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professione, abilitazione italiana e comunitaria, sinergie: parliamone seriamente
119 messaggi, letto 3704 volte

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Da: MR.Help 04/07/2014 15:41:24
Questo toglierebbe di mezzo il problema della discrasia tra certificazioni (e, quindi, l'evidenza della falsa attestazione).

Ma l'indicazione di un reddito non percepito, rimane comunque di fatto un falso. Mancherebbe agli atti la prova di tale falsità, ma comunque rimane la sostanza del problema.

Piuttosto, meglio incardinare un'opposizione una volta incassato il rigetto.
--
Mi chiedo però .. in studio il titolare del mandato cosa ne pensa? Idee, suggerimenti, indicazioni ...
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Da: kleinfeld800  -banned!-04/07/2014 15:47:22

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Da: MR.Help 04/07/2014 15:53:24
Mamma mia che tristezza :(

Almeno per dovere di colleganza, un consiglio potrebbe spenderlo.

Capirei al massimo su una cosa di procedura o di diritto sostanziale, dove allora uno apre il codice o si fa la ricerca .. qui siamo dinnanzi ad un problema di gestione di una situazione delicata che richiede esperienza. Un consiglio al collega che si sta affacciando alla professione è un dovere. Se poi il mandato è suo, dovrebbe anche nel suo interesse esprimersi.
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Da: kleinfeld800  -banned!-04/07/2014 16:03:17

- Messaggio eliminato -

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Da: MR.Help 04/07/2014 16:56:41
Mi complimento, Collega.

Non è da tutti sapersela sbrigare da soli, in una fase iniziale di accesso alla professione.

A maggior ragione, comprendo purtroppo l'amarezza correlata all'esito di un esame che con la vita professionale di tutti i giorni ha poco o nulla a che fare (e per il futuro sarà peggio), mentre l'unica riforma che andava fatta era quella di rendere il percorso di accesso un iter a tappe verificato dal Consiglio dell'Ordine con una prova finale (per rispetto del dettato Costituzionale) di profilo snello.
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Da: Antequera 07/07/2014 09:00:02
Tizio professionsita del settore prende a nolo un veicolo. Caio chiaramente consumatore firma per garanzia perchè intestatario di  carta di credito. manco a dirlo c'è un sinistro. Il noleggiatore ritira una somma dalla carta di credito a titolo di risarcimento. Dopo un po' di tempo però l'assicurazione risarcisce. A quel punto Tizio e Caio vogliono vedere restituita la somma, trattandosi evidentemente di ingiusto arricchimento.
Il contratto ha in sè un obbligo di foro per le controversie solo se trattasi di NON consumatori. Qual è il foro competente quello del consumatore o quello del contratto essendo il primo professionsita?

Storia degna di un parere d'esame ma è la realtà ;)
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Da: Frat-Marghe  -banned!-11/07/2014 14:11:40

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Da: kleinfeld800  -banned!-16/07/2014 00:02:17

- Messaggio eliminato -

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Da: common law 16/07/2014 09:03:31

Kleinfeld, avresti dovuto indicare solo aiuti da un famigliare...anche i lavori saltuari fanno reddito e tutte le richieste di ammissione al gratuito patrocinio sono trasmesse d'ufficio all'AdE.
Accertati che abbiano annullato la precedente richiesta o rischi il falso.

@ Antequera
il foro è quello del consumatore se il cliente è un consumatore.
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Da: AbogadoMi32 16/07/2014 09:56:47
scrivo qui un banale quesito (l'altro forum mi pare ormai riservato a notizie sulle iscrizioni).

In un atto di citazione, ctp allega corrispondenza intercorsa tra me e lui (nulla di che, allegavo copia di un documento solo dopo 15 gg dalla richiesta ante opposizione, anche perché non ce lo avevo).
Ora, è intenzione del mio studio, ovviamente, e tra le altre cose, eccepire tale condotta scorretta tra colleghi.
Nelle mail allegate, la mia firma è semplicemente "nome cognome" cui segue unicamente il nome del dipartimento, come per tutto lo studio.
Visto che nell'atto in firma non ci sono io, pensavo di scrivere una cosa simile: "vista la corrispondenza intercorsa con professionista associato allo studioXY, precisamente (io) iscritto ex  Lgs 96/2001 ecc, controparte contravveniva a quanto stabilito dal codice deontologico ecc ecc.
Ovviamente, il tutto solo per "condire" una liena di difesa chiaramente impostata nel merito.
Che ne dite?

