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Da: x info02/10/2010 09:26:52
eventualmente, se proprio devi, potresti comprarti qualche libro, barbun!!!!!

Da: x info02/10/2010 09:31:07
...Effettivamente hanno ragione, ma la nuova disciplina del ricorso straordinario non è presente neanche in un manuale 2009..
mp

Da: mavilu02/10/2010 10:26:12
uhmm....il telegramma può arrivare anche oggi che è sabato?
(vuoi vedere che questi hanno in serbo un'altra sorpresa? diononvoglia....)

Da: grey02/10/2010 10:58:49
si può arrivare anche oggi....basta sorprese!!!!! ;-)

Da: x mavilù02/10/2010 11:00:47
..speriamo di no..teoricamente può arrivarti anche lunedì..
mp

Da: mavilu02/10/2010 11:12:22
speriam bene...vi farò sapere!!!

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Da: x amoretto (ammortamento imposta)02/10/2010 11:19:54

Da: x amoretto ammortamento imposta02/10/2010 11:21:36
Ammortamento dell’imposta.
Penso di aver capito come funziona l'ammortamento, i miei vecchi ricordi economici degli anni di scuola tornano...:
Si verifica quando una imposta colpisce beni durevoli (che sono i beni immateriali che hanno un loro ciclo produttivo lungo gli anni), tali beni oltre il normale procedimento ordinario di ammortamento a cui sono soggetti, vengono in questo caso colpiti da una imposta reale (quasi sempre) che ne fa diminuire il loro valore (pari alla capitalizzazione dell’imposta). A fine ciclo produttivo, se l’azienda dismette il bene e il prezzo di vendita sarà inferiore del valore del costo storico, meno ammortamento ordinario e imposta capitalizzata,  il suo titolare subirà una perdita, (con annesso ammortamento di imposta), se invece riuscirà a vendere a un prezzo piu alto avra’ traslato l’imposta.

Da: homo economicus X i tributaristi02/10/2010 11:33:30
Amici miei vorrei sottolineare quello che mi sembra un dato abbastanza evidente e che, salvo smentite dei prossimi giorni, dovrebbe permanere costante: tutte le domande di tributario estratte e somministrate sono di carattere "assolutamente generale" e si riferiscono "sempre" alle problematiche giuridiche del diritto tributario non sfiorando neppure da lontano i risvolti prettamente economico-finanziari. L'unica commissaria che interroga ha una formazione chiaramente giuridica e, secondo me, se ne fotte altamente o, comunque, ignora gli aspetti più tecnici della materia. Poi tutto può essere ma, per il momento, non mi convincerete mai a rovinarmi la giornata con l'ammortamento d'imposta ed altre mostruosità simili :-))))

Da: grey02/10/2010 11:36:25
ricorso straord...
tutto resta come prima....
uniche novità del nuovo codice amm: art 7 ha circoscritto l'ammissibilità del ricorso alle sole controversie devoluta alla giurisd del GA
art 128 ha disposto l'inammiss del ricorso in materia eletterola

Da: fenix02/10/2010 11:42:34
irrevocabilmente concorde con Homo...

Da: grey02/10/2010 11:48:30
ben detto homo!!!

Da: homo economicus X fenix e gray02/10/2010 11:57:06
Diciamo che il mio punto di vista si basa sia su dati oggettivi che, soprattutto, sulla speranza che sia veramente così :-))))

Gray se non ricordo male ci sono altre e più incisive novità in materia di ricorso straordinario. Ad esempio, mi pare di ricordare che oggi non è più possibile discostarsi dal parere del CDS(nemmeno con la deliberazione del CDM) che, pertanto, diventa obbligatorio e vincolante. Ciò risolverebbe alcuni problemi, rendendo ormai pacifica la possibilità del ricorso avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti.
Ad ogni modo è argomento da rivedere...Solo che sui libri non c'è ancora niente.

Da: x homo02/10/2010 12:00:22
Assolutamente d'accordo per tributario.
Le modifiche citate da Homo alla disciplina del ricorso straordinario per alcuni chiarirebbero la natura giurisdizionale e non amministrativa di tale rimedio.
mp

Da: grey02/10/2010 12:12:58
x mavilù..posta arrivata ma niente telegr...si spera in lunedì...

