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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: Esodo 26/12/2017 09:55:27
Bisogna piuttosto andarsene il più presto possibile da questa fogna di Agenzia. Ci scorrazzano troppi sorci e zoccole.

Da: Nativi di sto cazzo 26/12/2017 10:14:25
Tanto per rinfrescare la memoria.
4.âˆ' La questione è fondata.

4.1.âˆ' Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009).

In apparenza, la disposizione impugnata non si pone in contrasto diretto con tali principi. Essa non conferisce in via definitiva incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, bensì consente, in via asseritamente temporanea, l'assunzione di tali incarichi da parte di funzionari, in attesa del completamento delle procedure concorsuali.

Tuttavia, l'aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali in parola si rivela, sia alla luce delle circostanze di fatto, precedenti e successive alla proposizione della questione di costituzionalità, nelle quali la disposizione impugnata si inserisce, sia all'esito di un più attento esame della fattispecie delineata dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.

4.2.âˆ' Per colmare le carenze nell'organico dei propri dirigenti, l'Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall'art. 24 del proprio regolamento di amministrazione. Tale disposizione consente, «[p]er inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia», la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, «fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza» e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato. Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, a partire dal 2006, con apposite delibere del Comitato di gestione dell'Agenzia. Al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, esso risultava fissato al 31 dicembre 2010. Successivamente alla proposizione della questione, il termine è stato prorogato altre due volte, da ultimo (con delibera n. 51 del 29 dicembre 2011) «al 31 maggio 2012».

Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno di fatto consentito, negli anni, di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell'affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore, né all'istituto della cosiddetta reggenza. Il primo modello, disciplinato dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede l'affidamento al lavoratore di mansioni superiori, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, ma è applicabile solo nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, non già delle qualifiche, e in particolare non è applicabile (ed è illegittimo se applicato) laddove sia necessario il passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente (sentenza di questa Corte n. 17 del 2014; nella giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 12 aprile 2006, n. 8529, e 26 marzo 2010, n. 7342).

Invero, l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413). Ebbene, le reiterate proroghe del termine previsto dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia delle entrate per l'espletamento del concorso per dirigenti e, conseguentemente, per l'attribuzione di funzioni dirigenziali mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, seconda sezione, sentenze 30 settembre 2011, n. 7636, e 1° agosto 2011, n. 6884) a ritenere carenti, nella fattispecie prevista dall'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, i due presupposti ricordati della straordinarietà e della temporaneità, a non configurarla come un'ipotesi di reggenza e quindi a considerarla in contrasto con la disciplina generale di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In questo quadro normativo e giurisprudenziale, e nella relativa vicenda processuale, interviene il legislatore, attraverso la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale.

La norma impugnata esordisce autorizzando le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane ad espletare procedure concorsuali, da completarsi entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, attraverso il richiamo alla disciplina contenuta nell'art. 1, comma 530, della l. n. 296 del 2006 e nell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito. L'autorizzazione in parola è rafforzata attraverso un riferimento alla «esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità» delle strutture delle Agenzie e alla necessità di garantire «una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione» contenute in altri commi dello stesso art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, come convertito.

In realtà, del tutto indipendentemente dalla norma impugnata, l'indizione di concorsi per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti è resa possibile da norme già vigenti, che lo stesso art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, si limita a richiamare senza aggiungervi nulla (si veda l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito). Inoltre, considerando le regole organizzative interne dell'Agenzia delle entrate e la possibilità di ricorrere all'istituto della delega, anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale âˆ' come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell'atto dall'ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all'esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile âˆ' T, 11 ottobre 25012, n. 17400) - la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata. Sicché l'obbiettivo reale della disposizione in esame è rivelato dal secondo periodo della norma in questione, ove, da un lato, si fanno salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie e i propri funzionari, dall'altro si consente ulteriormente che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, le Agenzie attribuiscano incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

Dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, il termine originariamente fissato per il «completamento» delle procedure concorsuali viene prorogato due volte. Dapprima, l'art. 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, lo ha spostato al 31 dicembre 2014, purché le procedure fossero indette entro il 30 giugno 2014, con la precisazione che, nelle more, era possibile prorogare o modificare solo gli incarichi dirigenziali già attribuiti, non invece conferirne di nuovi. Successivamente, l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), lo ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 2015.

Benché il legislatore abbia esplicitamente precisato, in questi interventi di proroga, che non è consentito conferire nuovi incarichi a funzionari interni, è indubbio che gli interventi descritti abbiano aggravato gli aspetti lesivi della disposizione impugnata. In tal modo, infatti, il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento delle procedure concorsuali, ma, dall'altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha operato in stridente contraddizione con l'affermata temporaneità.

