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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: @Per non dimenticare09/07/2016 22:27:04
Meglio dimenticare
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Da: ex ricorsista 201111/07/2016 14:03:55
Per quali ricorsisti 2011 si aspetta un pronunciamento del Tar? Io fui escluso dagli orali per carenza di titoli e vorrei sapere se c'è qualcuno nella mia situazione che ha presentato ricorso in Campania o in altre regioni
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Da: AHAHAHAHAH...11/07/2016 15:07:26
PER CHI SUONA LA CAMPANA?

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
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Da: E pensare 11/07/2016 15:53:07
Che c'è chi sta ancora facendo il dirigente scolastico dopo un corso estivo di ottanta ore svoltosi in dieci giorni, un esame scritto che in molte regioni si è risolto con la promozione di tutti i partecipanti. Il tutto grazie alla presunta esistenza di un contenzioso pendente, contestata da più parti e sulla quale si attende ancora che venga fatta chiarezza da parte degli uffici competenti, di concorrenti bocciati ai concorsi del 2004 e del 2006 e con una palese illegittima disparità di trattamento rispetto a coloro che, avendo partecipato al concorso del 2011, non hanno beneficiato delle medesime provvidenze previste dalla legge 107/2015. Giustizia se ci sei, batti un colpo!
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Da: ma allora11/07/2016 16:00:10
Che si può fare? Basta aspettare
Rispondi

Da: ma allora11/07/2016 16:00:44
Che si può fare? Basta aspettare
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Da: tutte chiacchiere11/07/2016 16:20:12
aspettare che...????
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Da: @ tutte chiacchiere11/07/2016 23:09:09
che cadano le foglie..
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Da: @e pensare12/07/2016 01:26:54
e proprio vero... io sono uno di quelli che ha parteciparto al corso concorso di 80 ore con prova scritta finale e ora, avendo superato l anno di prova  fuori regione sono dirigente scolastico al pari di chi ha superato il concorso ordinari non con la bravura ma con imbrogli e altro...sono accolto benissimo nella regione dove mi trovo, anche se sto cercando di rientrare nella regione
di residenza.
E pensare che ci sono persone come te che sbavano d invidia per una opportunità  capitata ad altri... e pensare che ho tutte le carte in regola e forse tu faresti carte false per stare al mio posto😆 Buonaserata.
Rispondi

Da: smettetela12/07/2016 07:55:19
ogni caso fa storia a se. chi fa ricorso, qualche volta ha ragione ed è giusto,SE ha le competenze e la capacità, che faccia il ds.
...sappiamo comunque  che l'italia è piena di gente incompetente che grazie a ricorsi cavillosi occupa posti che dovrebbero essere di altri ...ma costoro sono quelli che creeranno problemi ...e ne avranno.
Rispondi

Da: ds 201113/07/2016 12:28:40
E' uscita una delle sentenze del ricorso dm 499?
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Da: @ds13/07/2016 13:32:36
Sì è uscita ed è un vero schifo
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Da: @ds13/07/2016 15:31:45
Stanno uscendo una dopo l'altra in sequenza fotocopia sulla quale è meglio stendere un velo pietoso


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Da: ds 201113/07/2016 16:08:45
No e' roba vecchia
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Da: beh..cosa dire,13/07/2016 17:50:24
è davvero incredibile ciò che riesce a fare un certo tipo di politica aggressiva, hanno voluto sfoggiare un tipo di arroganza mai vista prima d'ora. A conti fatti, hanno voluto sfidarci mostrando i muscoli di cartone, ma noi non ci tireremo indietro e accetteremo malvolentieri la sfida. Ottobre è alle porte, non resta altro che aggiungere alle altre anche le nostre forze, che non sono poche, per spedirli a casa alla prima buona occasione. All'arroganza, purtroppo, non si può rispondere con il dialogo, con la ragionevolezza, con il buon senso, sarebbe un inutile dialogo fra sordi, ma solo applicando la legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente, anche perché siamo stanchi e abbiamo un gran bisogno di cambiamento, e soprattutto di respirare aria nuova, aria pulita.
Rispondi

