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Segretario Comunale, COA IV, 260 posti (2008)
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Da: mari25/02/2010 08:05:35
brevemente ed in merito all'imminente concorso in magistratura: le anomalie affiorate nello svolgimento dell'ultima procedura concorsuale sono di tutta evidenza, chi non le vede o, pur rilevandole, cerca di giustificarle o è un ipocrita o è un ingenuo. Premesso ciò, ritengo opportuno, anche al fine di trovare le motivazioni giuste per affrontare cotanta prova con l'impegno e la serietà che merita, un approccio diverso e costruttivo: limitarsi a sputare in un piatto in cui verosimilmente, poi, ci si troverà a mangiare, è sterile.

Da: ELI25/02/2010 09:01:22
sono semplicemente senza parole:(

Da: geoche25/02/2010 09:27:32
non capisco perchè parlate del coa v nel forum dedicato a coa IV!
QUALCUNO PER CORTESIA MI PUO' DIRE COME STA PROCEDENDO LA CORREZIONE DEL COA IV? SI SA QUALCHE PERCENTUALE DEI PROMOSSI/BOCCIATI? GRAZIE A CHI MI RISPONDE

Da: Dylan25/02/2010 09:52:08
ho chiamato qualche settimana fa all'ages e mi hanno risposto che l'esito delle correzioni si saprà verso fine maggio...sulle percentuali di promossi non si son pronunciati!

Da: giòfrancesca25/02/2010 09:59:41
PER CORSISTA COA3:
hai novità per noi del COA IV da quel di Frascati?
grazie e buon corso.

Da: Avv. Muàdib (Leto Atreides...)25/02/2010 18:00:19
E tu chiamale se vuoi "essenziale"...a me invece pare la bibliografia TOTALE per un'ottima preparazione ... e non solo per il concorso da segretario comunale...

Quando ho trovato quelle info in rete, per un attimo credevo di aver reperito davvero un ottimo consiglio, poi scorrendo i nomi degli Autori mi sono reso davvero conto dell'inutilità di tutto qull'elenco...
Chi l'ha scritto era davvero entusiasta e io me ne rallegro, ma sinceramente, per chiunque abbia mai avuto un approccio meno accademico e più "di sostanza" alle materie oggetto di prova concorsuale (e qui mi vengono in mente tutti gli amici forumisti che si accingono a partecipare al concorso in magistratura o esami di stato o concorsi di livello analogo) quello non è un consiglio o un sunto dell' "essenziale" (nel senso più filosofico e quindi ottimo del termine) bensì e solo un elenco, mera trascrizione di alcuni dei migliori scritti didattici. Buona cosa per chi non ha mai avuto modo di approfondire oltre ai libri dell'università, inutile perdita di tempo per chi di quegli Autori conosce "pro e contro".

Quanto alla sentenza della Cass. riportata su Italia Oggi: ulteriore e ennesima conferma di quanto vado predicando da luglio.
Ci sono Istituti che sono capisaldi del nostro ordinamento giuridico, mentre ci sono altri Istituti che sono delle altalene...questa è un'altalena: con una sentenza di qua, con un'altra di là, cds di qua, c.cass. di là.
Chi scrive una traccia dovrebbe conoscere questa circostanza e semplicemente astenersi, per buon senso e per una buona correzione...

(Per il resto tra C.Cass e CDS è sempre stata guerra fredda...sin dalla notte dei tempi, non voglio tediarvi, ma già la L. 2248 del 1865 nel suo celeberrimo All. E) conteneva già il compromesso per mettere fine a questo "conflitto"...)


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Da: fw+èl25/02/2010 18:25:38
3wà

Da: birbetta25/02/2010 21:37:20
qualcuno sa dirmi qualcosa sui tutor di frascati?

Da: ewgv25/02/2010 22:19:01
èw,fvw

Da: importante!25/02/2010 22:47:55
Ho paura!!!!!.....ho parlato oggi con un sindacalista del sindacato autonomo dell' ages. Pare, così mi ha detto, che vogliano entro l' estate concludere gli scritti del coa5! insomma,ragazzi miei, un disastro....

Da: giù per ADELE25/02/2010 22:58:49
meno male che la bibliografia è solo "essenziale"!!!

Da: x importante26/02/2010 00:21:04
..e le correzioni co4?

