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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: ORPO SEMPLICE 24/02/2020 16:05:03
9:30 udienza pubblica
Rispondi

Da: The Engineer24/02/2020 18:28:57
Mentre i (public) managers mandano le persone allo sbaraglio a rischiare la vita per i loro lauti stipendi,
gli ingegneri sviluppano la tecnologia che consente lo smart working da casa, venendo incontro alle esigenze delle persone in epoca di coronavirus....
https://www.repubblica.it/economia/2020/02/24/news/smart_working_-249436932/
Rispondi

Da: Una altra chat  1  - 24/02/2020 19:25:25
Anti cantare e engineer,  perché non vi fate una chat tra di voi e vi scrivete?
Rispondi

Da: La psicosi24/02/2020 20:15:51
L'influenza stagionale fa 5 morti al giorno, nel periodo tra novembre e febbraio.
Regolarmente, ogni inverno.
Questo nuovo Corona Virus appare di gran lunga meno pericoloso.
Presenta una più bassa letalità, quasi esclusivamente circoscritta a soggetti molto anziani o immunodepressi, ovvero con quadro clinico già compromesso per diverse patologie.
Gli incidenti stradali fanno 10 morti al giorno.
Le malattie cardiovascolari di più.
Eppure si continua tranquillamente a circolare su gomma, e a mangiare più del necessario.
Ancora più curioso, per la comune influenza solo il 50% della popolazione ricorre al vaccino, pur essendo esso disponibile per pochi euro in farmacia, ovvero gratuito per le categorie a rischio.
Appare dunque evidente, per tabulas, che stiamo vivendo una psicosi collettiva indotta via media.
Rispondi

Da: La psicosi24/02/2020 20:23:10
Se si dovesse sviluppare, con le alte capacità di contagio che presenta, ci saranno strage di anziani e ammalati!! La normale influenza non porta alla morte tutti gli anziani e d ammalati, COGLIONAZZO!!!
Rispondi

Da: La psicosi24/02/2020 20:25:00
O vorresti eliminare tali soggetti, per una pazzia hitleriana??
Rispondi

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Da: The Engineer 1  - 24/02/2020 20:25:57
x La psicosi:
se fai riferimento ai post Facebook di quella signora, guarda che è stata perculata in tutto il web per almeno 3 motivi:
1) i dati che aveva pubblicato erano sbagliati (infatti poi li ha cancellati)
2) ha fatto il confronto sui valori assoluti, invece che calcolare le percentuali
3) ha fatto riferimento ai casi italiani, dove l'epidemia è appena iniziata.

I dati cinesi dicono che il coronavirus è 10 volte più letale dell'influenza, e causa problemi seri (con ricoveri ospedalieri) in almeno il 15% dei casi. E colpisce anche persone giovani in perfetta salute, vedi il 38enne in terapia intensiva e i tanti medici cinesi che ci hanno già lasciato le penne.
Rispondi

Da: La psicosi 1  - 24/02/2020 20:42:45
I DATI CINESI??
Povero fesso psicotico indotto ingegnere autistico!
I dati cinesi.
Cioè montagne di fesserie sparate da una dittatura?
Cerca di ragionare invece di avere paura.
Rispondi

Da: The Engineer 1  - 24/02/2020 20:50:28
Avvocatulo semi-analfabeta delle cause perse nonché ignorante in matematica-statistica,
I dati cinesi sono quelli più corposi, gli unici sui quali si può fare un calcolo statistico. O vuoi forse fare una statistica su qualche decina di casi a epidemia appena iniziata?
Vai a studiare la differenza tra valori assoluti e valori percentuali, ignorante!
Rispondi

Da: Pazzesco 24/02/2020 20:51:20
In ae anche esperti di medicina e virologi oltre che raffinati giuristi e arguti economisti.
Dovrebbero fare una carriera speciale con accesso immediato da dirigente di prima fascia e licenza di operare in posizione apicale anche nel settore medico. D'altronde sono o no dottori? Non tutti? Va bene la maggior parte e comunque tuttologi. Si annoverano molte invenzioni provenientI da funzionari ae. A proposito le norme scritte dai funzionari ae PERFETTE e anche le circolari CHIARISSIME.
Rispondi

