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Abolizione esame avvocato
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Da: mosellina | 02/12/2011 14:49:55 |
ma come fate a sparare cavolate da mane a sera? siate seri e studiate la grammatica prima di pontificare e di riempirvi la bocca di parole disgustose! se l'abilitazione fosse alla parolaccia, vincereste di sicuro e non avreste bisogno dell'abolizione dell'esame! invece di raccogliere consensi per la liberalizzazione e l'abolizione, dite cose insulse! forse fanno bene a trattarci così! | |
Da: On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 14:57:53 |
BRAVA !!!!!!!!!!!! MOSELLINA FOR PRESIDENT !!!!!!!!!!!! | |
Da: On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 14:59:01 |
Da oggi sono con Mosellina !!!!!!!!! | |
Da: mosellina | 02/12/2011 14:59:33 |
esci allo scoperto,fetente con la minuscolissima! president di che? | |
Da: gregor | 02/12/2011 15:01:55 |
'Le manovre economiche 2011 e la legge di stabilità: delegificazione e società professionali In materia, si segnala come l'art. 29 della prima manovra finanziaria del 2011 (decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011) abbia previsto l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali (membri ulteriori dovranno essere esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del F.M.I.). Spetterà al Governo, sentita l'Alta Commissione (il cui termine dei lavori è fissato decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge), l'elaborazione definitiva di proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorsi 8 mesi dal 17 luglio 2011 (data di conversione del D.L. 98), tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. L'art. 29 precisa che dalla liberalizzazione sono escluse le categorie implicitamente menzionate dall'art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. L'art. 29 del DL 98/2011 va, tuttavia, integrato con quanto stabilito in materia di professioni dalla seconda manovra finanziaria estiva (decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011). Il provvedimento, recante misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, detta (art. 3, comma 5) nuove disposizioni volte a favorire la liberalizzazione del settore delle professioni che, ispirandosi esplicitamente ai principi di libera concorrenza, delineano il perimetro di un percorso di riforma. In generale, si prevede, fermo restando l'esame di Stato per l'accesso alle professioni regolamentate, che gli ordinamenti professionali debbano garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. L'art. 3, comma 5, più in particolare, detta una serie specifica di principi cui deve essere informata la prossima riforma degli ordinamenti professionali (da attuare entro 12 mesi dalla vigenza del provvedimento) ovvero: a) libertà dell'accesso alla professione, ed impossibilità, in forza di una disposizione di legge, di istituire "numeri chiusi" (ovvero limitazioni territoriali del numero di persone abilitate ad esercitare una certa professione), salvo ragioni di interesse pubblico, nonchè di introdurre discriminazioni basate sulla nazionalità; b) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente; c) adeguamento del tirocinio all'esigenza di garantire lo svolgimento effettivo dell'attività formativa ed il suo costante adeguamento alle esigenze di miglior esercizio della professione; d) pattuizione del compenso professionale tra le parti al momento del conferimento dell'incarico (tariffe derogabili); e) obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione a tutela del cliente, per i rischi professionali; f) previsione di organismi disciplinari separati da quelli di natura amministrativa; g) libertà di pubblicità informativa sulla specializzazione professionale, struttura dello studio e compensi richiesti per le prestazioni. Da ultimo, l'art. 10 della legge di stabilità 2012 ha stabilito che i suddetti principi dovranno orientare il governo nell'opera di delegificazione degli ordinamenti professionali che dovrà essere realizzata entro 12 mesi e comporterà - dal momento dell'emanazione dei regolamenti di delegificazione - l'abrogazione delle leggi professionali vigenti. La stessa disposizione regolamenta l'esercizio delle professioni in forma societaria, abrogando la legge sulle associazioni professionali.' http://www.camera.it/465?area=11&tema=127&La+riforma+delle+professioni ... pubblico poi l'art. 29 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 dal quale, al contrario da quanto scritto nel sito istituzionale Camera.it, NON pare che 'L'art. 29 precisa che dalla liberalizzazione sono escluse le categorie implicitamente menzionate dall'art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.' (... ma l'ho letto molto velocemente dunque potrei sbagliarmi) Art. 29 Liberalizzazione del collocamento e dei servizi 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio; d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di servizi controllate; e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilita'; f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; 2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1. 