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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
48409 messaggi, letto 2115498 volte

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Da: anti-antares 23/04/2021 22:25:24
X x Dix: guarda che proprio quelle dovrebbero essere le attribuzioni di un direttivo - terza area...Autonomia operativa e valutativa...Il problema e' che in ae la terza area e' considerata - e trattata da- "esecutiva"...Ma ne' la 241, ne' il ccnl, ne' il ccni avallano l'interpretazione dei vertici ae...Ergo, alla responsabilita' devono accompagnarsi "poteri"...Perche' i due concetti vanno a braccetto...E in altri enti, financo l'agente di pg/ps/pt ha un'autonomia operativa e volitiva che l'operaio laureato ae si sogna...Ergo, si mettessero d'accordo...
Rispondi

Da: Per buonasera23/04/2021 22:25:45
Ahahahah
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Da: x Anti antares23/04/2021 23:08:24
e secondo te sarebbe un miglioramento rimanere di fatto esecutivi, ma con in più l'etichetta di responsabilità formale (e giuridica) appiccicata?
Rispondi

Da: anti-antares 24/04/2021 00:42:41
X x anti-antares: mi sembra di esser stato chiaro: responsabilita' e poteri ( ed emolumenti ecc...) vanno a braccetto...Ergo, se riconoscono il vero ruolo del terza area lo devono retribuire adeguatamente...e devono riconoscere i relativi poteri/attribuzioni...
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Da: X 17524/04/2021 07:34:11
Hanno cambiato moltissime domande, qualcuno le ha?
Rispondi

Da: X su24/04/2021 07:51:14
Studiati l'imposta di registro e successioni, Iva e sistema sanzionatorio
Rispondi

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Da: Dix24/04/2021 08:32:02
Assicuro che ho ben chiare le cose perché da quasi 40 anni lavoro in un ufficio operativo. È chiaro che nella pratica tutto è relativamente più semplice perché la delega di firma, secondo me, rende unico responsabile il delegato. Per quanto riguarda il termine determinazione evitiamo giochi dii parole perché, nel momento in cui questa viene cambiata dal superiore, che chiaramente firma, nessuna notizia sul "travaglio interno" deve essere palesata al contribuente..... sarebbe un boomerang pericoloso.
Rispondi

Da: Ma...... 2  - 24/04/2021 08:37:58
Chi se ne frega della firma e del responsabile, qui si parla di dirigenti!!!
Rispondi

Da: Ma......24/04/2021 08:38:32
Na massa di irresponsabili!!!!
Rispondi

Da: Ma...... 1  - 24/04/2021 08:41:48
Da prossima settimana altre M di M... saranno insignite...
Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 24/04/2021 08:52:43

Qui si parla di un concorso che dura da 10 anni, i post attinenti sono domande e idonei per sessione. Gli altri anche i tuoi sono considerazioni totalmente personali che buttate qui lasciano il tempo che trovano dato che bisogna provarle e recarsi presso le sedi opportune per denunciarle. Quindi anche le tue hanno un vago collegamento con il topic, non è la sede opportuna. Ok?
Al contrario la questione resp del proc interessa migliaia di persone e per questo è giusto parlarne per il buon funzionamento degli uffici dove si recheranno questi sconosciuti 175 prossimi mirabili.
Nessuno vi impedisce di intervenire ma lasciate che anche gli altri lo facciano. Sono  tre anni che ripetete le stesse cose. Non se ne può più!
Rispondi

Da: X Andromeda 2  - 24/04/2021 09:01:04
Mi sembra di capire che sei tutto fuorche' un futuro dirigente del 175. Quindi sei cortesemente invitata ad attenerti al topic in oggetto oppure vai ALTROVE. Grazie
Rispondi

Da: X sopra 2  - 24/04/2021 09:04:09
Consiglio. Aprite un forum "responsabile del procedimento e deleghe di firma". Nessuno contesta l'importanza del tema. Semplicemente, state andando fuori traccia
Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 24/04/2021 09:08:32

I vostri interventi sono il nulla personificato, meno di un foglio excel.
Capisco che l'argomento urta soprattutto chi si appresta ad essere investito del ruolo divino ma lo tratterò perchè è giusto informare e discutere.
Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 24/04/2021 09:09:54


Farò una breve rassegna dottrinale e giurisprudenziale, nel frattempo voi continuate a ripetere sempre le stesse cose.. Sarà colpa dell'età?
Rispondi

Da: In questo forum 3  - 24/04/2021 09:47:55
In questo forum comincia ad esserci un po' troppa gente a cui del concorso non gliene frega proprio niente...
Rispondi

Da: John. 3  - 24/04/2021 09:51:33
Bastaaaaaa co sto responsabile del procedimento
Rispondi

Da: John. 2  - 24/04/2021 09:51:41
Bastaaaaaa co sto responsabile del procedimento
Rispondi

Da: Colmar 2  - 24/04/2021 10:10:03
Il concetto di responsabile del procedimento dovrebbe variare, nello specifico, da amministrazione ad amministrazione per la diversità di servizi resi. Comunque il tema del forum non è questo per cui notizie su eventuali scorrimenti? Alcuni idonei con voti bassi sono in fibrillazione e li capisco.
Rispondi

Da: Andromeda99  2  - 24/04/2021 10:20:01

Sto concorso deve ancora finire e già pensate agli scorrimenti??
Questi non sono interventi attinenti al topic ma semplici vagheggiamenti personali.
Rispondi

Da: Andromeda99  1  2  - 24/04/2021 10:20:40
Faccio la rassegna e saluto.

