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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: Andromeda99  1  - 06/05/2021 22:57:58
Come promesso l'articolo commentato.
Anche se può sembrare un esercizio di stile inutile non lo è dato che dal passato molte volte arrivano le risposte del presente.
Inoltre tra 100-1000 anni quando tutto sarà cambiato uno scritto permetterà di ricordare e di scoprire qualcosa.

NOTE SULLA SENTENZA N. 164/2020 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Nella parte iniziale dell'articolo l'autore ripercorre la vicenda costituzionale che vi risparmio.
La vicenda ha origini remote e costituisce l'epilogo di una serie di interventi legislativi intervallati da pronunce di giudici amministrativi e dalla decisione della Corte costituzionale appena richiamata..
2.    La sentenza n. 164 del 2020
La Corte osserva che vi è stato un processo di riorganizzazione delle Agenzie fiscali attraverso un  rafforzamento e una  valorizzazione delle competenze e delle professionalità maturate dai funzionari della terza area all'interno delle Agenzie stesse.
La Corte costituzionale constata infine che la cifra di tale figura è la non stabilità di essa, non compatibile con un passaggio di area o di ruolo che si avrebbe se si fosse al cospetto dell''attribuzione di un nuovo status. Nel pubblico impiego l'acquisizione di uno status ricorre quanto appunto esso è caratterizzato da una certa stabilità, potendo solo in casi tassativi venire meno. Si tratta di un dato caratterizzante della dirigenza pubblica che è indubbiamente connesso all'autonomia e all'indipendenza delle posizioni dirigenziali. Le cosiddette POER sono del resto state qualificate alla stregua di veri e propri "incarichi", alla cui cessazione i destinatari riprendono ad esercitare le funzioni proprie della loro area di appartenenza senza poter aspirare alla stabilità della posizione organizzativa temporaneamente occupata.
Secondo la Corte, quindi, alla situazione in esame non sono applicabili i principi via via enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'obbligo del pubblico concorso per l'assunzione di incarichi dirigenziali: si tratta di un filone giurisprudenziale che ha come presupposto indispensabile l'acquisizione di un diverso status, caratterizzato da stabilità, situazione che implica la necessità del rispetto  della regola del pubblico concorso in considerazione della collocazione della dirigenza pubblica in posizione di vertice, caratterizzata da spiccata autonoma, in una area intermedia fra il potere politico e il livello burocratico.  Sulla base di queste considerazioni, la Corte conclude per l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.[9]
Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 06/05/2021 23:01:20
Dal punto di vista procedurale.. la sostituzione del Giudice Zanon e l'audizione degli esperti non verbalizzata né richiamata nella motivazione della sentenza. Precedente anomalo per il futuro utilizzo se mai ce ne sarà un altro. Quesiti di natura giuridica rimessi ad esperti non meglio qualificati in mancanza di documentazione.
3.    La fase istruttoria davanti alla Corte costituzionale: la convocazione di esperti di chiara fama
La sentenza n. 164 rivela alcuni profili di interesse sul versante processuale. In primo luogo essa conosce una  discrasia tra giudice relatore e giudice redattore. Il giudice Zanon, infatti, è stato sostituito, per la redazione della motivazione, dal giudice Coraggio. Del resto il giudice Zanon aveva provveduto a redigere la motivazione della sentenza n. 37 del 2015 rispetto alla quale erano stati dal giudice amministrativo sollevati dubbi  in relazione al contrasto della nuova disciplina normativa con la sentenza stessa (in violazione dell'art. 136 Cost.).
L'ordinanza di convocazione di esperti (dd. 27/02/2020) illustra i quesiti a cui gli esperti dovranno rispondere, in particolare ritenendo «di dover acquisire ulteriori e specifiche informazioni in relazione alle esigenze organizzative delle agenzie fiscali.
Le "esigenze organizzative" di cui al primo quesito riguardano aspetti di organizzazione del lavoro all'interno delle Agenzie fiscali, aspetti cui non è certo estraneo l'art. 97, comma 2, Cost. Il principio di buon andamento è un modo per declinare, nell'ambito del lavoro pubblico, i concetti di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: stando così le cose, anche questo quesito riguarda in sostanza l'interpretazione di norme, di carattere costituzionale per giunta. Il quarto quesito ha ad oggetto i presupposti e le ricadute dell'introduzione della POER. La legge ha come obiettivo la riduzione del numero dei dirigenti in un'ottica di riduzione dei costi. Il meccanismo avrebbe il vantaggio di valorizzare le professionalità dei dipendenti delle Agenzie fiscali  al fine di  garantire il buon andamento dell'azione amministrativa.  Anche in questo caso i concetti di buon andamento dell'amministrazione, di efficienza ed economicità non sono affatto  estranei al quesito formulato.
In fin dei conti tutti i quesiti sono di natura sostanzialmente giuridica in quanto si riferiscono a profili di organizzazione e/o regolazione del pubblico impiego, così come disciplinato dall'articolo 97 Cost. e dal d.lgs. n. 165/2001.
La Corte non ha neppure illustrato le ragioni in base a cui ha deciso di  fare ricorso all'audizione piuttosto che una istruttoria ai sensi dell'art. 12 N.I.
L'impressione è che l'audizione non abbia influito in modo particolare  sulla decisione, a meno di non ritenere che in realtà ciò sia accaduto ma la Corte non ne abbia dato atto nella motivazione. In ogni caso l'esperimento di questo mezzo istruttorio non ha lasciato alcun segno nella motivazione della sentenza e questo non pare un dato né positivo né promettente.
Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 06/05/2021 23:05:20
I poteri sono senz'ombra di dubbio dirigenziali. La motivazione della sentenza costituzionale sulla temporaneità dell'incarico è debole.