3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonche' alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennita'. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia 3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale. 4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto. Ricordo a tutti che Art. 3 comma V (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recita '... Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate...', alla lettera a) precisa '... l'accesso alla professione e' libero...'. Pertanto pare che una qualsivoglia riforma che semplifichi l'accesso alla Professione è già prevista da una norma cogente, entrata in vigore il 13/08/2011 e convertita con L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216). Ora non è dato sapere se le indicazioni esatte verranno fornite dal Governo il prossimo 5 dicembre, ma è certo - e lo è in forza di una legge dello Stato - che qualcosa dovrà essere previsto entro i termini previsti per la 'Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni...' (che intitola l'art. 3) il resto è pura speculazione. ... personalmente aggiungo una nota polemica: mi dispiace molto per gli Avvocati divenuti tali negli ultimi 15 anni, loro hanno dovuto sostenere un esame terribile ed irrazionale, ma forse, pur nella naturale avversità a che lo status quo muti, dovrebbero pensare che prima di loro, gli avvocati più anziani sono stati abilitati con esami facili facili visto che andavano sostenevano gli esami in non più di 100 alla volta. Ebbene, questi anzianotti (e non parlo di quelli che scrivono quì) oggi sono quelli che più efficacemente si oppongono alla riforma (peraltro gia prevista, insisto) e questo è patetico oltrechè ingiusto. | |
Da: On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 15:02:58 |
Mosellina, è solo un modo di dire !!!!! Cmq, ti ho urlato "BRAVA" seriamente, perché ho apprezzato il tuo post !!! | |
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Da: On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 15:06:07 |
Cavolo, quanto pesa 'sto post di Gregor !!!!! Mi sembra di essere stato schiacciato !!! Ma non si poteva postare solo il link ????? | |
Da: x gregor | 02/12/2011 15:06:19 |
non fa una grinza | |
Da: per On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 15:07:13 |
bello l'illuso sei proprio tu! sicuramente se sei un Avvocato sarai il classico zerbino dello studio che per portare a casa 1.000 euro mensili è costretto tutte le mattine a far colazione leccando le chiappe del titolare. Adesso però ti conviene staccare e cominciare un po' a produrre onde evitare di cenare con gli avanzi della colazione!! FALLITO NEL LAVORO E SICURAMENTE ANCHE NELLA VITA! | |
Da: articolo tra 17 e 19 | 02/12/2011 15:07:26 |
Condivido mosellina! | |
Da: PORCO | 02/12/2011 15:13:00 |
ma stai zitta cozza! | |
Da: sicurissimo | 02/12/2011 15:13:39 |
Fetente non è avvocato, ma è simpatico ugualmente. Fetente continua così, magari mettici dentro anche un pò di Gatò.. | |
Da: On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 15:16:38 |
Ad essere sincero, guadagno molto ma molto più di 1000 Euro al mese !!! Però ti faccio il dispetto e non ti dico esattamente quanto !!!!! ...Gregor, tutto 'sto "postone" (ho il fiatone per averlo letto tutto in fretta) e... ??? Non c'è una sola parola sull'abolizione o riforma dell'esame !!! Ergo: -11 gg all'alba (anche se, per voi, forse sarebbe meglio dire "TRAMONTO") !!! | |
Da: gregor | 02/12/2011 15:20:27 |
Per On. Avv. Prof. FETENTE ... in effetti potevo postare solo i link, ma poi nessuno legge Per tutti, non credo a quanto scrive Alpa perchè mi pare che dell'eventuale riforma dell'esame non sia il Ministro della Giustizia a dover provvedere, ma l'Alta Commissione. detto questo, anche se vi fosse una riforma dell'esame insisto nel sostenere che in nessun modo potrà prevedere l'abolizione dell'esame, ed anche se fosse adottata il prossimo 5 dicembre difficilmente potrà mettere in discussione gli scritti previsti per il prossimo mese. Naturalmente si tratta però della mia personale idea che, almeno su questo, è priva di qualsivoglia riscontro | |
Da: On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 15:25:44 |
Gregor, condivido quanto hai appena detto !!! Sono anche con te !!!!! | |
Da: x fetente | 02/12/2011 15:26:19 |
a) libertà dell'accesso alla professione, ed impossibilità, in forza di una disposizione di legge, di istituire "numeri chiusi" (ovvero limitazioni territoriali del numero di persone abilitate ad esercitare una certa professione), salvo ragioni di interesse pubblico, nonchè di introdurre discriminazioni basate sulla nazionalità; | |
Da: x On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 15:26:34 |
SCUSA MA QUANTI ANNI HAI ? FORO DI ? | |
Da: gregor | 02/12/2011 15:28:51 |
