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Dubbi procedura penale
110 messaggi, letto 5467 volte

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Da: Andrea Fart 02/08/2015 12:09:48
anche il giudice può avere una colf!
Rispondi

Da: Mauro Repetto 02/08/2015 12:25:35
Sei un grande.
Rispondi

Da: lukekiss 04/08/2015 15:01:34
Io sto usando di proc penale il compnedio neldiritto. Non è aggiornato alle riforma delle misure cautelari. Qlc di voi ha trovato in rete un riassunti sulle novità fatto bene e non troppo lungo? Può postare cortesemente il link?
Grazie.
Rispondi

Da: lukekiss 04/08/2015 18:16:43
qlc sta usando il compendio del Simone di procedura penale? è fatto bene x quanto riguarda le misure cautelari con le relative novità della legge 47/2015?
Rispondi

Da: procurator 05/08/2015 08:11:07
Io sto facendo manuale simone e cpp esplicato simone fatti bene,cpp esplicato ha proprio un'appendice apposita sulle misure cautelari e antiterrrorismo aggiornati!
Rispondi

Da: lukekiss 06/08/2015 14:26:26
qlc di voi usa il compendio della dike di procedura penale? è fatto bene?
Rispondi

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Da: indarella  07/08/2015 18:43:49
Qualcuno sta usando i lineamenti di procedura penale di TOnini?
Rispondi

Da: lukekiss 07/08/2015 19:17:36
Ciao, io l'ho preso per rivedere alcune parti non aggiornate sul compnedio neldiritto. Ti dico che è esattamente uguale identico al manuale breve omonimo (ho anche quello del 2013) tranne qualche esempio in meno..quindi se ti piace il tonini vai tranquilla!
Rispondi

Da: indarella  07/08/2015 19:37:42
Grazie mille per la risposta!! Io avevo preso il manuale breve...ma di breve non c'è proprio nulla...quindi stavo pensando di ripiegare sui lineamenti!
Rispondi

Da: lukekiss 07/08/2015 19:51:58
i lineamenti sono 590pagg. e ti ribadisco proprio perch elo ho confrontati che è uguale al manuale breve senza le domande finali e gli schemi e forse qlc esempio qual e la..

quando hai l'esame di che corte sei? sinora hai letto una volta il manuale breve? tu fai tutto o salti qlc argomento?
Rispondi

Da: indarella  07/08/2015 19:59:30
Penso di fare tutto il programma...il manuale l ho letto molto velocemente....ma troppo troppo prolisso! sono della Corte d'appello di ancona!
Rispondi

Da: Cris012  21/08/2015 13:29:45
@manumanu non lo so che diavolo di collegamento ho fatto

Ora nel ripetere mi sono impallata sul 297, comma 5!!!

Mi sembra dica che il soggetto che sconta la pena in stato di detenzione per altro reato può anche vedersi applicata misura cautelare in carcere per altro reato. Mi sembra dica: hai sei anni di durata massima della misura secondo il 303, 4 comma e tuttavia  se sei già in carcere da tre per altra condanna e allora per la misura cautelare puoi stare solo per altri 3 . Ma sto capendo bene??

Grazie se qualcuno può aiutarmi!
Rispondi

Da: manumanumanu  22/08/2015 15:13:22
È il divieto di contestazione a catena istituto di matrice giurisprudenz che prevede che nel caso di più provvedimenti cautelari applicativi della stessa misura sia per lo stesso fatto anche se diversamente circostanziato che per fatti diversi purché connessi o da concorso formale o da continuazione commessi anteriormente alla prima ordinanza e desumibili già dagli atti al momento del rinvio a giudizio per la prima ordinanza e' possibile applicare un'unica misura. Ciò attraverso una tetrodatazione fittizia tale X cui si applica la misura cautelare a partire dal primo fatto ma si quantifica sulla durata del reato più grave. Es si procede X furto e poi si scopre che c'è anche una successiva rapina: si applica una misura il cui termine si computa dall'ordinanza del furto ma la cui durata si calcola sulla rapina. Non so se mi sono spiegata bene spero :)
Rispondi

