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calcolo pensione personale scolastico
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Da: @IDEA | 18/10/2013 14:10:54 |
57 anni di età e 35 di contribuzione se ricordo bene c'è una penalizzazione del 40% così mi hanno detto in sindacato! Nicola potrà essere più preciso! | |
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Da: nnicola | 18/10/2013 19:23:44 |
tutti i servizi fino al 31/12/1992 ed eventuali riduzioni per non completamento orario; tutti servizi dal 1/1/1993 al 31/12/1995 con relativa retribuzione; tutti iservizi dal 1996 con relativa retribuzione. Per personale di ruolo la data di immissione in ruolo e tutti i servizi precedenti al ruolo come indicato prima. | |
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Da: nnicola | 18/10/2013 19:31:50 |
Ho svolto il seguente servizio quale docente di scuola media e dal 1/9/2008 in ruolo, data di nascita 14/06/1949, anni preruolo riconosciuti 13 Nessuno mi ha saputo indicare quale sarà la mia pensione al compimento di anni 65, in considerazione che al 31/12/20011 avevo 61 anni e 15 anni di servizio per il 1/9/2014 mi collocheranno in pensione d'ufficio per vecchiaia. È possibile avere anche il calcolo solo contributivo? Grazie nnicola 26/02/1979 10/03/1979 18 18 29/01/1980 16/02/1980 18 18 10/09/1982 31/12/1982 12 18 01/01/1983 10/09/1983 12 18 24/10/1983 31/12/1983 18 18 01/01/1984 09/09/1984 18 18 04/05/1985 15/06/1985 18 18 03/02/1988 16/02/1988 18 18 21/03/1988 28/03/1988 12 18 16/05/1988 31/05/1988 18 18 14/02/1990 30/06/1990 18 18 21/09/1990 31/12/1990 18 18 01/01/1991 31/08/1991 18 18 24/09/1991 30/10/1991 18 18 27/11/1991 21/12/1991 18 18 07/01/1992 15/04/1992 18 18 22/04/1992 30/06/1992 18 18 28/02/1994 24/03/1994 18 18 09/12/1996 21/12/1996 18 18 11/10/1997 06/11/1997 4 18 13/11/1997 31/12/1997 2 18 01/01/1998 12/03/1998 2 18 13/03/1998 08/04/1998 16 18 09/04/1998 15/04/1998 2 18 16/04/1998 20/05/1998 16 18 21/05/1998 30/06/1998 2 18 12/10/1998 30/10/1998 6 18 01/11/1998 31/12/1998 6 18 01/01/1999 14/01/1999 6 18 10/11/1999 31/12/1999 9 18 01/01/2000 30/06/2000 9 18 20/11/2000 31/12/2000 4 18 01/01/2001 23/01/2001 4 18 24/01/2001 27/01/2001 18 18 29/01/2001 30/06/2001 12 18 01/09/2001 31/12/2001 12 18 01/01/2002 30/06/2002 12 18 01/09/2002 23/10/2002 14 18 24/10/2002 21/12/2002 14 18 22/12/2002 31/12/2002 14 18 01/01/2003 06/01/2003 14 18 07/01/2003 07/01/2003 14 18 08/01/2003 15/03/2003 14 18 16/03/2003 05/06/2003 14 18 06/06/2003 07/06/2003 14 18 08/06/2003 30/06/2003 14 18 01/09/2003 31/12/2003 8 18 01/01/2004 30/06/2004 8 18 21/09/2004 10/10/2004 4 18 11/10/2004 20/10/2004 6 18 21/10/2004 22/10/2004 6 18 23/10/2004 31/12/2004 6 18 01/01/2005 31/01/2005 6 18 01/02/2005 30/06/2005 6 18 17/09/2005 31/12/2005 18 18 01/01/2006 30/06/2006 18 18 01/09/2006 31/12/2006 7 18 01/01/2007 31/01/2007 7 18 01/02/2007 30/06/2007 7 18 01/09/2007 31/12/2007 18 18 01/01/2008 31/03/2008 18 18 01/04/2008 30/06/2008 18 18 01/09/2008 ruolo | |
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Da: nnicola | 18/10/2013 19:32:50 |
dal 1/1/96 la pensione si determina solo contributiva, pertanto è la contrubuzione annuale che deve essere considerata. Il sistema misto per i 4 anni e 3 mesi di servizio svolti prima del 1996 risulta vantaggioso di circa 100 euro . L'elaborazione risulta attendibile, errore di qualche di qualche euro mensile. CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 DOCENTE SCUOLA MEDIA tredicesima euro 503,68 -- IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA MISTO-- -- elaborato in data 2 5 2013 14 : 57 DOCENTE SCUOLA MEDIA pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro 0,00 data di cessazione 31/08/2014 data in ruolo 01/09/2008 data di nascita 14/06/1949 decorrenza gradone 01/09/2013 15 - 20 Servizio al 31/12/92 4 1 26 Servizio al 31/12/95 4 2 21 TOTALI AL 1 9 2008 per riscatto/ valutaz 12 2 16 Servizio al 01/01/2012 15 6 16 Servizio totale alla cessazione 18 2 16 COEFFICIENTI QUOTE ETA' 65 2 quota E 5,48225 0,00 mont contr 2012 0,00 ---- ---- ---- quota D 5,48225 5178,72 mont contr 96 102.335,33 ---- Irpef lorda 154,29 quota B 0,09720 2843,92 ult stip pens 29.258,39 ---- detraz mens 137,37 quota C 0,00195 27,43 retr med rivalutata 14.066,61 ---- Irpef netta 16,92 imp annuale lordo euro 8.050,06 