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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: anonimo20/04/2010 16:28:13
Se la metti così, equipariamo il livello di difficoltà degli altri esami di abilitazione alla professione che esistono in talia a quello da avvocato e poi vediamo quanti lo passano e come lo passano. Se l'esame da avvocato è finalizzato alla bella figura che si deve fare con la clientela con l'uso del linguaggio erudito allora avanti tutta. Troppo facile prendersela "stando dall'altra parte" con gli errori grammaticali fatti da poveri ragazzi/e frustrati/e che, se nella migliore delle ipotesi, è la prima volta che "provano" l'esame e che sono reduci da almeno 2 anni di stress e di duro studio (tra l'altro diciamolo il praticantato è cosa ben poco utile ai fini dell'esame, quindi la preparazione del medesimo è cosa a sè). Poi, ognuno è libero di pensare quello che crede.

Da: anonimo 220/04/2010 17:20:52
Io non capisco questo "giustificare" chi fa errori di grammatica... non capisco questa "superficialità" nel dire certe cose; obiettivamente non è bello vedere un laureato prossimo all'abilitazione che commette errori di 5^ elementare... Non è nemmeno una giustificazione "provare" l'esame la prima volta, io l'ho fatto due volte, con una pratica non eccellente, e con uno studio "normale" (tranne all'orale). Ma non mi è mai "capitato" di fare errori di grammatica... Questo fa parte del bagaglio culturale di ciascuno, insieme alla cultura giuridica. Rispettiamo la lingua italiana, non capisco perchè solo i francesi debbano tenere (quasi ossessivamente) alla loro. Poi, giustamente... ognuno è libero di pensare quello che crede!!

Da: anonimo 320/04/2010 17:26:20
concordo pienamente con anonimo 2.
gli errori di grammatica sono ingiustificabili. punto e basta.

Da: SIMOSTILO20/04/2010 17:32:58
qualche amina gentile può postare una di queste sentenze? cass. 7547/03, 8484/99, 2489/92 nella banca dati in uffico non si trovano grazie grazie!!

Da: 7820/04/2010 18:03:27
Ti posto una delle massime:

Non si configura conflitto di interessi tra il genitore ed il minore da lui legalmente rappresentato, e non è conseguentemente, necessaria la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 320 ultimo comma c. c., quando il compimento dell'atto, pur avendovi i due soggetti un interesse proprio e distinto, realizza un vantaggio comune di entrambi senza danno reciproco (nella specie, costituzione della madre, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, nel giudizio di risarcimento di danno extracontrattuale instaurato contro il padre poi deceduto).
Cass. civ., Sez. III, 28/02/1992, n. 2489

