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calcolo pensione personale scolastico
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Da: nnnicola03/12/2013 16:10:00
calcolo orientativo di pensione
DOCENTE/ata  qualifica           ----
anni preruolo riconosc  per carriera  -------
data di cessazione        -----
data in ruolo       ----
data di nascita        ---
decorrenza gradone       ------
Servizio al 31/12/92 ------      se possibile
Servizio al 31/12/95  ------     se possibile
TOTALI  Alla data ruolo anni ------  per riscatto/ valutaz


CALCOLO ORIENTATIVO LIQUIDAZIONE    
DOCENTE/ata  qualifica           ----
anni preruolo riconosc  per carriera  -------
data di cessazione        -----
data in ruolo       ----
decorrenza gradone       ------
anni ------  per riscatto/ Valutaz      ai fini buonuscita
Rispondi

Da: sempre Quota 9604/12/2013 16:37:27
Alla faccia di chi sosteneva che la sentenza della Corte Costituzionale sarebbe stata pubblicata subito, sono passati già 15 giorni e tutto tace...
Rispondi

Da: la sentenza04/12/2013 16:40:57
quale??????

Rispondi

Da: la sentenza04/12/2013 16:40:57
quale??????

Rispondi

Da: quota 9605/12/2013 09:20:27
poi quota 97....... 

non capite che vogliono toglierci le pensioni

oltre che il lavoro ai giovani!

Ci vuole una rivoluzione!
Rispondi

Da: come quale?05/12/2013 09:20:52
Siamo sul forum dedicato alle pensioni del personale scolastico sì o no? Il 19 novembre, cosa si è riunita a fare la Corte Costituzionale?
Rispondi

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Da: quota 9605/12/2013 09:27:52
per vostra conoscenza
fonte edscuola.com

Manifestazione a Roma, 11 dicembre 2013



CIDA - Manifestazione a Roma, 11 dicembre 2013
In considerazione delle pesanti misure previste a danno dei nostri pensionati dalla Manovra Finanziaria del Governo, si è ritenuto necessario organizzare una manifestazione di protesta che si terrà l'11 dicembre prossimo a Roma, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, presso il Teatro Eliseo (via Nazionale, 183).
L'evento sarà organizzato dalla CIDA con il supporto di Federmanager, Manageritalia, FP-CIDA e CIMO.
Nel corso della mattinata sono previsti interventi dei vertici confederali e di rappresentanti dei pensionati dei settori pubblici e privati. La giornata si concluderà con una mozione che verrà consegnata ad un rappresentante del Governo presente in sala.
Nei prossimi giorni pubblicheremo maggiori dettagli.
Chiediamo la massima partecipazione per garantire il miglior successo all'evento.
Rispondi

Da: e allora07/12/2013 09:26:42
questa quota per gli esodati com'è andata a
finire?????
Rispondi

Da: @ e allora07/12/2013 12:42:14
Non è finita
Rispondi

Da: maniola 10/12/2013 22:44:10
Per favore, puoi vedere la mia situazione?
Data nascita 12.11.1950
Docente ruolo scuola primaria
Entrata in ruolo 1.10.1970
Decorrenza gradone 35
Anni di ruolo al 31.12.1992    anni 22 mesi 4
Anni di ruolo al 31.12 1997    anni 27 mesi 4
Sono in pensione dal 1.9.2007 con 37 anni di servizio.
Ho continuato con il part time 50% + pensione.
Al 1.9.2014 avrò 7 anni di part time al 50%.

Come sarà ricalcolata la mia pensione?

Se lavoro fino al 1.9.2015 quali benefici avrò?

Grazie dell'attenzione e del lavoro che svolgi, ciao.
Rispondi

Da: nnnicola11/12/2013 08:41:13
posso calcolare la pensione spettante al 2007 e quella che sarebbe determinata al 2015 con orario intero. Al momento non sono aggiornato con le modalità di pensione mista tra pensione e part-time.

CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995                           
MANIOLA            tredicesima  euro   1384,22 --  IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E DAL 01/01/2012 CONTRIBUTIVO --    --  elaborato in data   11  12  2013   8 :  40               
Insegnante scuola elementare            pensione ordinaria        LEGGE 336/70 NO         euro  -  
data di cessazione        31/08/2007        data in ruolo        01/10/1970   
data di nascita        12/11/1950    decorrenza gradone        01/01/2006    35   
Servizio al 31/12/92                    22    3    0
Servizio al 31/12/95                    25    3    0
TOTALI  AL   1  10  1970  per riscatto/ valutaz                    0    1    0
Servizio al        01/09/2007            37    0    0
Servizio totale alla cessazione                    37    0    0
COEFFICIENTI        QUOTE    INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO        ETA'    56    9
quota E    4,72000    0,00    mont contr 2012    0,00     ----    ----    ----
quota D    4,72000    0,00    mont contr 96    0,00     ----    Irpef lorda    457,58
quota B    0,48050    14797,09    ult stip pens    30.795,19     ----    detraz mens    79,90
quota C    0,26550    7762,19    retr med rivalutata    29.236,13     ----    Irpef netta    377,68
imp annuale lordo        euro  22.559,28    importo mensile lordo        euro  1.879,94       
blocco annuale        IMPORTO NETTO ORIENTATIVO  MENSILE  CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE    euro  1502,26                   
                           
CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995                           
MANIOLA            tredicesima  euro   1749,24 --  IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E DAL 01/01/2012 CONTRIBUTIVO --    --  elaborato in data   11  12  2013   8 :  41               
Insegnante scuola elementare            pensione ordinaria        LEGGE 336/70 NO         euro  -  
data di cessazione        31/08/2015        data in ruolo        01/10/1970   
data di nascita        12/11/1950    decorrenza gradone        01/01/2006    35   
Servizio al 31/12/92                    22    3    0
Servizio al 31/12/95                    25    3    0
TOTALI  AL   1  10  1970  per riscatto/ valutaz                    0    1    0
Servizio al        01/01/2012            41    4    0
Servizio totale alla cessazione                    45    0    0
COEFFICIENTI        QUOTE    INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO        ETA'    64    9
quota E    5,40567    2099,69    mont contr 2012    42.079,21     ----    ----    ----
quota D    5,40567    0,00    mont contr 96    0,00     ----    Irpef lorda    608,58
quota B    0,48050    15571,30    ult stip pens    32.406,46     ----    detraz mens    61,94
quota C    0,31950    11231,44    retr med rivalutata    35.153,18     ----    Irpef netta    546,64
imp annuale lordo        euro  28.902,43    importo mensile lordo        euro  2.408,54       
blocco annuale        IMPORTO NETTO ORIENTATIVO  MENSILE  CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE    euro  1861,89                   
                           

Rispondi

Da: nnnicola11/12/2013 08:45:35
CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995                           
MANIOLA            tredicesima  euro   1718,75 --  IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E DAL 01/01/2012 CONTRIBUTIVO --    --  elaborato in data   11  12  2013   8 :  45               
Insegnante scuola elementare            pensione ordinaria        LEGGE 336/70 NO         euro  -  
data di cessazione        31/08/2014        data in ruolo        01/10/1970   
data di nascita        12/11/1950    decorrenza gradone        01/01/2006    35   
Servizio al 31/12/92                    22    3    0
Servizio al 31/12/95                    25    3    0
TOTALI  AL   1  10  1970  per riscatto/ valutaz                    0    1    0
Servizio al        01/01/2012            41    4    0
Servizio totale alla cessazione                    44    0    0
COEFFICIENTI        QUOTE    INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO        ETA'    63    9
quota E    5,23150    1477,85    mont contr 2012    30.603,06     ----    ----    ----
quota D    5,23150    0,00    mont contr 96    0,00     ----    Irpef lorda    588,89
quota B    0,48050    15571,30    ult stip pens    32.406,46     ----    detraz mens    63,70
quota C    0,31950    11231,49    retr med rivalutata    35.153,35     ----    Irpef netta    525,19
imp annuale lordo        euro  28.280,64    importo mensile lordo        euro  2.356,72       
blocco annuale        IMPORTO NETTO ORIENTATIVO  MENSILE  CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE    euro  1831,53                   
                           
