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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: Voloteo 2  - 31/07/2019 07:40:18
Quando arrivano gli esterni ?!?!?!?!

Ahahahahahahahahahah..............
Rispondi

Da: X volonteo 2  - 31/07/2019 08:03:57
Non faranno in tempo,  chiuderemo prima per fallimento!
I contribuenti, consci del fallimento Ad, non stanno pagando e non pagheranno i debiti da pace fiscale!
Rispondi

Da: FABO 31/07/2019 09:26:39
X Basta fesserie

Io leggo che è stata rinviata a giudizio…  non che sarà assolta, ma anche lo fosse, magari per prescrizione dei termini:   BELLA FIGURAAAAA  =    RAPPRESENTATIVITA' AL TOP !!!!
Per inciso: un DIRETTORE di una agenzia neanche dovrebbe essere "sfiorato" da certe indagini ……
Ma scusami, sono un utopista…. innocente idealista... ingenuotto...
Aggiornati con questi link:
https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/27/catasto-che-abbuffata/180036/
https://www.cronachedellacampania.it/2018/01/il-sistema-per-favorire-politici-e-imprenditori-a-equitalia-dopo-la-condanna-di-migliaccio-la-lista-dei-favoriti/
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fisco-che-ale-danno-ndash-dopo-rinvio-giudizio-dell-rsquo-ex-165256.htm
Rispondi

Da: Doroteo  2  - 31/07/2019 10:59:37
Scusate, vi risulta che è stato presentato appello di Dirpubblica per il concorso in oggetto?
Rispondi

Da: FABO 31/07/2019 11:57:58
E già, in tutte le amministrazioni (o quasi) si fanno regolari concorsi, nelle agenzie come gli pare.....

https://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=4049

PS: Ricordiamolo anche a Basta fesserie
Rispondi

Da: X basta fesserie31/07/2019 14:27:01
Anche l'amico di Como era stato licenziato e riammesso in servizio dopo aver vinto per un cavillo burocratico! Bisognava metterlo dentro già allora e buttare la chiave!
Rispondi

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Da: FABO 31/07/2019 14:38:39
X:   X Basta fesserie

