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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: ahhhh si!16/07/2016 09:42:40
io penso che tu sia in errore...S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' al regolamento di competenza (c.p.c. 42, 43), ne' ad appello (c.p.c. 339), ne'a ricorso per cassazione (c.p.c. 360), ne' a revocazione per i motivi di cui
ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (c.c. 2909, 2953; disp. att. c.p.c. 124).   La sentenza definitiva è una sentenza che è passata in giudicato, ovvero contro cui è ammessa, come unico strumento di impugnazione, solamente la "revocazione" che è un procedimento eccezionale per impugnare le sentenze definitive. (fonte internet)
ergo....la senntenza era definitiva all'atto della scrittura della legge ...e aggiungo...chi l'ha scritta lo sapeva e lo ha scritto ad hoc, quindi chi ricorre non ha nessuna possibilità...la legge voleva essere una sanatoria per i casi conosciuti e non voleva permettere un assalto alla diligenza .
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Da: Appare di tutta evidenza che16/07/2016 10:38:41
il legislatore scrivendo "una sentenza definitiva" e non "la sentenza definitiva" intendeva palesemente escludere dalla "sanatoria" coloro che avevano una sentenza sfavorevole o dinanzi al TAR, non impugnata, o dinanzi al Consiglio di Stato. L'estensione interpretativa di non considerare definitive tali sentenze, laddove impugnate per revocazione  o per opposizione al decreto di perenzione, che, tra l'altro, la norma prevede solo per determinati specifici casi, la qual cosa non estingue il dato di una sentenza definitiva non favorevole. ha consentito di fatto a chi non ne avrebbe avuto diritto di attingere alla sanatoria, cosa che non era nelle intenzioni di chi ha varato questa norma, generando appunto l'assalto alla diligenza anche con ricorsi per revocazione presentati quando già la norma in questione era stata inserita in commissione nel provvedimento originario. Provvedimento, va sottolineato, che nulla prevedeva al riguardo ma che è stato modificato nel corso dell'esame. Si aspetta che la giustizia si pronunci al riguardo, anche rispetto alle disparità di trattamento che palesemente ne sono derivate.
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Da: insomma16/07/2016 10:53:54
Va assolutamente organizzato un altro corso intensivo per tutti gli altri aventi diritto..cioè noi!
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Da: posti riservati16/07/2016 12:18:34
Non capisco questa ostinazione a volere necessariamente considerare la parità dei ricorsi. Se la 107 a suo tempo ha circoscritto gli anni relativi a pendenti che si trascinavano da tempo (2004 e 2006), di cui uno addirittura relativo a un concorso ANNULLATO, è evidente che si intendeva circoscrivere il campo per evitare di complicare la siutarzione con le migliaia di ricorsi che sono attualmente in atto. IL TEMPO E' CI0' CHE DIFFERENZIA IL TUTTO. Finchè non lo si vorrà accettare, si continuerà a spendere soldi in inutili ricorsi, a riempire le tasche di avvocati avidi e si andrà incontro ad altre sonore delusioni. E tutto per cosa? Per una stupida poltrona di dirigente scolastico.
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Da: Dobbiamo pensare che gli avvocati16/07/2016 12:55:09
ed altri tecnici di tutt'Italia non capiscono un c... di legge !
Dobbiamo pensare che le Università e i dotti di legge non capiscono un c... di legge !!!
Dobbiamo pensare che i tecnici non sappiano interpretare la legge !

La 107 contempla i pendenti 2011 . Tanto è che alcuni deputati,  presenti quando fu scritto l'articolo che ci interessa in commissione cultura della Camera, hanno chiesto al governo di risolvere la pendenza sui corsi con la legge vigente. Vedesi atti parlamentari della Camera dei Deputati.
Rispondi

Da: e allora16/07/2016 13:52:22
Che bisogna fare per far valere i propri diritti?
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Da: Ricorsi e ricorsi16/07/2016 16:04:48
I pendenti del 2011 che contempla la legge sono coloro che erano inseriti in graduatorie in concorsi in seguito annullati (vedi Lombardia e Toscana). Non c'è altro nella legge. Se poi giudici sono scemi e non sanno leggere.....
Rispondi

