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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: frittola20/12/2008 20:19:32
qualcuno saprebbe indicarmi le sottocomissioni di catania??grazie

Da: Anna20/12/2008 20:42:16
Annullare l'esame di questo anno a Lecce? Quello che è successo quest'anno è niente, qualcuno avrebbe dovuto vedere con i propri occhi quello che è accaduto lo scorso anno: soluzioni già dal giorno di penale, foglietti e veline che circolavano a destra e a manca, uso di cellulari....e poi è stato promosso il 70%. Mi chiedo ancora con quale criterio!

Da: pucciPucci20/12/2008 21:04:11
L'interpretazione che ne ho dato io e le argomentazioni a supporto dell'assenza del reato di diffamzazione son diverse. In realtà, il preside, anche laddove avesse effettivamente dichiarato di non voler operare lo sgombero, non avrebbe commesso alcun illecito poichè, tale condotta, secondo la cassazione (sent. n.10735 del 7 febbraio 2008) rientra nella libertà di determinazione del soggetto di poter anche sodalizzare con gli studenti. Alla luce di ciò, siccome il reato di diffamazione sussiste quando c'è la lesione dell'altrui reputazione, in questo caso, anche se l'autore del servizio ha riportato una notizia falsa, ed al di là del dolo, in realtà non ha leso in alcun modo la reputazione del preside che avrebbe potuto benissimo agire in quel modo non operando lo sgombero. Per quanto riguarda il direttore, se da un lato non è repsonsabile perchè non sussiste il reato in capo all'autore del servzio, dall'altra lato l'art. 57 cp si riferisce a reati commessi con l'utilizzo di stampa periodica e, per il divieto di analogia in mala partem e per il principio di tassatività della norma penale, la fattispecie dell'emittente televisiva non è sussumibile al'interno di quella di cui all'art. 57.Che ne pensate?potrebbe filare il ragionamento?

Da: informazione20/12/2008 22:01:09
qualcuno mi sa indicare la composizione delle sottocommissioni della corte d'appello di napoli? grazie

Da: avvocato meritato21/12/2008 00:04:43
ha ha... ride bene chi ride ultimo! a buon intenditor

Da: Alessandro21/12/2008 02:27:35
Ey ragazzi a Marzo avrò gli scritti nottarili,aprirò un stanza apposita. Spero che non vi scordiate di me

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: maria antonella21/12/2008 09:15:46
alessandro visto l tuo livello di preparazione potremmo darti solo un sostegno morale.

Da: CALDEROLI21/12/2008 10:32:41
Ehi, ciao a tutti, babbuini olivastri.
Anche a Bs si è conclusa questa 3 giorni prenatalizia.
Penso di avere fatto abb bene, almeno spero, purtroppo CAGLIARI è 1 corte bastarda, quindi..aspettiamo in pace!
Intanto, mi auguro che mi salga 1 pò di lavoro, visto che mi sono finalmente messo in proprio

Da: ...........21/12/2008 12:07:22
Nell'atto di penale, nella procura non ho messo il consenso al trattamento dei dati oersonali. Che ne pensate?

Da: ste21/12/2008 14:19:11
io non l'ho messa, va bene se mi sono limitato nell'intestazione a dire sottoscritto avv...., difensore di Tizio, parte civile costituita  ne l procedimento penale rg/.. a carico di Sempronio..?

Da: Barney21/12/2008 14:26:06
occhio a portare cellulari agli scritti notarili. Lì rilevano davvero l'emissione di frquenze e ti beccano quasi al 100%!!!!

Da: aliseus21/12/2008 14:38:34
anche io, questâanno, mi sono cimentato per la prima volta nellâardua e faticosa âbattaglia dei 3 giorniâ per diventare Avvocato. Pur essendo un neofita della âmanifestazioneâ, non sono propriamente un pivello, avendo abbondantemente superato i 40 anni.
Ciò premesso, ho letto con attenzione le varie soluzioni  proposte âa caldoâ , ma non mi sono trovato pienamente dâaccordo su quella riguardante la 1^ Traccia di Diritto Penale. (quella della diffamazione)
Sottopongo pertanto alcune brevi considerazioni nella speranza di chiarire  (ma soprattutto di chiarire a me stesso) la problematica in esame.

