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Comune di Roma, 200 istruttori amministrativi: e ora???!!?
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Da: vincitore10/10/2009 17:59:26
e quali sarebbero i vostri diritti? il Comune ha forse l'obbligo giuridico di assumere gli idonei NON vincitori? sicuramente no.
Quindi di quali "diritti" andate parlando? voi potete solo "chiedere" l'assunzione.... non potete "pretendere" l'assunzione.

Da: eli10/10/2009 18:16:44
ma perchè non sparisci!!!! se sei un vincitore (ed ho i miei dubbi!!!) saresti già tra gli assunti e quindi che ti impicci su questo forum? Abbiamo già abbastanza problemi.... vatti a godere il tuo stipendio.... e lasciaci in pace!

Da: X vincitore10/10/2009 20:05:55
Adesso capisco il tuo livore, non sei risultato idoneo ed ora vuoi vendicarti in qualche modo.
La graduatoria è fatta proprio perchè la Pubblica Amministrazione deve attingere da essa.

Da: dhg10/10/2009 20:22:51
ma non dategli retta, è sempre quel farlocco che scrive coi nick "giuda" e affini nei forum di vigili, geometri e amministrativi e che poveraccio deve scontare tutta la sua umana frustrazione per non aver passato nemmeno le prove preselettive

Da: Remo11/10/2009 08:59:41
In vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, lâAmministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece lâobbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei.

Così ha sostenuto il TAR del Lazio, sezione seconda, nella sentenza 15 settembre 2009, n. 8743.

Secondo il collegio, la predetta affermazione â" che ottiene ampi riscontri nella giurisprudenza amministrativa (ex plurimis TAR Lazio, sez. III - ter, 30 gennaio 2003, n. 536) â" trova il suo fondamento direttamente nel dato normativo vigente, così come modificato dagli interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni.

Invero, la prima norma che ha dettato disposizioni al riguardo si rinviene nel D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico degli impiegati dello Stato), il quale, allâart. 8, nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, aveva previsto una facoltà in capo allâamministrazione di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria tramite uno scorrimento dei candidati collocatosi in posizione successiva ai vincitori, ma ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, nei limiti quantitativi dei posti vacanti stabiliti nella stessa norma.

In tempi più recenti, lâarticolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, è intervenuto in merito, stabilendo una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.

Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo allâamministrazione, da mera facoltà in obbligo.

Altre disposizioni, intervenute negli anni seguenti (art. 39, comma 13, legge n. 449 del 1997; art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488; art. 51, comma 8, della legge n. 388 del 2000) hanno confermato tale impostazione, rimarcando sempre â" a parte alcuni specifici settori diversamente disciplinati â" lâobbligatorietà per lâamministrazione di avvalersi della graduatoria in vigore, nei casi in cui la stessa decida di assumere, ovviamente, con riferimento ai posti messi a concorso resisi disponibili.

A tale ultimo riguardo, va precisato che, comunque, nessuna norma prevede che lâamministrazione abbia lâobbligo di assumere gli idonei, e dello stesso avviso è pacifica giurisprudenza (v. C.d.S., sez. IV, 12.09.2006 n. 5320) ritenendo che gli stessi non vantano un diritto soggettivo, bensì una mera aspettativa (per i vincitori la questione è più controversa, ma non è oggetto di questo breve commento).

Riassumendo, pertanto, in base alle disposizioni legislative vigenti, lâamministrazione, nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse successivamente reso disponibile entro il periodo di validità della graduatoria, può assumere le seguenti decisioni:

secondo la propria valutazione discrezionale, può decidere di non procedere alla copertura di tale posto;

di procedere alla copertura del posto resosi disponibile, ma in questo caso attingendo obbligatoriamente il candidato dalla graduatoria in vigore.

Lâamministrazione non può, invece, indire un nuovo concorso, a meno che ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico â" anche in parte â" diverso da quello svolto con il concorso concluso.

(Altalex, 6 ottobre 2009. Nota di Gesuele Bellini)



| concorso pubblico | graduatoria | assunzione | scorrimento della graduatoria | Gesuele Bellini |

Preparazione al concorso per magistrato ordinario
MILANO dal 31 ottobre 2009 - ROMA dal 23 ottobre 2009

Accreditato con 24 crediti formativi per la formazione avvocatiT.A.R.