Il responsabile del procedimento - come ogni altro dipendente pubblico - ai sensi dell'art. 28 Cost., risponde secondo le leggi penali, civili ed amministrative, delle violazioni e delle omissioni riferibili alle porzioni di attività a lui affidate. Il legislatore della l. 241/1990 ha inteso riferirsi al responsabile del procedimento come a uno specifico funzionario, appositamente individuato per ciascun procedimento, cui spettano la gestione e il coordinamento dell'istruttoria, non implicano che il responsabile del procedimento, al pari di ogni funzionario pubblico, non sia responsabile "tecnicamente" per le violazioni commesse nell'esercizio dei suoi compiti.
La maggiore diligenza richiesta al responsabile del procedimento pare derivare proprio dai compiti che lo stesso svolge, come confermato anche dalla sez. II di appello, con la sentenza 26 luglio 2016, n. 801, con cui la Corte dei conti ha chiarito che il responsabile del procedimento è titolare di poteri organizzativi direttivi della sequenza procedimentale che si traducono in «rilevanti e decisive funzioni ai fini provvedimentali con corrispondente grado di responsabilità». Ne consegue che può essere ritenuto responsabile il responsabile del procedimento che non abbia compiuto un'approfondita attività istruttoria .
Ancora più chiaramente, nella sentenza della I sez. d'appello, 25 giugno 2018, n. 252, si legge che «il "ruolo" ricoperto dal Responsabile del procedimento postula una tipica responsabilità funzionale ex lege n. 241/1990, che comporta la sussistenza di un particolare rilievo da attribuire alla condotta causativa di danno, proprio in ragione del delicato ruolo ricoperto». Pertanto, e qui appunto si supera lo schermo organizzativo, afferma la Corte che «quanto alle presunte, reiterate richieste di personale e di mezzi - a prescindere dalla carenza di prove - si tratta di fatto del tutto irrilevante ai fini de quibus perché ciò (qualora provato) non può minimamente esimere il Responsabile del procedimento ad eseguire al meglio, pur in carenza di organico e di mezzi - secondo il ruolo e le competenze affidate - il tipico incarico d'ufficio conferito ed i compiti affidati, quale Responsabile dello specifico procedimento amministrativo».


Rispondi

Da: Andromeda99  1  2  - 24/04/2021 10:21:38
È proprio il particolare ruolo affidato al responsabile dalla legge a determinare un innalzamento del livello di diligenza preteso e che si traduce in un aggravamento della responsabilità in cui lo stesso può incorrere nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.
In chiave sistematica, la valorizzazione del ruolo del responsabile sembrerebbe promossa dalla già ricordata previsione dell'art. 6, co. 1, lett. e), l. 241/1990, secondo cui «l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale». Tale prescrizione parrebbe riconoscere al responsabile del procedimento un ruolo preminente anche nella determinazione della decisione finale, il cui contenuto dispositivo dovrebbe seguire, almeno tendenzialmente, le risultanze dell'istruttoria. Si potrebbe sostenere, infatti, che, quantomeno con riferimento ai procedimenti vincolati o a scarsa discrezionalità, il responsabile del procedimento predisponga una sorta di "proposta di provvedimento", da sottoporre all'approvazione del dirigente che, specialmente in caso di provvedimenti ripetitivi, difficilmente si discosterebbe da quanto appunto "proposto" dal responsabile del procedimento. Senza contare che, per potersi discostare dalle risultanze dell'istruttoria, il dirigente competente dovrebbe in ogni caso fornire espressa e puntuale motivazione delle ragioni per le quali ritiene di non condividere la soluzione raggiunta dal responsabile del procedimento. Ragioni che parrebbero riguardare principalmente una diversa interpretazione delle norme applicabili, piuttosto che una diversa valutazione dei fatti, salvo il caso di un loro travisamento.
Rispondi

