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ESAME AVVOCATO 2014
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Da: Non capisco | 16/12/2014 13:38:28 |
Faccio fatica a capire come a Catanzaro c'era ancora gente che entrava mentre su internet già erano comparse le tracce. Chi mi può spiegare? | |
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Da: davide62 | 16/12/2014 13:44:35 |
Ragazzi ma a Napoli i telefoni sono schermati? avete notizie? | |
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Da: er | 16/12/2014 13:47:56 |
non mi sembra che siano schermati | |
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Da: praticantee90 | 16/12/2014 13:48:23 |
ragazzi qualcuno che puo postare o pubblicare link della prima traccia svolta? | |
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Da: aiutinodacasa | 16/12/2014 13:49:37 |
vi state perdendo!!! schema soluzione traccia n 1: - definizione di/ detentore qualificato - art. 1168 c.c. - sentenza risolutiva 18486/2014 E BASTA!!! | |
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Da: avvocato da poco | 16/12/2014 13:58:32 |
a napoli a che ora è prevista la consegna? | |
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Da: gius_epp | 16/12/2014 14:02:03 |
si potrebbe avere il testo della sentenza 18486/2014??? graziee | |
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Da: davide62 | 16/12/2014 14:02:17 |
1° traccia PRIMA TRACCIA PARERE CIVILE ESAME AVVOCATO 2014 Tizio, proprietario, concede in locazione un appartamento a caio che lo adibisce ad abitazione propria e della propria famiglia. In prossimità della scadenza del contratto tizio intima licenza per finita locazione e cita in giudizio caio per la convalida. All'udienza fissata per la convalida caio compare personalmente e non si oppone e il giudice convalida la licenza, fissando per il rilascio la data del 10/01/2014. Caio non adempie e tizio gli notifica quuindi il 20/02/2014 atto di precetto; in data 31/03/2014 l'ufficiale giudiziario notifica a caio preavviso di rilascio per la data del 20/07/2014. Caio il 10/05/2014 si reca in vacanza per alcuni giorni con la sua famiglia e in data 20/05/2014, al suo rientro, verifica di non essere in grado di rientrare nell'appartamento utilizzando le chiavi in suo possesso. interpella quindi tizio il quale gli spiega di avere provveduto egli stesso a cambiare la serratura della porta d'ingresso. Pur offrendo la restituzione dei beni di caio ancora presenti in casa, tizio dichiara di non essere disposto a consegnargli le nuove chiavi in quanto egli ritiene di avere agito legittimamente in virtù del titolo esecutivo. Assunte le vesti del difensore di caio il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare quali iniziative possa intraprendere il proprio assistito al fine di riprendere il godimento dell'immobile in questione. SOLUZIONE 1. - Il ricorso è fondato e va accolto. 1.1. - Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1168, secondo comma, cod. civ.. Si assume l'erroneità dell'affermazione della Corte d'appello secondo cui, al momento del deposito del ricorso per reintegra del possesso. T.A. non fosse legittimato ad agire in via possessoria in quanto il contratto di locazione dell'immobile di proprietà dell'INA era scaduto e la scadenza era stata convalidata. Al contrario, il ricorrente sostiene che l'art. 1168, secondo comma, cod. civ. consente l'esercizio dell'azione di spoglio a chi abbia la detenzione della cosa, tranne che si tratti di detenzione per ragioni di servizio e di ospitalità , e che il conduttore continua ad essere detentore qualificato anche nella fase successiva alla scadenza del contratto, fino a quando il locatore abbia posto in esecuzione il provvedimento di rilascio. In ossequio al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, il ricorrente ha formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: "se il soggetto che sia conduttore di un bene immobile in virtù di un contratto di locazione conservi la veste e la qualità di detentore qualificato - legittimato alla proposizione dell'azione di reintegrazione ex art. 1168, secondo comma, cod. civ. in caso di spoglio violento e clandestino posto in essere dal proprietario - locatore - anche dopo la scadenza del contratto di locazione, ove egli occupi l'immobile e ne abbia la disponibilità di fatto". 2. - La doglianza è fondata. 