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Risultati esame avvocato Napoli
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Da: Passata11/10/2010 15:46:23
Ma il preappello?

Da: x mario11/10/2010 15:47:39
ottenuta la sospensiva se hai subito gli orali e li superi, anche se poi il tar nel giudiizo pieno rigetta -o accoglie ma il cds rigetta-, cessa tutto.......
l'unico problema è avere gli orali subito dopo la sospensiva perchè se il cds nelle more degli orali (o della ricorrezione e poi degli orali) si pronuncia sulla sospensiva, lo fa negativamente e ti blocca..........questo so.........il problema vero è ottenere la sospensiva perchè il tar na ha l'orientamento del cds...........gli altri tar (milano, lecce ) no e quindi la concedono più facilmente...........

Da: prendo11/10/2010 15:51:22
un bel caffé

Da: bologna11/10/2010 15:52:52
fate il ricorso al TAR di bologna
intasatelo come si è intasato in nostro cesso di lavoro

Da: x mario11/10/2010 15:53:06
insomma a quanto ne so se si ottiene la sospensiva, subito la commissione impugna davanti al cds........ma se prima che il cds si pronunci (di sicuro negativam) hai fatto gli orali cessa la materia del contendere............e ciò vale anche se poi il tar nel giudizio pieno rigetta il ricorso o lo accoglie e il cds boccia................insomma tutto sta ad ottenere la sospensiva e a fare subito gli orali.....
il problema è che il tar na ha un orientamento troppo restrittivo......il tar lecce ad esempio concede la sospensiva per il solo fatto che c'è il voto senza motivazione (nel caso di bocciatura).......il tar na rigetta............e dal 16 settembre non si può scegliere qualsiasi tar (tipo lecce) per noi di na ma x forza il tar na............sfortuna nella sfortuna.........

Da: ignorantia legis non excusat11/10/2010 16:02:34
scusate la mia ignoranza in materia amministrativa
ma quale capo è cambiato per cui è cambiata anche la competenza esclusiva del tar di napoli?

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Da: ignorantia legis non excusat11/10/2010 16:08:35
da: http://www.codicisimone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=319&index=W&dizionario=1

(-)= competenza

Per quanto riguarda la (â€") per territorio, gli artt. 2 e 3 della L. 1034/1971 (cd. legge T.A.R.) fissano i seguenti criteri:
â€" criterio della sede dell'organo o dell'ente emanante. In base a tale criterio, si rileva che se l'atto è stato emanato da un organo periferico dello Stato, la (â€") appartiene al T.A.R. della Regione nella cui circoscrizione opera l'organo. Se l'atto è stato emanato da un ente che opera esclusivamente nell'ambito di una Regione, la (â€") appartiene al T.A.R. della Regione stessa. Se l'atto è stato emanato da un ente che opera su tutto il territorio nazionale, occorre distinguere: se l'atto esaurisce i suoi effetti nell'ambito regionale, la (â€") appartiene al T.A.R. della Regione; se, invece, l'atto ha effetto su tutto il territorio dello Stato, la (â€") appartiene al T.A.R. del Lazio;
â€" criterio dell'efficacia dell'atto. In base a tale criterio si rileva che se l'efficacia dell'atto è circoscritta al territorio entro cui opera il T.A.R. periferico, questi è competente. Se, invece, l'effetto dell'atto si estende al di là di una sola Regione, la (â€") spetta al T.A.R. del Lazio;
â€" criterio del luogo di prestazione del servizio del pubblico dipendente. Tale criterio trova applicazione nel contenzioso del pubblico impiego laddove prevista la giurisdizione del G.A. [Impiego pubblico]. In particolare, il co. 2 dell'art. 3 della L. 1034/1971 sancisce il concorso col foro generale dell'efficacia dell'atto del foro speciale della sede di servizio. Il ricorso può perciò essere presentato al T.A.R. della circoscrizione regionale nel cui ambito ha sede l'ufficio presso il quale il dipendente presta la propria attività, a condizione che egli sia ancora in servizio alla data di emissione dell'atto. Un provvedimento, che interessi più soggetti che prestano servizio presso sedi periferiche site in diverse Regioni, può essere impugnato solo davanti al T.A.R. del Lazio.
La (â€") per territorio è derogabile dalle parti, per cui l'eccezione relativa non può essere sollevata d'ufficio. Di conseguenza incombe sui legittimati l'onere di far valere l'eventuale incompetenza territoriale attraverso la richiesta al Consiglio di Stato del regolamento di competenza, nel qual caso il giudizio dinanzi al T.A.R. deve essere sospeso.