Lazio - Roma

Sezione II

Sentenza 15 settembre 2009, n. 8743

N. 08743/2009 REG.SEN.
N. 01685/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2009, proposto da: S. D., rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Nicola Venier, Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso Gino Giuliano in Roma, viale delle Milizie, 9;

contro

Agenzia per le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto;

nei confronti di [VARI];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento â" mai notificato e sconosciuto â" con il quale la Direzione Centrale dellâAgenzia delle Entrate ha dato disposizione alle Direzioni Regionali di non dar luogo allo scorrimento della graduatoria â" formata in esito alla seconda prova â" fino al raggiungimento del limite massimo dei posti a concorso aumentati del 40%, ai fini dellâammissione alla terza prova della selezione pubblica per lâassunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO:

â che con bando dellâ8.2.2008 lâAgenzia delle Entrate indiceva una âSelezione pubblica per lâassunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributariaâ;

â che il suddetto bando prevedeva (allâart.4) tre prove, della quali la prima definita âprova oggettiva tecnico-professionaleâ; la seconda definita âprova oggettiva attitudinaleâ e la terza âtirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale oraleâ;

â che in base allâart.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova âi candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorronoâ;

â che lâart.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova âi candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40%â; e che lâart. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere conto della valutazione espressa sul tirocinio;

â che la ricorrente partecipava al concorso e, superata la prima prova, veniva ammessa alla seconda;

â che la ricorrente superava anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/30, ma non risultava utilmente collocata in graduatoria in quanto posizionata oltre il numero previsto per lâammissione alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);

â che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 30.12.2008, lâAmministrazione ha indetto una nuova procedura concorsuale, per lâassunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente, senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come la ricorrente, avevano comunque superato le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/30 (che non erano stati ammessi, cioè, esclusivamente a cagione di mancanza di posti);

â che, pertanto, la ricorrente ha impugnato il predetto secondo bando chiedendone lâannullamento nella parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante âscorrimentoâ della graduatoria, al tirocinio teorico-pratico;

â che lâAmministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito lâinammissibilità e comunque lâinfondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese;

â che con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota prot. 2008/120994 dellâ1.8.2008 della Direzione Regionale del Veneto (conosciuta il 29.1.2009, a seguito di accesso), con la quale lâAmministrazione dispone che si può effettuare la âscorrimentoâ della graduatoria solamente sino al giorno precedente lâinizio del tirocinio ed esclusivamente in caso di dichiarazione espressa di rinuncia alla prova da parte di uno o più candidati ammessi;

â che con ulteriore ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche il Regolamento di amministrazione dellâAgenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme contenute nel DPR n.487/1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del âtirocinio con prova orale finaleâ;

â che con appositi scritti difensivi lâAmministrazione ha eccepito lâinammissibilità e comunque lâinfondatezza anche dei ricorsi per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, anche la sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese;

CONSIDERATO

che con il sesto motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano - seppur subordinatamente - violazione dellâart.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per incongruità della motivazione, deducendo che lâAmministrazione avrebbe dovuto ammettere al âtirocinioâ costituente la terza prova del âsecondoâ concorso, tutti i soggetti (sâintende: ad eccezione dei rinunciatari) che avevano già superato con punteggio superiore ai 24/30 (dunque con punteggio attestante lââidoneitàâ) le prime due prove della precedente procedura;

CONSIDERATO E RITENUTO, al riguardo:

â che la âseconda proceduraâ selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa;

â che nella âprima proceduraâ la ricorrente non era stata ammessa al tirocinio (c.d. âterza provaâ) non già perché risultata âinidoneaâ, ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire;

â che, pertanto, la âripetizioneâ delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dellâazione amministrativa;

â che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale - in presenza di soggetti già dimostratisi âidoneiâ nella precedente procedura concorsuale (peraltro ancora in atto) - appare in contrasto anche con la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dellâart.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dallâart.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dallâart.51 della L. n.388 del 2000;

â che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, âlo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida â costituisce atto dâobbligo e non meramente discrezionale della PAâ (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536);

â che lâavvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a provare che la ricorrente possiede il livello di preparazione richiesto per lâaccesso al tirocinio,

â che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di laurea minimo; che pertanto lâAmministrazione appare maggiormente garantita dallâutilizzazione della âgraduatoriaâ degli âidoneiâ compilata nellâambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come âillogicoâ il comportamento dellâAmministrazione, volto a âneutralizzareâ gli effetti di una procedura (peraltro non conclusa) selettivamente più rigorosa;