Da: @ Dobbiamo pensare16/07/2016 16:52:55
"Dobbiamo pensare che gli avvocati ed altri tecnici di tutt'Italia non capiscono un c... di legge ! Dobbiamo pensare che le Università e i dotti di legge non capiscono un c... di legge !!! Dobbiamo pensare che i tecnici non sappiano interpretare la legge !
La 107 contempla i pendenti 2011. Tanto è che alcuni deputati, presenti quando fu scritto l'articolo che ci interessa in commissione cultura della Camera, hanno chiesto al governo di risolvere la pendenza sui corsi con la legge vigente. Vedesi atti parlamentari della Camera dei Deputati. "

Senza nessuna intenzione di polemizzare , ma solo per comprendere il senso delle tue affermazioni, pacatamente ti chiedo: Sulla base di che, puoi sostenere che la 107 contempli anche i contenziosi pendenti 2011? A me pare che questo nella legge non è scritto. Ma se mi sbaglio, ti chiedo cortesemente di spiegarmelo, sarei felice se fosse come dici tu.
Rispondi

Da: Quando fu scritto  in16/07/2016 16:54:00
commissione cultura alla Camera l'attuale art. 87, che sostituiva il precedente articolo che conteneva tre lettere (a, b, c,) fu ritenuto chiaro che contemplasse per prima tutte le pendenze relative al 2011 e poi anche quelle precedenti. Non è razionale pensare che una nuova legge che si propone di dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa vada a sanare vertenze che, per il loro esiguo numero, e per il loro vecchiume, non abbiano alcun effetto sull'efficienza e sull'efficacia dell'attività amministrativa. Oltretutto l'articolo 87 non consente dubbi interpretativi rispetto alle pendenze. Dice :"... ovvero... ". Parla e comprende le vertenze relative ai bocciati del 2011.
Rispondi

Da: Quando fu scritto  in16/07/2016 16:54:10
commissione cultura alla Camera l'attuale art. 87, che sostituiva il precedente articolo che conteneva tre lettere (a, b, c,) fu ritenuto chiaro che contemplasse per prima tutte le pendenze relative al 2011 e poi anche quelle precedenti. Non è razionale pensare che una nuova legge che si propone di dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa vada a sanare vertenze che, per il loro esiguo numero, e per il loro vecchiume, non abbiano alcun effetto sull'efficienza e sull'efficacia dell'attività amministrativa. Oltretutto l'articolo 87 non consente dubbi interpretativi rispetto alle pendenze. Dice :"... ovvero... ". Parla e comprende le vertenze relative ai bocciati del 2011.
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Da: la normativa vigente 16/07/2016 17:05:54
A Pisa sì che c'è una gran Pendente! Da prima del 2004.
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Da: E'' pendente da tanti secoli16/07/2016 17:14:13
e non è caduta ... medita.. medita...
Rispondi

Da: @Quando fu scritto  in16/07/2016 20:41:43
Eppure il tar ha respinto i ricorsi dicendo:

"- quanto alla questione di legittimità costituzionale che si vorrebbe che questo Giudice sottoponesse alla Corte Costituzionale, essa si presenta manifestamente inammissibile in quanto la disposizione è volta a disciplinare situazioni differenziate rispetto a quella dei ricorrenti poiché è volta a trovare la soluzione definitiva per coloro che hanno ricorso pendenti relativi a procedure concorsuali molto risalenti nel tempo (DD.MM. 2004 e 2006), per le quali l'esistenza di un interesse pubblico alla definitiva chiusura dei procedimenti discende anche dalla serialità del contenzioso, che in parte è già stato definito"

Quindi il tar è andato ben oltre ciò che dice la norma, infatti:

"87. Al fine di tutelare le  esigenze  di  economicita'  dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88,  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da  emanare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, sono definite le modalita' di svolgimento di un  corso  intensivo  di formazione   e   della   relativa   prova   scritta   finale,   volto all'immissione dei  soggetti  di  cui  al  comma  88  nei  ruoli  dei dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle  immissioni in ruolo si  provvede,  rispettivamente,  nei  limiti  delle  risorse disponibili a  legislazione  vigente  e  a  valere  sulle  assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo  39  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
i soggetti gia' vincitori  ovvero  utilmente  collocati  nelle
graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte  le  fasi di  procedure   concorsuali   successivamente   annullate   in   sede giurisdizionale, relative al concorso  per  esami  e  titoli  per  il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
i soggetti che abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva, nell'ambito  del  contenzioso  riferito  ai  concorsi  per  dirigente scolastico   di   cui   al   decreto   direttoriale   del   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  novembre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso   la  rinnovazione  della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202. "