Nella traccia sono presenti alcuni elementi che ,secondo me, andrebbero valutati con più attenzione, ai fini della corretta qualificazione dellâelemento oggettivo (violazione della dignità professionale).
Mi riferisco, in primo luogo, alle forti polemiche che accompagnavano lâoccupazione, e poi allâiniziativa di un gruppo di genitori che chiedevano lo sgombero coattivo.
Non si trattava, quindi, di una vicenda âpacificaâ, ma di una situazione nella quale il Dirigente scolastico era al centro di  contrapposte posizioni. Potremmo dire, non tecnicamente, che il Preside si trovava in una posizione âdelicataâ.
Dâaltra parte va detto che il reato in esame rientra tra quelli di âmero pericoloâ, in cui il legislatore anticipa la soglia di tutela di alcuni interessi considerati particolarmente rilevanti. Vi è pertanto offesa laddove lâuso delle parole e degli atti (realizzata con ogni modalità) possano avere la probabilità o possibilità di provocare una effettiva lesione.
Va inoltre considerato che la diffusione a mezzo TV non è considerata alla stessa stregua della carta stampata. Mi pare che la L.223/1990 configuri, per la fattispecie in esame ( in generale), conseguenze più severe, anche in considerazione della maggiore lesività potenziale del mezzo usato.
Pertanto, nel caso in esame va considerata:
1)    La particolare modalità di diffusione della notizia falsa nonché il modo in cui è stata confezionata;
2)    La forte probabilità e/o possibilità che tale falsa dichiarazione potesse porre in forte contrasto la figura professionale del Preside al cospetto di molti genitori.
3)    Le responsabilità giuridiche a cui il Dirigente può essere chiamato a rispondere da parte di tali genitori (e non solo) in conseguenza della falsa dichiarazione attribuitagli.
N.B. Sullâapplicabilità o meno del 633 C.P. (invasione di terreni ed edifici) allâoccupazione delle scuole si può discutere. Più fondatamente si può configurare, in alcuni casi, lâart. 340 C.P. (interruzione di pubblico servizio). Sulla materia, tuttavia, câè molto dibattito, alimentato anche dai âtanti tipi diversi di occupazioneâ che si sono verificati. Proprio per questo vanno valutati gli aspetti particolari del caso concreto.
A questo riguardo, ho trovato anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato :

"situazioni di c.d. occupazione di un Istituto scolastico per lo stato di agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto più devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti all'interno dell'istituzione scolastica" (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2006, n.6185).
Pertanto, anche in caso di occupazione, continua a gravare sui docenti l'obbligo di presenza, intervento e controllo esistente anche in situazioni di normale svolgimento delle lezioni.
Questo sta a dimostrare, in linea generale, che vi sono delle responsabilità alle quali il Preside può essere chiamato a rispondere  per iniziativa dei genitori dissenzienti, ma anche per iniziativa degli organi amministrativi scolastici e/o preposti alla tutela del bene pubblico oggetto dellâoccupazione.
Mi preme sottolineare, infine,  che  nella traccia si specifica: âemittente televisiva cittadinaâ, ânel liceo Alfa della Cittàâ, âaccompagnata da forti polemicheâ.
Tutti elementi che sembrano individuare  un contesto locale, ristretto, che avvalorerebbero lâipotesi della diffamazione, dal momento che  la reputazione del Preside deve essere valutata anche in relazione al contesto storico e sociale. Quindi il fatto di diffondere la falsa dichiarazione , unito alla dimensione territoriale limitata in cui i fatti si sono svolti sembra essere diffamatorio in quanto atto a generare disvalore nei requisiti professionali del Preside che, evitando di sgomberare, avalla lâoccupazione e indirettamente acconsente alla interruzione dellâattività didattica.
Il Preside, quindi, potrebbe essere rappresentato alla comunità locale come soggetto schierato con gli occupanti, nonostante la sua posizione di garanzia, quale dirigente dellâistituzione scolastica.
 
In tal senso, quindi, considerato tutto quanto sopra, io riterrei che la condotta in esame possa considerarsi idonea a configurare la probabilità o possibilità di provocare una effettiva lesione alla reputazione del Preside.

--------------------------

Brevemente, il successivo passaggio consiste nellâanalizzare le responsabilità, ove vi siano, dellâAutore del servizio e del Direttore del TG.
Premesso che per la diffamazione è sufficiente il dolo generico (anche solo eventuale, ossia anche la semplice accettazione del rischio), considerato che la normativa speciale sopravvenuta (l.223/1990) nulla dice sullâAutore de servizio TV, ad esso dovrebbe applicarsi lâart.595, 3°Co., C.P..

Per il Direttore del TG, invece, secondo me andrebbe tenuto conto di quanto segue:
a)    Lâart. 57 C.P. non è comunque applicabile al mezzo televisivo, ma solo alla carta stampata. Quindi: nessuna responsabilità a titolo colposo nei confronti del Direttore TG.
b)    Al Direttore del TG locale, ove fosse la persona delegata dal Concessionario al controllo della trasmissione, si potrebbe applicare lâart.30,co.4, legge 223/1990. Tale norma, tuttavia, configura una fattispecie di delitto doloso e non colposo.
c)    Stando a quanto scritto sulla traccia, nella condotta del Direttore non sembra  possa configurarsi dolo generico, neppure meramente eventuale. Non si ravvisa nemmeno la semplice accettazione del rischio.
d)    Il  Direttore del TG, quindi, non risponderà di alcun reato.

Sottopongo questi spunti alla vostra attenzione, nella speranza che possano essere utili ad un approfondimento della tematica.