Da: Sentenza poer  1  - 24/02/2020 20:56:38
Domani ci sarà l'udienza sulle poer oppure è stata rinviata?
Rispondi

Da: per sentenza poer 1  - 24/02/2020 21:02:18
Ci sarà ed é già scritta! La porcata verrà spazzata via! Ciò che non hanno avuto il coraggio di fare i codardi in autotutela, lo farà la Corte!
Rispondi

Da: The Engineer  1  - 24/02/2020 21:13:45
X Pazzesco:
Sai cos'è pazzesco secondo me?
Che in Italia ci siano medici che postano delle castronerie su Facebook e poi, resisi conto della figura barbina, anziché chiedere scusa e rettificare, cancellino tutto.
Neanche capaci di calcolare una semplice statistica.
In che mani siete?
Per forza siete sul podio degli infettati.
Addio poereti semi-analfabeti.
Rispondi

Da: Chi lo sa..24/02/2020 21:20:09
Magari nei prossimi giorni anche voi, capre ignoranti, scoprirete cosa sono le sentenze manipolative della Corte costituzionale..
Rispondi

Da: Chi lo sa, lo sa  1  - 24/02/2020 21:29:24
....la sentenza non sarà e non deve essere politica.  Il giudice è neutrale.....rimaniamo fiduciosi
Rispondi

Da: Mephisto666_LaBestia  1  - 24/02/2020 22:24:40
- L' AGENZIA SPERA IN UNA SENTENZA MANIPOLATIVA ABLATIVA

- E NON NE FA MISTERO

- I BOOKMAKERS LA DANNO 1:6
Rispondi

Da: The public manager24/02/2020 22:36:53
I politici sono incerti.
I medici non sanno che fare.
Gli ingegneri sono in loop algoritmico.
Ancora una volta tocchera' al management togliere le castagne dal fuoco.
Rispondi

Da: Chi lo sa.. 1  - 25/02/2020 05:21:55
Proprio perché il giudice è neutrale non dovrebbe eliminare una norma che può essere adeguata alla Costituzione attraverso una manipolazione del suo contenuto, in linea con le finalità della stessa volute dal legislatore. Dichiarare incostituzionale una norma tout court senza valutare interventi mirati sulla stessa che ne salvaguardino l'applicazione sarebbe una sentenza politica, non il contrario. Ma è inutile parlarvene, vi mancano le basi. E non capite.
Rispondi

Da: Chi non lo sa 1  - 25/02/2020 06:48:31
Stropicciare la costituzione è un esercizio pericoloso per la democrazia. Ma che ne parliamo a fare.
Rispondi

Da: Chi lo sa.. 1  - 25/02/2020 07:18:58
Per questo può farlo solo la Corte Costituzionale.. l'hanno creata apposta. Ma fino a che parliamo per slogan..
Rispondi

Da: Dokana25/02/2020 08:55:00
@The Engineer
Sono d'accordo con te quando dici che il coronavirus è (un po') più pericoloso di una normale influenza, ma in ogni caso il podista dilettante 38enne APPARENTEMENTE in buona salute ricoverato da venerdì' in terapia intensiva è ad oggi il caso più grave (perlomeno in Europa) di under40 affetto da coronavirus. Non si può escludere che magari di base abbia avuto qualche altra patologia immunodepressiva di cui forse nemmeno lui era al corrente. 
Rispondi

Da: Bull.  1  - 25/02/2020 08:56:22
Le posizioni Poer torneranno dirigenziali e si farà lo scorrimento delle vecchie graduatorie così trionferà  la legalità.
Rispondi

Da: 25/02/2020 09:00:45
Rispondi

Da: Tutti1 25/02/2020 10:03:30
W l'Agenzia
Rispondi

Da: Chi lo sa, lo sa 25/02/2020 11:19:50
Attendiamo.....si gufa da una parte e dall'altra
Rispondi