2.1. - L'art. 1168, secondo comma, cod. civ. esclude dal novero dei detentori legittimati alla proposizione dell'azione di spoglio soltanto coloro i quali detengono per ragioni di servizio o di ospitalità . Non sembra dubitabile che la situazione del conduttore di immobile, nella fase successiva alla scadenza del contratto di locazione, sia differente da quella del detentore per ragioni di servizio o di ospitalità . Neppure si può ritenere che il conduttore, a seguito e per effetto della scadenza del contratto di locazione, divenga un occupante senza titolo dell'immobile. Alla scadenza del contratto, ovvero del diverso termine fissato per il rilascio nel provvedimento di convalida, senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, si determina una situazione di inadempimento contrattuale, espressamente prevista dall'art. 1591 cod. civ. che in proposito stabilisce che "il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno". Come reso evidente dal testo della norma richiamata, il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile. 2.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, sin da epoca risalente, che nella fase successiva alla scadenza del contratto, e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi, collegati al contratto, dovendo tra l'altro corrispondere al locatore il canone, fino alla riconsegna (art. 1591 cod. civ.), salvo il maggior danno, anch'esso di natura contrattuale (ex plurimis, Cass., Sez. II, sentenza n. 2672 del 1981; Sez. III, sentenza n. 1133 del 1999; Sez. III, sentenza n. 19139 del 2005; Sez. III, sentenza n. 2525 del 2006). Non sussiste peraltro contrasto, ai fini che qui interessano, tra il principio indicato e le affermazioni contenute in alcune pronunce di questa Corte, nelle quali si legge che "il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto (nella specie, accertata giudizialmente) è tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti" (Cass., Sez. III, sentenza n. 4484 del 2009; sentenza n. 11373 del 2010). Le pronunce da ultimo indicate fanno riferimento a casi in cui il legislatore è intervenuto a bloccare le procedure di rilascio, e in questo differente contesto qualificano come indennità il quantum dovuto dal conduttore ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.. 2.2. - Il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità , pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168, secondo comma, cod. civ.. Considerato poi che la ratio storica della tutela possessoria risponde ad esigenze di ordine pubblico, essendo diretta ad evitare che i cittadini si facciano ragione da sé medesimi (ex plurimis, Cass., Sez. III, sentenza n. 8628 del 2003), si deve ritenere che il locatore, il quale abbia ottenuto in sede giurisdizionale il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, non possa agire direttamente, con azioni violente o clandestine, per privare, in tutto o in parte, il conduttore, della disponibilità dell'immobile e delle sue pertinenze. Il titolo esecutivo, infatti, riconosce il diritto di una parte contro l'altra e consente di realizzare il passaggio dal dover essere (diritto contenuto nel titolo) all'essere (realtà materiale corrispondente al diritto consacrato nel titolo), all'interno delle regole della convivenza civile. La scelta del locatore di non azionare il titolo esecutivo è perfettamente legittima, ma, in caso di mancato rilascio, non è ammissibile altro modo per interrompere il rapporto tra il conduttore e l'immobile e recuperare la disponibilità di quest'ultimo. 2.3. - In conclusione si deve affermare che, dopo la scadenza del contratto di locazione, il ricorso del locatore alla tutela giurisdizionale esecutiva costituisce l'unico modo per ottenere la disponibilità dell'immobile, con la conseguenza che l'intervento finalizzato ad interrompere il rapporto tra il conduttore e la res, con azioni violente o clandestine, integra attività di spoglio. 3. - All'accoglimento del ricorso segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, e la decisione nel merito, in applicazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 4. - La particolarità della questione controversa giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell'intero procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie la domanda. Spese dell'intero procedimento compensate tra le parti. | |
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Da: Optive | 16/12/2014 14:02:28 |
Napoli consegna 18.45 | |
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Da: davide62 | 16/12/2014 14:03:04 |