importo mensile lordo euro 670,84 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 653,91 CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 DOCENTE SCUOLA MEDIA tredicesima euro 424,89 -- OPZIONE CONTRIBUTIVA -- elaborato in data 2 5 2013 15 : 1 DOCENTE SCUOLA MEDIA pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro 0,00 data di cessazione 31/08/2014 data in ruolo 01/09/2008 data di nascita 14/06/1949 decorrenza gradone 01/09/2013 15 - 20 Servizio al 31/12/92 4 1 26 Servizio al 31/12/95 4 2 21 TOTALI AL 1 9 2008 per riscatto/ valutaz 12 2 16 Servizio al 01/01/2012 15 6 16 Servizio totale alla cessazione 18 2 16 COEFFICIENTI QUOTE ETA' 65 2 quota E 5,48225 0,00 mont contr 2012 0,00 ---- ---- ---- quota D 5,48225 6790,82 mont contr 96 134.191,65 ---- Irpef lorda 130,16 quota B 0,09720 0,00 ult stip pens 0,00 ---- detraz mens 130,16 quota C 0,00195 0,00 retr med rivalutata 0,00 ---- Irpef netta 0,00 imp annuale lordo euro 6.790,82 importo mensile lordo euro 565,90 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 565,9 | |
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Da: riccardina -banned!- | 19/10/2013 19:45:32 |
X nnicola Ciao! Volevo chiederti una cortesia... Ho capito che per noi docenti inidonei vengono applicate norme pensionistiche relative all 'art.24 L.214/11 Sono diverse dai docenti 'sani? o uguali ? 'e se lo sono in che cosa? Se riuscissi a darmi spiegazioni... Te ne sarei grata grazie Metto l 'articolo qui Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità , consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità . 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni; d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno. 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma.L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica"; b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di età " sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva"; c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà ; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età , ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; (lettera così modificata dall'articolo 6, comma 2-quater, legge n. 14 del 2012) d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. (lettera aggiunta dall'articolo 6, comma 2-septies, legge n. 14 del 2012) 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. 15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni. 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 7 adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12, del decreto legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale. 17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; - al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; - dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: "6-bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77." - al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis" . 17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituto presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità .Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. 22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. 23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà , per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. 27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto.Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza. 29. Il Ministero del lavoro e della politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. 31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro". Capo V - Misure per la riduzione del debito pubblico Art. 25. Riduzione del debito pubblico 1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, è versata all'entrata del bilancio dello stato per essere destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462. 1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. | |
Rispondi |
Da: riccardina -banned!- | 19/10/2013 20:39:39 |
Ops! É un po' lunghetto... | |
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Da: dopo questa | 20/10/2013 15:29:45 |
lettura ...... Riposiamoci! | |
Rispondi |
Da: nnicola | 20/10/2013 18:58:58 |
no, andiamo a gabinetto per rigenerare il cervello | |
Rispondi |
Da: riccardina -banned!- | 20/10/2013 19:04:07 |
X nnicola Quando hai finito col gabinetto, mi fai sapere? :) | |
Rispondi |