4.Il merito della quaestio
Le caratteristiche di queste nuove figure organizzative sono le seguenti: si tratta di posizioni affidate, previa selezione interna, a funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella terza area; i titolari delle posizioni possono adottare atti e provvedimenti aventi rilevanza anche esterna, atti di spesa e di entrata e infine atti gestionali ed organizzativi; è prevista una retribuzione di risultato; si prevede che, ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale vera e propria, i dipendenti interni che per almeno due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali oppure siano stati titolari delle nuove posizioni organizzative ad elevata responsabilità, sono esonerati da eventuale prova preselettiva, oltre a prevedere una riserva di posti del 50%.
La Corte giunge alla conclusione che le POER sono una categoria lavorativa avente caratteristiche proprie, diverse dalla dirigenza pubblica. La conclusione solleva qualche dubbio alla luce della giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità. In primo luogo giova soffermarsi sulla ricognizione dei principi giurisprudenziali impiegati per delineare l'inquadramento del dirigente pubblico.
Muovendo dal presupposto secondo cui la  «la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale»[26], la Cassazione, in relazione al rapporto di lavoro del dirigente, ha precisato che è necessario distinguere il profilo del rapporto di lavoro in senso stretto, di norma a tempo indeterminato, da quello dell'incarico dirigenziale, a carattere temporaneo[27]. Nell'impiego pubblico contrattualizzato esiste una scissione fra l'acquisizione della qualifica di dirigente ed il successivo conferimento delle funzioni dirigenziali[28].
La Cassazione ha avuto poi modo di pronunciarsi sul trattamento economico di cui beneficia il dirigente, caratterizzato da una retribuzione di risultato[29]. La giurisprudenza ha precisato che i compiti dei dirigenti  si differenziano da quelli dei funzionari, a cui sono estranei gli obblighi di risultato, dirigendo essi l'ufficio loro assegnato secondo gli ordinari criteri di gestione[30]. I tratti distintivi della dirigenza pubblica si possono così sintetizzare: potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano la pubblica amministrazione verso l'esterno;  poteri di spesa e poteri di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;  poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali;  potere di controllo sull'attività degli uffici dipendenti; potere di valutazione del personale assegnato; sottoposizione alla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 165/2001.
Da tempo le posizioni organizzative istituite presso le Agenzie fiscali sono oggetto di contenzioso. Con la sentenza n. 37 del 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 8, comma 24 del decreto legge n. 16/2012, disposizione che istituiva presso le Agenzie delle entrate la figura delle posizioni organizzative temporanee (conosciute come POT): con la pronuncia n. 164 del 2020 ha invece ritenuto legittimo l'art. 1, comma 93 della legge n. 205/2017 che istituiva una tipologia di figura professionale molto simile (le POER).
Quali sono gli elementi che accomunano o che distinguono queste due figure professionali? Le POT sono state create per coprire temporaneamente posizioni dirigenziali vacanti, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e quindi sono  contrassegnate dai caratteri di straordinarietà e temporaneità, come la Corte costituzionale ha rimarcato nella sent. n. 37 del 2015.
Le POER sono state invece istituite sulla base della dichiarata volontà di ridurre le posizioni dirigenziali all'interno delle Agenzie fiscali, in  funzione del contenimento della spesa e dello snellimento dell'attività della pubblica amministrazione.

