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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: xcazzone78 | 1 - 05/02/2019 08:45:05 |
Pensi agli ex incaricati 2015 ma non dividi quelli che hanno lo sponsor in pensione da quelli che lo hanno in servizio. Poi ci sono i nuovi incaricati e i futuri incaricati poer che hanno nuovi sponsor che sono saliti in alto da poco. Ci vorrebbero solo magistrati in commissione e nessuno avrebbe dubbi. | |
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Da: POER Legale | 1 - 05/02/2019 09:20:30 |
POER Legale e Riscossione 1) Costituzione tardiva dopo diniego mediazione -> Inammissibile 2) Compensazione crediti verso P.A. con debiti da Conciliazione-> possibile 3) Falcidia IVA e Ritenute in Ristrutturazione dei debiti-> si può 4) Accert. esecutivo e pericolo per riscossione-> affidato carico dopo termine per ricorrere 5) Perdita efficacia misure cautelari concesse-> 60gg 6) Insinuazione nel passivo fallimentare-> nei 30 gg precedenti udienza per stato passivo 7) IRAP collaboratore occasionale -> si impugni sentenza sfavorevole ad Ufficio 8) De minimis -> nessuna franchigia si recupera l'intero 9) Sospensione legale e produzione documenti falsi-> Notizia di reato e sanzione immediata 10) Professionista che attesta in Transazione fiscale ex dipendente da 7 anni-> lim. Max 5 anni 11) Questione controversa non rinvenuta tra quelle memorizzate-> altre fattispecie 12) Termine impugnaz. sent. giudizio di ottemperanza in lite ante 4/7/2009-> termini dimezzati.6 mesi 13) Decorrenza interessi su rimborso -> dopo 1�° semestre 14) Rate Conciliazione non pagate da Accertamento esecutivo-> Intimazione di pagamento 15) Mediazione decadenza dalla rateazione -> Intimazione 16) Impugnazione per vizi imputabili sia all'ADE che all'ADR-> Difende tutto l'ADE 17) Pagamento debiti con proposta cessione beni culturali-> Non sospende riscossione 18) Riscossione in pendenza di giudizio per Accertamento da Abuso del diritto-> 1/3 in primo grado 19) Responsabilità Amministrat. in sede di liquidazione-> se pretermettono Erario a creditori pari rango 20) Data fine calcolo interessi su cartella di pagamento-> Data di iscrizione a ruolo 21) Tasso di interesse su imposte da rimborsare al contr.in esito a sentenza-> 1% semestrale 22) Interessi in caso di sospensione giudiziale-> uguali a quelli previsti per sospensione amministrativa 23) Riscossione in pendenza di giudizio dopo rimessione da Cassazione a CTR-> 1/3 24) Fallimento con debiti e crediti tributari -> Compensabili posizioni debitorie e creditorie 25) Mancata notifica del dispositivo sentenza e termine per impugnare-> decorre da deposito sentenza 26) Concordato preventivo e liti fiscali-> Non c'è CMC 27) Per credito euro .10.000,00 è prevista Garanzia? -> No 28) Partite duplicate-> segnalazione per evitare di apporre il visto due volte sulla stessa partita 29) Spese di lite-> recupero attraverso ruolo 30) Riscoss. dopo che la sentenza di 1�° grado è divenuta definitiva-> restanti 2/3 imposta e sanzioni 31) Notifica atti processuali presso Segreteria-> in caso di mancata elezione domicilio et similia 32) Importo minimo da iscrivere a ruolo-> euro .30,00 33) Quando pagare spese di lite al contrib.dopo sentenza sfavorev.ma da impugnare-> dopo 90 gg.sent. 34) Trasferimento Residenza nei 18 mesi per agevolaz.1^ casa o bastano utenze-> Residenza anagrafica 35) Ruolo errato per vizi imputabili all'ADR cosa fa ADE-> Sgravio ma senza discarico 36) Giudicato esterno: sentenza intervenuta tra le stesse parti 37) DACT-> consente visualizzazione, abbinamento etcâ�� 38) Sui contributi previdenziali in sede di definizione in mediazione-> No interessi e sanzioni VI RICORDATE LE RESTANTI 7 DOMANDE??? | |
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Da: X POERelli | 05/02/2019 10:47:08 |
Perché non uscite da questo forum? Tanto quel che è fatto è fatto | |
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Da: Punk | 05/02/2019 10:57:01 |
sai se è un interno all'Agenzia? | |
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Da: X cazzone | 05/02/2019 11:04:49 |
Scusa esattamente cosa è il seet in che dovrebbe fare Dirpubblica? | |
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Da: ORPO SEMPLICE | 05/02/2019 11:07:44 |