Rispondi

Da: maniola 11/12/2013 13:52:59
Molte grazie.
Mi dicono che il part time va valutato all'incirca come 6 mesi, così
al 31.8.2014 avrei 40 anni e 6 mesi di sevizio
al 31.8.2015 avrei 41 anni

Con la nuova normativa non si considera più il massimo del servizio prestabile corrispondente al massimo della pensione?
Rispondi

Da: cuccocco11/12/2013 17:10:16
fino al 31/12/2011 il masssimo è 40 anni e quindi da sett 2010 il servizio è bloccato a 40, dal 1/1/2012 vige il contributivo.

Per un calcolo approssimato considera la pensione al 2007, se è giusta, e la pensione al 2015; calcola la differenza e considera il 50%. credo sia realistico in quanto dal 2007 a tutto il 2011 hai lavorato gratis e beneficiato solo per i contratti ma non per servizio. 260 euro  lordi corrispondenti a 180 circa netti.
Rispondi

Da: cuccocco11/12/2013 22:03:25
Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

Federazione Gilda-UNAMS

e-mail gildabologna@iperbole.bologna.it
sito web http://www.gildabo.it
   

Pensione e part-time

        L'alternativa alla pensione anticipata di anzianità è rappresentata dalla facoltà di ricorrere a quello speciale istituto giuridico, introdotto nella legislazione italiana dal decreto ministeriale 29 luglio 1997, n. 331 e disciplinato dalle ordinanze ministeriali n. 446/1997 e n. 55/1998 che consente al personale della scuola, a eccezione dei dirigenti scolastici e di alcune figure professionali uniche, di permanere in servizio in regime di part-time unitamente al trattamento pensionistico di anzianità.

        Per i dipendenti di età compresa tra i 57 e i 60 anni, c'è il timore che la riforma previdenziale annunciata possa abrogare le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 23 agosto 2004, n. 243, legge Maroni, ossia che non si possa più liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti suddetti, indipendentemente da ogni modifica della normativa, e non vedersi computare ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 243/2004, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione.

        Per questo, c'è la possibilità di andare in pensione con il contestuale trattamento di part-time, previsto dal decreto ministeriale suddetto.

        Per tutti i chiarimenti, si rimanda all'articolo pubblicato su Italia Oggi del 19 dicembre 2006.

        Per quanto riguarda l'entità del trattamento economico, prendendo in considerazione un insegnante con 18 ore di cattedra che chieda di rimanere in part-time per 12 ore, egli avrà diritto ai 12/18 dello stipendio risultante dalla sua anzianità di servizio (comprese I.I.S. e R.P.D.) ed ai 6/18 dell'intera pensione spettante.

PRO e CONTRO del trattamento di pensione e part-time

I vantaggi di tale soluzione sono i seguenti:

a) si è in pensione a tutti gli effetti, qualunque modifica venga apportata alla legge sulle pensioni;

b) si ha diritto, in proporzione, a tutti gli aumenti contrattuali che dovessero maturare durante tale periodo di lavoro;

c) si usufruisce dell'eventuale passaggio di gradone che dovesse maturare durante tale periodo di lavoro;

d) al momento della definitiva cessazione dal servizio, la pensione definitiva verrà rideterminata sulla base della complessiva anzianità di servizio, considerando anche, in proporzione, gli anni effettuati in rapporto di pensione e part-time;

e) la buonuscita, che sarà corrisposta solo al momento dell'effettiva cessazione del servizio, verrà calcolata su tutti gli anni di servizio svolti, considerando anche, in proporzione, il servizio svolto in rapporto di pensione e part-time.