E già, hai proprio ragione ...... purtroppo (aggiungo)
Rispondi

Da: tra pochi giorni notificata alla corte costituz 2  - 31/07/2019 14:58:53
Pubblicato il 03/06/2019
N. 07067/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05628/2018 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5628 del 2018, integrato da
motivi aggiunti, proposto da
DIRPUBBLICA - FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, in
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma,
piazzale Clodio n. 18 presso lo studio dell'avv. Carmine Medici che la
rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante
p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede
dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel
presente giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
- delibera n. 10/2018 dell'08/02/18 nella parte in cui il Comitato di
gestione dell'Agenzia delle entrate ha sostituito l'art. 12 del regolamento
di amministrazione ed ha inserito nel Titolo II capo IV l'articolo 18-bis,
con i quali, rispettivamente, ha introdotto una disciplina derogatoria in
materia di accesso alla qualifica dirigenziale e ha istituito posizioni
organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità,
alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la
responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale;
- ogni altro atto connesso;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 26/11/18:
- atto prot. n. 186053 del 07/08/18 con cui il Direttore dell'Agenzia delle
entrate ha adottato misure concernenti l'«assetto organizzativo delle
Direzioni Centrali e Regionali»;
- atto prot. n. 186067 del 07/08/18 con cui il Direttore dell'Agenzia
delle entrate ha adottato misure riguardanti l'articolazione e i compiti
delle direzioni provinciali;
- atto prot. n. 187175 dell'08/08/18 con cui il Direttore dell'Agenzia
delle entrate ha disposto la graduazione delle posizioni dirigenziali di
seconda fascia e delle posizioni organizzative di cui all'art. 18-bis del
Regolamento di amministrazione;
- delibera del Comitato di gestione n. 39 del 06/08/18;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 12/12/18:
- per quanto d'interesse, atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate
prot. n. 0289087 del 02/11/18;
- atto prot. n. 0303288 del 14/11/18, con cui il Direttore dell'Agenzia
delle entrate ha disposto l'avvio delle procedure selettive d'interpello per
il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell'art. 1 comma 93
lettera a) l. n. 205/17;
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 12/02/19:
- atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 525138 del
24/12/18, concernente disposizioni relative all'organizzazione interna;
- delibera del Comitato di gestione n. 44 del 13/11/18, approvata l'11
dicembre 2018;
- delibera del Comitato di gestione n. 47 del 18/12/18;
- atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 526891 del
28/12/18 con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
candidature alle procedure indette con atto prot. n. 0303288 del
14/11/18 e con provvedimento del Direttore provinciale di Bolzano n.
88080 dell'11/12/18;
- provvedimento del Direttore provinciale di Bolzano n. 88080
dell'11/12/18;
- atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 526886 del
28/12/18, con il quale è stato disposto l'avvio delle procedure selettive
d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi
dell'art. 1 comma 93 lettera a) l. n. 205/17;
- art. 2 commi 2 e 3 d.m. 04/04/18;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott.
Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 09/04/18 e depositato il 09/05/18 la
Dirpubblica - Federazione del Pubblico Impiego ha impugnato la
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
delibera n. 10/2018 dell'08/02/18, nella parte in cui il Comitato di
gestione dell'Agenzia delle entrate, in attuazione dell'art. 1 comma 93 l.
n. 205/17, ha sostituito l'art. 12 del Regolamento di amministrazione ed
ha inserito nel Titolo II capo IV, l'articolo 18-bis, con i quali,
rispettivamente, ha introdotto una disciplina derogatoria in materia di
accesso alla qualifica dirigenziale e ha istituito posizioni organizzative per
lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o
particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici
operativi di livello non dirigenziale.
A fondamento del gravame la ricorrente ha prospettato con tre distinte
censure l'illegittimità costituzionale:
- dell'art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l n. 205/17 per violazione
degli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost. in quanto l'istituzione di posizioni
organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità,
alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la
responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, con
attribuzione di funzioni tipicamente dirigenziali, di cui all'art. 1 commi 93
e 94 l. n. 205/17, costituirebbe un espediente per eludere il giudicato
costituzionale formatosi sulla sentenza n. 37/2015 della Consulta,
dissimulando l'esercizio precario di funzioni di dirigenziali (primo
motivo: pag. 19 dell'atto introduttivo);
- della medesima disposizione la quale, avendo previsto, alla lettera a),
l'istituzione di un'area di c.d. "middle management", costituita dalle
posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata
responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi
compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, e
limitandosi, poi, a stabilire, alla lettera c), che il conferimento di incarichi
di posizioni organizzative debba avvenire «mediante una selezione
interna», senza prima prevedere l'espletamento di un concorso pubblico
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
ai sensi degli artt. 52 comma 1 d. lgs. n. 165/01 e 24 d. lgs. n. 150/09, si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. Infatti, l'accesso alla
predetta area, "risolvendosi in una vera e propria progressione di carriera
in senso verticale" non potrebbe prescindere dalla previsione di un
concorso pubblico (secondo motivo: pagg. 24-26 dell'atto introduttivo);
- dell'art. 1 comma 93 lettera e) l. n. 205/17 in quanto le deroghe alla
disciplina ordinaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale, quali l'esonero
dalla prova preselettiva, la valutazione di titoli in relazione alle esperienze
lavorative pregresse e la riserva di posti fino al 50% in favore degli
interni, comporterebbero un vantaggio competitivo ingiustificato in
favore degli interni destinatari di funzioni dirigenziali delegate o di
incarichi di posizione organizzative speciali e non sarebbero compatibili
con gli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.. Inoltre, l'art. 12 del Regolamento di
organizzazione, come modificato dalla gravata delibera n. 10/18, sarebbe
affetto da illegittimità propria in quanto avrebbe introdotto anche
autonomi requisiti di ammissione non previsti dalla legge. La censura
d'illegittimità propria del Regolamento è stata proposta in via
subordinata rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
comma 93 lettera e) l. n. 205/17 come emerge dal fatto che nelle
conclusioni dell'atto introduttivo (pagg. 31-32) la ricorrente ha chiesto,
innanzi tutto, proprio l'accertamento dell'incostituzionalità della
disposizione.
L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
costituitesi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date
14/05/18 e 21/05/18, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3887/2018 del 27/06/18 il Tribunale ha preso atto
della rinuncia alla domanda cautelare, formulata da parte ricorrente, ed
ha fissato, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del
22/01/19 poi rinviata, su istanza di parte, al 16/04/19.
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
Con ricorso notificato il 26/10/18 e depositato il 26/11/18 (primo
ricorso per motivi aggiunti) la Dirpubblica ha impugnato con motivi
aggiunti l'atto prot. n. 186053 del 07/08/18, con cui il Direttore
dell'Agenzia delle entrate ha adottato misure concernenti l'«assetto