Da: Andromeda99  1  2  - 24/04/2021 10:22:31
Nonostante la rilevanza del ruolo del responsabile ai fini della determinazione del contenuto del provvedimento finale , di guisa che un discostamento del dirigente competente dalle risultanze dell'istruttoria parrebbe verificarsi, se non eccezionalmente, comunque in misura poco frequente, sembra si debba tuttavia confermare che i compiti di coordinamento e istruttoria spettanti al responsabile siano separati e distinti dal momento dell'adozione del provvedimento finale: per quanto maggiormente interessa ai nostri fini, in ordine a tale adozione, risulta confermata la responsabilità propria e principale dell'organo competente individuato dalla legge .
M. RENNA, Il responsabile del procedimento nell'organizzazione amministrativa, cit., 46, per il quale «la responsabilità procedurale e la competenza esterna devono porsi su piani e livelli diversi», che solo «eventualmente» si concentrano in capo al responsabile del procedimento.
Lo stesso art. 6, co. 1, lett. e), l. 241/1990, chiarisce che il provvedimento finale può essere adottato dal responsabile del procedimento soltanto qualora «ne abbia la competenza». Negli altri casi, le funzioni del responsabile del procedimento sono limitate all'ambito procedimentale, come si evince, altresì, dall'art. 10-bis della l. 241/1990, ai sensi del quale, nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell'adozione del provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o l'autorità competente (quindi l'organo competente ad adottare il provvedimento finale) comunica agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
Queste conclusioni sono dunque in linea con le indicazioni scaturite dall'esame del tema della responsabilità erariale, che non disvelano lo spostamento del baricentro (in quel caso sotto il profilo non già della decisione, bensì della responsabilità) verso il responsabile del procedimento. Tutto ciò non esclude che importanti spazi di responsabilità del responsabile del procedimento potrebbero configurarsi per le ipotesi di omissioni e ritardi, sebbene, anche con riferimento a tali aspetti, il dirigente debba esercitare i suoi poteri di controllo. Ciò specialmente in virtù dell'art. 21, d.lgs. 165/2001, che aggiunge un'altra ipotesi di responsabilità dirigenziale che può dar luogo alla misura tipizzata della decurtazione di una quota, fino all'ottanta per cento della retribuzione di risultato, a carico del dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la "colpevole violazione" del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, configurando in tal modo una responsabilità per mancata vigilanza sul rendimento dei propri dipendenti.
Rispondi

Da: Andromeda99  1  2  - 24/04/2021 10:23:04
Infine, va senza ipocrisie ricordato il rischio che, in taluni contesti patologici, ma abbastanza diffusi, il dirigente sia portato a forzare le maglie della legittimità per realizzare gli obiettivi assegnatigli dalla componente di indirizzo politico-amministrativo, magari con la speranza, assecondando gli organi di governo dell'ente di appartenenza, di ottenere il rinnovo nel conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale. Tali comportamenti, a cascata, possono influenzare e colpire l'anello debole della catena e, cioè, il funzionario, indotto a fare un certo tipo di proposta o a presentare un certo tipo di risultanze dell'istruttoria per allinearsi alle decisioni assunte "ai piani alti", su cui non può interloquire e che non ha la forza di contrastare.
Al di là del dato giuridico, sul piano sociologico e organizzativo, non si può escludere la rilevanza e la frequenza di tali situazioni; sul terreno della responsabilità erariale, lungi dal volere proporre o avallare forme di indebita "impunità" a favore del responsabile del procedimento, occorre comunque sempre tenere conto che il potere decisionale ultimo è quello del dirigente che adotta l'atto.
Rispondi

Da: Andromeda99  1  2  - 24/04/2021 10:29:11

In parole povere si conferma la responsabilità procedimentale del responsabile del procedimento che ne risponde in caso di violazione dei doveri su di esso gravanti. Nel nostro contesto le responsabilità più rilevanti sono penale ed erariale. In caso di errore rilevante nell'istruttoria o di ritardo nella conclusione del procedimento causativa di danno c'è responsabilità erariale. Neanche si può addurre la carenza di mezzi e personale dovendo il responsabile svolgere al meglio l'incarico ad esso affidato. Ciò non esclude in alcun modo la responsabilità del dirigente che deve vigilare sul personale quanto agli standard qualitativi e quantitativi.
Ciò dal punto di vista teorico.. nella pratica vigilare su tutto è letteralmente impossibile e quindi la responsabilità del procedimento in capo al funzionario ne aumenta la responsabilità.

SALUTI
Rispondi

Da: Andromeda99  1  2  - 24/04/2021 10:29:49

I ditini sapete dove metterli.
Rispondi

Da: John. 2  - 24/04/2021 10:37:16
Si apra un topic suo cribbio....bastaaaaaaaaa
Rispondi

Da: Andromeda99  1  1  - 24/04/2021 10:41:26

Vi auguro di diventare dirigenti e di sbarcare presto negli Uffici.
Rispondi

Da: Siete solo dei poveretti  1  - 24/04/2021 13:02:52
Parlateci della Boda volante, l'aereo della legalità, piuttosto.

A quanto pare è sceso un plumbeo silenzio stampa imposto dal regime.

Fosse successo ad altro soggetto appartenente ad una diversa area politica ne sarebbero state piene le prime pagine dei giornali per settimane.

Che paese di merda!
Rispondi

Da: Jack.. 2  - 24/04/2021 13:22:27
Ma piantala che è  tra la vita e la morte sei un infame sciacallo
Rispondi

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