Lo svantaggio, consideri ciascuno quanto grande, è quello derivante dalla seguente domanda: "Sono sicuro che tutto il servizio prestato con questo rapporto di lavoro (cioè tre giorni lavorativi alla settimana, oltre a tutte le riunioni, le correzioni di compiti e tutto il resto) abbia un valore pari a quei circa 100 euro in più al mese (che percepirei restando in pensione e part-time, rispetto a quanto prenderei andando definitivamente in pensione)? "

In altre parole:

LAVORARE UN ANNO PER 1200 EURO?????
Rispondi

Da: sempre meglio che14/12/2013 09:42:29
LAVORARE 1200 ANNI PER UN EURO
Rispondi

Da: attenzione14/12/2013 09:47:06
alla delega al Governo , viene dai Cobas l'allarme.

E gli altri sindacati sonnecchiano impotenti , no disinteressati.

Loro mica lavorano nella scuola!
Rispondi

Da: nnnicola14/12/2013 12:31:14
sempre meglio che    14/12/2013 9.42.29
LAVORARE 1200 ANNI PER UN EURO
ciascuno  consideri

Lo svantaggio, consideri ciascuno quanto grande, è quello derivante dalla seguente domanda: "Sono sicuro che tutto il servizio prestato con questo rapporto di lavoro (cioè tre giorni lavorativi alla settimana, oltre a tutte le riunioni, le correzioni di compiti e tutto il resto) abbia un valore pari a quei circa 100 euro in più al mese (che percepirei restando in pensione e part-time, rispetto a quanto prenderei andando definitivamente in pensione)? "
Rispondi

Da: Cipeciop 14/12/2013 23:19:27

Gentile Nicola, mi piacerebbe tanto sapere quando potrò andare in pensione anche perché sono molto ma molto stanca
Nata a marzo 1957
Insegnante con diploma, di ruolo da novembre 1978
Prima del 1978 ho lavorato nel privato per 1 anno e mezzo (già riscattato).
Grazie mille e tanti auguri a tutti di buone feste
Rispondi

Da: nnnicola15/12/2013 08:06:59
Cipeciop
Legge 214/11 - matura i requisiti per la:           
Pensione anticipata nel            2018
Decorrenza: 1 settembre           
Rispondi

Da: @ Cipeciop15/12/2013 12:06:32
Non fidarti: prima del 2018, i termini saranno sicuramente posticipati.
Rispondi

Da: nnnicola15/12/2013 14:01:26
non solo ma nel 2018 ha meno di 62 anni  ed è penalizzata.
Rispondi

Da: Cipeciop 16/12/2013 23:22:31
Acci...ancora un bel po' di anni. Una mia collega giorni fa mi diceva che  probabilmente usufruirà della "pensione donne". Nicola, io non posso?
Comunque, grazie mille per la tua grande disponibilità.
Rispondi

Da: @cipeciop16/12/2013 23:31:33
fai l'operazione oppure ti dichiari  donna!
Rispondi

Da: nnnicola17/12/2013 07:10:53
pensione donne in pensione dal 2015

               
CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995                           
Cipeciop            tredicesima  euro   1049,82 --  OPZIONE CONTRIBUTIVA --  elaborato in data   17  12  2013   7 :  9               
DOCENTE DIPLOMATO ISTITUTI SECONDARIO DI II GRADO            pensione ordinaria        LEGGE 336/70 NO         euro  -  
data di cessazione        31/08/2015        data in ruolo        01/11/1978   
data di nascita        12/03/1957    decorrenza gradone        01/01/2015    35   
Servizio al 31/12/92                    15    8    0
Servizio al 31/12/95                    18    8    0
TOTALI  AL   1  11  1978  per riscatto/ valutaz                    1    6    0
Servizio al        01/01/2012            34    8    0
Servizio totale alla cessazione                    38    4    0
COEFFICIENTI        QUOTE    INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO        ETA'    58    5
quota E    4,47550    0,00    mont contr 2012    0,00     ----    ----    ----
quota D    4,47550    16887,57    mont contr 96    408.778,16     ----    Irpef lorda    329,97
quota B    0,36200    0,00    ult stip pens    0,00     ----    detraz mens    95,97
quota C    0,34200    0,00    retr med rivalutata    0,00     ----    Irpef netta    234,00
imp annuale lordo        euro  16.887,57    importo mensile lordo        euro  1.407,30       
blocco annuale        IMPORTO NETTO ORIENTATIVO  MENSILE  CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE    euro  1173,29                   
                           