Quindi il tar motivando il respingimento dei ricorsi ha motivato effettuando una differenziazione di età tra i ricorsi e adducendo spiegazioni che vanno al di là di quanto prescrive la stessa norma, il che è quanto meno discutibile. Però ora che sappiamo che esistono due tipi di ricorsi, cioè giovani e vecchi, sapremo come muoverci. Il bello è che questi ricorsi così giovani hanno ben 5 anni e io che ero giovane quando ho fatto ricorsi oggi sono vecchio, come la mettiamo?
Rispondi

Da: La mettiamo che16/07/2016 20:47:36
ti dovranno restituire la gioventù.
Rispondi

Da: fino al16/07/2016 21:19:48
18/12/2015 l'emendamento citava: 87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità delazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sui sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono: coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
Rispondi

Da: Cic16/07/2016 21:27:13
Peccato che poi si sia dissolto il 2011!!!!
Che senso ha sanare situazioni pregresse e lasciare irrisolto il 2011?
Un'aquila chi ha ideato tutto questo.
Si fa per dire!!!
Rispondi

Da: @La mettiamo che16/07/2016 21:38:13
Le età si vivono e passano inesorabilmente, chi campa vecchio si fa, però dico è paradossale l'interpretazione azzeccagarbugliesca del tar che differenzia tra ricorsi vecchi e giovani, del resto considerata la velocità con cui esaminano i ricorsi effettivamente per loro 5 anni sono roba da poco.
Rispondi

Da: @Cic16/07/2016 21:40:43
Ma tu forse sei La Cognata? Il fatto è che c'è chi vuole usare la faccenda dei pendenti per uso elettorale personale.
Rispondi

Da: a @Quando fu scritto in 16/07/2016 22:04:09
Il Tar non ha Mai scritto simili fandonie che tu hai ripreso da un post dell'altro ieri, relative ad Una sentenza "burla", puntualmente derisa, visto che nel nostro ordinamento giuridico non è possible discriminare tra un ricorso più datato e uno più recente. Come non corrispondono a realtà, voci relative alla bocciatura di tutti ricorsi riguardanti il d.m. 499 e l. 107 annessa. Capisco che da parte vostra ci sia questo desiderio impellente. Allo stato attuale, purtroppo per voi, su tanti ricorsi, il Tar non si è ancora espresso.
Rispondi

Da: Sulla revocazione delle sentenze16/07/2016 22:14:03
La revocazione si propone allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Si ha revocazione ordinaria allorché l'impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza; la revocazione è invece straordinaria quando è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La revocazione è incompatibile con l'appello sicché sono impugnabili per revocazione le sentenze pronunciate in unico grado (inappellabili) o in grado di appello.
Non sono invece soggette a revocazione le sentenze ancora appellabili.
Più nel dettaglio, gli artt. 395 e 396 del cpc prevedono l'impugnabilità per revocazione:
a) delle sentenze pronunciate in grado di appello;
b) delle sentenze pronunciate in unico grado (inappellabili)
c) delle sentenze pronunciate in prima istanza, una volta scaduto il termine per l'appello (ma solo per i motivi della revocazione straordinaria).
A mente dell'art. 403 cpc, non possono invece essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate nel giudizio di revocazione.
La revocazione straordinaria è poi ammessa:
a) contro il decreto ingiuntivo definitivo, in mancanza, cioè, di opposizione;
b) contro la sentenza arbitrale, quando non può proporsi l'azione di nullità;
c) contro la sentenza dichiarativa del fallimento.
I presupposti della revocazione ordinaria sono individuati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 cpc e sono:
un errore di fatto che infici la sentenza se detto errore risulta dagli atti e documenti della causa (vi è questo tipo di errore allorché la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e a condizione che la questione non abbia formato oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi);
la contrarietà della sentenza ad altra precedente avente tra le parti l'autorità di cosa giudicata purchè non vi sia stata pronuncia sulla relativa eccezione.
Il termine per proporre la revocazione ordinaria è quello di 30 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero quello di sei mesi dal suo deposito, se la sentenza non viene notificata.
La revocazione straordinaria è proponibile entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o da quello in cui è stato recuperato il documento o è passato in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 cpc.
I motivi della revocazione straordinaria sono individuati ai nn 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 cpc e sono:
1) il fatto che la sentenza sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) il fatto che il giudizio sia fondato su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ingorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) il fatto che siano stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4 - 6) che la sentenza sia l'effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; la citazione deve indicare, a pena di nullità, il motivo della revocazione e le prove dei fatti che giustificano la domanda della revocazione straordinaria, nonché quella relativa al giorno della scoperta dei suoi presupposti (cfr. l'art. 398 cpc).
La citazione deve essere poi depositata, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.
Su istanza della parte che agisce in revocazione, il giudice adito, con ordinanza emessa in camera di consiglio, può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
Il giudice della revocazione può pronunciare sentenza di merito e disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova ove necessari.
Le notizie suesposte  sono estratte dal sito: http://www.previdenza-professionisti.it/revocazione-ordinaria-e-straordinaria

