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DOMANDE PROCEDURA PENALE
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Da: Azzex 13/09/2013 18:48:33
@Tetris: il problema è che il codice parla di soggetti diversi da quelli nei cui confronti è stato promosso l'incidente probatorio e non di soggetti interessati (es: come nel caso di minore) quindi il dubbio è....di chi diavolo stiamo parlando? di persone indagate o di quelle che devono essere sottoposte all'assunzione della prova?

Da: Tetris 14/09/2013 09:23:35
Per me di altre persone che devono essere sottoposte alla prova. Ad es. Nel caso in cui nell'incidente probatorio il testimone riferisca anche su fatti appresi da altri. E al fine di non perdere la prova l'incidente viene esteso a queste persone. Cmq cercherò di trovare conferme.

Da: cavo 14/09/2013 10:21:06
secondo me si integra nei confronti di quelle persone che sono gia indiziate e sulle quali emergono ulteriori elementi a carico durante l'espletamento dell'inc. prob. (altrimenti se non fossero presenti i relativi difensori le dichiarazioni a carico non solo non sarebbero utilizzabili, ma non potrebbero nemmeno essere verbalizzate). che ne dite?? ho preso un granchio?

Da: cavo 14/09/2013 10:21:58
Ps. si parla infatti di contraddittorio (che secondo me riguarda le parti del processo)

Da: Azzex 14/09/2013 10:37:11
Svelato l'arcano ragazzi: si tratta di persone indagate. Sul codice c'è una nota che dice che il divieto di verbalizzare dichiarazioni riguardante soggetti diversi da quelli nei cui cfr è stato promosso l'incidente probatorio costituisce una garanzia ma anche un limite, essendo molto frequente il riferimento, nel corso degli interrogatori o delle assunzioni d'informazioni,  ad altre persone potenzialmente coinvolte nelle indagini. Ecco poi l'operatività dell'art.402 ma solo se non arreca pregiudizio all'assunzione della prova. Spero di essere stata d'aiuto. :)

Da: supermox 14/09/2013 11:12:44
Da ricordare che se una persona non era indagata al tempo e dopo l incidente derivano indizi di reità a suo carico deve essere ripetuto l incidente probatorio...

Tra l altro: se uno e' indagato/imputato connesso avrà il suo difensore no? Si deve cmq rispettare il 197bis.
Quindi credo che la cosa Dell integrazione di riferisca a responsabilità penali per qualcuno che, già indagato, ma nn in procedimento collegati (perché nel qual caso e' senza difensore)
Giusto?

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Da: cavo 14/09/2013 11:24:31
ok.
1) ma può esservi il caso che l'indiziato (cosi dice la norma) non abbia ancora nominato un difensore?
2) in quel caso insieme alla notifica gli viene data l'informazione difensiva?
3) siamo in paranoia (io per primo)?!! :-((

Da: Azzex 14/09/2013 13:47:04
io proporrei una soluzione e così tagliamo la testa al toro: noi ci limitiamo a riportare il semplice dettato dell'articolo. Per eventuali approfondimenti o percorsi contorti lasciamo che sia la commissione a chiederli esplicitamente (in genere danno indicazioni specifiche sulle ipotesi) in modo da non incastrarci con le nostre stesse mani!

Da: Tetris 14/09/2013 23:25:22
Mi sono informata e avete ragione, l'estensione dell'incidente probatorio è nei confronti di altri soggetti. Vi riporto qst articolo.
Allo scopo di evitare che eventuali dichiarazioni indizianti nei confronti di altre persone acquisite nel corso dell'incidente probatorio vengano irrimediabilmente perse il P.M. può procedere alla c.d. estensione dell'incidente probatorio.
Ai sensi della disposizione in esame il P.M., non appena si rende conto del fatto che le prove in corso di assunzione nell'incidente probatorio, coinvolgono altri soggetti può chiedere al G.I.P. di integrare nei loro confronti il contraddittorio previo rinvio dell'udienza e notifica degli avvisi di cui all'art. 398 anche a tali altre persone.
Analoga facoltà può essere esercitata dal difensore dell'indagato.
Il meccanismo dell'estensione, quindi, presuppone la necessaria sospensione dell'incidente probatorio.