organizzativo delle Direzioni Centrali e Regionali», l'atto prot. n. 186067
del 07/08/18, con cui il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha adottato
misure riguardanti l'articolazione e i compiti delle direzioni provinciali,
l'atto prot. n. 187175 dell'08/08/18, con cui il Direttore dell'Agenzia
delle entrate ha disposto la graduazione delle posizioni dirigenziali di
seconda fascia e delle posizioni organizzative di cui all'art. 18-bis del
Regolamento di amministrazione, e la delibera del Comitato di gestione
n. 39 del 06/08/18, con cui è stato espresso parere favorevole
all'adozione dei predetti atti direttoriali.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha prospettato il
vizio d'invalidità degli atti impugnati derivata dall'illegittimità degli atti
gravati in via principale e ciò in relazione alle questioni di costituzionalità
ivi già dedotte e successivamente ribadite.
Con atto notificato il 03/12/18 e depositato il 12/12/18 (secondo
ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente ha impugnato con motivi
aggiunti, per quanto d'interesse, l'atto del Direttore dell'Agenzia delle
entrate prot. n. 0289087 del 02/11/18 e l'atto prot. n. 0303288 del
14/11/18, con cui il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha disposto
l'avvio delle procedure selettive d'interpello per il conferimento di
posizioni organizzative ai sensi dell'art. 1 comma 93 lettera a) l. n.
205/17.
Anche con il secondo ricorso per motivi aggiunti la Dirpubblica ha
prospettato il vizio d'invalidità degli atti impugnati derivata
dall'illegittimità degli atti gravati in via principale in relazione alle
questioni di costituzionalità già dedotte e riproposte.
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N. 05628/2018 REG.RIC.
Con atto notificato l'11/02/19 e depositato il 12/02/19 (terzo ricorso
per motivi aggiunti) la Dirpubblica ha impugnato con ulteriori motivi
aggiunti gli atti applicativi e consequenziali, rispetto a quelli già gravati,
tra cui l'atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 525138 del
24/12/18, concernente disposizioni riguardanti l'organizzazione interna,
le delibere del Comitato di gestione n. 44 del 13/11/18 e n. 47 del
18/12/18, l'atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 526891
del 28/12/18, con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle candidature alle procedure indette con atto prot. n. 0303288 del
14/11/18 e con provvedimento del Direttore provinciale di Bolzano n.
88080 dell'11/12/18, il provvedimento del Direttore provinciale di
Bolzano n. 88080 dell'11/12/18, l'atto del Direttore dell'Agenzia delle
entrate prot. n. 526886 del 28/12/18, con il quale è stato disposto l'avvio
delle procedure selettive d'interpello per il conferimento di posizioni
organizzative ai sensi dell'art. 1 comma 93 lettera a) l. n. 205/17, e l'art. 2
commi 2 e 3 d.m. 04/04/18.
In questa sede la Dirpubblica ha ribadito le questioni di legittimità
costituzionale già dedotte ed ha, altresì, prospettato l'incostituzionalità
dell'art. 1 commi 323, 324, e 325 della legge n. 145/2018.
Alla pubblica udienza del 16/04/19 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Con sentenza non definitiva, emessa nelle stesse date in cui sono state
decise le questioni oggetto del presente provvedimento, il Tribunale:
1) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli;
2) ha respinto le eccezioni d'inammissibilità del gravame sollevate
dall'Agenzia delle entrate in riferimento alla legittimazione e all'interesse
della ricorrente;
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
3) ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale ivi indicate, ne ha disposto con separata
ordinanza la rimessione alla Corte Costituzionale;
4) ha dichiarato non rilevante la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 commi 323-325 l. n. 145/18;
5) si è riservato di provvedere con la sentenza definitiva in ordine alle
spese della presente fase processuale.
QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CHE SONO
RIMESSE ALLA CORTE
Con la presente ordinanza il Tribunale sottopone alla Corte le questioni
di costituzionalità:
- dell'art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 in quanto
l'istituzione di posizioni organizzative nuove, caratterizzate da marcati
poteri di natura dirigenziale e destinate ad essere ricoperte con procedure
selettive interne, potrebbe risultare elusiva del giudicato scaturente dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 con possibile
violazione dell'art. 136 Cost.;
- dell'art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 perché le
posizioni organizzative prefigurate dal legislatore, per le funzioni ed il
trattamento giuridico ed economico ad esse connesso, integrerebbero
una vera e propria progressione di carriera alla quale dovrebbe accedersi
con concorso pubblico e non con una selezione interna con possibile
violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost..;
- dell'art. 1 comma 93 lettera e) l. n. 205/17 poiché le deroghe alla
disciplina ordinaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previste dalla
disposizione in esame e relative all'esonero dalla prova preselettiva, alla
valutazione di titoli in relazione alle esperienze lavorative pregresse e alla
riserva di posti in favore degli interni nella misura fino al 50% dei posti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
messi a concorso, attribuirebbero un vantaggio competitivo ingiustificato
in favore degli interni destinatari di funzioni dirigenziali delegate o di
incarichi di posizione organizzative speciali e si porrebbero in contrasto
con gli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost..
RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE
Ai fini dell'apprezzamento della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, il Tribunale ritiene opportuno premettere una
ricostruzione del quadro giuridico di riferimento.
L'art. 1 comma 93 l. n. 207/15 stabilisce che "l'Agenzia delle entrate e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti
di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono:
a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di
elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione,
ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non
dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di
posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-quinquies,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno
cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna
che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e
gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli
anni precedenti;
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e
provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia
verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e
la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo;
d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di
responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di
posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della
retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale
riportata;
e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli
mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami
consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una
orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei
contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali
attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che
bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova
preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati
superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva
i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data
di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di
responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità,
alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1,
lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante
pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella
terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono
composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati
dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private,
dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in
quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra
i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle
aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da
esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle
professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di
soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la
predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono
valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle
esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a
concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico
concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza
area, senza demerito".
In attuazione della disposizione in esame, l'Agenzia delle entrate con la
delibera n. 10/18 dell'08/02/18, impugnata nel presente giudizio con il
ricorso principale, ha, per quanto d'interesse in questa sede:
- modificato l'art. 12 (intitolato "Accesso alla dirigenza") che, nella
versione oggi vigente, così recita:
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
"1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti
vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 1, comma 93, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
2. Alle procedure selettive sono ammessi a partecipare soggetti in
possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta
specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure
prevedono una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e una prova
orale. Le prove sono finalizzate a individuare le capacità cognitive e le
competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti
istituzionali dell'Agenzia, con le modalità e in base ai contenuti definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
3. Se il numero dei candidati supera il limite indicato nel bando è
possibile prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i dipendenti dell'Agenzia delle
entrate che per almeno due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali
ovvero abbiano ricoperto incarichi di responsabilità relativi a posizioni
organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare
specializzazione, di cui all'art. 18-bis, o a quelle di cui all'articolo 23-
quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio
presso l'Agenzia delle entrate con almeno dieci anni di anzianità nella
terza area e che non abbia riportato in tale periodo sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero verbale. I vincitori svolgono un periodo di
applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, coincidente con quello di
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prova, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e
relazionali. Il predetto periodo è soggetto a valutazione.
4. I requisiti specifici necessari per partecipare alla procedura e i criteri di
valutazione dei titoli sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi, dando
rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse.
5. Fino al 50 per cento dei posti a concorso può essere riservato al
personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso
l'Agenzia delle entrate con almeno dieci anni di anzianità nella terza area
e che non abbia riportato in tale periodo sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale.
6. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia
di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia
anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del
bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata
competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali
dell'Agenzia e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella
selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi
dell'ausilio di soggetti
specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la
predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte";
- introdotto l'art. 18 bis (intitolato "Posizioni organizzative") secondo
cui:
"1. Sono istituite posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi
di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare
specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di
livello non dirigenziale.
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2. I titolari delle predette posizioni adottano atti e provvedimenti
amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Agenzia verso l'esterno;
hanno i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella
competenza dei propri uffici; sono responsabili dell'attività
amministrativa e dei relativi risultati; esercitano autonomi poteri di
organizzazione delle risorse umane e strumentali.
3. Con atto del Direttore dell'Agenzia sono progressivamente individuate
le singole posizioni, tenuto conto delle esigenze organizzative
dell'Agenzia.
4. Le posizioni di cui al comma 1 sono istituite nei limiti del risparmio di
spesa corrispondente alla riduzione, rispetto alla situazione in essere al 1°
gennaio 2018, della dotazione organica dirigenziale di seconda fascia di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) e delle relative posizioni, nonché
utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1,
lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Entro il 31
dicembre 2018 le posizioni attualmente finanziate con tali ultime
disponibilità sono conseguentemente soppresse. Il fondo per il
trattamento accessorio del personale dirigente è ridotto in proporzione
alle posizioni dirigenziali soppresse ai sensi del presente comma.
5. Le posizioni sono graduate fino ad un massimo di quattro livelli, ai
quali è correlata la retribuzione di posizione. La graduazione e
l'ammontare della retribuzione di posizione sono fissate con atto del
direttore dell'Agenzia, da sottoporre al Comitato di gestione, previo
confronto con le Organizzazioni sindacali, sulla base di criteri che
tengono conto della complessità organizzativa delle posizioni e delle
connesse responsabilità. Il rapporto tra la retribuzione di posizione
massima e quella minima non può essere superiore a 3. Con il medesimo
atto sono individuati i casi in cui la
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retribuzione di posizione è incrementata per tener conto della maggiore
onerosità connessa all'esercizio delle funzioni in luoghi diversi dal
domicilio e sono fissati i relativi importi.
6. La retribuzione di posizione è corrisposta in dodici mensilità e si
aggiunge a quella spettante in base alla fascia economica di appartenenza
nella terza area. In relazione alla corresponsione della retribuzione di
posizione, ai titolari delle posizioni non sono più erogati i compensi per
lavoro straordinario nonché tutte le altre voci del trattamento economico
accessorio, esclusa l'indennità di agenzia.
7. In caso di valutazione positiva dell'attività svolta, ai titolari delle
posizioni spetta la retribuzione di risultato. I criteri di determinazione
della retribuzione di risultato sono fissati con l'atto di cui al comma 3,
tenendo conto del livello di graduazione della posizione e del livello di
valutazione riportato, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
Nei limiti delle risorse disponibili, l'importo annuo della retribuzione di
risultato non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione di
posizione determinata ai sensi del comma 3. Il fondo per il trattamento
accessorio del personale dirigente è altresì ridotto, in aggiunta alle
riduzioni di cui al comma 4, per le finalità di cui al presente comma.
8. Le posizioni sono conferite a funzionari con almeno cinque anni di
anzianità nella terza area, mediante selezioni interne L'attribuzione di una
posizione organizzativa non configura progressione di carriera. Le
posizioni sono di norma conferite per un periodo di tre anni, con
possibilità di rinnovo; possono essere revocate anticipatamente per
motivate esigenze organizzative, nonché in caso di rendimento negativo
o di comportamenti sanzionabili sul piano disciplinare o penale.
9. Con atto del Direttore dell'Agenzia sono disciplinate le modalità di
