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Da: Mallone04/11/2013 17:08:31
A meno che non abbia rifatto le visite di seconda istanza e sia, successivamente, stato fatto idoneo.

Da: Mallone04/11/2013 17:10:47
E se questo è risultato idoneo, anche se in seconda visita, beh, questo è idoneo a tutti gli affetti.

Da: per tuttiiii04/11/2013 18:09:40
io partoooooo c ved al corsoooooooooooooo ciaoooooo

Da: .............04/11/2013 18:13:07
ciao.

Da: Ved04/11/2013 18:35:22
Legge 125 e graduatorie di concorso: cosa è cambiato
Posted on novembre 1, 2013
Con la legge 125 del 30 ottobre 2013 è stato convertito in legge il decreto 101/2013, riguardante misure di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il decreto è stato oggetto in sede di conversione di numerose modifiche, che ne rendono, come costume purtroppo ormai consueto, la lettura e l'interpretazione piuttosto complicata. La conversione innova anche in tema di graduatorie di concorso, nelle modalità che si cerca di illustrare di seguito.

L'obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere alle graduatorie vigenti viene ampliato ulteriormente rispetto alle disposizioni del decreto 101. Viene infatti previsto, nel nuovo comma 3 dell'art. 4 notevolmente ampliato in sede di conversione, che:

- le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a bandire nuovi concorsi solo se siano stati immessi in servizio tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato "per qualsiasi qualifica" (salvo temporanee e comprovate necessità organizzative);

- che la stessa autorizzazione possa intervenire, inoltre, solo se nella medesima amministrazione non ci siano idonei in graduatorie di concorso approvate successivamente al 1 gennaio 2007, relativamente a professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

La norma si applica esclusivamente alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici economici e di ricerca; dal novero sono quindi escluse le regioni e le autonomie locali, sia perchè non espressamente menzionate, sia perchè quando il legislatore intende ricomprendere tutte le pubbliche amministrazioni ricorre alla formula del richiamo, in materia di graduatorie, delle "amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni" (come fa nel successivo art. 4), oppure al più generale indicatore dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

Cosa è cambiato:

Rispetto alle disposizioni contenute nel decreto 101, il procedimento prevede sempre l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi da parte della Presidenza del Consiglio, con le modalità previste dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001, autorizzazione che però può intervenire solo verificata l'assenza di vincitori di concorso "per qualsiasi qualifica".

La norma innova sul punto con un inciso fondamentale: anzitutto, viene distinta l'ipotesi che le graduatorie da cui attingere e vigenti comprendano vincitori di concorso oppure idonei. Nel primo caso, basta che siano presenti vincitori di concorso "per qualsiasi qualifica" non ancora assunti nell'amministrazione procedente, che la procedura di autorizzazione si blocca: occorre quindi che l'amministrazione abbia assunto tutti i vincitori di concorso, anche per profili professionali inconferenti con la procedura che si vuole attivare, prima di procedere.

Qualora invece vi siano graduatorie esistenti ma solo con presenza di idonei, le stesse vanno esaurite, parimenti, prima di procedere a nuove assuznioni; in tal caso però le graduatorie da tenere in considerazione sono quelle relative a profili ritenuti equivalenti.

Altra modifica degna di rilievo è relativa alla durata delle graduatorie stesse: si fa riferimento a quelle approvate dopo il primo gennaio 2007 (il decreto 101 si riferiva invece a quelle successive al primo gennaio 2008). Questa inovazione tuttavia si riferisce alle sole graduatorie di idonei. Qualora sussistano vincitori di concorso, infatti, il riferimento è a tutte le graduatorie vigenti, senza che siano indicati limiti temporali. Secondo le norme vigenti più volte analizzate in queste pagine, quindi, le graduatorie vigenti ad oggi sono tutte quele aporvate successivamente al 30 settembre 2003.