2° traccia SECONDA TRACCIA PARERE CIVILE ESAME AVVOCATO 2014/15 Tizio, proprietario di un terreno, concede a caio, proprietario del fondo confinante, di parcheggiare la propria autovettura su una porzione del suo terreno. Per formalizzare tale accordo gli stessi stipulano una scrittura privata in cui si legge che tizio dichiara di costituire su una determinata porzione del suo fondo una servitù di parcheggio a beneficio del fondo di caio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Caio inzia dunque a parcheggiare la propria autovettura sul terreno di tizio. Dopo circa 2 anni tizio vende il proprio terreno, nel frattempo divenuto edificabile, alla società alfa , facendo espressa menzione nel contratto della servitù a suo tempo costituita a favore di caio. Divenuta proprietaria, alfa decide di costruire sul terreno un albergo di ampia cubatura che dovrebbe comprendere anche l'area destinata al parcheggio di caio. Alfa tuttavia trova l'opposizione di caio, che intende continuare ad usufruire del terreno per parcheggiarvi la propria autovettura in considerazione della servitù a suo tempo costituita a vantaggio del suo fondo e che egli ritiene opponibile ad alfa non solo perchè non costituisce un diritto reale, ma anche perchè espressamente menzionata nel contratto stipulato tra tizio e alfa. Assunte le vesti del legale della società alfa, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame, evidenziando in particolare i profili relativi ai requisiti per la valida costituzione di una servitù prediale. SVOLGIMENTO È notorio e la sentenza n. 23708 resa dalla Suprema Corte di Cassazione il 6 novembre 2014 lo conferma che il parcheggio non rientra tra quelle situazioni giuridiche annoverabili tra i diritti di servitù. Si legge nella sentenza che "il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità , così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137)" (Cass. 6 novembre 2014 n. 23708). Realitas e mera commoditas, sono questi i due concetti cardine che consentono di escludere che il parcheggio possa configurare una servitù. Con il primo termine s'intende dire che il diritto oggetto della servitù e quindi l'utilitas deve essere inerente al fondo dominante così come il peso deve riguardare il fondo servente. Nel caso del parcheggio, invece, l'utilità non riguarda il fondo ma direttamente la persona proprietaria del medesimo. Nel caso del passaggio - per prendere l'esempio più ricorrente di servitù - l'utilità riguarda direttamente il fondo perché l'accesso da più parti o più semplicemente l'accesso (nel caso di servitù coattiva a favore di fondo intercluso) rendono il predio fruibile in modo migliore o comunque fruibile. Commoditas, invece, è la mera comodità collegata ad una determinata fattispecie. Essa può riguardare sicuramente un diritto di servitù, ma non può bastare per connotare un comportamento come ricadente nell'alveo delle servitù prediali se manca il requisito della realitas. È questo il caso del parcheggio: comodo per chi lo effettua ma senza utilità specifica per il fondo del proprietario dell'auto, motivo per il quale chi parcheggia lungamente sul fondo altrui non può reclamare l'acquisto per usucapione di un diritto di servitù. Se le parti concordano il diritto di parcheggiare, questo dovrà essere considerato un diritto avente natura obbligatoria. Con il primo motivo la società ricorrente deduce sostanzialmente che i giudici di merito hanno riconosciuto a favore della attrice una servitù di parcheggio che, invece, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. non è configurabile. La doglianza è fondata. Questa S.C., infatti, ha anche di recente avuto occasione di affermare che il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità , così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137). Ne consegue che sia che si voglia ritenere che nella specie non rileva accertare se la Corte di appello nella sua confusa motivazione ha inteso affermare che le parti con il contratto in data 21 agosto 1990 avevano dato vita ad un riconoscimento di una servitù già esistente oppure che avevano costituito una servitù a favore di terzo, essendo in entrambi i casi nulla la volontà negoziale per impossibilità dell'oggetto. Tale nullità , poi, poteva essere dedotta per la prima volta anche in questa sede ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. Vengono ad essere assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con i quali la società ricorrente censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto che nella specie le parti, nel citato contratto del 21 agosto 1990 avevano inteso riconoscere una servitù già esistente oppure costituire una servitù a favore di terzo (come già osservato non si comprende a quale delle due possibilità i giudici di secondo grado abbiano inteso riferirsi). In considerazione della nullità per impossibilità dell'oggetto dell'atto di riconoscimento o di costituzione di servitù, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa S.C., ritiene di poter decidere la causa nel merito con il rigetto della domanda. In considerazione del fatto che, da un lato, la nullità di cui sopra risulta dedotta per la prima volta in questa sede e non è stata rilevata di ufficio nei precedenti gradi di giudizio, ritiene il collegio di compensare le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel merito rigetta la domanda; compensa le spese dell'intero giudizio. | |