selezione che tengono conto, in relazione alla tipologia di incarico da
ricoprire, delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e
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gestionali degli interessati, nonché delle valutazioni dagli stessi
conseguite negli anni precedenti".
In relazione alla rilevanza della questione il Tribunale evidenzia che:
- con sentenza non definitiva, emessa in pari data, ha ritenuto sussistente
la legittimazione e l'interesse a ricorrere della Dirpubblica, ha dichiarato
il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli ed ha dichiarato non rilevante la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 commi 323, 324 e 325 l. n. 145/18, prospettata
dalla ricorrente;
- gli artt. 12 e 18 bis del Regolamento di amministrazione, sopra riportati,
sono stati introdotti dalla delibera n. 10/18 impugnata con il ricorso
principale;
- la delibera n. 10/18 ed i predetti articoli del Regolamento costituiscono
pedissequa attuazione dell'art. 1 comma 93 l. n. 205/17 di cui
riproducono il contenuto;
- avverso gli atti amministrativi in esame la ricorrente prospetta
unicamente vizi di legittimità costituzionale della norma, di rango
primario, attributiva del potere;
- l'unico vizio proprio dell'atto amministrativo dedotto riguarda l'art. 12
del Regolamento. La censura, però, è da ritenersi proposta in via
subordinata rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
comma 93 lettera e) l. n. 205/17 come emerge dal fatto che nelle
conclusioni dell'atto introduttivo (pagg. 31-32) la ricorrente ha chiesto,
innanzi tutto, proprio l'accertamento dell'incostituzionalità della
disposizione. La proposizione, in via subordinata, della censura
d'illegittimità propria dell'art. 12 del Regolamento vincola il giudice
amministrativo nell'ordine delle questioni da esaminare, così come
stabilito dall'Adunanza Plenaria (sentenza n. 5/15).
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In ogni caso, la rilevanza della questione anche in riferimento alla
prospettata illegittimità propria dell'art. 12 del Regolamento deriva dal
fatto che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto la norma
attributiva del potere mentre l'ipotetico annullamento per il vizio proprio
dell'atto non sarebbe completamente satisfattivo per la parte ricorrente
residuando la rilevanza della questione in relazione alla prospettata
illegittimità delle deroghe alla disciplina per l'accesso alla carriera
dirigenziale.
Del resto, il giudice di appello ha precisato che, nell'ipotesi di mancata
graduazione dei motivi, l'esame degli stessi da parte del giudice deve
essere condotto sulla base della "consistenza oggettiva" del motivo
stesso riferibile alla "radicalità del vizio" (Adunanza Plenaria n. 5/15); ne
consegue che anche la prospettata esistenza di un vizio proprio dell'art.
12 del Regolamento non elide la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale in quanto quest'ultima ha ad oggetto la norma attributiva
del potere.
Da ultimo, in ordine alla rilevanza della questione, deve essere precisato
che, nei confronti degli atti impugnati con i tre ricorsi per motivi
aggiunti, sono stati dedotti esclusivamente vizi d'invalidità derivata
dall'illegittimità degli atti impugnati in via principale, quest'ultima
conseguente all'illegittimità costituzionale della norma attributiva del
potere ribadita nei gravami per motivi aggiunti.
NON MANIFESTA INFONDATEZZA
Prima di esaminare la non manifesta infondatezza delle questioni il
Tribunale ritiene necessario premettere un riferimento alla sentenza n.
37/2015 della Corte Costituzionale.
In quel giudizio era stata censurata la previsione contenuta all'articolo 8,
comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 ("Disposizioni urgenti
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in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento"), convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.
In particolare, le censure si riferivano specificamente alla previsione in
base alla quale venivano fatti salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali
già affidati dalle agenzie fiscali a propri funzionari, e si consentiva, nelle
more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei
posti di dirigente, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari,
mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui
durata era fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del
posto vacante tramite concorso.
Con la sentenza sopra citata, la Corte costituzionale, chiamata a
pronunciarsi sulla legittimità del suddetto meccanismo di copertura dei
posti da dirigente, lo ha ritenuto incostituzionale, per violazione del
principio della necessità dell'accesso agli uffici pubblici previo concorso,
necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in
servizio.
In particolare, la Corte ha evidenziato che, "in apparenza, la disposizione
impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi. Essa non
conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della
relativa qualifica, bensì consente, in via asseritamente temporanea,
l'assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del
completamento delle procedure concorsuali. Tuttavia, l'aggiramento
della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali
in parola si rivela, sia alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e
successive alla proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali
la disposizione impugnata si inserisce, sia all'esito di un più attento esame
della fattispecie delineata dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.".
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La Corte ha riscontrato, da un lato, la prassi dell'Amministrazione (in
quel giudizio, l'Agenzia delle entrate) di reiterare il conferimento di
incarichi dirigenziali a propri funzionari, avvalendosi di un'apposita
norma regolamentare, poi annullata in sede giurisdizionale, dall'altro
l'introduzione della previsione legislativa censurata, il cui vero obiettivo
"è rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato,
si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri
funzionari, dall'altro si consente ulteriormente che, nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31
dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri
funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la
copertura del posto vacante tramite concorso".
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto l'articolo 8 comma 24 del
decreto legge n. 16/2012 costituzionalmente illegittimo, per violazione
degli artt. 3, 51 e 97 Cost, avendo "contribuito all'indefinito protrarsi nel
tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni
superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da
parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica".
Ciò posto, devono essere esaminati distintamente i tre profili di non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
1. Viene, innanzi tutto, in rilievo la legittimità costituzionale dell'art. 1
comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 nella parte in cui istituisce
posizioni organizzative che concretizzano una vera e propria funzione
e/o fascia superiore senza che sia previsto il pubblico concorso per
l'accesso alle stesse.
La disposizione in esame, infatti, prevede l'istituzione di posizioni
organizzative "per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità,
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alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la
responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale".
Tali posizioni sono destinate, previa selezione interna, ai funzionari della
terza area in possesso di cinque anni di anzianità, e sono caratterizzate
dall'attribuzione di una serie di poteri quali quelli "di adottare atti e
provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia
verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e
la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
controllo".
I poteri in esame risultano estranei a quelli propri dell'area di riferimento