Da: greta21/12/2008 15:16:58
tu hai inserito tutto questo?????

Da: aliseus21/12/2008 15:37:19
non in questo modo, perchè ho avuto tempo di digerire gli argomenti, però il filo logico delle argomentazioni è stato quello. Tu che ne pensi?

Da: MC21/12/2008 17:31:43
x MOKINA: davvero ritieni che serva il dolo eventuale x reato di diffamazione? Io ho scritto che è sufficiente il dolo generale... panico.
Tuo esame da notaio è bello pesante... la preselezione rende bene l'idea...

Da: commissioni unite d'italia21/12/2008 18:11:47
vi annunciamo solennemente, o candidati, che quest'anno faremo la strage degli innocenti
pauraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Da: commissioni unite d'italia21/12/2008 18:13:14
specialmente il compito di aliseus verrà vivisezionato e fatto in tanti piccolissimi pezzettini
pauraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Da: pisellocorteus21/12/2008 18:14:13
e io che ho fatto tre temini cortini?
ce la farò?

Da: aliseus21/12/2008 19:07:02
Commissioni d'italia: Guarda che, dopo le tante cose che ho fatto, l'ultima cosa che mi fa paura è l'esito di questo esame! 

Da: monti21/12/2008 19:14:02
scusatemi sono stata poco precisa ..la relata per il ricorso al tar??

Da: aliseus21/12/2008 19:20:37
Vorre chiedere un'altra cosa: Chi ha fatto l'atto di amministrativo?
Ho un dubbio:
Trattandosi di appalto affidato nel gennaio 2006 io ho ritenuto di non dover fare riferimenti al codice appalti (D.Lgs 163/2006), perchè successivo a tale data. Ho sbagliato?

Da: superman21/12/2008 19:39:46
in penale secondo voi è un errore non dire nulla sul fatto che il reato di cui all'art. 57 non riguarda il direttore di tg e non parlare nello svolgimento della legge 223/1990?

Da: Silvia21/12/2008 21:22:51
ciao a tutti!
da qualche giorno sto  leggendo i post di questo forum
forse qualcuno può darmi un consiglio..
per l'atto di civile non ho trovato la massima risolutiva su nessun codice
e visto che la questione mi sembrava piuttosto banale ed ovvia mi sono limitata a spiegare brevemente la differenza tra interdizione ed inabilitazione, dicendo che quest'ultima riguarda solo gli atti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio e perciò non può incidere in alcun modo sulla capacità di ricevere la mera consegna di un atto giudiziario, per la quale non serve quindi l'assistenza del curatore.
Ho approfondito invece la questione della regolarità della notifica e dei doveri dell'ufficiale giudiziario al riguardo, in altre parole mi sono soffermata molto di più sugli aspetti procedurali...
il mio atto sarà valutato insufficiente?
sono veramente in ansia per questa cosa anche perchè penso di aver fatto bene i pareri e quindi per questa str....a non vorrei che...  ma non lo voglio nemmeno dire
help!!
   
 

Da: fracchia21/12/2008 22:29:04
eh silvia nn ci pensare...ormai...ma io ho capito che in questo esame conta tutto e il contrario di tutto....

Da: gio21/12/2008 22:52:26
Si conoscono le sottocommissioni di lecce?
Se si, me li potete far conoscere?

Da: gio21/12/2008 23:03:31
Vorrei, se possibile notizie certe sul conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in Ispagna.

Da: napoletana22/12/2008 07:42:42
per informazione:
Vai nel sito www.giustizia.it - professioni - avvocato - esame 2008 - sottocommissioni
Ehi napoletano come è andata? Spero che questa volta vada bene a tutti quelli che lo hanno ripetuto ancora una volta .....
Ma è vero che gli esami sono durati fino a mezzanotte e che a quell'ora si è liberata la Mostra d'Oltremare?
A me pare una bufala....
napoletana

Da: Lecce con Reggio22/12/2008 07:45:26
Giò io sono di Lecce tu lo hai fatto a Reggio?

Da: Napoletano22/12/2008 08:52:59
Ciao napoletana! Spero sia andata bene! Credo sinceramente di aver fatto dei buoni compiti, anche se questo, come sai, nn comporta automaticamente la promozione...Te invece? Sei venuta anche te alla 3 giorni? Nn è vero che si è arrivati alla mezzanotte! Qualcuno avrà anche sforato rispetto all'orario di consegna, ma mai fino a quel punto!

Da: frittola22/12/2008 09:36:33
sono di salerno, quest'anno per la correzione tocca a Catania.In primis vorrei conoscere il modus operandi delle sottocommissioni e la loro composizione. In secondo luogo vorrei sapere come effettivamente si svolge la correzione. Se nelle apposite buste con il compito abbiamo inserito quelle con i dati anagrafici..come è possibile che venga garantito l'anonimato?..scusate la domanda banale ma sinceramente non mi risulta chiaro il modo in cui si svolge la correzione...saluti a tutti

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