4.3.âˆ' La norma impugnata ha cura di esibire, quale caratteristica essenziale, la propria temporaneità: il ricorso alla descritta modalità di copertura delle posizioni dirigenziali vacanti sarebbe provvisorio, strettamente collegato all'indizione di regolari procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, da completarsi entro un termine ben identificato, che la disposizione impugnata, in origine, fissava al 31 dicembre 2013.

Tuttavia, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, inserisce in tale costruzione un elemento d'incertezza, nella parte in cui stabilisce che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, le Agenzie interessate non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari «[a] seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma». Questo significa che al termine, certo nell'an e nel quando, del completamento delle procedure concorsuali - nelle cui more è possibile attribuire incarichi dirigenziali con le modalità descritte - si affianca un diverso termine, certo nella sola attribuzione del diritto all'assunzione, ma incerto nel quando, perché tra il completamento delle procedure concorsuali (coincidente con l'approvazione delle graduatorie) e l'assunzione dei vincitori, può trascorrere, per i più diversi motivi, anche un notevole lasso di tempo.

È quindi lo stesso tenore testuale della disposizione impugnata a non escludere che, pur essendo concluse le operazioni concorsuali, le Agenzie interessate possano prorogare, per periodi ulteriori, gli incarichi dirigenziali già conferiti a propri funzionari, in caso di ritardata assunzione di uno o più vincitori. In questo senso, in contraddizione con l'affermata temporaneità, il termine finale fissato dalla disposizione impugnata finisce per non essere «certo, preciso e sicuro» (sentenza n. 102 del 2013).

Per questo, non è conferente il richiamo, effettuato dall'Avvocatura generale dello Stato, alla fattispecie normativa scrutinata con la sentenza di questa Corte n. 212 del 2012. In tale sentenza, l'infondatezza della questione derivava dalla circostanza per cui la norma di legge (regionale) impugnata consentiva, in assenza di personale con qualifica dirigenziale, che talune delle suddette funzioni potessero essere attribuite a funzionari della categoria più elevata non dirigenziale, fino all'espletamento dei relativi concorsi e, comunque, per non più di due anni. Come si vede, in quel caso il termine finale della copertura delle vacanze attraverso il conferimento d'incarichi non era ancorato ad un evento incerto nel quando come l'assunzione dei vincitori, ma era fissato perentoriamente.

Anche considerando il tenore letterale della norma impugnata, quindi, il carattere di temporaneità della soluzione da essa prevista, sul quale insiste l'Avvocatura generale dello Stato, tende a scolorire fin quasi ad annullarsi.

4.4.âˆ' Si aggiunga, per quanto necessario, che la regola del concorso non è certo soddisfatta dal rinvio che la stessa norma impugnata opera all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari «sono attribuiti con apposita procedura selettiva». In realtà, la norma di rinvio si limita a prevedere che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non sono dunque assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. (sentenze n. 217 del 2012, n. 150 e n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 453 del 1990).

4.5.âˆ' In definitiva, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Per questo, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Posto che le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, come convertito, e all'art. 1, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192. E proprio perché tali disposizioni hanno carattere consequenziale e concorrono a integrare la disciplina impugnata, non vi sono ostacoli ad estendere ad esse la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, pur trattandosi di disposizioni normative sopravvenute al giudizio a quo. Infatti, «l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali» (sentenza n. 214 del 2010).


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15;

3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

Mi pare che non servano altre parole. E mi pare che non sia cambiato nulla da allora. Il contesto è lo stesso.
Tre anni trascorsi invano!

Da: Dix 26/12/2017 10:20:23
Si parla molto di etica e di legalità  verso l'utenza.
Qualcuno si è chiesto qual'è l'impatto sul personale  e sugli addetti ai lavori di aver eluso una sentenza della Consulta ? Sono passiti quasi tre dalla sua pubblicazione  e si continua a  non far nulla, c'è stato un avvicendamento ai vertici  ma non è arrivato nulla di nuovo . L'intervista sopra citata mi ha scioccato....

Da: Cultura generale 26/12/2017 10:30:35
Un link molto interessante per cultura generale anche se interessa altro comparto, ma il contesto è lo stesso.

https://www.leggioggi.it/2014/07/22/nomine-dei-dirigenti-contratto-tirare-troppo-corda-pericolo-abuso-dufficio/

Da: ERNY MARY26/12/2017 10:41:57
Riporto parte dell'intervista al Messaggero del 24/12

A proposito, c'è da risolvere la vicenda dei dirigenti "illegittimi". Basterà la norma inserita nella legge di bilancio?

«Non ci sono dirigenti illegittimi, l'Agenzia si adeguò alla sentenza della Consulta. La nuova norma permette di realizzare un percorso di carriera che altrimenti sarebbe rimasto nell'incertezza. E immetterà nella struttura nuova linfa, con dirigenti in parte interni che concorreranno praticamente ad armi pari con gli altri, in parte esterni perché è necessario che entri nell'Agenzia una nuova generazione. Un fisco digitale e sempre più semplice ha bisogno di nativi digitali».