dei soggetti destinati a ricoprire tali funzioni organizzative e sono più
propriamente tipici di quelli previsti per la qualifica dirigenziale dagli artt.
16 e 17 d. lgs. n. 165/01.
In questo senso vanno riguardati i poteri di spesa, di organizzazione del
personale, di acquisizione delle entrate e di adozione degli atti
amministrativi, che l'art. 17 comma 1 lettere b) d) ed e) d. lgs. n. 165/01
riconosce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali; nello stesso senso può
essere valutata l'attribuzione della "responsabilità dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" e della "gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
organizzazione" che presuppongono poteri estranei alla terza fascia
come si evince anche dall'art. 4 comma 2 d. lgs. n. 165/01 che attribuisce
ai dirigenti "l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
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strumentali e di controllo" aggiungendo che "essi sono responsabili in
via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati".
L'estraneità dei poteri riconosciuti dall'art. 1 comma 93 lettere a) e c) l. n.
205/17 rispetto a quelli propri della terza area, a cui appartengono i
dipendenti legittimati a partecipare alle selezioni interne per il
conseguimento delle posizioni organizzative previste dalla disposizione
in esame, è confermata dall'allegato A al CCNL del personale delle
Agenzie fiscali sottoscritto il 28/05/04, richiamato dalla difesa erariale
nella memoria depositata il 16/03/19, secondo cui "appartengono a
questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali,
per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di
livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione,
coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che
svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto
specialistico".
Sempre il medesimo allegato A, in riferimento ai "contenuti professionali
di base" evidenzia che il dipendente appartenente alla terza area
funzionale, "nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge
tutte le attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore
assegnato, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche
analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. In
particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità
organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata
a dirigenti, garantendo l'attuazione dell'attività di competenza; può
svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di
programmazione e di revisione; può essere adibito a relazioni esterne
dirette con il pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne
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di tipo complesso; può effettuare studi e ricerche; può collaborare ad
attività specialistiche, in considerazione dell'elevato livello professionale
posseduto. Può assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in
assenza del dirigente titolare".
Ne consegue che sono del tutto estranei ai poteri tipici della terza area
alcune delle principali prerogative riconosciute dall'art. 1 comma 93
lettera c) l. n. 205/17 ai destinatari delle posizioni organizzative ivi
indicate come i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e la
complessiva "responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo".
Sotto questo profilo, pertanto, risulta plausibile l'ipotesi, prospettata da
parte ricorrente, secondo cui nelle nuove posizioni organizzative
sarebbero stati allocati alcuni poteri che l'art. 17 d. lgs. n. 165/01
riconosce ai dirigenti.
Ma ciò che maggiormente viene in rilievo, ai fini della valutazione di non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, è che,
indubbiamente, la posizione organizzativa disciplinata dall'art. 1 comma
93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 costituisce una vera e propria
progressione di carriera verticale per i dipendenti appartenenti alla terza
area proprio perché la nuova funzione è caratterizzata dall'esercizio di
poteri non riconducibili all'area in esame.
Con la sentenza n. 37/2015 la Corte Costituzionale ha precisato che non
solo il conferimento di incarichi dirigenziali ma "anche il passaggio ad
una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto
di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto,
quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza
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n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del
2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)".
Anche un nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, pertanto, è
soggetto alla regola del pubblico concorso (Corte Cost. n. 217/12).
Nella fattispecie, il conferimento delle neoistituite posizioni organizzative
attraverso una selezione interna, prevista dall'art. 1 comma 93 lettera b) l.
n. 205/17, può risultare violativo del principio del pubblico concorso e,
pertanto, si può porre in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. in
quanto:
- non risulta conforme agli articoli 3 e 97, ultimo comma, della
Costituzione, i quali prescrivono la regola del concorso pubblico ed
aperto per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (TAR
Lazio n. 2080/16 che richiama Corte Cost. sentenze n. 99 del 2012 e n.
293 del 2009). La disposizione censurata, infatti, aggira tale regola
consentendo l'accesso ad un ruolo e, comunque, ad un inquadramento
giuridico diverso da quello rivestito senza pubblico concorso;
- sotto altro profilo l'art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17 si
può porre in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, perché
l'elusione della regola del pubblico concorso comporta che l'accesso alle
funzioni superiori è consentito ai soli funzionari di ciascuna agenzia
fiscale e non è, invece, permesso, in posizione di uguaglianza, a tutti i
cittadini in possesso dei requisiti (in questo senso Corte Cost. n. 293/09);
- la violazione della regola del pubblico concorso, poi, collide anche con i
principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di
cui all'articolo 97 primo comma, della Costituzione, in quanto il
concorso pubblico è, per sua natura, idoneo a selezionare i candidati più
preparati e meritevoli ed appartenenti alla generalità dei cittadini in virtù
del mero possesso dei requisiti obiettivi di legge (Corte Cost. n. 453/90).
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2. Il Tribunale ritiene non manifestamente infondata anche la questione
della compatibilità dell'art. 1 comma 93 lettere a), b), c) e d) l. n. 205/17
rispetto all'art. 136 Cost. secondo cui "quando la Corte dichiara la
illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione".
Come già evidenziato, le nuove posizioni organizzative, benchè
caratterizzate da poteri riconducibili alla qualifica dirigenziale, sono
attribuite, senza pubblico concorso, a funzionari privi della relativa
qualifica.
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'efficacia preclusiva, nei confronti
del legislatore, del giudicato costituzionale riguarda ogni disposizione che
mira a "mantenere in piedi o [...] ripristinare, sia pure indirettamente, [...]
gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della
[...] pronuncia di illegittimità costituzionale" (sentenza n. 72 del 2013),
ovvero che "ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata
incostituzionale" (sentenza n. 350 del 2010).
Nel chiarire la portata dell'art. 136 comma 1 Cost. la Corte (sentenza n.
5/17) ha, altresì, precisato che "il giudicato costituzionale è violato non
solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una «mera
riproduzione» (sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012) di quella già
ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a
«perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti
corrispondenti» (sentenze n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del
1988, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966)".
Quanto fin qui evidenziato, in ordine all'attribuzione di funzioni
dirigenziali, in assenza di pubblico concorso ed a soggetti che sono privi