Riassumendo, le amministrazioni dello Stato possono bandire nuovi concorsi solo se: abbiano assunto tutti i propri vincitori di concorso, con riferimento a tutti i profili professionali e a tutte le graduatorie vigenti successive al 30 settembre 2003;

- abbiano assunto anche gli idonei delle proprie graduatorie, ma solo se successive al primo gennaio 2007 e solo per profili ritenuti equivalenti con la procedura concorsuale da attivare.

Il comma 3, come ampliato in sede di conversione, ricorda comunque che:

- le coperture dei posti in organico debbono previamente ottemprerare alle disposizioni in tema di eccedenza di personale nelle amministrazioni di cui all'art. 33 D. Lgs. 165/2001;

- si applicano le vigenti norme in tema di proroghe di graduatorie di concorsi;

- l.e eventuali procedure di concorso già avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 ottobre 2013) debbono soggiacere alla nuova disciplina sull'assunzione obbligatorie dei vincitori di concorso.

Tale ultimo inciso presenta un dubbio interpretativo non di poco conto: qualora un'amministrazione pubblica stia procedendo ad ultimare una procedura concorsuale, facciamo l'ipotesi, per l'assunzione di funzionari o dirigenti, devee aver previamente assunto tutti i vincitori di concorso di graduatorie magari risalenti a più di 10 anni fa per la copertura di posti di autista o giardiniere, sempre per ipotesi. Una evenienza che francamente contrasta con le misure di contenimento della spesa pubblica, e con intuitive e basilare esigenze di efficienza organizzativa delle amministrazioni stesse.

E' pur vero che la lettera a) del comma 3, relativa ai vincitori di concorso, consente di ovviare all'obbligo di assunzione per "comprovate e non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'inciso rinfocola i dubbi: è bastevole una articolata motivazione per superare l'obbligo? E se tale escamotage non è previsto nella successiva lettera b) (ipotesi idonei di concorso), l'interpretazione letterale può portare alle assurde conclusioni che l'obbligo di assunzione può venir meno con idonea motivazione in caso di vincitori di concorso, ed è inderogabile nel caso di assunzione di idonei?

Una previsione dalle conseguenze meno assurde poteva essere quella di definire l'obbligo inderogabile solo per i vincitori di concorso, per le sole ipotesi di equivalenza, lasciando le possibilità di deroga, pur adeguatamente motivate, nel caso di assunzione di idonei.

Efficacia delle graduatorie di concorso

Il comma 4 dell'art. 4 della legge di conversione presenta modificazioni rispetto alla formulazione originaria: proroga infatti le graduatorie di concorso vigenti (ripetiamo, sono vigenti tutte quelle successive al 30 settembre 2003) al 31 dicembre 2016 (il termine previsto dal decreto 101 era fissato al 31 dicembre 2015). Questa norma, come già previsto dal decreto convertito, si applica a tutte le amministrazioni soggette ai limiti delle assunzioni, comprese Regioni ed Enti locali quindi, e comporta la mera facoltà di scorrimento da parte delle pubbliche amministrazioni che vogliano assumere, con l' obbligo però, ribadito da una costante e copiosa giurisprudenza, di motivare accuratamente l'atto qualora si proceda ad avviare altre procedure concorsuali senza procedere allo scorrimento.

Da: Ved04/11/2013 18:48:41
Quindi vale anche per gli idonei ai quiz, cioè, chi da bando ha fatto un punteggio superiore a 6..Però non è obbligatorio lo scorrimento, perchè ogni amministrazione può decidere di comportarsi come meglio crede, sempre rispettando i limiti della nuova legge..a questo punto le amministrazioni posso chiamare "i vincitori di concorso" cioè idonei anche alle visite, o chiamare gli "idonei" ai quiz, oppure non chiamare nessuno a visita..ogni amministrazione procederà in maniera indipendente l'una dall'altra, quindi è meglio non fare analogie con la PS..

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Da: BEG 6704/11/2013 18:57:54
Non vale per gli idonei ai quiz,perchè per idoneo s'intende chi ha superato le varie prove.Quando ve lo metterete in testa non sarà mai troppo tardi....

Da: secondo voi04/11/2013 19:01:35
1)Ragazzi secondo voi quando si parte per il corso?
2) durante il corso fino a quando si lavora? fino al venerdi?