Da: dolcebru26/02/2010 08:28:20
A Frascati hanno detto che le correzioni sono a poco più della metà e che stanno facendo una grossa scrematura col primo scritto. Pensano che alla fine ci saranno circa 250-270 idonei.
Fonte: il vicedirettore dell'Ages Carlino, membro della commissione.
Non sono corsista Coa3 ma morosa di corsista che mi ha passato l'informazione.

Da: sfkps26/02/2010 08:44:58
wfkflp

Da: andrea26/02/2010 09:10:44
. Con riferimento alla questione concernente la sorte del contratto.
Osserva il Collegio come, secondo lâimpostazione tradizionale e più risalente della giurisprudenza civile, il contratto stipulato sulla base di unâaggiudicazione illegittima è annullabile ex art. 1425 o art. 1427 c.c. (a seconda della catalogazione dogmatica del vizio alla quale si accede); tale conclusione viene raggiunta sulla base del rilievo che le norme che regolano le procedure ad evidenza pubblica servono a consentire la corretta formazione della volontà del contraente pubblico, sicché la loro violazione implica un vizio del consenso manifestato dalla pubblica amministrazione ovvero, secondo unâaltra ricostruzione, ne rivela lâincapacità a contrarre.
Il corollario più evidente di tale impostazione è costituito dallâimputazione alla sola Pubblica Amministrazione della legittimazione alla proposizione della domanda di annullamento del contratto ai sensi dellâart. 1441 c.c..
Secondo una diversa ricostruzione, il contratto concluso in esito ad unâaggiudicazione illegittima è affetto da nullità assoluta ai sensi dellâart. 1418, comma 1, cod. civ., per violazione di norme imperative attesa la natura inderogabile delle disposizioni che regolano la selezione del contraente privato ai fini dellâaffidamento di un appalto pubblico.
Tuttavia, la prevalente giurisprudenza amministrativa, già prima delle recenti riforme introdotte con il Dl.gs 80/1998, e con la L. 205/2000, (che hanno esteso lâambito della giurisdizione esclusiva amministrativa alle controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento degli appalti pubblici ed il novero dei pertinenti poteri di cognizione e di condanna) ha preferito ricostruire la fattispecie in termini di caducazione del contratto per effetto dellâannullamento della presupposta aggiudicazione, negando così ogni ipotesi di invalidità del negozio giuridico, connettendo la sola conseguenza dellâinefficacia allâeliminazione del provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale pubblicistica che ha preceduto la sua conclusione e, soprattutto, escludendo che la stipula del contratto determinasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro lâaggiudicazione.
Tale ricostruzione è stata confermata anche dopo le recenti riforme del processo amministrativo. Tuttavia, rispetto a tale tesi, allâinterno dello stesso Consiglio di Stato non si riscontra unâuniformità di vedute. In specie, la V Sezione ha ribadito la tesi dellâefficacia caducante nel caso di annullamento degli atti della procedura amministrativa, in forza del rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente stipulato, e, mantenendo ferma lâadesione alla teoria della caducazione automatica, ha ritenuto che i termini della questione debbano essere ricostruiti alla luce della categoria dellâinefficacia successiva, da intendersi quale âinidoneità funzionaleâ del programma negoziale a spiegare ulteriori effetti successivamente alla pronuncia di annullamento
La VI Sezione ha, in particolare, ascritto la fattispecie allo schema della caducazione automatica, che comporta la necessaria ed immediata cessazione dellâefficacia del contratto per il solo effetto dellâannullamento dellâaggiudicazione (senza bisogno, cioè, di pronunce costitutive), sulla base del rilievo della sussistenza di una connessione funzionale tra la sequenza procedimentale pubblicistica e la conseguente stipula del contratto che implica, in analogia alle fattispecie privatistiche del collegamento negoziale, la caducazione del negozio dipendente, nel caso di annullamento di quello presupposto.
La IV Sezione ha, invece, optato per la diversa catalogazione della fattispecie in termini di inefficacia sopravvenuta relativa, che comporta la cessazione degli effetti del contratto non in via automatica, ma per effetto della necessaria iniziativa giurisdizionale del contraente pretermesso e con il duplice limite della buona fede dei terzi, in applicazione analogica degli artt. 23, comma 2, e 25, comma 2 cod. civ. e dellâeccessiva  onerosità della sostituzione del contraente per la p.a., debitrice nella relativa domanda di reintegrazione in forma specifica, ai sensi dellâart. 2058 c.c..
Ciò posto, il Collegio prosegue nellâillustrazione del dibattito giurisprudenziale ripercorrendo le critiche indirizzate a ciascuna delle soluzioni riferite nonchè evidenziando le lacune riscontrabili a carico di ciascuna di esse, per la cui lettura si rinvia alla pronuncia in epigrafe.