Da: mavilu02/10/2010 12:26:59
A norma della legge 69/09, il parere del Consta sul ricorso straordinario è diventato, oltre che obbligatorio, anche vincolante; il Ministro competente, quindi, non può più discostarsi dal parere (come poteva fare prima, sottoponendo la questione al Consiglio dei Ministri). Inoltre è prevista la possibilità per il Consta in sede di emanazione del parere di sollevare questione di legittimità costituzionale.
I riflessi di questa nuova disciplina sono evidenti:
1) la decisione su ricorso straordinario non può più essere considerata atto formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo, ma deve essere considerato più correttamente atto formalmente e sostanzialmente presidenziale;
2) la possibilità di sollevare questione di costituzionalità risolve la disputa della natura amministrativa o giursdizionale del ricorso straordinario: è evidente la natura giurisdizionale (sempre negata, in passato, dalla stessa Corte Costituzionale, che ha sempre affermato che "non vi può essere giudizio in quanto non c'è un giudice", sul presupposto della natura non giurisdizionale del consta nel procedimento di decisione del ricorso);
3) questo comporta un problema di compatibilità con l'art 137 della Costituzione che affida ad una legge costituzionale il compito di stabilire termini, modi e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, perchè la legge 69/09 è legge ordinaria e non costituzionale

Da: homo economicus X mavilu02/10/2010 12:50:59
grandissima!!!!
Già...Avevo dimenticato la possibilità di sollevare questione di costituzionalità. Novità importantissima

Da: grey02/10/2010 13:42:34
si homo è vero...mi ero limitata a riportare le innovaz del nuovo codice e nn della 69/2009...
ottimo mavilu!!!

Da: CONSTA02/10/2010 14:04:53
MA CHE è?

Da: disperata (la vera)02/10/2010 14:17:32
un aiuto lo chiedo pure io.....
responsabilità civile e amministrativa, non ho capito la differenza, o meglio la responsabilità civile è a carico dell'ente  e quella amm.va a carico del dipendente o che altro? Parla di sanzione risarcitoria e sanzione amministrativa non ci capisco nulla......

Da: x  mavilù02/10/2010 14:38:29
Grandissima, davvero. Per il telegramma novità?
mp

Da: mavilu02/10/2010 14:53:59
grazie!
Niente novità, purtroppo!

Da: dadada02/10/2010 15:01:36
ma il presidente della commissione non è carpino riccardo come da deliberazione ages del dicembre 2009?? perchè parlate di baldovino de sensi?

Da: x disperata02/10/2010 16:42:32
la responsabilità civile è quella in cui incorre il dipendente, o più frequentemente, la PA quando deve risarcire un terzo danneggiato dall'azione od omissione dolosa o gravemente colposa di un dipendente.
Può essere contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale.
Entrambe le responsabilità sono di tipo diretto, come sancito dalla giurisprudenza maggioritaria e si fondano sull'art. 28 Cost. e sull'art. 22 DPR 3/57. che disciplina la responsabilità degli impiegati civili dello Stato. A differenza della responsabilità contabile che è parziaria, è una forma di responsabilità solidale.
La responsabilità della PA copre la colpa lieve, che invece al dipendente non può essere imputata.
La responsabilità amministrativa riguarda il regresso verso il dipendente per il danno erariale cagionato alla PA e che potrebbe anche essere l'esercizio, in regresso, dell'azione di recupero di quanto erogato dalla PA condannata a risarcire il terzo a titolo di responsabilità civile.
La responsabilità amministrativa presuppone un rapporto di servizio, la condotta dolosa o gravemente colposa, il danno ingiusto e il nesso causale. Fino a qualche anno fa si riteneva che le due azioni potessero essere azionate simultaneamente con l'unico limite di decurtare il quantum risarcito in sede civile, onde evitare il bis in idem. Ora si ritiene che si tratti du giurisdizioni diverse e che la Corte dei Conti abbia riserva di giurisdizione sulla responsabilità amministrativa.
La respinsabilità civile ha natura risarcitoria, quella amministrativa è un ibrido in quanto più simile alla sanzione penale, di cui condivide la responsabilità personale e il potere riduttivo dell'addebito in base a condizioni analoghe a quelle del 133 c.p.
La r. civile è ad attivazione discrezionale, quella amm. è obbligatoria su impulso del P.G. Corte dei Conti; la responsabilità civile si trasmette agli eredi, quella amministrativa no; non sono ammessi testimoni nel giudizio innanzi alla CdConti, nel giudizio civile sì; la prescrizione per la r. civile è decennale, quella amm.va quiquennale; nella r. civile in caso di colpa si risarcisce solo il danno prevedibile, in quella amm.va l'intero danno salvo il potere riduttivo dell'addebito; per gli organi collegiali, in caso di r. civile è esente da resp. solo chi fa constare a verbale il proprio dissenso, per la resp. amm.va si richiede il voto a favore ai fini della responsabilità; nella r. civile ci sono tre gradi di giudizio, in quella amministrativa due; nella resp. civile vi è solidarietà passiva, in quella amministrativa no.
Una forma specifica di r. amm.va è la resp. contabile, che prescinde dal rapporto di servizio.
In bocca al lupo.
COAIII/COAIV