Acquisto/Vendita oggetti antiquariato NOTAIO A differenza di quanto previsto dalla normativa fiscale in tema di reddito d'impresa, nell'ambito del reddito di lavoro autonomo professionale sono state previste specifiche disposizioni in merito all'acquisto e alla cessione di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. L'art. 54, comma 5 del Tuir dispone che debbano essere "…comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione,…", senza soffermarsi tuttavia a fornire un criterio utile all'individuazione di quali siano considerabili oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione. Autorevole dottrina suggerisce di fare riferimento alla tabella prevista dall'art. 36, comma 1 del D.L. n. 41/1995 che disciplina il cd. "regime del margine", regime speciale Iva applicabile al commercio di beni mobili usati, opere d'arte e d'antiquariato. L'ACQUISTO DI OPERE D'ARTE E RILIEVI FISCALI Come è stato precedentemente illustrato, l'art. 54, comma 5 del Tuir dispone che il costo sostenuto per l'acquisto o per l'importazione di un oggetto d'arte, di antiquariato o da collezione debba essere ricondotto nell'alveo delle spese di rappresentanza e così fiscalmente gestito. La riconduzione di tali spese a quelle di rappresentanza non ammette prova contraria, a nulla rilevando se tali oggetti siano stati acquistati in qualità di beni strumentali dell'attività professionale o meno. Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo professionale le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei redditi percepiti dal professionista nel corso del periodo d'imposta di riferimento. L'art. 54 del Tuir nulla dice in merito alla documentazione necessaria a comprovare la spesa sostenuta per tali beni. In relazione al più generale principio tributario dell'onere della prova, anche tali spese dovranno essere adeguatamente documentate. LA VENDITA DI OPERE D'ARTE E RILIEVI FISCALI I beni (strumentali) acquistati nell'ambito dell'attività professionale e successivamente ceduti a titolo oneroso concorrono solitamente alla formazione del reddito dell'esercizio mediante l'emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili. L'art. 54, comma 1-bis del Tuir tuttavia esclude dai beni strumentali idonei a generare plusvalenze o minusvalenze rilevanti gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione. In particolare, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo professionale. È necessario tuttavia soffermarsi a ragionare sulla possibile imponibilità ai fini Irpef del reddito derivante dalla cessione "occasionale" di opere d'arte da parte di un esercente arti e professioni. È infatti possibile che la compravendita possa generare un reddito riconducibile nella categoria dei redditi diversi derivanti dall'esercizio di attività commerciale non esercitata abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. i) Tuir. In tali fattispecie sarà di fondamentale importanza distinguere fra operazioni che vengono poste in essere in forza di un criterio di "abitualità " dell'esercizio di impresa commerciale e quelle che vengono poste in essere con carattere di mera "occasionalità ". L'Agenzia delle Entrate ha esplicitato in una risoluzione (20 giugno 2002, n. 204) quelli che possono essere i criteri utili a identificare il criterio di abitualità di attività commerciale derivante da una operazione di compravendita (ancorché unica): il compimento di una serie coordinata di atti economici; l'irrilevanza che l'esercizio dell'impresa si esaurisca in un unico affare. Alla luce di quanto sopra, pertanto, qualora la cessione di opere d'arte da parte dell'esercente arti e professioni avvenga in modo "occasionale", non concorrerà alla formazione del reddito dell'esercizio neppure quale reddito diverso. | |
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Da: volp69 | 05/02/2019 11:24:41 |
Un'altra domanda riguardava l'art 360 CPC | |
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Da: volp69 | 05/02/2019 11:35:01 |
Quindi qual e' la risposta giusta? | |
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Da: risposta 1 | 05/02/2019 11:50:35 |
per il legale la prima domanda dell'elenco: la risposta è che la costituzione è tardiva solo se diniego è stato notificato al 90 esimo giorno o oltre, perchè in tutti i casi, si hanno sempre 90 giorni di sospensione anche se il procedimento di mediazione si conclude negativamente prima (cioè la sospensione dura cmq 90 gg., analogamente all'adesione) | |
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Da: POER LEGALE E RISC.NE | 1 - 05/02/2019 11:59:47 |