confronto con il retributivo e pro-rata


CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995                           
Cipeciop            tredicesima  euro   1563,87 --  IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E DAL 01/01/2012 CONTRIBUTIVO --    --  elaborato in data   17  12  2013   7 :  11               
DOCENTE DIPLOMATO ISTITUTI SECONDARIO DI II GRADO            pensione ordinaria        LEGGE 336/70 NO         euro  -  
data di cessazione        31/08/2015        data in ruolo        01/11/1978   
data di nascita        12/03/1957    decorrenza gradone        01/01/2015    35   
Servizio al 31/12/92                    15    8    0
Servizio al 31/12/95                    18    8    0
TOTALI  AL   1  11  1978  per riscatto/ valutaz                    1    6    0
Servizio al        01/01/2012            34    8    0
Servizio totale alla cessazione                    38    4    0
COEFFICIENTI        QUOTE    INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO        ETA'    58    5
quota E    4,47550    1724,95    mont contr 2012    41.753,87     ----    ----    ----
quota D    4,47550    0,00    mont contr 96    0,00     ----    Irpef lorda    526,14
quota B    0,36200    12113,66    ult stip pens    33.463,15     ----    detraz mens    71,27
quota C    0,34200    11767,83    retr med rivalutata    34.408,87     ----    Irpef netta    454,87
imp annuale lordo        euro  25.606,44    importo mensile lordo        euro  2.133,87       
blocco annuale        IMPORTO NETTO ORIENTATIVO  MENSILE  CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE    euro  1678,99                   
                           




Rispondi

Da: Cipeciop 17/12/2013 16:08:23
Non ho parole..grazie mille Nicola, sei fantastico.
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Da: Quota 9618/12/2013 14:51:27
La Corte Costituzionale ha detto NO.
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Da: Quota 96 bis18/12/2013 15:21:27
Ecco il testo della sentenza:
"Ritenuto che nel corso di una controversia di natura previdenziale proposta da una docente a tempo indeterminato nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo richiamato in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, «nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato, in ogni caso nella parte in cui (comma 3) non differenzia, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente»;
che il Tribunale di Siena osserva come la lavoratrice ricorrente avrebbe avuto diritto, in base alla previgente normativa, ad essere collocata in pensione alla data richiesta; infatti, secondo la previsione dell'art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), in linea con quanto stabilito dall'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la cessazione dal servizio sarebbe potuta avvenire a decorrere dal 1° settembre (data di inizio dell'anno scolastico) dell'anno 2012 per coloro i quali, come la ricorrente, maturavano i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2012 (sessanta anni di età e trentasei di contribuzione);
che nell'anno 2011 si sono avute varie manovre correttive della finanza pubblica, che hanno fatto venire meno il diritto della lavoratrice al collocamento in pensione alla data prevista;
che, a questo proposito, il remittente richiama l'art. 1, comma 21, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha spostato di un anno in avanti la possibilità di essere collocati in pensione per coloro i quali maturavano i requisiti per il pensionamento con effetto dal 1° gennaio 2012;
che l'art. 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, mentre ha fatto salvo il diritto al conseguimento della pensione secondo la normativa previgente per coloro i quali raggiungevano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ha completamente innovato il regime delle prestazioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2012, sicché la lavoratrice ricorrente non può più accedere alla pensione di anzianità, potendo solo aspirare all'ottenimento della pensione di vecchiaia, sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 del censurato art. 24, oppure della pensione anticipata, secondo i requisiti dei commi 10 e 11 del medesimo articolo;
che, in particolare, per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico sono richiesti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisiti di età e di contribuzione che la docente ricorrente non possiede, per cui la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata"