COSA? COSA? COSA? COSA?


AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAAHHAHAHAHAHA

Da: Malapianta 26/12/2017 11:41:52
Ma questo da dove arriva?
Dalla luna?

Non ci sono dirigenti illegittimi? È vero, sono stati costretti a farli decadere. Ma tutte le pos pot in attesa di diventarlo? A chi vuole prendere per il culo sto soggetto?

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Da: Malapianta 26/12/2017 11:43:26
Ma questo da dove arriva?
Dalla luna?

Non ci sono dirigenti illegittimi? È vero, sono stati costretti a farli decadere. Ma tutte le pos pot in attesa di diventarlo? A chi vuole prendere per il culo sto soggetto?

Da: Malapianta 26/12/2017 11:47:47
È questo il passaggio pericoloso:

"con dirigenti in parte interni che concorreranno praticamente ad armi pari con gli altri"

Ma de che? Il fatto che verranno prese in considerazione le "esperienze pregresse" fa si che partiranno in vantaggio rispetto a quelli che non hanno mai avuto un cazzo grazie ai loro comportamenti illegittimi.

Ma ci faccia il piacere!

Da: Malapianta 26/12/2017 11:50:45
Occorre fare fuori il renzismo il più presto possibile! Esperienza devastante per questa nostra Repubblica!

Da: maccheroni cor sugo26/12/2017 11:58:51
è risaputo che se vuoi lavorare in un ente pubblico in Italia puoi farlo senza problemi, è cos' facile vincere concorsi tra MILIONI DI PERSONE che puoi farti assumere senza problemi insieme a parenti, amici, cani e gatti...è così vero? sopratutto se sei un dirigente.

non ci sono file chilometriche di persone disperate che presentano domande a volte anche senza risposte vero? non si falsificano i concorsi, siamo il paese della trasparenza e dell'eccellenze istituzionali Noi.

ora scusate devo tornare a galoppare il mio unicorno rosa

Da: Malapianta 26/12/2017 12:26:17
Visto che c'ho un cazzo da fare ve lo scrivo già io il bando:
Ai fini della graduatoria finale per l'attribuzione delle posizioni dirigenziali verranno prese in considerazione  le seguenti esperienze lavorative pregresse:

-incarichi dirigenziali attribuiti per un punteggio pari a 2 ogni anno;
-posizioni organizzative temporanee oppure posizioni organizzative speciali per un punteggio pari 1 ogni anno;
-incarichi ai sensi degli art. 17 e 18 per un punteggio pari a 0,5 ogni anno.
Anzianità e  titoli di studio non pervenuti.
Vedrete se mi sbaglio.
Si accettano scommesse.

Da: Malapianta 26/12/2017 12:28:21
Visto che c'ho un cazzo da fare ve lo scrivo già io il bando:
Ai fini della graduatoria finale per l'attribuzione delle posizioni dirigenziali verranno prese in considerazione  le seguenti esperienze lavorative pregresse:

-incarichi dirigenziali attribuiti per un punteggio pari a 2 ogni anno;
-posizioni organizzative temporanee oppure posizioni organizzative speciali per un punteggio pari 1 ogni anno;
-incarichi ai sensi degli art. 17 e 18 per un punteggio pari a 0,5 ogni anno.
Anzianità e  titoli di studio non pervenuti.
Vedrete se mi sbaglio.
Si accettano scommesse.

Da: Malapianta 26/12/2017 12:30:32
E tutti gli altri si attaccano, compresi i nativi digitali.

Da: Capra capreeee 26/12/2017 12:44:39
Ma il nativo digitale in ae come dovrebbe operare se abbiamo a stento una stampante funzionante, un pc per bambini delle medie e nessun altro strumento tecnologico (tablet, palmari etc). I notebook usati in attività esterna non li vorrebbero nemmeno nel Burundi.

Cmq ho capito il senso del nativo digitale. Un nerd seduto in ufficio che stampa atti solo utilizzando i database a disposizione.

Finirà ogni attività esterna... Vogliono topi da tastiera questi qui. Per migliorare? No cazzoni, per risparmiare

Da: Vyssia 26/12/2017 12:51:53
Ma il Direttore ha letto la sentenza 37/2015 ?

Per 15 anni si  è proceduto nell'l'illegittimità come hanno sancito i Giudici ,nei successivi 3 si è aggirataa la sentenza  attraverso pos e pot ,ora si paventa un concorso con valutazioni di titoli illegittimi.....!!!!!!

Gli idonei ai concorsi a dirigente sono a tutt'oggi gli unici legittimati a fare i dirigenti e gli unici che possono mettere in sicurezza il sistema .

