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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Siete alla frutta13/09/2021 08:29:19
Nella vostra comunicazione linguistica, il reiterato impiego della parola "SOMARO", verosimilmente usata come antidoto per tergiversare su una tematica scomoda, ma contestualmente solida, da cui traspare una forza intimidatoria, volta ad incutere nei ricorrenti, vergogna, timore o rappresaglie che finisce però per demolire ulteriormente la vostra credibilità, senza aiutarvi minimamente ad ottenere il vostro recondito scopo.
Rispondi

Da: Ciaoneeeee13/09/2021 11:57:51
Mi sfugge lo scopo. Il nostro è la legittimazione (etimo "legge") e l'abbiamo avuta. Il vostro è la riabilitazione e non l'avete ottenuta. Gli unici portatori di interessi siete voi. Noi siamo vagabondi da tastiera tuttalpiù
Rispondi

Da: Per siete alla frutta13/09/2021 12:07:44
Le consiglio di rivedere l'impostazione del periodo. Frasi troppo lunghe e subordinate che non focalizzano il contenuto. Se uno studente liceale avesse scritto cosi', sarebbe stato bocciato senza se e senza ma.
Rispondi

Da: Xxxxxxxxc13/09/2021 13:57:39
X.....x appena sopra, ma perché non state al tema, rispondete a quanto si afferma, perché fare 'le maestrina dalla penna rossa" pensate al contenuto, rispondete ad esso se avete argomenti seri e credibili in merito, altrimenti tacete, fate e fareste più bella figura.
Rispondi

Da: Per sopra13/09/2021 14:13:01
Si risponde ad un post sensato, non ad un post che ostenta  un falso linguaggio forbito  per  non dire nulla.
Rispondi

Da: Ciaoneeeee13/09/2021 14:23:38
Se non lo hai capito te lo spiego. Io dirigo con una sentenza definitiva, tu mendichi un corso da 80 ore dopo una sentenza che ha escluso le tue doglianze. Ti è chiaro? Se nemmeno cosi comprendi potrei disegnare, ma su Mininterno non è possibile. Cia Cia
Rispondi

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Da: Ma perché13/09/2021 14:24:37
ci sono dei post sensati su questo forum?
Rispondi

Da: Ciaoneeeee13/09/2021 14:25:55
X  Xxxxxxxxc
Per me le argomentazioni serie e credibili sono riassunte nelle decine di pagine della sentenza del Consiglio di Stato, che rappresenta a livello giurisdizionale amministrativo, un secondo grado di giudizio. Quindi sentenza definitiva. Il resto sono chiacchiere: le tue.
Rispondi

Da: Ciaoneeeee13/09/2021 14:26:34
E adesso rispondi (tu) nel merito (o nel demerito come la tua prova scritta)
Rispondi

Da: Ahahahahahahahah13/09/2021 14:27:50
Grande Ciaoneeee li hai asfaltati hahahahahahah
Rispondi

Da: Per Xxxxxxxxxc13/09/2021 15:40:41
L'ignoranza è madre dell'arroganza!
Rispondi

Da: Per Xxxxxxxxxc13/09/2021 15:48:10
T
Sei sgrammaticato, contorto e confuso! Fai più bella figura se non scrivi proprio....
Rispondi

Da: Pedalare13/09/2021 17:49:08
E basta! Provochi in continuazione. Vivi per il forum. Sei malata, altro che maestrina dalla penna rossa. Non hai niente altro da fare che scrivere infiniti messaggi consecutivi per provocare i ricorrenti? Scemo chi ti risponde, perché tanto ormai lo sanno tutti che avete solo avuto fortuna, pseudoDs dei miei stivali
Rispondi

Da: Per Ahahahahahahahah e Ciaone13/09/2021 17:55:54
La sentenza CdS che dite voi  non e'  universale  ma specifica per alcune tipologie di doglianze.
Rispondi

Da: Non c''avete nulla da fare13/09/2021 18:13:26
A parte scrivere tante cavolate
Rispondi