della relativa qualifica, induce il Tribunale a ritenere che la finalità
perseguita dal citato art. 1 comma 93 l. n. 205/17 possa essere elusiva
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della sentenza n. 37/15 della Corte Costituzionale con conseguente
possibile violazione dell'art. 136 Cost..
3. Non manifestamente infondata è, altresì, la questione di legittimità
dell'art. 1 comma 93 lettera e) l. n. 205/17 secondo cui è attribuito alla
potestà regolamentare delle Agenzie fiscali il potere di "disciplinare
l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una
prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a
individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità
cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di
compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la
possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta
chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti
dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che
abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del
bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a
posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o
particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a
quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e
in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza
demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati
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ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di
prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia
dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre
due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il
presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche
attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di
comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle
professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di
soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la
predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono
valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle
esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a
concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico
concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza
area, senza demerito".
La norma presenta profili di possibile violazione degli artt. 3, 51 e 97
Cost. nella parte in cui esonera dalla prova preselettiva i dipendenti delle
Agenzie fiscali in possesso di determinati requisiti.
Richiamato quanto stabilito dalla sentenza n. 37/15 della Corte
Costituzionale in merito alla necessità di utilizzare il pubblico concorso
per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, il Tribunale rileva che l'esonero
dalla prova preselettiva è in grado di attribuire un significativo vantaggio
ai dipendenti interni almeno stando ai plausibili dati forniti dalla
ricorrente secondo cui nel concorso per il reclutamento di 403 dirigenti
sono state presentate 13.608 domande di partecipazione.
La rilevanza di tale vantaggio per i dipendenti interni assume una
particolare significatività in quanto connessa ad un ulteriore beneficio,
loro attribuito dalla disposizione censurata secondo la quale è possibile
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riservare fino al 50% dei posti essi a concorso ai dipendenti della terza
area con dieci anni di anzianità; in tal modo, i dipendenti interni
finiscono per cumulare una doppia serie di benefici di dubbia legittimità
anche considerando l'elevata percentuale di posti oggetto dell'indicata
riserva.
L'esonero dalla prova preselettiva non risulta, per altro, giustificato da
particolari esigenze di speditezza della procedura considerato il
presumibile non rilevante numero di dipendenti interni potenziali
partecipanti rispetto al totale degli stessi.
In ordine, poi, all'irragionevolezza dell'esonero dalla prova preselettiva
per i dipendenti delle Agenzie fiscali è da rilevare che l'esonero non
risulta nemmeno giustificato dalla particolare qualificazione dei soggetti a
favore dei quali opera il beneficio.
L'esonero, infatti, è previsto per una serie eterogenea di ipotesi e,
precisamente, da una parte, per coloro che vantano particolare
esperienza conseguente all'espletamento per due anni di funzioni
dirigenziali o di incarichi di responsabilità relativi a posizioni
organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare
specializzazione, e, dall'altra, per tutti i dipendenti delle Agenzie fiscali in
possesso di un'anzianità di servizio di dieci anni nella terza area.
La diversità delle fattispecie legittimanti l'esonero lascia trasparire
l'intento di correlare il beneficio non tanto alla particolare qualificazione
del dipendente (non agevolmente rinvenibile nel mero possesso del
requisito dell'anzianità) ma alla condizione di dipendente stesso.
Né l'esonero è ragionevolmente spiegabile alla luce della peculiarità delle
funzioni istituzionali dell'Agenzia delle entrate perché il beneficio è
concesso indistintamente a tutti i dipendenti delle Agenzie fiscali e,
quindi, anche a quelli che hanno espletato funzioni diverse da quelle
dell'ente che bandisce il concorso.
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
Non è, poi, agevole comprendere perché, a fronte della genericità delle
fattispecie legittimanti l'esonero dalla prova preselettiva, le stesse siano
state considerate solo in riferimento ai dipendenti delle Agenzie fiscali e
non anche di altre categorie di dipendenti pubblici.
L'art. 93 comma 1 lettera e) l. n. 205/17, pertanto, nella parte in cui
prevede l'esonero dalla prova preselettiva per i dipendenti interni
correlata ad un'elevata riserva di posti in favore dei dipendenti medesimi:
- risulta non coerente con il principio della necessità del pubblico
concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto attribuisce una
posizione privilegiata nell'accesso ai dipendenti interni non logica anche
alla luce della contestuale previsione di una cospicua riserva di posti;
- si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
perché l'esonero dalla prova preselettiva è previsto non solo per coloro
che sono in possesso di particolari requisiti di qualificazione derivanti
dalla natura dell'attività svolta (nella fattispecie identificata con
l'espletamento per due anni di funzioni dirigenziali e, comunque, di
incarichi di responsabilità) ma anche per coloro che vantano la sola
anzianità decennale nella terza area alle dipendenze delle Agenzie fiscali.
Ciò può costituire un'ingiustificata discriminazione rispetto ad altri
dipendenti di altre amministrazioni in possesso di analoghi requisiti;
- si pone in contrasto anche con il principio di buon andamento
dell'attività amministrativa, oggetto dell'art. 97 Cost., in quanto l'esonero
non risponde né all'esigenza di agevolare la speditezza della procedura
concorsuale né di selezionare, comunque, sulla base di criteri obiettivi, i
candidati più meritevoli.
In conclusione il Tribunale ritiene rilevanti e non manifestamente
infondate le questioni di legittimità costituzionale, in precedenza indicate,
dell'art. 1 comma 93 lettere a), b), c), d) ed e) l. n. 205/17 per possibile
contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.;
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
N. 05628/2018 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda
Ter):
1) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale illustrate in motivazione ed aventi ad oggetto
l'art. 1 comma 93 lettere a), b), c), d) ed e) l. n. 205/17 in riferimento agli
artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.;
2) rimette, pertanto, gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione in
ordine alle questioni di costituzionalità;
3) dispone la sospensione del presente giudizio;
4) manda alla Segreteria della Sezione per tutti gli adempimenti di
competenza, e, in particolare, per la notifica della presente ordinanza alle
parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 aprile 2019 e
del 21 maggio 2019, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere
Rispondi