Da: Posti riservati13/07/2016 18:56:04
Ricorsisti del 2011, la vostra attesa è finita. Nessuna sanatoria.
Rispondi

Da: @posti riservati13/07/2016 19:05:44
Per me che sono della Sicilia è meglio così ne avrei avuto solo dispiaceri e l'estate rovinata. Mare e Chiappetta al sole. Bisogna sempre guardare gli aspetti positivi anche in cio che apparentemente non.lo è.  Felice estate.
Rispondi

Da: @@posti riservati13/07/2016 19:25:29
È vero in Sicilia avrebbero fatto un massacro proprio come l'anno scorso
Rispondi

Da: Ancora d''estate15/07/2016 12:25:21
Riparte la seconda tornata del corso intensivo in Campania, dopo quello dell'anno scorso, svoltasi in Abruzzo. Infatti in data odierna è stato pubblicato sul sito Web dell'U.S.R. per la Campania, il decreto con l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta finale, di cui al D.M. 499 del 20 luglio 2015, che si svolgerà il 21 luglio prossimo. L'anno scorso furono sedici i campani ammessi alla prova scritta, superata poi da tutti, per quest'anno l'elenco ne indica quattordici, tre dei quali ammessi con riserva. In tutto dunque, al momento, per la sola regione Campania, salgono a trenta coloro che hanno beneficiato del comma 88 del'art. 1 della legge 107/2015 per contenziosi pendenti relativi ai concorsi del 2004 e del 2006. Si confermano dunque le perplessità sulla mole di contenziosi pendenti, dopo oltre dieci anni dal concorso, in tale Regione, laddove in altre, se si esclude la Sicilia, dove però molti richiedenti o non sono stati ammessi in quanto non in possesso di un contenzioso pendente o non hanno superato la prova scritta finale, tale situazione non si è manifestata. Non sanata, al momento, la disparità di trattamento con i contenziosi pendenti del concorso del 2011 che, con il provvedimento odierno, sembrano perdere definitivamente l'ultima possibilità, almeno allo stato, di potersi agganciare ai contenzioni pendenti dei concorsi precedenti.
Rispondi

Da: @ancora d''estate15/07/2016 16:32:08
Ma il tar dall'alto della sua autorevolezza ha sentenziato che la disparità di trattamento non c'è quindi perché ancora stiamo a parlare di sanatorie?
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Da: ds 201115/07/2016 17:06:16
Abbiamo letto le sentenze di diniego sono veramente vergognose. Vergognatevi giudici del tar
Rispondi

Da: ahhhh si!15/07/2016 17:33:44
adesso si devono vergognare i giudici...non chi ha fatto un ricorso hzzo per avere una poltrona entrando per la porta di servizio !
veramente i padri costituenti si staranno rivoltando nella tomba.
Rispondi

Da: ds 201115/07/2016 18:27:37
Ma che padri costituenti.... ma va la....
Rispondi

Da: @ ahhh si!15/07/2016 18:36:52
Smettila di chiocciare come una vecchia padovana, con tutto il rispetto per i piumati uccelli domestici da cortile, non perdere un'altra occasione per fare una bella figura tacendo.
Rispondi

Da: @ds 201115/07/2016 18:39:16
Più che vergognose a me sono sembrate al limite del ridicolo soprattutto quando cercano di individuare la differenza tra ricorsi. Cmq tu sopra non ti preoccupare perché ci siederemo sul soglio dirigenziale entrando dal portone principale col tappeto rosso steso. Ci vediamo quando la pendente sarai tu nel senso che prima d'arrivare al tuo obiettivo ti saranno pese fino ai piedi.
Rispondi

