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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: ORPO SEMPLICE | 24/02/2020 16:05:03 |
9:30 udienza pubblica | |
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Da: The Engineer | 24/02/2020 18:28:57 |
Mentre i (public) managers mandano le persone allo sbaraglio a rischiare la vita per i loro lauti stipendi, gli ingegneri sviluppano la tecnologia che consente lo smart working da casa, venendo incontro alle esigenze delle persone in epoca di coronavirus.... https://www.repubblica.it/economia/2020/02/24/news/smart_working_-249436932/ | |
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Da: Una altra chat | 1 - 24/02/2020 19:25:25 |
Anti cantare e engineer, perché non vi fate una chat tra di voi e vi scrivete? | |
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Da: La psicosi | 24/02/2020 20:15:51 |
L'influenza stagionale fa 5 morti al giorno, nel periodo tra novembre e febbraio. Regolarmente, ogni inverno. Questo nuovo Corona Virus appare di gran lunga meno pericoloso. Presenta una più bassa letalità , quasi esclusivamente circoscritta a soggetti molto anziani o immunodepressi, ovvero con quadro clinico già compromesso per diverse patologie. Gli incidenti stradali fanno 10 morti al giorno. Le malattie cardiovascolari di più. Eppure si continua tranquillamente a circolare su gomma, e a mangiare più del necessario. Ancora più curioso, per la comune influenza solo il 50% della popolazione ricorre al vaccino, pur essendo esso disponibile per pochi euro in farmacia, ovvero gratuito per le categorie a rischio. Appare dunque evidente, per tabulas, che stiamo vivendo una psicosi collettiva indotta via media. | |
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Da: La psicosi | 24/02/2020 20:23:10 |
Se si dovesse sviluppare, con le alte capacità di contagio che presenta, ci saranno strage di anziani e ammalati!! La normale influenza non porta alla morte tutti gli anziani e d ammalati, COGLIONAZZO!!! | |
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Da: La psicosi | 24/02/2020 20:25:00 |
O vorresti eliminare tali soggetti, per una pazzia hitleriana?? | |
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Da: The Engineer | 1 - 24/02/2020 20:25:57 |
x La psicosi: se fai riferimento ai post Facebook di quella signora, guarda che è stata perculata in tutto il web per almeno 3 motivi: 1) i dati che aveva pubblicato erano sbagliati (infatti poi li ha cancellati) 2) ha fatto il confronto sui valori assoluti, invece che calcolare le percentuali 3) ha fatto riferimento ai casi italiani, dove l'epidemia è appena iniziata. I dati cinesi dicono che il coronavirus è 10 volte più letale dell'influenza, e causa problemi seri (con ricoveri ospedalieri) in almeno il 15% dei casi. E colpisce anche persone giovani in perfetta salute, vedi il 38enne in terapia intensiva e i tanti medici cinesi che ci hanno già lasciato le penne. | |
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Da: La psicosi | 1 - 24/02/2020 20:42:45 |
I DATI CINESI?? Povero fesso psicotico indotto ingegnere autistico! I dati cinesi. Cioè montagne di fesserie sparate da una dittatura? Cerca di ragionare invece di avere paura. | |
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Da: The Engineer | 1 - 24/02/2020 20:50:28 |
Avvocatulo semi-analfabeta delle cause perse nonché ignorante in matematica-statistica, I dati cinesi sono quelli più corposi, gli unici sui quali si può fare un calcolo statistico. O vuoi forse fare una statistica su qualche decina di casi a epidemia appena iniziata? Vai a studiare la differenza tra valori assoluti e valori percentuali, ignorante! | |
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Da: Pazzesco | 24/02/2020 20:51:20 |
In ae anche esperti di medicina e virologi oltre che raffinati giuristi e arguti economisti. Dovrebbero fare una carriera speciale con accesso immediato da dirigente di prima fascia e licenza di operare in posizione apicale anche nel settore medico. D'altronde sono o no dottori? Non tutti? Va bene la maggior parte e comunque tuttologi. Si annoverano molte invenzioni provenientI da funzionari ae. A proposito le norme scritte dai funzionari ae PERFETTE e anche le circolari CHIARISSIME. | |
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Da: Sentenza poer | 1 - 24/02/2020 20:56:38 |
Domani ci sarà l'udienza sulle poer oppure è stata rinviata? | |
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Da: per sentenza poer | 1 - 24/02/2020 21:02:18 |