POER Legale e Riscossione Rispetto alla precedente aggiunte le ultime due domande . e integrata la risposta alla 1 1) Costituzione tardiva dopo diniego mediazione -> Inammissibile solo se diniego è stato notificato al 90 esimo giorno o oltre. 2) Compensazione crediti verso P.A. con debiti da Conciliazione-> possibile 3) Falcidia IVA e Ritenute in Ristrutturazione dei debiti-> si può 4) Accert. esecutivo e pericolo per riscossione-> affidato carico dopo termine per ricorrere 5) Perdita efficacia misure cautelari concesse-> 60gg 6) Insinuazione nel passivo fallimentare-> nei 30 gg precedenti udienza per stato passivo 7) IRAP collaboratore occasionale -> si impugni sentenza sfavorevole ad Ufficio 8) De minimis -> nessuna franchigia si recupera l'intero 9) Sospensione legale e produzione documenti falsi-> Notizia di reato e sanzione immediata 10) Professionista che attesta in Transazione fiscale ex dipendente da 7 anni-> lim. Max 5 anni 11) Questione controversa non rinvenuta tra quelle memorizzate-> altre fattispecie 12) Termine impugnaz. sent. giudizio di ottemperanza in lite ante 4/7/2009-> termini dimezzati.6 mesi 13) Decorrenza interessi su rimborso -> dopo 1?° semestre 14) Rate Conciliazione non pagate da Accertamento esecutivo-> Intimazione di pagamento 15) Mediazione decadenza dalla rateazione -> Intimazione 16) Impugnazione per vizi imputabili sia all'ADE che all'ADR-> Difende tutto l'ADE 17) Pagamento debiti con proposta cessione beni culturali-> Non sospende riscossione 18) Riscossione in pendenza di giudizio per Accertamento da Abuso del diritto-> 1/3 in primo grado 19) Responsabilità Amministrat. in sede di liquidazione-> se pretermettono Erario a creditori pari rango 20) Data fine calcolo interessi su cartella di pagamento-> Data di iscrizione a ruolo 21) Tasso di interesse su imposte da rimborsare al contr.in esito a sentenza-> 1% semestrale 22) Interessi in caso di sospensione giudiziale-> uguali a quelli previsti per sospensione amministrativa 23) Riscossione in pendenza di giudizio dopo rimessione da Cassazione a CTR-> 1/3 24) Fallimento con debiti e crediti tributari -> Compensabili posizioni debitorie e creditorie 25) Mancata notifica del dispositivo sentenza e termine per impugnare-> decorre da deposito sentenza 26) Concordato preventivo e liti fiscali-> Non c'è CMC 27) Per credito euro .10.000,00 è prevista Garanzia? -> No 28) Partite duplicate-> segnalazione per evitare di apporre il visto due volte sulla stessa partita 29) Spese di lite-> recupero attraverso ruolo 30) Riscoss. dopo che la sentenza di 1?° grado è divenuta definitiva-> restanti 2/3 imposta e sanzioni 31) Notifica atti processuali presso Segreteria-> in caso di mancata elezione domicilio et similia 32) Importo minimo da iscrivere a ruolo-> euro .30,00 33) Quando pagare spese di lite al contrib.dopo sentenza sfavorev.ma da impugnare-> dopo 90 gg.sent. 34) Trasferimento Residenza nei 18 mesi per agevolaz.1^ casa o bastano utenze-> Residenza anagrafica 35) Ruolo errato per vizi imputabili all'ADR cosa fa ADE-> Sgravio ma senza discarico 36) Giudicato esterno: sentenza intervenuta tra le stesse parti 37) DACT-> consente visualizzazione, abbinamento etcâ?? 38) Sui contributi previdenziali in sede di definizione in mediazione-> No interessi e sanzioni 39) applicazione Sospensione Legale cosa contiene? Tutte le istanze ammissibili e inammissibili (?) 40) mediazione: pagamento rate X e X+1 alla scadenza della rata X+1. conseguenze? resta in rateazione ma sanzione per tardivo versamento della rata X | |
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Da: X tutti 175 | 05/02/2019 12:50:00 |
Notizie sulle domande del 175? | |
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Da: Gttt | 2 - 05/02/2019 12:55:03 |
Io sono d'accordo con x.x.x.x Perché dobbiamo postare domande e/o risposte? Per fare un favore a gente sconosciuta? Chi ha più polvere spara! I posti sono 175 ed il prossimo concorso prevede anche una prova scritta. Non è così semplice superarlo. Non bisogno sprecare le opportunità ...ed il vantaggio. | |
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Da: X tutti 175 | 2 - 05/02/2019 13:00:37 |
Gli altri colleghi hanno postato le domande e hanno fornito informazioni. ..quindi caro Gttt ne hai beneficiato anche tu come ne ha beneficiato ×××× ... | |
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Da: 175 | 05/02/2019 13:02:21 |
