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ESAME AVVOCATO 2014
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Da: nola85 | 17/12/2014 08:51:07 |
Ragà oggi Penale... go go go | |
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Da: Brums | 17/12/2014 09:24:15 |
Tutto tace ancora stamattina! | |
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Da: Bax84 | 17/12/2014 09:26:32 |
ma quando aprono le buste? | |
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Da: br | 17/12/2014 09:26:38 |
bhe?! ancora niente? | |
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Da: Bueno Fox | 17/12/2014 09:27:47 |
....dai cavolo notizie sul parere penale!!! | |
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Da: Anto Lisei | 17/12/2014 09:43:09 |
ma, tutto fermo ovunque?? | |
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Da: Cesco2014 | 17/12/2014 09:45:48 |
andate sul forum sotto indicato per le notizie sulle tracce... se ne parla la! http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=19908 cmq, per ora nulla........ :-( | |
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Da: Giusal | 17/12/2014 09:56:43 |
A Napoli stanno dettando | |
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Da: yeh | 17/12/2014 09:57:38 |
317 c.p. | |
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Da: aiutinodacasa | 17/12/2014 10:00:21 |
malversazione a danno dello stato | |
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Da: vikimarta | 17/12/2014 10:36:05 |
Traccia 1 CON SENTENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE NELL'OTTOBRE 2012 E DEPOSITATA IL 30/11/2012 TIZIO INCENSURATO DI ANNI 42, VIENE CONDANNATO CON LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE, ALLA PENA DI 3 ANNI DI RECLUSIONE, CON INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI IN QUANTO GIUDICATO RESPONSANBILE DEL REATO DI CUI ALL'ART 317 CP, COMMESSO NELL'ANNO 2010, PERCHè NELLA SUA VESTE DI PUBBLICO UFFICIALE QUALE ISPETTORE DEL LAVORO ASL, NEL CORSO DI UN ACCERTAMENTO PRESSO UN'AUTORIMESSA IN CUI ERA EMERSA L'IRREGOLARE ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI IN NERO, DOPO AVER DETTO AL TITOLARE DELL'AUTORIMESSA CAIO CHE, SE NON GLI AVESSE CORRISPOSTO LA SOMMA DI 500euro , AVREBBE PROCEDUTO A CONTESTARE, COME PREVISTO DALLA LEGGE, SANZIONI DELL'IMPORTO DI ALCUNE MIGLIAIA DI EURO, SI FACEVA CONSEGNARE LA PREDETTA SOMMA, SENZA POI PROCEDERE A CONTESTAZIONE ALCUNA. TIZIO SUBITO DOPO L'AVVENUTO DEPOSITO DELLA SENTENZA, SI RECA DA UN AVVOCATO PER AVERE UN PARERE. IL CANDIDATO, ASSUNTE LE VESTI DEL LEGALE DI TIZIO,REDIGA MOTIVATO PARERE, ILLUSTRANDO GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN ESAME. Traccia 2 Tizio - di professione autotrasportatore- effettuava trenta transiti sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio, per il totale di euro 350,00. In particolare, in alcuni casi, dopo aver ritirato alla guida dell'autocarro di sua proprietà , il tagliando di ingresso del casello autostradale, una volta aggiunto alle varie stazioni di uscita si immetteva nella corsia riservata ai possessori di di tessera via card o di telepass e si accodava al veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare, sulla scia di questo, prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata. tizio non veniva mai fermato dalle forze dell'ordine o dall'addetto al casello, ma il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade. In altri casi,ometteva il pagamento dichiarando all'addetto al casello di uscita di aver smarrito il tagliando di ingresso e di essere sprovvisto di denaro. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condottta. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte prescritte. | |
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Da: aiuto per tutti | 17/12/2014 11:06:49 |
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-04-2014) 13-05-2014, n. 19643 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1. N.E. nato il (OMISSIS); 2. P.T. nata il (OMISSIS); avverso la sentenza del 26/05/2011 della Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago; udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'inammissibilità . Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con sentenza del 26/05/2011, la Corte di Appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - confermava la sentenza con la quale, in data 26/09/2007, il Tribunale di Taranto, aveva dichiarato N. E. e P.T. colpevoli del reato di truffa ai danni della soc. Autostrade per l'Italia s.p.a. per avere effettuato transiti autostradali attraverso la pista riservata ai titolari di Viacard pur non essendo in possesso del suddetto mezzo di pagamento elettronico, riferendo in tutte le occasioni di non poter effettuare subito il pagamento dell'importo e, traendo così in errore i preposti addetti alla sorveglianza dei sistemi di controllo, si facevano rilasciare il rapporto di mancato pagamento che rimaneva inadempiuto. 