Aveva ragione Don Milani: Chi possiede il dominio della lingua, possiede il potere.
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Da: NANDO PENSIO19/12/2013 13:21:42
ma che devo lavorà per la fornerina?
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Da: da edscuola inammissibile la sentenza19/12/2013 23:21:43

ECCO LA SINTESI RIPORTATO DALL'OTTIMO SITO DI EDSCUOLA

La Consulta dunque ha dichiarato inammissibile l'ordinanza del giudice del lavoro di Siena che aveva sollevato la legittimità costituzionale sulla richiesta di una docente di andare in pensione coi requisiti della legge Damiano che prevedeva le cosiddette "Quote". Da una analisi approfondita della sentenza si evince, come sottolinea il prof Giuseppe Grasso nel testo che pubblcihiamo, che la suprema Corte non si esprime nel merito. A suffragio di quanto affermato anche il parere del giudice Roberto Amorosi



La Corte Costituzionale, in merito alla richiesta avanzata ad agosto 2012 con l'ordinanza di rimessione del giudice del lavoro di Siena per una ricorrente di Quota 96, rilevando «un'evidente incertezza della richiesta», adduce che non può pronunciarsi per una «sentenza additiva» e rigetta la questione di «legittimità costituzionale» dell'art. 24. In sostanza censura il modo in cui il giudice suddetto ha elaborato l'ordinanza, a suo dire formulata malamente e non priva di una certa contraddittorietà. Il giudice senese non avrebbe spiegato - e in ciò consisterebbe il suo torto - quale sarebbe stata l'utilità pratica dell'abrogazione della norma Fornero. Si sa che la Consulta, quando rileva questioni pregiudiziali, non entra mai nel merito delle questioni sollevate. L'ordinanza in questione, in particolare, secondo l'alta Corte, «presenta un petitum incerto» nella sua enunciazione poiché non chiarisce se alla stessa venga chiesta una pronuncia di illegittimità costituzionale che «cancelli integralmente la norma censurata» oppure una «pronuncia additiva» che la lasci in vigore ma «con le necessarie correzioni».  La Consulta osserva poi che, «a prescindere dal dato obiettivo per cui la disposizione censurata è entrata in vigore prima che la ricorrente nel giudizio a quo maturasse il diritto al conseguimento della prestazione pensionistica», l'ordinanza del Tribunale ordinario di Siena non ha tenuto conto dell'anno in più previsto dal decreto legge di ferragosto del 2011, il n. 148, che aveva modificato la legge 449/97 posticipando di un anno il pensionamento dei lavoratori della scuola. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 posta dal giudice senese viene pertanto giudicata, per queste ragioni di ordine strettamente formale, «manifestamente inammissibile».  Si esime dall'intervenire nello specifico con qualsivoglia ragionamento esprimendosi solo sulla «forma» e non sulla «sostanza» dell'ordinanza; dichiara che le «è preclusa la possibilità di pronunciare sentenze additive di contenuto discrezionale»; lascia infine inevasi, purtroppo, sia il problema del dies ad quem, che tanto interessava i lavoratori della scuola interessati, sia quello della disparità di trattamento pensionistico fra settore pubblico e privato. Da quanto possiamo capire dietro le righe c'è forse la volontà di non decidere o, come dire, aggiungiamo noi, di lavarsi le mani su tale spinosa querelle. Non c'è in ogni caso, a nostro modesto avviso, alcuna bocciatura del diritto violato dei Quota 96 della scuola. La spiegazione finale porta la Consulta ad adottare una scelta diplomatica e salomonica che salva la legge Fornero da ogni attacco costituzionale schivando ogni effetto emulativo da parte di altri settori pubblici. Si attiene alla forma dell'ordinanza, vorremmo aggiungere, senza andare oltre di un millimetro. C'è da dire però che quel decreto n. 148 non ha mai trovato applicazione concreta nella legislazione