Rispondi

Da: Andromeda99  1  - 06/05/2021 23:06:42
Qual è la differenza rispetto alle POT?

Con riguardo alle POT, si ragiona di  «attribuzione di incarichi dirigenziali ai propri funzionari»[35], con riguardo alle POER, si tratta di una figura lavorativa a sé stante, disciplinata dall'art. 1, c. 93, L. n. 205/2017, che la delinea come una posizione organizzativa avente in fin dei conti poteri e funzioni dirigenziali. Il contenuto effettivo delle funzioni attribuite alle posizioni organizzative di prima e seconda generazione appaiono tuttavia in fin dei conti accumunabili.
L'attribuzione di funzioni dirigenziali, tipica delle POT, richiama i tratti distintivi della categoria dirigenziale meglio indicati dall'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 e sopra richiamati. Sempre secondo l'art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012, «ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti», ricomprendente sia la retribuzione di posizione che quella di risultato. E' evidente  che le funzioni affidate alle posizioni organizzative di prima e di seconda generazione risultano avere più profili di comunanza che di differenza e quindi, essendo le caratteristiche delle prime molto simili a quelle dei dirigenti, le POER finiscono per avere diversi tratti in comuni con le figure dirigenziali[36]. Non è stato ritenuto convincente nemmeno il tentativo di equiparazione della POER all'area dei quadri degli enti locali attesa la diversità tra le due figure[37].
Nella sentenza n. 37 del 2015 la Corte ha fatto leva sul carattere straordinario e temporaneo dell'assegnazione delle funzioni, assegnazione che avviene mediante  conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata non era in definitiva determinabile ex ante, essendo legata ai tempi di svolgimento delle procedure concorsuali a copertura dei ruoli dirigenziali. Il protrarsi nel tempo di tali procedure ha fatto sì che gli incarichi divenissero in sostanza a tempo indeterminato, contrariamente alle previsioni del decreto legge n. 16 del 2012.
Nella sentenza n. 164 del 2020 la Corte ha fatto leva sul difetto del carattere straordinario delle POER e sul rispetto del carattere della temporaneità. La Corte ha in sostanza valutato in maniera diversa le posizioni organizzative di prima e di seconda generazione (POT e POER), non tanto per le funzioni in concreto da queste figure lavorative svolte, quanto per la durata dell'incarico, di fatto indeterminata nelle POT,  definita nelle POER. Tale mancanza di stabilità denoterebbe la mancanza di un  «passaggio d'area» e di conseguenza non si verificherebbe  «l'attribuzione di uno nuovo status» tipica del passaggio alla dirigenza, che comporta l'acquisizione di uno status  «caratterizzato da naturale stabilità»[38].
Pe la Corte si tratta di meri "incarichi", «alla cui cessazione i destinatari riprendono fisiologicamente ad esercitare le funzioni che sono proprie della loro area di appartenenza». In realtà la temporaneità sembrava assicurata anche in relazione alle POT, non essendo in effetti prevedibile una durata oltre un certo termine di procedure concorsuali in essere[39].
Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 06/05/2021 23:08:12
Non c'è molto da aggiungere..

