NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
calcolo pensione personale scolastico
1961 messaggi, letto 296723 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., 61, 62, 63, 64, 65, 66 - Successiva >>
Da: nnicola | 19/09/2013 13:31:28 |
CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 m-ivana tredicesima euro 1314,92 -- IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA MISTO-- -- elaborato in data 19 9 2013 13 : 31 Insegnante scuola elementare pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2015 data in ruolo 01/09/1983 data di nascita 30/01/1953 decorrenza gradone 01/01/2010 28 - 34 Servizio al 31/12/92 12 9 0 Servizio al 31/12/95 15 9 0 TOTALI AL 1 9 1983 per riscatto/ valutaz 3 5 0 Servizio al 01/01/2012 31 9 0 Servizio totale alla cessazione 35 5 0 COEFFICIENTI QUOTE ELABORAZIONI CON PERIODI DI SUPPLENZA ETA' 62 6 quota E 5,02983 0,00 mont contr 2012 0,00 ---- ---- ---- quota D 5,02983 10096,44 mont contr 96 217.458,60 ---- Irpef lorda 431,14 quota B 0,29748 9170,06 ult stip pens 30.826,32 ---- detraz mens 83,23 quota C 0,06602 2117,38 retr med rivalutata 32.069,43 ---- Irpef netta 347,90 imp annuale lordo euro 21.383,88 importo mensile lordo euro 1.781,99 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 1434,08 | |
Rispondi |
Da: nnicola | 19/09/2013 13:32:17 |
CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 m-ivana tredicesima euro 1542,89 -- IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA MISTO-- -- elaborato in data 19 9 2013 13 : 32 Insegnante scuola elementare pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2019 data in ruolo 01/09/1983 data di nascita 30/01/1953 decorrenza gradone #N/D 35 Servizio al 31/12/92 12 9 0 Servizio al 31/12/95 15 9 0 TOTALI AL 1 9 1983 per riscatto/ valutaz 3 5 0 Servizio al 01/01/2012 31 9 0 Servizio totale alla cessazione 39 5 0 COEFFICIENTI QUOTE ELABORAZIONI CON PERIODI DI SUPPLENZA ETA' 66 6 quota E 5,74183 0,00 mont contr 2012 0,00 ---- ---- ---- quota D 5,74183 13484,11 mont contr 96 254.409,79 ---- Irpef lorda 518,14 quota B 0,29748 9640,11 ult stip pens 32.406,46 ---- detraz mens 72,28 quota C 0,06602 2126,25 retr med rivalutata 32.203,64 ---- Irpef netta 445,85 imp annuale lordo euro 25.250,47 importo mensile lordo euro 2.104,21 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 1658,35 | |
Rispondi |
Da: nnicola | 19/09/2013 14:02:21 |
CALCOLO ORIENTATIVO DI TRATTAMENTO DI PENSIONE CON ANZIANITA' ANCHE INFERIORE AD ANNI 18 AL 31/12/1995 m-ivana tredicesima euro 1569,95 -- IL PRESENTE CALCOLO E' STATO EFFETTUATO CON IL SISTEMA MISTO-- -- elaborato in data 19 9 2013 14 : 2 Insegnante scuola elementare pensione ordinaria LEGGE 336/70 NO euro - data di cessazione 31/08/2019 data in ruolo 01/09/1983 data di nascita 30/01/1953 decorrenza gradone 01/01/2018 35 Servizio al 31/12/92 12 9 0 Servizio al 31/12/95 15 9 0 TOTALI AL 1 9 1983 per riscatto/ valutaz 3 5 0 Servizio al 01/01/2012 31 9 0 Servizio totale alla cessazione 39 5 0 COEFFICIENTI QUOTE INSERIMENTO EMOLUMENTI IN AUTOMATICO ETA' 66 6 quota E 5,74183 0,00 mont contr 2012 0,00 ---- ---- ---- quota D 5,74183 13889,61 mont contr 96 262.060,56 ---- Irpef lorda 528,46 quota B 0,29748 9640,11 ult stip pens 32.406,46 ---- detraz mens 70,98 quota C 0,06602 2179,74 retr med rivalutata 33.013,81 ---- Irpef netta 457,48 imp annuale lordo euro 25.709,46 importo mensile lordo euro 2.142,46 blocco annuale IMPORTO NETTO ORIENTATIVO MENSILE CON DETRAZIONI SOLO PER REDDITO DA PENSIONE euro 1684,97 | |
Rispondi |
Da: m-ivana | 21/09/2013 08:39:03 |
molte grazie, grande lavoro! | |
Rispondi |
Da: Il miglior consiglio del secolo. | 23/09/2013 19:07:04 |
Andatevene al vostro paese :) Figli di galline bianche PUAHAHAHA | |
Rispondi |
Da: nnicola | 23/09/2013 19:20:44 |
il mio paese è il tuo paese | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: nnicola | 26/09/2013 17:50:26 |
Rispondi |
Da: all''attenzione di | 01/10/2013 21:49:58 |
Rispondi |
Da: allattenzione di | 01/10/2013 21:52:31 |
di Nicola sono entrato in ruolo nell'anno scolastico 1984/85, ho riscattato i miei quattro anni di laurea ( anche se concretamente non ho ancora pagato il riscatto), ho 4 anni di pre ruolo + mesi di supplenza, ho la valutazione dell'anno del servizio militare e sono nato il 19.8.1953, quando andrò in pensione? E quanto prenderò di pensione e di buona uscita? gli ultimi 10 anni sono in scuola secondaria superiore , i precedenti in SMS sul sostegno! O fatto un anno il vicario del Preside ovvero il reggente! | |
Rispondi |
Da: nnicola | 01/10/2013 23:04:09 |
devi prima fare prima i conti con il servizio che hai e dopo con la fornero, ci risentiamo fra quattro anni se ho ben interpretato il servizio. | |
Rispondi |
Da: Napoli | 01/10/2013 23:24:34 |
Rispondi |
Da: caro Nicola | 02/10/2013 20:32:59 |
sai qualcosa sulla situazine degli esodati della scuola???? | |
Rispondi |
Da: non sono Nicola | 03/10/2013 20:47:20 |
ma ti rispondo dal sito edscuola Tecnica della scuola Il Miur, il 1 ottobre scorso, prot. 0002085, ha spedito agli Usr una nota con cui si invitano le scuole a richiedere la "Dichiarazione dei servizi" al personale in possesso al 31 agosto 2012 dei requisiti pensionistici previgenti la legge 214/2011, meglio nota come Legge Fornero "Al fine di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo volto a consentire l'estensione dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del termine finale per il possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell'art. 24 dela Legge 214/2011 utili per il diritto a pensione occorre censire la platea dei possibili beneficiari". Finalmente dunque il Miur mette in atto una operazione che avrebbe dovuto implementare già da qualche anno, quella cioè di sapere il numero esatto della platea degli aventi titolo ad entrare nelle more dei benefici della legge Fornero sulle pensioni, quel personale della scuola ormai noto come "Quota 96", in quanto l'anno scolastico, come è stato ampiamente detto, non finisce il 31 dicembre ma il 31 agosto. "Coloro i quali siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgente la riforma Fornero e volessero manifestare la volontà di cessare dal servizio devono presentare tempestivamente una dichiarazione in cui attestino di avere maturato i requisiti necessari e di volere avvalersene a decorrere dal 1/9/2014" Il motivo di tale improvvisa circolare, che però era stata sollecitata e quindi attesa da qualche tempo, è nata dal fatto che una proposta di legge a firma Ghizzoni, la n° 249, era stata bocciata per mancanza dei soldi necessari a coprire una platea di pensionandi, quelli appunto della "Quota 96", di oltre 9000 persone, secondo i calcoli dell'Inps. Numero che però faceva a pugni con quanto era stato per due anni conteggiato dal Miur e cioè di appena 3500 aspiranti alla pensione. Come ultima ratio, e per tentare una risoluzione onorevole del caso, viste le promesse di tanti politici, si arrivò a conteggiarne 6000: una sorta di mediazione che però non faceva onore né all'Inps né al Miur e che comunque lasciava nell'incertezza il Tesoro che avrebbe dovuto finanziare l'esodo di questo personale della scuola. Da qui dunque la presente circolare del Miur che a tale fine ribadisce " che tale manifestazione di volontà non ha allo stato attuale valore di istanza di cessazione dal servizio, per la quale occorre la disposizione normativa, ma ha esclusivamente fini conoscitivi" Nella nota del Capo dipartimento del Miur è pure allegato il Modello di dichiarazione " di maturazione dei requisiti previgenti il Dl 201/2011 entro il 31 agosto 2012". | |