Per completezza riporto anche le norme di legge richiamate
La revocazione nel giudizio amministrativo è disciplinata dall'art. 106 c.p.a. che richiama gli artt. 395 e 396 c.p.c..
Art. 106 c.p.a.
Casi di revocazione
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.
Art. 395 c.p.c.
Casi di revocazione
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Art. 396 c.p.c.
Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
Rispondi

Da: x@a quando16/07/2016 22:17:38
Scrivendo col telefono non sono in grado di darti il numero del ricorso lo farò appena possibile ma ti garantisco che si tratta di una estrapolazione veritiera. In relazione alle pronunce non ancora effettuate saranno tutte sfavorevoli e a fotocopia a questo punto avendo tutti i ricorsi lo stesso oggetto non si capisce perché alcuni potrebbero essere accolti. Io non avrei motivo di inventare perché sono un pendente 2011.
Rispondi

Da: x@a quando16/07/2016 22:20:49
Eppur si move...
Rispondi

Da: x@a quando16/07/2016 22:45:02
Il numero del ricorso al quale faceva riferimento il mio stralcio è il 12443/2015. Non posto la sentenza integralmente perchè poi diresti che me la sono inventata, quindi vai pure sul sito della giustizia amministrativa, cerca tar lazio roma, inserisci i dati e leggi. Se ti ha scandalizzato leggere qualcosa che ti sembrava inventato, non voglio immaginare come ci rimarrai male quando vedrai con i tuoi propri occhi la sentenza.
Rispondi

Da: Xa @Quando fu scritto in16/07/2016 22:49:09
Come potrai constatare la sentenza contraddice completamente le tue convinzioni:

(Da: a @Quando fu scritto in     16/07/2016 22.04.09
Il Tar non ha Mai scritto simili fandonie che tu hai ripreso da un post dell'altro ieri, relative ad Una sentenza "burla", puntualmente derisa, visto che nel nostro ordinamento giuridico non è possible discriminare tra un ricorso più datato e uno più recente. Come non corrispondono a realtà, voci relative alla bocciatura di tutti ricorsi riguardanti il d.m. 499 e l. 107 annessa. Capisco che da parte vostra ci sia questo desiderio impellente. Allo stato attuale, purtroppo per voi, su tanti ricorsi, il Tar non si è ancora espresso.)

Come avrai visto il Tar ha scritto quelle che tu definisci fandonie, è il tar che introduce nel nostro ordinamento giuridico, secondo quanto dici, la discrimazione fra ricorsi più o meno datati. Non abbiamo desideri impellenti e i ricorsi sui quali si esprimerà la prossima settimana saranno tutti respinti con sentenze fotocopia. Notte!
Rispondi

Da: Il tar per te16/07/2016 23:07:15
FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 31 luglio 2015 e depositato il 3.8.2015, le ricorrenti impugnano gli atti come in epigrafe specificati relativi alla procedura di corso intensivo di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, indetta ai sensi dell'art. 1, commi 87 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la parte in cui non gli consente l'accesso a tale corso intensivo o, in via subordinata, per l'intero, chiedendo altresì la declaratoria di non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87-91, l. n. 107/2015, rispetto agli artt. 3, 24, 35 e 97, 101, 103, 111, 113.