Da: .................04/11/2013 19:02:32
sn d'accordo con beg 67 purtroppo x me...purttroppo xk manco io sn andato a visita...gli inv sono quelli idonei..nn idonei ai quiz

Da: onurb04/11/2013 19:06:03
egge 125 e graduatorie di concorso: cosa è cambiato
Posted on novembre 1, 2013
Con la legge 125 del 30 ottobre 2013 è stato convertito in legge il decreto 101/2013, riguardante misure di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il decreto è stato oggetto in sede di conversione di numerose modifiche, che ne rendono, come costume purtroppo ormai consueto, la lettura e l'interpretazione piuttosto complicata. La conversione innova anche in tema di graduatorie di concorso, nelle modalità che si cerca di illustrare di seguito.

L'obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere alle graduatorie vigenti viene ampliato ulteriormente rispetto alle disposizioni del decreto 101. Viene infatti previsto, nel nuovo comma 3 dell'art. 4 notevolmente ampliato in sede di conversione, che:

- le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a bandire nuovi concorsi solo se siano stati immessi in servizio tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato "per qualsiasi qualifica" (salvo temporanee e comprovate necessità organizzative);

- che la stessa autorizzazione possa intervenire, inoltre, solo se nella medesima amministrazione non ci siano idonei in graduatorie di concorso approvate successivamente al 1 gennaio 2007, relativamente a professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

La norma si applica esclusivamente alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici economici e di ricerca; dal novero sono quindi escluse le regioni e le autonomie locali, sia perchè non espressamente menzionate, sia perchè quando il legislatore intende ricomprendere tutte le pubbliche amministrazioni ricorre alla formula del richiamo, in materia di graduatorie, delle "amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni" (come fa nel successivo art. 4), oppure al più generale indicatore dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

Cosa è cambiato:

Rispetto alle disposizioni contenute nel decreto 101, il procedimento prevede sempre l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi da parte della Presidenza del Consiglio, con le modalità previste dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001, autorizzazione che però può intervenire solo verificata l'assenza di vincitori di concorso "per qualsiasi qualifica".

La norma innova sul punto con un inciso fondamentale: anzitutto, viene distinta l'ipotesi che le graduatorie da cui attingere e vigenti comprendano vincitori di concorso oppure idonei. Nel primo caso, basta che siano presenti vincitori di concorso "per qualsiasi qualifica" non ancora assunti nell'amministrazione procedente, che la procedura di autorizzazione si blocca: occorre quindi che l'amministrazione abbia assunto tutti i vincitori di concorso, anche per profili professionali inconferenti con la procedura che si vuole attivare, prima di procedere.

Qualora invece vi siano graduatorie esistenti ma solo con presenza di idonei, le stesse vanno esaurite, parimenti, prima di procedere a nuove assuznioni; in tal caso però le graduatorie da tenere in considerazione sono quelle relative a profili ritenuti equivalenti.

Altra modifica degna di rilievo è relativa alla durata delle graduatorie stesse: si fa riferimento a quelle approvate dopo il primo gennaio 2007 (il decreto 101 si riferiva invece a quelle successive al primo gennaio 2008). Questa inovazione tuttavia si riferisce alle sole graduatorie di idonei. Qualora sussistano vincitori di concorso, infatti, il riferimento è a tutte le graduatorie vigenti, senza che siano indicati limiti temporali. Secondo le norme vigenti più volte analizzate in queste pagine, quindi, le graduatorie vigenti ad oggi sono tutte quele aporvate successivamente al 30 settembre 2003.

Riassumendo, le amministrazioni dello Stato possono bandire nuovi concorsi solo se: abbiano assunto tutti i propri vincitori di concorso, con riferimento a tutti i profili professionali e a tutte le graduatorie vigenti successive al 30 settembre 2003;

- abbiano assunto anche gli idonei delle proprie graduatorie, ma solo se successive al primo gennaio 2007 e solo per profili ritenuti equivalenti con la procedura concorsuale da attivare.