italiana perché, nel frattempo, era intervenuta la legge Fornero a ridisegnare in toto l'assetto del sistema pensionistico italiano. Resta il fatto che la Consulta, al di là delle sue scelte, ha liquidato il tutto con una NON decisione di fatto. L'unica cosa buona che può derivarne per questi lavoratori beffati è che non si è trattato di una bocciatura della specificità del Comparto Scuola. Significa solo che la palla passa ora nelle mani della politica, se ha intenzione di sanare definitivamente quanto aggirato dalla Consulta e dalle varie Corti dei Conti. Il diritto a pensione è rimasto, se così può dirsi, nel limbo delle rivendicazioni inevase. Resta salvo lo spazio perché si applichi infine correttamente al Comparto Scuola la legge Fornero. Sulla questione della specificità della scuola, infatti, rimasta clamorosamente inevasa dal mondo della giustizia, grava una inspiegabile e gravissima inadempienza politica. C'è un solo modo per rintuzzare questa sentenza: esigere che la politica stessa sani definitivamente la questione.  Giuseppe Grasso * * * La Corte non entra nel merito, perché rileva un aspetto dirimente che rende inutile l'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di Siena. In pratica, secondo la Corte, anche se la disposizione in contestazione (art. 24, comma 3, DL 201/2011) venisse dichiarata incostituzionale, ve ne sarebbe comunque un'altra (l'art. 1, comma 21, del DL 138/2011) che preclude la possibilità del lavoratore di essere collocato a riposo alla data del 1 settembre 2012, disposizione che il giudice sarebbe chiamato comunque ad applicare e della cui legittimità egli evidentemente non dubita, visto che non ha impugnato tale ultima norma, limitandosi alla prima. Per di più, aggiunge la Consulta, non è nemmeno chiaro ciò a cui mira il giudice di rinvio perché da un lato chiede che venga introdotto nella norma censurata un meccanismo di gradualità in uscita, ferma restando la data di maturazione del diritto al pensionamento fissato dalla disposizione in contestazione (31.12.2011); dall'altro chiede che tale giorno venga spostato in avanti per i lavoratori della scuola, considerata la peculiarità del settore. E ciò, secondo la Corte, è contraddittorio, dà luogo ad incertezza e rappresenta perciò un motivo ulteriore di rigetto. Certo si può obiettare che la Corte pecca di cinismo, che il discorso è più complesso e che avrebbe richiesto un approccio diverso, che nel merito nei confronti del "Comitato Quota96" è stata commessa un'ingiustizia perché quando mancavano pochi mesi all'agognato pensionamento la Fornero ha cambiato le carte in tavola, spostando di colpo la data di conclusione del rapporto non di pochi giorni o mesi, ma di svariati anni e ciò senza preoccuparsi di prevedere una disciplina transitoria che graduasse l'entrata in vigore della nuova disciplina. Vi è da dire però che è lo stesso giudice di rinvio a non parlare di diritto soggettivo bensì di mera aspettativa ancorché legittima nutrita dai lavoratori pensionandi. E ciò fa la differenza perché se si fosse trattato di diritto soggettivo, come era da supporre inizialmente, le cose sarebbero andate diversamente e forse il giudice avrebbe dato ragione al "Comitato Q96" fin da subito, disapplicando nei loro confronti la norma in contestazione senza nemmeno porsi dubbi di legittimità. A questo punto però serve a poco dibattere, perché nessun giudice oserà più mettere in discussione la legittimità della disposizione in contestazione, mentre le sentenze della Corte costituzionale non sono impugnabili. In ogni caso ho sempre pensato, e lo penso tuttora, che il personale della scuola di "Quota 96" ha subito un'ingiustizia ma in questi casi, secondo me, bisogna cercare di essere pratici e quindi coordinarsi con il legale  Roberto Amorosi
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