Rispondi |
Da: nnicola | 04/10/2013 10:27:47 |
io sono nicola; è tutto chiaro, ma devi aggiungere che per poter almeno tentare il conteggio è necessario che al 31/12/2012 abbiano contemporaneamente almeno anni di servizio 35 ed età 60 e poi valutare la somma di 96. L'anno di nascita 1953 non consente questo conteggio e quindi è consigliabile che leggano la tecnica della scuola od altra rivista scolastica qualificata per una più chiara possibile informazione. io posso solo simulare un calcolo di pensione, a meno degli arotondamenti del programma in mio possesso, se mi forniscono i dati sottostanti. Si ricorda che per cause di inidonetà al servizio è possibile cessare dal servizio indipendentemente dall'età e con un minimo di servizio 15 0 20, anche per tale circostanza è possibile fare un calcolo orientativo di pensione. calcolo orientativo di pensione DOCENTE/ata qualifica ---- anni preruolo riconosc per carriera ------- data di cessazione ----- data in ruolo ---- data di nascita --- decorrenza gradone ------ Servizio al 31/12/92 ------ se possibile Servizio al 31/12/95 ------ se possibile TOTALI Alla data ruolo anni ------ per riscatto/ valutaz CALCOLO ORIENTATIVO LIQUIDAZIONE DOCENTE/ata qualifica ---- anni preruolo riconosc per carriera ------- data di cessazione ----- data in ruolo ---- decorrenza gradone ------ anni ------ per riscatto/ Valutaz ai fini buonuscita | |
Rispondi |
Da: @nicola | 05/10/2013 16:48:20 |
tu sei unico! | |
Rispondi |
Da: figlia x nnicola | 06/10/2013 10:23:31 |
Ho un pò di difficoltà per la ricostruzione degli anni contributivi di mio padre, docente di ruolo nato nel '52. Per la questine quota 96 è obbligato a presentare l'autocertificazione entro il 15 Ottobre pena impossibilità di fare richiesta di pensionamento in seguito nel caso si aprisse una finestra ? O la scadenza del 15 è solo per un "censimento" e non pregiudica richieste future nel caso ci sia apertura e requisiti ? Grazie | |
Rispondi |
Da: nnicola | 06/10/2013 12:21:51 |
sarà la scuola a fornire eventuale modulo per il censimento; a quel punto richiedi ai sensi della legge 241 copia del fascicolo relativo ai servizi, ricostruzione carriera, ecc. ecc. Il dipendente può non essere in grado di autocertificare e tu non sei consapevole e non sai i servizi che ha svolto tuo padre. La scuola si troverà in difficoltà e tenterà di disorientarti; ma è l'unico modo per avere un quadro dei servizi pregressi e relative valutazioni. Ciò non toglie che è sempre possibile richiedere eventuale riconoscimento per servizi svolti che non risultano nel fascicolo. La scuola non accetta e non rilascia certificati esenti da bollo, non è sempre vero: per i contenziosi è obbligata al rilascio, i figli non possono autocertificare per il padre, hanno necessità per Domande, certificati, documenti per ricorsi per pensioni dirette e di reversibilità , indennità di liquidazione e di buonuscita. Nota prot. n. 3364 del 07 dicembre 2012 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione --- e ---- circ_5_del 23_05_2012_dfp In ultima analisi se trovi ostacoli per il rilascio in esenzione bollo richiedili con la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". | |
Rispondi |
Da: nnicola | 06/10/2013 17:02:39 |
GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI Federazione GILDA UNAMS 00198 Roma - via Nizza, 11 - tel. 068845005-8845095; fax 0684082071 COMUNICATO Giungono numerose segnalazioni da parte dei docenti riguardante la richiesta di compilazione di un modulo relativo all'aggiornamento dell'anagrafe dei docenti a tempo indeterminato. La Gilda degli Insegnanti precisa che si tratta di una richiesta, finalizzata alla costituzione del "fascicolo personale" e che tale circolare non è indirizzata ai docenti, come erroneamente sembrano dichiarare alcuni impiegati delle scuole, bensì all'Istituzione scolastica. I dati richiesti sono già contenuti nei fascicoli personali cartacei che sono redatti e custoditi dalle segreterie delle scuole. E' appena il caso di rilevare che l'adempimento burocratico della compilazione dei fascicoli non rientra in alcun modo nella competenza dei docenti. Inoltre la legge pone esplicito divieto alle Pubbliche amministrazioni di richiedere dati o documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa. Roma, 3 febbraio 2011 | |
Rispondi |
Da: nnicola | 06/10/2013 17:11:05 |
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE FOGGIA CIRCOLARE N.95 Prot. n.9445 Foggia, 23.11.2010 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA LORO SEDI e, p.c. ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI OGGETTO: Unificazione fascicoli ordinari e riservati del personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato e determinato. INDICAZIONI OPERATIVE. Sempre più spesso viene segnalato allo scrivente che il personale della scuola incontra non poche difficoltà nel rilascio, da parte delle istituzioni scolastiche, della certificazione del servizio reso a tempo determinato, in particolare quando detto servizio è stato prestato in più scuole. Atteso quanto sopra si ritiene di fornire indicazioni operative tese ad eliminare l'inconveniente mediante l'unificazione dei fascicoli ordinari e riservati del personale scolastico. Appare evidente che per realizzare il suddetto obiettivo è indispensabile che le scuole, ove il personale risulti titolare, siano in possesso di tutti i dati e atti necessari al rilascio della certificazione relativa al servizio reso in altra istituzione scolastica. a) ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DELLA SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO Ogni Istituzione Scolastica, deve essere depositaria dei soli fascicoli dei propri dipendenti ivi titolari e non anche di quelli del personale che vi ha prestato servizio in passato. 