Da: homo economicus X COAIII/COAIV02/10/2010 16:48:40
Ottima sintesi... Da copiare e incollare nel cervello :-)))

Da: mavilu x disperata02/10/2010 16:48:55
la responsabilità del dipendente può essere: penale, disciplinare, civile (verso terzi), amministrativa (verso la Pa).
Per quanto riguarda la responsabilità civile, la responsabilità del dipendente è connessa con quella della PA, stante l'art. 28 cost. che parla di responsabilità della PA e dei suoi agenti (sono entrambi reponsabili)
La responsabilità amministrativa, detta anche per danno erariale, si configura non solo quando il dipendente ha causato un danno alla PA per violazione dolosa o colposa degli ordini di servizio, ma anche quando il danno alla PA sia derivato dal fatto di aver dovuto risarcire il terzo leso dal comportamento del dipendente (il terzo, infatti, si rivolgerà sicuramente alla PA per il risarcimento, e la PA poi agirà in regresso contro il dipendente). Quindi la responsabilità amministrativa del dipendente vs la PA può essere diretta o indiretta, anche se con la locuzione "responsabilità amministrativa" si intende a rigore solo quella diretta, nascente dal rapporto di servizio del dipendente nella PA; nel caso in cui il dipendente debba tenere indenne la PA per aver risarcito il terzo (quella che abbiamo chiamato responsabilità indiretta), alcuni autori parlano di responsabilità civile, altri di responsabilità amministrativa, altri ancora di responsabilità civile-amministrativa, ma non cambia la sostanza perchè gli illeciti non differiscono tra loro perchè sono ontologicamente diversi, ma solo in relazione al tipo di sanzione (nel nostro caso la sanzione è l'obbligo risarcitorio, che è lo stesso).Infatti, per semplificarsi la vita, si può semplicemente dire che la responsabilità è penale, disciplinare, patrimoniale, quest'ultima distinta in civile verso 3 e amministrativa vs la PA

Da: mavilu02/10/2010 16:50:28

scusate, non avevo visto la risposta di COIII/COIV, migliore della mia!

Da: fenix per COAIII-COAIV02/10/2010 16:59:38
la responsabilità amministrativa si trasmette agli eredi nel caso di illecito arricchimento del dante causa conseguentemente degli eredi... se non sbaglio...e sempre per i soggetti che hanno avuto illecito arricchimento, causa dolo, la responsabilità dovrebbe essere solidale...è possibile?

Da: xxxx02/10/2010 18:37:03
...dopo una settimana di lavoro intensivo e di studio fino a tarda ora...mi sento  a pezzi...mi bruciano gli occhi e ho dei forti giramenti di testa...oltretutto sono alle prese con il civile...avete dei consigli efficaci per riprendere le forze al fine di  affrontare l'esame per i primissimi di novembre?....sto mollando, ormai sono stremata!!!

Da: x xxxx02/10/2010 19:04:08
io ho un consiglio: x dare uno scossone definitivo IMPICCATI

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