Ci sarà ed é già scritta! La porcata verrà spazzata via! Ciò che non hanno avuto il coraggio di fare i codardi in autotutela, lo farà la Corte! | |
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Da: The Engineer | 1 - 24/02/2020 21:13:45 |
X Pazzesco: Sai cos'è pazzesco secondo me? Che in Italia ci siano medici che postano delle castronerie su Facebook e poi, resisi conto della figura barbina, anziché chiedere scusa e rettificare, cancellino tutto. Neanche capaci di calcolare una semplice statistica. In che mani siete? Per forza siete sul podio degli infettati. Addio poereti semi-analfabeti. | |
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Da: Chi lo sa.. | 24/02/2020 21:20:09 |
Magari nei prossimi giorni anche voi, capre ignoranti, scoprirete cosa sono le sentenze manipolative della Corte costituzionale.. | |
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Da: Chi lo sa, lo sa | 1 - 24/02/2020 21:29:24 |
....la sentenza non sarà e non deve essere politica. Il giudice è neutrale.....rimaniamo fiduciosi | |
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Da: Mephisto666_LaBestia | 1 - 24/02/2020 22:24:40 |
- L' AGENZIA SPERA IN UNA SENTENZA MANIPOLATIVA ABLATIVA - E NON NE FA MISTERO - I BOOKMAKERS LA DANNO 1:6 | |
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Da: The public manager | 24/02/2020 22:36:53 |
I politici sono incerti. I medici non sanno che fare. Gli ingegneri sono in loop algoritmico. Ancora una volta tocchera' al management togliere le castagne dal fuoco. | |
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Da: Chi lo sa.. | 1 - 25/02/2020 05:21:55 |
Proprio perché il giudice è neutrale non dovrebbe eliminare una norma che può essere adeguata alla Costituzione attraverso una manipolazione del suo contenuto, in linea con le finalità della stessa volute dal legislatore. Dichiarare incostituzionale una norma tout court senza valutare interventi mirati sulla stessa che ne salvaguardino l'applicazione sarebbe una sentenza politica, non il contrario. Ma è inutile parlarvene, vi mancano le basi. E non capite. | |
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Da: Chi non lo sa | 1 - 25/02/2020 06:48:31 |
Stropicciare la costituzione è un esercizio pericoloso per la democrazia. Ma che ne parliamo a fare. | |
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Da: Chi lo sa.. | 1 - 25/02/2020 07:18:58 |
Per questo può farlo solo la Corte Costituzionale.. l'hanno creata apposta. Ma fino a che parliamo per slogan.. | |
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Da: Dokana | 25/02/2020 08:55:00 |
@The Engineer Sono d'accordo con te quando dici che il coronavirus è (un po') più pericoloso di una normale influenza, ma in ogni caso il podista dilettante 38enne APPARENTEMENTE in buona salute ricoverato da venerdì' in terapia intensiva è ad oggi il caso più grave (perlomeno in Europa) di under40 affetto da coronavirus. Non si può escludere che magari di base abbia avuto qualche altra patologia immunodepressiva di cui forse nemmeno lui era al corrente. | |
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Da: Bull. | 1 - 25/02/2020 08:56:22 |
Le posizioni Poer torneranno dirigenziali e si farà lo scorrimento delle vecchie graduatorie così trionferà la legalità . | |
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Da: | 25/02/2020 09:00:45 |
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Da: Tutti1 | 25/02/2020 10:03:30 |
W l'Agenzia | |
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Da: Chi lo sa, lo sa | 25/02/2020 11:19:50 |
Attendiamo.....si gufa da una parte e dall'altra | |
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Da: Chi non lo sa | 25/02/2020 11:27:22 |
Io aquilo | |
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Da: Mephisto666_LaBestia | 1 - 25/02/2020 11:31:20 |