â che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento;

RITENUTO, in considerazione delle superiori osservazioni:

â che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative - delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione della ricorrente (mediante âscorrimentoâ della graduatoria già compilata nellâambito della precedente procedura selettiva) alla prova indicata come âtirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale oraleâ;

â che il carattere âassorbenteâ della superiore statuizione esime il Collegio dallâesame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli - accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, âdipendenteâ da questâultimo) sollevate dallâAvvocatura dello Stato;

â che sussistono giuste ragioni per condannare lâAmministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi â 2.000,00;

P.Q.M.

accoglie in parte il ricorso; e, per lâeffetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, e dichiara lâobbligo dellâAmministrazione di ammettere la ricorrente al tirocinio per cui è causa.

Condanna lâAmministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15/09/2009.

Da: Remo11/10/2009 09:20:41
La sentenza mi sembra chiara ed insieme alla delibera 88/2008, credo che possiamo sperare in un ricorso al TAR vincente.

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Da: xxx11/10/2009 09:42:07
non vedo cosa c'entra con noi. il Comune non ha mica fatto uscire un altro concorso da c1 amministrativo....

Da: x XXX11/10/2009 09:53:41
e poi attenzione: il TAR sostiene che è un obbligo attingere dalla graduatoria del concorso precedente ma SOLO se la graduatoria non è scaduta. ciò vuol dire che il giorno dopo la scadenza della nostra graduatoria il Comune può tranquillamente far uscire un nuovo concorso.

Da: x vincitore11/10/2009 10:35:45
Non dimenticare infiltrato che è vigente un piano assunzionale per l'assunzione di 400 istruttori amministrativi disapplicato senza spiegazioni dall'amministrazione e che fino all'ottobre 2011 il comune se vuole assumere personale c1 lo può fare solo dalla nostra graduatoria

Da: ...11/10/2009 11:31:03
è scandaloso..anche sul portale del corriere c'è la notizia della stabilizzazione dei vigili precari...con tanto di elogio alla sensibilità del sindaco e dell'assessore del personale..però mai nessuno si è chiesti questi precari come ci sono arrivati ad essere precari..non di certo x merito!!

Da: dal Corriere di Roma11/10/2009 17:30:18
IN PIAZZA. Solidarietà di tanti coMANDANTI
Vigili urbani, per 500 precari
il posto fisso diventa realtà
La promessa del Comune: assunzione definitiva entro l'anno. E l'annuncio: Roma avrà 8350 agenti

La protesta (Eidon)
La protesta (Eidon)
ROMA - Traguardo più vicino per i 500 precari del Corpo dei vigili urbani della capitale che da tre anni, presidiano insidiosi incroci di Roma in attesa di firmare un contratto per la vita. La stabilizzazione del loro posto di lavoro potrebbe ottenere il via libera già il primo dicembre se al Tavolo convocato il 19 ottobre l'assessore capitolino al Personale Enrico Cavallari si presenterà con le modalità di assunzione definitiva.

IN PIAZZA - Un tavolo convocato anche grazie alla inusuale quanto imponente dimostrazione di solidarietà che tutto il Corpo dei vigili urbani, sotto i vessilli di tutte le organizzazioni sindacali, ha espresso oggi scendendo in piazza. Oltre 2000 gli agenti presenti fra i quali anche alcuni comandanti di Gruppo, che non hanno fatto mancare in ogni luogo della città presidi e servizi. Non una dimostrazione di forza, anche se momenti di esasperazione hanno trasformato i fischietti d'ordinanza in armi di protesta. Ma rumorosa al punto da indurre l'assessore Cavallari a rinunciare alla piazza per ospitare una delegazione di sindacalisti nel suo ufficio. Del resto l'aver esordito di fronte ai duemila vigili con un «volevo dirvi che dovete stare abbastanza sereni» non ha creato il clima migliore per dialogare.