2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, in proprio, con unico ricorso, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 2.1. violazione dell'art. 640 cod. pen. per avere ritenuto la Corte la sussistenza del suddetto reato laddove la condotta addebitata era configurabile solo come un illecito amministrativo ex art. 176 C.d.S., comma 17 o, in subordine sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen.. 2.2. contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto la Corte provato che a condurre i veicoli fosse il N. laddove non vi era alcuna prova in proposito. 3. Il ricorso, nei termini in cui le censure sono state dedotte è manifestamente infondato. Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150. Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 176 nuovo C.d.S., comma 17, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall'utente (insolvenza fraudolenta o truffa) che continuano pertanto a configurarsi tutte le volte in cui al semplice inadempimento di tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi dei predetti delitti (nella specie, artifici e raggiri): Cass. 10247/1996 riv 206286. La censura sub 2.2., non può essere scrutinata in questa sede, non essendo stata oggetto di motivo di appello. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno. Infine, va rammentato che, essendo stati tutti i motivi del ricorso dichiarati inammissibili, trova applicazione il principio di diritto secondo il quale "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 - Cass. 4/10/2007, Impero. P.Q.M. DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della | |
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Da: ex | 17/12/2014 13:46:31 |
La traccia chiede di analizzare la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso sottoposto al nostro esame. Tizio è stato sottoposto a procedimento penale per aver eluso più volte il pagamento del pedaggio autostradale. Orbene dobbiamo esaminare le conseguenze penali della condotta di Tizio. Indubbiamente Tizio eludendo il pagamento del pedaggio autostradale ha commesso un delitto patrimoniale. I reati che potrebbero essere ipotizzati sono quelli della truffa e della insolvenza fraudolenta. Riguardo il primo reato l'art. 640 del codice penale stabilisce che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. Riguardo il secondo reato l'art. 641 stabilisce che chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516. Varie sentenze della Cassazione hanno configurato in caso di elusione del pagamento autostradale il reato di insolvenza o truffa in base alla condotta tenuta dall'imputato. Va esaminato quale dei due reati potrebbe essere imputato a Tizio. La condotta di Tizio che ha imboccato la corsia che conduce alle porte riservate a chi è dotato di Telepass, che si è posto sulla scia dell'autovettura che lo precedeva - regolarmente munito di telepass - riuscendo ad uscire dal casello prima che la sbarra si abbassasse, integrerebbe gli artifici e raggiri previsti dal reato di truffa, così come l'uscita dalla sede autostradale senza aver pagato il pedaggio configura una disposizione patrimoniale pregiudizievole per la P.A. E' evidente che l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri sopra delineati. Riguardo l'insolvenza fraudolenta, un orientamento costante della cassazione penale ha stabilito che" l'insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perchè la frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello artificio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione della sua esistenza finalizzato all'inadempimento dell'obbligazione, in violazione di norme comportamentali" (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012). A prova dell'insolvenza fraudolenza si evidenzia che Tizio ha più volte accettato, con il fatto stesso del ritiro del tagliando, la prestazione offertagli dall'ente gestore dell'autostrada, assumendo così l'obbligazione corrispettiva che ha più volte eluso mediante artefici e raggiri. La dissimulazione di cui all'art. 641 c.p. ad avviso della Giurisprudenza penale può realizzarsi con comportamenti diversi, positivi o negativi, tra i quali ultimi rientrano la reticenza o il silenzio; in particolare, la Cassazione Penale con sentenza, 04/07/2000, n. 43730., ha precisato che, trattandosi dell'utilizzazione dell'autostrada, che la società concessionaria fornisce prima del pagamento del pedaggio, il contratto si stipula per facta concludentia ed il mancato pagamento è riconducile ad un elemento soggettivo, non caratterizzato dall'induzione in errore, ma da un mero atteggiamento negativo dell'autore nei confronti dell'errore sulla solvibilità in cui versa la parte offesa, alla contrattazione . Al riguardo l'atteggiamento psicologico - vale a dire il dolo generico, è rappresentato dalla consapevolezza dello stato di insolvenza e dall'elemento volitivo, costituito dal preordinato