Da: ds 201115/07/2016 19:11:51
Ma io sono già una dirigente...
Rispondi

Da: La temperatura della protesta15/07/2016 19:57:36
sta crescendo vertiginosamente. Speriamo che alla fine siano solo gli stracci a volare e non anche le sedie. Comunque il rischio c'è.
Rispondi

Da: Le verità che si celano15/07/2016 22:17:33
L'escamotage utilizzato in alcuni casi sarebbe stato proprio quello dell'impugnazione per revocazione o, in altri casi,  l'opposizione avverso il decreto di perenzione ma poiché nel comma 88 b) si afferma : "i soggetti che abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva" - da sottolineare la frase "alcuna sentenza definitiva" e la sentenza del Consiglio di Stato, anche se impugnata per revocazione, resta comunque una sentenza "definitiva" - è evidente che coloro che ne hanno beneficiato non avrebbero potuto usufruirne. Ricapitoliamo: alcuni concorrenti vengono non ammessi o bocciati in una delle fasi dei concorsi per Ds banditi nel 2004 o nel 2006. Presentano ricorso al TAR che viene respinto, ricorrono al Consiglio di Stato che, con sentenza definitiva, conferma la decisione del TAR.  A questo punto, essendoci una sentenza definitiva la partita è certamente chiusa, almeno interpretando alla lettera  il contenuto del comma 88 citato. Qui potrebbe essere sortito  il "colpo di genio", con l'inserimento della norma che prevede appunto i cosiddetti   ricorsi pendenti:  presentazione  dell'impugnazione per revocazione o dell'opposizione al decreto di perenzione. A questo punto sarebbe bastato qualche parere favorevole e voilà il ricorso avrebbe vissuto una nuova stagione da pendente dopo ben due sentenze sfavorevoli, quella del TAr e quella del CDS. Ci sono diversi casi certi già allo stato documentabili che riguardano appunto o un contenzioso ritenuto pendente a seguito di ricorso per revocazione dopo la sentenza sfavorevole del Consiglio di Stato o l'opposizione , equiparata a ricorso pendente, avverso decreto di perenzione, laddove appunto il ricorso era stato dichiarato perento.  In attesa che si faccia piena luce sull'intricata matassa, se qualcuno vuole approfondire i temi legati all'impugnazione delle sentenze (definitive) del Consiglio di Stato può dare una lettura ai seguenti articoli
dal  sito: http://www.ediltecnico.it/37301/impugnazione-sentenze-del-consiglio-di-stato-quando-si-puo/
Impugnazione sentenze del Consiglio di Stato, quando si può?
Tutti sanno che la Giustizia Amministrativa ha due gradi di giudizio: il Tribunale Amministrativo Regionale e il Consiglio di Stato.  Ma se anche il secondo e ultimo grado di giudizio non soddisfa le legittime aspettative del ricorrente, possiamo intervenire? Si, possiamo farlo: ci sono casi in cui tali possiamo procedere all' impugnazione sentenze del Consiglio di Stato.
Infatti, l'articolo 106 del Codice di procedura amministrativa stabilisce che «le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile».
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'istituto della revocazione è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 marzo 2014, n. 1334).
In particolare l'articolo 395, comma 1, n. 4, del Codice di procedura civile prescrive che la revocazione è ammissibile «se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa», specificando che «vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
La giurisprudenza ritiene che perché sussista errore di fatto revocatorio e conseguente abbaglio dei sensi del giudice, cioè perché possiamo procedere all'impugnazione sentenze del Consiglio di Stato devono esserci, contestualmente, tre requisiti:
a) attinenza dell'errore a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
b) «pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale» di atti ritualmente prodotti nel giudizio, «la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato»;
c) valenza decisiva dell'errore sulla decisione essendo necessario che vi sia «un rapporto di causalità tra l'erronea supposizione e la pronuncia stessa» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2015, n. 3895).
Devono, invece, ritenersi vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599; Id., Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4987).
In definitiva, «mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale» esso non ricorre, tra l'altro, «nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali», che può dare luogo «se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione» (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 10 gennaio 2013, n. 1).