Da: altrochè se13/09/2021 18:45:46
i ricorsi sono fondati 
Rispondi

Da: Ciaoneeee13/09/2021 20:06:09
X Per Ahahahahahahahah e Ciaone

Ma tu stai scherzando vero. In effetti come battuta non è male. La sentenza non è universale? Vi dovreste vergognare per il solo fatto di averlo tentato questo concorso. Non avete la minima cognizione del diritto amministrativo. Però vi offro la mia professionalità. Fate un gruppo di segati e vi faccio lezione Meet per il prossimo concorso. Il prossimo concorso dovrebbe essere celebrato dalla Scuola Nazionale di Amministrazione. Troppa ignoranza nei candidati
Rispondi

Da: Per Ciaone13/09/2021 21:57:17
Se per te le argomentazioni serie e credibili sono riassunte nelle decine di pagine della sentenza del Consiglio di Stato, che rappresenta a livello giurisdizionale amministrativo, un secondo grado di giudizio, mi vuoi spiegare allora perché sei ancora su questo forum a battagliare inutilmente? Sai dare una credibile spiegazione a questa facile domanda, ma senza tergiversare? Provaci.
La verità sai qual è caro pseudo giurista? È che siete alla frutta. vi piaccia o no.
Rispondi

Da: Xxxxxxxxc13/09/2021 22:04:17
X.....Ciaoneeee e giù di lì discorrendo, quella sentenza uscì quando ancora non erano state pubblicate tutte le vostre prove e non si avevano ancora le risultanze degli ammessi per ogni commissione con le enormi differenze in percentuale tra di esse, inammissibile e ingiustificabile in un pubblico concorso.
Ovvio che in seguito, appena avremo il codice sorgente come da sentenza del Tar, e le sentenze si rispettano tutte, sia che si vincano sia che si perdano, avremo la prova "provata" ammesso vi siano ancora dubbi, di come e per quanti sia stato violato l'anonimato.
Allora vi vedremo come "gioirete" specie, se tra quelli aiutati, saltasse fuori qualcuno come lei che si ostina cocciutamente a denigrare le richieste e i risultati fino ad ora raggiunti dai ricorrenti.
Sono stato chiaro? Me lo auguro, io non credo almeno non per tutti gli pseudo ds aiutati da "manine" misteriose.
Rispondi

Da: Ciaoneeee13/09/2021 22:37:49
Rispondo in ordine:
1) permango in questo forum quale evidenza che voi siete stati bocciati a ragione. Le mie argomentazioni giuridiche sono incontrovertibili perché io il diritto l'ho studiato all'università e non sul libro dell'edise* come voi.
2) caro Xxxxxxxxxc è la coniugazione dei verbi che ti frega: vedremo, faremo, otterremo… verbi futuri ma assolutamente incerti, anzi direi "certamente negativi". Quanto al codice sorgente ribadisco quanto detto con cognizione di causa. Hanno messo in piedi un teatrino per non giocarsi la faccia. Io parlo di quello che so e non di quello che mi è stato riferito.
Cia cia
Rispondi

Da: Vi sembra normale13/09/2021 22:42:40
che non sia stato ancora dato il codice sorgente? Perché tutta questa lentezza? Quali ragioni possono esserci per aver tirato bruscamente il freno a mano?
Rispondi

Da: mi spiace13/09/2021 22:43:13
da ricorrente comincio a credere a ciaone.
teatrino per spillare soldi a ricorrenti ingenui da parte di avvocati con complicità del direttivo tep
Rispondi

Da: Ahi ahi ahi13/09/2021 22:49:02
ancora una volta il giurista Ciaone ha tergiversato: il lupo perde il pelo ma non il vizio.
Rispondi

Da: Xxxxxxxxc13/09/2021 23:49:45
X....sopra, Ahi ahi ahi.....povero Ciaoneeee è finito proprio male, ora tutti la denigrano, proprio come fanno con gli pseudo ds dell'ultimo pseudo concorso alunni, genitori,  personale ATA e docente tutto.
Intanto il TAR ora e il CdS prima,  ha fatto si che venissero pubblicati tutti i vostri cattivi elaborati e si sono visti i risultati e le nefandezze approvate da alcune commissioni, ora a breve avremo il codice sorgente e sarà per voi il colpo di grazia. Si prepari che le rimane poco .....
Rispondi

Da: Per Ahahahahahahahah e Ciaone14/09/2021 08:34:05
Gentilissimo Ciaone, le consiglio di andare a rivedere l'articolo 7 del codice del processo amministrativo. Dato che lei e' un vincitore di concorso, apra' che si tratta del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

