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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: Questo non esiste per i11/11/2013 13:36:51
Questo che posti è conosciuto ,ma la 104 non Attribuisce diritti (posti riservati) per chi il lavoro non lo ha, ma non attribuisce questi vantaggi per i miglioramenti dentro la stessa o altra amministrazione. Talle cosa è ormai consolidata!! Però è bene non fare progetti. Tutto può cambiare e cambierà.
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Da: @meritate l''''arresto11/11/2013 13:42:27
A chi ti riferisci?

Certo è assurdo dire ad un Dott. Commercialista che non sa cosa sia la differenza tra fondo di riserva e la sua relazione con il programma annuale!!! Probabilmente chi avrà scritto una cosa del genere non possiede le competenze per comprendere la materia nella sua intrinseca complessità!!!
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Da: dubbio.......11/11/2013 14:31:05
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo18393_10/



Lombardia docet....
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Da: confermo11/11/2013 14:40:13
una mia conoscente è stata assunta in altra regione e, con punteggio basso, ha avuto il contratto tra i primi, perchè ha la 104 art.21, cioè inval. del 67/% per motivi personali.
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Da: Il "dottore commercialista"11/11/2013 14:44:52
di cui si parla nei post precedenti dovrebbe essere, se ho ben compreso, un concorrente che è stato bocciato qualche settimana fa da una delle sottocommissioni dopo aver condotto un colloquio a livello molto alto, con tantissimi riferimenti e citazioni.
Ho sentito dire che il vero problema sia sorto quando è stata ritenuta errata la sua risposta riguardante in qualche modo il programma annuale. In particolare, credo di aver capito che i commissari abbiano ritenuto che confondesse il piano educativo con il programma annuale. Mi risulta, tra l'altro, che il collega abbia preso voti decisamente alti alle due prove scritte, ponendosi, di conseguenza, in condizione -se promosso al colloquio- di occupare un posto elevato nella graduatoria di merito (preciso che la bocciatura dovrebbe essere avvenuta prima della trasformazione in legge del "Decreto Scuola").
Se la disavventura del collega non è avvenuta a seguito di una serie di eventi sfortunati, c'è da riflettere sul modo di operare delle sottocommissioni.


Rispondi

Da: Questo non esiste per i11/11/2013 14:45:25

Siete proprio duri!!!

(Non ho mai scritto sciocchezze).


http://www.altalex.com/index.php?idnot=34389




"Ora, sebbene l'art. 38, 3° co. Cost. dispone che i disabili abbiano diritto all'avviamento professionale, favorendoli dunque nell'accesso alle attività professionali e nell'inserimento nei posti di lavoro, tuttavia in base agli artt. 3 e 97 Cost., la progressione di carriera dei dipendenti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di eguaglianza ed imparzialità e a seguito di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze professionali. Dunque, nella ponderazione degli interessi confliggenti in gioco, quali sono quelli in esame, da una lato quelli ispirati al principio di eguaglianza e del merito e dall'altra quelli ispirati al principio solidaristico, la Costituzione consente la prevalenza del secondo sul primo per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ma non può dirsi altrettanto per quanto concerne la progressione di carriera dei disabili già occupati."
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Da: Questo non esiste per i11/11/2013 14:46:51
Basta adesso?
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Da: Questo non esiste per i11/11/2013 14:50:47
Ripeto, però, che non ha senso parlarne adesso. Ci potrebbero essere e ci saranno enormi cambiamenti.
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Da: @ @  A me pare che tra tutte la11/11/2013 15:02:11
Precisazione: "Attento a non farti pizzicare su questi siti". Io ho inteso questo forum!!!
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Da: chi dice inesattezze?11/11/2013 16:29:42
"..... IL DIRITTO DI SCELTA PRIORITARIA TRA LE SEDI DISPONIBILI

Le persone handicappate, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.684, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Hanno inoltre la precedenza in sede di trasferimento a domanda."
Rispondi

Da: Questo era vero prima della sentenza della11/11/2013 16:37:08
Corte costituzionale che ha dichiarati illegittime le disposizioni... Si veda sentenza postata sopra!!!
L'usr Campania dovette, qualche anno fa, ripristinare le cose per aver stipulato contratti in virtù del presunto privilegio...
Rispondi

Da: Questo era vero prima della sentenza della11/11/2013 16:40:11
Se per te sono inesattezze, bisogna dire che questa "inesattezze" le dice la Corte Costituzionale. Poi se a te piace pensare in altro modo, fallo pure, è un tuo diritto. Non si vuole convincere alcuna persona. Ognuno ha il diritto di avere le proprie convinzioni.
Rispondi

Da: Questo era vero prima della sentenza della11/11/2013 16:40:54
queste
Rispondi