Esatto On. Avv. Prof. FETENTE, non c'è il benchè minimo riferimento all'abolizione (che non potrebbe esserci) ne' alla riforma e neppure all'esame. Si parla solo di liberalizzazione, di accesso alle professioni e di rimozione di indebite restrizioni. Non si deve però perdere di vista il fatto che si tratta di una riforma richiesta a gran voce dall'Europa. Perchè? Perchè per un avvocato europeo non italiano operare in italia, contrariamente a quanto avviene nel resto d'Europa è impossibile. Dunque in effetti è solo verosimile - e non previsto - che presto o tardi dovranno metter mano all'esame, ma, salvo quanto solo genericamente previsto dal D.L. del luglio 2011, si tratta naturalmente di mere congetture | |
Da: x dr Fetente | 02/12/2011 15:31:04 |
Fetente, sicuramente hai talento. Credo, tuttavia, che tu stia sprecando il tuo tempo "prezioso" | |
Da: x On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 15:32:29 |
+ di 1.000,00 euro mensili per leccare merda dalla mattina alla sera. Attento a non farne indigestione!!! | |
Da: btp | 02/12/2011 15:33:55 |
la mia domanda è ... perchè allora gli Ordini Professionali (avvocati ...commercialisti..ecc) temono ancora l'abolizione dell'esame di stato?.... da come si legge...sembrerebbe quasi "impossibile " abolirlo per via della normativa costituzionale....eppure....da molti mesi continuano anch'essi a tirar fuori l'argomento dell'abolizione dell'esame... | |
Da: On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 15:34:01 |
"a) libertà dell'accesso alla professione, ed impossibilità, in forza di una disposizione di legge, di istituire "numeri chiusi" (ovvero limitazioni territoriali del numero di persone abilitate ad esercitare una certa professione), salvo ragioni di interesse pubblico, nonchè di introdurre discriminazioni basate sulla nazionalità" ...EMBE' ???????? Amico mio, "libertà dell'accesso alla professione" non significa che elimineranno l'esame o lo riformeranno. Significa, invece, che verranno eliminati tutti gli ostacoli ancora esistenti relativi all'accesso alla professione (che, cmq, avverrà sempre attraverso il superamento dell'esame). | |
Da: gregor | 02/12/2011 15:38:38 |
vero On. Avv. Prof. FETENTE (e così scrivo anche a btp) ma l'art. 33 Cost. imponendo l'esame non delinea la sua struttura, dunque il nuovo esame potrebbe essere analogo a quello spagnolo, per esempio, e dunque essere facilissimo. Credo che sarebbe un mezzo dramma, per me l'esame va bene così come è (almeno per gli scritti)... personalmente eliminerei gli orali che non hanno devvero alcuna ragione di esistere, se non quella di far perdere tempo | |
Da: x FETENTE | 02/12/2011 15:41:27 |
ricorda, applica la fattispecie astratta al caso concreto! a tuo parere cosa significa "ostacoli ancora esistenti"? | |
Da: Esame pilotato | 02/12/2011 15:45:34 |
che delusione | |
Da: btp | 02/12/2011 15:46:17 |
personalmente credo (non devo sostenere l'esame di avvocato ma per dott. commercialista) che vi sarà molto probabilmente una diversa impostazione principalmente per l'esame di stato degli avvocati , dei commercialisti ed eventualmente dei consulenti del lavoro (a dir la verità...non ho la più pallida idea di come sia). Ho spesso letto della "laurea abilitante"...di certo permetterebbe un'entrata nel mercato del lavoro anticipata rispetto ad adesso...così però si dovrebbe andar a metter le mani alle università. Da altre parti si legge che sarà posto una barriere alla fonte...prima di accedere all'università che permette poi di poter esercitare (previo tirocinio)...potrebbe essere considerato questo un esame di stato? Ripeto...sull'abolizione nutro fortissimi dubbi....ma sinceramente credo che sarà riformato pesantemente.... che ne dite? sono 3 le professioni (il notaio nemmeno lo considero) che saranno oggetto di riforma a mio avviso. | |
Da: x fetente | 02/12/2011 15:47:51 |
perfetto esame il linea con quelli europei e revisione degli ordini | |
Da: On. Avv. Prof. FETENTE | 02/12/2011 15:48:25 |
Ostacoli di ordine prettamente economico e finanziario (visto che siamo, appunto, in piena crisi economico-finanziaria) !!! ...A Gregor. Devo andare. Però ammetto che mi sembri un tipo in gamba, uno che usa bene il cervello. Sono contento che questo forum non sia popolato solo da gente con i paraocchi !!!!! | |
Da: x btp | 02/12/2011 15:48:48 |
ok! | |
Da: Kimba | 02/12/2011 15:53:22 |
Perché è previsto un esame, ma non è specificato che tipo di esame, quindi potrebbe essere tranquillamente incorporato nell'esame di laurea, sotto forma di super esame (sul modello tedesco per capirci)... inoltre pochi giorni fa alla conferenza dei Consulenti del Lavoro (ovviamente c'era anche la Calderone in assetto da guerra) erano molto preoccupati che l'ultimo DDL fosse prevista la liberalizzazione degli ordini professionali tramite Decreto del Presidente della Repubblica, che essendo un atto unilaterale non necessita di discussioni in Parlamento, quindi mancherebbe il confronto e la possibilità per loro di fare pressioni... | |
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