, mi spiace. Cos'è che secondo te una graduatoria da impiegato deve rimanere valida 10 anni in mancanza di provvedimenti di rinnovo? non credo proprio. Le graduatorie valgono il tempo che i provvedimenti concedono loro. Per tanti motivi | |
Rispondi |
Da: Capra | 19/06/2016 09:21:09 |
Il Foglietto della Ricerca - Le graduatorie dei vincitori non soggette a scadenza www.ilfoglietto.it › notizie › lavoro › 17... | |
Rispondi |
Da: Capra | 19/06/2016 09:30:31 |
Il. Mio italiano sarà medio ma la conoscenza del diritto un po' meno. Sentrnza ad.esempio 1339 cassazione l'anno mi pare 2009, ce ne sono molte, cerco di spiegarmi nel mio italiano approssimativo. Dopo la privatizzazione o depublicizzazione del p.i. Il riparto di giurisdizione e' ga fino alla pubblicazione della graduatoria, go dal bando in poi. Dal bando in poi per il vincitore di concorso, lo dice la cassazione e non un semianalfabeta come me, si entra in materia di adempimento delle obbligazioni, come per qulunque bando di concorso ex art. 1218, la pa deve adempiere, salvo l'impossibilità sopravvenuta | |
Rispondi |
Da: Capra | 19/06/2016 09:34:55 |
http://www.angeleriebossi.it/index.php/news/337-concorso-pubblico-il-vincitore-ha-un-diritto-soggettivo-allassunzione.pdf Leggi e' semplice e chiaro | |
Rispondi |
Da: allora | 19/06/2016 09:37:11 |
siamo a posto se lo dice il foglietto. questa è la parte incriminata: - per effetto delle regole concernenti la validità temporale delle graduatorie: e ciò sia in ragione di quanto da tempo sottolineato da una nota e consolidata giurisprudenza, secondo cui, in ipotesi di factum principis, il decorso del tempo non può ridondare a danno del privato; sia perché i termini di efficacia delle graduatorie concorsuali sono riferibili al solo l'istituto del c.d. scorrimento della graduatoria (che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi concorsi) e non anche ai candidati vincitori (cfr. Cass. civ., sez. un., 16 aprile 2007, n. 8951), nei confronti dei quali l'Amministrazione è tenuta alla conclusione del procedimento concorsuale mediante l'adozione di formale atto di nomina, salvo che essa dia conto, con altrettanto formale provvedimento, che alla sua adozione ostano sopravvenute determinazioni in autotutela riferite alla procedura medesima, ovvero, con specifico riferimento alla situazione creatasi nelle Aziende sanitarie della Regione Sardegna a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/1995, la sopravvenuta soppressione dei posti per i quali era stato bandito il concorso, all'ésito della ridefinizione della pianta organica, nelle mòre del procedimento concorsuale imposta dal legislatore. | |
Rispondi |
Da: Capra | 19/06/2016 09:51:16 |
Leggi post 7.25 e quello sotto avvocato bossetti Io che ho detto:siamo in regime di adempimento delle obbligazioni art 1218, c'è il diritto all'assunzione,salvo impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile, E il factum principis non deve essere addebitabile alla pa, esempio graduatoria 2008 la pa non fa la programmazione assunzioni, non fa nulla e nel 2014 vi sono degli impedimenti, di questo ritardo risponde la pa,in quanto il ritardo non può' andare in danno al privato, citato nelle sentenze. Quindi regime civilistico, art 1218, l'efficacia della validità concerne solo gli idonei (istituto scorrimento)' l'inadempimento deve derivare da causa non imputabile. Spero di essermi spiegato | |
Rispondi |
Da: Capra | 19/06/2016 10:06:55 |
Parte incriminata se non metti la riga sopra . Il ricorso era stato proposto da vincitori:la sentenza dice: 1) il ritardo non può ridondare in danno dei privati trattandosi di vincitori 2) nei loro confronti non vige il limite temporale di ' validità delle graduatori, che si applica agli idonei non vincitori,3 vi è l' obbligo di concludere la procedura , salvo impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile.la | |
Rispondi |
Da: fate allora | 19/06/2016 10:19:42 |
eventualmente ricorso se siete convinti. io continuo ad avere dubbi anche perchè mi pare che quel che dice il legale citato sia abbastanza sbagliato e mischi piani e ordinamenti molto diversi. in caso di ricorsi postate l'esito. in bocca al lupo | |