In sintesi: il diritto amministrativo riguarda situazioni SOGGETTIVE giuridicamente tutelate. Il CdS ha emesso una giusta sentenza sulla base delle prove e delle argomentazioni offerte dalle parti interessate che hanno presentato i ricorsi citati nella sentenza. La sentenza CdS, quindi, diviene riferimento per tutti gli altri ricorsi, non ancora discussi, che si basano sulle stesse doglianze. La sentenza  non vale per i ricorsi che si basano su doglianze diverse. In tal senso la sentenza CdS non ha carattere universale

N. B. Se vuole possiamo studiare insieme un po' di diritto amministrativo.
Rispondi

Da: Per Ahahahahahahahah e Ciaone.14/09/2021 08:37:01
Gentilissimo Ciaone, le consiglio di andare a rivedere l'articolo 7 del codice del processo amministrativo. Dato che lei e' un vincitore di concorso, sapra' che si tratta del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

In sintesi: il diritto amministrativo riguarda situazioni SOGGETTIVE giuridicamente tutelate. Il CdS ha emesso una giusta sentenza sulla base delle prove e delle argomentazioni offerte dalle parti interessate che hanno presentato i ricorsi citati nella sentenza. La sentenza CdS, quindi, diviene riferimento per tutti gli altri ricorsi, non ancora discussi, che si basano sulle stesse doglianze. La sentenza  non vale per i ricorsi che si basano su doglianze diverse. In tal senso la sentenza CdS non ha carattere universale

N. B. Se vuole possiamo studiare insieme un po' di diritto amministrativo.
Rispondi

Da: X tep e accoliti14/09/2021 08:47:25
APPUNTI-RIFLESSIONI
su ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato
concernente l'ultimo concorso a dirigente scolastico
I. Si tratta di una bocciata allo scritto nell'ultimo concorso a dirigente
scolastico, la quale interpone ricorso per revocazione davanti lo stesso
giudice (il Consiglio di Stato) che, cassando l'avversa sentenza del TAR
Lazio, ha dichiarato la legittimità del predetto concorso (sentenza n.
395/2021). Quindi il CdS dovrebbe revocare la propria sentenza!!
Il fondamento dell'azione revocatoria straordinaria (ex art. 395,
comma 3, c.p.c., cui fa rinvio l'art. 106, comma 2, c.p.a.) starebbe nel fatto
che la ricorrente, prima della sentenza del Consiglio di Stato, non ha potuto
produrre elementi conoscitivi negati dall'Amministrazione e solo
successivamente disponibili anche sulla scorta di altre pronunce di TAR
che ne avevano imposto l'ostensibilità. A quanto vi si legge pare di
comprendere che i fatti nuovi (sui quali cioè non si è avuto già il vaglio del
Consiglio di Stato) sarebbero sostanzialmente tre:
1. l'attribuzione di punteggi superiori a quelli formalizzati nelle singole voci
delle apposite griglie di valutazione, ovvero di punteggi decimali
da parte di due sottocommissioni in particolare, ancorché non previsti
dalla commissione plenaria in seduta preliminare: con la conseguenza
del passaggio alla fase successiva di concorrenti che diversamente
sarebbero risultati bocciati allo scritto, esattamente come la ricorrente;
2. l'attribuzione di punteggi oltremodo elevati, fino al punteggio massimo di 4,
a fronte di - asserite - formulazioni negli elaborati altamente generiche,
meramente discorsive e finanche prive di qualsiasi seppur minimo
riferimento alle disposizioni vigenti con riguardo al criterio dell'
inquadramento normativo;
3. sopravvenute dichiarazioni, siccome parimenti stimate decisive, di un
membro di sottocommissione già dichiarato incompatibile nel giudizio
demolitorio di primo grado dal TAR Lazio, nonché della senatrice
Laura Granato - la nemica dichiarata dei dirigenti scolastici - ospitate da
stampa autorevole e non smentite dagli interessati. Incredibile ma vero!
Il CdS, ancora prima di verificare se i punti 1 e 2 sono realmente
sopravvenuti e decisivi, DEVE accertare la previa ammissibilità delle
censure eccepite, per verificare il danno e/o il pregiudizio arrecato alla
ricorrente. Poiché nessun pregiudizio diretto ha avuto la ricorrente che, nel di non aver potuto fruire di un asserito abuso, consistente negli stessi
benefici lucrati da quel centinaio e passa dei più fortunati concorrenti i cui
elaborati sono stati passati al setaccio. Non essendoci alcun interesse della
ricorrente il ricorso sarà rigettato. Nell' ipotesi - infondata - che il CdS
dovesse riconoscere un pregiudizio che la ricorrente lamenta, dovrebbe
verificare se i punti 1 e 2 sono effettivamente sopravvenuti e, quindi, farli
oggetto di una nuova - esplicitamente richiesta nel ricorso -
istruttoria, anche avvalendosi di una pure ipotizzata consulenza tecnica
d'ufficio, a significare il discrimine tra la indiscussa discrezionalità delle
commissioni e il rispetto delle procedure, che parte ricorrente censura come
invece affette da plurimi e gravi profili d'illegittimità. Cui dovrebbe seguire
l'accoglimento o meno della richiesta revocatoria e dunque
l'instaurazione di un nuovo giudizio di merito davanti a una sezione
giurisdizionale dello stesso Consiglio di Stato…che non potrebbe far altro
che confermare la propria precedente sentenza. Il CdS ha rigettato tutti i
motivi ben argomentati rigettando il ricorso con il quale si chiedeva
l'annullamento del concorso, ora lo doverebbe fare per i motivi sub 1
e 2? Anche uno studente al primo anno di Giurispredenza o un
qualunque cittadino con un minimo di senso logico prenderebbe in
considerazione simili scenari.
III. Di conseguenza gli attuali colleghi direttamente chiamati in causa nel ricorso
che qui ne occupa, ma anche i duemilacinquecento e passa già immessi in
ruolo, oltre che agli altri cinquecento in attesa di incarico, possono
stare tranquilli e soprattutto evitare di spendere inutilmente dei soldi
correndo dagli avvocati o, peggio ancora, essere costretti a rilasciare
deleghe cadendo nella nuova rete del patron dei ricorsi.
Rispondi