Da: X tutti  2  - 31/07/2019 16:24:11
La fiduciaria in Lombardia vantante crediti importanti non di muove dalla postazione se prima non arriva ART.diciannove.Forza generale firma che andiamo in ferie.
Rispondi

Da: X tutti 1  - 31/07/2019 19:06:52
Non è  la sola a bramare x l'ambito obiettivo, in tanti leccano da consumarsi le papille gustative!
Rispondi

Da: X tutti 1  - 31/07/2019 19:09:55
Se il generale firma sarà la tragica fine di una agenzia incancrenita
Rispondi

Da: ORPO SEMPLICE 31/07/2019 20:49:39
Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha preso l'impegno di "accelerare" la procedura finalizzata alla selezione di 150 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi. Attualmente, ha precisato il ministro, "è in corso di perfezionamento" la definizione della commissione d'esame.


Non appena sarà compiuto questo passaggio "si procederà", ha affermato Tria rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative volte ad accelerare l'iter della procedura di selezione per dirigenti dell'Agenzia delle entrate, al fine di garantire l'operatività della medesima agenzia nell'attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi (Pastorino e Fornaro - LeU).
"Stiamo cercando di accelerare. Ci sono dei ritardi che affliggono molte procedure pubbliche", ha ammesso Tria.
Nell'interrogazione, si legge che "non accenna a placarsi la situazione di grave paralisi operativa venutasi a determinare in seno alle agenzie fiscali a seguito della sentenza della Corte costituzionale che, avendo dichiarato illegittime le nomine di 1.000 funzionari, ha posto nel nulla alcune disposizioni normative che avevano permesso il conferimento di mansioni dirigenziali senza concorso ad alcune centinaia di funzionari dell'Agenzia delle entrate e successivamente recepita dalle commissioni tributarie, le quali hanno pressoché costantemente annullato gli atti impositivi sottoscritti da impiegati dell'amministrazione finanziaria dichiarati decaduti dalle posizioni dirigenziali" e che "il 1° febbraio 2019 l'Agenzia delle entrate ha reso noto l'avvio di una procedura di selezione per 160 posizioni da dirigente, di cui 150 da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi, ma il cui calendario delle prove subisce continui rinvii". Gli interroganti quindi chiedevano se il ministro non ritenesse, "anche al fine di scongiurare che l'operatività dell'Agenzia venga definitivamente compromessa, di dover imprimere un'accelerazione alla suddetta procedura concorsuale".
Rispondi

Da: X x tutti  1  - 31/07/2019 21:59:11
Ma i crediti la fiduciaria verso chi li vanta? Interni o esterni? Nessuno che approfondisce?
Rispondi

Da: Bull.  1  - 01/08/2019 13:15:44
Speriamo che il Capo dello Stato accolga la petizione  on Line a lui rivolta e richiami in essere le graduatorie  vigenti  al 41.13.2018 . Il problema AE sarebbe risolto dalla nomina a dirigente degli idonei che conoscenze e competenze  ne hanno da vendere.
Rispondi

Da: Bull. 01/08/2019 13:17:00
31.12.2018 mi correggo
Rispondi

Da: The public manager01/08/2019 14:15:13
Denigrare  continuamente il management pubblico potrebbe rivelarsi un boomerang.
Rispondi

Da: Art 19 2  - 02/08/2019 07:58:00
In arrivoooo,  insieme agli esterniiiii !!!! Da settembre si parteeeeee
Rispondi

Da: Mariano. 2  - 02/08/2019 14:02:41
Bene così si risolve il problema dell'Agenzia, con i dirigenti esterni !!!!!
Arriverà prossimamente un altro interpello per loro man mano che si avvicinano ulteriori pensionamenti di dirigenti di ruolo.
Conoscenze e competenze a gogo' !!!!!
Rispondi

Da: Vera. 1  - 02/08/2019 19:24:57
Così si premia il merito ossia conoscenze e competenze  !!!

Ahahahahahahahahahahahah............................................
Rispondi

Da: Lavinia bari 2  - 02/08/2019 21:23:50
Pare che arriveranno estranei più che esterni...... voci di corridoio suggeriscono!
Rispondi

Da: Gli estranei02/08/2019 21:59:35
Vanno benissimo!! Più il management è  ignorante meglio è per i faccendieri, che coltivano i propri orticelli per trarre i frutti!! E che frutti!!!
Rispondi

Da: Gli estranei03/08/2019 07:15:41
Sono manna dal cielo! Meglio dei miralanza! Per gli interni  ma soprattutto per gli esterni!
Rispondi

Da: Secondo 2  - 03/08/2019 12:49:56
me c'è un piano  diabolico per aggirare la 37 ma,si ricordi, che chi di spada colpisce di spada perisce.
Affidare le DP a esterni fa rabbrividire !
Rispondi

Da: The public manager 03/08/2019 19:26:26
Un management pubblico indebolito nelle funzioni, nel trattamento economico e nel prestigio non giova a nessuno.
E nemmeno ai livellati.
Rispondi

Da: X public04/08/2019 08:22:33
E dov'è il management in Ae! Quei quattro scalzacani??
Rispondi

Da: La verità 1  - 04/08/2019 16:02:00
È  che non ci sono dirigenti in Ae, solo quaquaraqua'!!!
Rispondi

Da: La verità 1  - 04/08/2019 17:06:25
A cui si aggiungono le Poer FARLOCCHE
Rispondi

Da: La verità 1  - 04/08/2019 17:08:18
Che per fortuna saranno presto spazzate via dalla Corte Costituzionale e condannati dalla Corte dei Conti
Rispondi

Da: La verità 1  - 04/08/2019 17:10:19
Il tipo di como era un santo in confronto ad altri tuttora in servizio!
Rispondi

Da: Circa 1  - 04/08/2019 20:31:29
Tra un santo e l'altro  sembra anche a me che vi sia una segreta congiura per far deragliare l'Agenzia partendo dal problema dirigenti che sarebbe stato facilmente risolto dallo scorrimento delle graduatorie dei concorsi espletati ,poi dalla creazione delle pot,pos e poi dalle poer che rischiano di essere spazzate via per la loro palese fragilità. Ma qualcuno risponderà di queste gestioni discutibili che nascono con la nascita stessa di AE ?
Rispondi

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