5.    Spunti conclusivi.
Molte sono le particolarità che hanno caratterizzano la sentenza n. 164 del 2020. In primo luogo il recente precedente risalente a pochi anni or sono ha sollevato più di qualche dubbio in relazione al rispetto dell'art. 136 Cost.[41] Si è pure osservato che, per la prima volta, la Corte ha utilizzato lo strumento istruttorio della audizione di esperti di chiara fama. A seguito di tale audizione, il Giudice relatore (che aveva a suo tempo redatto la motivazione della sent. n. 37 del 2015) è stato sostituito per la redazione della sentenza. Nella motivazione della sentenza compare solo un riferimento, del tutto marginale, al parere degli esperti.
Pur non essendo questa la sede adatta per indugiare sul contorno politico della vicenda, non si può fare a meno di constatare come sul piano politico la successione dei vari provvedimenti legislativi e il loro contenuto dimostri un forte tasso di politicità della vicenda in oggetto. Quanto questo elemento abbia condizionato la decisione della Corte è difficile dire. Del resto, «ogni legge […] che pervenga al sindacato del Giudice stesso, in quanto espressivo di una carica intrinseca di "politicità", pur variamente apprezzabile, è tenuto in conto, negli effetti che ha già prodotto e in quelli che potrebbe ulteriormente produrre, da chi è chiamato a valutarlo»[43].
Pare sufficiente prendere atto (dopo averli passati in rassegna) di tutti gli elementi di singolarità, di anomalia, di discontinuità, che connotano la pronuncia in esame, per concludere, con un giudizio in qualche misura "esterno" rispetto alla tormentata vicenda, che l'epilogo di essa lascia qualche ombra sull'operato della Corte, soprattutto nella prospettiva della coerenza della giurisprudenza e del rispetto dei precedenti[44]. Come ogni giudice, anche la Corte Costituzionale non solo deve essere imparziale, ma deve apparire imparziale[45]. Anche a prescindere dai profili di perplessità che circondano la decisione sul merito della questione, sono tutti gli altri elementi che abbiamo via via passato in rassegna, e relativi allo svolgimento del processo,  a seminare dubbi sull'iter decisorio che ha condotto la Corte alla dichiarazione di infondatezza della questione.
Rispondi

Da: Xcirca07/05/2021 07:05:18
Vai con il ricorso! E mi raccomando la vaselina!!
Rispondi

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Da: Attaccatevi 2  - 07/05/2021 08:44:47
Tutti presi
Scorrimento certo
Sa bere per tutti
Rosiconi invitati.....soprattutto chi cerca di affossare il concorso con ricorsi e esposti a comitati, procure,  associazioni,  vicini di casa, etc.

Cin cin
Rispondi

Da: Andromeda99  1  - 07/05/2021 09:04:28

I potenti hanno sempre ragione.
Rispondi

Da: X attaccatevi 1  - 07/05/2021 09:45:21
Sì, ma fonte? Perché se la fonte è la stessa che andava dicendo, nel 2015, che i decaduti sarebbero stati stabilizzati nel ruolo dirigenziale con una legge apposita nel giro di due mesi, allora...
Rispondi

Da: Attaccatevi 2  - 07/05/2021 09:58:07
Volete sapere la fonte?
Il barbiere....a cui l'ha detto il fruttivendolo,  che l'aveva sentito dire al mercato
Rispondi