Rispondi

Da: common law 16/07/2014 10:22:26

@ abogadomi32

la corrispondenza era qualificata come riservata?

se non era qualificata come riservata conteneva proposte transattive?
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Da: Antequera 16/07/2014 10:24:17
96 o non 96 la corrispondenza tra colleghi non può essere prodotta! Il codice deontologico ha valore di legge per i soggetti passivi, avv. abogados ecc. Quindi, come detto a più riprese dalla SS UU, tu devi eccepire il problema e chiedere lo stralcio dal fascicolo della corrispondenza prodotta.
Poi a livello deontologico sei libero di agire come ritieni più opportuno. io in un caso analogo ho lasciato perdere tanto...
Rispondi

Da: Antequera 16/07/2014 10:26:18
common, la SS UU ha superato il problema di indicare nella corrispondenza diciture tipo: "corrispondenza tra colleghi non riproducibile in giudizio".
Se trattasi di corrispondenza tra colleghi va verificato in concreto e comunque NON SI FA!
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Da: AbogadoMi32 16/07/2014 10:32:05
@common: no, non era qualificata come riservata, dal momento che concerneva semplicemente l'invio di un documento, prodromico, se del caso, all'instaurazione di una trattativa.
Peraltro, concordo con Antequera che la corrispondenza tra colleghi sia da considerarsi riservata in ogni caso.
Ieri, in una rara sortita in tribunale, ho chiesto sul punto a colleghi ben più anziani di me, che concordano nel ritenere che a) la condotta sia scorretta, ma che nel caso di specie forse non vale la pena battere molto sul punto (ininfluente ai fini della decisione) e b) che l'iscrizione alla sezione speciale, di fatto ti autorizza ad utilizzare il termine "Collega" essendo comunque partecipe dell'Albo.

E' poi ampiamente pacifico che l'iscrizione alla sez speciale dell' albo italiano faccia derivare l'applicazione del relativo codice deontologico, così da non potersi eccepire, neanche in sede di richiamo, l'appartenenza originaria ad un altro Albo straniero.

Su questo, almeno, legge e prassi vanno di pari passo.
Rispondi

Da: common law 16/07/2014 10:33:27

infatti, è vero.
ma sussiste l'illecito disciplinare solo se il contenuto della corrispondenza attiene a proposte, ammissioni... insomma, ogni cosa che potrebbe fondare il convincimento del giudice.

altrimenti l'illecito non sussiste.

sono varie le pronunce in questo senso anche del cnf.
peraltro, la questione è recepita, nel dettaglio, nel nuovo codice deontologico che indica le fattispecie vietate con precisione (art. 47 o 48...non ricordo)

mi sono occupata di un caso simile molto di recente
Rispondi

Da: AbogadoMi32 16/07/2014 10:34:48
art 48, salvo errore.

:)
Rispondi

Da: Antequera 16/07/2014 10:38:04
common hai qualche news? sai di che parlo;)
Rispondi

Da: common law 16/07/2014 10:38:51

invece l'illecito sussiste perchè, comunque, si evince la volontà di una trattativa (se in qualche modo questa trattativa è richiamata nella corrispondenza es: ti invioil documento per verificare la possibilità di addivenire ad una trattativa - illecito;
se invece c'è scritto: ti invio il doc. per verificare la possibilità di una composizione bonaria della questione l'illecito non sussiste; la composizione bonaria significa solo che l'altra parte, di fronte al documento, eviti il giudizio capendo di avere torto).