Da: @riccardina | 20/10/2013 19:15:16 |
è una battuta! E comunque è stata una Domenica calcistica molto interessante! | |
Rispondi |
Da: nnicola | 21/10/2013 10:16:31 |
il calcolo della pensione, funziona anche per il calcolo con il sistema contributivo. Praticamente occorrono gli stessi paramemetri necessari per il calcolo retributivo. Nel dettaglio tutti i servizi fino al 31/12/1992 ed eventuali riduzioni per non completamento orario; tutti servizi dal 1/1/1993 al 31/12/1995 con relativa retribuzione; tutti iservizi dal 1996 con relativa retribuzione. Per personale di ruolo la data di immissione in ruolo e tutti i servizi precedenti al ruolo come indicato prima. | |
Rispondi |
Da: luisetta | 21/10/2013 12:02:45 |
Nicola , sono Luisetta. Sono insegnante elementare. Avrei bisogno di aiuto. Sono in ruolo dal 1 Ottobre 1976 e sono nata il 3 giugno 1955. Potrò andare in pensione ai 40 anni di servizio o dovrò pagare delle penali . Puoi aiutarmi a capirci qualcosa? Potresti fare anche a me i calcoli pensionistici. Te ne sarei grata. La risposta dove citi la legge è un pò difficile. GRAZIE | |
Rispondi |
Da: nnicola | 21/10/2013 12:34:48 |
luisetta TI HO GIà RISPOSTO PUOI ANDARE NEL 2018 SENZA PENALITà Stralcio della circolare n. 2 della Funzione Pubblica del 8/3/2012 La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un'età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2 quater del d.l. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2012. In base a quest'ultima previsione, le disposizioni in ma- teria di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che matu- rano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità , per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Pensione anticipata nel 2018 Decorrenza: 1 settembre | |
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Da: nnicola | 21/10/2013 14:15:30 |
luisetta se vuoi andare in pensione lo puoi fare anche adesso , ma solo con il contributivo: CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 luisetta tredicesima euro 1069,34 -- OPZIONE CONTRIBUTIVA -- elaborato in data 21 10 2013 14 : 14 Insegnante scuola elementare pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2014 data in ruolo 01/09/1976 data di nascita 03/06/1955 decorrenza gradone 01/01/2012 35 Servizio al 31/12/92 16 4 0 Servizio al 31/12/95 19 4 0 TOTALI AL 1 9 1976 per riscatto/ valutaz 0 0 0 Servizio al 01/01/2012 35 4 0 Servizio totale alla cessazione 38 0 0 COEFFICIENTI QUOTE INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO ETA' 59 2 quota E 4,56650 0,00 mont contr 2012 0,00 ---- ---- ---- quota D 4,56650 17218,63 mont contr 96 408.486,02 ---- Irpef lorda 337,42 quota B 0,37400 0,00 ult stip pens 0,00 ---- detraz mens 95,03 quota C 0,34200 0,00 retr med rivalutata 0,00 ---- Irpef netta 242,39 imp annuale lordo euro 17.218,63 importo mensile lordo euro 1.434,89 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 1192,49 con il misto non puoi andare ma solo dal 2018 CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 luisetta tredicesima euro 1530,57 -- IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E DAL 01/01/2012 CONTRIBUTIVO -- -- elaborato in data 21 10 2013 14 : 15 Insegnante scuola elementare pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2014 data in ruolo 01/09/1976 data di nascita 03/06/1955 decorrenza gradone 01/01/2012 35 Servizio al 31/12/92 16 4 0 Servizio al 31/12/95 19 4 0 TOTALI AL 1 9 1976 per riscatto/ valutaz 0 0 0 Servizio al 01/01/2012 35 4 0 Servizio totale alla cessazione 38 0 0 COEFFICIENTI QUOTE INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO ETA' 59 2 quota E 4,56650 1289,99 mont contr 2012 30.603,06 ---- ---- ---- quota D 4,56650 0,00 mont contr 96 0,00 ---- Irpef lorda 513,43 quota B 0,37400 12120,02 ult stip pens 32.406,46 ---- detraz mens 72,87 quota C 0,34200 11631,48 retr med rivalutata 34.010,18 ---- Irpef netta 440,56 imp annuale lordo euro 25.041,49 importo mensile lordo euro 2.086,79 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 1646,23 | |
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Da: nnicola | 21/10/2013 14:18:05 |
CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 luisetta tredicesima euro 1668,17 -- IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E DAL 01/01/2012 CONTRIBUTIVO -- -- elaborato in data 21 10 2013 14 : 18 Insegnante scuola elementare pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2018 data in ruolo 01/09/1976 data di nascita 03/06/1955 decorrenza gradone 01/01/2012 35 Servizio al 31/12/92 16 4 0 Servizio al 31/12/95 19 4 0 TOTALI AL 1 9 1976 per riscatto/ valutaz 0 0 0 Servizio al 01/01/2012 35 4 0 Servizio totale alla cessazione 42 0 0 COEFFICIENTI QUOTE INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO ETA' 63 2 quota E 5,13525 3626,64 mont contr 2012 76.507,66 ---- ---- ---- quota D 5,13525 0,00 mont contr 96 0,00 ---- Irpef lorda 565,95 quota B 0,37400 12120,02 ult stip pens 32.406,46 ---- detraz mens 66,26 quota C 0,34200 11628,74 retr med rivalutata 34.002,16 ---- Irpef netta 499,68 imp annuale lordo euro 27.375,39 importo mensile lordo euro 2.281,28 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 1781,59 | |
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Da: nnicola | 21/10/2013 16:16:54 |
CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 luisetta tredicesima euro 1324,07 -- OPZIONE CONTRIBUTIVA -- elaborato in data 21 10 2013 16 : 16 Insegnante scuola elementare pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2018 data in ruolo 01/09/1976 data di nascita 03/06/1955 decorrenza gradone 01/01/2012 35 Servizio al 31/12/92 16 4 0 Servizio al 31/12/95 19 4 0 TOTALI AL 1 9 1976 per riscatto/ valutaz 0 0 0 Servizio al 01/01/2012 35 4 0 Servizio totale alla cessazione 42 0 0 COEFFICIENTI QUOTE INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO ETA' 63 2 quota E 5,13525 0,00 mont contr 2012 0,00 ---- ---- ---- quota D 5,13525 21539,16 mont contr 96 454.390,61 ---- Irpef lorda 434,63 quota B 0,37400 0,00 ult stip pens 0,00 ---- detraz mens 82,79 quota C 0,34200 0,00 retr med rivalutata 0,00 ---- Irpef netta 351,84 imp annuale lordo euro 21.539,16 importo mensile lordo euro 1.794,93 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 1443,09 | |
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Da: nnicola | 21/10/2013 16:34:13 |
solo = obbligatoriamente | |
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Da: quesito per Nicola | 22/10/2013 14:33:20 |
un collega che ha superato i 40 anni di servizio ed è nato nel febbraio 1949 può andare in Pensione o deve andare in pensione???? e quanto percepirebbe contando 41 , avendo riscattato 5 anni di laurea ed insegna alla Secondaria Superiore. Grazie Argentino Enzo | |
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Da: nnicola | 22/10/2013 19:20:03 |
egregio collega, posso simularti un calcolo di pensione perchè suppongo sia difficile trovare elementi sufficienti per farlo. Per quanto riguarda i requisiti per la pensione basta leggere le disposizioni circolanti, a iosa. Non si richiede un quesito quanto per chiedere se non si sono lette le circolari. | |
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Da: Argentino | 22/10/2013 19:27:39 |
ti ringrazio della tua disponibilità . Ma il sistema pensionistico dopo la Legge Fornero per me è arabo! con 41 anni di servizio quanto vado a prendere???? pensione e B.U. di nuovo grazie per le circolari aspetto novembre! | |
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Da: nnicola | 22/10/2013 19:27:43 |
luisetta sei soddisfatta del calcolo? | |
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Da: le donne | 22/10/2013 19:40:08 |
devono andare in pensione dopo gli uomini questa sarà la battaglia del prossimo decennio Intanto la disoccupazione femminile è maggiore di quella maschile. bisogna ribellarsi! | |
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Da: nnicola | 22/10/2013 19:40:42 |
il servizio si è considerato svolto nella scuola e nello stesso ruolo,tranne per il riscatto. CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 Argentino tredicesima euro 1822,8 -- IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E DAL 01/01/2012 CONTRIBUTIVO -- -- elaborato in data 22 10 2013 19 : 34 DOCENTE LAUREATO ISTITUTI SECONDARI II GRADO pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2014 data in ruolo 01/09/1978 data di nascita 01/02/1949 decorrenza gradone 01/01/2007 28 - 34 Servizio al 31/12/92 19 4 0 Servizio al 31/12/95 22 4 0 TOTALI AL 1 9 1978 per riscatto/ valutaz 5 0 0 Servizio al 01/01/2012 38 4 0 Servizio totale alla cessazione 41 0 0 COEFFICIENTI QUOTE INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO ETA' 65 6 quota E 5,54525 1740,71 mont contr 2012 34.006,83 ---- ---- ---- quota D 5,54525 0,00 mont contr 96 0,00 ---- Irpef lorda 656,09 quota B 0,42800 15415,85 ult stip pens 36.018,35 ---- detraz mens 57,69 quota C 0,34200 13246,35 retr med rivalutata 38.732,01 ---- Irpef netta 598,41 imp annuale lordo euro 30.402,90 importo mensile lordo euro 2.533,58 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 1935,17 CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 Argentino tredicesima euro 1639,48 -- IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E DAL 01/01/2012 CONTRIBUTIVO -- -- elaborato in data 22 10 2013 19 : 39 DOCENTE DIPLOMATO ISTITUTI SECONDARIO DI II GRADO pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2014 data in ruolo 01/09/1978 data di nascita 01/02/1949 decorrenza gradone 01/01/2007 28 - 34 Servizio al 31/12/92 19 4 0 Servizio al 31/12/95 22 4 0 TOTALI AL 1 9 1978 per riscatto/ valutaz 5 0 0 Servizio al 01/01/2012 38 4 0 Servizio totale alla cessazione 41 0 0 COEFFICIENTI QUOTE INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO ETA' 65 6 quota E 5,54525 1540,35 mont contr 2012 30.092,63 ---- ---- ---- quota D 5,54525 0,00 mont contr 96 0,00 ---- Irpef lorda 555,00 quota B 0,42800 13638,09 ult stip pens 31.864,69 ---- detraz mens 67,64 quota C 0,34200 11710,34 retr med rivalutata 34.240,76 ---- Irpef netta 487,36 imp annuale lordo euro 26.888,78 importo mensile lordo euro 2.240,73 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 1753,37 per la buonuscita occorrono gli anni di servizio riscattati, l'immissione in ruolo e gli anni riconosciuti per il ruolo. | |
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Da: nnicola | 22/10/2013 19:48:44 |
CALCOLO ORIENTATIVO LIQUIDAZIONE DOCENTE LAUREATO ISTITUTI SECONDARI II GRADO Argentino LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2014 data in ruolo 01/09/1978 servizi di ruolo al 31 8 2014 36 0 0 servizi di ruolo dal 1 1 2015 0 0 0 Totale servizi al 31 8 2014 41 0 0 Totale servizi utili TFS 41 Totale servizi utili TFR 0 0 0 Stipendio annuo utile alla buonuscita al netto della I.I.S. euro 25.049,76 Indennità integrativa speciale e Retribuzione di posizione euro 6.459,63 Eventuale assegno "ad personam" o Indennità di funzione euro 0,00 Tredicesima mensilità euro 2.625,78 INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO Quota lorda per ogni anno utile 34135,17X0,8/12 euro 2.275,68 Buonuscita maturata lorda euro 93.302,80 irpef 13987,30 netta euro 79.315,50 | |
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Da: Argentino | 22/10/2013 19:59:06 |
Grazie Nicola | |
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Da: luisetta | 23/10/2013 17:57:15 |
Grazie infinite Nicola. Se optassi per il sistema retributivo e dal 01/01/2012 contributivo ,con cessazione ad agosto 2014 andrei dunque a percepire euro 1646,23 di pensione ? Se andassi ad Agosto 2015 sarebbe uguale?Per poter ottenere questo sono scaduti i termini? Conosci la scadenza delle domande? Ti ringrazio e mi comlimento con te. Ciao | |
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Da: per Luisetta | 23/10/2013 18:27:10 |
Tra novembre e dicembre uscirà la contrattazione per la quiescienza. I termini per fare domanda di Pensione, comunque saranno fissati tra il 10 e il 30 gennaio .Ovvero 2 mesi prima della mobilità ! | |
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Da: per Luisetta | 23/10/2013 18:27:10 |
Tra novembre e dicembre uscirà la contrattazione per la quiescienza. I termini per fare domanda di Pensione, comunque saranno fissati tra il 10 e il 30 gennaio .Ovvero 2 mesi prima della mobilità ! | |
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Da: nnicola | 23/10/2013 20:57:01 |
luisetta non hai capito nulla. Non puoi andare in pensione fino al 2018 in pensione. Parlavi di perdita ed ho eleborato il retributivo per un confronto. se opti per il contributivo nel 2014 prenderai 1192. comunque calmati e non stressarti, non farti fare più calcoli perchè ti complicheranno ancora di più. | |
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Da: povera | 23/10/2013 21:56:44 |
luisetta, consolati non sei la sola! E poi dicono che siamo dei privlegiati! | |
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