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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
48538 messaggi, letto 2121789 volte

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Da: celinerech7  -banned!- 1  - 06/08/2023 00:02:42

- Messaggio eliminato -

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Da: X x sopra 1  - 06/08/2023 09:20:39
I vertici dell'Agenzia non hanno voluto questa situazione scientemente. Semplicemente non vogliono riempire la struttura di dirigenti appartenenti ad un mondo ormai superato, sia  per riferimenti personali, che organizzativi o di visione. Persone, inoltre, che hanno ormai fatto il loro tempo e col meglio dietro le spalle.
L'Agenzia sarebbe ingessata per anni e ingovernabile. Qualunque eventuale somma da pagare e' ben investita.
Quindi, spazio ai nuovi, meglio ancora se in futuro scelti da SNA.
Rispondi

Da: Xche''? 1  - 06/08/2023 09:31:28
No, per pietà, tutto ma i dirigenti SNA no!
Tanto vale chiudere e arrivederci.
Rispondi

Da: x celinerech7 1  - 06/08/2023 09:48:03
ottima la pubblicitá dei finanziamenti (a tasso urario) in questo blog.
Serve per gli aspiranti dirigenti, al fine di pagare le spese legali degli infiniti ricorsi proposti.
Presto ti contatteranno in molti!
Rispondi

Da: X sopra06/08/2023 11:55:49
Soldi ben soesi visti i risultati!
Rispondi

Da: X sopra06/08/2023 11:56:17
Spesi..
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: The public manager 3  - 06/08/2023 20:38:41
Ottima l'abolizione del tetto stipendiale per il management pubblico.
Rispondi

Da: si attende 2  - 06/08/2023 20:43:07
Abolizione dei tetti ai premi per la produttività dei funzionari sarebbe ottima anche quella.
Rispondi

Da: Fuggite12/08/2023 17:32:55
Da Ade
Rispondi

Da: 150 è il futuro12/08/2023 18:12:01
I 175 sono merda e SNA sono cacca
Rispondi

Da: Christineservizio  -banned!- 1  - 12/08/2023 20:59:25

- Messaggio eliminato -

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Da: Perché bannate chi offre prestiti? 3  - 14/08/2023 18:58:25
Maledetti. Mi serviva un prestito per pagare l'avvocato che mi ha fatto il ricorso e hanno bannato l'annuncio. All'avvocato ho detto che l'avrei pagato poi col lauto stipendio e i premi da Diriggente, ma mi ha detto che non si fida e che gli idonei non scorreranno mai. Per favore, sono indebitato fino al collo...aiutatemi.
Rispondi

Da: Non facciamo scherzi 1  - 14/08/2023 19:05:10
Ragazzi c'è l'ottemperanza ancora da pagare, aspettate a bannare...
Rispondi

Da: Povera Cristina 3  - 14/08/2023 19:11:50
Mi sa che Qui Quo Qua e Peter Pan sono collegati dell'audit dalla rapidità con cui l'hanno segnalata nell'apposito thread 😂
Rispondi

Da: X Tutti 1  - 15/08/2023 14:16:40
Mi sa che qualcuno gioca sporco ma gli impegni presi pubblicamente credo  che debbano essere onorati..........
Rispondi

Da: Montesquieu 2  - 15/08/2023 14:43:54
vi faccio un regalo per ferragosto, nella speranza che possiate pensare

https://www.youtube.com/watch?v=ckvKmLhMsUw
Rispondi

Da: Andromeda93 1  - 16/08/2023 09:01:50
La sentenza va eseguita immediatamente. I danni crescono e le deleghe dei 175 sono nulle, tutti gli atti con queste deleghe sono travolti e anche gli atti di chi non è dp. I ricorrenti hanno già dato e non possono essere obbligati all' ottemperanza.
Eseguite la sentenza sennò vi vengo a trovare a uno a uno e vi spiego per bene l'opportunità di eseguirla.
Rispondi

Da: X sopra 1  - 16/08/2023 11:11:49
La stragrande maggioranza dei 175 non ha deleghe essendo  in posizioni apicali.Siamo precisi prego.!
Rispondi