Espongono, in qualità di insegnanti, di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per dirigente scolastico di cui al d.d.g. 13 luglio 2011, in merito alla quale è stata disposta una nuova correzione e valutazione delle prove.

La riedizione del potere amministrativo di correzione veniva nuovamente portata all'attenzione del giudice toscano e, nelle more delle decisioni del Tar Toscana, il legislatore interveniva con la legge n. 107 del 13 luglio 2015 al fine di risolvere i contenziosi in atto, prevedendo, in particolare, l'indizione di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all'immissione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 88, l. n. 107 cit., nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Con successivo decreto n. 449 del 20 luglio 2015, il M.I.U.R. ha indicato le modalità di svolgimento della suddetta procedura di reclutamento e con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana è stato approvato l'elenco dei partecipanti alla suddetta procedura ove non figurano gli odierni ricorrenti.

Il ricorso è affidato alla deduzione dell'illegittimità costituzionale della legge n. 107/2015, art. 1, commi 87-91, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 51, 97 e 103 Cost..

Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno altresì impugnato, sulla base dei medesimi motivi, per illegittimità derivata il decreto dell'U.S.R. di approvazione della graduatoria definitiva di merito.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2016 la causa è stata discussa e trattenuta, infine, in decisione.

2 - Il ricorso è infondato nel merito.

Le censure mosse dalle odierne ricorrenti mirano a contestare l'illegittimità del d.m. M.I.U.R. n. 499/2015 per invalidità derivata dalle norme di cui all'art. 1, co. 87-91, della l. n. 107/2015, norme che il decreto si limita a riprodurre e che sarebbero affette dai vizi d'illegittimità costituzionale come in fatto esposti.

Le norme di legge sottoposte al vaglio di questo giudice sono, infatti, norme di legge-provvedimento, così definite dalla giurisprudenza costituzionale come quelle che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno «contenuto particolare e concreto» (Corte Cost., sent. n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997), «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» (Corte Cost., sent. n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009), e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa «della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa» (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).

La medesima giurisprudenza, in modo altrettanto costante, ha avuto poi modo di affermare "la compatibilità della legge-provvedimento con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto" (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989).

Nessun dubbio che le norme di legge contenute nell'art. 1, co. 88-91, l. n. 107/2015 siano ascrivibili entro tale categoria, in quanto dirette a regolare la posizione giuridica di una determinata categoria di soggetti (coloro i quali versino nelle condizioni indicato alle lett. a) e b) del comma 88), consentendo loro di partecipare al corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale per l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici.

Ciò comporta, per i soggetti asseritamente lesi da tali disposizioni normative per non esserne destinatari, che, poiché la forma di tutela segue la natura giuridica dell'atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono in tal caso dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, ancor più incisivo di quello giurisdizionale dell'eccesso di potere (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2014, n. 5831; cfr. la giurisprudenza costituzionale già citata).

È stato ancor meglio precisato come le leggi provvedimento, ancorché ammissibili "devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (sentenze n. 85 del 2013; in senso conforme sentenze n. 20 del 2012 e n. 2 del 1997), con l'ulteriore precisazione che «tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia [...] la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997)» (sentenza n. 137 del 2009; in senso conforme sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007)." (cfr., TAR Lazio, sez. III ter, 23 giugno 2015, n. 8600).

Ciò posto, il collegio ritiene manifestamente infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto alle norme di legge-provvedimento di cui all'art. 1, co. 88- 91, della l. n. 107/2015 rilevanti nella presente fattispecie.

Il legislatore, infatti, attraverso le censurate norme ha inteso dare una definitiva soluzione a un pluriennale nonché copioso contenzioso giurisdizionale che ha investito determinate procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli di dirigenti scolastici, prevedendo soluzioni differenziate in considerazione, da un lato dello stato delle specifiche procedure concorsuali, dall'altro di quello del relativo contenzioso pendente, disponendo, più in particolare:

a) con riguardo alla procedura avviata con d.d. 13 luglio 2011, l'ammissione al corso intensivo di cui in causa dei "soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale" (art. 1, comma 88, lett. a), della l. n. 107/2015);

b) con riguardo ai concorsi indetti con d.d. 22 novembre 2004 e d.m. 3 ottobre 2006, l'ammissione de "i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso" riferito a tali medesimi concorsi (art. 1, comma 88, lett. b), della l. cit.).

