>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso dirigenti scolastici - Il ricorso
10742 messaggi, letto 281340 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Clicca qui per unirti al nuovo gruppo Facebook dedicato al concorso per dirigenti scolastici 2015!
Testi suggeriti per la preparazione, appena aggiornati:

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, ..., 354, 355, 356, 357, 358, 359 - Successiva >>

Da: .............07/05/2013 09:24:15
sput, messaggio forte e chiaro
Rispondi

Da: Boh!07/05/2013 09:29:09
Mi curioserebbe di sapere chi c'ha imparato l'itagliano a quel 'niorante lì della CGIL....
Rispondi

Da: .............07/05/2013 09:43:07
Se lo sapremmo saressimo tutti più felisiccisimi
Rispondi

Da: .............07/05/2013 09:48:12
sarebbimo
Rispondi

Da: maria laura 201107/05/2013 15:20:47
.....Ma vi siete mai rivolti alla Cgil? Se vi dovesse mai capitare..tenetevi forti..! Tra tutti quanti sono ..un incubo. L'unica che capisce qualcosa è l'avvocatessa...ma per andare da lei non occorre passare dal Sindacato..meglio fissarci privatamente...non è costosa e molto comprensiva e soprattutto...parla e scrive in  italiano!
Rispondi

Da: pugliesedoc07/05/2013 20:59:13
mi sapete dire che fine fanno i vincitori  se in tre anni non hanno l'incarico?
in Puglia solo 39 su 234 in un anno.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: risposta a pugliesedoc08/05/2013 11:00:46
In Puglia, la situazione non è diversa da quella del resto d' Italia. Diciamo solo che  il Tar applica la giustizia in maniera ......... autonoma.
Rispondi

Da: al pugliese08/05/2013 11:52:57
tranquillo !!!!!!!!!!!!!!!!!!
la validità triennale della graduatoria ha senso solo per gli idonei... per i vincitori non c'è limite!

NB : sono le sentenze a dirlo, non io !
Rispondi

Da: Sentenza concorso Lazio08/05/2013 21:27:07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4924 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Filomena Mancini, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Maria Polito, con domicilio eletto presso Flavio Maria Polito in Roma, via Nino Oxilia N. 21;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Baldriga Irene, Ciai Valeria, Battezzati Cristina, Carissimi Cristiana;
per l'annullamento
1. del Decreto del Direttore Generale delll'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 341 in data 16.12.2011 di nomina di componenti della sottocommissione giudicatrice del concorso a 215 dirigenti scolastici nelle persone del dotto Arena Mauro e prof.ssa Spaziani Elisabetta;
2. della composizione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso come formata dai decreti di nomina dei componenti n. 288 del 10° ttobre 2011 e n. 341 del 16.12.2011 adottati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
3. del provvedimento contenuto nella comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio recante l'esclusione dalle prove orali della ricorrente per aver ottenuto p. 14/30 nella seconda prova scritta.
4. dei verbali della Commissione d'esame e delle schede di valutazione della commissione d'esame contenenti i giudizi sulla prima prova scritta della ricorrente;
5. dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali del concorso a dirigente scolastico in toto e/o nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente e dell'eventuale provvedimento di approvazione del suddetto elenco in toto e/o in parte "qua" relativamente alla ricorrente;
6. dei criteri generali di valutazione delle prove scritte approvati dalla Commissione d'esame e delle griglie di valutazione degli elaborati scritti dei candidati approvate dalla Commissione esaminatrice;
7. di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle schede di valutazione contenenti i giudizi sui concorrenti ammessi alle prove orali;
8. degli eventuali provvedimenti dell'ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice.
9. del calendario delle prove orali fissati dal giorno 4.06.2012 al giorno 4.07.2012.
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso;