proposito di non adempiere. Va osservato tuttavia che una recentissima sentenza della Corte di Cassazione in merito all'elusione del pedaggio autostradale ha configurato il solo reato di truffa escludendo quello di insolvenza fraudolenta "Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-04-2014) 13-05-2014, n. 19643.). Nel nostro caso la condotta di Tizio sembrerebbe però configurare entrambi i reati, sia quello della truffa, per aver con raggiri e artefici eluso il pedaggio autostradale, sia quello dell'insolvenza fraudolenta per aver contratto un'obbligazione col proposito di non adempierla dissimulando la propria insolvenza per ben 30 volte. Al riguardo una sentenza della Cassazione ha affermato che In riferimento alla condotta dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" . (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140). Inoltre va detto che la condotta di Tizio configura un illecito amministrativo per violazione dell'art. 176 co 17 del Codice della Strada. Al riguardo la sentenza della Cassazione su richiamata ha statuito che il rapporto tra la norma del codice della strada rispetto alle fattispecie penali concorrenti è di sussidiarietà "Il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia fatto corretta" applicazione di principi consolidati (cfr. SS.UU. 9 luglio 1997, n. 7738 sopra citati), secondo cui l'art. 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti. In particolare il reato di insolvenza fraudolenta - in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell'automobilista, dell'obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete - non è escluso nè dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, nè dalla natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa." (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140). Pertanto Tizio potrebbe essere imputato e condannato per truffa ed insolvenza fraudolenza continuati ex art. 81 co. 2 cp. Tuttavia in base al secondo comma dell'art.641 secondo cui l'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato, Tizio potrebbe evitare l'eventuale condanna per insolvenza fraudolenta corrispondendo quanto dovuto. | |
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Da: Marito in attesa | 17/12/2014 14:01:16 |
Qualcuno sa a che ora hanno iniziato a Roma? | |
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Da: nani2014 | 17/12/2014 15:18:43 |
Sapete chi corregge a firenze? | |
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Da: ERIBERTO III LA VENDETTA | 17/12/2014 15:35:51 |
Cari Ciuccissimi, come state? Come vedete, come ogni anno, mi ricordo puntualmente di voi al punto tale che non posso esimermi dal salutarmi. Gli esemplari tra voi di maggiore spessore ed anzianità , vale a dire i capi migliori, certamente si ricorderanno di me... Anche per quest'anno auguro a tutti voi di avere quello che veramente meritate. | |
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Da: PER ERIBERTO III LA VEDETTA | 17/12/2014 16:20:23 |
Che pena mi fai..... | |
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Da: francesca&gio | 17/12/2014 16:40:10 |
Sei un emerito... | |
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Da: avv.esposito | 17/12/2014 16:43:51 |
napoli a che ora consegna? | |
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Da: francescagio | 17/12/2014 16:44:40 |
A Napoli a che ora? | |
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Da: soccia compà | 17/12/2014 17:09:49 |
A Catanzaro prime espulsioni...una candidata si è legata alla sedia e si rifiuta di uscire, sospensione della seduta ad ora da destinarsi | |
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Da: Ciao | 17/12/2014 17:14:36 |
Degli abbinamenti si Sa qualcosa ? | |
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Da: Ehi80 | 17/12/2014 17:19:55 |
Qualcuno sa l'ora di uscita di Roma? | |
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Da: soccia compà | 17/12/2014 17:20:14 |
Catanzaro con Palermo, quindi chi supera lo scritto l'orale lo fa a Palermo | |
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Da: FIDANZATA IN ATTESA | 17/12/2014 17:23:36 |
A ROMA A CHE ORA HANNO INIZIATO?????? | |
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Da: Katanzaro | 17/12/2014 17:25:59 |
nooo ... a Palermo i non ammessi, l'anno scorso, sono stati l'88 % del totale.... | |
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Da: soccia compà | 17/12/2014 17:27:45 |
per Katanzaro, mio cugino l'ha ripetuto ben 8 volte...6 volte corretto da Palermo | |
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Da: Ciao | 17/12/2014 17:27:51 |
Venezia con chi è abbinata? | |
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Da: soccia compà | 17/12/2014 17:28:41 |
Venezia con Molfetta | |
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Da: Ciao | 17/12/2014 17:56:57 |
😂😂😂no dai seriamente | |
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