Rispetto a tutte tali ricostruzioni dogmatiche la Sezione ritiene, criticamente, rispetto alle posizioni riassunte, che la tesi della inefficacia del contratto non possa prescindere dalla analisi della natura giuridica e della valenza sostanziale dellâaggiudicazione, che si pone, quindi, come antecedente logico necessario, anche al fine (successivo) di ascrivere la fattispecie ad una delle categorie civilistiche che autorizzano la classificazione della situazione in termini di inefficacia ( e costituirà, quindi, questa, la ragione pregnante che giustifica ad avviso del Collegio la rimessione della questione de qua alla Plenaria).
Ed infatti, occorre procedere ad una verifica della portata degli effetti e della conseguente ricostruzione del vincolo che la lega al contratto: in mancanza di tale, presupposta ricostruzione dogmatica risulta, infatti, arduo, se non impossibile, pervenire ad una soluzione della questione in esame, coerente con il sistema.
Talchè lâaffermazione dellâinefficacia va sostenuta dallâindividuazione della situazione giuridica che la presuppone e la costituisce: nellâordinamento civile lâinefficacia non è, infatti, una categoria dogmatica ma fattuale, nel senso che indica la sola conseguenza della perdita degli effetti di un negozio giuridico in alcune fattispecie tipicamente previste (nullità, annullabilità o simulazione del negozio giuridico; risoluzione o rescissione del contratto; verificazione della condizione risolutiva od omessa verificazione di quella sospensiva, scadenza del termine) e non anche la causa dellâoriginaria o sopravvenuta inidoneità del negozio a produrre i suoi effetti (legali e negoziali).
Il Collegio, ritiene, quindi doveroso ascrivere la fattispecie ad uno dei predetti schemi, al fine di giustificare lâaffermazione dellâinefficacia del contratto, principiando la ricostruzione qui prospettata dalla Sezione con lâesame (logicamente antecedente) della valenza dellâaggiudicazione.
La natura giuridica dellâaggiudicazione si presta ad essere decifrata secondo un duplice schema: a) lâatto ha solo valenza provvedimentale b) lâatto ha anche valore negoziale.
Secondo la prima impostazione, lâaggiudicazione è il provvedimento conclusivo della procedura ad evidenza pubblica, con il quale lâamministrazione aggiudicatrice si limita a selezionare lâimpresa con la quale stipulerà, in seguito, il contratto dâappalto, senza manifestare, con quello, alcuna volontà negoziale.
Per la seconda qualificazione dellâaggiudicazione la procedura ad evidenza pubblica serve a regolare la formazione del consenso della pubblica amministrazione (che, a differenza dei soggetti privati, non è libera di negoziare gli appalti pubblici con chi vuole ed alle condizioni che vuole) sia con riguardo al contenuto dellâaccordo, sia con riguardo allâidentità del contraente. Le varie fasi della sequenza procedimentale vanno, allora, classificate, oltre che in termini pubblicistici, secondo lo schema privatistico della formazione del consenso contrattuale.
In coerenza con tali coordinate, il bando deve essere, quindi, qualificato come invito ad offrire (e, in particolare, come atto prenegoziale che stimola lâiniziativa delle imprese interessate a contrattare e che contiene alcuni elementi del futuro contratto), lâofferta come proposta contrattuale (e, in particolare, come manifestazione della volontà dellâimpresa di contrarre alle condizioni offerte) e, infine, lâaggiudicazione come accettazione della proposta (e, in particolare, come manifestazione della volontà dellâamministrazione di affidare lâappalto allâimpresa selezionata e di vincolarsi al rispetto delle condizioni dalla stessa proposte, come integrate da quelle contenute nel bando o nel capitolato).
Secondo questa ricostruzione, lâaggiudicazione presenta una duplice natura, amministrativa e negoziale, nel senso che si pone, al contempo, come provvedimento conclusivo della procedura di selezione del contraente privato e di atto giuridico con il quale lâamministrazione formalizza la propria volontà di contrarre con lâimpresa scelta ed alle condizioni dalla stessa offerte.
La duplice natura dellâatto implica anche la coesistenza in esso degli effetti dispositivi propri degli atti pubblici e di quelli negoziali tipici degli atti privati.
La diversità della valenza sostanziale ascrivibile a ciascuna delle nature riscontrate non impedisce, tuttavia, di riconoscere un legame indissolubile tra gli effetti relativamente prodotti, sicché la regola simul stabunt simul cadent va applicata, prima che al rapporto tra aggiudicazione e contratto, agli effetti pubblicistici e privatistici rintracciabili nel medesimo atto di aggiudicazione.