e con i motivi aggiunti
della graduatoria finale della procedura concorsuale di cui si controverte, pubblicata in data 24 luglio 2012 con DDG n.245, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle schede di valutazione contenenti i giudizi sui concorrenti ammessi alle prove orali nonché della documentazione prodotta dall'amministrazione volta ad offrire prova contraria dell'illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con bando del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 15 luglio 2011, in attuazione di quanto previsto all'art. 3 del D.P.R. n. 140 del 10 luglio 2008, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca indiceva un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici nell'ambito della amministrazione scolastica periferica. Tale selezione riguardava tutto il personale docente ed educativo in servizio presso le istituzioni scolastiche regionali e in possesso della laurea magistrale o di un titolo ad essa equiparato (art. l del bando).
L'art. 2 del bando prevedeva che la procedura concorsuale si svolgesse in tutte le sue fasi a livello regionale a cura dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i quali devono curare l'organizzazione del concorso, nominare le singole commissioni di concorso, vigilare sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale.
La procedura prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva a quiz, alla quale seguono due prove scritte (art. 10 del bando): la prima prova consisteva nella redazione di un elaborato su una o più aree tematiche indicate all'art. 8, comma 9, del bando; la seconda prova, nella risoluzione di un caso pratico relativo alla gestione dell'istituzione scolastica.
Per ciascuna delle prove scritte era previsto un punteggio minimo di 21/30 per l'ammissione alla prova orale, cui segue la valutazione dei titoli.
Relativamente all'iter concorsuale tenutosi nella Regione Lazio, per il concorso in questione presentava domanda anche la ricorrente, la Dott.ssa Filomena Mancini, docente a tempo indeterminato nella scuola primaria sin dal 1976, che -dopo avere brillantemente superato le prove preselettive- in data 14 e 15 dicembre 2011 effettuava le successive due prove scritte.
Concluse le operazioni di correzione degli elaborati scritti, con avviso prot. n. 13167 del 7 maggio 2012 , veniva pubblicato l'elenco dei candidati dichiarati idonei a sostenere le prove orali, tra i quali, tuttavia, non figurava il nome della Dott.ssa Mancini,per avere la predetta riportato la votazione di 21/30 nella prima prova scritta, ma soltanto 14/30 (inferiore al minimo previsto) nella seconda prova votazione che, ad avviso della ricorrente, "è assolutamente errato e contraddice radicalmente l'approfondita e ampia conoscenza posseduta dalla ricorrente di ogni aspetto dell'istituzione scolastica italiana nel quadro dell'UE e della globalizzazione", anche per avere seguito i corsi specialistici di preparazione al concorso gestiti dalla scuola DIRSCUOLA e 2 corsidi preparazione gestiti dall'ANICIA dal 2008 al 2011.
Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il predetto atto di esclusione dalla prova orale deducendo i seguenti motivi di gravame:
1.Illegittimità della composizione della Commissione con riferimento ai componenti dott.ssa Spaziani e Dott.Arena in quanto incompatibili ai sensi dell'art.11 comma 1 del DPR 487/94 per aver preso parte ai corsi di formazione tenuti da ISMEDA;
2. genericità ed indeterminatezza dei criteri predisposti dalla Commissione rispetto alle prescrizioni di cui all'art.12 comma 1 del DPR 487/94;
3. Illegittimità del giudizio di insufficienza espresso con la votazione di 14/30 nella seconda prova; difetto di motivazione e violazione dell'art.3 della legge n.241/90;
La stringatezza e la genericità delle motivazioni rese dalla Commissione di concorso agli elaborati della Dott.ssa Mancini non consentono in alcun modo di comprendere l'iter logico e giuridico seguito, con violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90. L'astrattezza della motivazione abbinata alla totale genericità dei criteri di valutazione della Commissione non possono in alcun modo evidenziare le ragioni della valutazione negativa operata dalla Commissione, soprattutto in considerazione della soggettività del giudizio che ciascun commissario è chiamato a compiere.
Con decreto cautelare monocratico n. 2242/2012 del 25 giugno 2012 l'istanza cautelare d'urgenza è stata respinta.
Con successivi motivi aggiunti del 12.11.2012 e del 21.11.2012 parte ricorrente, rinunciando all'istanza cautelare, ha impugnato i verbali della Commissione esaminatrice contenente i criteri di valutazione della prima prova scritta, la graduatoria finale della procedura concorsuale di cui si controverte, pubblicata in data 24 luglio 2012 con DDG n.245, nonché la documentazione prodotta dall'amministrazione volta ad offrire prova contraria dell'illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice, insistendo nell'argomentare i profili di censura già dedotti e formulando istanza di ammissione della prova testimoniale ai sensi dell'art.63 c.3 DLGS 104/2010 nonché istanza di esibizione della documentazione in possesso dell'ISMEDA relativa all'inserimento del Dott.Arena nel comitato scientifico.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, evidenziando l'infondatezza del ricorso nel merito e che a seguito della pubblicazione della graduatoria il 1 settembre 2012sono entrati in servizio i primi 76 vincitori.
