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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Siete alla frutta | 13/09/2021 08:29:19 |
Nella vostra comunicazione linguistica, il reiterato impiego della parola "SOMARO", verosimilmente usata come antidoto per tergiversare su una tematica scomoda, ma contestualmente solida, da cui traspare una forza intimidatoria, volta ad incutere nei ricorrenti, vergogna, timore o rappresaglie che finisce però per demolire ulteriormente la vostra credibilità , senza aiutarvi minimamente ad ottenere il vostro recondito scopo. | |
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Da: Ciaoneeeee | 13/09/2021 11:57:51 |
Mi sfugge lo scopo. Il nostro è la legittimazione (etimo "legge") e l'abbiamo avuta. Il vostro è la riabilitazione e non l'avete ottenuta. Gli unici portatori di interessi siete voi. Noi siamo vagabondi da tastiera tuttalpiù | |
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Da: Per siete alla frutta | 13/09/2021 12:07:44 |
Le consiglio di rivedere l'impostazione del periodo. Frasi troppo lunghe e subordinate che non focalizzano il contenuto. Se uno studente liceale avesse scritto cosi', sarebbe stato bocciato senza se e senza ma. | |
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Da: Xxxxxxxxc | 13/09/2021 13:57:39 |
X.....x appena sopra, ma perché non state al tema, rispondete a quanto si afferma, perché fare 'le maestrina dalla penna rossa" pensate al contenuto, rispondete ad esso se avete argomenti seri e credibili in merito, altrimenti tacete, fate e fareste più bella figura. | |
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Da: Per sopra | 13/09/2021 14:13:01 |
Si risponde ad un post sensato, non ad un post che ostenta un falso linguaggio forbito per non dire nulla. | |
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Da: Ciaoneeeee | 13/09/2021 14:23:38 |
Se non lo hai capito te lo spiego. Io dirigo con una sentenza definitiva, tu mendichi un corso da 80 ore dopo una sentenza che ha escluso le tue doglianze. Ti è chiaro? Se nemmeno cosi comprendi potrei disegnare, ma su Mininterno non è possibile. Cia Cia | |
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Da: Ma perché | 13/09/2021 14:24:37 |
ci sono dei post sensati su questo forum? | |
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Da: Ciaoneeeee | 13/09/2021 14:25:55 |
X Xxxxxxxxc Per me le argomentazioni serie e credibili sono riassunte nelle decine di pagine della sentenza del Consiglio di Stato, che rappresenta a livello giurisdizionale amministrativo, un secondo grado di giudizio. Quindi sentenza definitiva. Il resto sono chiacchiere: le tue. | |
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Da: Ciaoneeeee | 13/09/2021 14:26:34 |
E adesso rispondi (tu) nel merito (o nel demerito come la tua prova scritta) | |
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Da: Ahahahahahahahah | 13/09/2021 14:27:50 |
Grande Ciaoneeee li hai asfaltati hahahahahahah | |
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Da: Per Xxxxxxxxxc | 13/09/2021 15:40:41 |
L'ignoranza è madre dell'arroganza! | |
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Da: Per Xxxxxxxxxc | 13/09/2021 15:48:10 |
T Sei sgrammaticato, contorto e confuso! Fai più bella figura se non scrivi proprio.... | |
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Da: Pedalare | 13/09/2021 17:49:08 |
E basta! Provochi in continuazione. Vivi per il forum. Sei malata, altro che maestrina dalla penna rossa. Non hai niente altro da fare che scrivere infiniti messaggi consecutivi per provocare i ricorrenti? Scemo chi ti risponde, perché tanto ormai lo sanno tutti che avete solo avuto fortuna, pseudoDs dei miei stivali | |
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Da: Per Ahahahahahahahah e Ciaone | 13/09/2021 17:55:54 |
La sentenza CdS che dite voi non e' universale ma specifica per alcune tipologie di doglianze. | |
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Da: Non c''avete nulla da fare | 13/09/2021 18:13:26 |
A parte scrivere tante cavolate | |
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Da: altrochè se | 13/09/2021 18:45:46 |
i ricorsi sono fondati | |
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Da: Ciaoneeee | 13/09/2021 20:06:09 |