Ricorso per cassazione nel processo amministrativo
dal sito http://www.ildirittoamministrativo.net/ricorso-per-cassazione-nel-processo-amministrativo.htm
Le disposizioni sul ricorso per cassazione nell'ambito del processo amministrativo sono solo due e contenute nel titolo V del libro terzo; si tratta degli artt. 110 e 111 che disciplinano rispettivamente i casi del ricorso per cassazione ed i modi per richiedere i provvedimenti cautelari in pendenza del ricorso.
Le sentenze del Consiglio di Stato sono ricorribili per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione, segnatamente nei seguenti casi:
a) eccesso di potere giurisdizionale (quando il Consiglio di Stato invade il campo riservato al legislatore o all'autorità amministrativa, ad esempio esercitando un sindacato di merito in casi non previsti);
b) eccesso della competenza giurisdizionale (difetto relativo) o negazione della propria giurisdizione;
c) difetto assoluto di giurisdizione (ove difetti la tutela giurisdizionale per quello specifico tipo di pretesa - si pensi agli atti politici);
d) rifiuto di giurisdizione, ove il GA presupponga erroneamente di non poter somministrare tutela con riferimento ad una specifica pretesa (si pensi al recente caso del rifiuto della tutela risarcitoria autonoma in difetto della tempestiva impugnativa del provvedimento amministrativo lesivo illegittimo).
La questione di giurisdizione è rilevabile d'ufficio sino a che, sul punto non si sia formato il giudicato esplicito od implicito.
In tal senso, il codice, all'art. 9, relativo al regolamento preventivo di giurisdizione, si conforma al recente indirizzo espresso dalla Suprema Corte in punto di rilevabilità officiosa del difetto di giurisdizione stabilendo la rilevabilità del difetto di giurisdizione d'ufficio in primo grado, nonchè in grado di appello ma a condizione che non vi sia stata acquiescenza sul capo della sentenza che esplicitamente o implicitamente abbia pronunciato sulla giurisdizione (si veda Cass Civ SSUU n 26789 del 7 novembre 2008).
Ne consegue che le sentenze di primo grado possono essere sempre impugnate per difetto di giurisdizione, sia laddove il giudice di prime cure abbia espressamente affermato la propria giurisdizione sia laddove lo abbia fatto implicitamente statuendo nel merito.
Il ricorso per Cassazione delle sentenze di appello per motivi inerenti la giurisdizione è inammissibile, invece, se si è formato sul punto il giudicato esplicito o implicito.
La Cassazione può respingere il ricorso o accoglierlo. Ove accolga il ricorso, la Suprema Corte può annullare senza rinvio laddove escluda la giurisdizione del GA (erroneamente ritenuta esistente) ovvero annullare con rinvio la sentenze con le quali il GA abbia erroneamente declinato la propria giurisdizione.
In conformità alla legge di delega, viene disposto, con l'art. 111 del codice del processo amministrativo, che, in caso di proposizione del ricorso per cassazione, le misure cautelari siano pronunciate dal Consiglio di Stato che può, per l'appunto, sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.
Titolo V
Ricorso per cassazione
Motivi di ricorso
Art. 110
1. Il ricorso per cassazione e' ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Sospensione della sentenza
Art. 111
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5 (1).
(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Rispondi

Da: @ds 201115/07/2016 22:36:12
Sì, dirigente, forse intendevi dire digerente?
Rispondi

Da: @  Le verità che si celano16/07/2016 07:38:39
Possibile che alla tua età non sai quando una sentenza è definitiva?

Una sentenza che non è passato in giudicato non è definitiva. Finchè una sentenza è impugnabile (per revocazione, difetto di giurisdizione, per un grado successivo di giudizio e altre cause che non ti dirò) non matura il giudicato e la sentenza non è definitiva. Queste sono le regole dell' abc del nostro diritto e di quello internazionale.
Rispondi

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