Sul sito dellA.E. hanno pubblicato nuivo membro commissione esperto lingua spagnola | |
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Da: CR7 | 05/02/2019 13:04:01 |
Chiedo se qualcuno conosce le domande del corcorso a 175 per dirigente. Ho sentito dire che è stato chiesto MOSS - Interpello - Mediazione - IAS - Iva regime Intra - reverse charge - mancano quelle di amministrativo qualcuno li pubblichi!! | |
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Da: Gttt | 3 - 05/02/2019 13:06:17 |
Perciò basta....troppi favori. Io le domande le sono andato a prendere. Venite pure voi. | |
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Da: Koatiyahy | 1 - 05/02/2019 13:09:30 |
Poer servizi: anche secondo me nell'autotutela rientra il potere di sospendere il provvedimento... altre domande? Mi ricordo qualcosa sulle compensazioni .... | |
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Da: Dix | 05/02/2019 13:13:36 |
Ma io non capisco perché c'è questa idiosincrasia | |
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Da: forum_99 | 1 - 05/02/2019 13:21:14 |
dividi et impera. ci hanno diviso fanno di noi quel che vogliono e noi siamo così provinciali da non postare le domande per non aiutare un collega. cioè siamo oltre la frutta | |
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Da: Legalista | 05/02/2019 13:35:58 |
Per Poer Legale: scusate, ma se nella domanda c'era scritto che la costituzione del contribuente era TARDIVA, la risposta non dovrebbe essere inammissibile? | |
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Da: Prime | 05/02/2019 13:41:51 |
@Koatiyahy Puoi scrivere le domande sulla compensazione? | |
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Da: Koatiyahy | 1 - 05/02/2019 14:10:47 |
Poer servizi: non ricordo la domanda... Ma compensazione Iva di 15000 euro... approssimativamente | |
Rispondi |
Da: 175 | 05/02/2019 14:55:05 |
x Gttt magari tu vivi a Roma e puoi andare più frequentemente di chi abita in Sicilia o in Piemonte..... cmq non 6 obbligato a fare nulla...... | |
Rispondi |
Da: Bravo 175 | 1 - 05/02/2019 15:04:01 |
Anche perché altrimenti non capisco a cosa potrebbe servire il forum. Se deve essere d'aiuto a tutto noi è giusto che si parli delle prove d'esame. | |
Rispondi |
Da: X Gttt e XXXX | 1 - 05/02/2019 15:25:44 |
se non volete vedere le domande del 175 evitate di collegarvi al forum...... | |
Rispondi |
Da: X CR7 | 05/02/2019 15:31:07 |
altre domande.....: bilancio dello stato processo espropriativo ANAC ACCESSO CIVICO GESTIONE PERSONALE CONTROLLI GESTIONE | |
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Da: Maria | 05/02/2019 15:31:42 |
A me sembra che si va "A braccio" , e in ogni caso gli interventi su prove in corso, costruttivi sono i benvenuti...... chi ha la pancia piena è pronto a dire "cammina vatti a vedere le domande" si mette a livello 0 ..... ognuno di noi ha una storia lavorativa più o meno "importante" se riusciamo a collaborare credo siano solo punti a nostro favore | |
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Da: forum_99 | 05/02/2019 15:52:29 |
Da: Legalista 05/02/2019 13.35.58 Per Poer Legale: scusate, ma se nella domanda c'era scritto che la costituzione del contribuente era TARDIVA, la risposta non dovrebbe essere inammissibile? Legalista, come ha scritto qualcuno, la domanda era strutturata in modo che tu per rispondere dovevi sapere che la costituzione dopo il diniego era tardiva solo se il diniego fosse pervenuto al 90 esimo giorno o oltre. Cioè in sostanza la domanda mirava a capire se sapevamo che (dal 2015 o dal 2016, non ricordo di preciso) un diniego notificato prima del 90 giorni non sposta i termini per la costituzione in giudizio. Detto questo, la risposta credo fosse: "costituzione inammissibile nel caso che il diniego sia stato notificato al 90 esimo giorno o oltre" (rispetto alla data di presentazione del reclamo). spero che stavolta sia tutto chiaro - ma se tra le alternative della risposta ci fosse stato una cosa tipo "costituzione sempre inammissibile oltre 30 giorni dal diniego". allora questa risposta era sbagliata. | |
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Da: Birahima | 05/02/2019 16:06:04 |
Qualcuno ha assistito agli esami odierni? Ci sono notizie? Grazie | |
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Da: Birahima | 05/02/2019 16:13:03 |
Viste. Scusate (se son quelle di oggi) | |
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