Da: manumanumanu  22/08/2015 15:23:30
Scusa avevo capito il co3. La cosa che dici tu del comma 5 e' la compatibilità di cumulo e fin li ci siamo e non c'entra nulla con i termini di fase delle misure cautelari di cui al 303. I sei anni che dici non sono i termini di durata bensì le fasce per le fasi delle indagini preliminari, primo grado, abbreviato e termini massimo durata che si dividono a seconda che la pena del reato sia inferiore a 6 anni-tra i 6 e i 20- superiore a 20. In queste fasce per ogni fase processuale ci sono durate diverse X le misure! Es le  indagini preliminari sono 3mesi, 6 mesi, 1 anno e sei mesi... È così via per tutti i termini di fase. Assolutamente non esiste una misura cautelare che dura 6 anni!!!
Rispondi

Da: Cris012  22/08/2015 15:26:07
Come no?

I sei anni sono il termine massimo di durata della misura art. 303, 4 CPP
Rispondi

Da: Cris012  22/08/2015 15:31:03
Il 297 ultimo comma dice una cosa che poi mi sembra affine a quella del 298, mi sembra.

Io sono in carcere per furto. Mi arriva notifica ordinanza di custodia cautelare sempre in carcere per omicidio (invento) , siccome sono tutte e due misure in carcere sono compatibili quindi le sconto entrambe sommandole?

L'ultimo periodo richiama proprio il 303, 4 comma termine di durata massima.
Rispondi

Da: Cris012  22/08/2015 15:32:29
Grazie per le risposte cmq :)
Rispondi

Da: manumanumanu  22/08/2015 15:38:11
A si si quello massimo X pena superiore a 20 anni e' di 6. Si credo proprio l'esempio sia giusto! In forza del 297co3 o per cumulo comunque i 6 anni non si possono superare...scusami non avevo capito la tua domanda!
Rispondi

Da: Cris012  22/08/2015 15:55:31
Ma sorge una domanda, se io sono in già in carcere che le sommo a fare?
L'esigenza cautelare e' già tutelata!
Quindi non le sommo ma le computo giusto?
Questo non capivo bene o meglio non so se ho inteso bene :S
Rispondi

Da: manumanumanu  22/08/2015 16:03:45
Le sommi, credo, perché poi in fase di esecuzione il pm ti scomputa il  presofferto sulla pena fungibile. Sei d'accordo?
Rispondi

Da: Cris012  22/08/2015 16:12:06
Si sicuramente il Pm fa i calcoli quando esegue.
Ma il presofferto lo calcolo per un reato diverso?e' questo secondo me il punto.

Sono due reati diversi. Per me viene meno l'esigenza cautelare e il codice ti dice solo: se sei dentro per due anni e le esigenze cautelari si protraggono per 6 anni (altro reato) resti dentro per altri 4. Viceversa non c e esigenza cautelare.

Che dici?sparo cose :)?
Rispondi

Da: manumanumanu  22/08/2015 16:37:32
Secondo me se i reati sono compatibili ai sensi del co5 le cumuli. Non capisco cosa c'entra che vengano meno le esigenze cautelari? In quel caso il giudice revoca...non riesco più a seguirti ahah forse è il caldo
Rispondi

Da: Cris012  22/08/2015 16:42:54
:)))
Ma non le posso cumulare, non sono due pene.
Una e'una misura l'altra no! Un conto è' scontare quanto già sofferto in relazione allo stesso reato..
Se la revoco e tizio di li a poco esce? Devo rifare tutto iter: richiesta, ordinanza e interrogatorio?