Da: Chi non lo sa25/02/2020 11:27:22
Io aquilo
Rispondi

Da: Mephisto666_LaBestia  1  - 25/02/2020 11:31:20
SENTENZA GIÀ SCRITTA E VIZI DI LEGITTIMITÀ PIENAMENTE RAPPRESENTATI DAL TAR LAZIO:

   1.   Viene,   innanzi   tutto,   in   rilievo   la   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e  d)  legge
n. 205/17 nella parte in cui istituisce posizioni  organizzative  che
concretizzano una vera e propria funzione e/o fascia superiore  senza
che sia previsto il pubblico concorso per l'accesso alle stesse.
    La disposizione  in  esame,  infatti,  prevede  l'istituzione  di
posizioni organizzative «per lo svolgimento di incarichi  di  elevata
responsabilita',     alta     professionalita'     o      particolare
specializzazione, ivi compresa la responsabilita' di uffici operativi
di livello non dirigenziale».
    Tali posizioni  sono  destinate,  previa  selezione  interna,  ai
funzionari della terza area in possesso di cinque anni di anzianita',
e sono caratterizzate dall'attribuzione di una serie di poteri  quali
quelli «di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli
atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i  poteri  di  spesa  e
quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza  dei
propri uffici, di livello  non  dirigenziale,  e  la  responsabilita'
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei   relativi
risultati nonche' la gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa
mediante autonomi poteri di  organizzazione  delle  risorse  umane  e
strumentali e di controllo».
    I poteri in esame risultano estranei a quelli propri dell'area di
riferimento  dei  soggetti  destinati  a  ricoprire   tali   funzioni
organizzative e sono piu' propriamente tipici di quelli previsti  per
la qualifica dirigenziale dagli articoli 16 e 17 decreto  legislativo
n. 165/01.
    In  questo  senso  vanno  riguardati  i  poteri  di   spesa,   di
organizzazione del personale, di  acquisizione  delle  entrate  e  di
adozione degli atti amministrativi, che l'art. 17, comma  1,  lettere
b), d) ed e) decreto legislativo n. 165/01 riconosce ai dirigenti  di
uffici dirigenziali generali; nello stesso senso puo' essere valutata
l'attribuzione della «responsabilita' dell'attivita'  amministrativa,
della  gestione  e  dei  relativi  risultati»   e   della   «gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di
organizzazione» che presuppongono poteri estranei alla  terza  fascia
come si evince anche dall'art. 4, comma  2,  decreto  legislativo  n.
165/01  che  attribuisce  ai  dirigenti  «l'adozione  degli  atti   e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti  che  impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la  gestione  finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di
organizzazione delle  risorse  umane,  strumentali  e  di  controllo»
aggiungendo  che   «essi   sono   responsabili   in   via   esclusiva
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei   relativi
risultati».
    L'estraneita' dei poteri  riconosciuti  dall'art.  1,  comma  93,
lettere a) e c) legge n. 205/17 rispetto a quelli propri della  terza
area, a cui appartengono i dipendenti legittimati a partecipare  alle
selezioni interne per il conseguimento delle posizioni  organizzative
previste dalla disposizione in esame, e' confermata  dall'allegato  A
al CCNL del personale delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio
2004, richiamato dalla difesa erariale nella memoria depositata il 16
marzo 2019, secondo cui «appartengono  a  questa  area  funzionale  i
lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per  la  conoscenza
dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unita' di  livello  non
dirigenziale  a   cui   sono   preposti,   funzioni   di   direzione,
coordinamento e controllo di attivita' rilevanti,  ovvero  lavoratori
che svolgono funzioni che  si  caratterizzano  per  il  loro  elevato
contenuto specialistico».