Da: SALUMIERE20/04/2010 18:25:35
8484/1999
**************
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio           VOLPE                         Presidente
Dott. Mario              SPADONE                       Consigliere
Dott. Alfredo            MENSITIERI                    Consigliere
Dott. Enrico             SPAGNA MUSSO                  Consigliere
Dott. Giovanna           SCHERILLO                Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. S., R.  E.  domiciliati  in  ROMA  presso  LA
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  difesi  dall'avvocato  NUNZIO
CAMMAROTO, giusta delega in atti;
                                                           Ricorrente
                                contro
G. S.;
                        Intimato per integrazione del contraddittorio
                            nonché contro
V. C. IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ  di  ESERCENTE  LA  POTESTÀ
SULLA FIGLIA  MINORE  F.  M.  S.  e  F.  T.
A., domiciliate in ROMA presso  LA  CANCELLERIA  DELLA  CORTE  DI
CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SILVESTRO MIRABELLI,  giusta  delega
in atti;
                                                     Controricorrenti
avverso la sentenza n.  367-93  della  Corte  d'Appello  di  MESSINA,
depositata il 09-12-93; e corretta con ord. Del 18-4-94
udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del
27-11-98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato CAMMAROTO, difensore del ricorrente, che ha  chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott.
Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del  primo  motivo  del
ricorso e l'accoglimento del secondo motivo.
Fatto
Svolgimento del processo
La signora C. V., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori F. T. A. e F. M., propose al pretore di Taormina denuncia di nuova opera, deducendo che nel fondo limitrofo a quello di cui ella era proprietaria insieme alle figlie, i coniugi S. G. ed E. R. stavano costruendo un edificio senza osservare la distanza legale, che il nuovo piano regolatore del comune di Giardini Naxos prescriveva in metri cinque dal confine.
Si costituirono i convenuti eccependo l'inammissibilità della domanda attorea per mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare e contestando nel merito la fondatezza dell'azione.
Negata dal pretore la tutela urgente, il giudizio venne riassunto nei confronti dei convenuti coniugi G. R. dall'attrice, la quale, in proprio e nella qualità, convenne in giudizio anche il costruttore G. S. domandando nei confronti di tutti i convenuti la condanna ad uniformare il fabbricato alle nuove disposizioni urbanistiche o, in difetto, a demolire le parti che violavano le distanze legali.
Con sentenza 30-1-20-11-90, pronunziata nella contumacia del G. e nella resistenza degli altri convenuti, il tribunale di Messina accolse la domanda attorea condannando i convenuti ad arretrare il nuovo fabbricato fino alla distanza minima di metri cinque dal confine con il latistante fondo attoreo, mediante demolizione dell'intera porzione di fabbricato compresa entro detta distanza.
La decisione venne confermata dalla corte d'appello di Messina, che, con sentenza 2-11-9-12-93, rigettò, per la parte che qui interessa, i gravami dei soccombenti.
La decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione dai coniugi G. - R. sulla base di due motivi di censura illustrati da una memoria, a cui è stata allegata una certificazione del sindaco di Giardini Naxos.
Hanno resistito al gravame l'intimata V., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla minore F. M., nonché in proprio F. T. A., le quali hanno depositato controricorso.
In esecuzione dell'ordinanza di questa corte, i ricorrenti hanno integrato il contraddittorio nei confronti di G. S., al quale l'atto è stato notificato, nel rispetto dei termini, in persona del curatore fallimentare, il quale non ha svolto attività difensiva.
Diritto
Motivi della decisione
I - Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge (artt. 320 3 comma e 374 n. 5 cod.civ) e vizi di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in relazione alle domande proposte in giudizio dalla V., quale esercente la potestà sulle figlie minori, non occorreva l'autorizzazione del giudice tutelare. Sostiene, in particolare, la ricorrente che l'autorizzazione è sempre necessaria quando il minore è attore in primo grado e, comunque, era necessaria quanto meno per la domanda di abbattimento delle opere.
La censura è infondata.
Premesso che la sentenza n. 4573-83 delle sezioni unite di questa corte richiamata dai ricorrenti è completamente estranea all'oggetto della censura in esame, va ricordato che, secondo giurisprudenza pacifica, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod.civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore. Non occorre, invece, per quelli diretti al miglioramento e alla conservazione di beni che fanno già parte del patrimonio del minore (Cass. 1954-66, 599-82). La detta autorizzazione non è, pertanto, necessaria per proporre - come nel caso in esame - domanda di demolizione di opere costruite dal vicino in violazione delle norme legali sulle distanze, perché con tale azione si mira ad impedire l'assoggettamento del fondo dell'incapace a favore del fondo altrui.
Il - Col secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabili nel caso di specie le nuove disposizioni introdotte con il decreto dell'assessore territorio e ambiente pubblicato sulla gazzetta ufficiale della regione Sicilia del 27-7-85 e recanti modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore comunale, non considerando che le suddette disposizioni, non essendo state ancora recepite in un atto formale del comune di Giardini, non erano ancora operanti.
La censura è fondata.
Questa corte ha più volte affermato che, affinché le disposizioni contenute nei piani regolatori e nelle relative norme tecniche di attuazione possano ritenersi operanti, occorre che sia giunto a completamento l'iter procedurale richiesto dalla vigente normativa (artt. 10 legge 17-8-1942 n. 1150 e 62 3 comma RD 3-3-1934 n. 383, nel testo sostituito dall'art. 21 legge 9-6-1947 n. 530). Non è dunque sufficiente che tali disposizioni, dopo essere state deliberate dall'organo comunale, siano state approvate dall'organo regionale di controllo e pubblicate sulla gazzetta della regione, occorrendo altresì la formale presa d'atto del comune interessato, e, quindi, a tal fine, che la relativa delibera sia pubblicata mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio (Cass. 3999-91, 1743-85).
Di tali principi non ha tenuto conto la sentenza impugnata, avendo erroneamente ritenuto già operante la distanza di cinque metri dal confine, stabilita dalle nuove disposizioni del piano regolatore, ed irrilevante il fatto che le modifiche apportate dall'autorità tutoria e pubblicate sulla gazzetta regionale non fossero state ancora recepite dal comune di Giardini (come, peraltro, è confermato dalla certificazione prodotta dai ricorrenti).
In relazione al motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame al giudice d'appello, che si designa nella corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche per le spese del presente grado.
P.Q.M.

La corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Reggio Calabria.
Roma, 27 novembre 1998

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Da: bari20/04/2010 19:08:16
novità da torino per i baresi?

Da: AIUTO20/04/2010 19:09:05
Se ad un soggetto è stato revocato lo stato di inabilitazione ma la sentenza non è acnora passata in giudicato e invece hanno già nominato un amministratore di sostegno (la cui nomina è valida con la pubblicazione della sentenza di primo grado di revoca inabilitazione)..da chi dovrà essere assistito il soggetto nel compimento degli atti: curatore o amministratore di sostegno?

Da: Ambra120/04/2010 19:13:32
Ciao a tutti!!!! ho sostenuto l'esame a Roma, quindi sono anch'io (come tanti) soggetta ai criteri di valutazione dei commissari milanesi. Al riguardo proprio oggi un collega mi ha detto che parrebbe che al momento Milano abbia considerato sufficiente solo il 20% dei compiti corretti. Se ciò corrispondesse al vero non sarebbe una notizia confortante.
Qulacuno sa dirmi se effettivamente Milano sia così "severa" e "selettiva"??!!
Grazie e in bocca al lupo a tutti

Da: X Ambra 120/04/2010 20:42:01
Purtroppo è vero, Milano è "severa" e "selettiva", del resto è sufficiente guardare le precedenti percentuali di ammessi per rendersene conto. Comunque in bocca al lupo anche a te.

Da: marty20/04/2010 22:26:06
torinesi ci siete? dateci notizie dei compiti baresi! grazie

Da: Daitan20/04/2010 22:39:08
scusate ragazzi la scarsa conoscenza..ma sono già state estratte le lettere per l'orale???E sapete a bologna che lettera è uscita?Grazie a chi mi risponderà!

Da: catanzaro per firenze21/04/2010 11:01:37
a cz non hanno finito, in commissione esami mi hanno detto che come al solito bisogna aspettare giugno.

Da: Affetto e rispetto21/04/2010 11:37:16
Sembra che il tempo non passi mai, non viene comunicato niente nulla, che sò qualche informazione da fonte autorevole circa eventuali tempi di pubblicazione dei risultati. A Roma la voce più diffusa tra gli avvocati tutti, sia penalisti che civilisti è che l'esame è nel modo più assoluto solo una questione di fortuna sfacciata, sia che "uno" scriva bene sia che scriva delle cazzate epocali; conosco gente che al primo tentativo ha superato l'esame e altra gente che lo ha provato 5-6 volte e alla fine ho notato che quelli del primo gruppo sono comunque più "preparati", senza mancare di rispetto agli altri. Alla fine credo che dipenda solo dalla sorte e da altri fattori incontrollabili dal candidato ma sono sicuro che se oltre tutto ciò ci metti che il parere o l'atto abbiano all'interno errori di qualunque tipo ecco che ci fottono, sì come quando in una catena di montaggio anche la più piccola imperfezione fà sì che il prodotto venga scartato. Ragazzi ma vi rendete conto che un "tot" di persone devono leggersi, che ne sò, 3 compiti X 3.000/ 4.000 candidati, parlo di Roma Milano Napoli e altre città simili.
Bisogna resistere RAGA.

Da: x Realista21/04/2010 12:22:28
ho letto che hai iniziato a studiare. Il fatto che tu lo faccia sul mandrioli rende inutile la mia domanda, che però ti rivolgo ugualmente: a fronte di un esame con sei materie da studiare, prepararsi sui manuali universitari non comporta un dispendio di energie e tempo? e, per contro, la preparazione sui manuali Simone può essere, a tuo avviso, troppo riduttiva? Io, per ora, ho letto il Simone di proc civ, e comunque non è poca roba. Se dai un tuo parere ti ringrazio

Da: Allan Morkore21/04/2010 12:42:52
Io personalmente quando ho sostenuto l'orale, ho studiato dal codice di procedura civile (c'era appena stata la riforma, figuriamoci...) + alcune cose dal mandrioli; il resto tutto dai vari simone.