La soluzione perseguita dal legislatore dimostra, a parere di questo collegio, un'attenta valutazione della diversità dello stato, sia a livello procedimentale che giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali cui ha teso dare una definitiva sistemazione con la prevista ammissione dei soggetti, versanti nelle specifiche condizioni su indicate, al corso intensivo di cui in causa.

Per quanto attiene, poi, alle specifiche disposizioni di cui al comma 90, non può se non rilevarsi che, con la predetta disposizione, il legislatore ha inteso solo disciplinare in modo differenziato le modalità attraverso le quali procedere avuto riguardo alla obiettiva circostanza in punto di fatto che gli interessati, in virtù di apposita norma di legge, hanno potuto svolgere, in concreto, per un arco di tempo non indifferente le relative funzioni dirigenziali.

I ricorrenti, nella specie, lamentano di aver partecipato alla procedura concorsuale di cui al d.d. 13 luglio 2011 ma di non trovarsi nella condizione di cui al comma 88, lett. a) (soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale) unicamente a causa delle vicende processuali che hanno interessato, per quel concorso, la Regione Toscana.

I ricorrenti lamentano, dunque, anche la violazione degli artt. 24, 101, 103, 111, 113 cost. a opera della censurata norma di legge poiché sarebbero state private di una tutela giurisdizionale effettiva.

Anche tale eccezione d'incostituzionalità è del tutto destituita di fondamento, essendo al riguardo sufficiente rilevare che le norme di legge in questione non privano in alcun modo i ricorrenti degli effetti delle sentenze che potrebbe emettere il giudice toscano, che bene potranno essere portate a esecuzione dall'amministrazione medesima in sede di autotutela ovvero in sede giudiziale con i mezzi apprestati dall'ordinamento processuale amministrativo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (ricorso avverso silenzio, ottemperanza, giudizio d'appello).

Del tutto privo di pregio, conseguentemente, sono le censure di ricorso essendo il d.m. M.I.U.R. n. 499/2015, in parte qua, pedissequamente attuativo delle disposizioni di legge-provvedimento di cui all'art. 1, co. 87- 91, della l. n. 107/2015, rispetto alle quali, per come anzidetto, non si rilevano manifesti vizi di illegittimità costituzionale.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso non merita accoglimento e deve, pertanto, essere respinto.

La particolarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 7 aprile 2016, 19 maggio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Francesca Romano, Referendario

       
       
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
       
       
       
       
       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: Il tar per te16/07/2016 23:16:25
Come può una persona minimamente intelligente pensare che i rimanenti ricorsi potranno trovare una soluzione diversa dalla bocciatura? Il tar è chiaro, per il collegio la legge può differenziare le posizioni, anche perchè una lunga e consolidata giurisprudenza, vedi numerose sentenze CdS, lo conferma. Il collegio giudicante ha convenuto sul fatto che la tutela del 2004/2006 e l'esclusione del 2011 non sia un fatto costituzionalmente censurabile, quindi infondato. Relativamente al dm 499/15 essendo pedissequamente attuativo della L 107 che come già detto non è per il collegio giudicante costituzionalmente censurabile non c'è nulla da fare. In sintesi tutti i ricorsi, poichè si basavano tutti sugli stessi elementi, saranno tutti respinti con sentenze fotocopia. Buonanotte!
Rispondi

Da: Cic16/07/2016 23:19:43
Chi??
Io sono una disgraziata come tanti del 2011.
I film solo al cinema.
Mi raccomando.
Rispondi

Da: @cic16/07/2016 23:55:12
Era come dire che non essendo tu La cognata di... non faranno niente per te e per quelli che come te sono pendenti del 2011. Cmq la salvezza per noi del 2011 arriverà dalla Lombardia, regione delle regioni.
Rispondi

Da: arriverà17/07/2016 02:03:05
Quando??
Rispondi

Da: Cic17/07/2016 02:26:34
Per @cic
Quindi in controtendenza con sentenza 7 aprile dalla lombardia arrivera qualcosa anche per noi disgraziati 2011?
Perche dici questo?
Grazie se volessi precisare.
Rispondi

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