Da: Andromeda93 1  - 16/08/2023 11:41:57
GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato sentenza n. 6237/2023
Con la sentenza n. 6237/2023) il CdS ha ritenuto irrefutabile la decisione del TAR Lazio (n. 14858/2022) che ha caducato l'intera graduatoria del concorso a 175 posti per dirigenti presso l'Agenzia delle Entrate; pertanto, sorge la necessità di redigere una nuova graduatoria che, nel rispetto dei princìpi individuati dal giudice amministrativo, consenta di proclamare i reali vincitori del concorso ai quali potrà essere conferito l'incarico per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Quali sono gli obblighi che la sentenza impone all'Agenzia delle entrate?
Nel comunicato stampa, datato 12 luglio 2023, l'Agenzia delle entrate, afferma con forza la sua volontà di mantenere in vigore la graduatoria dichiarata illegittima, acquietando, con tono perentorio, i "presunti" dirigenti sulla legittimità del loro incarico e dei relativi atti emessi.
MA.....
EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO DI ATTO AMMINISTRATIVO
L'atto amministrativo dichiarato illegittimo dal giudice perde efficacia ex tunc, per consolidata giurisprudenza e autorevole dottrina. L'atto amministrativo annullato esce dal mondo giuridico e deve considerarsi tam quam non esset con effetto retroattivo. La rimozione dell'atto amministrativo comporta la caducazione di tutti gli effetti medio tempore prodotti.
  In situazioni molto particolari, «il giudice amministrativo nazionale, e la Corte di Giustizia Europea, può differire gli effetti di annullamento degli atti impugnati, risultati illegittimi, ovvero non disporli affatto, statuendo solo gli effetti conformativi, volti a far sostituire il provvedimento risultato illegittimo».
L'Amministrazione, viceversa, non può disporre una specie di "ultrattività" dell'atto amministrativo illegittimo annullato dal giudice e non può adottare né atti né comportamentidilatori,perconsentireall'atto illegittimo, espunto dal mondo giuridico, di continuare a produrre effetti nelle more dell'emanazione di un nuovo atto privo di vizi sostanziali.
Lasentenzadiannullamentohaun effetto demolitorio dell'atto impugnato ed è immediatamente esecutiva.
     
Nel caso in specie, la sentenza è, già, passata in giudicato, non essendo proponibili mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti giurisdizionali del Consiglio di Stato. La sentenza fa stato nei confronti delle parti e di tutti i partecipanti al concorso risultati idonei, che possono attivarsi, immediatamente, per notificare la sentenza e attivare il giudizio di ottemperanza, per chiedere la nomina del Commissario ad acta superando l'inerzia dell'Agenzia delle entrate.
L'annullamento della graduatoria determina, quindi, il venir meno di tutti gli effetti medio tempore verificatisi. Ne consegue che il provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico dirigenziale, che si fonda sulla graduatoria annullata è travolto ope legis per il venir meno dell'atto presupposto. Non è, revocabile in dubbio, che l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, trova il suo fondamento nella graduatoria definitiva legittimamente approvata. Il comma 2 del art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall' art.14- sexsies, comma 1, legge 17 agosto 2005 n. 168, testualmente recita «tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferite seconde le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico [...] sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire [...] al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico». La lettura dell'articolo riprodotto evidenzia, in modo inequivocabile, che l'annullamento della graduatoria ha senz'altro travolto il provvedimento di conferimento dell'incarico. Una conclusione diversa genererebbe il paradosso giuridico che con la nascita di una seconda graduatoria l'Amministrazione dovrebbe pagare i dirigenti illegittimamente nominati sulla base della graduatoria annullata, almeno, fino alla data di approvazione della nuova graduatoria e i dirigenti legittimamente nominati sulla base di quest'ultima, con decorrenza retroattiva, in forza del principio che il tempo intercorso tra la data del ricorso e il conferimento dell'incarico non può pregiudicare le posizioni giuridiche tutelate dalla sentenza.
La situazione produrrebbe danni erariali non indifferenti, che graverebbero sulla collettività, a meno che la Corte dei conti non riuscisse ad addebitarli direttamente agli autori di questo grossolano pasticcio ampiamente prevedibile. Invero, dottrina e giurisprudenza sono pervenute, da tempo, alla conclusione che l'illegittimità della graduatoria travolge, automaticamente, il contratto anche nelle ipotesi in cui tra quest'ultimo e la graduatoria non si sia interposto un provvedimento (Cass. SS.UU. n. 26724/2007 e Cass. civile - sezione lavoro - n. 17128/19).
Effetti della sentenza nei confronti dei
contribuenti
Gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato non si spiegano solo verso idonei del citato concorso a dirigente dell'Agenzia delle entrate, ma su tutti i contribuenti destinatari di provvedimenti sottoscritti dagli incaricati di funzioni dirigenziali a far data dal 26 giugno 2023 - data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato - che ha dichiarato l'illegittimità della graduatoria del concorso.
Il problema della nullità degli atti firmati dagli incaricati di funzioni dirigenziali era stato posto all'attenzione delle Commissioni tributarie - oggi Corti di giustizia tributarie - all'indomani della famosa sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa relativa al conferimento degli incarichi per violazione del precetto costituzionale, che prevede l'accesso a incarichi della Pubblica Amministrazione mediante pubblico concorso. L'Agenzia delle Entrate, a seguito della menzionata sentenza, dichiarò la nullità di tutti gli incarichi conferiti; pertanto, le controversie portate all'attenzione dei giudici tributari riguardavano esclusivamente gli atti firmati dai funzionari decaduti nell'arco temporale che andava dal conferimento dell'incarico alla data della sentenza della Corte costituzionale.
La situazione odierna è radicalmente differente, perché l'Agenzia delle Entrate, con pervicacia, ha ritenuto di fare rivivere un atto amministrativo che era stato già annullato dal TAR la cui decisione è stata, tra l'altro, confermata dal Consiglio di Stato. Le considerazioni che precedono consentono di affermare con ragionevole certezza che sono nulli tutti gli atti firmati dai dirigenti del citato concorso e dai funzionari da questi delegati a far data, come anticipato, dal 26 giugno 2023, perché dalla citata data, come più volte ribadito, non esiste una graduatoria e di conseguenza un legittimo provvedimento dell'incarico dirigenziale. L'Agenzia delle entrate non può prorogare un atto cancellato dal nostro ordinamento giuridico, invocando la sua presunta autonomia, a meno che non si voglia attribuire all'espressione "autonomia" il significato di "indipendenza" dall'ordinamento giuridico.
La vicenda attuale, invero, è differente rispetto a quella esaminata in occasione della citata sentenza della Corte costituzionale, anche, per gli atti firmati dalla data del conferimento dell'incarico fino alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, perché, mentre, allora si poteva parlare di una illegittimità sopravvenuta dei provvedimenti di conferimento degli incarichi in forza della citata sentenza della Corte costituzionale, invece oggi bisogna parlare di incarichi assolutamente illegittimi a partire dal momento del loro conferimento per l'evidente violazione, dichiarata dal TAR, della procedura concorsuale sulla quale si fondano gli incarichi conferiti.
Rispondi