Mmm non so davvero, forse non ce lo chiedono ma credevo fosse una cosa chiara ed invece su internet e nei vari testi non trovo nulla di così esauriente!
Rispondi

Da: manumanumanu  22/08/2015 16:52:07
Allora resta fermo il fatto del divieto di contestazione a catena. Io credevo di aver capito che il297 co5 si riferisca a cumulo e compatibilità di provv cautelari mentre X il caso che dici tu tra provv cautelare e pena erogata c'è il 298! Pero di sicuro non è chiaro nemmeno a me quel co5
Rispondi

Da: Sturm_und_Drang 27/08/2015 21:33:21
Il mio dubbio di stasera, all'esito di studio seguito da ripasso è sulle notificazioni all'imputato e all'istituto dell'assenza.
Vorrei avere conferma che tutto funzioni nel seguente modo:

- IMPUTATO REPERIBILE: prima notifica personalmente, le successive al difensore di fiducia a meno che le rifiuti e a meno che l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore;
se invece ha il difensore d'ufficio, vanno sempre e comunque fatte all'imputato.

- IMPUTATO IRREPERIBILE: giudice emette decreto di irreperibilità e sospende il processo...
... dispone nuove ricerche allo scadere del decreto di irreperibilità.
Ma quindi se non sei mai reperibile non ti fanno il processo? Fatemi capì o_o

ASSENZA
La sua dichiarazione è possibile solo se l'imputato è stato reperito e quindi sia certo che ha avuto conoscenza del procedimento.
Diversamente il processo resta sospeso.

E' così?
Oddio sono fusa >_<
Qualcuno mi aiuti.
Rispondi

Da: Andrea Fart 28/08/2015 15:29:21
NON HO IDEA
MA INVECE LA PEC NEL PROCESSO PENALE COME FUNZIONA? E STATA INTRODOTTA? QUALCHE DETTAGLIO DA CHI SI OCCUPA DI PENALE?
Rispondi

Da: Sturm_und_Drang 29/08/2015 20:26:57
Al momento, secondo la Cassazione l'uso della posta elettronica certificata è consentito solo alle cancellerie e solo in caso di comunicazioni a persona diversa dall'imputato.

La PEC per il momento sostituisce le notifiche via telefono e fax.
Si tratta di quattro ipotesi:

- le comunicazioni richieste dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari;
- le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero), "con mezzi tecnici idonei";
- gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per le quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante la mera comunicazione telegrafica dell'estratto), che devono essere eseguiti ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'articolo 157, commi primo e secondo (dalla casa al luogo di lavoro) e nei confronti del destinatario o di suo convivente;
- le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, con l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto "quando lo consigliano circostanze particolari» (articolo 150 Cpc).
Rispondi

Da: obiter dictum 31/08/2015 18:28:03
se è reperibile le notifiche le fanno sempre anche all'imputato
Rispondi

Da: Andrea Fart 31/08/2015 22:15:34
@sturmunddrang: grazie mille.
@ obiter dictum: sei sicuro?
Rispondi

Da: Andrea Fart 31/08/2015 22:17:25

procedura penale
La notifica all'imputato

Avv. Giorgio Guerra, Dott. Marco Guerra | 3 giugno 2015

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La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21626/2015 depositata in data 26.05.2015, ha delineato con chiarezza il sistema processuale penale in materia di notifiche all'imputato.
In particolare, dopo aver affermato che il sistema italiano è tra i più garantisti del mondo, è stata effettuata una puntuale ricostruzione precisando che solo la prima notifica debba essere effettuata all'imputato personalmente, mentre quelle successive possono essere effettuate mediante consegna al difensore di fiducia ex art. 157 c.p.p.
Una svolta importante nella ricerca dell'equilibrio tra l'esigenza di garantire all'imputato una conoscenza effettiva dell'esistenza di un procedimento o provvedimento giudiziario a suo carico e la necessità della ragionevole durata del processo, è avvenuta con l'aggiunta del comma 8 bis all'art. 157 c.p.p., operata dall'art. 2, comma 1, del D.L. 21.2.2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
Una volta che l'imputato abbia ricevuto la prima notifica ed abbia nominato un difensore di fiducia, tutte le notifiche successive possono essergli effettuate presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p., a meno che il difensore non dichiari preventivamente all'Autorità Giudiziaria procedente di non accettare la notifica.
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