2 Ogni scuola pertanto, se necessario, richiederà alle altre Istituzioni Scolastiche, anche fuori provincia o regione, l'invio di tutti gli atti che le consentano di emanare i provvedimenti di propria competenza. Le Istituzioni Scolastiche presso cui sono depositati atti e fascicoli di personale non più titolare, dal canto loro, avranno cura di inviarli alle Istituzioni Scolastiche di titolarità anche fuori provincia o regione. Il fascicolo, nella sua completezza, dovrà in sostanza seguire le sorti dell'interessato e, in caso di trasferimento o assegnazione definitiva di sede, essere trasmesso alla nuova scuola di titolarità . Si dovrà ovviamente fare riferimento alla scuola di titolarità e non a quella/quelle eventualmente assegnate per utilizzazione o assegnazione provvisoria a seguito di provvedimenti di durata annuale. L'invio dei fascicoli alla scuola competente può avvenire anche d'ufficio tenendo presente che utilizzando le apposite funzioni del SIDI (personale Scuola - personale comparto scuola - gestione delle competenze del dipendente (fascicolo personale) - gestione dati del ruolo - interrogare dati del ruolo) è possibile interrogare il sistema per conoscere le notizie essenziali di qualsiasi dipendente e in particolare la sede di titolarità . E' appena il caso di precisare che il fascicolo dovrà essere trasmesso con un elenco dettagliato degli atti inseriti di cui la scuola mittente dovrà conservare copia. a1) Personale con incarico a tempo indeterminato all'inizio dell'anno scolastico Detto personale, com'è noto, entro 30 giorni dall'assunzione, deve produrre una serie di domande e dichiarazioni, finalizzate soprattutto alla gestione dei provvedimenti di fine rapporto, tra le quali la dichiarazione dei servizi prestati prima della nomina in ruolo, prevista dall'art. 145 del DPR 29.12.1973 n. 1092. Deve inoltre produrre, dopo la conferma in ruolo, la domanda documentata di ricostruzione di carriera e riconoscimento dei servizi pre ruolo. A quest'ultima domanda vanno allegati i certificati attestanti il servizio di cui si chiede il riconoscimento oppure la dichiarazione sostitutiva attestante i servizi stessi. Nel caso in cui gli interessati intendano avvalersi della facoltà di chiedere il rilascio del certificato di servizio ( si sottolinea, a tal proposito, che l'autocertificazione costituisce un diritto e non un obbligo) possono rivolgersi alla scuola in cui stanno svolgendo il periodo di prova. Tale scuola, tenendo a riferimento i dati riportati nella citata dichiarazione dei servizi, avrà cura di acquisire d'ufficio, entro il 30 giugno dell'anno di prova, i fascicoli e gli atti giacenti presso le scuole indicate nella citata dichiarazione, in modo da rilasciare un unico certificato cumulativo che sarà poi allegato alla domanda di riconoscimento dei servizi pre ruolo. Nel merito si evidenzia che l'art. 43 del DPR 28.12.2000 n, 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 3 vieta alle Amministrazioni pubbliche di richiedere atti o certificati che siano attestati in documenti già in loro possesso o che sono tenute ad acquisire d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Nel caso specifico le istituzioni scolastiche sono quindi tenute ad operare in tal senso, mediante scambio di informazioni ed acquisendo d'ufficio tutti gli atti necessari. a2) Docenti titolari: D.O.P. (Dotazione Organica Provinciale) D.O.S. (Dotazione Organica Sostegno Istituti di 2° grado) D.O.R. (Dotazione organica regionale docenti religione cattolica) Il fascicolo di tali docenti, che , com'è noto, non sono titolari in una specifica scuola ma vengono annualmente utilizzati con provvedimento degli Uffici Territoriali dell'USR, sarà conservato e unificato dalla scuola di servizio che provvederà ad inviarlo all'eventuale nuova scuola assegnata, l'anno scolastico successivo, dal predetto Ufficio Territoriale. a3) Personale collocato fuori ruolo con perdita della sede di titolarità Il fascicolo del personale destinatario di provvedimenti di collocamenti fuori ruolo con perdita della sede di titolarità , come ad esempio: a. per destinazione all'estero; b. per distacco pluriennale presso l'ANSA (ex IRRE); c. a seguito di comando pluriennale disposto ai sensi dell'art. 26 della L. 448/98 sarà conservato dall'ultima scuola di titolarità . Qualora il predetto personale rientri dal collocamento fuori ruolo, il fascicolo sarà inviato alla nuova scuola assegnata. a4) Personale docente e ATA a tempo indeterminato beneficiario Artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007 Il fascicolo di tale personale, che accetta per un triennio una supplenza di durata annuale in altro ordine, grado o qualifica,deve essere ovviamente conservato dalla scuola di titolarità , fino a quando la stessa viene mantenuta, e trasmesso alla nuova eventuale scuola acquisita mediante trasferimento a seguito della perdita della predetta titolarità . 4 a5) Personale docente collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute e utilizzato in altri compiti Il fascicolo di detto personale sarà gestito e riunificato: a) dalla scuola di utilizzazione; b) in caso di utilizzazione presso strutture/uffici dell'Amministrazione, diversi dalle Istituzioni Scolastiche, dall'ultima scuola di titolarità . a6) Personale cessato dal servizio La riunificazione del fascicolo del personale a qualunque titolo cessato dal servizio (per collocamento a riposo, dimissioni volontarie, dispensa, decadenza, ecc…) dovrà essere curata dall'ultima scuola di titolarità o servizio. b) PERSONALE NON DI RUOLO Considerata la continua mobilità del citato personale non si ritiene, al momento, di fornire indicazioni per l'unificazione dei fascicoli. Tuttavia le istituzioni scolastiche in cui presta servizio detto personale avranno cura, in caso di richiesta di rilascio di certificati di servizio, di predisporre un unico documento attestante tutti i servizi prestati anche in altre scuole. A tal fine, anche avvalendosi delle specifiche funzioni del SIDI, acquisiranno d'ufficio tutte le informazioni necessarie. Resta ovviamente ferma la possibilità per gli interessati, come già precisato, di avvalersi dell'autocertificazione secondo le disposizioni contenute nel 28.12.2000 n. 445. (Regolamento in materia di documentazione amministrativa). c) FASCICOLI RISERVATI Particolare cura dovrà essere posta nella conservazione e trasmissione degli atti contenuti nell'eventuale fascicolo riservato. I predetti fascicoli dovranno essere trasmessi alla scuola competente, in busta chiusa, sulla quale va riportata la dicitura "fascicolo riservato" e posti alla personale attenzione del Dirigente Scolastico, che ne curerà con scrupolo le modalità di conservazione. E' appena il caso di evidenziare che nella trasmissione e gestione dei fascicoli riservati, dovranno essere attentamente rispettate le disposizioni in materia di privacy. 