X Per Ahahahahahahahah e Ciaone Ma tu stai scherzando vero. In effetti come battuta non è male. La sentenza non è universale? Vi dovreste vergognare per il solo fatto di averlo tentato questo concorso. Non avete la minima cognizione del diritto amministrativo. Però vi offro la mia professionalità . Fate un gruppo di segati e vi faccio lezione Meet per il prossimo concorso. Il prossimo concorso dovrebbe essere celebrato dalla Scuola Nazionale di Amministrazione. Troppa ignoranza nei candidati | |
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Da: Per Ciaone | 13/09/2021 21:57:17 |
Se per te le argomentazioni serie e credibili sono riassunte nelle decine di pagine della sentenza del Consiglio di Stato, che rappresenta a livello giurisdizionale amministrativo, un secondo grado di giudizio, mi vuoi spiegare allora perché sei ancora su questo forum a battagliare inutilmente? Sai dare una credibile spiegazione a questa facile domanda, ma senza tergiversare? Provaci. La verità sai qual è caro pseudo giurista? È che siete alla frutta. vi piaccia o no. | |
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Da: Xxxxxxxxc | 13/09/2021 22:04:17 |
X.....Ciaoneeee e giù di lì discorrendo, quella sentenza uscì quando ancora non erano state pubblicate tutte le vostre prove e non si avevano ancora le risultanze degli ammessi per ogni commissione con le enormi differenze in percentuale tra di esse, inammissibile e ingiustificabile in un pubblico concorso. Ovvio che in seguito, appena avremo il codice sorgente come da sentenza del Tar, e le sentenze si rispettano tutte, sia che si vincano sia che si perdano, avremo la prova "provata" ammesso vi siano ancora dubbi, di come e per quanti sia stato violato l'anonimato. Allora vi vedremo come "gioirete" specie, se tra quelli aiutati, saltasse fuori qualcuno come lei che si ostina cocciutamente a denigrare le richieste e i risultati fino ad ora raggiunti dai ricorrenti. Sono stato chiaro? Me lo auguro, io non credo almeno non per tutti gli pseudo ds aiutati da "manine" misteriose. | |
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Da: Ciaoneeee | 13/09/2021 22:37:49 |
Rispondo in ordine: 1) permango in questo forum quale evidenza che voi siete stati bocciati a ragione. Le mie argomentazioni giuridiche sono incontrovertibili perché io il diritto l'ho studiato all'università e non sul libro dell'edise* come voi. 2) caro Xxxxxxxxxc è la coniugazione dei verbi che ti frega: vedremo, faremo, otterremo… verbi futuri ma assolutamente incerti, anzi direi "certamente negativi". Quanto al codice sorgente ribadisco quanto detto con cognizione di causa. Hanno messo in piedi un teatrino per non giocarsi la faccia. Io parlo di quello che so e non di quello che mi è stato riferito. Cia cia | |
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Da: Vi sembra normale | 13/09/2021 22:42:40 |
che non sia stato ancora dato il codice sorgente? Perché tutta questa lentezza? Quali ragioni possono esserci per aver tirato bruscamente il freno a mano? | |
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Da: mi spiace | 13/09/2021 22:43:13 |
da ricorrente comincio a credere a ciaone. teatrino per spillare soldi a ricorrenti ingenui da parte di avvocati con complicità del direttivo tep | |
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Da: Ahi ahi ahi | 13/09/2021 22:49:02 |
ancora una volta il giurista Ciaone ha tergiversato: il lupo perde il pelo ma non il vizio. | |
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Da: Xxxxxxxxc | 13/09/2021 23:49:45 |
X....sopra, Ahi ahi ahi.....povero Ciaoneeee è finito proprio male, ora tutti la denigrano, proprio come fanno con gli pseudo ds dell'ultimo pseudo concorso alunni, genitori, personale ATA e docente tutto. Intanto il TAR ora e il CdS prima, ha fatto si che venissero pubblicati tutti i vostri cattivi elaborati e si sono visti i risultati e le nefandezze approvate da alcune commissioni, ora a breve avremo il codice sorgente e sarà per voi il colpo di grazia. Si prepari che le rimane poco ..... | |
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Da: Per Ahahahahahahahah e Ciaone | 14/09/2021 08:34:05 |