A tale impostazione consegue, inoltre, che lâaccordo contrattuale si forma al momento dellâadozione dellâaggiudicazione e che lâeventuale stipula, separata e successiva, del contratto acquista valenza meramente riproduttiva del consenso già manifestato dalle parti e cristallizzato, in tutti i suoi elementi, nellâatto conclusivo della procedura ad evidenza pubblica.
La qualificazione dellâaggiudicazione come atto (anche) negoziale si fonda, peraltro, oltre che sul rilievo della concentrazione in quel provvedimento di tutti gli elementi dellâaccordo (sicché non pare ammissibile una successiva, diversa regolamentazione del rapporto che, quandâanche convenuta dalle parti, risulterebbe affetta da invalidità radicale), anche sul dato positivo. Si consideri allâuopo, rammenta il Collegio che il disposto di cui allâart. 16, comma 4, R.D. 2240/ 1923, n. 2440 (ancora in vigore per le parti non tacitamente abrogate da disposizioni successive incompatibili) sancisce lâequivalenza dellâaggiudicazione âper ogni effetto legaleâ al contratto, indicando chiaramente la valenza negoziale della prima e la sua idoneità a costituire, da sola, il vincolo contrattuale con lâappaltatore selezionato (di talché lâeventuale sottoscrizione del documento negoziale, quandâanche prescritta dalla legge, varrebbe come mera conferma di obbligazioni già sorte per effetto diretto dellâaggiudicazione).
Il Collegio, procede, quindi, a riassumere il quadro di tutte le soluzioni prospettate in giurisprudenza circa la configurazione sostanziale della aggiudicazione.
Una prima teoria, esalta il vincolo logico ed ontologico che lega inscindibilmente la valenza pubblicistica e quella privatistica ascrivibili allâaggiudicazione, per cui lâannullamento giurisdizionale di questâultima, che opera, comâè noto, ex tunc, ne elimina gli effetti fin dalla sua adozione, non solo con riferimento al suo contenuto propriamente provvedimentale, ma anche con riguardo a quello tipicamente negoziale. Ne consegue, ancora, che la demolizione dellâatto con cui lâamministrazione ha espresso la sua volontà negoziale, priva il relativo negozio giuridico dellâelemento essenziale costituito dallâaccordo, che deve, quindi, ritenersi insussistente, per effetto dellâelisione dellâatto generativo del consenso di una delle parti.
Tale conclusione vale anche per i casi nei quali una disposizione positiva impone la stipula del contratto, quale documento separato dallâaggiudicazione, posto che, in questi casi, la sottoscrizione dellâatto negoziale vale come riproduzione dellâaccordo già formatosi per effetto dellâincontro delle volontà delle parti nella riferita sequenza bando - offerta - aggiudicazione.
La conseguenza di tale impostazione è che il contratto è nullo per mancanza dellâaccordo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1428, comma 2, e 1325, comma 1, n. 1) cod. civ., come, peraltro, recentemente ritenuto dalla Corte di Cassazione.
A ben vedere, infatti, lâannullamento dellâaggiudicazione non incide sul consenso, nel senso che ne rivela un vizio, ma elimina radicalmente lâatto con il quale è stato manifestata la volontà, sicché la sua conseguenza più immediata ed evidente va ravvisata proprio nella demolizione, con efficacia retroattiva, di una parte essenziale dellâaccordo e, quindi, nellâaccertamento (anche se non diretto) della mancanza di questâultimo.
Lâipotesi ricostruttiva di cui innanzi, argomenta, ancora la Sezione, postula la qualificazione dellâaggiudicazione come atto (anche) negoziale; ove, di contro, dovesse negarsi tale natura e riconoscersi la sua sola valenza provvedimentale, si dovrebbe ricostruire la fattispecie in termini diversi.
Secondo altra tesi, invece, lâaggiudicazione si pone come condizione di diritto del contratto di appalto, con la conseguenza che la sua eliminazione (e, quindi, il suo venir meno) determina la sopravvenuta inefficacia del negozio per lâintervenuto difetto di una situazione giuridica (la validità e lâefficacia dellâaggiudicazione), la cui persistenza ne condiziona (con valenza risolutiva) lâidoneità a produrre i suoi effetti tipici.
La Sezione ritiene, alla stregua di quanto precede che il quadro delle soluzioni configurate dalla giurisprudenza, ordinaria ed amministrativa, si rivela composito ed articolato e, perciò, privo di quella necessaria coerenza e di quellâindispensabile sistematicità che assicurano la certezza dei rapporti giuridici, lâuniformità delle relative regole di giudizio e, in definitiva, lâeffettività della tutela giurisdizionale.
Da qui la necessità dellâindicazione di parametri certi e della ricostruzione dogmatica della fattispecie in termini coerenti con il sistema positivo nonché la necessità di una valutazione da parte dllâAdunanza Plenaria in quale schema privatistico ascrivere lâinefficacia del contratto dâappalto (non risultando, in definitiva, controverso tale effetto) quale conseguenza dellâannullamento dellâaggiudicazione.