IL SINDACO - Anche il Sindaco Gianni Alemanno non è rimasto insensibile allo sventolare delle bandiere di Cgil, Cisl, Uil, Sulpm e Ospol stigmatizzando quelli che ha definito atteggiamenti «inutili e controproducenti perchè non aiutano a costruire un immagine positiva tra vigili e cittadinanza». Per assicurare subito dopo che «per i 500 vigili garantiamo noi» dal momento che «stiamo vedendo se è necessario fare una norma di legge o se la stabilizzazione può avvenire in via amministrativa». I responsabili della Cgil (Marco D'Emilia); della Cisl (Giancarlo Cosentino); della Uil (Daniele Ilari); della Csa-Ospol (Stefano Lulli), del Sulpm (Stefano Giannini) hanno aperto una nuova linea di credito al Campidoglio «per ottenere un risultato non scontato» e «difendere il ruolo del corpo dei vigili urbani e la loro capacità operativa di garantire la sicurezza ai cittadini». Per la carica dei 500 la giornata si è dunque conclusa con la speranza di poter iniziare a fare progetti come ottenere un mutuo, comprarsi una casa e, perchè no, fare anche un figlio. E intanto Cavallari pensa a come, superato lo scoglio precari - «ne abbiamo trovati 2000 e ne abbiamo stabilizzati 1300 in tutta l'amministrazione», ha ricordato - arrivare al top dell' organico dei pizzardoni: 8.350 agenti che per il momento sono poco meno di 7mla ed entro il 2011 toccheranno quota 7.400 ma al netto dei pensionati. La scelta sarà una sola: «un concorso pubblico» perchè «di precari in Campidoglio non ce ne dovranno essere mai più». Parola di assessore.


09 ottobre 2009

Da: annab11/10/2009 17:55:35
alla faccia di chi ha fatto il concorso! grazie sindaco e sindacati!

Da: x tutti11/10/2009 21:43:32
IO PENSO CHE PRIMA DI AGITARSI SAREBBE MEGLIO ATTENDERE GLI ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONE E SINDACATI I QUALI SI DOVREBBERO INCONTRARE ENTRO OTTOBRE

Da: ottobre12/10/2009 08:58:49
Ogni volta che câè un minimo di indignazione nei confronti delle stabilizzazioni che ci portano via opportunità e, probabilmente, fondi per lo scorrimento della graduatoria câè sempre qualcuno pronto ad invitare alla calma, ad aspettare le sagge decisioni di chi ha già dimostrato di foâ.sene ampiamente di noi. Si andrà avanti così fino a quando avranno stabilizzato lâimpossibile e la nostra graduatoria sarà bella che scaduta? Chi ha interesse a tenere sotto controllo le nostre reazioni?

Da: X  tutti12/10/2009 10:47:57
Ma mannaggia "La pupazza"!!!!!!!!!!!
Ma che siamo figli di 'ndrocchia!!
Hanno sistemato tutti i vigili (precari e non), e va bene per loro, ma anche dagli organi di stampa è un vero schifo.. si parla solo dei vigili come se gli amministrativo fossero fantasmi!!!!!!!!!
Ma possibile che non possiamo spingere in qualche modo l'accerelatore e farci dare anche noi una mano dalla stampa!!!
RIBADISCO RENDIAMO VISIBILI SUBITO UNA NUOVA MASSICCIA MANIFESTAZIONE CHE SFILI CHE SO IO PER LE STRADE VICINO CAMPIDOGLIO, OPPURE VICINO LA STAZIONE TERMINI ECC. E NO SONO 100 PERSONE MA TUTTI E 1000, PORTATE ANCHE PARENTI E AMICI.
CHE NE PENSI COMITATO ESPRIMITI.....