Rispondi |
Da: Capra | 19/06/2016 13:01:13 |
Io parlo della parte incriminata che e' di palmare evidenza. Si dice così? Scusa l'italiano approssimativo, ma quando scrivi su un telefonino gli errori non livedi. Ma su ogni simoncino queste cose le trovi | |
Rispondi |
Da: Sia abbastanza | 19/06/2016 16:39:39 |
Sbagliato ha ragione capra Poi fate ricorso tanto per la la pa paga pantalone. Io proporrei in caso di soccombenza della pa devono pagare i dirigenti inadempienti sia per le spese di lite sia eventuali danni derivanti da inadempienze | |
Rispondi |
Da: un consiglio | 20/06/2016 09:27:25 |
usate il simoncino come ripasso (forse) ma attenzione agli errori e imprecisioni che contiene. Se lo fate, nella migliore delle ipotesi, otterrete solo le idoneità . Ogni sentenza va letta in maniera approfondita e va contestualizzata. Nulla vieta che la successiva sia diversa e incoerente con la prima. Ad esempio la sentenza da voi più volte citata, si riferisce ad una ASL. Non sempre è possibile estendere il dispositivo delle sentenze a ciò che pare e piace. Vedremo come andranno, se ci saranno, i ricorsi. Io appartengo a quella parte della giurisprudenza che distingue nettamente la fase dell'individuazione del miglior candidato da quella in cui il miglior candidato prende servizio. Solo dopo aver preso servizio si entra nell'ambito del diritto privato e non prima, prima la PA conserva intatte le sue prerogative e ogni atto che compie deve essere motivato ma rimane sempre atto amministrativo e non assume mai natura privatistica. Questo significa che se io non voglio più usare quella graduatoria lo devo motivare e mi devo aspettare ricorsi da chi ne avrebbe avuto interesse legittimo e lì sarà il giudice, ancora una volta amministrativo, a decidere. | |
Rispondi |
Da: ma.. | 20/06/2016 09:45:06 |
con diverse pronunce si vedano le n. 10288/2003, n. 14529/2003, n. 20107/2005, n. 15342/2006, n. 10940/2007, n. 2698/2007, n. 5920/2008, n. 16527/2008, n. 3054/2009, n. 3055/2009, n. 24185/2009, n. 12895/2011, n. 14955/2011, n. 9185/2012 e n. 19595/2012 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario "la controversia per l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro promossa da un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, ritualmente approvata, di un concorso per l'assunzione di dirigente amministrativo." In particolare, con sentenza n. 8736 la Cassazione civile, sezioni unite del 04 aprile 2008 si è così espressa: "Le Sezioni Unite hanno riconosciuto, con giurisprudenza consolidata (ex plurimis Cass. Sez. Un. n. 6041/2002), che, esaurita la procedura concorsuale, si è sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell'amministrazione pubblica, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, comma 2, sicchè il soggetto individuato all'esito del procedimento amministrativo di selezione, ad evidenza pubblica, versa nella condizione propria dell'aggiudicatario di qualsiasi altro contratto, svolgendosi ormai il suo rapporto con la controparte in modo paritario e ponendosi la decisione di quest'ultima di coprire un certo numero di posti e di assumere i vincitori del concorso come fonte, per l'interessato, del suo diritto alla stipulazione. | |
Rispondi |
Da: ma.. | 20/06/2016 09:49:37 |
altalex Secondo la diversa e preferibile impostazione alla quale ha aderito la Corte di legittimità , il vincitore del concorso all'esito della procedura concorsuale conseguirebbe una situazione sostanziale che si identifica con il diritto soggettivo all'assunzione. Mentre infatti, non può senz'altro essere revocato in dubbio che durante l'espletamento della procedura concorsuale il concorrente è soggetto al potere discrezionale della pubblica amministrazione e può pertanto, agire solo in via mediata, attraverso la contestazione sulla legittimità dell'azione amministrativa, una volta giunta a conclusione tale procedura, in capo al vincitore si consolida una posizione di diritto soggettivo all'assunzione. A questo esito parte della dottrina e della giurisprudenza sono giunte dopo aver definito le fasi delle procedure concorsuali ed aver individuato l'atto finale