Da: Per sopra14/09/2021 10:03:40
La revocazione della sentenza esula dalla discussione in corso. Si sta discutendo sul campo d'azione della sentenza CdS gennaio 2021. Nessuno sta mettendo in dubbio la validita' della sentenza. A mio parere la sentenza del CdS e' piu' che giusta se riferita ai ricorsi di pertinenza.
Rispondi

Da: Ciaoneeeee14/09/2021 10:04:26
Trattasi di sentenza ad effetti ultra partes del giudicato. Nella maggior parte dei casi sentenze assorbite. Stiamo parlando dei ricorsi n. 5764 del 2019, n. 5742 del 2019, n. 5865 del 2019, n. 6625 del 2019, n. 6640 del 2019, n. 6665 del 2019, n. 8567 del 2019 e n. 1411 del 2020. La sentenza N. 00395/2021 a incorporato le doglianze e i motivi aggiunti. Ovviamente le nuove doglianze non rientrano in tale sentenza. Ma questo credo non ci sia bisogno nemmeno di dirlo.
Rispondi

Da: OTTEMPERANZA COD SORGENTE14/09/2021 16:56:56
N. 09798/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07565/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7565 del 2021, proposto da ... rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Consorzio Cineca non costituito in giudizio;
Per l'esecuzione

della sentenza del TAR del Lazio, Sezione III bis, n. 7370/2020, pubblicata in data 30 giugno 2020 (doc. 1) passata in giudicato (doc. 2), che ha condannato l'Amministrazione a "provvedere all'ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n.241/90", ovvero a procedere al rilascio a parte ricorrente di copia integrale del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici in occasione della prova svoltasi in data 18 ottobre 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza in epigrafe specificata, con la quale questo Tribunale ha annullato il provvedimento del Ministero resistente di rigetto dell'istanza di accesso al

"codici sorgente" del software utilizzato per la gestione della prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Non risulta che l'amministrazione abbia dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, sicché sussistono tutti i requisiti per l'azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Deve pertanto dichiararsi l'obbligo dell'amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, mediante la rivalutazione della domanda di riconoscimento dei titoli di formazione professionale, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.

Le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, in base al principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

b) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione;

c) condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi        Giuseppe Sapone
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO


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