Da: Cecchino12/10/2009 15:11:18
In vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l'Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l'obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei.
Così ha sostenuto il TAR del Lazio, sezione seconda, nella sentenza 15 settembre 2009, n. 8743.
Secondo il collegio, la predetta affermazione â" che ottiene ampi riscontri nella giurisprudenza amministrativa (ex plurimis TAR Lazio, sez. III - ter, 30 gennaio 2003, n. 536) â" trova il suo fondamento direttamente nel dato normativo vigente, così come modificato dagli interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni.
Invero, la prima norma che ha dettato disposizioni al riguardo si rinviene nel D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico degli impiegati dello Stato), il quale, all'art. 8, nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, aveva previsto una facoltà in capo all'amministrazione di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria tramite uno scorrimento dei candidati collocatosi in posizione successiva ai vincitori, ma ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, nei limiti quantitativi dei posti vacanti stabiliti nella stessa norma.
In tempi più recenti, l'articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, è intervenuto in merito, stabilendo una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all'amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
Altre disposizioni, intervenute negli anni seguenti (art. 39, comma 13, legge n. 449 del 1997; art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488; art. 51, comma 8, della legge n. 388 del 2000) hanno confermato tale impostazione, rimarcando sempre â" a parte alcuni specifici settori diversamente disciplinati â" l'obbligatorietà per l'amministrazione di avvalersi della graduatoria in vigore, nei casi in cui la stessa decida di assumere, ovviamente, con riferimento ai posti messi a concorso resisi disponibili.
A tale ultimo riguardo, va precisato che, comunque, nessuna norma prevede che l'amministrazione abbia l'obbligo di assumere gli idonei, e dello stesso avviso è pacifica giurisprudenza (v. C.d.S., sez. IV, 12.09.2006 n. 5320) ritenendo che gli stessi non vantano un diritto soggettivo, bensì una mera aspettativa (per i vincitori la questione è più controversa, ma non è oggetto di questo breve commento).
Riassumendo, pertanto, in base alle disposizioni legislative vigenti, l'amministrazione, nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse successivamente reso disponibile entro il periodo di validità della graduatoria, può assumere le seguenti decisioni:
1. secondo la propria valutazione discrezionale, può decidere di non procedere alla copertura di tale posto;
2. di procedere alla copertura del posto resosi disponibile, ma in questo caso attingendo obbligatoriamente il candidato dalla graduatoria in vigore.
L'amministrazione non può, invece, indire un nuovo concorso, a meno che ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico â" anche in parte â" diverso da quello svolto con il concorso concluso.
(Altalex, 6 ottobre 2009. Nota di Gesuele Bellini)
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T.A.R.
Lazio - Roma
Sezione II
Sentenza 15 settembre 2009, n. 8743
N. 08743/2009 REG.SEN.
N. 01685/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2009, proposto da: S. D., rappresentato e difeso dagli avv. Gino Giuliano, Nicola Venier, Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso Gino Giuliano in Roma, viale delle Milizie, 9;
contro
Agenzia per le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto;
nei confronti di [VARI];
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento â" mai notificato e sconosciuto â" con il quale la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha dato disposizione alle Direzioni Regionali di non dar luogo allo scorrimento della graduatoria â" formata in esito alla seconda prova â" fino al raggiungimento del limite massimo dei posti a concorso aumentati del 40%, ai fini dell'ammissione alla terza prova della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
CONSIDERATO:
â che con bando dell'8.2.2008 l'Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
â che il suddetto bando prevedeva (all'art.4) tre prove, della quali la prima definita "prova oggettiva tecnico-professionale"; la seconda definita "prova oggettiva attitudinale" e la terza "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale";
â che in base all'art.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova "i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono";
â che l'art.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova "i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40%"; e che l'art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere conto della valutazione espressa sul tirocinio;
â che la ricorrente partecipava al concorso e, superata la prima prova, veniva ammessa alla seconda;
â che la ricorrente superava anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/30, ma non risultava utilmente collocata in graduatoria in quanto posizionata oltre il numero previsto per l'ammissione alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);
â che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 30.12.2008, l'Amministrazione ha indetto una nuova procedura concorsuale, per l'assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente, senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come la ricorrente, avevano comunque superato le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/30 (che non erano stati ammessi, cioè, esclusivamente a cagione di mancanza di posti);
â che, pertanto, la ricorrente ha impugnato il predetto secondo bando chiedendone l'annullamento nella parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio teorico-pratico;
â che l'Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
â che con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota prot. 2008/120994 dell'1.8.2008 della Direzione Regionale del Veneto (conosciuta il 29.1.2009, a seguito di accesso), con la quale l'Amministrazione dispone che si può effettuare la "scorrimento" della graduatoria solamente sino al giorno precedente l'inizio del tirocinio ed esclusivamente in caso di dichiarazione espressa di rinuncia alla prova da parte di uno o più candidati ammessi;
â che con ulteriore ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato anche il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme contenute nel DPR n.487/1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del "tirocinio con prova orale finale";
â che con appositi scritti difensivi l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza anche dei ricorsi per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, anche la sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese;
CONSIDERATO
che con il sesto motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano - seppur subordinatamente - violazione dell'art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per incongruità della motivazione, deducendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio" costituente la terza prova del "secondo" concorso, tutti i soggetti (s'intende: ad eccezione dei rinunciatari) che avevano già superato con punteggio superiore ai 24/30 (dunque con punteggio attestante l'"idoneità") le prime due prove della precedente procedura;
CONSIDERATO E RITENUTO, al riguardo:
â che la "seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa;
â che nella "prima procedura" la ricorrente non era stata ammessa al tirocinio (c.d. "terza prova") non già perché risultata "inidonea", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire;
â che, pertanto, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell'azione amministrativa;
â che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale - in presenza di soggetti già dimostratisi "idonei" nella precedente procedura concorsuale (peraltro ancora in atto) - appare in contrasto anche con la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell'art.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall'art.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dall'art.51 della L. n.388 del 2000;
â che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, "lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida â costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della PA" (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536);
â che l'avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a provare che la ricorrente possiede il livello di preparazione richiesto per l'accesso al tirocinio,
â che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di laurea minimo; che pertanto l'Amministrazione appare maggiormente garantita dall'utilizzazione della "graduatoria" degli "idonei" compilata nell'ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come "illogico" il comportamento dell'Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura (peraltro non conclusa) selettivamente più rigorosa;
â che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento;
RITENUTO, in considerazione delle superiori osservazioni:
â che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative - delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione della ricorrente (mediante "scorrimento" della graduatoria già compilata nell'ambito della precedente procedura selettiva) alla prova indicata come "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale";
â che il carattere "assorbente" della superiore statuizione esime il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli - accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, "dipendente" da quest'ultimo) sollevate dall'Avvocatura dello Stato;
â che sussistono giuste ragioni per condannare l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi â 2.000,00;
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso; e, per l'effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, e dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di ammettere la ricorrente al tirocinio per cui è causa.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15/09/2009.