Nella udienza pubblica del 21 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va evidenziato che il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti del 12.11.2012 e del 21.11.2012 possono essere trattati congiuntamente - posto che con essi, nella sostanza, parte ricorrente deduce avverso la graduatoria generale di merito del concorso di cui si controverte le medesime censure introdotte con il ricorso introduttivo - e che, attesa la manifesta infondatezza degli stessi, il Collegio può prescindere, ai sensi dell'art.49 comma 2 cpa, dal disporre l'integrazione del contraddittorio.
In primo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza delle doglianze contenute nel primo motivo di gravame del ricorso introduttivo e del primo motivo aggiunto, con le quali si lamenta la violazione dell'art. 35, comma 3, letto e), del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 9, comma 2, del DPR n. 487/1994 per illegittimità:
a) della nomina del Commissario prof.ssa Elisabetta Spaziani la quale avrebbe rivestito e rivestirebbe la carica di "membro del Consiglio generale della C.LS.L. Roma";
b)del Dott. Mauro Arena ( membro del Comitato tecnico dell'I.S.M.E.D.A. - società di formazione, consulenza e selezione per strutture pubbliche e private nell'ambito scolastico - che ha fornito i C.d. "pacchetti" per la preparazione dei candidati al concorso di cui è causa)
La questione, infatti, è stata già affrontata da questa Sezione con sentenza n.2709 del 15 marzo 2013 sul ricorso 5384/2012, in un precedente identico dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi. In tale pronunzia, la Sezione ha invero ritenuto che "la nomina delle commissioni di concorso e le relative incompatibilità è disciplinata, per quanto concerne il reclutamento dei dirigenti scolastici, dal DPR n. 140/2008, richiamato nel bando di concorso, nonché dalle citate disposizioni contenute nell'art. 35, comma 3, letto e), del D.Lgs. n. 165/2001 e nell'art. 9, comma 2, del DPR n. 487/1994
Alla luce di tali disposizioni, la commissione del concorso per cui è controversia è stata regolarmente nominata ex art. 10 del DPR n. 140/2008 dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale".
Con riferimento specifico alla nomina del commissario della Commissione di concorso, prof.ssa Elisabetta Spaziani - che secondo parte ricorrente "..non poteva essere nominata Commissario "..perché avrebbe rivestito e rivestirebbe la carica di "membro del Consiglio generale della C.LS.L. Roma" - come giustamente osservato dalla difesa erariale e peraltro non contestato, la pretesa incompatibilità della stessa non sussiste dato che non ricopre più il ruolo di membro del Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Territoriale della CISL di Roma, dove era stata eletta nel marzo 2009, e dal quale si è dimessa nel dicembre 2010 (All. 03).
Inoltre, come correttamente controdeduce l'Avvocatura generale dello Stato non è contestato, il Consiglio Generale dell' UST di Roma non ha funzioni di direzione e rappresentanza sindacale che, invece, sono esercitate dalla Segreteria Generale a norma degli artt. 32 e 33 dello Statuto CISL. Di quest'ultimo organo la Spaziani non ha mai fatto parte; si è, pertanto, trattato di semplice partecipazione priva di funzione direzionale (dichiarazione CISL all. 4 e 4 bis)
"D'altra parte chiarisce correttamente ancora l'Avvocatura generale dello Stato che:
"a) la dirigente scolastica in parola è stata scelta per meriti professionali, cioè in ragione del suo ufficio, avendo esercitato le funzioni di dirigente scolastico sin dal 1991 con piena soddisfazione dell' Amministrazione.
"b) l'unica incompatibilità che investe anche il periodo antecedente (i due anni precedenti alla nomina) è quello previsto dall'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 che si riferisce esclusivamente agli incarichi di direzione nelle Amministrazioni dello Stato con riferimento alla preposizione alle strutture deputate alle gestione del personale, non certo, quindi, ai membri di Commissioni di concorso. Tant'è che il DPR 487/1994, Regolamento recante norme sull' accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, all'art. 9, comma 2, si esprime nella forma del presente: "non possono far parte coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali".
"c) il termine "deputate" individua in modo chiaro la missione, ossia la competenza specifica in materia di gestione del personale. Pertanto, la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli Uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna Amministrazione.
"d) relativamente all'asserzione secondo la quale la traccia della prima prova scritta sarebbe stata tratta da un volume edito da CISL SCUOLA, in ogni caso, la prof.ssa Spaziani è stata nominata in Commissione con D.D.G. n. 341 del 16.12.2011, ovvero soltanto dopo lo svolgimento delle prove scritte del 14 e 15 dicembre 2011, sicchè non ha potuto partecipare in alcun modo alla formulazione delle tracce d'esame : trovandosi in una posizione conforme ai principi ed orientamenti giurisprudenziale consolidati (cfr. C.d.S. sez. V n. 3461 del 1.06.2010), secondo i quali l'interpretazione della normativa sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici comporta l'applicazione dei due principi: l'imparzialità dell 'azione amministrativa e la possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici. Orbene, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, la giurisprudenza ha sottolineato la necessità di criteri puntuali nell 'applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056) occorrendo comunque un "qualche elemento di possibile incidenza fra l'attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche. sindacali o profèssionali e l'attività del! 'ente che indice il concorso" (Cons. Stato, Sez. V, 21.10.2003, n.6526). Tale incidenza non si è verificata nel caso di specie.