Da: joker1980 15/09/2013 18:46:35
Ciao! ho un dubbio: il Tonini dice che la rappresentanza tecnica si conferisce mediante procura ad litem (atto NON autenticato)
Subito dopo dice che si conferisce mediante la nomina, che può essere anche orale.
non c'è contraddizione??
Poi cosa diversa è la procura speciale(atto autenticato)che si deve conferire nei casi espressamente indicati (ad esempio per qualunque impugnazione....confermate??)

Da: cavo 15/09/2013 18:57:29
la procura ad litem  è la nomina per l'indagato o l'imputato (scritta e depositata o orale dinanzi all'autorità giudiziaria), mentre per la parte civile è la procura speciale
(poi il difensore dovrà essere munito di procura speciale per l'esercizio di determinate "funzioni" ad es. richiesta di patteggiamento)..sbaglio?

Da: supermox 15/09/2013 19:00:49
Anche io ho capito come cavo

Da: joker1980 15/09/2013 23:17:47
ah quindi la nomina si fà con procura ad litem...pò esse :-D

Da: Azzex 16/09/2013 12:11:13
io ho capito che il mandato difensivo deve risultare da atto scritto e rilasciato con sottoscrizione autenticata che contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce. Anche perchè è questa la formula che ho sempre utilizzato nella redazione dell'atto giudiziario all'esame ed è sempre andato più che bene. Poi non sò....ora come ora dubito di tutto!

Da: joker1980 16/09/2013 13:04:48
no Assex, il mandato è un contratto, con l'autentica non c'entra nulla. Non devi confondere mandato e procura, ad litem o speciale(è quest'ultima che vuole l'autentica)
una domanda classica è proprio la differenza tra mandato e procura
Poi altro discorso è che in genere insieme al mandato si rilascia anche la procura, ma è una prassi nel caso ci siano atti che la richiedano, in sè non serve immediatamente.

Da: Azzex 16/09/2013 15:47:35
@joker1980: magari hai ragione è solo che ne ho visti talmente tanti di atti del mio dominus fatti in quel modo che non sò più come distinguere il tutto. Se poi guardi la disciplina delle investigazioni difensive richiedono questa procedura con tanto di autenticazione. Boh! andrò a guardare meglio onde evitare svariate figuracce!

Da: cavo 16/09/2013 16:08:39
ciao a tutti...domanda: patteggiamento tradizionale e allargato. Il manuale dice che non vi sono limiti al patteggiamento quando è prevista solo pena pecuniaria (sostiene questo sia per il tradizionale che per l'allargato).
Dunque nel caso di sola pena pecuniaria quale si applica?
Grazie

Da: jinxi 20/09/2013 20:33:07
Io credo che si debba far riferimento alla disciplina del patteggiamento tradizionale. Ove si tratti di sola pecuniaria o di una pena pecuniaria congiunta  a pena detentiva che non superi due anni, occorre far riferimento alla disciplina del patteggiamento tradizionale; quando si tratti di una pena pecuniaria congiunta a pena detentiva superiore a due anni, invece, defi far rriferimento al patteggiamento allargato.

Da: jinxi 20/09/2013 20:43:52
Un dubbio sempre sul patteggiamento: una richiesta di patteggiamento disattesa non impedisce alla parte di proporre richiesta di giudizio abbreviato.
Il termine per la richiesta di quest'ultimo, quando appunto venga avanzata a seguito del rigetto della richiesta di patteggiamento, è sempre quello della presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare?

Da: joker1980 20/09/2013 23:10:22
si certo che può comunque chiedere giudizio abbreviato e i termini non cambiano.

Da: jinxi 20/09/2013 23:25:03
Grazie mi era venuto il dubbio sul termine!
Sarà che oramai la testa va per conto suo...

Da: KLiooo 17/10/2013 13:17:15
Ma i termini massimi delle misure cautelari li avete imparati?? Avete mai sentito chiederli??? Panicopanico

Da: KLiooo 24/10/2013 13:16:59
Avete sentito chiedere la domanda sulla banca dati nazionale del DNA??? Grazieeeee

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