Da: x vussia26/12/2017 12:57:56
Si l'ha letta, ma poi ci si è pulito il culo!!!! Mancava la carta igienica......

Da: Junk Panena  26/12/2017 13:11:05
La rivolta deve partire dal basso

Contro questi figli di puttana che coi loro appoggi politici calpestano la legalità ci vuole che noi impiegati ci ribelliamo a costo di sputargli in faccia e prenderli a sganassoni per il corridoio davanti a tutti

Da: Sasà26/12/2017 13:15:56
lo stato è occupato, le istituzioni non lavorano per noi ma per una minoranza occulta

Da: ERNY MARY26/12/2017 13:18:20
SPAZIO AI NATIVI DIGITALI!!!!!!!!

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

UNA STAMPANTE PUZZOLENTE DI TONER NEBULIZZATO (COSÌ GLI ONCOLOGI HANNO DA LAVORARE) CONDIVISA DA QUATTRO/CINQUE COLLEGHI PER STANZA!!!!

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

NESSUNA STRUMENTAZIONE TECNICA AL SEGUITO PER LE ATTIVITÀ ESTERNE E COSTRETTI A ELEMOSINARE COMPUTER E STAMPANTI DAGLI STUDI COMMERCIALI!!!!

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

W I NATIVI DIGITALI!!!!!!


AHAHHAHAHAHHAHHAHHAHAHAAH

MA QUESTO OLTRE ALLE STANZE OVATTATE ROMANE SI È MAI FATTO UN GIRO IN "PERIFERIA"????

Da: ERNY MARY26/12/2017 13:21:32
ERNY!!!!!!

SCENDI DA MARTE!!!!

ERNY!!!!

Da: anti-antares x sasa'' 26/12/2017 13:22:24
Come sostengo/iamo da anni, lo Stato italico non esiste piu' dal 1991...Siamo di fronte ad un golpe ancora in fieri...

Da: ERNY MARY26/12/2017 13:25:37
ERNY QUANDO SARAI COSTRETTO ANCHE TU A PULIRTI LA STANZA E LA SCRIVANIA DA SOLO, PERCHÉ, CON GLI APPALTI AL MASSIMO RIBASSO, DATE LA "POSSIBILITÀ" AGLI ADDETTI DI PULIRLE IN 23 SECONDI NETTI PER STANZA (LETTURA DEL CONTRATTO DI PULIZIA E DEL CAPITOLATO TECNICO!) NE RIPARLIAMO DEI "NATIVI DIGITALI"!!!!!!

ERNY SCENDI DA MARTE E METTI I PIEDI ANCHE TU SU QUESTA SCHIFOSA TERRA!!!!

Da: ERNY MARY26/12/2017 13:31:33
QUESTO È COME QUELLA CHE C'ERA PRIMA!

QUANDO QUELLA DI PRIMA DICEVA: "MA NON È COLPA NOSTRA! ABBIAMO AGITO SECONDO LEGGE! NON È COLPA NOSTRA SE POI LA LEGGE È STATA DICHIARATA ANTICOSTITUZIONALE!"

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAAHHAHAHAHAHA

E PERCHÉ PRIMA DELLA LEGGE AVEVATE  FATTO SCEMPIO DEGLI INCARICHI DISCREZIONALI CON IL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE CENSURATO PESANTEMENTE DAI GIUDICI AMMINISTRATIVI???

AH????

È COLPA DELLA LEGGE???


AHAHHAHAHAHHAHAHHAH

Da: ERNY MARY26/12/2017 13:39:49
E SE VOLETE CHE SI FACCIA TUTTO A "TAVOLINO" INCROCIANDO SEMPLICEMENTE I DATI DEL VOSTRO FANTASTICO CERVELLONE (CERVELLONE DI STO CAZZO! PIENO DI ERRORI!) ASSUMETE UN CENTINAIO DI SCIMMIETTE AMMAESTRATE!!!

Da: Capra capreeee 26/12/2017 13:58:20
Erny scrivi minuskl

Da: Capra capreeee 26/12/2017 13:58:49
Erny scrivi minuscolo cortesemente. Ti leggiamo ugualmente

Da: Sasà26/12/2017 14:00:46
quoto Junk Panena, dobbiamo fare casino, è una vergogna che ce la facciano sotto il naso gli amici degli amici sghignazzanti

Da: maccheroni cor sugo26/12/2017 14:04:15
i parenti dei responsabili concorsi...indovinate dove lavorano?

Da: Secondo 26/12/2017 14:09:10
me in periodo pre elettorale l'attuale governo si sta giocando un sacco di voti tra i dipendenti di AE  con questa riforma e queste interviste !

Da: sasà x anti-antares26/12/2017 14:09:28
PAROLE SANTE
colpo di stato palese, istituzioni occupate.

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