5 d) UTILIZZO FUNZIONI SISTEMA INFORMATIVO (SIDI) Da tutto quanto esposto emerge con chiarezza l'importanza determinante di una corretta e completa comunicazione a SIDI di tutti i dati concernenti il personale di ruolo e non di ruolo, costituendo al SIDI la banca dati per tutte le procedure di gestione giuridica relative a detto personale. Si invitano pertanto ancora una volta i Dirigenti Scolastici ad accertarsi che tale strumento venga pienamente utilizzato e continuamente aggiornato. f) TEMPISTICA Nella consapevolezza che le operazioni illustrate nella presente nota comporteranno un aggravio di lavoro per gli uffici di segreteria, si ritiene di indicare la seguente tempistica che, a parere dello scrivente, dovrebbe consentire di gestire in maniera adeguata e distesa le relative operazioni: 1. inizio operazioni: 1 dicembre 2010; 2. riunificazione e gestione dei dati relativi al personale neo immesso in ruolo: entro il 31 marzo 2011; 3. altro personale a tempo indeterminato: entro 30 giugno 2011. g) NORMATIVA DI RIFERIMENTO L'art. 14 del D.P.R. 8.3.1999 n. 275 (Regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche), ha previsto, con decorrenza 1.9.2000, il decentramento alle istituzioni scolastiche autonome delle competenze in materia di stato giuridico ed economico del personale della scuola, prima riservate agli ex Provveditorati agli Studi. Per dare concreta attuazione al predetto decentramento il M.I.U.R. ha, a suo tempo, diramato una serie di circolari tra le quali le più significative sono le seguenti CC.MM. entrambe consultabili nella rete INTRANET del predetto Ministero: - C.M. . 205 del 30.8.2000 - C.M. n.34 del 19.2.2001 Con la prima delle circolari citate (Cm n. 205 del 30 agosto 2000 e allegato documento di lavoro) sono state analiticamente individuate le materie che, in applicazione dell'art. 14 del DPR 275/99, dovevano essere trasferite, con decorrenza 1.9.2000, alle scuole autonome e sono state fornite indicazioni operative per il razionale passaggio delle relative competenze alle predette scuole. Con la seconda (CM.n. 34 del 19.2.2001) sono state rese disponibili alle istituzioni scolastiche le specifiche funzionalità del Sistema Informativo indispensabili all'effettuazione delle numerose procedure relative alla gestione giuridico -economica del personale. 6 Tra le funzioni trasferite alle scuole ,da gestire tramite sistema informativo, rientrano, com'è noto, le seguenti: Contratti a tempo determinato; Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale; Cessazione dal servizio; Assenze; Posizioni di stato (comandi, incarichi ecc.) Variazioni di stato giuridico (collocamenti fuori ruolo ecc); Conferma in ruolo; Ricostruzioni di carriera; Gestione stato di servizio e fascicolo personale. Nel ringraziare per la collaborazione le SS.LL. e il personale degli uffici di segreteria, si porgono cordiali saluti. F.to IL DIRIGENTE Giuseppe De Sabato | |
Rispondi |
Da: nnicola | 06/10/2013 17:14:21 |
Responsabile del procedimento: G. Lopopolo, G. Mazzeo tel. 080-5477300 Fax 080-5566009 p.1/4 Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI 080-5477203 080-5428367 -cell. 328-7549742 Segreteria 080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it - Sito Web: www.uspbari.net MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio Scolastico Provinciale - Bari Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 e-mail: usp.ba@istruzione.it Prot. n. 0005897 Ufficio I Bari, 28 ottobre 2009 Direttore Coord.: G. Lopopolo Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado Di Bari e Provincia LORO SEDI Oggetto: Unificazione fascicoli ordinari e riservati del personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato e determinato. INDICAZIONI OPERATIVE. E' stato segnalato a quest'Ufficio il disagio che viene a crearsi nelle segreterie scolastiche a causa della difformità dei procedimenti amministrativi messi in atto dalle scuole della provincia per la c.d. "Unificazione dei fascicoli personali" dei dipendenti e, contestualmente, è stata rivolta espressa richiesta di fornire indicazioni operative in merito, soprattutto al fine di uniformare le procedure ed evitare un appesantimento, inefficace, del lavoro delle segreterie. Come è noto, l'art. 14 del D.P.R. 8.3.1999 n. 275 (Regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche) ha previsto, con decorrenza 1.9.2000, il decentramento alle istituzioni scolastiche autonome delle competenze in materia di stato giuridico ed economico del personale della scuola, prima riservate agli ex Provveditorati agli Studi. Successivamente, con la C. M. n. 205 del 30 agosto 2000 sono state analiticamente individuate le materie che, in applicazione dell'art. 14 del DPR 275/99, dovevano essere trasferite, con decorrenza 1.9.2000, alle scuole autonome e sono state fornite indicazioni operative per il razionale passaggio delle relative competenze alle predette scuole. Tra le funzioni trasferite alle scuole, da gestire tramite sistema informativo, rientrano, le seguenti: contratti a tempo determinato; trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale; cessazione dal servizio; assenze; posizioni di stato (comandi, incarichi ecc.); variazioni di stato giuridico (collocamenti fuori ruolo ecc); conferma in ruolo; ricostruzioni di carriera; gestione stato di servizio e fascicolo personale. E' evidente come, per la corretta e puntuale gestione delle citate operazioni, sia necessario essere in possesso di tutti i dati necessari, ciò è possibile solo se si realizza l'unificazione di fascicoli personali presso le singole Istituzioni Scolastiche, con le modalità che di seguito si illustrano. Personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato Responsabile del procedimento: G. Lopopolo, G. Mazzeo tel. 080-5477300 Fax 080-5566009 p.2/4 Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI 080-5477203 080-5428367 -cell. 328-7549742 Segreteria 080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it - Sito Web: www.uspbari.net Ogni Istituzione Scolastica deve essere depositaria dei soli fascicoli dei propri dipendenti ivi titolari e non anche di quelli del personale che vi ha prestato servizio in passato. In sostanza, il fascicolo, nella sua completezza, dovrà seguire le sorti dell'interessato e, in caso di trasferimento o assegnazione definitiva di sede, essere trasmesso alla nuova scuola di titolarità , con un elenco dettagliato degli atti inseriti, elenco di cui la scuola mittente dovrà conservare copia. Al fine di una corretta trasmissione, le Istituzioni scolastiche avranno cura di formare il fascicolo personale archiviando gli atti innanzitutto per anno scolastico e, quindi, per tipologia, sì da evitare inutili appesantimenti gestionali delle segreterie riceventi. Si ritiene efficace l'uso di tale modalità organizzativa, piuttosto che quella, pure indicata in passato da quest'Ufficio, che preveda il passaggio alla scuola di titolarità dei soli atti/provvedimenti amministrativi utili ai fini della gestione giuridica del personale: infatti, in tal modo, trattenendo le scuole di servizio una parte della documentazione, si avrebbe una "frammentazione" del fascicolo personale, con conseguente vanificazione dello scopo prefisso dalla normativa in questione. Ai fini della unificazione, si dovrà , ovviamente, fare riferimento alla scuola di titolarità e non a quella/quelle eventualmente assegnate per utilizzazione o assegnazione provvisoria a seguito di provvedimenti di durata annuale. L'invio