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Da: prima traccia | 16/12/2014 14:04:04 |
svolgimento prima traccia please????? | |
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Da: Balcani | 16/12/2014 14:09:34 |
@mastro1980 - scusami ti faccio una domanda : Sei mai andato in Romania ? se non ci sei andato fallo subito. Ti dirò di piu se solo vuoi pensare che questa nazione dall'Ingresso in Europa ha abbattuto la delinquenza interna del 70%, spedendo i prori delinquenti tutti in Italia gia solo per questo meritano la medaglia. Se poi ci metti tutti gli imprenditori italiani cyhe vanno in Romania convinti di andare nel Burundi ai quali senza perdono questa nazione fa scattare le manette alla prima truffetta.... io dico che dobbiamo cominciare a copiarli. | |
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Da: nunzia | 16/12/2014 14:22:54 |
La notizia è arrivata dall'interno? Come lo sai? | |
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Da: Roma 79 | 16/12/2014 14:33:53 |
La consegna a quando? | |
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Da: dkg | 16/12/2014 15:29:24 |
su atti e pareri della DIKE c'è tutto | |
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Da: mammaclò | 16/12/2014 15:30:12 |
helppppppppppppppppppppppp | |
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Da: mammaclò | 16/12/2014 15:36:06 |
dkg..... ma perchè non posti qui veloce veloce????? jamm | |
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Da: renzie | 16/12/2014 15:37:51 |
roma a che ora consegna? | |
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Da: renzie | 16/12/2014 15:37:51 |
roma a che ora consegna? | |
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Da: Arbasigno | 16/12/2014 15:40:09 |
Parere Civile Azioni Parere numero 1 Per un proficuo svolgimento del presente parere vanno precipuamente individuati gli istituti giuridici che regolano la fattispecie, nonché le fonti normative ad essi inerenti, unitamente ad una precisa elaborazione giurisprudenziale che su di essi ha inciso, il tutto nell'ottica di un indirizzo interpretativo che sia più utile ad una corretta impostazione sia di un parere nella materia de qua, e sia secondariamente, per un eventuale approfondimento in sede processuale. Ma procediamo con ordine. Da una lettura prima facie del quesito proposto, si devono computare le seguenti problematiche sottese; in primis, è d'uopo evidenziare quale sorte tocchi ai rapporti di matrice sostanziale e processuale, ove il conduttore di un immobile, ex lege intimato ed indi precettato, non rilasci l'immobile locatogli su ordinanza del giudice o comunque nei tempi processualmente stabiliti, e venga pertanto spossessato della detenzione dell'abitazione ad opera del locatore-proprietario del bene attraverso il cambio delle chiavi e della serratura dell'immobile de quo; secondariamente, bisognerà enucleare quali siano in merito le azioni viepiù proficue spettanti al conduttore, onde pervenire al soddisfacimento del proprio interesse, sotteso poi all'esercizio dell'azione nell'eventuale giudizio da proporsi. Nessun contrasto in merito alla configurazione delle fonti normative applicabili, stante che, per quanto normato dal codice, assumono rilievo l'art.1571 e ss. del c.c. , i quali configurano la locazione come il contratto consensuale ad effetti obbligatori col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile affinchè questi se ne serva in modo continuativo per un dato tempo, e verso un determinato corrispettivo da versarsi a scadenze predefinite; tramite una siffatta tipologia contrattuale il conduttore acquista un diritto personale di godimento sulla cosa che gli viene locata. Emergono in merito tre distinte teorie dottrinarie: la prima è quella c.d. "reale", che afferma che il diritto del conduttore è sostanzialmente identico a quello attribuito al titolare del diritto reale di godimento: anche il conduttore, infatti, è in rapporto diretto ed immediato con il bene e ne gode indipendentemente da qualsiasi prestazione del locatore. Una seconda teoria contesta in primis che questo diritto abbia il carattere della realità (relazione immediata con la cosa ricevuta in locazione) : il conduttore gode del ben