Da: MARIO11/10/2010 16:25:18
PURTROPPO ALLA FINE IN UN MODO O NELL'ALTRO CI RIMETTIAMO LE PENNE E PER CHE COSA POI PER SCRIVERE AVV INVECE DI P. AVV.INSOMMA UNA LETTERA CAMBIA LA NOSTRA VITA

Da: MARIO11/10/2010 16:26:35
GRAZIE COMUNQUE PER LA TUA CHIAREZZA.SE VUOI FAMMI NSAPERE PER IL RICORSO

Da: MARIO11/10/2010 16:26:47
GRAZIE COMUNQUE PER LA TUA CHIAREZZA.SE VUOI FAMMI SAPERE PER IL RICORSO

Da: Pat-son11/10/2010 16:47:50
i ricorsi al tar sono una strada da percorrere ma la strada maestra e' la protesta di 3.000 dottori che con cognizione di causa facciano emergere l'irregolarità dell'esame, cha va abolito.

Da: diciamo basta11/10/2010 17:26:36
Basta con questa farsa... basta con questo stupido esame che non fa altro che arricchire i vari consigli dell'ordine e case editrice (pensate a quanto spendiamo noi mortali praticanti ogni anno per comprare testi aggioranti). Quest'anno, poi, il 40% degli elaborati annullati...... mah forse era meglio annullare il 90% no??? In merito poi al ricorso e alle spese per un'eventuale giudizio (€ 1.500,00), io lo farò perchè, almeno a dire dell'avvocato a cui mi sono rivolto, sarà alquanto problematico per il TAR NA respingere giustificando il metodo adottatto per l'annullamento degli elaborati....
chi vivra vedra : ) 

Da: sit-in11/10/2010 17:29:07
il gionro 20 sit-in manifestazione avanti alla corte di appello di napoli pro abolizione esame saremo in molti 

Da: x sit-in11/10/2010 17:39:17
a parte te....
nessun'altro
scommetti?
a meno che....
hai una famiglia numerosa?

Da: W la LEGA NORD11/10/2010 18:10:56
LADRONI , a lavorare la terra!!!!!1

Da: 20/10/201011/10/2010 18:11:58
manifestazione avanti la Corte di appello di napoli pro abolizione esame

Da: marika11/10/2010 18:13:46
"avanti la Cda" ?

Da: luna11/10/2010 18:44:09
avete informazioni circa la pubblicazione dei risultati su internet??

Da: avanti x marika11/10/2010 18:55:46
si avanti la Corte di appello, ti turba 

Da: anto11/10/2010 19:22:34
spero per tutti voi che quest'incubo finisca presto...

Da: manuela11/10/2010 19:29:16
ma che cazzo  !

Da: x ignorantia legis non excusat da "x mario"11/10/2010 20:15:13
personalmente, non ho approfondito la questione della competenza...semplicemente, un avvocato amministrativ. mi ha detto che se prima del 16 sett (data in cui è entrato in vigore il codice del processo amm.vo) avrei potuto chiedere la sospensiva anche al tar lombardia o puglia (più propensi a concederla)...a partire da questa data è finito il forum shopping e la competenza per territorio è inderogabile (quindi per forza tar campania -sede svolgimento scritti- o, secondo alcuni, anche tar lazio o emilia romagna -questi ultimi due in base a sede ministero e correzione scritti).........chi sa (diversamente o più approfonditamente) faccia sapere.................
non riesco a visualizzare le novità introdotte il 16 settembre.....francamente, stando agli articoli che hai postato tu, pensavo che anche prima del 16 settembre bisognava per forza adire tar campania, o al max lazio o emilia-romagna.........ma a quanto pare prima si poteva andare ovunque.......manco mi spiego il perchè............non ho informazioni approfondite in merito..............chi sa faccia sapere...........

Da: x ignorantia legis non excusat da "x mario"11/10/2010 20:24:57
ho visto gli articoli del codice del processo amm.vo in vigore dal 16 settembre......in pratica, si specifica che la competenza per territorio è inderogabile..........

Da: Legittimo sfogo11/10/2010 20:37:20
http://www.youtube.com/watch?v=T9QeVKetFoM

Da: X diciamo basta11/10/2010 20:43:37
un'eventuale giudizio non vuole l'accento.
CIUCCIO!!!!!!!!!!!!!!!

Da: misa11/10/2010 20:50:49
l'apostrofo, semmai...

Da: Kira11/10/2010 21:41:31
Hai ragione Amane...

Da: mario11/10/2010 21:54:06
ragazzi non pensiamo agli errori di ortografia ma agli orrori che ci aspettano se non ci muoviamo.il sit in deve essere corroborato da una robusta campagna di sensibilizzazione.solo con imass media possiamo riuscire nell'impresa

Da: cosa triste12/10/2010 08:39:30
la cosa triste è che addirittura dopo quasi un anno non escono ancora i risultati ufficiali....

Da: mario12/10/2010 09:53:44
non ho parole hai ragione

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