Da: X Andro 1  1  - 07/05/2021 10:55:08
Mia cara/o Andromeda, i potenti non hanno sempre ragione.
Ricordi che fine hanno fatto gli Zar, i regnanti di Francia, ecc.?
La realtà è più complessa di come la descrivi.
E poi, i potenti, in questo caso, saremmo noi?
Cioè noi ex incaricati, poveri cristi che dal giorno alla notte hanno visto tradita ogni promessa e non sapevano più come pagare il mutuo?
In alcuni casi anche idonei dei precedenti concorsi, quindi doppia ingiustizia.
E' stato il caos, per alcuni di noi proprio niente, per alcuni nel frattempo la pensione, per altri una POER, qualche 19 comma 6, e per pochi questo 175.
Eravamo 800, naturalmente non c'era posto per tutti.
Tra di noi, pochi gli eletti, come li chiamate voi.
La maggior parte colleghi che hanno superato normali interpelli, avviato e proseguito normali carriere, con successive riconferme o meno.
Colleghi come me, che si sono cimentati, senza alcun santo in paradiso, hanno avuto anni di importanti esperienza professionali, poi la 37, poi quello che è venuto.
Ma vedi, io, come tutti gli altri, abbiamo fatto quel che abbiamo potuto, abbiamo fatto quel che potevamo, con gli strumenti possibili, tutto qui.
E vengo alle vicende costituzionali che, evidentemente, ti interessano così tanto.
Si tratta, secondo me, in entrambi i casi, di decisioni border line, politicamente connotate.
Ma si, perché senza dubbio la motivazione dell'ultima, quella oggetto del tuo intervento, ha punti di debolezza.
Ma anche la 37 del 2015, con riferimento alla quale, tra l'altro, nell'articolo c'è un errore (la 37 non riguarda le POT, ne avrebbe potuto, perché le POT sono state introdotte dopo la sentenza stessa), è stata fortemente politica.
Ma scusa, che senso ha avuto condannare l'Agenzia per un ritardo nello svolgimento del concorso?
Il concorso era già stato bandito da tempo, era bloccato per decisione di altri giudici, era del tutto valido.
Che c'entrava mai l'Agenzia con il ritardo?
Però vedi cara/o mia/o, anche i giudici sono uomini, e come tali imperfetti.
Inutile il tuo sconforto, o meglio, ingenuo.
Purtroppo la vita riserva sorprese, e non sempre piacevoli.
Di sicuro Ruby non è la nipote di Mubarak, ma sembra che le toghe rosse siano veramente esistite, che ci siano anche logge segrete di magistrati, che nei decenni il sistema abbia previsto scambi di favori tra poteri dello Stato, ecc.
La vicenda dell'Agenzia?
Bazzecole.
Rispondi

Da: Andromeda99  1  2  - 07/05/2021 11:03:51

Siete parte del sistema in cui vi cibate. Ho sempre scelto la via dura anzi durissima con orgoglio e sono strafelice delle mie scelte e le rifarei in toto.
Da ultimo e non per ultimo ci aspetta il giudizio finale e non vorrei essere al posto di chi fa scelte di comodo e di opportunità.
A proposito quando uno ha posizioni precari fa il mutuo per i soldi stabili e non per quelli sperati.
Rispondi

Da: Andromeda99  1  - 07/05/2021 11:07:57

La magistratura sta perdendo qualunque credibilità, leggete i siti dei giornali, alcuni a pagamento tanto per non far leggere. Volete vedere quanto schifo esce?
Chi fa le cose storte non può dormire sonni tranquilli, quelli come si ed è impagabile.
Rispondi

Da: Andromeda99  1  - 07/05/2021 11:10:30
Il vostro motto.. fede coraggio e verità associati al PD il partito distributore . transazioni verbali, pagamenti rapidi e sicuri (canale poltrone).
Rispondi

Da: X Andro 1  1  - 07/05/2021 11:19:33
Ma certo, hai tutto il diritto di pensarla come vuoi.
Dal mio punto di vista, invece, il sistema di cui parli prima ci ha usato, poi gettato.
Non ne facciamo parte, ne ce ne cibiamo, è stato più complesso di così, ripeto.
La prova è che pochissimi di noi ce l'hanno fatta.
Per il mutuo, si, forse hai ragione.
Però dopo 12 anni, nel mio caso, di un certo reddito, umanamente, ci fai affidamento.
12 anni sono una vita, nessuno di noi si aspettava una simile conclusione, neanch'io.
Ma questa è la vita, riserva sempre sorprese.
In ogni caso, e qui chiudo, riconsidera il tuo livore.
Quasi tutti, come me, hanno partecipato onestamente agli interpelli, sono stati selezionati per le capacità dimostrate, hanno lavorato negli anni con impegno, lealtà, dedizione ed entusiasmo.
Non siamo stati una casta, l'epilogo lo dimostra.
Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 07/05/2021 11:24:08

"I potenti hanno sempre ragione" sta a significare che vincono in quanto potenti e non per ragioni effettive, per loro vale una sola legge quella del menga, della forza della corporazione. Ovviamente ci può essere l'incidente di percorso ma è solo l'eccezione che conferma la regola.