Da: questione di priorità11/11/2013 16:45:28
http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Documento&code=1594


la priorità nella scelta della sede si realizza nell'ambito dei nominandi, cioè tra gli idonei, non esiste un contingente di posti riservato alle categorie protette: questo credo si evinca dalla letteratura sul tema.
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Da: A dirla tutta11/11/2013 16:49:40
non dovrebbe esistere la scelta del candidato rispetto alla sede (anche se, per effetto di accordi sindacali e per prassi, si usa fare in questo modo).
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Da: A dirla tutta11/11/2013 16:53:46
l'amministrazione, se lo ritiene, può tener conto di situazioni soggettive (anzi dovrebbe tenerne conto per meglio far funzionare le istituzioni scolastiche).
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Da: allora, ciò vuol dire.....11/11/2013 17:02:52
che un idoneo con il minimo, 63 punti, sceglie prima di uno che ha 90?
Rispondi

Da: A dirla tutta11/11/2013 17:04:19
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: allora, ci vuol dire.....11/11/2013 17:05:50
non ti irritare, dici - no - e va bene; ma puoi spiegare perchè no?
Rispondi

Da: fate un po'' qualche controllo incrociato.....11/11/2013 17:22:52
http://www.usr.sicilia.it/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&Itemid=332


in Sicilia le ultime idonee hanno scelto la sede, erano 2 con 104!
Rispondi

Da: La mia Ds ha detto che a lei è stata assegnata l11/11/2013 17:23:50
la scuola in cui adesso lavoro perché lei ha la 104 (è stata ammalata di cancro, anche se adesso, almeno apparentemente, sta bene).
Cosa vuol dire questo...?
Rispondi

Da: La mia Ds ha detto che a lei  stata assegnata11/11/2013 17:25:13
P.S. La scuola in cui adesso lavoro è proprio a due passi da casa sua!!
Rispondi

Da: ma vi pare corretto11/11/2013 17:47:13
che stiano promuovendo quasi tutti?????
Rispondi

Da: li hanno imbrigliati11/11/2013 17:48:05
e allora perchè non si dimettono????
Rispondi

Da: a proposito di 10411/11/2013 17:49:37
che peso avrà questa legge sulle nomine????

ci avete pensato?????


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Da: Prima della postata sentenza11/11/2013 17:52:45
doveva essere fatto. Oggi è illegittimo. Allora se si deve inseriren per esempio, 20 Ds il contratto va fatto ai primi venti. Se tra questi vi è una persona che godrebbe di benefici soggettivi, benché questi non siano rilevanti ai fini dell'attribuzione della sede, l'amministrazione, se lo dovesse ritenere utile per l'amministrazione, potrebbe assegnare a questa persona la sede a lei più comoda. Ciò non per diritto soggettivo o per situazioni giuridiche soggettive in capo alla persona che godrebbe della legge 104, ma perché ciò potrebbe rientrare negli interessi della P.A. Leggete per piacere la sentenza della Corte costituzionale. Essa è di semplice lettura.
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Da: Stralcio della sentenza11/11/2013 17:56:52
Corte Costituzionale , sentenza 11.05.2006 n° 190


"Ora, sebbene l'art. 38, 3�° co. Cost. dispone che i disabili abbiano diritto all'avviamento professionale, favorendoli dunque nell'accesso alle attività professionali e nell'inserimento nei posti di lavoro, tuttavia in base agli artt. 3 e 97 Cost., la progressione di carriera dei dipendenti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di eguaglianza ed imparzialità e a seguito di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze professionali. Dunque, nella ponderazione degli interessi confliggenti in gioco, quali sono quelli in esame, da una lato quelli ispirati al principio di eguaglianza e del merito e dall'altra quelli ispirati al principio solidaristico, la Costituzione consente la prevalenza del secondo sul primo per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ma non può dirsi altrettanto per quanto concerne la progressione di carriera dei disabili già occupati."


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Da: Stralcio della sentenza11/11/2013 17:58:16
"ma non può dirsi altrettanto per quanto concerne la progressione di carriera dei disabili già occupati."
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Da: in Sicilia e in Lombardia11/11/2013 18:05:53
gli idonei con 104 firmano il contratto a parte il punteggio, comunque hanno superato un concorso e la progressione di carriera ce l'hanno per legge, poi nella scelta della sede hanno una preferenza dovuta alla 104 ma è altra cosa.
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Da: @ in Sicilia e Lombardia11/11/2013 18:12:02
Se è vero ciò che dici, ossia che gli idonei con 104 firmano il contratto "a parte il punteggio", ciò vuol dire che un idonei con 64, che è tra gli ultimi, con legge 104, in Campania, ad esempio, viene a trovarsi nella condizione di avere l'assegnazione dell'incarico già adesso a settembre prossimo, invece di attendere 4 anni (o più), per attendere il suo turno da graduatoria?

Quindi, in sostanza, il vantaggio di chi ha la 104 è dunque nei fatti, come per ogni altra circostanza, a dispetto della famosa sentenza della Corte Costituzionale del 2006 poc'anzi citata...????
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