Da: basta all''evasione21/04/2010 12:45:43
Scusate se mi intrometto però io credo che non ci sia niente di male a chiedere che gli avvocati dichiarino almeno 15000 euro l'anno e vi spiego perchè....
Quando ci si iscrive all'albo nei primi 3 anni non c'è alcun vincolo di fatturato nè di versamento alla cassa forense di RIVALSA...Solo i contributi fissi...
Dopo il terzo anno se non fatturi almeno 15000 euro è meglio che ti cerchi un altra professione o lavoro . . .
Secondo me è un buon modo per mettere fine a tutta l'evasione che c'è considerando che in vita mia e in famiglia ne abbiamo fatte di cause ...Durante il processo ad ogni incontro l'avvocato ti chiede solodi...RIGOROSAMENTE IN NERO e alla fine della causa presenta la parcella aln tribunale facendosi pagare la seconda volta

Da: SIMOSTILO21/04/2010 12:57:22
Ringrazio vivamente le anime gentili, saluti e a buon rendere!!!

Da: PER AFFETTO E RISPETTO21/04/2010 12:59:59
Scusa, ma mi sembra ti sia un pò contraddetto quando dici che ci vuole fortuna e che tutto dipenda quasi da essa, non importando se si scrive male o bene e poi affermi che se ci metti errori nei compiti allora sei "fottuto"!

Io penso, molto più realisticamente, che in CDA come Milano, Roma o Napoli è difficile fare compiti perfetti perchè c'e' una difficoltà che in altre corti si nota meno: l'ambiente!
Troppo stress, troppa confusione, troppo di tutto...e ci vuole un secondo per fare errori.
Poi, la fortuna dipende tantissimo da chi corregge.
Per esempio, tu hai fatto 3 compiti discreti, qualche erroruccio che ci poteva stare e questi compiti te li corregge un Avvocato puntiglioso che punta a bocciare...verrai bocciato!
Mentre, metti che te li correggo io che sono più "umano", capisco che lo stress è tanto..ed allora ti metto 30 30 30 perchè i tuoi elaborati sono comunque sufficienti.
Ecco perchè molti, anche con errori evidenti, passano l'esame...perchè il sistema di correzione è abbandonato al caso e, soprattutto, perchè si mira a bocciare, anziché promuovere.

Infatti, se i voti per la sufficienza vanno dal 30 al 50...perchè non mettere 30/32/33 ecc... a chi ha fatto compiti discreti?
Invece quei voti li prendi se hai fatto compiti buonissimi ed è chiaro che essendo tutto livellato verso il basso, se commetti alcuni errori e ti capita l'Avvocato severo...allora adios!

Io, sinceramente, ho sempre cercato di non credere alla fortuna, ma ti porto un esempio che mi ha fatto cambiare completamente idea.
Una mia amica non ha mai fatto 1 secondo di pratica vera e va allo studio quando le pare, non sa redigere un atto, conoscenze giuridiche pari a zero visto che si è laureata a 31 anni...il dominus le ha detto chiaramente che non vuole più averla in studio e gli altri studi legali non la accettano in quanto da una persona che fa questo mestiere da anni, ci si attende che almeno si sappia redigere una citazione...ripeto, una persona che prima dell'esame ha redatto solo 2 pareri e nessun atto...beh, a rischiato di passare con 30 - 30 - 28!!!
Nello stesso esame, un mio amico, con compiti ottimi, senza sbavature (abbiamo letto le sue brutte ed i suoi avvocati hanno ritenuto che il compito fosse eccellente), è stato bocciato con 27 27 26!!!
Vi giuro, quando ho visto che non ha passato l'esame, ci sono rimasto più male io che lui!
Sarà un caso, mettetela come vi pare...ma per me la fortuna è fondamentale, anzi parte necessaria di questo esame!

Non ci resta che impegnarci al massimo e, nel tempo libero, accendere un cero alla Madonna!

Da: anonimo 221/04/2010 13:13:10
in effetti la tua amica non è passata proprio sull'atto (28) che non ha saputo fare... mi sembra che la cosa non sia così scandalosa. Quanto alla correzione è sempre opinabile: io continuo a sostenere come nel precedente intervento che per me non è ammissibile fare ancora errori di ortografia e grammatica, e stroncherei anche io senza pietà quelli che hanno scritto "corruzzione" o "eccezzionale", specie se l'errore è reiterato, il che non è affatto sintomo di stress.