Da: giòfrancesca PER DOLCEBRU26/02/2010 09:21:14
Grazie Dolcebru per le informazioni che ci hai passato....certo...la proiezione di 250-270 idonei circa agli scritti può avere solo risvolti positivi in sede di - eventuali - orali....Quando hai altre news, postale!

Da: x andrea26/02/2010 09:41:22
ma tu hai scritto tutto così correttamente .. sei stra bravo

Da: andrea26/02/2010 09:49:52
no è una nota sul sito di caringella
pensavo fosse utile per confrontare il proprio tema

Da: perla26/02/2010 10:06:15
Qualcuno sa dirmi l'indirizzo e mail del sito dell'agenzia?

Da: Arancia rossa di Sicilia26/02/2010 10:30:18
Buon giorno.
Devo ancora iniziare a studiare.
Io possiedo questi testi:
Diritto civile: Istittuzioni di diritto privato ( edizioni simone 2009)
Diritto costituzionale: Martinez ( ultima edizione)
Diritto amministrativo: Manuale breve Giuffrè, 2009.

Per iniziare vanno bene?
E di enti locali cosa mi consigliate?
E per la terza prova??
Help

Da: Per arancia rossa di sicilia26/02/2010 10:38:34
Ricordo alla destinataria del presente messaggio e a tutti coloro che volessero avere informazioni su testi e quant'altro riguardanti il Coa IV, che è stato appositamente aperto un tread specifico per questo concorso.
Questa discussione riguarda esclusivamente il COA IV. Per tale concorso infatti, i tempi cominicano ad essere caldi in ordine a notizie inerenti l'esito delle prove scritte.

Da: ricapitolando26/02/2010 10:43:24
Proiezioni ,esito scritti a Maggio , 250-270 promossi.
Per i fortunati orali veloci tra Luglio e Settembre-Ottobre. C'
è da soffrire...

Da: perla26/02/2010 11:01:45
e per il coa v? Che tempi sono previsti? ConfermatO Luglio?

Da: per il coa IV.......26/02/2010 11:04:51
è stata estratta la lettera per gli orali??????

Da: barcel xperla26/02/2010 11:05:35
luglio???
ma nn saranno a giugno?

Da: ci26/02/2010 11:16:05
eh già, si sa qualcosa circa l'astrazione della lettera per gli orali? Non è che si procede in ordine alfabetico?

Da: perla26/02/2010 11:16:47
si giugno per preselezioni e scritti per luglio, anche se sono un poì scettica in quanto rischiano di ritrovarsi tutta la zavorra del coa iv se non sono state ancora pubblicati gli esiti scritti.

Da: àwktE26/02/2010 12:29:19
WèKGTàè

Da: ciao26/02/2010 12:41:42
x ricapitolando:
ma come fai a dire che i promossi saranno solo 250-270? ancora non hanno finito di correggere??
cmq spero che sia così e che io sia tra quelli... :))

Da: x ciao26/02/2010 13:09:18
..veramente riportavo una  notzia da Frascati di dolcebru. Ma qui siamo solo nel campo delle previsioni. Possono pure essere 245 o 280...

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