SENTENZA GIÀ SCRITTA E VIZI DI LEGITTIMITÀ PIENAMENTE RAPPRESENTATI DAL TAR LAZIO: 1. Viene, innanzi tutto, in rilievo la legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d) legge n. 205/17 nella parte in cui istituisce posizioni organizzative che concretizzano una vera e propria funzione e/o fascia superiore senza che sia previsto il pubblico concorso per l'accesso alle stesse. La disposizione in esame, infatti, prevede l'istituzione di posizioni organizzative «per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilita', alta professionalita' o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilita' di uffici operativi di livello non dirigenziale». Tali posizioni sono destinate, previa selezione interna, ai funzionari della terza area in possesso di cinque anni di anzianita', e sono caratterizzate dall'attribuzione di una serie di poteri quali quelli «di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilita' dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo». I poteri in esame risultano estranei a quelli propri dell'area di riferimento dei soggetti destinati a ricoprire tali funzioni organizzative e sono piu' propriamente tipici di quelli previsti per la qualifica dirigenziale dagli articoli 16 e 17 decreto legislativo n. 165/01. In questo senso vanno riguardati i poteri di spesa, di organizzazione del personale, di acquisizione delle entrate e di adozione degli atti amministrativi, che l'art. 17, comma 1, lettere b), d) ed e) decreto legislativo n. 165/01 riconosce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali; nello stesso senso puo' essere valutata l'attribuzione della «responsabilita' dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati» e della «gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione» che presuppongono poteri estranei alla terza fascia come si evince anche dall'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 165/01 che attribuisce ai dirigenti «l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo» aggiungendo che «essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati». L'estraneita' dei poteri riconosciuti dall'art. 1, comma 93, lettere a) e c) legge n. 205/17 rispetto a quelli propri della terza area, a cui appartengono i dipendenti legittimati a partecipare alle selezioni interne per il conseguimento delle posizioni organizzative previste dalla disposizione in esame, e' confermata dall'allegato A al CCNL del personale delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, richiamato dalla difesa erariale nella memoria depositata il 16 marzo 2019, secondo cui «appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unita' di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attivita' rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico». Sempre il medesimo allegato A, in riferimento ai «contenuti professionali di base» evidenzia che il dipendente appartenente alla terza area funzionale, «nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, svolge tutte le attivita' attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. In particolare, a titolo esemplificativo, puo' dirigere o coordinare unita' organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilita' non e' riservata a dirigenti, garantendo l'attuazione dell'attivita' di competenza; puo' svolgere attivita' ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione; puo' essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo complesso; puo' effettuare studi e ricerche; puo' collaborare ad attivita' specialistiche, in considerazione dell'elevato livello professionale posseduto. Puo' assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare». Ne consegue che sono del tutto estranei ai poteri tipici della terza area alcune delle principali prerogative riconosciute dall'art. 1, comma 93, lettera c), legge n. 205/17 ai destinatari delle posizioni organizzative ivi indicate come i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e la complessiva «responsabilita' dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo». Sotto questo profilo, pertanto, risulta plausibile l'ipotesi, prospettata da parte ricorrente, secondo cui nelle nuove posizioni organizzative sarebbero stati allocati alcuni poteri che l'art. 17 decreto legislativo n. 165/01 riconosce ai dirigenti. Ma cio' che maggiormente viene in rilievo, ai fini della valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, e' che, indubbiamente, la posizione organizzativa disciplinata dall'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d) legge n. 205/17 costituisce una vera e propria progressione di carriera verticale per i dipendenti appartenenti alla terza area proprio perche' la nuova funzione e' caratterizzata dall'esercizio di poteri non riconducibili all'area in esame. Con la sentenza n. 37/2015 la Corte costituzionale ha precisato che non solo il conferimento di incarichi dirigenziali ma «anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta "l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate ed e' soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso" (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)». Anche un nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio, pertanto, e' soggetto alla regola del pubblico concorso (Corte costituzionale n. 217/12). Nella fattispecie, il conferimento delle neoistituite posizioni organizzative attraverso una selezione interna, prevista dall'art. 1, comma 93, lettera b), legge n. 205/17, puo' risultare violativo del principio del pubblico concorso e, pertanto, si puo' porre in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto: non risulta conforme agli articoli 3 e 97, ultimo comma, della Costituzione, i quali prescrivono la regola del concorso pubblico ed aperto per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (TAR Lazio n. 2080/16 che richiama Corte costituzionale sentenze n. 99 del 2012 e n. 293 del 2009). La disposizione censurata, infatti, aggira tale regola consentendo l'accesso ad un ruolo e, comunque, ad un inquadramento giuridico diverso da quello rivestito senza pubblico concorso; sotto altro profilo l'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), legge n. 205/17 si puo' porre in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, perche' l'elusione della regola del pubblico concorso comporta che l'accesso alle funzioni superiori e' consentito ai soli funzionari di ciascuna agenzia fiscale e non e', invece, permesso, in posizione di uguaglianza, a tutti i cittadini in possesso dei requisiti (in questo senso Corte costituzionale n. 293/09); la violazione della regola del pubblico concorso, poi, collide anche con i principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 primo comma, della Costituzione, in quanto il concorso pubblico e', per sua natura, idoneo a selezionare i candidati piu' preparati e meritevoli ed appartenenti alla generalita' dei cittadini in virtu' del mero possesso dei requisiti obiettivi di legge (Corte Costituzione n. 453/90). 2. Il Tribunale ritiene non manifestamente infondata anche la questione della compatibilita' dell'art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), legge n. 205/17 rispetto all'art. 136 della Costituzione secondo cui «quando la Corte dichiara la illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Come gia' evidenziato, le nuove posizioni organizzative, benche' caratterizzate da poteri riconducibili alla qualifica dirigenziale, sono attribuite, senza pubblico concorso, a funzionari privi della relativa qualifica. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'efficacia preclusiva, nei confronti del legislatore, del giudicato costituzionale riguarda ogni disposizione che mira a «mantenere in piedi o [...] ripristinare, sia pure indirettamente, [...] gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della [...] pronuncia di illegittimita' costituzionale» (sentenza n. 72 del 2013), ovvero che «ripristini o preservi l'efficacia di una norma gia' dichiarata incostituzionale» (sentenza n. 350 del 2010). Nel chiarire la portata dell'art. 136, comma 1 della Costituzione la Corte (sentenza n. 5/17) ha, altresi', precisato che "il giudicato costituzionale e' violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una «mera riproduzione» (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012) di quella gia' ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a «perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti» (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966)". Quanto fin qui evidenziato, in ordine all'attribuzione di funzioni dirigenziali, in assenza di pubblico concorso ed a soggetti che sono privi della relativa qualifica, induce il Tribunale a ritenere che la finalita' perseguita dal citato art. 1, comma 93, legge n. 205/17 possa essere elusiva della sentenza n. 37/15 della Corte costituzionale con conseguente possibile violazione dell'art. 136 della Costituzione. | |
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Da: superenalotto | 1 - 25/02/2020 11:45:46 |
ma non c'è modo di seguire l'udienza della Consulta in streaming? Non ho trovato nulla su facebook né altrove... | |
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Da: Sentenza poer | 1 - 25/02/2020 11:52:14 |
Se non ho capito male, il video sarà disponibile da domani. Ma si sa qualcosa sull'esito? | |
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Da: Buonasera a tutti | 25/02/2020 11:53:16 |
Le udienze pubbliche sono visionabili in streaming solo qualche giorno dopo. Trovi il link direttamente sul sito istituzionale. | |
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