dei fascicoli alla scuola competente può avvenire anche d'ufficio tenendo presente che utilizzando le apposite funzioni del SIDI ( personale Scuola ® personale comparto scuola ® gestione delle competenze del dipendente (fascicolo personale) ® gestione dati del ruolo ® interrogare dati del ruolo) è possibile interrogare il sistema per conoscere le notizie essenziali di qualsiasi dipendente e in particolare la sede di titolarità . Personale neo immesso in ruolo Detto personale, entro 30 giorni dall'assunzione in ruolo, deve produrre una serie di domande e dichiarazioni, finalizzate soprattutto alla gestione dei provvedimenti di fine rapporto, tra le quali la dichiarazione dei servizi prestati prima della nomina in ruolo, prevista dall'art. 145 del DPR 29.12.1973 n. 1092. Deve, inoltre, produrre, dopo la conferma in ruolo, la domanda documentata di ricostruzione di carriera e riconoscimento dei servizi pre ruolo. A quest'ultima domanda vanno allegati i certificati attestanti il servizio di cui si chiede il riconoscimento oppure la dichiarazione sostitutiva attestante i servizi stessi. Nel caso in cui gli interessati intendano avvalersi della facoltà di chiedere il rilascio del certificato di servizio, gli stessi possono rivolgersi alla scuola in cui stanno svolgendo il periodo di prova. Tale scuola, tenendo a riferimento i dati riportati nella citata dichiarazione dei servizi, avrà cura di acquisire d'ufficio, entro il 30 giugno dell'anno di prova, i fascicoli e gli atti giacenti presso le scuole indicate nella citata dichiarazione, in modo da rilasciare un unico certificato cumulativo che sarà poi allegato alla domanda di riconoscimento dei servizi pre ruolo. Nel merito si evidenzia che l'art. 43 del DPR 28.12.2000 n, 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) vieta alle Amministrazioni pubbliche di richiedere atti o certificati che siano attestati in documenti già in loro possesso o che sono tenute ad acquisire d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Anche l'art. 18, comma 2, della L. n. 241/90, come riformato dall'art. 3, comma 6 octies, della L. n. 80/2005, depone in tal senso. Quindi, nel caso specifico, le istituzioni scolastiche sono tenute ad operare in tal senso, mediante scambio di informazioni ed acquisendo d'ufficio tutti gli atti necessari. Responsabile del procedimento: G. Lopopolo, G. Mazzeo tel. 080-5477300 Fax 080-5566009 p.3/4 Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI 080-5477203 080-5428367 -cell. 328-7549742 Segreteria 080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it - Sito Web: www.uspbari.net Casi particolari: Docenti titolari D.O.P. (Dotazione Organica Provinciale) - D.O.S.(Dotazione Organica Sostegno Istituti di 2° grado) e D.O.R. (Dotazione organica regionale docenti religione cattolica) Il fascicolo di tali docenti, che, com'è noto, non sono titolari in una specifica scuola ma vengono annualmente utilizzati con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale, sarà conservato e unificato dalla scuola di servizio, che provvederà ad inviarlo all'eventuale nuova scuola assegnata, l'anno scolastico successivo, dal predetto USP. Personale collocato fuori ruolo con perdita della sede di titolarità , Il fascicolo del personale destinatario di provvedimenti di collocamenti fuori ruolo con perdita della sede di titolarità , sarà conservato dall'ultima scuola di titolarità . Qualora il predetto personale rientri dal collocamento fuori ruolo, il fascicolo sarà inviato alla nuova scuola assegnata . Personale docente e ATA a tempo indeterminato beneficiario Artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007 Il fascicolo di tale personale, che accetta per un triennio una supplenza di durata annuale in altro ordine, grado o qualifica, deve essere ovviamente conservato dalla scuola di titolarità , fino a quando la stessa viene mantenuta, e trasmesso alla nuova eventuale scuola acquisita mediante trasferimento a seguito della perdita della predetta titolarità . Personale docente collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute e utilizzato in altri compiti Il fascicolo di detto personale sarà gestito e riunificato: a) dalla scuola di utilizzazione; b) in caso di utilizzazione presso strutture/uffici dell'Amministrazione, diversi dalle Istituzioni Scolastiche, dall'ultima scuola di titolarità . Personale cessato dal servizio La riunificazione del fascicolo del personale a qualunque titolo cessato dal servizio (per collocamento a riposo, dimissioni volontarie, dispensa, decadenza, ecc…) dovrà essere curata dall'ultima scuola di titolarità o servizio. Personale non di ruolo Considerata la continua mobilità del citato personale e la circostanza che lo stesso consegue la titolarità dopo aver maturato un numero considerevole di servizio pre-ruolo, onde evitare che i fascicoli personali siano di anno in anno "spediti" alla sede di servizio assegnata, non si ritiene, al momento, di attuare l'unificazione dei fascicoli. Tuttavia le istituzioni scolastiche, in cui presta servizio detto personale, avranno cura, in caso di richiesta di rilascio di certificati di servizio, di predisporre un unico documento attestante tutti i servizi prestati anche in altre scuole. A tal fine, pure avvalendosi delle specifiche funzioni del SIDI, acquisiranno d'ufficio tutte le informazioni necessarie. Responsabile del procedimento: G. Lopopolo, G. Mazzeo tel. 080-5477300 Fax 080-5566009 p.4/4 Il Dirigente: Giovanni Lacoppola - Via Re David,178/f - 70125 BARI 080-5477203 080-5428367 -cell. 328-7549742 Segreteria 080-5477202 - e-mail : giovanni.lacoppola@istruzione.it - Sito Web: www.uspbari.net Resta ovviamente ferma la possibilità per gli interessati di avvalersi dell'autocertificazione secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 445/2000 e nella L. n. 241/90, come successivamente riformati. Fascicoli riservati Particolare cura dovrà essere posta nella conservazione e trasmissione degli atti contenuti nell'eventuale fascicolo riservato. I predetti fascicoli dovranno essere trasmessi alla scuola competente, in busta chiusa, sulla quale va riportata la dicitura "fascicolo riservato" e posti alla personale attenzione del Dirigente Scolastico, che ne curerà con scrupolo le modalità di conservazione. E' appena il caso di evidenziare che, nella trasmissione e gestione dei fascicoli riservati, dovranno essere attentamente rispettate le disposizioni in materia di privacy. Utilizzo funzioni Sistema Informativo (SIDI) Da tutto quanto esposto, è evidente l'importanza determinante di una corretta e completa comunicazione a SIDI di tutti i dati concernenti il personale di ruolo e non di ruolo, costituendo il SIDI la banca dati per tutte le procedure di gestione giuridica relative a detto personale. Si invitano, pertanto, i Dirigenti Scolastici ad accertarsi che tale strumento venga pienamente utilizzato e continuamente aggiornato. Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione delle SS.LL. e del personale di segreteria. IL DIRIGENTE DELL'U.S.P. Giovanni LACOPPOLA | |