Gentilissimo Ciaone, le consiglio di andare a rivedere l'articolo 7 del codice del processo amministrativo. Dato che lei e' un vincitore di concorso, apra' che si tratta del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sintesi: il diritto amministrativo riguarda situazioni SOGGETTIVE giuridicamente tutelate. Il CdS ha emesso una giusta sentenza sulla base delle prove e delle argomentazioni offerte dalle parti interessate che hanno presentato i ricorsi citati nella sentenza. La sentenza CdS, quindi, diviene riferimento per tutti gli altri ricorsi, non ancora discussi, che si basano sulle stesse doglianze. La sentenza non vale per i ricorsi che si basano su doglianze diverse. In tal senso la sentenza CdS non ha carattere universale N. B. Se vuole possiamo studiare insieme un po' di diritto amministrativo. | |
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Da: Per Ahahahahahahahah e Ciaone. | 14/09/2021 08:37:01 |
Gentilissimo Ciaone, le consiglio di andare a rivedere l'articolo 7 del codice del processo amministrativo. Dato che lei e' un vincitore di concorso, sapra' che si tratta del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sintesi: il diritto amministrativo riguarda situazioni SOGGETTIVE giuridicamente tutelate. Il CdS ha emesso una giusta sentenza sulla base delle prove e delle argomentazioni offerte dalle parti interessate che hanno presentato i ricorsi citati nella sentenza. La sentenza CdS, quindi, diviene riferimento per tutti gli altri ricorsi, non ancora discussi, che si basano sulle stesse doglianze. La sentenza non vale per i ricorsi che si basano su doglianze diverse. In tal senso la sentenza CdS non ha carattere universale N. B. Se vuole possiamo studiare insieme un po' di diritto amministrativo. | |
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Da: X tep e accoliti | 14/09/2021 08:47:25 |
APPUNTI-RIFLESSIONI su ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato concernente l'ultimo concorso a dirigente scolastico I. Si tratta di una bocciata allo scritto nell'ultimo concorso a dirigente scolastico, la quale interpone ricorso per revocazione davanti lo stesso giudice (il Consiglio di Stato) che, cassando l'avversa sentenza del TAR Lazio, ha dichiarato la legittimità del predetto concorso (sentenza n. 395/2021). Quindi il CdS dovrebbe revocare la propria sentenza!! Il fondamento dell'azione revocatoria straordinaria (ex art. 395, comma 3, c.p.c., cui fa rinvio l'art. 106, comma 2, c.p.a.) starebbe nel fatto che la ricorrente, prima della sentenza del Consiglio di Stato, non ha potuto produrre elementi conoscitivi negati dall'Amministrazione e solo successivamente disponibili anche sulla scorta di altre pronunce di TAR che ne avevano imposto l'ostensibilità . A quanto vi si legge pare di comprendere che i fatti nuovi (sui quali cioè non si è avuto già il vaglio del Consiglio di Stato) sarebbero sostanzialmente tre: 1. l'attribuzione di punteggi superiori a quelli formalizzati nelle singole voci delle apposite griglie di valutazione, ovvero di punteggi decimali da parte di due sottocommissioni in particolare, ancorché non previsti dalla commissione plenaria in seduta preliminare: con la conseguenza del passaggio alla fase successiva di concorrenti che diversamente sarebbero risultati bocciati allo scritto, esattamente come la ricorrente; 2. l'attribuzione di punteggi oltremodo elevati, fino al punteggio massimo di 4, a fronte di - asserite - formulazioni negli elaborati altamente generiche, meramente discorsive e finanche prive di qualsiasi seppur minimo riferimento alle disposizioni vigenti con riguardo al criterio dell' inquadramento normativo; 3. sopravvenute dichiarazioni, siccome parimenti stimate decisive, di un membro di sottocommissione già dichiarato incompatibile nel giudizio demolitorio di primo grado dal TAR Lazio, nonché della senatrice Laura Granato - la nemica dichiarata dei dirigenti scolastici - ospitate da stampa autorevole e non smentite dagli interessati. Incredibile ma vero! Il CdS, ancora prima di verificare se i punti 1 e 2 sono realmente sopravvenuti e decisivi, DEVE accertare la previa ammissibilità delle censure eccepite, per verificare il danno e/o il pregiudizio arrecato alla ricorrente. Poiché nessun pregiudizio diretto ha avuto la ricorrente che, nel di non aver potuto fruire di un asserito abuso, consistente negli stessi benefici lucrati da quel centinaio e passa dei più fortunati concorrenti i cui elaborati sono stati passati al setaccio. Non essendoci alcun interesse della ricorrente il ricorso sarà rigettato. Nell' ipotesi - infondata - che il CdS dovesse riconoscere un pregiudizio che la ricorrente lamenta, dovrebbe verificare se i punti 1 e 2 sono effettivamente sopravvenuti e, quindi, farli oggetto di una nuova - esplicitamente richiesta nel ricorso - istruttoria, anche avvalendosi di una pure ipotizzata consulenza tecnica d'ufficio, a significare il discrimine tra la indiscussa discrezionalità delle commissioni e il rispetto delle procedure, che parte ricorrente censura come invece affette da plurimi e gravi profili d'illegittimità . Cui dovrebbe seguire l'accoglimento o meno della richiesta revocatoria e dunque l'instaurazione di un nuovo giudizio di merito davanti a una sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio di Stato…che non potrebbe far altro che confermare la propria precedente sentenza. Il CdS ha rigettato tutti i motivi ben argomentati rigettando il ricorso con il quale si chiedeva l'annullamento del concorso, ora lo doverebbe fare per i motivi sub 1 e 2? Anche uno studente al primo anno di Giurispredenza o un qualunque cittadino con un minimo di senso logico prenderebbe in considerazione simili scenari. III. Di conseguenza gli attuali colleghi direttamente chiamati in causa nel ricorso che qui ne occupa, ma anche i duemilacinquecento e passa già immessi in ruolo, oltre che agli altri cinquecento in attesa di incarico, possono stare tranquilli e soprattutto evitare di spendere inutilmente dei soldi correndo dagli avvocati o, peggio ancora, essere costretti a rilasciare deleghe cadendo nella nuova rete del patron dei ricorsi. | |
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Da: Per sopra | 14/09/2021 10:03:40 |
La revocazione della sentenza esula dalla discussione in corso. Si sta discutendo sul campo d'azione della sentenza CdS gennaio 2021. Nessuno sta mettendo in dubbio la validita' della sentenza. A mio parere la sentenza del CdS e' piu' che giusta se riferita ai ricorsi di pertinenza. | |
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Da: Ciaoneeeee | 14/09/2021 10:04:26 |
Trattasi di sentenza ad effetti ultra partes del giudicato. Nella maggior parte dei casi sentenze assorbite. Stiamo parlando dei ricorsi n. 5764 del 2019, n. 5742 del 2019, n. 5865 del 2019, n. 6625 del 2019, n. 6640 del 2019, n. 6665 del 2019, n. 8567 del 2019 e n. 1411 del 2020. La sentenza N. 00395/2021 a incorporato le doglianze e i motivi aggiunti. Ovviamente le nuove doglianze non rientrano in tale sentenza. Ma questo credo non ci sia bisogno nemmeno di dirlo. | |
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Da: OTTEMPERANZA COD SORGENTE | 14/09/2021 16:56:56 |
N. 09798/2021 REG.PROV.COLL. N. 07565/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7565 del 2021, proposto da ... rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Consorzio Cineca non costituito in giudizio; Per l'esecuzione della sentenza del TAR del Lazio, Sezione III bis, n. 7370/2020, pubblicata in data 30 giugno 2020 (doc. 1) passata in giudicato (doc. 2), che ha condannato l'Amministrazione a "provvedere all'ostensione di quanto chiesto dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n.241/90", ovvero a procedere al rilascio a parte ricorrente di copia integrale del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici in occasione della prova svoltasi in data 18 ottobre 2018. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza in epigrafe specificata, con la quale questo Tribunale ha annullato il provvedimento del Ministero resistente di rigetto dell'istanza di accesso al "codici sorgente" del software utilizzato per la gestione della prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Non risulta che l'amministrazione abbia dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, sicché sussistono tutti i requisiti per l'azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Deve pertanto dichiararsi l'obbligo dell'amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, mediante la rivalutazione della domanda di riconoscimento dei titoli di formazione professionale, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza. Le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, in base al principio di soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, a) ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza; b) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione; c) condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Massimo Santini, Consigliere Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Claudia Lattanzi Giuseppe Sapone IL SEGRETARIO | |
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