locatogli proprio in virtù della prestazione del locatore che gliene consente l'utilizzazione, come suole dirsi, "quotide et singulis momentis" (teoria del diritto di credito); mancando un'autentica assolutezza, esso può essere opposto solo versus determinati soggetti (p.es. terzo acquirente ex art. 1599 c.c.; nudo proprietario ex art 999 c.c.; venditore con patto di riscatto ex art. 1505 c.c.). Terza teoria, maggioritaria al momento, è quella del diritto personale di godimento: quest'ultimo, da un lato, ha carattere di diritto reale, perché, sia pure entro certi limiti, permette una utilizzazione diretta del bene da parte del titolare; dall'altro lato, rivela il carattere del diritto di credito, perché è esercitabile non erga omnes, ma soltanto nei confronti di determinati soggetti. Da ciò si evince che il titolare del diritto de quo soddisfa ex se il proprio interesse attraverso il godimento della res, senza la necessaria cooperazione di altri soggetti, instaurando un rapporto diretto, titolare-diritto/res-dedotta quale oggetto ex contracto; aderendo alla dottrina maggioritaria pertanto, è dato considerare il diritto scaturente dal contratto di locazione come "personale", e dunque il conduttore (avendo potere diretto sul bene) potrà agire a sua tutela attraverso l'esperimento delle azioni possessorie, riconosciute ex artt. 1168 e ss. c.c. anche al detentore c.d. "qualificato" ; ergo, esse saranno esperibili anche contra il legittimo proprietario dell'immobile qualora la condotta di questi sia tale da integrare fattispecie di abuso del diritto o comunque condotte illecite. Nel caso de quo, in cui il contratto di locazione vede il suo epilogo nell' intimazione di sfratto ex art. 657 c.p.c. ad opera del locatore, non opposta in sede processuale ex art. 663 c.p.c dal conduttore, persiste pur tuttavia l'obbligo di quest'ultimo, in mora nella restituzione del bene immobile, di pagare comunque il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna del bene ex art. 1591 c.c., in guisa di risarcimento minimo per la mancata disponibilità della res (si prescinde in tal caso dalla prova di un danno in concreto subito dal locatore, essendo tale prova necessaria solo per gli eventuali maggiori danni); il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di siffatto obbligo si prescrive nell'ordinario termine decennale contrattuale (e non nel termine breve ex art. 2948 n. 3 c.c.) con la conseguenza che il locatore, ex art. 1218 c.c. deve limitarsi ad allegare il danno derivatogli dalla mancata o ritardata restituzione (per i maggiori danni subiti dovrà fornire prova della lesione del suo patrimonio secondo le ordinarie regole, quindi anche con presunzioni, avendo ad. es. presente che la carenza di specifiche proproste ed ulteriori di locazione relative all'immobile è obiettivamente giustificabile proprio alla luce della persistente occupazione del bene da parte del conduttore successivamente alla normale scadenza del rapporto contrattuale; ex multis Cass. sent. n° 18499/2012). Dunque nell'ipotesi in cui il conduttore continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo, è comunque tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c. c., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa ; siamo in presenza d'una fattispecie tipica d'inadempimento contrattuale, ed il conduttore, contrattualmente detentore dell'immobile in oggetto, continua a rivestire tale veste e qualità (sebbene inadempiente verso l'obbligo di restituzione del bene), e come tale avrà a sua disposizione gli ordinari mezzi a tutela concessigli ex lege, in primis l'azione di spoglio (rectius, la sua reintegra) in qualità di detentore qualificato ex titulo, così come disposto ex art. 1168 co. 2 c.c. Difatti, non sembra dubitabile che la situazione del conduttore di immobile, nella fase successiva alla scadenza del contratto di locazione, sia affatto differente da quella del mero detentore per ragioni di servizio o di ospitalità , così come previsto dalla norma codicistica; e neppure si può ritenere che il conduttore, a seguito e per effetto della scadenza del contratto di locazione, divenga un occupante sine titulo dell'immobile fino ad allora detenuto: dunque alla scadenza del contratto, ovvero del diverso termine fissato per il rilascio nel provvedimento di convalida, senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile medesimo, viene a configurarsi una situazione di semplice inadempimento contrattuale, espressamente prevista ex art. 1591 c. c., il quale stabilisce in proposito che "il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno" (vedasi da ult. Sent Cass n° 18486/2014). Rifacendoci