Da: Andromeda9316/08/2023 11:42:31
Non rispondo più
Rispondi

Da: Ottemperanza 1  - 16/08/2023 11:46:33
È l'unica soluzione per evitare il caos. Solo la magistratura può fissare i nuovi criteri senza essere attaccata nuovamente da nuovi ricorsi. Non è una punizione ma semplice logica basilare
Rispondi

Da: X sopra 1  - 16/08/2023 11:56:23
Scorrimento è  l'unica soluzione.
Rispondi

Da: Questa volta 2  - 16/08/2023 17:07:22
Questa volta ha ragione Andromeda.
Gli incarichi sono illegittimi. I dp NON sono dirigenti apicali e decadono le loro firme e le deleghe di firma da loro emesse con tutte le conseguenze che ne derivano. Prima ci vuole una nuova graduatoria e poi, se si vuole, si fa scorrimento, ma non credo che si farà.
Rispondi

Da: X su 2  - 16/08/2023 17:22:28
Con circa 180 posizioni dirigenziali non coperte è  un dovere scorrere la graduatoria e ciò salverebbe da nuovi inevitabili contenziosi che vedrebbero sicuramente ae soccombente come finora è  stato e qualcuno dovrebbe trarre le debite conclusioni.
Rispondi

Da: donazione  -banned!- 2  - 16/08/2023 17:57:01

- Messaggio eliminato -

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Da: Scorrimento??? 1  - 16/08/2023 18:13:18
Se la graduatoria è annullata, non se ne può ipotizzare uno scorrimento, occorre prima approvarne una nuova, che risolva le violazioni al bando. Solo dopo l'approvazione della nuova graduatoria é ipotizzabile uno scorrimento per limitare i nuovi ricorsi.
Nel frattempo stanno scadendo numerosi incarichi dirigenziali, 37 per l'esattezza, che verranno probabilmente assegnati ad altrettanti dirigenti assunti con il concorso dei 175.
Si rischia veramente che la legittimità degli atti sottoscritti da dirigenti assunti con graduatoria nulla possa essere impugnata dai destinatari dei provvedimenti, se già non è stato fatto in qualche caso pilota.
Passate le ferie qualcuno dovrebbe risolvere il problema, visto che i dirigenti legittimi in ruolo con concorsi precedenti pare siano veramente pochissimi
Rispondi

Da: Xyz 1  - 16/08/2023 21:15:09
Ma la graduatoria non è  nulla deve solo essere riformulata e solo dopo si potrà,  a tamburo battente, attivare lo scorrimento  per evitare nuovi contenziosi.  Credo che Ae comunque si debba dare una mossa ed evitare ogni nefasto immobilismo.
Rispondi

Da: Xyz16/08/2023 21:56:32
......l'ipotesi dello scorrimento brucia a qualcuno vero......?
Vergogna !!!
Rispondi

Da: X su16/08/2023 21:59:45
Quelli dei pollici versi amano le insondabili cooptazioni  e l' illegalità......
Rispondi

Da: Ostinazione16/08/2023 22:14:32
Il Tar ha annullato i verbali di assegnazione dei punteggi dei titoli e quindi la graduatoria che ne scaturisce. Il Consiglio di Stato ha confermato. La graduatoria è nulla e.con essi gli incarichi. Non solo, risultano illegittimi anche tanti incarichi a tempo determinato visto che manca il rispetto della quota massima prevista dal 165 sui dirigenti effettivi in ruolo.
La situazione è grave ed il silenzio dell'ente conferma che non ci sia una soluzione al problema.
L'unica possibilità legittima è caducare i dirigenti assunti in attesa della nuova graduatoria, eventualmente ampliando il numero degli assunti per evitare contenziosi e nel frattempo caricare i dirigenti che restano di numerosi interim.
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