Il comma 3, come ampliato in sede di conversione, ricorda comunque che:

- le coperture dei posti in organico debbono previamente ottemprerare alle disposizioni in tema di eccedenza di personale nelle amministrazioni di cui all'art. 33 D. Lgs. 165/2001;

- si applicano le vigenti norme in tema di proroghe di graduatorie di concorsi;

- l.e eventuali procedure di concorso già avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 ottobre 2013) debbono soggiacere alla nuova disciplina sull'assunzione obbligatorie dei vincitori di concorso.

Tale ultimo inciso presenta un dubbio interpretativo non di poco conto: qualora un'amministrazione pubblica stia procedendo ad ultimare una procedura concorsuale, facciamo l'ipotesi, per l'assunzione di funzionari o dirigenti, devee aver previamente assunto tutti i vincitori di concorso di graduatorie magari risalenti a più di 10 anni fa per la copertura di posti di autista o giardiniere, sempre per ipotesi. Una evenienza che francamente contrasta con le misure di contenimento della spesa pubblica, e con intuitive e basilare esigenze di efficienza organizzativa delle amministrazioni stesse.

E' pur vero che la lettera a) del comma 3, relativa ai vincitori di concorso, consente di ovviare all'obbligo di assunzione per "comprovate e non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'inciso rinfocola i dubbi: è bastevole una articolata motivazione per superare l'obbligo? E se tale escamotage non è previsto nella successiva lettera b) (ipotesi idonei di concorso), l'interpretazione letterale può portare alle assurde conclusioni che l'obbligo di assunzione può venir meno con idonea motivazione in caso di vincitori di concorso, ed è inderogabile nel caso di assunzione di idonei?

Una previsione dalle conseguenze meno assurde poteva essere quella di definire l'obbligo inderogabile solo per i vincitori di concorso, per le sole ipotesi di equivalenza, lasciando le possibilità di deroga, pur adeguatamente motivate, nel caso di assunzione di idonei.

Efficacia delle graduatorie di concorso

Il comma 4 dell'art. 4 della legge di conversione presenta modificazioni rispetto alla formulazione originaria: proroga infatti le graduatorie di concorso vigenti (ripetiamo, sono vigenti tutte quelle successive al 30 settembre 2003) al 31 dicembre 2016 (il termine previsto dal decreto 101 era fissato al 31 dicembre 2015). Questa norma, come già previsto dal decreto convertito, si applica a tutte le amministrazioni soggette ai limiti delle assunzioni, comprese Regioni ed Enti locali quindi, e comporta la mera facoltà di scorrimento da parte delle pubbliche amministrazioni che vogliano assumere, con l' obbligo però, ribadito da una costante e copiosa giurisprudenza, di motivare accuratamente l'atto qualora si proceda ad avviare altre procedure concorsuali senza procedere allo scorrimento.

Da: BEG 6704/11/2013 19:06:08
E certo che è così.Ma lo scorrimento per vincitori ed idonei non vincitori è sacrosanto.Altro che possono comportarsi come meglio credono...

Da: Ved04/11/2013 19:09:21
Da premettere che non sono quà per litigare con nessuno e soprattutto per non offendere nessuno, do rispetto e pretendo rispetto..da BANDO il candidato è idoneo se, alla prova culturale, ha fatto un punteggio maggiore o uguale a 6..si in ps che in pol pen è così, poi se il candidato non rientra nello sbarramento, dettato dal concorso stesso e quindi da noi, è idoneo alla prova culturale ma che non rientra nello sbarramento stesso..una volta lo sbarramento partiva da 6, ma adesso noi super studiosi l'abbiamo fatto salire, motivo per cui il ministero della giustizia scrive per pol pen "idoneo ma non rientrante nei 523"..
non lo dico io ma lo scrive il ministero quando siamo andati sul loro sito per vedere il risultato dei quiz..

Da: Ved04/11/2013 19:11:49
quindi dato che i concorsi sono bloccati fino al 2016..secondo voi in 3 anni prenderanno 500 persone?..mi sembra un numero irrisorio..