    Sempre il medesimo  allegato  A,  in  riferimento  ai  «contenuti
professionali di base» evidenzia che il dipendente appartenente  alla
terza area funzionale, «nell'ambito della specifica  professionalita'
posseduta, svolge tutte le attivita' attinenti  alla  sua  competenza
professionale nel settore assegnato,  secondo  l'esperienza  maturata
sulla base delle specifiche professionali di area e  del  profilo  di
appartenenza le cui caratteristiche  analitiche  saranno  individuate
nella  contrattazione   integrativa.   In   particolare,   a   titolo
esemplificativo, puo' dirigere o coordinare unita' organiche anche di
rilevanza  esterna,  la  cui  responsabilita'  non  e'  riservata   a
dirigenti, garantendo l'attuazione dell'attivita' di competenza; puo'
svolgere  attivita'  ispettive,  di  valutazione,  di  verifica,   di
controllo, di programmazione e di revisione; puo'  essere  adibito  a
relazioni  esterne  dirette  con  il  pubblico  di  tipo   complesso,
relazioni organizzative interne di tipo  complesso;  puo'  effettuare
studi e ricerche; puo' collaborare ad  attivita'  specialistiche,  in
considerazione dell'elevato  livello  professionale  posseduto.  Puo'
assumere  temporaneamente  funzioni  dirigenziali  in   assenza   del
dirigente titolare».
    Ne consegue che sono del tutto estranei ai  poteri  tipici  della
terza area alcune delle principali prerogative riconosciute dall'art.
1, comma 93,  lettera  c),  legge  n.  205/17  ai  destinatari  delle
posizioni organizzative ivi indicate come i  poteri  di  spesa  e  di
acquisizione  delle  entrate  e   la   complessiva   «responsabilita'
dell'attivita'  amministrativa,  della  gestione   e   dei   relativi
risultati nonche' la gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa
mediante autonomi poteri di  organizzazione  delle  risorse  umane  e
strumentali e di controllo».
    Sotto questo profilo,  pertanto,  risulta  plausibile  l'ipotesi,
prospettata da parte ricorrente, secondo cui  nelle  nuove  posizioni
organizzative sarebbero stati allocati alcuni poteri  che  l'art.  17
decreto legislativo n. 165/01 riconosce ai dirigenti.
    Ma  cio'  che  maggiormente  viene  in  rilievo,  ai  fini  della
valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale,  e'  che,  indubbiamente,  la  posizione
organizzativa disciplinata dall'art. 1, comma 93, lettere a), b),  c)
e d) legge n. 205/17 costituisce una vera e propria  progressione  di
carriera verticale per i  dipendenti  appartenenti  alla  terza  area
proprio perche' la nuova funzione e' caratterizzata dall'esercizio di
poteri non riconducibili all'area in esame.
    Con la sentenza n. 37/2015 la Corte costituzionale  ha  precisato
che non solo il conferimento di incarichi dirigenziali ma  «anche  il
passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta  "l'accesso  ad
un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate ed e'
soggetto, pertanto, quale figura di  reclutamento,  alla  regola  del
pubblico concorso" (sentenza n. 194 del 2002; ex  plurimis,  inoltre,
sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293  del
2009)».
    Anche un nuovo inquadramento  di  dipendenti  gia'  in  servizio,
pertanto,   e'   soggetto   alla   regola   del   pubblico   concorso
(Corte costituzionale n. 217/12).
    Nella fattispecie, il conferimento delle  neoistituite  posizioni
organizzative attraverso una selezione interna, prevista dall'art. 1,
comma 93, lettera b), legge n. 205/17, puo' risultare  violativo  del
principio del  pubblico  concorso  e,  pertanto,  si  puo'  porre  in
contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto:
        non risulta conforme agli articoli  3  e  97,  ultimo  comma,
della Costituzione,  i  quali  prescrivono  la  regola  del  concorso
pubblico ed  aperto  per  l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  (TAR   Lazio   n.   2080/16   che   richiama   Corte
costituzionale sentenze n. 99  del  2012  e  n.  293  del  2009).  La