Quanto alla nomina del commissario della Commissione di concorso, dott. Mauro Arena che secondo parte ricorrente "..non poteva essere nominato in quanto "membro del Comitato tecnico dell'I.S.M.E.D.A." ( società di formazione, consulenza e selezione per strutture pubbliche e private nell'ambito scolastico che avrebbe fornito i c.d. "pacchetti" per la preparazione dei candidati al concorso di cui è causa) , come giustamente controdedotto dalla difesa erariale e peraltro non contestato, la doglianza è destituita nei suoi presupposti di fatto risolvendosi in affermazioni chiaramente non veritiere rispetto ai rapporti del dott. Arena con l'ente ISMEDA (accreditato da oltre dieci anni dal MIUR a livello nazionale), non avendo mai aderito ad alcun Comitato Scientifico né autorizzato l'ISMEDA ad utilizzare in proposito il proprio nominativo né la propria identificazione personale. Nel lontano anno 2000, vale a dire 12 anni fa, ha effettuato attività di formazione con alcune lezioni frontali a personale con qualifica di coordinatore dell'ufficio di segreteria al fine del successivo inquadramento nel ruolo dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi esclusivamente in Puglia e in Emilia Romagna. Da allora non ha partecipato ad alcuna azione formativa né ad alcuna altre attività di alcun genere dell'ISMEDA (All. 2).
"Da qui la inapplicabilità alla specie dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 che prevedono che le commissioni valutatrici, oltre a dover essere composta da esperti nelle materie di concorso, non possono essere composte da " ... rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali. ".
Ne peraltro può trovare accoglimento l'istanza di ammissione di prova testimoniale ai sensi dell'art. 63 c. 3 D.Lgs. n. 104/2010 formulata con i suidicati motivi aggiunti, con riferimento alla partecipazione del dott. Mauro Arena al comitato scientifico dell'ISMEDA nei corsi di preparazione al concorso a dirigente scolastico, posto che la medesima istanza poggia sull'erroneo presupposto che "… trattasi nella specie di documentazione proveniente da terzo estraneo alla vicenda, in tal caso avverso la veridicità dei fatti attestati nel documento è onere della parte che ha interesse al disconoscimento di essi di produrre eccezione di falso nelle forme disciplinate dall'art. 221 c.p.c . sul punto la Corte di Cassazione con sentenza 17.01.1995, n. 482 ha affermato: "per le scritture provenienti da terzi, estranei alla lite, le contestazioni non possono essere sollevate secondo la disciplina degli artt. 214 e 216 c.p.c., ma nelle forme dell'art. 221 e ss, perchè si risolve in una eccezione di falso (V. Cass.i 6 otto 1995, n. 3174; Casso , 20 luglio 1976, n. 2187; Cass., 14 maggio 1983, n. 3322; Cass., 27 maggio 1987, n. 4719)…".
Nella specie infatti l'Amministrazione resistente ha comprovato la posizione giuridica del dott. Mauro Arena non con riferimento ad atti dell'Amministrazione medesima ma ad atti documentali recta via proveniente dall'ISMEDA con conseguente irrilevanza da eventuali dichiarazioni del "terzo estraneo".
Con il secondo e terzo motivo di gravame del ricorso introduttivo e del secondo e terzo motivo aggiunto parte ricorrente censura il difetto di motivazione dei giudizio espresso dalla commissione sulle prove ed l'inadeguatezza dei criteri di valutazione.
In particolare il giudizio ed il relativo voto della Commissione Esaminatrice (cfr.verbale del 27.04.2012) sarebbero manifestamente ingiusti ed erronei, dato che l'elaborato di parte ricorrente darebbe contezza di un compiuto svolgimento della traccia, con una corretta disamina delle soluzioni individuate e della normativa rilevante e carenti di motivazione data la mera apposizione del punteggio ed una formulazione di un giudizio particolarmente generico e apodittico).
Peraltro, i criteri di valutazione sarebbero "…viziati da genericità assoluta e non pertinenza alle tracce delle prove scritte del concorso de quo… ed avrebbero "…di fatto creato una palese disparità di trattamento tra i candidati…" con conseguente loro "….inadeguatezza ….. data dal confronto con i criteri individuati dagli altri Uffici Scolastici regionali d'Italia….".
In sostanza parte ricorrente lamenta che la genericità dei criteri di valutazione, nonché la stringatezza e la genericità delle motivazioni rese dalla commissione in ordine agli elaborati della medesima non consentirebbero di comprendere le ragioni della valutazione negativa degli stessi.
I motivi sono infondati ed in parte inammissibili.
A tale riguardo va evidenziato come la commissione abbia fissato i seguenti criteri di valutazione:
a) prima prova scritta: chiarezza e correttezza della forma espressiva; articolazione del contenuto proposto e delle relative argomentazioni; padronanza dei temi affrontati;