a costante e risalente giurisprudenza della Suprema, può a giusto titolo affermarsi che nella fase successiva alla scadenza del contratto, e fintanto che il locatore non provveda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi, pur sempre collegati al contratto, dovendo tra l'altro corrispondere come visto al locatore il "canone", fino alla riconsegna (art. 1591 cod. civ.), salvo il maggior danno, anch'esso di natura contrattuale (ex plurimis, sent. n. 1133 del 1999; sent. n. 19139 del 2005; sent. n. 2525 del 2006). Non è poi dato rilevare contrasto di sorta tra i principi enunciati in sede di legittimità riguardanti la figura del conduttore ancora nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto (accertata in via giudiziale), il quale è, come detto, "tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti" (Cass., sent. n. 4484 del 2009; sent. n. 11373 del 2010). Il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità , pur dopo la scadenza del contratto, e come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168, sec. comma c.c. Da tale conclusione discende il colollario inerente la condotta del locatore che, in quanto controparte titolare a sua volta di diritti ed obblighi contrattuali, e pur in possesso di titolo legittimo ottenuto nelle appropriate sedi giudiziali, deve astenersi da condotte tese alla proditoria ed arbitraria sostituzione della serratura d'ingresso, ovvero alla sostituzione delle chiavi per l'accesso all'immobile in assenza del conduttore; siffatta condotta integra non soltanto un abuso del diritto spettantegli ed un illecito civilistico per cui è attivabile la misura del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ma anche un'ipotesi delittuosa punibile ex artt. 392 c.p. ("Chunque, al fine di esercitare un preteso diritto , potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione") e 614 c.p. ( l'ingresso nei locali senza il previo assenso del conduttore configura difatti anche violazione di domicilio: "Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"). Il reato ex 614 c.p. è, infatti, rubricato all'interno dei delitti contro la persona - e non contro il patrimonio - proprio a dimostranza dell'espressa volontà del legislatore di proteggere non la proprietà e, per l'effetto, il titolare della res, quanto il soggetto che, trovandosi nella materiale disponibilità dell'immobile, decide di incardinare lì la propria dimora privata, definita come il luogo in cui si svolge la vita intima e privata. Tale tutela è garantita, dunque, anche all'inquilino di un'immobile contro il proprietario, atteso che lo stesso col contratto di locazione immette il conduttore nel pieno possesso del bene, garantendone il godimento ed, a contrario, privando se stesso della materiale disponibili Inoltre, e in conclusione, la giurisprudenza di legittimità in materia ha poi statuito che "risponde del reato di cui all'art. 392 c.p. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anzichè ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto"; Cass. pen. Sent. n. 10066/05). | |
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Da: Manna2485 | 16/12/2014 15:40:53 |
Qualcuno sa l'orario di consegna di Foligno? Grazie mille | |
Rispondi |
Da: Manna2485 | 16/12/2014 15:46:09 |
Qualcuno sa l'orario di consegna di Foligno? Grazie mille | |
Rispondi |
Da: teo | 16/12/2014 16:00:36 |
svolgimento del secondo parere? abbiamo nulla? | |
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Da: Ary | 16/12/2014 16:01:17 |
Potete postare anche lo svolgimento della 2traccia? | |
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Da: palermo83 | 16/12/2014 16:11:53 |
notizie da palermooooooooooo ?????? | |
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Da: paola232sss | 16/12/2014 16:15:01 |
ma che domande ti poni??ma pensa ara salute!!!! | |
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Da: Fidelio | 16/12/2014 16:19:31 |
@Arbasigno Teoricamente ineccepibile anche se mi sono stufato al 3°capoverso. Ma davvero consegni questi pareri ai tuoi clienti? Devono capire se si può fare o no. Questo sarebbe andato bene per l'atto, anzi per una memoria 2 ter. Saluti, Fidelio | |
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Da: praticantee90 | 16/12/2014 16:25:01 |
qualcuno ha news da Napoli? | |
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Da: Fidelio | 16/12/2014 16:28:14 |
A Napoli consegnano alle 18, come da 30 anni a questa parte! | |
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Da: commercialista | 16/12/2014 16:29:41 |
A napoli consegna alle 19.00! | |
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