Rispondi |
Da: nnicola | 06/10/2013 17:36:59 |
dirittoscolastico.it http://www.dirittoscolastico.it/nota-prot-n-3364-del-07-dicembre-2012/ Nota prot. n. 3364 del 07 dicembre 2012 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Oggetto: Attuazione delle disposizioni in materia di certificazione e documenti d'identità . Facendo seguito alla precedente nota di questo Dipartimento n. 1027 del 30/5/2012, il cui contenuto viene qui interamente ribadito, si trasmette un appunto elaborato dall'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione pubblica, con il quale, a proposito delle nuove norme in materia di certificazione introdotte dall'articolo 15 della legge n. 183/2011, vengono forniti chiarimenti e soluzioni interpretative in merito a fattispecie riguardanti il mondo della scuola. Tale documento è stato redatto sulla base delle richieste di chiarimenti pervenute al Dipartimento della Funzione pubblica da parte di codesti USR o delle istituzioni scolastiche e fornisce un'utile guida al fine di rendere l'attività amministrativa del Ministero e delle scuole coerente con le nuove disposizioni normative. Nel richiedere a codesti Uffici di voler dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche dell'appunto in questione, si ribadisce ancora una volta la necessità di assicurare la corretta e rigorosa applicazione delle norme sopra richiamate, anche in considerazione delle sanzioni previste in caso di violazione. Si raccomanda, pertanto, di vigilare sia sui propri uffici che sulle istituzioni scolastiche affinché venga data puntuale attuazione all'intero complesso di disposizioni attualmente vigenti in materia di semplificazione amministrativa, non mancando di segnalare allo scrivente Dipartimento eventuali criticità o difficoltà interpretative. Il Capo Dipartimento Lucrezia Stellacci Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Il Capo Dipartimento APPUNTO SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 15, LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 NELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Sono pervenute all'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica numerose richieste, da parte di scuole, uffici scolastici regionali ecc., di chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni introdotte, in materia di certificazione, dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - con particolare riferimento all'attuazione della citata norma nelle procedure di competenza del MIUR. Di seguito vengono indicate le questioni maggiormente ricorrenti nelle segnalazioni pervenute e le soluzioni interpretative proposte, anche al fine dì valutare l'opportunità dell'emanazione di una circolare interpretativa. Certificati di servizio Numerosi dirigenti amministrativi e docenti chiedono se, a seguito dell'entrata in vigore delle norme indicate in oggetto, possano essere rilasciati certificati di servizio oppure se gli stessi debbano essere sostituiti da autocertificazioni. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che lo stato di servizio (ossia la dichiarazione avente ad oggetto i contenuti dello stato matricolare e le altre informazioni concernenti l'attività lavorativa del dipendente) possa essere attestato dall'interessato alla pubblica amministrazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n 445 dcl 2000. La pubblica amministrazione, comunque, non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato e, pertanto, nel caso in cui un dipendente richieda all'Amministrazione un certificato del servizio prestato, tale certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di cui all'art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000 "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Certificati di frequenza Gli addetti alle segreterie di alcuni istituti scolastici chiedono se, anche dopo l'entrata in vigore, della legge emarginata in oggetto, possano essere rilasciati certificati di frequenza per gli alunni. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica osserva che le Pubbliche Amministrazioni devono sempre accettare dai cittadini le autocertificazioni e non possono richiedere al privato il certificato rilasciato da un'altra Amministrazione. Tale principio di carattere generale - che incontra le sole deroghe espressamente previste dallo stesso DPR n. 5 del 2000 o da norme speciali - si applica anche nel caso dei certificati di frequenza. Detti certificati, pertanto, andranno acquisiti d'ufficio. Nel caso in cui, comunque, venga richiesto, il certificato di frequenza degli alunni può essere rilasciato dalla Pubblica Amministrazione all'interessato esclusivamente con la dicitura di cui all'art. 40, comma 02 del DPR n. 445 del 2000 "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Nulla osta al trasferimento di un alunno Sono pervenuti alcuni quesiti in merito all'impatto delle norme in oggetto sul rilascio dei nulla osta per il trasferimento di un alunno. In particolare, alcuni circoli alcuni circoli didattici hanno segnalato che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha diramato una circolare (Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 448 del 19.01.2012) con la quale si specifica, tra l'altro, che il c.d. nulla osta al trasferimento di alunni rientra nel campo d'applicazione delle norme in esame e, pertanto, deve essere acquisito d'ufficio. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che il nulla osta al trasferimento di un alunno non abbia natura certificativa ma autorizzatoria e, dunque, non rientri nel campo d'applicazione della normativa in oggetto. Il nulla osta, infatti, è una dichiarazione scritta, rilasciata dalla competente autorità amministrativa su richiesta dell'interessato, che attesta l'esistenza di certi presupposti e quindi l'inesistenza di contrarietà o impedimenti allo svolgimento dell'attività che l'interessato si prefigge di compiere e, pertanto, non ha natura meramente certificativa. Certificati di servizio rilasciati da istituti non paritari Nota prot. n. 3364 del 07 dicembre 2012 | DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it/nota-prot-n-3364-del-07-dicembre-2012/ 1 di 3 06/09/2013 12:23 È pervenuta una richiesta di chiarimenti in ordine alla certificazione del servizio prestato presso una scuola non paritaria, ai fini della compilazione degli elenchi per le graduatorie d'istituto di III fascia. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza, evidenzia che il cittadino può presentare ad una pubblica amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il servizio prestato sia presso una scuola privata e paritaria, sia presso una scuola privata e non paritaria. L'art. 47, comma 3, del DPR 445 del 2000, infatti, prevede che "Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ". Ciò significa, dunque, che con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati tutti i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, che non rientrano nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione. Certificati sostitutivi del diploma di licenza Un istituto chiede indicazioni circa le modalità di rilascio del certificato sostitutivo del diploma di licenza media alla luce della novella contenuta nella l. n. 183/2011. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che il certificato sostitutivo del diploma di licenza debba essere rilasciato senza la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, DPR n. 445 del 2000 "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", poiché esso ha la precipua funzione di sostituire un documento smarrito (diploma) che, come già evidenziato, va rilasciato senza la predetta dicitura. Accertamento della veridicità dei fatti attestati mediante dichiarazioni sostitutive Alcuni dirigenti amministrativi chiedono all'Ufficio chiarimenti in ordine alle modalità da seguire nella verifica della veridicità di quanto dichiarato mediante autocertificazioni. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica rileva che ai sensi dell'art. 43 comma 5 del DRP 28 dicembre 2000, n. 445, in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.). Libretto di frequenza degli studenti costretti a continui spostamenti L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia chiede se la dicitura prevista dal 4 comma 02 del DPR 11. 445/2000 debba essere apposta sul libretto utilizzato per la verifica della frequenza, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, da parte di studenti costretti a continui spostamenti. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che tale libretto non possa essere considerato un certificato, poiché (i) non vi è nessuna disposizione di legge che riconosca esplicitamente a tale libretto valore certificativo. Il mero riferimento a tale libretto in accordi, convenzioni, ecc., non comporta l'automatico riconoscimento della funzione certificativa; (ii) il libretto in questione appare funzionale alla ricostruzione del percorso scolastico dello studente ma non attesta l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Ed infatti, l'assolvimento di tale obbligo viene accertato dai competenti uffici scolastici sulla base di approfondite indagini; (iii) eventuali documenti/attestati vengono rilasciati dalle istituzioni scolastiche solo dopo lo svolgimento di appositi approfondimenti e non solo sulla base di quanto dichiarato nel citato libretto. Di conseguenza, sul libretto in questione non andrà apposta la dicitura prevista dall'art. 17 della legge n. 183/2011, poiché trattasi di un documento non avente valore certificativo. Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi Sono pervenute numerose segnalazioni in merito all'apposizione della dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sui diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o ai titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica rileva che i diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi dell'art. 42, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non sono certificati. Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, DPR n. 445 del 2000, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione. Certificati di frequenza del corso di preparazione per il conseguimento dell'idoneità alla guida del ciclomotore Un istituto ha chiesto chiarimenti in ordine al rilascio del certificato di frequenza del corso, organizzato dalla scuola, di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Inoltre, il segnalante ha rilevato che gli uffici della Motorizzazione non accettano le autocertificazioni relative alla frequenza del corso. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene opportuno un approfondimento da parte degli uffici competenti del MIUR e della Motorizzazione Civile. Pagelle e certificati attestanti l'acquisizione delle competenze Alcuni dirigenti scolastici hanno chiesto chiarimenti in relazione all'apposizione della prescritta dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" sulle pagelle rilasciate al termine dell'anno scolastico, nonché sulla certificazione delle competenze, che viene rilasciata al termine della Primaria, della Secondaria di 1° grado e alla fine dell'obbligo scolastico al fine di attestare la padronanza delle conoscenze acquisite dagli studenti. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene opportuno un approfondimento da parte degli uffici competenti del MIUR. Apposizione di marche da bollo sui certificati rilasciati dagli uffici del MIUR Numerosi istituti chiedono su quali certificati debbano essere apposte le marche da bollo, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza, ritiene che gli interventi in materia di semplificazione amministrativa nulla abbiano mutato in ordine all'imposta di bollo. In ogni caso, appare necessario un confronto con gli uffici dell'Agenzia delle Nota prot. n. 3364 del 07 dicembre 2012 | DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it/nota-prot-n-3364-del-07-dicembre-2012/ 2 di 3 06/09/2013 12:23 Entrate. Documento in pdf Nota prot. n. 3364 del 07 dicembre 2012 | DirittoScolastico.it http://www.dirittoscolastico.it/nota-prot-n-3364-del-07-dicembre-2012/ 3 di 3 06/09/2013 12:23 | |
Rispondi |
Da: nnicola | 06/10/2013 17:41:48 |
ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni) Tabella-allegato "B" Si riporta di seguito una breve descrizione di tutti i documenti e atti che sono esenti da imposta di bollo. La presente tabella ha carattere meramente informativo e non ha presunzione di completezza. Il richiedente potrà pertanto indicare eventuali ulteriori riferimenti normativi che gli consentono di ottenere l'esenzione dall'imposta di bollo. Si invitano gli interessati a leggere attentamente i riferimenti normativi completi. Documenti esenti da imposta di bollo Art. di riferimento D.P.R 642/1972 e leggi speciali Note per il richiedente 1. Esercizio e tutela dei diritti elettorali, petizioni agli Organi Legislativi (es. Referendum) Art. 1 2. Leva Militare (dispensa, esonero, congedo anticipato) Art. 2 Tali certificati non possono più essere richiesti perché diretti alle P.A. Produrre autocertificazione 3. Ufficio del giudice popolare Art. 2 4. Atti e documenti dei procedimenti in materia penale e di pubblica sicurezza Art. 3 5. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesto dai pubblici uffici Art 4 Tali documenti sono richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici e mai dai privati. 6. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo Art. 5 7. Fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di operazioni soggette ad I.V.A Art. 6 8. Operazioni relative al debito pubblico, libretti postali di risparmio Art. 7 9. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in Istituti di Beneficenza e relativi documenti Art. 8 10. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizioni delle relative federazioni Art. 8/bis 11. Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, ex SCAU, cassa mutua, ecc.) e relative controversie Art. 9/12 Tali certificati non possono più essere emessi perché diretti alle P.A. Produrre autocertificazione 12. Iscrizione liste di collocamento Art. 9 13. Assegni familiari Art. 9 Tali certificati non possono più essere emessi perché diretti alle P.A. Produrre autocertificazione 14. Domande, certificati, docuemnti ricorsi per pensioni dirette e di reversibilità , indennità di liquidazione e di buonuscita Art. 9 15. Igiene Pubblica, Assistenza Sanitaria (AUSL) Art. 10 16. Ammissione, frequenza, ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna, nonché negli asili nido Art. 11 Tali certificati possono essere richiesti solo se diretti alle scuole private 17. Conseguimento di borse di studio e presalario Art. 11 Tali certificati possono essere richiesti solo se trattasi di borse di studio emesse da soggetti privati 18. Esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni, mensa scolastica Art. 11 Tali certificati possono essere richiesti solo se trattasi di agevolazioni offerte da soggetti privati 19. Controversie per pensioni dirette o di reversibilità Art. 12 20. Controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego Art. 12 21. Controversie in materia di ricongiunzione carriera agli effetti contributivi Art. 12 22. Controversie locatizie per equo canone Art. 12 23. Atti della procedura di tutela minori ed interdetti Art. 13 24. Documenti per adozione, affidamento ed assistenza minori (L.184/1983) Art. 13 25. Contrassegno invalidi Art. 13/bis 26. Domande per ottenere certificati ed altri documenti esenti da imposta di bollo Art. 14 L'interessato che richiede un certificato esente da imposta di bollo non deve applicare nell'istanza di richiesta la relativa imposta 27. Dogana: documenti relativi, esportazione merci Art. 15 28. Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato purchè vengano tra loro scambiati Art. 16 Tali documenti non possono essere richiesti perché emessi esclusivamente tra Pubbliche Amministrazioni 29. Atti che autorità , pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile Art. 17 30. Atti e documenti per il rilascio di Passaporti, Carte d'identità e documenti equipollenti Art. 18 31. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso Art. 19 32. Atti relativi ai trasferimenti di terreni, piccola proprietà contadina Art. 21 33. Aiuti, premi e contributi comunitari al settore agricolo Art. 21/bis 34. Espropriazione per cause di pubblica utilità Art. 22 35. Testamenti in qualunque forma redatti Art. 23 36. Documenti per il rilascio di abbonamenti per trasporto di persone Art. 24 Tali certificati possono essere emessi solo per abbonamenti emessi da vettori privati. Produrre autocertificazione per i vettori pubblici 37. Contratti di lavoro, di locazioni di fondi rustici Art. 25 38. Quietanze stipendi, pensioni, paghe premi, indennità Art. 26 39. Atti posti in essere da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) L. 460 del 4/12/1997 Art. 27/bis 40. Partiti politici Art. 27/ter 41. Riconoscimento in Italia di Brevetti per invenzioni industriali Art. 27/quater ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni) Tabella-allegato "B" LEGGI SPECIALI ESENTATIVE 42. Documenti per diritti elettorali ed elezioni dei delegati scolastici L. 8/6/1962, n. 604 43. Liquidazione e pagamento di indennità e rendite INAIL DPR 30/6/1965, n. 1124 44. Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego art. 10 L. 11/8/1973, n. 533 45. Atti relativi a contratti di assicurazione Art. 34 DPR 601 del 29/9/1973 46. Concessione mutui agricoli, normativa CEE Art. 16 L. 9/5/1975, n. 153 47. Definizione pratiche pensioni di guerra Art. 126 DPR 23/12/1978, n. 915 48. Procedure di liquidazione danni di guerra Art. 12 L. 593 del 22/10/1981 49. 41 Risarcimento danni in seguito a calamità naturali CEE . contributi AIMA Art. 7 bis L. 27/2/1984, n.17 50. Perfezionamento pratiche divorzio Art. 19 L.6/3/1987, n. 74 51. Partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie Art. 1 L. 370 del 23/8/1988 Tali certificati non possono più essere richiesti perché diretti alle P.A. Produrre autocertificazione 52. 44 Documento attestante volontà di essere cremato Art. 79 DPR 10/9/1990, n. 285 53. Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti Art. 4 L. 217 del 30/9/1990 54. Duplicati di atti e documenti smarriti Art. 7 L. 405 del 29/12/1990 55. Certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato Civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive Art. 7 L. 405 del 29/12/1990 56. Iscrizione, frequenza ed esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado Art. 7 L. 405 del 29/12/1990 57. Atti connessi allo svolgimento di attività delle organizzazioni di volontariato Art. 8 L. 11/8/1991, n. 266 58. Istanze concernenti rapporti di pubblico impiego prodotte dai dipendenti alla propria amministrazione Nota 3 a margine Art. 3 della Tariffa allegato A DPR642/72 DM 20/8/1992 59. Atti e documenti inerenti le cooperative edilizie Art. 66 L. 427 del 29/10/1993 60. Certificati rilasciati in seguito a variazioni toponomastiche e numerazione civica Art. 16 L. 537 del 24/12/1993 61. Titoli presentati dal vincitore del concorso al momento della nomina Art. 19L. 28 del 18/2/1999 62. Atti e documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi Sentenza Corte Cost. n. 154 del 29/4/1999 63. Legalizzazione di fotografie per il rilascio di documenti personali art. 34 D.P.R. 445 del 28/12/2000 64. Rilascio carta di soggiorno a cittadini stati membri dell'unione europea Art. 5, comma 7, DPR 54/2002 | |
Rispondi |
Da: zio tom | 07/10/2013 16:13:03 |
ma scrivi sempre e solo tu? | |
Rispondi |
Da: cuccocco | 07/10/2013 20:03:08 |
no, anche zio tom se ha bisogno di simulazione di pensione | |
Rispondi |
Da: @Nicola | 07/10/2013 20:12:44 |
docet! Ma se non è insegnante! | |
Rispondi |
Da: nnicola | 08/10/2013 11:44:44 |
l'esperienza insegna, essa è la maestra....... | |
Rispondi |
Da: @Nicola | 09/10/2013 16:14:00 |
il collega ha scherzato non te la prendere! | |
Rispondi |
Da: @ cuccocco | 10/10/2013 12:32:49 |
questo tizio comincia a innervosirmi | |
Rispondi |
Da: nnicola | 10/10/2013 18:28:28 |
x @ cuccocco: cuccocco = nnicola, perchè ti disturba? Non sono io proposto alle visite per l'inidoneità . | |
Rispondi |
Da: rosariar.docente inidonea | 14/10/2013 18:20:22 |
Chiedo il calcolo per una mia collega anche lei utilizzata in altri compiti se volesse chiedere la dispensa. data di nascita 13 05 1964 Anni 2 di preruolo in scuola legalmente riconosciuta e parificata Entrata in ruolo il 1.09.1991 decorrenza richiesta pensione a settembre 2014 classe 21 stipendio 1450 euro grazie Nicola | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., 61, 62, 63, 64, 65, 66 - Successiva >>