del concorso. La procedura concorsuale, come ha affermato il Supremo Consesso di giustizia amministrativa nella pronuncia 11 del 2011, resa nella composizione plenaria, consta di tre fasi: l'indizione del concorso, la valutazione comparativa dei concorrenti e l'approvazione della graduatoria. Durante l'espletamento di ciascuna delle tre fasi il partecipante risulta soggetto al potere discrezionale della pubblica amministrazione e pertanto, è titolare di una posizione di interesse legittimo, tutelabile in via mediata attraverso l'indagine sulla legittimità dell'esercizio del potere da parte dell'amministrazione. Una volte però, che tale procedura concorsuale sia stata espletata e sia pervenuta completamente a conclusione, si cristallizza in capo al concorrente non un mero interesse legittimo, bensì un vero e proprio diritto soggettivo pieno all'assunzione, poiché il potere pubblico è stato esercitato e si è consumato. Lo spartiacque che designa l'esaurimento della fase pubblicistica soggetta alla cognizione del giudice amministrativo e segna il passaggio alla fase privatistica, attribuita in generale alla cognizione del giudice ordinario è rappresentato dall'approvazione della graduatoria finale. Con l'approvazione della graduatoria finale infatti, si consolida in capo al vincitore il diritto soggettivo all'assunzione e le controversie in caso di mancata assunzione concernono la gestione privatistica del rapporto di lavoro, nella quali l'amministrazione esercita non i poteri pubblicistici, ma quelli propri del datore di lavoro e sono pertanto devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma secondo e 63, comma primo, del decreto legislativo 165/2001. In linea generale dunque, le controversie in materia di mancata assunzione del vincitore sono attribuite al giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi; tale regola tuttavia, conosce le eccezioni relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni non privatizzati, per i quali il legislatore dispone al combinato disposto degli articoli 3 e 63, comma quarto, la giurisdizione del giudice amministrativo in sede esclusiva, estesa alla cognizione dei diritti soggettivi. Ne deriva che le controversie relative alla mancata assunzione del vincitore nell'ambito della categorie di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sottratte alla privatizzazione e soggette al regime di diritto pubblico, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In conclusione, la soluzione dei problemi di riparto di giurisdizione in tema di mancata assunzione del vincitore della procedura concorsuale diverge a seconda che si identifichi nella posizione del vincitore un interesse legittimo o un diritto soggettivo. Sul punto, la giurisprudenza prevalente è pervenuta all'esito secondo cui il vincitore vanterebbe una posizione di diritto soggettivo all'assunzione e non di interesse legittimo. Le controversie sulla mancata assunzione infatti, attengono all'esercizio del potere privatistico proprio del datore di lavoro della pubblica amministrazione e non riguardano invece l'esercizio del potere pubblicistico e discrezionale finalizzato al perseguimento dei fini dell'agere pubblicistico e vertono dunque, in tema di diritti soggettivi. Essendo la posizione del vincitore di diritto soggettivo all'assunzione, l'opzione tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa in sede esclusiva dipende dunque dalla scelta operata dal legislatore di devolvere talune categorie di lavoro alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto, ai fini della risoluzione del problema del riparto occorre distinguere a seconda che si tratti di rapporti di lavoro privatizzati o soggetti al regime pubblico. Per i primi, in tema di mancata assunzione del vincitore del concorso in materie soggette alla privatizzazione è competente il giudice ordinario. Per i rapporti di lavoro non privatizzati invece, le controversie sorte in caso di mancata assunzione del vincitore sono attribuite ratione materiae al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva. TAG: Concorsi pubblici | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4 - Successiva >>