No.. la corrispondenza tra colleghi non è riservata sempre e comunque.
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Da: common law 16/07/2014 10:39:56

sto perdendo colpi, Antequera... parli della corte UE?

pare che sia una vittoria degli abogados
Rispondi

Da: Antequera 16/07/2014 10:43:39
che vittoria è non ci piove. il problema è in che termini. Io de relato -da verificare- ho saputo che il problema dell'abuso di diritto in un certo senso non è stato sradicato, pare che gli infraditos potrebbero avere delle noie, ora bisogna capire in che termini...
Rispondi

Da: common law 16/07/2014 10:47:36

a me han detto che è favorevole agli abogados senza distinzioni.
E' stata rigettata la richiesta sull'art. 3. E se è stata rigettata, salvo casi costituenti illecito, direi che è finita.

Però Antequera, finchè io non leggo, ritengo queste voci solo quel che sono.

Domani è vicino.
Rispondi

Da: Antequera 16/07/2014 10:49:55
infatti è: salvo casi costituenti illecito che va ben letta. Sai la controparte ha un fantasia enorme ;)
è illecito l'abuso di diritto... ?
Rispondi

Da: Antequera 16/07/2014 10:53:29
una cosa, come stai messa in Gran Br, hai fatto?
inoltre, in breve qual è la differenza tra barrister e sollicitor;
infine, se volessi stabilirmi lì mi faresti da barister d'intesa?
Rispondi

Da: common law 16/07/2014 11:01:21

mi iscriverò a settembre come praticante barrister (pupillage).

la differenza è che il primo patrocina davanti alle Court; il secondo può patrocinare solo davanti alle corti inferiori e si occupa di contratti, successioni... ha potere certificatorio.

quando avrò finito il pupillage ne sarò ben lieta;)
Rispondi

Da: common law 17/07/2014 14:10:33

Antequera... nella pagina spagnola il ns. comune amico dice che sono diventata volgare causa tua e di Ruggero;)

ma se usiamo il DDT se ne va?
Rispondi

Da: common law 18/07/2014 06:59:16

oh.. Antequera...nell'altro thread il tuo amico afferma che sei un venditore: avresti "venduto" me e Ruggero a lui comunicandogli i nostri dati che, visto che siamo delinquenti, adesso lui comunicherà a chiunque li voglia avere; ha pubblicato persino una mail creata appositamente allo scopo.

peccato che tu i miei dati non li conosca;)

non ti molla proprio... pare noi facciamo un sacco di soldi in attività cattura-polli... ahaha.. ah si? e quando mi dai la mia parte?

che cose... bah... oramai troppi soggetti di questo forum mi danno la nausea...
Rispondi

Da: Antequera 19/07/2014 08:56:52
@common e chi vuole un confronto serio.
A me e credo che anche a voi mi si è presentata una questione. Da professionista inizia a sorgere l'esigenza di dover esercitare inanzi la Suprema corte e/o Consiglio di Stato. A questo punto ho visionato la legge 31/82 che testé sul punto dice:
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed
alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
"indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del predetto regio decreto-legge
n. 1578, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere
ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità
giurisdizionali corrispondenti".
L'"ovvero" salva la posizione tanto di chi è stabilito quanto di chi è avvocato ma preserva l'iscrizione in Spagna.
Ho chiesto al mio collegio di attestare che sono abilitato presso le magistrature superiori iberiche, ma mi hanno risposto che è per legge ...
Ora che ne pensate, pur se con la direttiva 249/77, recepita con la 31-82, posso esercitare in Italia? A chi si potrebbe chiedere un parere vincolante secondo voi? La cass. mi ha già detto che loro non hanno un ufficio addetto a tali questioni.
Rispondi

Da: mandragola 20/07/2014 14:56:19
Mi dovrei iscrivere con urgenza ad un albo!
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
privati o agenzie, importante è ottenere l'iscrizione.
virgiliobh77@gmail.com
Rispondi

Da: MR.Help 31/07/2014 23:12:00
Ciao kleinfeld, nel turbinio delle discussioni (e un po' perché leggo spesso da telefono) mi era sfuggito lo sviluppo della questione.

Leggo che hai trovato una via d'uscita .. ottimo lavoro!

Certo, deve essere veramente complicato e avvilente lavorare con un titolare di studio ahimé poco attento a seguire le proprie pratiche.

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