disposizione  censurata,  infatti,  aggira  tale  regola  consentendo
l'accesso ad un ruolo e,  comunque,  ad  un  inquadramento  giuridico
diverso da quello rivestito senza pubblico concorso;
        sotto altro profilo l'art. 1, comma 93, lettere a), b), c)  e
d), legge n. 205/17 si puo' porre in contrasto con gli articoli  3  e
51 della Costituzione, perche' l'elusione della regola  del  pubblico
concorso comporta che l'accesso alle funzioni superiori e' consentito
ai soli funzionari di ciascuna agenzia  fiscale  e  non  e',  invece,
permesso, in  posizione  di  uguaglianza,  a  tutti  i  cittadini  in
possesso dei requisiti  (in  questo  senso  Corte  costituzionale  n.
293/09);
        la  violazione  della  regola  del  pubblico  concorso,  poi,
collide anche con  i  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento
dell'azione amministrativa di cui  all'art.  97  primo  comma,  della
Costituzione, in quanto il concorso  pubblico  e',  per  sua  natura,
idoneo a selezionare i  candidati  piu'  preparati  e  meritevoli  ed
appartenenti alla  generalita'  dei  cittadini  in  virtu'  del  mero
possesso dei requisiti obiettivi  di  legge  (Corte  Costituzione  n.
453/90).
    2. Il Tribunale ritiene non  manifestamente  infondata  anche  la
questione della compatibilita' dell'art. 1, comma 93, lettere a), b),
c) e d), legge n. 205/17 rispetto  all'art.  136  della  Costituzione
secondo   cui   «quando   la   Corte   dichiara   la   illegittimita'
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge,
la  norma  cessa  di  avere  efficacia  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione della decisione».
    Come gia' evidenziato, le nuove posizioni organizzative,  benche'
caratterizzate da poteri riconducibili alla  qualifica  dirigenziale,
sono attribuite, senza pubblico concorso, a  funzionari  privi  della
relativa qualifica.
    Secondo la giurisprudenza della  Corte,  l'efficacia  preclusiva,
nei confronti del legislatore, del giudicato costituzionale  riguarda
ogni  disposizione  che  mira  a  «mantenere   in   piedi   o   [...]
ripristinare, sia pure indirettamente, [...] gli  effetti  di  quella
struttura normativa che aveva formato oggetto della  [...]  pronuncia
di illegittimita' costituzionale» (sentenza n. 72 del  2013),  ovvero
che «ripristini o preservi l'efficacia di una norma  gia'  dichiarata
incostituzionale» (sentenza n. 350 del 2010).
    Nel chiarire la portata dell'art. 136, comma 1 della Costituzione
la Corte (sentenza n. 5/17) ha, altresi', precisato che "il giudicato
costituzionale e' violato non solo quando il  legislatore  emana  una
norma che costituisce una «mera riproduzione»  (sentenze  n.  73  del
2013 e n.  245  del  2012)  di  quella  gia'  ritenuta  lesiva  della
Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira  a  «perseguire  e
raggiungere,  "anche  se   indirettamente",   esiti   corrispondenti»
(sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del  1988,  n.  223
del 1983, n. 88 del 1966)".
    Quanto  fin  qui  evidenziato,  in  ordine  all'attribuzione   di
funzioni dirigenziali, in assenza di pubblico concorso ed a  soggetti
che sono privi  della  relativa  qualifica,  induce  il  Tribunale  a
ritenere che la finalita' perseguita dal citato  art.  1,  comma  93,
legge n. 205/17 possa essere elusiva della sentenza  n.  37/15  della
Corte costituzionale con conseguente possibile  violazione  dell'art.
136 della Costituzione.
Rispondi

Da: superenalotto 1  - 25/02/2020 11:45:46
ma non c'è modo di seguire l'udienza della Consulta in streaming?
Non ho trovato nulla su facebook né altrove...
Rispondi

Da: Sentenza poer  1  - 25/02/2020 11:52:14
Se non ho capito male, il video sarà disponibile da domani. Ma si sa qualcosa sull'esito?
Rispondi

Da: Buonasera a tutti 25/02/2020 11:53:16
Le udienze pubbliche sono visionabili in streaming solo qualche giorno dopo. Trovi il link direttamente sul sito istituzionale.
Rispondi

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