b) seconda prova scritta: chiarezza e correttezza della forma espressiva; analisi del contesto; articolazione ed efficacia delle azioni proposte.
Ed invero osserva il Collegio che i suindicati criteri non risultano né generici né inadeguati ma assolutamente idonei e pertinenti per la valutazione delle prove del concorso in questione, posto che riguardano sia la forma espositiva sia il contenuto degli elaborati. Gli stessi infatti si differenziano con riguardo al diverso carattere, teorico e pratico, delle prove, risultando adeguatamente specifici rispetto a ciascuna di esse.
E ciò è ancor più vero ove si consideri che tra i criteri di valutazione della prova pratica vi sia "l'articolazione e l'efficacia delle azioni proposte", ossia un criterio utile a valutare la capacità del candidato nel cosiddetto problem solving.
Nè i criteri in questione avrebbero dovuto essere specifici rispetto alle singole materie del concorso, risultando gli stessi non manifestamente illogici rispetto alle prove di esame..
Sul punto, la costante giurisprudenza ha più volte ribadito che , in sede di concorso pubblico l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti ( TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 maggio 2012, n. 4134; Cons. St., sez. IV, n. 5862 del 2008; 8 giugno 2007, n. 3012; 11 aprile 2007, n. 1643; TAR Lazio, sez. I, nn. 3560 e 2900 del 2012 e n. 35387 del 2010; Cons. St., Sez. VI, 11 novembre 2004, n. 7280, e sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3038).
D'altra parte la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove a posti di pubblico impiego non può essere considerata elemento imprescindibile ai fini della legittimità della procedura, trattandosi appunto di attività riservata alla discrezionalità dell'amministrazione, rispetto alla quale il sindacato di legittimità è estremamente ristretto. Di conseguenza, la mancanza od indeterminatezza di tali criteri non può di per sé comportare l'illegittimità del concorso e delle valutazioni in esso formulate quando i giudizi espressi per i singoli candidati non presentino comunque aspetti di irrazionalità e di violazione della par condicio (ex multis, Cons. St., sez. VI, 12 novembre 2002 n. 6250; TAR Emilia-Romagna Parma, sez.I, 25maggio 2010, n.206).
Peraltro la stessa giurisprudenza - nel dar atto che, nel caso in esame, i criteri generali di valutazione adottati dalla Commissione contenevano indicazioni sufficientemente precise sulle caratteristiche che ciascun elaborato doveva possedere per poter essere considerato idoneo - ha evidenziato sia che la predeterminazione dei criteri di valutazione "è peraltro connotata da una ampia discrezionalità tecnica, per cui essi sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta ed intrinseca illogicità ed irrazionalità", sia che il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice riguarda vari profili, "la valutazione dei quali implica all'evidenza un sindacato pregnante consentito, in sede di legittimità, soltanto a fronte di una manifesta implausibilità dell'operato valutativo della commissione" (Cons. St., sez. IV, n. 8504 del3 dicembre 2010). E l'ampia discrezionalità nell'individuazione dei criteri di valutazione emerge peraltro nella circostanza, richiamata dalla stessa ricorrente, per cui nelle diverse Regioni, ove si è svolto il concorso in questione, ciascuna commissione ha indicato differenti criteri di valutazione.
Sotto tali profili pertanto le doglianze risultano inammissibili in questa sede trattandosi di censure tese a sindacare il merito dell'azione amministrativa censurabile solo per manifesta illogicità ed arbitrarietà non rinvenibile nella specie.
Anche sotto il profilo del difetto di motivazione l'atto impugnato risulta congruamente motivato sia con riferimento alla motivazione relativa alla "forma espressiva poco scorrevole, non risulta analizzato un cotesto specifico nel riferire una adeguata e mirata articolazione di azioni proposte", con conseguente infondatezza delle doglianze relativa alla asserita stringatezza e genericità delle motivazioni rese dalla commissione in ordine al secondo elaborato scritto svolto da parte ricorrente sia con riferimento alla votazione insufficiente di 14/30.
Ed invero, per costante orientamento della giurisprudenza, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale delle commissioni esaminatrici, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute e del potere amministrativo esercitato (Cons. St., sez. IV, 24 settembre 2009 n. 5751): la valutazione numerica diventa carente sul piano motivazionale solo allorquando mancano o risultano generici i criteri di valutazione che nella specie sono circostanziatamene dettagliati.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti indicati in premessa, li respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza,    Presidente
Paolo Restaino,    Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano,    Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: Sentenza concorso Lazio08/05/2013 21:36:36
Ma com'è che questi ricorsi stanno cadendo tutti come birilli?
Mi sa che gli unici vincitori di questo concorso sono coloro che hanno distribuito false illusioni a caro prezzo:
G L I     A V V O C A T I       E      I      S I N D A C A T I
Rispondi