Da: ...21/04/2010 13:28:52
ECCEZZIUNALE VERAMENTE... a parte gli scherzi, anche io ho assistito a cose terrificanti fra i miei "compagni" di banco che vanno anche ben oltre l'errore grammaticale (che è molto grave),e credo che difficilmente riusciranno a passare l'esame... il brutto è che, con loro, non passeranno tanti altri con elaborati molto, ma molto, più decorosi... e qui sta la vera, e ben nota,ingiustizia

Da: Erastes Fulmen21/04/2010 14:17:13
Vi invito, tuttavia, a rammentare che la stanchezza gioca veramente brutti tiri e un errore di grammatica e sintassi, in mezzo a quel caos, può purtroppo scappare (ovvio che non faccio riferimento ad errori eclatanti come, ad esempio "habbiamo" ... credo che sarebbe, comunque, buon senso valutare se l'errore sia dovuto ad ignoranza o a stanchezza/distrazione).





Da: Realista21/04/2010 14:38:15
Guarda ... io sono fermamente convinto che la problematica sul "cosa" il "come" il "quando" dello studio sia molto soggettiva e, pertanto, sia veramente difficile dare consigli ... specialmente in questo esame dove, ovviamente, non vi può essere uniformità di esaminazione e di trattamento.
Credo, pertanto, che ognuno debba agire come si sente di fare e scegliere i testi che predilige.
Ciò detto, non credo che i testi della simone et similia siano insufficienti o inadeguato; io ho scelto il madrioli (Maior) solo perchè prediligo testi che approfondiscono i principi generali e non scadano nel nozionismo ... ma solo perchè la così è la mia tecnica di apprendimento.

Semmai, invece, c'è una solo fattore che dovrebbe valere per tutti: io credo, infatti, che farsi bocciare all'orale dopo aver vinto la lotteria dello scritto sia da medaglia d'oro della fesseria e, pertanto, credo che sia opportuno inziare a studiare appena possibile e non attendere l'esito dei risultati ... anche perchè lo studio delle materie principali (tipo civile/penale o le procedure) non sia mai tempo perso.

Da: cla21/04/2010 14:40:15
condivido quanto detto da erastes.. io non sono riuscita nemmeno a rileggere i miei elaborati.. il caos era eccessivo ed insopportabile.. comunque io non ce la faccio più ad aspettare.. non vedo l'ora di conoscere i risultati.. poi, con torino di mezzo l'ansia è enorme!!

Da: Neapolis21/04/2010 14:46:50
Ma perchè, vi risulta che a tutti gli altri concorsi pubblici passa sempre il più bravo e il più preparato?....................

Da: Realista21/04/2010 14:53:41
Bah .. mi pare veramente pleonastico affermare che errori e distrazione possono accadere in quel girone dantesco di esame.
Solo per riferire in merito alla mia esprenza genovese, dopo non aver dormito praticamente nulla in tutte e tre le notti precedenti agli scritti, ci siamo trovati in una siberia in cui non vi era più di 13/14 gradi, stipati come sardine, nel caos più totale e con i commissari che hanno avuto la bella idea di chiamare costantemente al microfono coloro i quali dovevano andare in bagno (sembrava veramente di essere in una sala bingo).
Credo che neppure un bonzo assorto in meditazione sarebbe riuscito a mantenere intatta la concentrazione per tutti e tre i giorni.


Da: ...21/04/2010 15:08:35
nessuno sa niente dei compiti che stanno o che sono già stati corretti  in sicilia.....?

Da: per REALISTA21/04/2010 15:20:12
Anche io inizialmente avevo optato per singoli libri rispetto ad ogni materia scelta ma dopo un mese ho corretto il tiro, soprattutto quando ho assistito alle sedute degli esami. NON è UN ESAME UNIVERSITARIO e quindi non è utile studiare tutto di tutto. Le domande sono abbastanza generali e non scendono nei particolari. Ad Es. "Ricorso per D.I." "LA COMPETENZA"..IL LIBRO DELLA SIMONE ALL IN ONE è PIU' CHE COMPLETO RISPETTO A QUANTO EFFETTIVAMENTE RICHIESTO DAGLI ESAMINATORI.

Da: Realista21/04/2010 16:10:57
Come ho detto in precedenza, è giusto che ciascuno di noi studi nel libro più confacente alle sue esigenze.
Io, paradossamente, molto difficilmente riuscirei ad apprendere utilizzando tale testo.
In sostanza, preferisco anzi fare un percorso di 10 km in un ambiente piacevole familiare piuttosto che uno da 3 fatto in luogo sgradevole.

Da: Gilas21/04/2010 16:17:32
Anche io detesto i simone... però li ho dovuti usare per preparare  l'esame orale... in 2 mesi!!

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