Per riguarda le POT, quello che voleva dire il costituzionalista è che era temporanee e dirigenziali e quindi le POER non potevano essere assimilate alle PO per il fatto della temporaneità ma ai dirigenti per poteri esercitati, retribuzione di risultato e responsabilità annesse.
Come si sa le responsabilità sono andate in pace con la delega di firma e il responsabile del procedimento (il capo team superiore gerarchico), quella che è rimasta è invece la retribuzione (da dirigente).
Comodo vero? Adesso chissà quanti mutui dopo la sentenza.
Se poi arriva il contratto delle pio pio retroattivo con decurtazione si metteranno a strepitare e qualche potente sensibile li darà ragione.
Rispondi

Da: Nomen omen 2  1  - 07/05/2021 11:45:51
Il concetto stesso di onestà, attribuito ad un interpello, è il più evidente degli ossimori. Ci saranno stati anche interpelli in cui sono stati scelti i migliori, ovvero i funzionari con maggiori capacità e conoscenze tecniche, ma nella maggior parte dei casi sono stati scelti i più servizievoli, quelli funzionali ad un sistema di cui erano parte. Per  loro scelta. Perché è troppo comodo dire di essere stati usati. E' un uso che è stato remunerato con ottimo prezzo. Con soldi pubblici, beninteso. Questo rende il tutto ancor meno tollerabile. Questo concorso, l'unico rimasto in piedi per colpe solo dell'Agenzia - che insisteva a bandirne di illegittimi - è meritorio perché ha attribuito chance di carriera anche a funzionari tutt'altro che servizievoli, sempre con la schiena ben diritta, e per questo parecchio mal visti. Anche perché avrebbero potuto fare ombra a chi nell'ombra farebbe bene a nascondersi. Solo per questo è auspicabile uno scorrimento (tra l'altro ben probabile, visto anche l'interesse politico che è stato riconosciuto ai vuoti di organico nella Dirigenza di Dogane e MEF, oltre che alle  Entrate.) Non certo per far entrare i potenti che hanno sempre ragione. Quelli, dall'alto dei loro voti mai inferiori a 78/80, hanno sempre un tappeto rosso su cui camminare.
Rispondi

Da: X Nomen Omen 1  - 07/05/2021 11:58:05
Interpello onesto sarebbe un ossimoro?
Quindi è disonesto come scegliamo i Capi Team?
E' disonesta la selezione POER?
E' disonesto l'interpello appena uscito per 4 direzioni regionali?
Ma di cosa parli?
E poi, quali concorsi illegittimi avrebbe ostinatamente bandito l'Agenzia?
Il 403 è stato annullato dalla stessa Agenzia perché non più ritenuto utile, quindi non è mai stato dichiarato illegittimo.
Il 175 eccolo qui, pienamente legittimo.
Per il resto, sulla nostra storia, le diverse opinioni sono tutte legittime.
Rispondi

Da: Lettera M 1  - 07/05/2021 12:00:31
Considerato che la P ha fatto il colloquio a maggio 2019, la M ha avuto solo due anni in più per studiare, peraltro disponendo dell'elenco delle domande che sono via via uscite ... io non vedo nessun vantaggio in questo, inutile invocare la statistica o malignare sui continui cambi di commissione .... gli M sono più bravi e più dirigenti ... ammettiamolo!
Rispondi