Da: Ma com''è08/05/2013 21:47:10
che i ricorrenti se ne infischiano dei tar e vanno avanti fino al Cds?
Rispondi

Da: hopesis09/05/2013 10:02:40
perchè ci tengono a far fare le vacanze agli avvocati!!!!
;)
Rispondi

Da: o forse perchè09/05/2013 10:50:57
sono ricchi di famiglia e se lo possono permettere ;)
Rispondi

Da: x Sentenza concorso Lazio09/05/2013 11:54:27
....controlla prima di parlere!  In particolare Campania e Toscana
Rispondi

Da: x  Ma com''''è09/05/2013 11:56:07
che le amministrazioni se ne infischiano dei TAR e vanno avanti fino al CdS?
Rispondi

Da: Cuius regio eius appellatio09/05/2013 12:26:02
Le situazioni dei contenziosi nelle varie regioni sono profondamente diverse l'una dall'altra, è troppo frettoloso e fuorviante mettere tutto nello stesso calderone.
Rispondi

Da: ma come mai09/05/2013 13:34:22
i somaroni che non hanno superato le prove scritte vogliono fare a tutti i costi le prove orali?
Rispondi

Da: ..............09/05/2013 13:52:44
Quante domande? Stiamo già in caserma?
Rispondi

Da: @ ma come mai09/05/2013 14:03:09
Perchè hanno visto i somaroni che non hanno superato la preselettiva nella graduatoria degli idonei
Rispondi

Da: x sentenza concorso Lazio09/05/2013 14:03:35
x Sentenza concorso Lazio 09/05/2013 11.54.27
....controlla prima di parlere!  In particolare Campania e Toscana


Concordo  e rilancio...
Lombardia e Molise
Rispondi

Da: Si, sput, ho un archivio09/05/2013 14:10:58
Ma com' è che questo idoneo c'ha tanto il dente amaro? L'avrà morso la tarantola???