Da: Tony vv04/11/2013 19:14:45
I concorsi non sn bloccati...nn c'e scritto...ed in ps gli idonei ai quiz non l'hanno mai convocati...x cui informatevi

Da: BEG 6704/11/2013 19:18:00
Io non perdo più tempo per rispondere Tony vv,lascia stare

Da: Tony vv04/11/2013 19:22:44
Ok

Da: Ved04/11/2013 19:23:16
le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a bandire nuovi concorsi solo se siano stati immessi in servizio tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato "per qualsiasi qualifica" (salvo temporanee e comprovate necessità organizzative);

- che la stessa autorizzazione possa intervenire, inoltre, solo se nella medesima amministrazione non ci siano idonei in graduatorie di concorso approvate successivamente al 1 gennaio 2007, relativamente a professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
a me sembra proprio che c'è scritto, basta saperlo leggere ;-)
In ps non è ancora successo perchè dal 2010 ad oggi ci sono stati più di 200 inv a concorso, è normale che hanno diritto questi ragazzi a partire, e poi non c'era questa legge..però durante il triennio 2005 2008 in ps hanno chiamato fino a 6 perchè avevano bloccato i concorsi in ps appunto..ci sono stati ragazzi chiamati a visita dopo 2 anni dal superamento della prova culturale..quindi mi sa che ci dovremo informare tutti sui fatti già accaduti..

Da: Ved04/11/2013 19:25:31
E questa stessa gente da domani inizierà il corso ad Alessandria..

Da: Tony vv04/11/2013 19:29:25
vai a documentarti senti me...i vfb nn furono chiamati...dai ora di pure che per i vfp1e' diverso...e questa gente dice pure concorsi bloccati fino al 2016..ah ah ah

Da: Ved04/11/2013 19:32:03
Beg 67 non rispondi perchè non sai cosa rispondere e non perchè potresti contraddire il mio discorso..da come ho capito è diventato il forum di chi aspetta solo di partire al corso, gli altri sono considerati pallonari..che dire...divertiti al corso..io non ho voglia di litigare  con nessuno..ho solo dato un'informazione a chi spera...

Da: Tony vv04/11/2013 19:37:21
Ah un'altra cosa..sei sicuro che i concorsi dal 2005 al 2008 erano bloccati?sicuro sicuro?nel 2006 c'era un bel concorso per 1507 posti ismentisci pure...ti saluto documentati...

Da: Ved04/11/2013 19:37:26
ai tempi del vfb potevi fare l'ausiliare e fare un concorso interno appunto per rientrare effettivo..poi con l'uscita del vfp1 la situazione è cambiata e gli ex vfa e vfb non hanno potuto fare più concorsi..cmq spero che sei idoneo anche alle visita Tony , così la finisci di giocare alla playstation tutto il giorno..ho detto che do rispetto e voglio rispetto..non mi sembra di aver offeso nessuno..

Da: Ved04/11/2013 19:39:22
No no ti do ragione Tony non ti smentisco..e tu lo sai come andò a finire 
quello dei 1507?

Da: X tutti04/11/2013 19:41:25
Esatto

Da: Ved04/11/2013 19:42:46
X tutti esatto cosa?

Da: X tutti04/11/2013 19:43:57
Esatto inv no idonei ai quiz x Tony

Da: Ved04/11/2013 19:47:45
ok ok..avete ragione voi...chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori! ;-) 
mi noia litigare con chi non ho davanti agli occhi..dietro la tastiera si è leoni più facilmente..basta

Da: belliii04/11/2013 20:05:54
Ved tu cosa pensi cosa faranno?

Da: Marek90 04/11/2013 20:09:53
ragà qui si sta facendo troppa confusione....almeno su qst c'è qlcuno ke mi sappia rispondere? il turn-over attualmente a quale percentuale è fermo??

Da: per..... ved04/11/2013 20:28:05
bene ,allora secondo la tua tesi ,io dovrei scorrere anche per ben due concorsi come maresciallo esercito. Sinceramente e con tanta educazione ti dico che ti sbagli.

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