Da: Nomen omen 2  1  - 07/05/2021 12:12:50
Indubbiamente le opinioni sono tutte legittime.
Purtroppo alcune vanno a sfracellarsi contro i fatti.
Gli interpelli x capiteam hanno i nomi dei vincitori già scritti.
Quando vengono banditi naturalmente. Perché in genere ci si limita a confermare gli unti del Signore, vita natural  durante.  Alla faccia della rotazione degli incarichi. Quello POER era partito bene. Infatti aveva scremato molti incaricati farlocchi. Purtroppo all'orale, gli stessi incaricati che molto spesso avevano riportato un punteggio basso, ai limiti dell'ammissione, dopo la prima prova, si sono ritrovati ad avere punteggi elevatissimi (spesso 15) dopo il ridicolo colloquio in cui consisteva la seconda prova. In cui frequentemente la commissione era presieduta dal dirigente con cui prendevano il caffè ogni mattina. Questo almeno ciò cui ho assistito coi miei occhi. Ma sono certo che in altre regioni tutto è accaduto con la massima trasparenza .... Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah. Cmq ormai quel che è stato, è stato. Ma far passare gli incaricati farlocchi come vittime del sistema è davvero divertente

Rispondi

Da: Nomen omen 1  1  - 07/05/2021 12:17:03
Dimenticavo, sulla legittimità dei concorsi banditi dall'Agenzia c'è più giurisprudenza che sulla trattativa stato/mafia. Chissà perché è stato annullato il 403 e chissà perché questo ci ha messo 10 anni x arrivare a conclusione. Poi, se si vuole far finta di niente, perché è comodo così, va bene. Ma pretendere che tutti siano dei fessi, è un po' eccessivo
Rispondi

Da: Un minuto di applausi 1  - 07/05/2021 12:22:18
X nomen omen
Rispondi

Da: X info07/05/2021 12:29:20
Ci sono info su numero giornate di recupero ? Grazie per chi potrà rispondere.
Rispondi

Da: X Nomen Omen 1  2  - 07/05/2021 12:37:57
Va bene, inutile ragionare.
Mi sembra evidente, il livore che deriva dall'esclusione, a volte, acceca.
Però vedete, l'interpello è una selezione, funziona che qualcuno vince e più di qualcuno perde.
Secondo voi, 1.500 POER, 3.000 capi team, tutti raccomandati?
Piuttosto, dovreste imparare ad accettare le vostre sconfitte...
Rispondi

Da: X quello sopra 2  - 07/05/2021 12:40:58
Fai una selezione, per una volta,  con soggetti esterni.
Vediamo se vinci.........puoi anche usare le skills che hai imparato dai colleghi, compresi i lavori che non hai mai capito,  ma che hai venduto al superiore come tuoi.
Fammi sapere come va alla fine, ok?
Un abbraccio
Rispondi

Da: Nomen omen 1  - 07/05/2021 12:44:57
Concordo con "X quello sopra". Sono uno sportivo e non ho nessun problema ad accettare le sconfitte. Che tra l'altro insegnano sempre parecchio. Ma per esserci una sconfitta, ci deve essere una competizione in cui si parte alla pari. Credo sia un concetto troppo indigesto per certa gente.
Rispondi

Da: X quello sopra 2  - 07/05/2021 13:00:55
Infatti.
Come nel 175, la maggior parte si è seduta sapendo di vincere.
......e poi quando li contrasti tecnicamente è lesa maestà.

Personagetti

Comunque aspetto l'esito della selezione dell'" incaricato legittimo e meritevole ".
Sono curioso di vedere se vince una competizione asettica
Rispondi

Da: Circa. 1  2  - 07/05/2021 13:02:44
X sopra

I tuoi interventi sono lucidissimi e riesci perfettamente a fotografare la realtà che ci circonda. Spero che le tue aspirazioni lavorative siamo prima poi esaudite, qui o magari altrove. Hai i numeri.
Rispondi

Da: Circa. 1  2  - 07/05/2021 13:03:42
Mi riferivo a Nomen omen naturalmente.
Rispondi

Da: X quello sopra 1  1  - 07/05/2021 13:56:19
Naturalmente:)
Rispondi

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