Da: Era la Calabria    18/07/2012 8.47.04
E chi ti dice che non abbiamo già provveduto a denunciare.Se si discute sul forum lo si fa per far conoscere a tutti le porcherie di questo concorso in Calabria e per mettere tutti in condizione di denunciare.Forse VISCOMI/FERRIGNO erano al lastrico per VENDERSI? Avevano bisogno dei soldi dei concorrenti per farli passare al concorso?
Sparite MORTI DI FAME,offendete le persone che veramente non hanno da mangiare e :
FERRIGNO fammi il piacere,non andare a Messa,dimettiti dalla CARITAS,perchè la CARITA' l'hai pretesa tu,poverina anche se non hai figli,giustamente hai nipoti da sfamare
VISCOMI io ti consiglio di rassegnare le dimissioni da docente di diritto e da GARANTE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI,oppure parla chiaro con i tuoistudenti:SE PAGATE PASSATE,giustamente anche tu hai bisogno dei soldini per soddisfare le BRAME familiari
MULTARI;MERINGOLO;INFORMATICO;ECC. ma che personalità avete vi siete accontentati delle briciole?
Rispondi

Da: Si, sput, ho un archivio09/05/2013 14:14:17
Eh si, è proprio dura la vita del pentito.....


Da: Ora prue la storia del dischetto    18/07/2012 0.11.19
Ma se tu avessi accettato la proposta saresti complice.
Ma chi stai a minacciare!

Da: non complice    18/07/2012 0.14.34
ma pentito (oltre che imbrogliato perchè gli ultimi non entreranno mai)
e i pentiti sono anche protetti!!!





Dai, coraggio, non si dice che gli ultimi saranno i primi? ;-)
Rispondi

Da: giallo come09/05/2013 14:17:18
Super invidia!
Rispondi

Da: Si, sput, ho un archivio09/05/2013 14:21:03
N.B.

"Ma se tu avessi accettato la proposta saresti complice.
Ma chi stai a minacciare"


Chissà chi era questo tipo che si sentiva minacciato? E che imbeccava l'autore del post su una sua eventuale complicità!!! Mah, mistero!!!!
Rispondi

Da: .............09/05/2013 14:23:13
Posso giocare anche io? Giallo come fiamma sul cappello....dritta o storta? Scegli tu :)
Rispondi

Da: Bello questo post, una vera chicca09/05/2013 14:24:37
Da: non complice    18/07/2012 0.14.34
ma pentito (oltre che imbrogliato perchè gli ultimi non entrerannomai)
e i pentiti sono anche protetti!!!
Rispondi

Da: x   ma come mai09/05/2013 14:39:05
... forse perchè con l'accesso agli atti si sono accorti di quanti somaroni le prove invece le hanno superate!
Rispondi

Da: Ammazza09/05/2013 15:39:03
quante accuse terribili sono arrivate da 'sti idonei. Hanno sparato  a zero !!!  Altro che le letterine dei trobati...
Speriamo che abbiamo una buona spigazione che giustifichi le loro calunnie.......L'euforia etilica è una scusa demodè
Rispondi

Da: Ammazza09/05/2013 15:40:23
errata


trombati

spiegazione

;-)
Rispondi

Da: Si, sput, ho un archivio09/05/2013 15:54:13
Quelle che le idonee (non) dicono...



Da: ai calabresi    18/07/2012 9.40.49
"sono nella graduatoria di merito ma è evidente che in Calabria non ha funzionato la giustizia e l'equità. Tutto è stato manovrato a pennello per consentire ai protetti di occupare i primi posti in graduatoria e agli ultimi della lista ( la seconda metà della graduatoria, per intenderci) è servita solo per dare una parvenza di legalità ad un concorso-farsa.
Stento a credere alla storia del dischetto, sono più propensa a ritenere che sia una bufala, ma non escludo che si possa essere arrivati anche a questo. Se così fosse è evidente che solo chi ha il dischetto o materiale utile per provare queste nefandezze, può denunciare alle autorità competenti. Dire queste cose nel forum non porta a nulla, se non a mettere in guardia la Commissione e i venduti dell' USR, veri artefici del raggiro.
Se avete, dunque, davvero materiale scottante, non esitate a procedere legalmente e penalmente ( il TAR in questi casi non c'entra un bel niente) . Qui è in gioco il futuro della nostra regione.
Se lo farete, avrete il sostegno e la stima anche del sottoscritto, che ahimè, sebbene in graduatoria, nella parte medio-bassa della stessa, si sente vittima di un sistema corrotto e perverso".

Sottoscritto???
Secondo me è femmina!!!







Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, ..., 354, 355, 356, 357, 358, 359 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)