Da: X cecchino12/10/2009 15:26:28
Ma tutta sta chiacchera, quante volte la devi ripetere??
Mi sembra che in precedenza era già stato scritto!!!!!!!!

Da: Cecchino12/10/2009 15:34:47
è vero ma tante volte è meglio ripetersi, soprattutto per quelli che la considerano "una chiacchera"

Da: si12/10/2009 15:38:25
ma se fanno una nuova pianta organica prima del concorso so cacchi nostri......

Da: la pianta12/10/2009 15:40:14
organica la stanno rivisitando in questi giorni... notizia certa!

Da: ciao12/10/2009 15:42:15
E COME POTREMMO SAPERE COM'E' ANDATA?

Da: si12/10/2009 16:18:43
allora so cacchi nostri. Potrebbero davvero fare un nuovo concorso e tutti a casa...certo che so popo str....

Da: ma12/10/2009 16:40:51
perchè se fanno la pianta organica la graduatoria scade? ma che dite

Da: X tutti12/10/2009 16:44:55
che dice il comitato?

Da: ottobre12/10/2009 16:45:00
fanno la pianta organica e stabiliscono che non hanno bisogno di altri istruttori amministrativi; e magari stabiliscono che hanno bisogno di un'altra figura per la quale bandiscono un nuovo concorso, perche' per quella figura la graduatoria in vigore non c'e', e noi restiamo fregati  

Da: X tutti12/10/2009 16:47:28
sentite un poò ma perchè non la smettete di gufare?
E quale sarebbe lor signori questa fantomatica figura professionale ex novo?
Quando i Municipi stanno reclamando che sono al tracollo?

Da: x ottobre12/10/2009 17:18:21
quest'anno ci sono 400 pensionamenti tra gli istruttori e quindi non c'è pianta organica che tenga.
la nuova figura quale sarebbe? istruttore gufante?
la verità è che se cavallari mantiene le promesse dovranno rimpiazzare 400 persone

Da: ..............12/10/2009 17:25:26
ma quale tracollo? al comune di Roma ci sono 30.000 impiegati..... sembra la fiat dei tempi d'oro...

Da: ottobre12/10/2009 18:14:17
continuate a pensare che sia tutta una questione di ottimismo o pessimismo. Continuate a fare gli ottimisti, intanto assumono tutti tranne gli istruttori, garantiscono la stabilizzazione dei precari prima ancora che abbiano maturati il requisito dei tre anni... nel fratttempo la graduatoria degli istruttori scade e si bandisce un nuovo concorso. Non c'e' nessuna intenzione di gufare ma basta osservare come sono andate le cose dall 2005 a oggi per arrivare alle mie conclusioni, piuttosto tu quando aprirai gli occhi ???

Da: P.O.12/10/2009 18:14:27
possono indire un nuovo concorso per coprire i posti vacanti della nuova pianta organica. Gli idonei di graduatorie ancora vigenti possono coprire i posti del turn-over.

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